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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/09/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2268/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere
Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello indicata in epigrafe, avverso la sentenza n. 3029/2022 del Tribunale di Firenze nell'ambito del procedimento n. 3810/2020 R.G. promossa da
(di seguito “ ”), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Pt_1 tempore, rappresentata e difesa nel presente procedimento, Parte_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Laura Pierallini e Marco Marchegiani del foro di Roma, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
e in proprio e nella qualità di esercenti la CP_1 Controparte_2 potestà genitoriale sui minori e rappresentati e difesi Persona_1 Persona_2 dall'Avv. Filippo Andreoli, giusta procura in atti;
APPELLATI
La causa era posta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI: per l'appellante, “Voglia l'Ecc.ma Corte Di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello interposto da : 1) In via preliminare, disporre con ordinanza Pt_1 previa instaurazione del contraddittorio, l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 3029/2022 del Tribunale di Firenze;
2) in via principale: riformare la sentenza n. 3029/2022, resa dal Tribunale di Firenze, nella persona del
Giudice Dott. Mario Ferreri, in data 29 ottobre 2022, depositata in cancelleria in data
1 31 ottobre 2022, all'esito del procedimento portante n.r.g., 3810/2020 e dell'accoglimento dell'istanza di errore materiale, n. cronologico 9600/2022 del 28 novembre 2022, accogliendo le domande svolte da in relazione alla volontà di Pt_1 corrispondere la somma di euro 250,00 a passeggero a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 Re. (CE) n. 261/2004, nonché al rimborso delle spese di prima necessità pari ad euro 110,40 ed, eventualmente, contendendo le spese di lite nei limiti del tariffario di cui al D.M. 44/2014; 3) in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CpA come per legge”; per l'appellata, “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, rigettare i motivi di appello e confermare integralmente la sentenza resa dal Tribunale di Firenze, n. 3029/2022 e pubblicata in data
31.10.2022 nel giudizio R.G. 3810/2020. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge”.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. Con atto di citazione, gli odierni appellati convenivano in giudizio la compagnia aerea dinanzi al Tribunale di Firenze, chiedendo che, previa Parte_1 reiezione di ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, fosse accertata la responsabilità esclusiva della convenuta e, per l'effetto, condannata al pagamento in loro favore della somma complessiva non inferiore a Euro 14.301,41, così articolata:
Euro 101,41 a titolo di danno patrimoniale;
Euro 250,00 ciascuno a titolo di indennizzo forfettario per il mero fatto del ritardo ex art. 7 Reg. CE n. 261/2004;
Euro 3.300,00 ciascuno a titolo di danno non patrimoniale, derivante dall'arrivo a destinazione con un giorno intero di ritardo e dalla violazione dei doveri di assistenza
(fornitura di pasti, collegamenti telefonici, internet e fax ex art. 9 Reg. CE n.
261/2004).
Gli attori sostenevano che il ritardo avesse leso diritti costituzionalmente tutelati, quali la salute e la libertà personale. Le pretese traevano origine dal ritardo del volo
VY6203 da Londra a Firenze del 4 gennaio 2020.
Il procedimento veniva iscritto al n. 3810/2020 del ruolo affari civili contenziosi e assegnato al Giudice Dott. Mario Ferreri;
dichiarata la contumacia della parte convenuta, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
2 Con la sentenza oggi appellata, il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda attorea e condannava al pagamento complessivo di Euro 7.751,41, oltre Parte_1 spese di lite liquidate in Euro 3.000,00. Con successiva istanza di correzione veniva evidenziato l'errore materiale e di calcolo, poiché il Giudice aveva considerato solo 2 attori anziché 4 ed effettuato un computo errato del danno non patrimoniale. Il
Tribunale accoglieva l'istanza, rettificando la sentenza e condannando la convenuta al pagamento di Euro 13.510,40 (Euro 3.550 per ciascun passeggero, oltre Euro
101,40 di danno patrimoniale) nonché al rimborso delle spese di lite, riliquidate in
Euro 7.381,00.
II. Avverso detta sentenza, proponeva appello sulla base dei seguenti motivi. Pt_1
1.Con il primo motivo di appello, la società appellante censurava la sentenza del
Tribunale di Siena nella parte in cui riconosceva in favore degli attori della somma di
Euro 3.300,00 ciascuno a titolo di danno non patrimoniale per l'arrivo a destinazione con un giorno di ritardo. Tale statuizione risulterebbe ingiustificata e resa in violazione e falsa applicazione degli artt. 1225, 1226, 2056, 2059 e 2697 c.c.; omessa motivazione;
erronea liquidazione del danno non patrimoniale.
Parte appellante evidenziava che la sentenza è priva di una motivazione specifica, non contenendo alcuna spiegazione circa i criteri adottati dal Giudice di prime cure per pervenire alla quantificazione del danno riconosciuto, che appare meramente assertiva. Inoltre, la liquidazione è avvenuta in assenza di qualsiasi elemento probatorio offerto dagli attori, i quali non hanno assolto l'onere, su di loro gravante ex art. 2697 c.c., di dimostrare l'esistenza di un danno non patrimoniale effettivamente subito.
Rilevava il contrasto della decisione con i principi dettati dagli artt. 1225, 1226, 2056
e 2059 c.c.: come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Corte App. Bologna, sent. n.
1240/2017), l'art. 2059 c.c. non configura un titolo autonomo di responsabilità, ma stabilisce soltanto limiti e condizioni alla risarcibilità del danno non patrimoniale, che può essere accordato solo a fronte della prova di una lesione giuridicamente rilevante. Ne consegue che il Giudice di prime cure non poteva ricorrere ad una liquidazione equitativa, atteso che tale strumento può operare soltanto con riferimento alla quantificazione di un danno esistente e dimostrato, non anche a surrogare l'assenza di prova sulla sua sussistenza. La statuizione sarebbe, inoltre, viziata dall'introduzione, seppur implicita, di una forma risarcitoria assimilabile ai c.d. punitive damages, estranei al nostro ordinamento e, comunque, espressamente esclusi dall'art. 29 della Convenzione di Montreal, che limita la responsabilità del vettore ai danni risarcibili nei limiti e alle condizioni dalla stessa stabiliti. La vicenda
3 sarebbe in realtà riconducibile esclusivamente a responsabilità contrattuale. In tale contesto, ai sensi dell'art. 1225 c.c., il risarcimento deve essere circoscritto ai soli danni prevedibili al momento della conclusione del contratto. Nella specie, non essendo stata neppure allegata alcuna condotta dolosa da parte di , deve Pt_1 escludersi la risarcibilità di pregiudizi meramente ipotetici e non dimostrati. Allegava diverse pronunce giurisprudenziali che limitavano la possibilità di riconoscere un danno non patrimoniale ulteriore rispetto all'indennizzo previsto dal Regolamento CE
n. 261/2004 in caso di cancellazione o ritardo prolungato dei voli e che richiedevano sempre la prova del danno, patrimoniale o non patrimoniale.
2. Con il secondo motivo di appello contestava la liquidazione delle spese legali, determinate dal Giudice di prime cure in euro 7.381,00, importo manifestamente errato.
Secondo la prospettazione di parte appellante, la decisione sarebbe viziata sotto un duplice profilo: da un lato, veniva considerato il decisum invece che il petitum per individuare lo scaglione tariffario di riferimento;
dall'altro, liquidava le spese sproporzionate rispetto al valore effettivo della causa. Quest'ultimo, ai sensi dell'art. 7 Reg. CE 261/2004, era pari a euro 250,00 per ciascun passeggero (tratta inferiore a 1.500 km), oltre al rimborso spese documentato di euro 110,40, per un totale di euro 1.110,40.
Correttamente applicando i parametri ministeriali (D.M. n. 44/2014), la controversia
– per valore e natura seriale – avrebbe dovuto essere liquidata sulla base dei valori minimi di tabella, con un totale di circa euro 1.620,00; anche volendo considerare i valori medi, le spese non avrebbero comunque superato euro 2.430,00.
Sulla scorta di quanto esposto concludeva come supra richiedendo altresì la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
III. Si costituivano gli odierni appellati evidenziando la correttezza della sentenza che ha accertato il grave inadempimento contrattuale di , derivante dalla Parte_1 cancellazione del volo e dal ritardato arrivo a destinazione di oltre 24 ore, con conseguenti gravi disagi per i passeggeri, inclusa la necessità di recarsi a un aeroporto diverso, di sostenere spese aggiuntive e di attendere in aeroporto senza assistenza, in violazione dell'art. 9 Reg. CE 261/2004. Secondo gli appellati, il danno non patrimoniale non si limita all'indennizzo forfettario previsto dall'art. 7 del Reg.
261/2004, ma comprende anche i risarcimenti supplementari ex art. 12 e quelli riconosciuti dalla Convenzione di Montreal (artt. 19 e 22), che ammette la risarcibilità di danni patrimoniali e morali fino a un limite massimo di circa 6.700 euro. La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE conferma che il ritardo prolungato può
4 costituire un danno morale, non meramente un disagio generico, giustificando un risarcimento oltre l'indennizzo automatico.
Parte appellata allega diverse pronunce di giurisprudenza di merito secondo cui i ritardi prolungati incidono sulla sfera esistenziale dell'individuo, ledendo diritti costituzionalmente garantiti, quali quelli alla salute, alla libertà personale e alla libera circolazione. Con riferimento alla quantificazione del danno, evidenzia che, sebbene non possa essere calcolata con la precisione del danno biologico, la stessa deve essere effettuata dal giudice sulla base di una valutazione equitativa, considerando la durata del ritardo, l'entità dei disagi e lo stress subito, senza necessità di dimostrazione puntuale di ogni singolo elemento.
Nel caso concreto, il ritardo di oltre 24 ore, con cancellazioni ripetute e riprogrammazione su un aeroporto diverso da quello previsto contrattualmente, ha comportato un disagio significativo per i passeggeri, giustificando il riconoscimento del danno non patrimoniale nella misura di 3.300 euro per passeggero, equivalente a metà del massimale previsto dalla Convenzione di Montreal.
Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, parte appellata evidenzia che l'art. 5 del D.M. 44/2014 prevede che, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, il valore della causa si determini normalmente sulla base della somma effettivamente attribuita alla parte vincitrice. Nel caso di specie, la somma domandata corrispondeva a quella attribuita, e il Giudice ha accolto integralmente le richieste della parte attrice. Le spese legali, pertanto, sono state correttamente calcolate tenendo conto dello scaglione di valore della controversia (da 5.201 a 26.000 euro), degli aumenti previsti per la pluralità di parti (quattro) e per la redazione telematica degli atti, raggiungendo complessivamente € 7.117,00 oltre accessori di legge e € 264,00 per contributo unificato e marca da bollo. Il presunto “oscuro criterio di quantificazione” denunciato da controparte deriverebbe da un mero errore materiale di calcolo, prontamente corretto dal Giudice. Infatti, la somma originariamente indicata in sentenza (7.751,41 euro) non corrispondeva alla corretta somma dovuta per quattro attori (€ 13.510,40). La correzione ha comportato anche l'adeguamento in aumento delle spese legali, portando il compenso complessivo a €
10.648,55, comprensivo di tutte le maggiorazioni e accessori di legge.
Sulla base di quanto detto parte appellata concludeva per la conferma della sentenza di primo grado.
IV. All'udienza del 18.3.25 parte appellante rinunciava all'istanza di sospensione riportandosi alle proprie conclusioni così come faceva parte appellata e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini per conclusionali e repliche.
5 - MOTIVI DELLA DECISIONE –
Appare preliminare ricostruire il contesto normativo applicabile alla vicenda. In tale prospettiva va innanzitutto richiamato il quadro normativo costituito dal
Regolamento (CE) n. 261/2004 e dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999.
Il Regolamento 261/2004 prevede, in caso di cancellazione del volo o ritardo prolungato, un indennizzo forfetario, stabilito in misura fissa e dovuto automaticamente al passeggero, quale compensazione per il mero disservizio (artt. 5-
7).
Tuttavia, tale compensazione non esclude né pregiudica la possibilità di richiedere ulteriori risarcimenti, ai sensi dell'art. 12 del medesimo Regolamento, a titolo di danno patrimoniale o non patrimoniale, per i disagi subiti in conseguenza dell'inadempimento contrattuale del vettore.
Sul punto deve ritenersi corretta (e supportata dalla giurisprudenza anche europea citata da parte appellata) la conclusione secondo cui le disposizioni della Convenzione di Montreal applicabili alla responsabilità del vettore aereo stabilito in uno Stato membro (artt. 19, 22 e 29) consentono ai passeggeri di esperire azioni dirette per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento contrattuale, confermandosi la possibilità per il giudice nazionale di riconoscere un risarcimento supplementare anche a titolo di danno morale.
Il passeggero ha dunque diritto, oltre all'indennizzo forfetario, al riconoscimento dei danni ulteriori;
tuttavia, perché questo accada è necessario che questi ultimi siano effettivamente provati.
Gli artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal stabiliscono un limite massimo al risarcimento, ma non attribuiscono automaticamente al passeggero l'intero importo dei diritti speciali di prelievo;
la misura concreta del risarcimento deve essere determinata sulla base della prova dei danni subiti, sia patrimoniali sia non patrimoniali, secondo i criteri enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (ex SS.UU.
n. 26972/2008).
In sostanza, sulla scorta della normativa vigente e della giurisprudenza, il diritto del passeggero a ricevere un risarcimento integrativo rispetto all'indennizzo forfetario previsto dal Regolamento 261/2004 è indiscutibile, ma la sua concreta liquidazione richiede una valutazione in concreto dei danni effettivamente subiti e debitamente provati.
6 Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha effettuato un'operazione concettuale non condivisibile nella misura in cui ha fatto conseguire alla prova dell'esistenza del contratto di trasporto e all'allegazione dell'inadempimento del vettore, il riconoscimento non già del solo indennizzo previsto dal regolamento, bensì di tutti i danni solamente allegati da parte ricorrente e asseriti dalla stessa solo in via presuntiva.
In tal senso la sentenza di primo grado, nell'ammettere implicitamente che il ritardo aereo costituisce automaticamente fonte di disagio risarcibile e nel richiamare tale parametro per la valutazione della congruità della somma liquidata, ha operato una confusione concettuale tra evento di danno e danno conseguenza.
Sul punto occorre evidenziare che il ritardo aereo, pur essendo l'evento scatenante, non costituisce di per sé un danno risarcibile. Esso rappresenta, infatti,
l'inadempimento contrattuale della compagnia aerea, rispetto al quale occorre verificare, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., se vi sia stata una effettiva conseguenza pregiudizievole suscettibile di essere risarcita. In altri termini, l'accertamento del ritardo non coincide automaticamente con l'accertamento del danno: è necessario valutare se il passeggero abbia subito un pregiudizio concreto e misurabile derivante dall'inadempimento. Senza tale accertamento, la liquidazione del risarcimento risulta giuridicamente infondata, poiché manca la prova del nesso di causalità tra evento e danno.
Il giudice ha ritenuto il danno risarcibile in re ipsa, ossia come automaticamente esistente in ragione del solo verificarsi dell'evento di danno. Tale impostazione ignora la fondamentale distinzione tra evento e conseguenza, supra richiamata e implica che l'evento di danno stesso, indipendentemente dalle sue effettive conseguenze, sia meritevole di risarcimento.
La conseguenza di tale impostazione è che il giudice ha ritenuto risarcibile il mero disagio, senza ulteriori accertamenti, violando il principio consolidato secondo cui il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile solo se ricorrono determinate condizioni. In particolare, il danno deve riguardare un interesse costituzionalmente tutelato, la lesione deve essere grave e superare la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, il danno non deve essere futile o consistente in meri fastidi, e deve essere specificamente allegato e provato (sul punto si v. Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 15352 del 31/05/2024 (Rv. 671167 - 01) “In tema di trasporto aereo internazionale, il danno non patrimoniale non è configurabile in re ipsa, dovendosi necessariamente accertare, ai fini della relativa risarcibilità, sia la lesione
7 grave di un interesse inviolabile costituzionalmente garantito, sia la sussistenza di un pregiudizio (non consistente in meri disagi o fastidi) legato da un nesso di causalità giuridica all'evento di danno rappresentato dal ritardo.”; nonché Cass. 2023/33276 che, nel ribadire il concetto giunge a riconoscere all'istante, nella vicenda concreta ivi analizzata, il danno consistito nel non aver partecipato alle esequie del padre (Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile
a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel riconoscere a un passeggero la compensazione pecuniaria di cui al Regolamento CE n. 261 del 2004, gli aveva negato il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'impossibilità di partecipare alle esequie del padre, a causa della cancellazione del volo).)
Nel caso in esame gli attori in primo grado hanno allegato i fatti concernenti il disagio subito a causa dell'inadempimento della compagnia aerea senza però provare la sussistenza di un concreto pregiudizio rilevante e risarcibile secondo i parametri precisati dalla giurisprudenza, di talchè deve ritenersi non corretta la prova in re ipsa degli stessi e la quantificazione in via equitativa operata dal giudice di prime cure.
Peraltro, anche a voler ritenere configurato il danno non patrimoniale in via presuntiva sulla base delle massime di esperienza, tale operazione non apparrebbe in ogni caso praticabile nel caso concreto in ragione dei dati di fatto rappresentati.
In tal senso, come si evince dalla stessa narrazione dei fatti resa dagli odierni appellati nella citazione di primo grado (si v. pag 2 atti di citazione), i predetti ricevettero comunicazione della cancellazione del volo previsto per le 20.20 del 4.1.20 prima di giungere in aeroporto;
una volta giunti in aeroporto, la compagnia aerea informò la famiglia della riprogrammazione del volo per il giorno successivo alle ore 11.10
(partenza poi ulteriormente slittata alle 19.00) e mise loro a disposizione un buono per soggiornare nell'Hotel Holiday Inn, in prossimità dell'aeroporto.
Le concrete circostanze di fatto rappresentate, pur configurando pacificamente un disagio organizzativo che ha comportato un rientro a casa con 24 ore di ritardo, impediscono di ritenere la sussistenza di un patimento che superi la soglia della normale tollerabilità e si traduca in una sofferenza psico-fisica apprezzabile o in una significativa alterazione della qualità della vita, apparendo, di contro, satisfattivo l'indennizzo forfettario previsto normativamente rispetto al concreto disagio subito.
8 In definitiva, in assenza della prova circa la sussistenza di danni risarcibili, alle parti deve essere riconosciuto l'indennizzo previsto dal regolamento pari a 250,00 euro a persona, nonché la somma di euro 110,40 per le spese sostenute, voci peraltro non contestate dall'odierna appellante.
La revisione della decisione comporta un diverso regolamento delle spese processuali e conseguentemente l'assorbimento del secondo motivo di impugnazione concernente la contestazione del relativo capo di sentenza del primo grado.
In ragione degli esiti complessivi della lite le spese possono dunque compensarsi nella misura di ½, ponendo a carico di l'ulteriore parte, e vengono liquidate sulla Pt_1 base dei parametri medi e secondo il valore della causa nei termini seguenti: per il primo grado euro 2552,00 oltre spese e competenze per il secondo grado euro 2915,00 oltre spese e competenze.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente decidendo nel procedimento indicato in epigrafe
- accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado condanna la al pagamento, a favore di e Parte_1 CP_1 CP_2
in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui minori
[...]
e della complessiva somma di euro Euro 1101,40 di cui Persona_1 Persona_2
Euro 101,40 per danno patrimoniale, Euro 250,00 ciascuno a titolo di indennizzo forfettario ex art. 7 Regolamento CE 261/2004;
- compensa per ½ le spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio che liquida in 5467,00, oltre IVA spese e competenze, ponendo la restante parte a carico di
Parte_1
Firenze, lì 5.9.25
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia Il Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere
Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello indicata in epigrafe, avverso la sentenza n. 3029/2022 del Tribunale di Firenze nell'ambito del procedimento n. 3810/2020 R.G. promossa da
(di seguito “ ”), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Pt_1 tempore, rappresentata e difesa nel presente procedimento, Parte_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Laura Pierallini e Marco Marchegiani del foro di Roma, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
e in proprio e nella qualità di esercenti la CP_1 Controparte_2 potestà genitoriale sui minori e rappresentati e difesi Persona_1 Persona_2 dall'Avv. Filippo Andreoli, giusta procura in atti;
APPELLATI
La causa era posta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI: per l'appellante, “Voglia l'Ecc.ma Corte Di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello interposto da : 1) In via preliminare, disporre con ordinanza Pt_1 previa instaurazione del contraddittorio, l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 3029/2022 del Tribunale di Firenze;
2) in via principale: riformare la sentenza n. 3029/2022, resa dal Tribunale di Firenze, nella persona del
Giudice Dott. Mario Ferreri, in data 29 ottobre 2022, depositata in cancelleria in data
1 31 ottobre 2022, all'esito del procedimento portante n.r.g., 3810/2020 e dell'accoglimento dell'istanza di errore materiale, n. cronologico 9600/2022 del 28 novembre 2022, accogliendo le domande svolte da in relazione alla volontà di Pt_1 corrispondere la somma di euro 250,00 a passeggero a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 Re. (CE) n. 261/2004, nonché al rimborso delle spese di prima necessità pari ad euro 110,40 ed, eventualmente, contendendo le spese di lite nei limiti del tariffario di cui al D.M. 44/2014; 3) in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CpA come per legge”; per l'appellata, “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, rigettare i motivi di appello e confermare integralmente la sentenza resa dal Tribunale di Firenze, n. 3029/2022 e pubblicata in data
31.10.2022 nel giudizio R.G. 3810/2020. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge”.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. Con atto di citazione, gli odierni appellati convenivano in giudizio la compagnia aerea dinanzi al Tribunale di Firenze, chiedendo che, previa Parte_1 reiezione di ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, fosse accertata la responsabilità esclusiva della convenuta e, per l'effetto, condannata al pagamento in loro favore della somma complessiva non inferiore a Euro 14.301,41, così articolata:
Euro 101,41 a titolo di danno patrimoniale;
Euro 250,00 ciascuno a titolo di indennizzo forfettario per il mero fatto del ritardo ex art. 7 Reg. CE n. 261/2004;
Euro 3.300,00 ciascuno a titolo di danno non patrimoniale, derivante dall'arrivo a destinazione con un giorno intero di ritardo e dalla violazione dei doveri di assistenza
(fornitura di pasti, collegamenti telefonici, internet e fax ex art. 9 Reg. CE n.
261/2004).
Gli attori sostenevano che il ritardo avesse leso diritti costituzionalmente tutelati, quali la salute e la libertà personale. Le pretese traevano origine dal ritardo del volo
VY6203 da Londra a Firenze del 4 gennaio 2020.
Il procedimento veniva iscritto al n. 3810/2020 del ruolo affari civili contenziosi e assegnato al Giudice Dott. Mario Ferreri;
dichiarata la contumacia della parte convenuta, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
2 Con la sentenza oggi appellata, il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda attorea e condannava al pagamento complessivo di Euro 7.751,41, oltre Parte_1 spese di lite liquidate in Euro 3.000,00. Con successiva istanza di correzione veniva evidenziato l'errore materiale e di calcolo, poiché il Giudice aveva considerato solo 2 attori anziché 4 ed effettuato un computo errato del danno non patrimoniale. Il
Tribunale accoglieva l'istanza, rettificando la sentenza e condannando la convenuta al pagamento di Euro 13.510,40 (Euro 3.550 per ciascun passeggero, oltre Euro
101,40 di danno patrimoniale) nonché al rimborso delle spese di lite, riliquidate in
Euro 7.381,00.
II. Avverso detta sentenza, proponeva appello sulla base dei seguenti motivi. Pt_1
1.Con il primo motivo di appello, la società appellante censurava la sentenza del
Tribunale di Siena nella parte in cui riconosceva in favore degli attori della somma di
Euro 3.300,00 ciascuno a titolo di danno non patrimoniale per l'arrivo a destinazione con un giorno di ritardo. Tale statuizione risulterebbe ingiustificata e resa in violazione e falsa applicazione degli artt. 1225, 1226, 2056, 2059 e 2697 c.c.; omessa motivazione;
erronea liquidazione del danno non patrimoniale.
Parte appellante evidenziava che la sentenza è priva di una motivazione specifica, non contenendo alcuna spiegazione circa i criteri adottati dal Giudice di prime cure per pervenire alla quantificazione del danno riconosciuto, che appare meramente assertiva. Inoltre, la liquidazione è avvenuta in assenza di qualsiasi elemento probatorio offerto dagli attori, i quali non hanno assolto l'onere, su di loro gravante ex art. 2697 c.c., di dimostrare l'esistenza di un danno non patrimoniale effettivamente subito.
Rilevava il contrasto della decisione con i principi dettati dagli artt. 1225, 1226, 2056
e 2059 c.c.: come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Corte App. Bologna, sent. n.
1240/2017), l'art. 2059 c.c. non configura un titolo autonomo di responsabilità, ma stabilisce soltanto limiti e condizioni alla risarcibilità del danno non patrimoniale, che può essere accordato solo a fronte della prova di una lesione giuridicamente rilevante. Ne consegue che il Giudice di prime cure non poteva ricorrere ad una liquidazione equitativa, atteso che tale strumento può operare soltanto con riferimento alla quantificazione di un danno esistente e dimostrato, non anche a surrogare l'assenza di prova sulla sua sussistenza. La statuizione sarebbe, inoltre, viziata dall'introduzione, seppur implicita, di una forma risarcitoria assimilabile ai c.d. punitive damages, estranei al nostro ordinamento e, comunque, espressamente esclusi dall'art. 29 della Convenzione di Montreal, che limita la responsabilità del vettore ai danni risarcibili nei limiti e alle condizioni dalla stessa stabiliti. La vicenda
3 sarebbe in realtà riconducibile esclusivamente a responsabilità contrattuale. In tale contesto, ai sensi dell'art. 1225 c.c., il risarcimento deve essere circoscritto ai soli danni prevedibili al momento della conclusione del contratto. Nella specie, non essendo stata neppure allegata alcuna condotta dolosa da parte di , deve Pt_1 escludersi la risarcibilità di pregiudizi meramente ipotetici e non dimostrati. Allegava diverse pronunce giurisprudenziali che limitavano la possibilità di riconoscere un danno non patrimoniale ulteriore rispetto all'indennizzo previsto dal Regolamento CE
n. 261/2004 in caso di cancellazione o ritardo prolungato dei voli e che richiedevano sempre la prova del danno, patrimoniale o non patrimoniale.
2. Con il secondo motivo di appello contestava la liquidazione delle spese legali, determinate dal Giudice di prime cure in euro 7.381,00, importo manifestamente errato.
Secondo la prospettazione di parte appellante, la decisione sarebbe viziata sotto un duplice profilo: da un lato, veniva considerato il decisum invece che il petitum per individuare lo scaglione tariffario di riferimento;
dall'altro, liquidava le spese sproporzionate rispetto al valore effettivo della causa. Quest'ultimo, ai sensi dell'art. 7 Reg. CE 261/2004, era pari a euro 250,00 per ciascun passeggero (tratta inferiore a 1.500 km), oltre al rimborso spese documentato di euro 110,40, per un totale di euro 1.110,40.
Correttamente applicando i parametri ministeriali (D.M. n. 44/2014), la controversia
– per valore e natura seriale – avrebbe dovuto essere liquidata sulla base dei valori minimi di tabella, con un totale di circa euro 1.620,00; anche volendo considerare i valori medi, le spese non avrebbero comunque superato euro 2.430,00.
Sulla scorta di quanto esposto concludeva come supra richiedendo altresì la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
III. Si costituivano gli odierni appellati evidenziando la correttezza della sentenza che ha accertato il grave inadempimento contrattuale di , derivante dalla Parte_1 cancellazione del volo e dal ritardato arrivo a destinazione di oltre 24 ore, con conseguenti gravi disagi per i passeggeri, inclusa la necessità di recarsi a un aeroporto diverso, di sostenere spese aggiuntive e di attendere in aeroporto senza assistenza, in violazione dell'art. 9 Reg. CE 261/2004. Secondo gli appellati, il danno non patrimoniale non si limita all'indennizzo forfettario previsto dall'art. 7 del Reg.
261/2004, ma comprende anche i risarcimenti supplementari ex art. 12 e quelli riconosciuti dalla Convenzione di Montreal (artt. 19 e 22), che ammette la risarcibilità di danni patrimoniali e morali fino a un limite massimo di circa 6.700 euro. La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE conferma che il ritardo prolungato può
4 costituire un danno morale, non meramente un disagio generico, giustificando un risarcimento oltre l'indennizzo automatico.
Parte appellata allega diverse pronunce di giurisprudenza di merito secondo cui i ritardi prolungati incidono sulla sfera esistenziale dell'individuo, ledendo diritti costituzionalmente garantiti, quali quelli alla salute, alla libertà personale e alla libera circolazione. Con riferimento alla quantificazione del danno, evidenzia che, sebbene non possa essere calcolata con la precisione del danno biologico, la stessa deve essere effettuata dal giudice sulla base di una valutazione equitativa, considerando la durata del ritardo, l'entità dei disagi e lo stress subito, senza necessità di dimostrazione puntuale di ogni singolo elemento.
Nel caso concreto, il ritardo di oltre 24 ore, con cancellazioni ripetute e riprogrammazione su un aeroporto diverso da quello previsto contrattualmente, ha comportato un disagio significativo per i passeggeri, giustificando il riconoscimento del danno non patrimoniale nella misura di 3.300 euro per passeggero, equivalente a metà del massimale previsto dalla Convenzione di Montreal.
Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, parte appellata evidenzia che l'art. 5 del D.M. 44/2014 prevede che, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, il valore della causa si determini normalmente sulla base della somma effettivamente attribuita alla parte vincitrice. Nel caso di specie, la somma domandata corrispondeva a quella attribuita, e il Giudice ha accolto integralmente le richieste della parte attrice. Le spese legali, pertanto, sono state correttamente calcolate tenendo conto dello scaglione di valore della controversia (da 5.201 a 26.000 euro), degli aumenti previsti per la pluralità di parti (quattro) e per la redazione telematica degli atti, raggiungendo complessivamente € 7.117,00 oltre accessori di legge e € 264,00 per contributo unificato e marca da bollo. Il presunto “oscuro criterio di quantificazione” denunciato da controparte deriverebbe da un mero errore materiale di calcolo, prontamente corretto dal Giudice. Infatti, la somma originariamente indicata in sentenza (7.751,41 euro) non corrispondeva alla corretta somma dovuta per quattro attori (€ 13.510,40). La correzione ha comportato anche l'adeguamento in aumento delle spese legali, portando il compenso complessivo a €
10.648,55, comprensivo di tutte le maggiorazioni e accessori di legge.
Sulla base di quanto detto parte appellata concludeva per la conferma della sentenza di primo grado.
IV. All'udienza del 18.3.25 parte appellante rinunciava all'istanza di sospensione riportandosi alle proprie conclusioni così come faceva parte appellata e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini per conclusionali e repliche.
5 - MOTIVI DELLA DECISIONE –
Appare preliminare ricostruire il contesto normativo applicabile alla vicenda. In tale prospettiva va innanzitutto richiamato il quadro normativo costituito dal
Regolamento (CE) n. 261/2004 e dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999.
Il Regolamento 261/2004 prevede, in caso di cancellazione del volo o ritardo prolungato, un indennizzo forfetario, stabilito in misura fissa e dovuto automaticamente al passeggero, quale compensazione per il mero disservizio (artt. 5-
7).
Tuttavia, tale compensazione non esclude né pregiudica la possibilità di richiedere ulteriori risarcimenti, ai sensi dell'art. 12 del medesimo Regolamento, a titolo di danno patrimoniale o non patrimoniale, per i disagi subiti in conseguenza dell'inadempimento contrattuale del vettore.
Sul punto deve ritenersi corretta (e supportata dalla giurisprudenza anche europea citata da parte appellata) la conclusione secondo cui le disposizioni della Convenzione di Montreal applicabili alla responsabilità del vettore aereo stabilito in uno Stato membro (artt. 19, 22 e 29) consentono ai passeggeri di esperire azioni dirette per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento contrattuale, confermandosi la possibilità per il giudice nazionale di riconoscere un risarcimento supplementare anche a titolo di danno morale.
Il passeggero ha dunque diritto, oltre all'indennizzo forfetario, al riconoscimento dei danni ulteriori;
tuttavia, perché questo accada è necessario che questi ultimi siano effettivamente provati.
Gli artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal stabiliscono un limite massimo al risarcimento, ma non attribuiscono automaticamente al passeggero l'intero importo dei diritti speciali di prelievo;
la misura concreta del risarcimento deve essere determinata sulla base della prova dei danni subiti, sia patrimoniali sia non patrimoniali, secondo i criteri enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (ex SS.UU.
n. 26972/2008).
In sostanza, sulla scorta della normativa vigente e della giurisprudenza, il diritto del passeggero a ricevere un risarcimento integrativo rispetto all'indennizzo forfetario previsto dal Regolamento 261/2004 è indiscutibile, ma la sua concreta liquidazione richiede una valutazione in concreto dei danni effettivamente subiti e debitamente provati.
6 Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha effettuato un'operazione concettuale non condivisibile nella misura in cui ha fatto conseguire alla prova dell'esistenza del contratto di trasporto e all'allegazione dell'inadempimento del vettore, il riconoscimento non già del solo indennizzo previsto dal regolamento, bensì di tutti i danni solamente allegati da parte ricorrente e asseriti dalla stessa solo in via presuntiva.
In tal senso la sentenza di primo grado, nell'ammettere implicitamente che il ritardo aereo costituisce automaticamente fonte di disagio risarcibile e nel richiamare tale parametro per la valutazione della congruità della somma liquidata, ha operato una confusione concettuale tra evento di danno e danno conseguenza.
Sul punto occorre evidenziare che il ritardo aereo, pur essendo l'evento scatenante, non costituisce di per sé un danno risarcibile. Esso rappresenta, infatti,
l'inadempimento contrattuale della compagnia aerea, rispetto al quale occorre verificare, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., se vi sia stata una effettiva conseguenza pregiudizievole suscettibile di essere risarcita. In altri termini, l'accertamento del ritardo non coincide automaticamente con l'accertamento del danno: è necessario valutare se il passeggero abbia subito un pregiudizio concreto e misurabile derivante dall'inadempimento. Senza tale accertamento, la liquidazione del risarcimento risulta giuridicamente infondata, poiché manca la prova del nesso di causalità tra evento e danno.
Il giudice ha ritenuto il danno risarcibile in re ipsa, ossia come automaticamente esistente in ragione del solo verificarsi dell'evento di danno. Tale impostazione ignora la fondamentale distinzione tra evento e conseguenza, supra richiamata e implica che l'evento di danno stesso, indipendentemente dalle sue effettive conseguenze, sia meritevole di risarcimento.
La conseguenza di tale impostazione è che il giudice ha ritenuto risarcibile il mero disagio, senza ulteriori accertamenti, violando il principio consolidato secondo cui il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile solo se ricorrono determinate condizioni. In particolare, il danno deve riguardare un interesse costituzionalmente tutelato, la lesione deve essere grave e superare la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, il danno non deve essere futile o consistente in meri fastidi, e deve essere specificamente allegato e provato (sul punto si v. Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 15352 del 31/05/2024 (Rv. 671167 - 01) “In tema di trasporto aereo internazionale, il danno non patrimoniale non è configurabile in re ipsa, dovendosi necessariamente accertare, ai fini della relativa risarcibilità, sia la lesione
7 grave di un interesse inviolabile costituzionalmente garantito, sia la sussistenza di un pregiudizio (non consistente in meri disagi o fastidi) legato da un nesso di causalità giuridica all'evento di danno rappresentato dal ritardo.”; nonché Cass. 2023/33276 che, nel ribadire il concetto giunge a riconoscere all'istante, nella vicenda concreta ivi analizzata, il danno consistito nel non aver partecipato alle esequie del padre (Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile
a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel riconoscere a un passeggero la compensazione pecuniaria di cui al Regolamento CE n. 261 del 2004, gli aveva negato il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'impossibilità di partecipare alle esequie del padre, a causa della cancellazione del volo).)
Nel caso in esame gli attori in primo grado hanno allegato i fatti concernenti il disagio subito a causa dell'inadempimento della compagnia aerea senza però provare la sussistenza di un concreto pregiudizio rilevante e risarcibile secondo i parametri precisati dalla giurisprudenza, di talchè deve ritenersi non corretta la prova in re ipsa degli stessi e la quantificazione in via equitativa operata dal giudice di prime cure.
Peraltro, anche a voler ritenere configurato il danno non patrimoniale in via presuntiva sulla base delle massime di esperienza, tale operazione non apparrebbe in ogni caso praticabile nel caso concreto in ragione dei dati di fatto rappresentati.
In tal senso, come si evince dalla stessa narrazione dei fatti resa dagli odierni appellati nella citazione di primo grado (si v. pag 2 atti di citazione), i predetti ricevettero comunicazione della cancellazione del volo previsto per le 20.20 del 4.1.20 prima di giungere in aeroporto;
una volta giunti in aeroporto, la compagnia aerea informò la famiglia della riprogrammazione del volo per il giorno successivo alle ore 11.10
(partenza poi ulteriormente slittata alle 19.00) e mise loro a disposizione un buono per soggiornare nell'Hotel Holiday Inn, in prossimità dell'aeroporto.
Le concrete circostanze di fatto rappresentate, pur configurando pacificamente un disagio organizzativo che ha comportato un rientro a casa con 24 ore di ritardo, impediscono di ritenere la sussistenza di un patimento che superi la soglia della normale tollerabilità e si traduca in una sofferenza psico-fisica apprezzabile o in una significativa alterazione della qualità della vita, apparendo, di contro, satisfattivo l'indennizzo forfettario previsto normativamente rispetto al concreto disagio subito.
8 In definitiva, in assenza della prova circa la sussistenza di danni risarcibili, alle parti deve essere riconosciuto l'indennizzo previsto dal regolamento pari a 250,00 euro a persona, nonché la somma di euro 110,40 per le spese sostenute, voci peraltro non contestate dall'odierna appellante.
La revisione della decisione comporta un diverso regolamento delle spese processuali e conseguentemente l'assorbimento del secondo motivo di impugnazione concernente la contestazione del relativo capo di sentenza del primo grado.
In ragione degli esiti complessivi della lite le spese possono dunque compensarsi nella misura di ½, ponendo a carico di l'ulteriore parte, e vengono liquidate sulla Pt_1 base dei parametri medi e secondo il valore della causa nei termini seguenti: per il primo grado euro 2552,00 oltre spese e competenze per il secondo grado euro 2915,00 oltre spese e competenze.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente decidendo nel procedimento indicato in epigrafe
- accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado condanna la al pagamento, a favore di e Parte_1 CP_1 CP_2
in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui minori
[...]
e della complessiva somma di euro Euro 1101,40 di cui Persona_1 Persona_2
Euro 101,40 per danno patrimoniale, Euro 250,00 ciascuno a titolo di indennizzo forfettario ex art. 7 Regolamento CE 261/2004;
- compensa per ½ le spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio che liquida in 5467,00, oltre IVA spese e competenze, ponendo la restante parte a carico di
Parte_1
Firenze, lì 5.9.25
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia Il Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani
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