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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/06/2025, n. 2403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2403 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6456/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est. Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Michela Mariangela Terni presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Palermo il 24.04.1961 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Lino Cianfrone presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Palermo in data 13.06.1984 trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo (anno 1984 atto n. 230 reg. parte II serie A) In regime di comunione legale dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Il Sig. corrisponderà mensilmente alla Sig.ra entro il 05 di ogni Pt_2 Parte_1 mese mediante bonifico bancario sul conto a lei intestato, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa la somma di euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) l'importo così determinato verrà aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT;
3. I coniugi con riferimento alla casa famigliare sita in Melzo, via Carlo Oreglio n. 17 di proprietà di ciascuno nella misura del 50%, acquistata in data 25.05.2006 in regime di comunione legale dei beni, composta da appartamento ad uso abitazione al piano quinto (sesto fuori terra) della scala “A” composto da tre locali oltre servizi distinto con il n. 17, con annesso vano di cantina al piano cantinato, distinto dal n. 13, box ad uso autorimessa privata al piano cantinato distinto con il n. 7, censita nel Comune di Melzo al foglio 4 mappale 319, subalterno 18, piano 5 – S1, zona censuaria unica, categoria A/3, classe 3, vani 5,5 rendita catastale 335,70 (appartamento e cantina); mappale 319, subalterno 43, piano S1, censuaria unica, categoria C/6, classe 5, mq 12 rendita catastale euro 63,83 ( box) con relative pertinenze ed aree comuni, si impegnano a provvedere come segue: La sig. si impegna e obbliga a trasferire stante quanto pattuito con il Parte_1 presente atto, la propria quota del 50% di proprietà dell'immobile sopra descritto e delle relative pertinenze, con tutti gli arredi e corredi, in favore del Sig. , Parte_2 che accetta, dietro versamento da parte di quest'ultimo dell'importo a titolo di corrispettivo di € 20.000,00 (euro ventimila/00) da corrispondere entro la data di stipula del rogito notarile. Il già menzionato trasferimento sarà effettuato entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione personale di coniugi, mediante atto da stipularsi presso il Notaio che sarà indicato e scelto dalla Sig. . Le Parte_2 spese notarili, di istruttoria, eventuali certificazioni e/o perizie connesse alla cessione della quota, così come eventuali altri oneri e/o spese connesse e/o collegate al trasferimento della quota (ad esempio adeguamenti catastali, certificazioni energetiche, o altro) saranno sostenute integralmente dalla Sig. e resteranno a suo carico. La Parte_2 cessione avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni al momento della sottoscrizione del presente ricorso, noto ai ricorrenti con ogni diritto, accessione, annessione, pertinenza servitù attiva e passiva.
I coniugi danno atto e dichiarano che il suddetto trasferimento di proprietà è funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale.
4. Il mutuo ipotecario stipulato con in data 30.05.2011 contratto da entrambi i CP_1 coniugi in comunione dei beni nella misura del 50% ciascuno, per l'importo iniziale di euro 175.000,00 (euro centosettantacinquemila/00) con scadenza nel marzo 2038 sarà integralmente accollato e corrisposto fino alla sua completa estinzione dal Sig.
[...]
, il quale sin d'ora manleva e libera la sig. da ogni e qualsiasi Parte_2 Parte_1 obbligazione nei confronti dell'istituto bancario e/o terzi soggetti creditori. Il sig.
[...] , si impegna altresì ad attuare presso l'istituto bancario tutti gli adempimenti Parte_2 necessari al fine di ottenere l'accollo del mutuo a suo nome, liberando integralmente la signora da qualsiasi obbligazione nei confronti dell'istituto bancario, solo ed Pt_1 esclusivamente se quest'ultimo concederà il proprio benestare all'operazione.
5. La sig. continuerà a risiedere e abitare nell'abitazione coniugale sita in Melzo Parte_1
(MI) via Carlo Oreglio n. 17 fino alla data di stipula dell'atto notarile, allorquando provvederà al rilascio dell'immobile asportando i propri beni ed effetti personali, consegnando l'immobile al sig. . La sig. provvederà a trasferire Parte_2 Parte_1 altrove la propria residenza anagrafica entro 90 giorni dalla data del rogito notarile.
6. I coniugi sono cointestatari di una polizza di investimento “ ” presso Controparte_2
Poste Italiane spa stipulata il 18.04.2015 della durata di anni 10 con capitale inizialmente versato pari ad € 35.000,00 e avente scadenza il 18.04.2025. I coniugi provvederanno agli adempimenti necessari al riscatto delle somme depositate e maturate con ripartizione delle stesse nella misura del 50% ciascuno.
7. I coniugi concordano che l'autovettura Fiat 600 tg. BP740LX di proprietà del Signor
[...]
, acquistata in costanza di matrimonio continuerà a rimanere nella sua Parte_2 disponibilità e provvederà a sostenerne in via esclusiva ogni onere, manlevandone espressamente l'altro coniuge da ogni incombente e responsabilità. I proventi di una futura eventuale vendita andranno a esclusivo beneficio del Sig. , il quale è già in possesso Pt_2 delle targhe e dei documenti di circolazione dell'autovettura, che alla data di sottoscrizione del presente ricorso si trova presso il box dell'abitazione famigliare in Melzo via Carlo Oreglio n. 17, la sig.a provvederà a consegnare le chiavi in suo possesso e Pt_1 riconsegnerà la stessa nello stato di fatto in cui attualmente si trova, al momento in cui lascerà l'abitazione.
8. Il patrimonio in comunione tra i coniugi è già stato attribuito e/o ripartito tra gli stessi, così come sono state definite le questioni economiche-patrimoniali derivanti dal rapporto di coniugio e pertanto i ricorrenti si danno reciprocamente atto che con il puntuale adempimento di quanto pattuito con il presente ricorso, nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro in relazione a detti aspetti.
9. Le spese legali della presente procedura sono integralmente compensate fra le parti, precisando che la sig. è ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato. Pt_1
10. La Signora si impegna, successivamente al deposito della sentenza di Parte_1 separazione, a rimettere la denuncia-querela presentata nei confronti del Sig. Parte_2
in data 16.08.2024 e la successiva integrazione del 03.03.2025.
[...]
* Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario a Palermo il 13.06.1984 trascritto nel registro dello stato civile di detto Comune, anno 1984, n. 230, parte II, serie A;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura prendendo atto che la Signora è Parte_1 stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale. Così deciso in Milano, il 18.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est. Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Michela Mariangela Terni presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Palermo il 24.04.1961 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Lino Cianfrone presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Palermo in data 13.06.1984 trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo (anno 1984 atto n. 230 reg. parte II serie A) In regime di comunione legale dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Il Sig. corrisponderà mensilmente alla Sig.ra entro il 05 di ogni Pt_2 Parte_1 mese mediante bonifico bancario sul conto a lei intestato, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa la somma di euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) l'importo così determinato verrà aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT;
3. I coniugi con riferimento alla casa famigliare sita in Melzo, via Carlo Oreglio n. 17 di proprietà di ciascuno nella misura del 50%, acquistata in data 25.05.2006 in regime di comunione legale dei beni, composta da appartamento ad uso abitazione al piano quinto (sesto fuori terra) della scala “A” composto da tre locali oltre servizi distinto con il n. 17, con annesso vano di cantina al piano cantinato, distinto dal n. 13, box ad uso autorimessa privata al piano cantinato distinto con il n. 7, censita nel Comune di Melzo al foglio 4 mappale 319, subalterno 18, piano 5 – S1, zona censuaria unica, categoria A/3, classe 3, vani 5,5 rendita catastale 335,70 (appartamento e cantina); mappale 319, subalterno 43, piano S1, censuaria unica, categoria C/6, classe 5, mq 12 rendita catastale euro 63,83 ( box) con relative pertinenze ed aree comuni, si impegnano a provvedere come segue: La sig. si impegna e obbliga a trasferire stante quanto pattuito con il Parte_1 presente atto, la propria quota del 50% di proprietà dell'immobile sopra descritto e delle relative pertinenze, con tutti gli arredi e corredi, in favore del Sig. , Parte_2 che accetta, dietro versamento da parte di quest'ultimo dell'importo a titolo di corrispettivo di € 20.000,00 (euro ventimila/00) da corrispondere entro la data di stipula del rogito notarile. Il già menzionato trasferimento sarà effettuato entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione personale di coniugi, mediante atto da stipularsi presso il Notaio che sarà indicato e scelto dalla Sig. . Le Parte_2 spese notarili, di istruttoria, eventuali certificazioni e/o perizie connesse alla cessione della quota, così come eventuali altri oneri e/o spese connesse e/o collegate al trasferimento della quota (ad esempio adeguamenti catastali, certificazioni energetiche, o altro) saranno sostenute integralmente dalla Sig. e resteranno a suo carico. La Parte_2 cessione avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni al momento della sottoscrizione del presente ricorso, noto ai ricorrenti con ogni diritto, accessione, annessione, pertinenza servitù attiva e passiva.
I coniugi danno atto e dichiarano che il suddetto trasferimento di proprietà è funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale.
4. Il mutuo ipotecario stipulato con in data 30.05.2011 contratto da entrambi i CP_1 coniugi in comunione dei beni nella misura del 50% ciascuno, per l'importo iniziale di euro 175.000,00 (euro centosettantacinquemila/00) con scadenza nel marzo 2038 sarà integralmente accollato e corrisposto fino alla sua completa estinzione dal Sig.
[...]
, il quale sin d'ora manleva e libera la sig. da ogni e qualsiasi Parte_2 Parte_1 obbligazione nei confronti dell'istituto bancario e/o terzi soggetti creditori. Il sig.
[...] , si impegna altresì ad attuare presso l'istituto bancario tutti gli adempimenti Parte_2 necessari al fine di ottenere l'accollo del mutuo a suo nome, liberando integralmente la signora da qualsiasi obbligazione nei confronti dell'istituto bancario, solo ed Pt_1 esclusivamente se quest'ultimo concederà il proprio benestare all'operazione.
5. La sig. continuerà a risiedere e abitare nell'abitazione coniugale sita in Melzo Parte_1
(MI) via Carlo Oreglio n. 17 fino alla data di stipula dell'atto notarile, allorquando provvederà al rilascio dell'immobile asportando i propri beni ed effetti personali, consegnando l'immobile al sig. . La sig. provvederà a trasferire Parte_2 Parte_1 altrove la propria residenza anagrafica entro 90 giorni dalla data del rogito notarile.
6. I coniugi sono cointestatari di una polizza di investimento “ ” presso Controparte_2
Poste Italiane spa stipulata il 18.04.2015 della durata di anni 10 con capitale inizialmente versato pari ad € 35.000,00 e avente scadenza il 18.04.2025. I coniugi provvederanno agli adempimenti necessari al riscatto delle somme depositate e maturate con ripartizione delle stesse nella misura del 50% ciascuno.
7. I coniugi concordano che l'autovettura Fiat 600 tg. BP740LX di proprietà del Signor
[...]
, acquistata in costanza di matrimonio continuerà a rimanere nella sua Parte_2 disponibilità e provvederà a sostenerne in via esclusiva ogni onere, manlevandone espressamente l'altro coniuge da ogni incombente e responsabilità. I proventi di una futura eventuale vendita andranno a esclusivo beneficio del Sig. , il quale è già in possesso Pt_2 delle targhe e dei documenti di circolazione dell'autovettura, che alla data di sottoscrizione del presente ricorso si trova presso il box dell'abitazione famigliare in Melzo via Carlo Oreglio n. 17, la sig.a provvederà a consegnare le chiavi in suo possesso e Pt_1 riconsegnerà la stessa nello stato di fatto in cui attualmente si trova, al momento in cui lascerà l'abitazione.
8. Il patrimonio in comunione tra i coniugi è già stato attribuito e/o ripartito tra gli stessi, così come sono state definite le questioni economiche-patrimoniali derivanti dal rapporto di coniugio e pertanto i ricorrenti si danno reciprocamente atto che con il puntuale adempimento di quanto pattuito con il presente ricorso, nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro in relazione a detti aspetti.
9. Le spese legali della presente procedura sono integralmente compensate fra le parti, precisando che la sig. è ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato. Pt_1
10. La Signora si impegna, successivamente al deposito della sentenza di Parte_1 separazione, a rimettere la denuncia-querela presentata nei confronti del Sig. Parte_2
in data 16.08.2024 e la successiva integrazione del 03.03.2025.
[...]
* Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario a Palermo il 13.06.1984 trascritto nel registro dello stato civile di detto Comune, anno 1984, n. 230, parte II, serie A;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura prendendo atto che la Signora è Parte_1 stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale. Così deciso in Milano, il 18.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG