TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/10/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 774/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Eugenio Gagliano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 774 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione il dì 08/04/2025 e rimessa al Giudice o al Collegio per la decisione in data 15/07/225,
e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Ferraro; Parte_1
“attore”
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dagli Avv.ti Marco Segatori e Massimo Mercuri;
“convenuta”
Oggetto: Risarcimento danni per responsabilità ex artt. 2051 o 2043 c.c.
CONCLUSIONI All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni, come da rispettive note di trattazione scritta.
Attesa la entrata in vigore il 4 luglio 2009 della legge n. 69/2009, che ha riformato gli artt.
132 c.pc. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omesso qualsiasi riferimento allo svolgimento del processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore Sig. conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale la Parte_1 [...]
per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni materiali e fisici, quantificati CP_1 in € 18.047,87. subiti a seguito dell'incidente occorso in data 22.01.2018 presso il casello autostradale di Tivoli dell'autostrada A/24, mentre con il motociclo targato DS 08332 transitava sulla pista n. 50 dedicata ai possessori di dispositivo “Telepass”.
Si costituiva in giudizio la contestando quanto ex adverso dedotto Controparte_1 perché infondato in fatto ed in diritto. Rappresentava-tra l'altro- che su ogni pista telepass, di entrata e di uscita, è installata un'asta di lunghezza ridotta proprio al fine di creare un varco di fuga per gli utenti motociclisti;
la stessa è idoneamente mostrata con apposita segnaletica sulla pavimentazione della pista. Eccepisce per il profilo dell'art. 2051 c.c. comunque la presenza della causa di esonero da responsabilità, costituita dal caso fortuito, nonché dal comportamento dello stesso danneggiato, elementi idonei ad interrompere il nesso causale.
Nel corso di causa veniva escusso il teste Sig. e veniva quindi disposta CTU per Testimone_1
l'accertamento e la quantificazione dei danni subiti dall'attore Sig. Parte_1
Il testimone a verbale di causa del 30.03.2022 nel rispondere ai capitoli di Testimone_1 prova formulati da parte attrice ha confermato la dinamica del sinistro: Cap. 1) “Vero, ero nella macchina proprio dietro”; Cap.2)” Vero lo ha colpito all'incirca sul collo”; Cap. 3) “Vero, lui è caduto, lo abbiamo aiutato ad alzarsi. La moto era danneggiata su un lato. E' stata chiamata la
Polizia.”.
La convenuta pone numerosi dubbi circa la testimonianza resa dal teste : tra Testimone_1
l'altro non si comprende a quale titolo sia stato ascoltato stante l'assenza di testimoni al momento del fatto;
nel verbale degli accertamenti non viene indicato alcun nominativo da parte della Polizia Stradale. Osserva il giudicante che quanto rappresentato è smentito dal Verbale:
La responsabilità per i danni derivanti dal malfunzionamento dell'asta di cadenzamento rientra nell'ambito della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. Pertanto, colui che è stato danneggiato dal malfunzionamento dell'asta di cadenzamento avrà l'onere di provare il rapporto di custodia, il danno subito ed il legame causale tra il danno e la cosa in custodia, viceversa, il proprietario della cosa che ha causato il danno dovrà provare il fortuito, ossia un elemento esterno, assolutamente imprevisto ed imprevedibile, sufficiente a determinare l'evento dannoso indipendentemente da altre cause. Nel caso di specie sussiste la responsabilità della convenuta nella determinazione dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 2051 c.p.c., non avendo questa provato la sussistenza del causo fortuito, né il concorso dell'attore nella determinazione dell'evento.
Osservato altresì che In materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. (Cassazione civile sez. III, 08/07/2024, n.18528).
Il danno subito dall'attore, alla luce della condivisibile relazione del CTU Dott. Persona_1 rientra nel novero del danno biologico di lieve entità per lesioni fino a 9 punti di invalidità permanente, dette anche lesioni micropermanenti, e va così quantificato secondo gli importi per la liquidazione del danno biologico aggiornati dal D.M. 18/07/2025 pubblicato sulla G.U.
Serie Generale n. 176 del 31/07/2025., decorrenti dal mese di aprile 2025.: Invalidità
Temporanea Totale gg. 20 = € 1.123,60; Invalidità Temporanea Parziale al 50% gg. 30 = €
1.404,50; Invalidità Permanente 3% = € 3.104,07; Danno Morale = € 1.034,59; Spese mediche
- € 766,00:Totale € 7.343,76.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'Avv. Giovanni Ferraro, antistatario, nella misura di 6.314,00, di cui € 237,00 per C.U. ed € 1.000,00 per spese di CTU, oltre oneri accessori, ed € 5.077,00, oltre Rimborso spese, Iva e CPA per onorari. Le spese per la C.T.U. vengono poste a carico definitivo della convenuta Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la responsabilità della convenuta nella causazione dei Controparte_1
danni subiti dall'attore;
2) Condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore dell'attore Sig. della somma di € € Parte_1
7.343,76, oltre interessi legali dal mese di aprile 2025 sino al soddisfo;
3) Condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese processuali in favore in favore dell'Avv. Giovanni
Ferraro, antistatario, nella misura 6.314,00, di cui € 237,00 per C.U., € 5.077,00, oltre Rimborso spese, Iva e CPA per onorari ed € 1.000,00 per spese di CTU, oltre oneri accessori, poste queste a carico definitivo della convenuta.
Così deciso in Tivoli, 15/10/2025
Il Giudice
dott. Eugenio Gagliano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Eugenio Gagliano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 774 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione il dì 08/04/2025 e rimessa al Giudice o al Collegio per la decisione in data 15/07/225,
e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Ferraro; Parte_1
“attore”
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dagli Avv.ti Marco Segatori e Massimo Mercuri;
“convenuta”
Oggetto: Risarcimento danni per responsabilità ex artt. 2051 o 2043 c.c.
CONCLUSIONI All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni, come da rispettive note di trattazione scritta.
Attesa la entrata in vigore il 4 luglio 2009 della legge n. 69/2009, che ha riformato gli artt.
132 c.pc. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omesso qualsiasi riferimento allo svolgimento del processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore Sig. conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale la Parte_1 [...]
per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni materiali e fisici, quantificati CP_1 in € 18.047,87. subiti a seguito dell'incidente occorso in data 22.01.2018 presso il casello autostradale di Tivoli dell'autostrada A/24, mentre con il motociclo targato DS 08332 transitava sulla pista n. 50 dedicata ai possessori di dispositivo “Telepass”.
Si costituiva in giudizio la contestando quanto ex adverso dedotto Controparte_1 perché infondato in fatto ed in diritto. Rappresentava-tra l'altro- che su ogni pista telepass, di entrata e di uscita, è installata un'asta di lunghezza ridotta proprio al fine di creare un varco di fuga per gli utenti motociclisti;
la stessa è idoneamente mostrata con apposita segnaletica sulla pavimentazione della pista. Eccepisce per il profilo dell'art. 2051 c.c. comunque la presenza della causa di esonero da responsabilità, costituita dal caso fortuito, nonché dal comportamento dello stesso danneggiato, elementi idonei ad interrompere il nesso causale.
Nel corso di causa veniva escusso il teste Sig. e veniva quindi disposta CTU per Testimone_1
l'accertamento e la quantificazione dei danni subiti dall'attore Sig. Parte_1
Il testimone a verbale di causa del 30.03.2022 nel rispondere ai capitoli di Testimone_1 prova formulati da parte attrice ha confermato la dinamica del sinistro: Cap. 1) “Vero, ero nella macchina proprio dietro”; Cap.2)” Vero lo ha colpito all'incirca sul collo”; Cap. 3) “Vero, lui è caduto, lo abbiamo aiutato ad alzarsi. La moto era danneggiata su un lato. E' stata chiamata la
Polizia.”.
La convenuta pone numerosi dubbi circa la testimonianza resa dal teste : tra Testimone_1
l'altro non si comprende a quale titolo sia stato ascoltato stante l'assenza di testimoni al momento del fatto;
nel verbale degli accertamenti non viene indicato alcun nominativo da parte della Polizia Stradale. Osserva il giudicante che quanto rappresentato è smentito dal Verbale:
La responsabilità per i danni derivanti dal malfunzionamento dell'asta di cadenzamento rientra nell'ambito della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. Pertanto, colui che è stato danneggiato dal malfunzionamento dell'asta di cadenzamento avrà l'onere di provare il rapporto di custodia, il danno subito ed il legame causale tra il danno e la cosa in custodia, viceversa, il proprietario della cosa che ha causato il danno dovrà provare il fortuito, ossia un elemento esterno, assolutamente imprevisto ed imprevedibile, sufficiente a determinare l'evento dannoso indipendentemente da altre cause. Nel caso di specie sussiste la responsabilità della convenuta nella determinazione dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 2051 c.p.c., non avendo questa provato la sussistenza del causo fortuito, né il concorso dell'attore nella determinazione dell'evento.
Osservato altresì che In materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. (Cassazione civile sez. III, 08/07/2024, n.18528).
Il danno subito dall'attore, alla luce della condivisibile relazione del CTU Dott. Persona_1 rientra nel novero del danno biologico di lieve entità per lesioni fino a 9 punti di invalidità permanente, dette anche lesioni micropermanenti, e va così quantificato secondo gli importi per la liquidazione del danno biologico aggiornati dal D.M. 18/07/2025 pubblicato sulla G.U.
Serie Generale n. 176 del 31/07/2025., decorrenti dal mese di aprile 2025.: Invalidità
Temporanea Totale gg. 20 = € 1.123,60; Invalidità Temporanea Parziale al 50% gg. 30 = €
1.404,50; Invalidità Permanente 3% = € 3.104,07; Danno Morale = € 1.034,59; Spese mediche
- € 766,00:Totale € 7.343,76.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'Avv. Giovanni Ferraro, antistatario, nella misura di 6.314,00, di cui € 237,00 per C.U. ed € 1.000,00 per spese di CTU, oltre oneri accessori, ed € 5.077,00, oltre Rimborso spese, Iva e CPA per onorari. Le spese per la C.T.U. vengono poste a carico definitivo della convenuta Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la responsabilità della convenuta nella causazione dei Controparte_1
danni subiti dall'attore;
2) Condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore dell'attore Sig. della somma di € € Parte_1
7.343,76, oltre interessi legali dal mese di aprile 2025 sino al soddisfo;
3) Condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese processuali in favore in favore dell'Avv. Giovanni
Ferraro, antistatario, nella misura 6.314,00, di cui € 237,00 per C.U., € 5.077,00, oltre Rimborso spese, Iva e CPA per onorari ed € 1.000,00 per spese di CTU, oltre oneri accessori, poste queste a carico definitivo della convenuta.
Così deciso in Tivoli, 15/10/2025
Il Giudice
dott. Eugenio Gagliano