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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/10/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2115/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
IA NA Presidente relatore
ET CA CE
Claudia Manconi CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2115/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato in data 19 giugno 2025, avente per oggetto divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
), col patrocinio dell'avv. Luciano Muzzu CP_1 C.F._1
e
), col patrocinio dell'avv. Rosalba Dalu Controparte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig. e in data 25.10.1997, presso il Comune di CP_1 Controparte_2
Sassari, con atto N. 388, parte 2, serie A;
- Ordinare al Comune di Sassari di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare compensate tra le parti le spese legali;
-
Omologare le seguenti CONDIZIONI:
1. Assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva della moglie, alla Sig.ra congiuntamente alla figlia e fino al raggiungimento Controparte_2 dell'indipendenza economica di quest'ultima;
2. Considerata la maggiore età della discendente, nulla disporre sul collocamento, lasciando alla sua discrezione l'eventuale decisione di spostare la residenza, domicilio o dimora a seconda delle necessità contingenti;
3. I genitori continueranno a provvedere congiuntamente al mantenimento, istruzione ed educazione della figlia, secondo le sue specifiche necessità e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, confermando anche in questa sede le disposizioni omologate in sede di separazione, per cui verrà versata direttamente a favore di la somma complessiva pari ad € 900,00, dei quali, € 500,00 a carico della madre Persona_1 ed € 400,00 a carico del padre , e ciò in proporzione alla loro Parte_1 CP_1 rispettiva capacità reddituale;
4. In ordine alle spese straordinarie si richiama integralmente quanto disciplinato al punto 5) del ricorso per separazione del 22.09.2022, che ad ogni buon conto si riporta integralmente: “5) Le spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie nell'interesse della figlia saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Per spese extra, che non richiedono il previo accordo dei genitori, comunque suscettibili di rimborso in relazione alla loro obiettiva necessità, dovranno intendersi: a) spese sanitarie: quelle connotate dai caratteri della necessarietà̀ e/o urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo esemplificativo, rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori;
b) scolastiche: tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia), se sorte dopo la separazione o dopo la cessazione della convivenza e non incluse nell'assegno e compatibili con le possibilità̀ economico/patrimoniali dei genitori;
c) extrascolastiche: spese sportive per un'attività̀, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini- car, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché́ le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida). - Costituiranno, invece, spese extra assegno, richiedenti il necessario accordo, espresso o tacito (con riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà̀ manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero al massimo entro 10 giorni, ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà̀ inteso come consenso alla richiesta), tra i genitori, quelle relative a: a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
b) scolastiche: lezioni private (c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà̀ universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università̀ all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università̀ private;
c) extra scolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività̀ sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages); attività̀ ludico-ricreative (centri estivi), cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto), casco, corso per conseguimento della patente, attività̀ artistiche, culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), spese per comunione-cresima-matrimonio (trattenimento, servizio fotografico, regalo madrina/padrino, parrucchiere)”;
5. Avendo ormai raggiunto la maggiore età, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, i genitori provvederanno ad erogare l'assistenza economica direttamente alla figlia, ovvero senza l'intermediazione dell'altro genitore;
6.
I ricorrenti dichiarano di aver definito tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato in data 19 giugno 2025, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p. i coniugi e hiedevano che questo Tribunale pronunciasse CP_1 Controparte_2 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sassari in data in data 25 ottobre 1997 (atto regolarmente trascritto presso lo Stato Civile del suddetto Comune, per l'anno
1997, atto n. 388, parte II, serie A), unione da cui era nata una figlia, , il 4 maggio 1998. Persona_1
Esponevano di essersi separati come da decreto di omologa n. 1211 del 6 marzo 2023, alle condizioni di cui al ricorso e aggiungevano che dalla data della separazione non vi era stata alcuna riconciliazione.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 14 ottobre 2025 i coniugi confermavano di non volersi conciliare e la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione alle conclusioni sopra riportate.
*****
La domanda di divorzio è fondata e deve essere accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Collegio prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso introduttivo confermate nelle note per la trattazione scritta depositate in data 7 ottobre 2025 come riportate in epigrafe e le conferma.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori CP_1
e n Sassari (SS) in data 25 ottobre 1997 trascritto nei
[...] Controparte_2 registri dello Stato Civile del Comune di Sassari per l'Anno 1997, atto n. 388, parte II, serie
A, alle condizioni sopra riportate;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari (SS) di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 14 ottobre 2025
Il Presidente rel.
IA NA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
IA NA Presidente relatore
ET CA CE
Claudia Manconi CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2115/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato in data 19 giugno 2025, avente per oggetto divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
), col patrocinio dell'avv. Luciano Muzzu CP_1 C.F._1
e
), col patrocinio dell'avv. Rosalba Dalu Controparte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig. e in data 25.10.1997, presso il Comune di CP_1 Controparte_2
Sassari, con atto N. 388, parte 2, serie A;
- Ordinare al Comune di Sassari di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare compensate tra le parti le spese legali;
-
Omologare le seguenti CONDIZIONI:
1. Assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva della moglie, alla Sig.ra congiuntamente alla figlia e fino al raggiungimento Controparte_2 dell'indipendenza economica di quest'ultima;
2. Considerata la maggiore età della discendente, nulla disporre sul collocamento, lasciando alla sua discrezione l'eventuale decisione di spostare la residenza, domicilio o dimora a seconda delle necessità contingenti;
3. I genitori continueranno a provvedere congiuntamente al mantenimento, istruzione ed educazione della figlia, secondo le sue specifiche necessità e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, confermando anche in questa sede le disposizioni omologate in sede di separazione, per cui verrà versata direttamente a favore di la somma complessiva pari ad € 900,00, dei quali, € 500,00 a carico della madre Persona_1 ed € 400,00 a carico del padre , e ciò in proporzione alla loro Parte_1 CP_1 rispettiva capacità reddituale;
4. In ordine alle spese straordinarie si richiama integralmente quanto disciplinato al punto 5) del ricorso per separazione del 22.09.2022, che ad ogni buon conto si riporta integralmente: “5) Le spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie nell'interesse della figlia saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Per spese extra, che non richiedono il previo accordo dei genitori, comunque suscettibili di rimborso in relazione alla loro obiettiva necessità, dovranno intendersi: a) spese sanitarie: quelle connotate dai caratteri della necessarietà̀ e/o urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo esemplificativo, rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori;
b) scolastiche: tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia), se sorte dopo la separazione o dopo la cessazione della convivenza e non incluse nell'assegno e compatibili con le possibilità̀ economico/patrimoniali dei genitori;
c) extrascolastiche: spese sportive per un'attività̀, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini- car, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché́ le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida). - Costituiranno, invece, spese extra assegno, richiedenti il necessario accordo, espresso o tacito (con riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà̀ manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero al massimo entro 10 giorni, ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà̀ inteso come consenso alla richiesta), tra i genitori, quelle relative a: a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
b) scolastiche: lezioni private (c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà̀ universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università̀ all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università̀ private;
c) extra scolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività̀ sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages); attività̀ ludico-ricreative (centri estivi), cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto), casco, corso per conseguimento della patente, attività̀ artistiche, culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), spese per comunione-cresima-matrimonio (trattenimento, servizio fotografico, regalo madrina/padrino, parrucchiere)”;
5. Avendo ormai raggiunto la maggiore età, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, i genitori provvederanno ad erogare l'assistenza economica direttamente alla figlia, ovvero senza l'intermediazione dell'altro genitore;
6.
I ricorrenti dichiarano di aver definito tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato in data 19 giugno 2025, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p. i coniugi e hiedevano che questo Tribunale pronunciasse CP_1 Controparte_2 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sassari in data in data 25 ottobre 1997 (atto regolarmente trascritto presso lo Stato Civile del suddetto Comune, per l'anno
1997, atto n. 388, parte II, serie A), unione da cui era nata una figlia, , il 4 maggio 1998. Persona_1
Esponevano di essersi separati come da decreto di omologa n. 1211 del 6 marzo 2023, alle condizioni di cui al ricorso e aggiungevano che dalla data della separazione non vi era stata alcuna riconciliazione.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 14 ottobre 2025 i coniugi confermavano di non volersi conciliare e la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione alle conclusioni sopra riportate.
*****
La domanda di divorzio è fondata e deve essere accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Collegio prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso introduttivo confermate nelle note per la trattazione scritta depositate in data 7 ottobre 2025 come riportate in epigrafe e le conferma.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori CP_1
e n Sassari (SS) in data 25 ottobre 1997 trascritto nei
[...] Controparte_2 registri dello Stato Civile del Comune di Sassari per l'Anno 1997, atto n. 388, parte II, serie
A, alle condizioni sopra riportate;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari (SS) di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 14 ottobre 2025
Il Presidente rel.
IA NA