Articolo 61 del Codice della nautica da diporto
Articolo 60Articolo 49 decies
Versione
15 settembre 2005
Art. 61. Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali 1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unita' da diporto non adibite ad uso commerciale, ove dal fatto non derivi l'apertura di un procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all' articolo 579 del codice della navigazione e' disposta soltanto ad istanza degli interessati.
Nota all'art. 61.
- Il testo dell' art. 579 del codice della navigazione e' il seguente:
«579. (Inchiesta formale). - L'inchiesta formale sulle cause e sulle responsabilita' del sinistro e' disposta dal direttore marittimo o dall'autorita' consolare competenti, ad istanza degli interessati o delle associazioni sindacali che li rappresentano, e deve essere disposta d'ufficio se dal processo verbale di inchiesta sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto puo' essere avvenuto per dolo o per colpa.
Se l'autorita' competente ritiene di non disporre d'ufficio l'inchiesta, fa di cio' dichiarazione motivata in calce al processo verbale di inchiesta sommaria, che trasmette al ministro per le comunicazioni.
L'inchiesta formale puo' essere disposta anche se il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera.
L'inchiesta formale e' sempre disposta per accertare le cause e le circostanze per cui un sinistro si e' verificato quando interessa navi da carico o passeggeri, ivi comprese quelle di bandiera comunitaria, in acque soggette alla sovranita' italiana, con l'obiettivo di un costante miglioramento delle condizioni di sicurezza, per la salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente marino.».
Entrata in vigore il 15 settembre 2005
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente