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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 02/10/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 651 / 2025 R.G.;
promossa da:
(c.f. ) e c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 rappresentate e difese dall'Avv. SALVIONI STEFANO ed elettivamente domiciliate presso il suo Studio in BALUARDO PARTIGIANI N.11 - 28100 NOVARA;
- reclamanti contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
BALZAN FRANCO MOSÈ DANTE ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA
PALMIERI N. 14 - 10143 TORINO;
- parte reclamata
e nel contraddittorio con
1 Curatela della liquidazione giudiziale di in persona del curatore dr. Parte_1 [...] rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRO CAVALLITTO ed CP_2
elettivamente domiciliato presso il suo Studio in TORINO, VIA MOROSINI 18;
- contraddittore necessario
e con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TO;
- contraddittore necessario
e con
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di TO;
- rappresentante del P.M. presso il giudice del reclamo
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante: “CHIEDE
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: che Codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia, previa sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione, revocare la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della società corrente in Roma (RM), Viale dell'Oceano Controparte_3
Indiano n. 13 sui seguenti capitoli di prova:
“Vero che la società è attualmente creditrice della somma complessiva di Euro Parte_1
82.322,46 (Ottantaduemilatrecentoventidue/46), i cui titoli di credito sono rappresentati dagli assegni circolari tutti emessi in data 04 novembre 2021 (3) presso la Banca Iccrea – Filiale di Roma Eur e mai incassati dalla Società . Parte_1
2 Per parte reclamata : “Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, Controparte_1
rejectis adversis, respingere il reclamo presentato dalla sig.ra opponendosi alla richiesta Parte_2 di sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di atti di gestione per i motivi su esposti.
IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone all' 'all'interrogatorio formale del legale rappresentante della società richiesto dalla reclamante in quanto del tutto Controparte_3
irrituale poiché tale istituto è un mezzo processuale finalizzato a provocare la confessione giudiziale della parte e non già di un terzo.
IN OGNI CASO ordinare alla ricorrente l'immediata consegna al curatore del fallimento dei titoli di credito in suo possesso e di eventuali altri beni in suo possesso della società Pt_1
indebitamente trattenuti”.
[...]
Per parte reclamata curatela della liquidazione giudiziale: “Voglia Codesto Ecc.ma Corte
d'Appello adita
Contrariis reiectis
In via preliminare
Dichiarare inammissibile e/o improcedibile in quanto tardivo il reclamo avversario con integrale conferma della sentenza reclamata
Nel merito
Rigettare il reclamo avversario in quanto infondato per i motivi di cui in narrativa con integrale conferma della sentenza reclamata
In ogni caso
Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Per il P.G.: “La Procura Generale esprime parere sfavorevole all'accoglimento dell'impugnazione proposta”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 - La iscritta a Registro Imprese nel 2020, è stata titolare di un impianto di Parte_1
distribuzione di carburante con sede in TO, via Pianezza n. 185; amministratore unico è
socio unico . Parte_2 Persona_1
3 Su ricorso ex art. 37, co. 2, c.c.i.i. depositato in data 26.06.2024 da , ex Controparte_1 dipendente della e creditore, in forza dell'intercorso rapporto di lavoro Parte_1 subordinato, per € 25.424,72, più interessi e spese, per un totale precettato di € 30.566,83 sulla base di quanto accertato con sent. n. 1781/2023 dalla Sezione Lavoro del Tribunale di
TO (sentenza divenuta irrevocabile), veniva avviato dinanzi al Tribunale di TO un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale della predetta società.
Il ricorso e il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 9.07.2024 mediante il deposito presso la Casa comunale di TO, dopo che era stata vanamente tentata la notifica telematica a cura della Cancelleria e, da parte dell'Ufficiale giudiziario, presso la sede legale della società risultante da Registro Imprese.
La è rimasta contumace. Parte_1
1.2 - Con sent. n. 348/2024, pubblicata in data 6 agosto 2024, il Tribunale di TO ha aperto la liquidazione giudiziale della sui seguenti rilievi: Parte_1
- sussistevano i requisiti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, attesa l'attività commerciale svolta dalla società convenuta ed il superamento delle soglie prescritte dall'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., in forza della presunzione (non vinta da prova contraria) del possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti come impresa minore;
- lo stato di decozione doveva ritenersi provato sulla base dei seguenti elementi: mancato pagamento del debito del ricorrente e del suo legale antistatario, quali risultanti dal precetto del 16.10.2023; esistenza di una esposizione verso per € 34.836,53, dei CP_4 quali € 24.512,19 di importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio, ed € 10.324,34 definiti “a ruolo non scaduti od in attesa di notifica”; mancato deposito di bilanci dopo il 2020 (la visura storica a Registro Imprese trasmessa dalla CCIAA di TO, risalente al 4.07.2024, menziona solo l'unico bilancio dalla costituzione relativo all'esercizio 2020, depositato nell'aprile
2022); mancato funzionamento della p.e.c. attestato dalla Cancelleria dopo il tentativo di notifica ex art. 40, co. 7, c.c.i.i. e la chiusura della sede legale risultante a Registro delle
Imprese, attestata dall'Ufficiale giudiziario al momento della tentata notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza;
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti era complessivamente superiore ad € 30.000, tenuto conto del credito del ricorrente (€ 30.566,83) e del debito
4 verso (€ 34.836,53), come da informativa ex art. 42 c.c.i.i. trasmessa da CP_4 quest'ultima.
La sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è stata pubblicata a Registro Imprese in data 6.08.2024, il giorno stesso del suo deposito e successiva comunicazione a cura della
Cancelleria.
2. - Con ricorso depositato in data 27 maggio 2025, in proprio e quale Parte_2
legale rappresentante della ha proposto reclamo avverso la predetta sentenza, Parte_1
chiedendo, altresì, la previa sospensione della procedura concorsuale.
Premette la reclamante che il provvedimento di apertura della liquidazione giudiziale le è stato notificato dall'Ufficiale giudiziario di Novara soltanto in data 28 aprile 2025, ad iniziativa della curatela della liquidazione giudiziale.
Nel merito, le ricorrenti affermano che:
- la società deve essere considerata impresa minore ai sensi e per gli effetti dell'art. 121
c.c.i.i., giacchè presenta congiuntamente, nei tre esercizi precedenti, un attivo patrimoniale non superiore ad € 300.000, ricavi annui inferiori ad € 200.000 e un ammontare dei debiti, anche non scaduti, non superiori ad € 500.000; vengono, in particolare, allegati i bilanci per gli esercizi 2022 (con ricevuta di deposito al Registro
Imprese del 5.10.2023), 2023 (con ricevuta di deposito al Registro Imprese del
26.05.2025) e 2024 (con ricevuta di deposito al Registro Imprese alla stessa data del
26.05.2025);
- inoltre, da una verifica della contabilità sarebbero emersi n. 3 assegni circolari per l'importo complessivo di € 82.322,46, emessi in data 4.11.2021 dalla
[...]
(in realtà, come assegni circolari, sono emessi da un Controparte_5
istituto di credito su provvista formata da ) e mai incassati, che attestano un credito CP_5 verso la società di pari importo;
tale credito proverebbe l'insussistenza dello stato di insolvenza della poiché il credito immediatamente incassabile verso una Parte_1
società solvibile di rilevanza nazionale come la attesta la capacità non solo CP_5
passata ma anche futura di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, che nel caso di specie risultano essere d'importo minore rispetto ai mezzi finanziari di cui la stessa società creditrice dispone.
3.1 – Il creditore istante si è costituito chiedendo la reiezione del Controparte_1
reclamo.
5 Si eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto tardiva: a norma dell'art. 51 c.c.i.i., il reclamo deve essere presentato per le parti (tra cui il debitore) entro trenta giorni dalla notifica della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale a cura dell'Ufficio ed entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese per gli altri interessati, ma precisa, di seguito, che “si applica alle parti la disposizione di cui all'art. 327,
1° comma, del codice di procedura civile”, il quale stabilisce il termine ordinario di sei mesi dal deposito del provvedimento in caso di mancanza della notifica. Poiché la sentenza è stata depositata in data 6.8.2024, il termine semestrale è scaduto in data 6.2.2025 ed il fatto che la abbia ricevuto la notifica a mezzo in data 28.4.2025 non Pt_2 CP_6
comporta una rimessione in termini ai fini della proposizione del gravame.
Nel merito, il rileva che non sono stati depositati, nella fase pre-liquidazione, i CP_1
bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori, come richiesto dalla legge;
la produzione da parte dell'opponente dei bilanci relativi agli anni dal 2021 al 2024 è ininfluente ai fini del reclamo in quanto la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
è ormai stata depositata e la società era stata messa nelle condizioni di difendersi in giudizio, ma è rimasta contumace;
in ogni caso, si dice, vi sono soltanto in atti le ricevute di invio alla
CCIAA, ma ciò non attesta la regolarità dei bilanci e la loro conformità al vero.
Per quanto riguarda i tre assegni circolari, il reclamato evidenzia che la produzione della fotocopia dei tre assegni non comprova che gli stessi non siano stati incassati.
Il produce copia dell'accordo tra KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (KUPIT), CP_1
e la stessa sulla “cessazione degli effetti del contratto di appalto CP_5 Parte_1 datato 28/05/2021 e del collegato contratto di affitto di ramo d'azienda per l'attività Car Wash datato 26 novembre 2020”, in forza del quale la ha ricevuto tali assegni (il documento Pt_1 era stato prodotto nell'originaria causa di lavoro da , conclusasi con la condanna di CP_5
a favore del lavoratore). Dalla corrispondenza delle somme indicate nell'accordo e CP_7
quelle portate dagli assegni prodotti in sede di reclamo emergerebbe che i titoli in questione sono quelli indicati nell'accordo stesso;
e secondo il reclamato, è poco credibile che l'amministratrice della società abbia “dimenticato” quei circolari, visto anche il loro valore non trascurabile, nell'occasione della chiusura dell'impianto di distribuzione di carburante gestito dalla Certo è, in ogni caso, che la non ha provveduto a saldare Parte_1 Parte_1
i debiti della società, tra i quali i crediti di lavoro rivendicati da esso reclamato.
6 3.2 – Si è costituita anche la curatela della liquidazione giudiziale di chiedendo Parte_1
la reiezione del reclamo: il reclamo è anzitutto inammissibile perché tardivo, in relazione al termine semestrale dell'art. 327, 1° co., c.p.c. cui fa rinvio l'art. 51 c.c.i.i., senza che rilevino le considerazioni della reclamante secondo cui la sentenza le è stata notificata solo il
28.4.2025.
Nel merito, si contesta l'attendibilità dei bilanci e la loro idoneità a dimostrare l'assenza dei requisiti dimensionali per considerare la come impresa minore;
tra l'altro, Parte_1
l'approvazione e il deposito degli ultimi due bilanci, per gli esercizi 2023 e 2024, è avvenuta dopo l'apertura della liquidazione giudiziale (la sentenza è del 6.08.2024) in data 26.5.2025, pressoché contestualmente alla predisposizione del reclamo.
Per quanto concerne i tre circolari, si evidenzia la stranezza del loro mancato incasso per diversi anni e che, essendo decorsi oltre tre anni dall'emissione, l'incasso è incerto e comunque complesso e non immediato. Non vi sarebbero dubbi sulla incapacità della società di soddisfare i propri debiti scaduti: a fronte di un potenziale attivo rappresentato dagli assegni per complessivi € 84.985,54, emergono dallo stato passivo fino a questo momento insinuazioni superiori a detta cifra, senza tener conto delle spese di procedura già maturate, ed anzi, il bilancio al 31.12.2024 riporta debiti complessivi per € 103.285, tenuto conto che la società è per di più inattiva.
3.3 – Il P.G. ha concluso in data 21.08.2025 per la reiezione dell'impugnazione.
4. – Il reclamo è inammissibile perché palesemente tardivo.
4.1 - L'art. 51, co. 3, c.c.i.i. prevede:
“Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'Ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel
Registro delle Imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'art. 327, primo comma,
c.p.c.”.
Il richiamo dell'art. 327, 1° co., c.p.c. chiarisce che il reclamo non può comunque essere proposto una volta decorso il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento di apertura.
Così Cass., 21/02/2025, n. 4637, in relazione all'identica previsione contenuta nell'art. 18,
4° co., l. fall.: “In tema di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, il termine per proporre impugnazione è regolato dall'art. 18, comma 4, l. fall., che rinvia al termine di
7 cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. Qualora la notificazione della sentenza dichiarativa di fallimento non sia stata provata, il reclamo deve comunque essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza” (si trattava di un caso in cui veniva invocata la nullità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, effettuato al legale rappresentante e non alla società, in violazione dell'art. 15 l. fall., e la conseguente nullità dell'intero procedimento, fino alla sentenza).
Parte reclamante, nella memoria (non autorizzata) depositata in occasione dell'udienza di discussione, richiama un fantomatico art. 56 del d.lgs. 136/24 (subito dopo menziona l'art. 56 c.c.i.i., che in realtà disciplina gli accordi di ristrutturazione) “a mezzo del quale il
Legislatore ha statuito che laddove la notificazione a mezzo pec da parte della cancelleria non risulti possibile o abbia avuto esito negativo “per causa imputabile al destinatario, il ricorso ed il decreto di convocazione delle parti sono notificati senza indugio, sempre a cura della cancelleria, mediante loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal
Ministero della giustizia (PST), all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale ed accessibile all'interessato”, sostenendo che detta norma “è applicabile ai procedimenti pendenti alla data della loro entrata in vigore
11/10/2024, ovvero il 28/04/2025, oltreché a quelli introdotti successivamente” (pag. 1 memoria cit.).
Tale argomento è, invero, di dubbia lettura e interpretazione.
In quanto con esso si voglia introdurre un nuovo motivo di impugnazione, rappresentato dalla nullità originaria della notifica, rimasta incompleta perché non seguita, dopo il tentativo via p.e.c., dalla pubblicazione nel Portale dei Servizi telematici del Ministero della Giustizia,
e dalla conseguente nullità della sentenza, si tratterebbe, anzitutto, di un argomento inammissibile.
Se invece viene letto come un argomento in replica all'eccezione avversaria di inammissibilità del gravame, esso risulta del tutto infondato.
Il d.lgs. 136/2024 reca il “terzo correttivo” al codice della crisi e l'art. 56 contiene le disposizioni di diritto intertemporale relative all'entrata in vigore della nuova normativa.
La locuzione richiamata, con riferimenti normativi errati, dalla difesa reclamante (“Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata … non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nel Portale dei Servizi telematici gestito dal , all'interno di un'area riservata collegata al Controparte_8 codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario”) è, a ben
8 vedere, contenuta nell'art. 40, co. 7, c.c.i.i., novellato dal d.lgs. 136/2024, il quale ora prevede che se la notifica via p.e.c. viene vanamente tentata perché la casella di posta elettronica del debitore non è funzionante, la Cancelleria è tenuta ad inserire il ricorso e il decreto di fissazione udienza nel Portale dei Servizi telematici gestito dal Controparte_8
, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata
[...] dal portale e accessibile al destinatario. La disposizione sostituisce quella contenuta nell'art. 40, co. 7, previgente, c.c.i.i. che prevedeva la pubblicazione delle notifiche inutilmente tentate alla p.e.c. del debitore sull'area web di un sito da crearsi presso il , ma le CP_8 successive disposizioni attuative del codice ne subordinavano l'applicazione all'entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dall'art. 359 dello stesso codice (così l'art. 361
c.c.i.i.).
E' vero, quindi, che il novellato art. 40, co. 7, c.c.i.i. impone alle Cancellerie, in caso di esito negativo della notifica via p.e.c. al debitore, l'inserimento del ricorso e del decreto nel Portale dei Servizi telematici del Ministero, ma tale disposizione non si applica alle attività processuali già compiute alla data di entrata in vigore della novella, il 28.09.2024, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto d.lgs. 136/2024. Ed infatti, la previsione contenuta nel co. 4 dell'art. 56 (“Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica … ai procedimenti instaurati ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 14 del 2019 … alle procedure di liquidazione giudiziale … pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”) è stata oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 8, co. 1, d.l. 178/2024, conv. in l. 4/2025, nel senso che “l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso d.lgs. n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'art. 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati”.
Nel caso in esame, la notifica del ricorso ex art. 37 c.c.i.i. e del decreto di fissazione udienza
è avvenuta in data 9.07.2024 mediante il deposito presso la Casa comunale di TO, dopo che era stata vanamente tentata la notifica telematica e, da parte dell'Ufficiale giudiziario, presso la sede legale della società risultante da Registro Imprese, e dunque nel vigore delle previgenti disposizioni, quando la pubblicazione sull'area web delle notifiche inutilmente tentate alla p.e.c. del debitore (art. 40, co. 7, previgente) non era necessaria in quanto non era ancora stato emanato il relativo regolamento attuativo (art. 361 c.c.i.i.).
9 4.2 - La declaratoria, come sopra, di inammissibilità del reclamo assorbe e supera ogni decisione sulla richiesta di sospensiva ex art. 52 c.c.i.i.
5. – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, a favore di ciascuna parte costituita e a carico solidale delle reclamanti e comune Parte_2 Parte_1 essendo il loro interesse in causa agli effetti dell'art. 97 c.p.c., sul valore indeterminabile – complessità bassa in ragione della scarsa complessità delle questioni trattate, non essendo ad oggi stato definitivamente accertato il passivo fallimentare, ed esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di TO, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 51 c.c.i.i. proposto da e da vverso la sent. Parte_1 Parte_2
n. 348/2024 emessa dal Tribunale di TO in data 6.08.2024, con ricorso depositato in data
27.05.2025:
a) dichiara inammissibile il reclamo;
b) condanna e la società in solido tra loro, alla rifusione Parte_2 Parte_1
delle spese processuali a favore delle parti costituite e curatela della Controparte_1 liquidazione giudiziale spese che liquida, per ciascuna parte, in complessivi € Parte_1
6.946, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in TO, nella camera di consiglio del 26/09/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 651 / 2025 R.G.;
promossa da:
(c.f. ) e c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 rappresentate e difese dall'Avv. SALVIONI STEFANO ed elettivamente domiciliate presso il suo Studio in BALUARDO PARTIGIANI N.11 - 28100 NOVARA;
- reclamanti contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
BALZAN FRANCO MOSÈ DANTE ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA
PALMIERI N. 14 - 10143 TORINO;
- parte reclamata
e nel contraddittorio con
1 Curatela della liquidazione giudiziale di in persona del curatore dr. Parte_1 [...] rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRO CAVALLITTO ed CP_2
elettivamente domiciliato presso il suo Studio in TORINO, VIA MOROSINI 18;
- contraddittore necessario
e con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TO;
- contraddittore necessario
e con
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di TO;
- rappresentante del P.M. presso il giudice del reclamo
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante: “CHIEDE
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: che Codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia, previa sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione, revocare la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della società corrente in Roma (RM), Viale dell'Oceano Controparte_3
Indiano n. 13 sui seguenti capitoli di prova:
“Vero che la società è attualmente creditrice della somma complessiva di Euro Parte_1
82.322,46 (Ottantaduemilatrecentoventidue/46), i cui titoli di credito sono rappresentati dagli assegni circolari tutti emessi in data 04 novembre 2021 (3) presso la Banca Iccrea – Filiale di Roma Eur e mai incassati dalla Società . Parte_1
2 Per parte reclamata : “Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, Controparte_1
rejectis adversis, respingere il reclamo presentato dalla sig.ra opponendosi alla richiesta Parte_2 di sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di atti di gestione per i motivi su esposti.
IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone all' 'all'interrogatorio formale del legale rappresentante della società richiesto dalla reclamante in quanto del tutto Controparte_3
irrituale poiché tale istituto è un mezzo processuale finalizzato a provocare la confessione giudiziale della parte e non già di un terzo.
IN OGNI CASO ordinare alla ricorrente l'immediata consegna al curatore del fallimento dei titoli di credito in suo possesso e di eventuali altri beni in suo possesso della società Pt_1
indebitamente trattenuti”.
[...]
Per parte reclamata curatela della liquidazione giudiziale: “Voglia Codesto Ecc.ma Corte
d'Appello adita
Contrariis reiectis
In via preliminare
Dichiarare inammissibile e/o improcedibile in quanto tardivo il reclamo avversario con integrale conferma della sentenza reclamata
Nel merito
Rigettare il reclamo avversario in quanto infondato per i motivi di cui in narrativa con integrale conferma della sentenza reclamata
In ogni caso
Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Per il P.G.: “La Procura Generale esprime parere sfavorevole all'accoglimento dell'impugnazione proposta”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 - La iscritta a Registro Imprese nel 2020, è stata titolare di un impianto di Parte_1
distribuzione di carburante con sede in TO, via Pianezza n. 185; amministratore unico è
socio unico . Parte_2 Persona_1
3 Su ricorso ex art. 37, co. 2, c.c.i.i. depositato in data 26.06.2024 da , ex Controparte_1 dipendente della e creditore, in forza dell'intercorso rapporto di lavoro Parte_1 subordinato, per € 25.424,72, più interessi e spese, per un totale precettato di € 30.566,83 sulla base di quanto accertato con sent. n. 1781/2023 dalla Sezione Lavoro del Tribunale di
TO (sentenza divenuta irrevocabile), veniva avviato dinanzi al Tribunale di TO un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale della predetta società.
Il ricorso e il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 9.07.2024 mediante il deposito presso la Casa comunale di TO, dopo che era stata vanamente tentata la notifica telematica a cura della Cancelleria e, da parte dell'Ufficiale giudiziario, presso la sede legale della società risultante da Registro Imprese.
La è rimasta contumace. Parte_1
1.2 - Con sent. n. 348/2024, pubblicata in data 6 agosto 2024, il Tribunale di TO ha aperto la liquidazione giudiziale della sui seguenti rilievi: Parte_1
- sussistevano i requisiti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, attesa l'attività commerciale svolta dalla società convenuta ed il superamento delle soglie prescritte dall'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., in forza della presunzione (non vinta da prova contraria) del possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti come impresa minore;
- lo stato di decozione doveva ritenersi provato sulla base dei seguenti elementi: mancato pagamento del debito del ricorrente e del suo legale antistatario, quali risultanti dal precetto del 16.10.2023; esistenza di una esposizione verso per € 34.836,53, dei CP_4 quali € 24.512,19 di importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio, ed € 10.324,34 definiti “a ruolo non scaduti od in attesa di notifica”; mancato deposito di bilanci dopo il 2020 (la visura storica a Registro Imprese trasmessa dalla CCIAA di TO, risalente al 4.07.2024, menziona solo l'unico bilancio dalla costituzione relativo all'esercizio 2020, depositato nell'aprile
2022); mancato funzionamento della p.e.c. attestato dalla Cancelleria dopo il tentativo di notifica ex art. 40, co. 7, c.c.i.i. e la chiusura della sede legale risultante a Registro delle
Imprese, attestata dall'Ufficiale giudiziario al momento della tentata notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza;
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti era complessivamente superiore ad € 30.000, tenuto conto del credito del ricorrente (€ 30.566,83) e del debito
4 verso (€ 34.836,53), come da informativa ex art. 42 c.c.i.i. trasmessa da CP_4 quest'ultima.
La sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è stata pubblicata a Registro Imprese in data 6.08.2024, il giorno stesso del suo deposito e successiva comunicazione a cura della
Cancelleria.
2. - Con ricorso depositato in data 27 maggio 2025, in proprio e quale Parte_2
legale rappresentante della ha proposto reclamo avverso la predetta sentenza, Parte_1
chiedendo, altresì, la previa sospensione della procedura concorsuale.
Premette la reclamante che il provvedimento di apertura della liquidazione giudiziale le è stato notificato dall'Ufficiale giudiziario di Novara soltanto in data 28 aprile 2025, ad iniziativa della curatela della liquidazione giudiziale.
Nel merito, le ricorrenti affermano che:
- la società deve essere considerata impresa minore ai sensi e per gli effetti dell'art. 121
c.c.i.i., giacchè presenta congiuntamente, nei tre esercizi precedenti, un attivo patrimoniale non superiore ad € 300.000, ricavi annui inferiori ad € 200.000 e un ammontare dei debiti, anche non scaduti, non superiori ad € 500.000; vengono, in particolare, allegati i bilanci per gli esercizi 2022 (con ricevuta di deposito al Registro
Imprese del 5.10.2023), 2023 (con ricevuta di deposito al Registro Imprese del
26.05.2025) e 2024 (con ricevuta di deposito al Registro Imprese alla stessa data del
26.05.2025);
- inoltre, da una verifica della contabilità sarebbero emersi n. 3 assegni circolari per l'importo complessivo di € 82.322,46, emessi in data 4.11.2021 dalla
[...]
(in realtà, come assegni circolari, sono emessi da un Controparte_5
istituto di credito su provvista formata da ) e mai incassati, che attestano un credito CP_5 verso la società di pari importo;
tale credito proverebbe l'insussistenza dello stato di insolvenza della poiché il credito immediatamente incassabile verso una Parte_1
società solvibile di rilevanza nazionale come la attesta la capacità non solo CP_5
passata ma anche futura di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, che nel caso di specie risultano essere d'importo minore rispetto ai mezzi finanziari di cui la stessa società creditrice dispone.
3.1 – Il creditore istante si è costituito chiedendo la reiezione del Controparte_1
reclamo.
5 Si eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto tardiva: a norma dell'art. 51 c.c.i.i., il reclamo deve essere presentato per le parti (tra cui il debitore) entro trenta giorni dalla notifica della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale a cura dell'Ufficio ed entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese per gli altri interessati, ma precisa, di seguito, che “si applica alle parti la disposizione di cui all'art. 327,
1° comma, del codice di procedura civile”, il quale stabilisce il termine ordinario di sei mesi dal deposito del provvedimento in caso di mancanza della notifica. Poiché la sentenza è stata depositata in data 6.8.2024, il termine semestrale è scaduto in data 6.2.2025 ed il fatto che la abbia ricevuto la notifica a mezzo in data 28.4.2025 non Pt_2 CP_6
comporta una rimessione in termini ai fini della proposizione del gravame.
Nel merito, il rileva che non sono stati depositati, nella fase pre-liquidazione, i CP_1
bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori, come richiesto dalla legge;
la produzione da parte dell'opponente dei bilanci relativi agli anni dal 2021 al 2024 è ininfluente ai fini del reclamo in quanto la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
è ormai stata depositata e la società era stata messa nelle condizioni di difendersi in giudizio, ma è rimasta contumace;
in ogni caso, si dice, vi sono soltanto in atti le ricevute di invio alla
CCIAA, ma ciò non attesta la regolarità dei bilanci e la loro conformità al vero.
Per quanto riguarda i tre assegni circolari, il reclamato evidenzia che la produzione della fotocopia dei tre assegni non comprova che gli stessi non siano stati incassati.
Il produce copia dell'accordo tra KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (KUPIT), CP_1
e la stessa sulla “cessazione degli effetti del contratto di appalto CP_5 Parte_1 datato 28/05/2021 e del collegato contratto di affitto di ramo d'azienda per l'attività Car Wash datato 26 novembre 2020”, in forza del quale la ha ricevuto tali assegni (il documento Pt_1 era stato prodotto nell'originaria causa di lavoro da , conclusasi con la condanna di CP_5
a favore del lavoratore). Dalla corrispondenza delle somme indicate nell'accordo e CP_7
quelle portate dagli assegni prodotti in sede di reclamo emergerebbe che i titoli in questione sono quelli indicati nell'accordo stesso;
e secondo il reclamato, è poco credibile che l'amministratrice della società abbia “dimenticato” quei circolari, visto anche il loro valore non trascurabile, nell'occasione della chiusura dell'impianto di distribuzione di carburante gestito dalla Certo è, in ogni caso, che la non ha provveduto a saldare Parte_1 Parte_1
i debiti della società, tra i quali i crediti di lavoro rivendicati da esso reclamato.
6 3.2 – Si è costituita anche la curatela della liquidazione giudiziale di chiedendo Parte_1
la reiezione del reclamo: il reclamo è anzitutto inammissibile perché tardivo, in relazione al termine semestrale dell'art. 327, 1° co., c.p.c. cui fa rinvio l'art. 51 c.c.i.i., senza che rilevino le considerazioni della reclamante secondo cui la sentenza le è stata notificata solo il
28.4.2025.
Nel merito, si contesta l'attendibilità dei bilanci e la loro idoneità a dimostrare l'assenza dei requisiti dimensionali per considerare la come impresa minore;
tra l'altro, Parte_1
l'approvazione e il deposito degli ultimi due bilanci, per gli esercizi 2023 e 2024, è avvenuta dopo l'apertura della liquidazione giudiziale (la sentenza è del 6.08.2024) in data 26.5.2025, pressoché contestualmente alla predisposizione del reclamo.
Per quanto concerne i tre circolari, si evidenzia la stranezza del loro mancato incasso per diversi anni e che, essendo decorsi oltre tre anni dall'emissione, l'incasso è incerto e comunque complesso e non immediato. Non vi sarebbero dubbi sulla incapacità della società di soddisfare i propri debiti scaduti: a fronte di un potenziale attivo rappresentato dagli assegni per complessivi € 84.985,54, emergono dallo stato passivo fino a questo momento insinuazioni superiori a detta cifra, senza tener conto delle spese di procedura già maturate, ed anzi, il bilancio al 31.12.2024 riporta debiti complessivi per € 103.285, tenuto conto che la società è per di più inattiva.
3.3 – Il P.G. ha concluso in data 21.08.2025 per la reiezione dell'impugnazione.
4. – Il reclamo è inammissibile perché palesemente tardivo.
4.1 - L'art. 51, co. 3, c.c.i.i. prevede:
“Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'Ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel
Registro delle Imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'art. 327, primo comma,
c.p.c.”.
Il richiamo dell'art. 327, 1° co., c.p.c. chiarisce che il reclamo non può comunque essere proposto una volta decorso il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento di apertura.
Così Cass., 21/02/2025, n. 4637, in relazione all'identica previsione contenuta nell'art. 18,
4° co., l. fall.: “In tema di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, il termine per proporre impugnazione è regolato dall'art. 18, comma 4, l. fall., che rinvia al termine di
7 cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. Qualora la notificazione della sentenza dichiarativa di fallimento non sia stata provata, il reclamo deve comunque essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza” (si trattava di un caso in cui veniva invocata la nullità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, effettuato al legale rappresentante e non alla società, in violazione dell'art. 15 l. fall., e la conseguente nullità dell'intero procedimento, fino alla sentenza).
Parte reclamante, nella memoria (non autorizzata) depositata in occasione dell'udienza di discussione, richiama un fantomatico art. 56 del d.lgs. 136/24 (subito dopo menziona l'art. 56 c.c.i.i., che in realtà disciplina gli accordi di ristrutturazione) “a mezzo del quale il
Legislatore ha statuito che laddove la notificazione a mezzo pec da parte della cancelleria non risulti possibile o abbia avuto esito negativo “per causa imputabile al destinatario, il ricorso ed il decreto di convocazione delle parti sono notificati senza indugio, sempre a cura della cancelleria, mediante loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal
Ministero della giustizia (PST), all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale ed accessibile all'interessato”, sostenendo che detta norma “è applicabile ai procedimenti pendenti alla data della loro entrata in vigore
11/10/2024, ovvero il 28/04/2025, oltreché a quelli introdotti successivamente” (pag. 1 memoria cit.).
Tale argomento è, invero, di dubbia lettura e interpretazione.
In quanto con esso si voglia introdurre un nuovo motivo di impugnazione, rappresentato dalla nullità originaria della notifica, rimasta incompleta perché non seguita, dopo il tentativo via p.e.c., dalla pubblicazione nel Portale dei Servizi telematici del Ministero della Giustizia,
e dalla conseguente nullità della sentenza, si tratterebbe, anzitutto, di un argomento inammissibile.
Se invece viene letto come un argomento in replica all'eccezione avversaria di inammissibilità del gravame, esso risulta del tutto infondato.
Il d.lgs. 136/2024 reca il “terzo correttivo” al codice della crisi e l'art. 56 contiene le disposizioni di diritto intertemporale relative all'entrata in vigore della nuova normativa.
La locuzione richiamata, con riferimenti normativi errati, dalla difesa reclamante (“Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata … non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nel Portale dei Servizi telematici gestito dal , all'interno di un'area riservata collegata al Controparte_8 codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario”) è, a ben
8 vedere, contenuta nell'art. 40, co. 7, c.c.i.i., novellato dal d.lgs. 136/2024, il quale ora prevede che se la notifica via p.e.c. viene vanamente tentata perché la casella di posta elettronica del debitore non è funzionante, la Cancelleria è tenuta ad inserire il ricorso e il decreto di fissazione udienza nel Portale dei Servizi telematici gestito dal Controparte_8
, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata
[...] dal portale e accessibile al destinatario. La disposizione sostituisce quella contenuta nell'art. 40, co. 7, previgente, c.c.i.i. che prevedeva la pubblicazione delle notifiche inutilmente tentate alla p.e.c. del debitore sull'area web di un sito da crearsi presso il , ma le CP_8 successive disposizioni attuative del codice ne subordinavano l'applicazione all'entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dall'art. 359 dello stesso codice (così l'art. 361
c.c.i.i.).
E' vero, quindi, che il novellato art. 40, co. 7, c.c.i.i. impone alle Cancellerie, in caso di esito negativo della notifica via p.e.c. al debitore, l'inserimento del ricorso e del decreto nel Portale dei Servizi telematici del Ministero, ma tale disposizione non si applica alle attività processuali già compiute alla data di entrata in vigore della novella, il 28.09.2024, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto d.lgs. 136/2024. Ed infatti, la previsione contenuta nel co. 4 dell'art. 56 (“Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica … ai procedimenti instaurati ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 14 del 2019 … alle procedure di liquidazione giudiziale … pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”) è stata oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 8, co. 1, d.l. 178/2024, conv. in l. 4/2025, nel senso che “l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso d.lgs. n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'art. 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati”.
Nel caso in esame, la notifica del ricorso ex art. 37 c.c.i.i. e del decreto di fissazione udienza
è avvenuta in data 9.07.2024 mediante il deposito presso la Casa comunale di TO, dopo che era stata vanamente tentata la notifica telematica e, da parte dell'Ufficiale giudiziario, presso la sede legale della società risultante da Registro Imprese, e dunque nel vigore delle previgenti disposizioni, quando la pubblicazione sull'area web delle notifiche inutilmente tentate alla p.e.c. del debitore (art. 40, co. 7, previgente) non era necessaria in quanto non era ancora stato emanato il relativo regolamento attuativo (art. 361 c.c.i.i.).
9 4.2 - La declaratoria, come sopra, di inammissibilità del reclamo assorbe e supera ogni decisione sulla richiesta di sospensiva ex art. 52 c.c.i.i.
5. – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, a favore di ciascuna parte costituita e a carico solidale delle reclamanti e comune Parte_2 Parte_1 essendo il loro interesse in causa agli effetti dell'art. 97 c.p.c., sul valore indeterminabile – complessità bassa in ragione della scarsa complessità delle questioni trattate, non essendo ad oggi stato definitivamente accertato il passivo fallimentare, ed esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di TO, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 51 c.c.i.i. proposto da e da vverso la sent. Parte_1 Parte_2
n. 348/2024 emessa dal Tribunale di TO in data 6.08.2024, con ricorso depositato in data
27.05.2025:
a) dichiara inammissibile il reclamo;
b) condanna e la società in solido tra loro, alla rifusione Parte_2 Parte_1
delle spese processuali a favore delle parti costituite e curatela della Controparte_1 liquidazione giudiziale spese che liquida, per ciascuna parte, in complessivi € Parte_1
6.946, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in TO, nella camera di consiglio del 26/09/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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