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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 13/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1956/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1956/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MARCHETTI Parte_1 C.F._1
ALDO, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. DE FEIS Controparte_1 C.F._2
ELISA e dall'avv. VINCENZO DAMIANI per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: chiedono pronunciarsi il divorzio pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente a istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 19.3.1995 con
[...]
. CP_1
Ha in particolare dedotto che, a decorrere dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Macerata in data 5.4.2018 nell'ambito del procedimento di separazione consensuale
(definito con decreto di omologa del maggio 2018, come da doc. 4), i coniugi non hanno più ripreso la convivenza.
La resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposto alla richiesta di declaratoria di scioglimento del vincolo.
La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto emesso da questo Tribunale in data 14.5.2018 e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nella procedura di separazione (avvenuta in data 5.4.2018) alla data di presentazione del ricorso di divorzio è abbondantemente trascorso il termine semestrale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione consensuale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15, applicabile anche ai giudizi in corso) per la proposizione della domanda di divorzio.
Ricorrono pertanto i presupposti per la pronuncia di divorzio, dovendosi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , con Parte_1 Controparte_1
rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini delle statuizioni economiche, come da separata ordinanza in pari data.
Spese al definitivo.
Ai sensi dell'art. 10 L. 898/70 e succ. mod. copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a San Severino Marche il 19.3.1995 tra trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di San Severino Marche, anno 1995, parte II, serie A, numero 1
- Manda alla cancelleria per le incombenze di legge pagina 2 di 3 - Spese al definitivo
- Dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1956/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MARCHETTI Parte_1 C.F._1
ALDO, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. DE FEIS Controparte_1 C.F._2
ELISA e dall'avv. VINCENZO DAMIANI per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: chiedono pronunciarsi il divorzio pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente a istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 19.3.1995 con
[...]
. CP_1
Ha in particolare dedotto che, a decorrere dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Macerata in data 5.4.2018 nell'ambito del procedimento di separazione consensuale
(definito con decreto di omologa del maggio 2018, come da doc. 4), i coniugi non hanno più ripreso la convivenza.
La resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposto alla richiesta di declaratoria di scioglimento del vincolo.
La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto emesso da questo Tribunale in data 14.5.2018 e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nella procedura di separazione (avvenuta in data 5.4.2018) alla data di presentazione del ricorso di divorzio è abbondantemente trascorso il termine semestrale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione consensuale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15, applicabile anche ai giudizi in corso) per la proposizione della domanda di divorzio.
Ricorrono pertanto i presupposti per la pronuncia di divorzio, dovendosi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , con Parte_1 Controparte_1
rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini delle statuizioni economiche, come da separata ordinanza in pari data.
Spese al definitivo.
Ai sensi dell'art. 10 L. 898/70 e succ. mod. copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a San Severino Marche il 19.3.1995 tra trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di San Severino Marche, anno 1995, parte II, serie A, numero 1
- Manda alla cancelleria per le incombenze di legge pagina 2 di 3 - Spese al definitivo
- Dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 3 di 3