Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.SS Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2973/2016 posta in decisione a seguito di note scritte depositate dalle parti, con ordinanza del 2 ottobre 2024, vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Parte_1 C.F._1
Creazzo, giusta procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Reggio Calabria alla via Giuseppe De Nava n. 74/G
-attore- contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Francesco Giorgio Arena, giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Reggio Calabria alla via Piave n. 8
-convenuto– nonché contro
(P.IV ) rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Controparte_2 P.IV_1
Spanò, giusta procura in calce alla memoria in riassunzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Reggio Calabria alla via Sbarre Inferiori n. 417
pagina 1 di 10
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 22 luglio 2016, Parte_1 conveniva in giudizio rappresentando che, quale titolare dell'omonima Controparte_1 impresa edile (P.IV ), aveva conferito incarico al convenuto al fine di svolgere P.IV_2 tutte le attività di consulenza, gestione del personale e assistenza contabile attinenti alla predetta impresa. Specificava che la ditta era stata sottoposta ad accertamento n. Pt_1
000206417/DDL del 20.04.2012 da parte dell'INPS, all'esito del quale erano state riscontrate numerose inadempienze relative a buste paga e decadenze ed era stato richiesto, ai fini della regolarizzazione della posizione, il pagamento della somma di € 13.712,00 a titolo di contributi e somme aggiuntive – sanzioni.
L'attore riconduceva le violazioni/inadempienze all'opera professionale prestata dal convenuto, il quale – a seguito di richiesta di chiarimenti - comunicava all' gli estremi Pt_1 della propria polizza assicurativa per responsabilità civile professionale. Di talché, l'attore procedeva a formulare richiesta risarcitoria, che veniva riscontrata negativamente dalla compagnia assicuratrice, la quale adduceva l'assenza di responsabilità in capo al OT.
, in ragione dell'oggetto del contratto stipulato tra il professionista ed il cliente, in CP_1 quanto detto contratto era stato stipulato esclusivamente ai fini della tenuta della contabilità fiscale e non già della gestione del personale quale consulente del lavoro;
specificando, ulteriormente, come non vi fosse alcun documento che consentisse di imputare al OT. l'attività contestata. Solo a seguito di detta comunicazione, CP_1
l'attore veniva a conoscenza della circostanza che le attività relative alla gestione del personale fossero state espletate da altra professionista e precisamente dalla OT.SS
(la quale trasmetteva all'INPS gli atti per conto della IT IV), con ciò Persona_1 rilevando, da parte del OT. , anche la violazione del principio di riservatezza. Ed CP_1 ancora, a chiarimento del fatto che al convenuto era stato conferito l'incarico di gestione del personale, specificava che i dipendenti si recavano direttamente presso lo studio del OT.
per ritirare le buste paga. CP_1
Procedeva, pertanto, all'individuazione delle condotte che gli avevano cagionato un danno che, oltre alle omesso versamento di contributi (che se avesse conosciuto avrebbe pagina 2 di 10 corrisposto), risiedevano in due principali errori ed ovvero l'omeSS denuncia dei lavoratori alla (che aveva comportato la decadenza dei benefici contributivi e normativi) e Parte_2
l'assunzione con contratto part-time dell'operaio “oltre i limiti percentuali CP_3 previsti dalla legge con la conseguente applicazione della contribuzione virtuale come se il rapporto non fosse a tempo parziale”. Rilevava che le contestazioni mossegli dall'INPS non erano derivate da propria non curanza, quanto dalla mancata conoscenza di dover procedere agli adempimenti de qua. Pertanto, dopo una breve digressione di diritto sull'attività professionale e sugli obblighi spettanti al professionista, specificava come il convenuto non potesse invocare quale causa di giustificazione quella di essersi avvalso dell'opera professionale della OT.SS , che – oltre a non essere stata Persona_1 autorizzata dall'attore – non era nemmeno dipendente del OT. . Rassegnava, CP_1 pertanto, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi di cui sopra, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità professionale del convenuto e per l'effetto, condannarlo, al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella misura di € 13.712,00 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal giorno del fatto sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria”.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, il OT. , il quale contestava tutto quanto dedotto da Controparte_1 parte attrice, specificando che l'attività professionale del convenuto doveva riferirsi esclusivamente a quanto contenuto nel contratto di consulenza fiscale e tributaria che all'art. 2 individuava il contenuto degli adempimenti di cui agli obblighi previsti dalle disposizioni legislative (tributarie e fiscali), e precisamente stabiliva che “il professionista si impegna(va) a tenere la contabilità ordinaria, redigere situazioni patrimoniali periodiche, le dichiarazioni fiscali (modello Unico, Irap e Modello 770), le liquidazioni Iva trimestrali ed annuali, al controllo della gestione trimestrale o mensile, alla consulenza per la redazione dei libri sociali obbligatori (libro soci e libro verbali assemblea), a formulare strategie e suggerimenti vari”. Di talché rilevava che l'attività professionale svolta dal OT. non CP_1 poteva essere assunta quale causa o concausa dell'accertamento INPS svolto nei confronti dell'attore, in ragione della circostanza che l'Ente aveva riscontrato numerose inadempienze relative a buste paga e decadenze (quali mancato versamento dei contributi, somme aggiuntive nei confronti dei dipendenti) che non erano oggetto di attività da parte del convenuto. Ed invero, il contratto professionale sottoscritto tra le parti non prevedeva alcun tipo di adempimento relativo alla gestione previdenziale e contributiva dei dipendenti della ditta Precisava che l'assenza di responsabilità fosse direttamente desumibile da Pt_1
pagina 3 di 10 quanto ribadito dallo stesso attore nella parte in cui intendeva specificare che le attività relative alla gestione del personale fossero state espletate dalla dott.SS . Ad Persona_1 ulteriore sostegno dell'assenza di responsabilità ribadiva come, a seguito di denuncia del Cont sinistro presso l'assicurazione questa aveva specificato che non si ravvisava alcuna responsabilità professionale, a mente delle esplicite previsioni contenute nel contratto di consulenza fiscale e tributaria intercorso tra le parti.
Infine, rilevava, ulteriormente, l'illegittimità ed infondatezza degli addebiti contestati evidenziando come alcun mandato fosse stato conferito al OT. circa obblighi CP_1 previdenziali e/o contributivi, quali la denuncia dei lavoratori alla che era, in Parte_2 ogni caso, obbligo imposto ex lege al datore di lavoro;
così come alcun incarico gli era stato conferito circa la gestione delle vicende legate all'assunzione di operai da parte della ditta
Avanzava richiesta di chiamata del terzo nei confronti della società Pt_1 [...]
e rassegnava le seguenti conclusioni “- in via preliminare chiede, ai sensi Controparte_2 degli artt. 106 e 269 c.p.c., lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo, compagnia in persona del proprio legale rapp. Controparte_2
p.t., con sede legale e direzione generale in Milano alla via Leopardi 15, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis nonché fiSSzione della data della nuova udienza;
- nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e compensi legali;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo Società Controparte_2
tenuto a manlevare il convenuto sig. per quanto fosse
[...] Controparte_1 eventualmente tenuto a pagare in favore della parte attrice”.
Con provvedimento dell'8 novembre 2016, il Giudice autorizzava la chiamata di terzo.
Si costituiva, telematicamente in data 17 maggio 2017, che Controparte_2 impugnava tutto quanto dedotto da parte attrice ed in via preliminare, rilevava l'inoperatività della polizza, in quanto stipulata solo per “l'attività di commercialista”; evidenziava come la domanda di garanzia fosse stata avanzata senza indicare gli estremi della polizza e ribadiva il limite dell'operatività della garanzia da individuarsi secondo le specifiche condizioni contenute nel contratto.
Infine, sulla domanda principale ne rilevava l'infondatezza, ribadendo come le condotte contestate dall al OT. riguardassero adempimenti di competenza specifica Pt_1 CP_1 di un consulente del lavoro e non già di un commercialista, anche a mente della circostanza che tra le parti era intercorso un contratto di consulenza professionale relativo a adempimenti di natura tributaria e fiscale. Ed ancora, riteneva che l'attore non potesse pretendere il pagamento dell'intera somma oggetto di accertamento, poiché parte della pagina 4 di 10 somma e precisamente € 11.275,00 riguardava importi che in ogni caso la ditta avrebbe dovuto versare ex lege, a prescindere da eventuali errori del professionista convenuto.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni “- in via preliminare 1) dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa per le ragioni esposte in narrativa;
conseguentemente, disporre
l'immediata estromissione dal giudizio della Società terza chiamata, col favore delle spese e delle competenze;
- nel merito 2) rigettare la domanda principale, proposta nei confronti del
OT. , perché del tutto infondata, non provata ed ai limiti della Controparte_1 temerarietà; conseguentemente, rigettare la chiamata in causa dell' ; 3) in via CP_2 estremamente gradata, nella impensata ipotesi di riconoscimento di responsabilità dell'assicurato, liquidare il danno nella giusta e reale misura e dichiarare il diritto dell'assicurato alla manleva nei limiti contrattuali, tra cui il massimale e lo scoperto (10%, con un minimo di € 250,00)”.
All'udienza del 28 giugno 2017, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c., che il Giudice assegnava.
Con provvedimento del 13 marzo 2018, il Giudice dichiarava l'interruzione del processo ex art. 301 comma 1 c.p.c., stante il decesso del procuratore della terza chiamata
[...]
Controparte_2
Il procedimento veniva riassunto con ricorso depositato da parte attrice in data 08 giugno
2018 ed il Giudice con provvedimento del 13 giugno 2018 fiSSva l'udienza del 09 gennaio
2019, all'esito della quale concedeva i termini ex art. 186 comma VI n. 1, 2 e 3 c.p.c.
Con provvedimento del 13 giugno 2020, questo Giudice ammetteva l'interrogatorio formale sui capitoli ivi indicati, poiché ritenuto ammissibile e rilevante, riservava all'esito della prova la decisione delle ulteriori richieste istruttorie.
All'udienza del 13 aprile 2022, veniva espletato l'interrogatorio formale del convenuto, ed il
Giudice, all'udienza del 07 dicembre 2022, ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice sui capitoli primo e secondo ad esclusione del terzo.
All'udienza del 02 ottobre 2024 (sostituita dal deposito telematico di note scritte) la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.Parte attrice agisce in giudizio al fine di ivi sentire accertata e dichiarata la responsabilità professionale del convenuto con condanna di questi al risarcimento di tutti i danni in suo favore che quantifica in € 13.712,00 (o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia). Ritiene riconducibili all'operato del convenuto le violazioni ed inadempienze di cui all'accertamento INPS n. 000206417/DDL (all. 1 parte attrice), rilevate dai funzionari dell'Ente a seguito di accertamenti ispettivi presso la ditta individuale IV - di cui, appunto, l'attore è titolare dal 12.11.2007 - e che hanno evidenziato delle irregolarità
pagina 5 di 10 contributive in ordine alla gestione di alcune buste paga (quali mancato calcolo in busta paga della maggiorazione della retribuzione ordinaria dovuta per gratifica natalizia e ferie, mancata retribuzione delle festività, della maggiorazione per riposi annui e della festività soppreSS del 4 novembre 2008, mancato inserimento nell'imponibile contributivo del 15% delle somme dovute alla caSS edile per contributi istituzionali, scuola edile e fondo anzianità), irregolarità retributive nei confronti del dipendente , mancata Controparte_4 denuncia dei lavoratori alla sino al mese di luglio 2009, errato inquadramento Parte_2 contrattuale del dipendente , assunto con contratto part time di 20 ore, in CP_3 violazione delle disposizioni di cui al CCNL dell'edilizia con validità dal 01.06.2008. Di talché, all' quale datore di lavoro, è stato chiesto il versamento della somma di € Pt_1
13.712,00 (di cui € 11.275,00 a titolo di contributi ed € 2.437,00 a titolo di somme aggiuntive) al fine di procedere alla regolarizzazione nei confronti dell'INPS delle inadempienze accertate. A sostegno dell'imputabilità delle condotte in capo al convenuto pone l'incarico allo stesso conferito (sin dall'avvio dell'attività imprenditoriale), incarico che prevedeva, a suo dire, l'espletamento di tutte le attività di consulenza, gestione del personale e assistenza contabile connesse all'impresa. Specifica che solo a seguito della notifica del verbale di accertamento e della conseguente richiesta di risarcimento del danno formulata all'assicurazione del professionista viene a conoscenza della circostanza che la gestione del personale era stata eseguita da altro professionista, la OT.SS , la quale Persona_1 trasmetteva all'INPS gli atti della ditta con il proprio codice fiscale (all. 3 parte Pt_1 attrice).
Ed invero, anche in sede di comparsa conclusionale, l'attore ha ribadito come il convenuto non potesse invocare quale causa di giustificazione l'essersi avvalso della professionalità della OT.SS , che – oltre a non essere mai stata autorizzata dall'attore – non era Per_1 nemmeno una dipendente del OT. . Pertanto, ritiene sussistere la responsabilità CP_1 del convenuto, avendo egli delegato un terzo (consulente del lavoro) senza esplicita autorizzazione della ditta. Rileva come l'incarico, anche se conferito oralmente, implica un rapporto fiduciario tra il cliente ed il commercialista, di talché la delega di un incarico di gestione del personale senza autorizzazione del cliente, rende il commercialista pienamente responsabile “per eventuali errori, omissioni o violazioni della normativa del lavoro e fiscale, poiché sta svolgendo un'attività per conto della ditta e l'accettazione implicita dell'incarico genera un rapporto di fatto che può essere considerato equivalente a un contratto verbale o tacito”.
Di contro, parte convenuta al fine di evidenziare l'estraneità delle proprie condotte con riferimento alla gestione del personale, ha depositato, unitamente all'atto di costituzione, il pagina 6 di 10 contratto di consulenza fiscale, tributaria (all. 1 parte convenuta) stipulato tra il professionista ed il cliente che all'art. 2 elenca specificatamente le attività oggetto dell'incarico professionale, prevedendo che “il professionista s'impegna: ad adempiere e tenere la contabilità ordinaria, redigere situazioni patrimoniali periodiche, le dichiarazioni fiscali (Modello Unico, Irap e Modello 770), le liquidazioni Iva trimestrali ed annuali, al controllo della gestione trimestrale o mensile, alla consulenza per la redazione dei libri sociali obbligatori (libro soci e libro verbali assemblee), a formulare strategie e suggerimenti vari”.
Pertanto, ribadisce l'assoluta estraneità della propria opera professionale con riferimento alla gestione del personale ed alle condotte oggetto di accertamento da parte dell'INPS, ribadendo come sia lo stesso attore a confermare che la trasmissione degli atti avveniva ad opera di altro professionista.
Chiariti, pertanto, i rapporti intercorsi tra le parti, occorre, adesso, interrogarsi sulla natura delle inadempienze contestate all nel verbale di accertamento INPS e sul ruolo Pt_1 concreto svolto dal convenuto.
Orbene, in via preliminare appare doveroso evidenziare come le inadempienze e le violazioni rilevate in sede di ispezione dai funzionari INPS hanno riguardato la gestione delle buste paga dei dipendenti, la denuncia dei lavoratori alla e l'errato inquadramento Parte_2 contrattuale di un dipendente;
tutte attività che a ben vedere esulano dalla consulenza fiscale e tributaria oggetto del contratto intercorso tra attore e convenuto. Invero, dette incombenze sono di competenza non già del commercialista ma del consulente del lavoro, professionista distinto dal primo ed iscritto in apposito e diverso albo. Sul punto, anche il
Consiglio di Stato ha chiarito che la consulenza del lavoro è riserva esclusiva dei consulenti abilitati e che lo svolgimento di attività “ausiliarie” alla consulenza medesima non consente di soprassedere sulla qualifica professionale dell'operatore (nel senso che è l'attività ausiliaria che viene “assorbita” da quella professionale, e non viceversa – Cfr., C.d.S., VI,
16.1.2015, n. 103). E pertanto, appare evidente che, nel caso de quo, il OT. non CP_1 avrebbe potuto svolgere l'attività oggetto di contestazione, essendo emersa la qualifica professionale di commercialista e non già di consulente del lavoro abilitato, con ciò rilevandosi che alcun incarico in tal senso poteva essere allo stesso conferito, per assenza di qualifica professionale.
E che l'attività di consulenza del lavoro nell'interesse della IT IV sia stata svolta dal consulente del lavoro OT.SS è dato confermato oltre che dalla Persona_1 documentazione riversata in atti (cfr. all. 3 parte attrice, ricevuta di comunicazione obbligatoria dove nella sezione dati di invio figura la OT.SS ) anche dalle prove orali Per_1 espletate in giudizio. Ed infatti, sia il OT. in sede di interrogatorio formale che la CP_1
pagina 7 di 10 OT.SS in sede di escussione testimoniale hanno inteso ribadire come l'attività di Per_1 consulenza del lavoro sia stata svolta da quest'ultima. Viene, altresì, precisato come tra i due professionisti non sia intercorso alcun rapporto di collaborazione professionale, tale da poter rilevare ai fini della responsabilità ex art. 1228 c.c., operando gli stessi, peraltro, anche in due distinti e separati studi professionali.
Ed ancora, non ci si può esimere dall'evidenziare che l'attore agisce per vedere riconosciuta la responsabilità professionale del OT. , quale incaricato alla gestione del personale CP_1 della ditta responsabilità che può ritenersi sussistente solo qualora si provi Pt_1
l'inadempimento del mandato professionale conferito dal cliente (che costituisce di per sé la fonte dell'obbligo del professionista); con ciò potendosi affermare che si tratta di una responsabilità da inadempimento contrattuale, con tutti gli oneri probatori che ne derivano.
Pertanto, è onere dell'attore allegare e provare l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da sua colpa (cfr. Corte di CaSSzione Sezioni
Unite sent. n. 13533/2001). Di talché, nel caso di specie l' a fronte della Pt_1 contestazione del convenuto, avrebbe dovuto provare la fonte dell'obbligo del OT. CP_1 ed ovvero il conferimento dello specifico incarico circa la gestione del personale della ditta di cui l'attore è titolare al convenuto;
tuttavia, nel caso de quo, l'attore non ha prodotto in giudizio né un contratto (o meglio il contratto di consulenza fiscale e tributaria prodotto in giudizio ha per oggetto attività che esulano dalla consulenza del lavoro), né ha dato prova del conferimento di uno specifico incarico (mandato) nemmeno in forma indiretta (ad esempio attraverso il deposito di specifica corrispondenza). L'unico elemento che è emerso in giudizio - dall'escussione dei testi - si riferisce alla consegna delle buste paga da parte dei dipendenti presso lo studio professionale del OT. , senza che null'altro venga CP_1 aggiunto sul punto;
ed anzi è lo stesso convenuto, in sede di interrogatorio formale, a chiarire che la consegna avveniva per una mera “forma di cortesia”, ed ovvero per evitare all' di recarsi in due distinti studi professionali, salvo poi consegnare la Pt_1 documentazione alla OT.SS , quale consulente del lavoro (così come, peraltro, alla Per_1 steSS veniva consegnato dal convenuto - previa dazione da parte dell'attore - il corrispettivo per l'attività prestata). E pertanto, nella misura in cui l'attore non ha dimostrato che il materiale adempimento delle incombenze di cui all'accertamento INPS era stato concretamente conferito al convenuto e che pertanto gravava su questi l'obbligo di adempiervi, appare irrilevante, financo chi abbia effettivamente trasmesso gli atti all'Ente competente. Sul punto, infatti, non può non richiamarsi quanto affermato dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 13533/2001 e volto a ribadire che, in materia pagina 8 di 10 di inadempimento contrattuale, “il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di accertamento dell'inadempimento è previsto in via generale dagli artt. 1218 e
2697 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in accertamento allegare e provare la fonte, legale o convenzionale, dell'obbligazione che si allega, totalmente o parzialmente, inadempiuta e, ciò fatto, incombe sul contraente in tesi inadempiente allegare e provare di avere adempiuto esattamente, o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile”. Tale principio è stato ribadito a più riprese con ciò consolidandosi l'orientamento in virtù del quale chi agisce ai fini dell'inadempimento deve provare il titolo ed allegare l'inadempimento.
Ed invero, dalle risultanze processuali deve ritenersi non provato che al OT. sia CP_1 mai stato conferito espreSSmente l'incarico di occuparsi della gestione del personale (che in ogni caso non avrebbe potuto svolgere a mente della circostanza che il convenuto non è emerso essere iscritto nell'apposito albo professionale dei consulenti del lavoro).
Ne consegue che alcun inadempimento può essere allo stesso contestato, atteso che non esisteva, o comunque non è stato provato che esistesse, una fonte di obbligazione a suo carico nei termini di cui si è detto. E ciò depone anche nei termini di esclusione di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo allo stesso ex art. 1228 c.c. per come inteso dall'attore, anche in sede di comparsa conclusionale, essendo emersa in modo incontrovertibile l'assenza di qualsivoglia rapporto di collaborazione professionale tra il OT.
e la OT.SS CP_1 Per_1
In definitiva, non avendo parte attrice assolto al proprio onere probatorio, non avendo fornito alcuna prova del titolo della pretesa creditoria, la domanda risarcitoria non può che essere rigettata.
Le domande nei confronti della terza chiamata restano assorbite.
3.Per quanto riguarda le spese, nei confronti del convenuto, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Nei confronti della terza chiamata, alla luce delle ragioni della decisione, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.SS Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. condanna l'attore alla refusione delle spese di lite a favore del convenuto che si liquidano in complessivi euro 2540,00 oltre spese generali, cpa ed iva se dovuta, con pagina 9 di 10 distrazione a favore del difensore antistatario;
3. Compensa le spese tra attore e terza chiamata.
Reggio Calabria, 25.01.2025
Il Giudice
Dr.SS Francesca Rosaria Plutino
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