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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 7486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7486 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 42193/2024 R.A.C.C.
TRA
con gli avv.ti Emanuele Barbuto ed Andrea Barbuto, presso il cui Parte_1 studio domicilia in Roma, piazza Ugo da Como, n. 9
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, con l'avv.to Maria Francesca Granata, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 19.11.2024- ricorso (iscritto a ruolo in pari Parte_1 data) poi ritualmente notificato con il quale, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia in via principale annullare, poiché emessa in violazione del diritto, la comunicazione di rigetto di riscatto ai fini pensione della domanda presentata in data 08/07/2022 ricevuta via raccomandata in data 9/7/2024 con ogni conseguenza di legge e accertare e dichiarare il diritto del Dott. al riscatto del periodo di Parte_1 Dottorato svolto presso l'Università “Sapienza” di Roma. In via subordinata comunque riconoscere il diritto del ricorrente a poter versare i contributi previdenziali dovuti per gli emolumenti ricevuti con la borsa di studio”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“1) In via pregiudiziale, nel rito, dichiarare il difetto di giurisdizione dell'Autorità adita in favore della Corte dei Conti. 2) Nel merito, in ogni caso, respingere il ricorso, confermando l'efficacia del provvedimento di rigetto impugnato. Con vittoria di spese, diritti e competenze di causa.”.
2. Acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per discussione all'odierna udienza durante la quale, comparsi e sentiti i difensori del ricorrente, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
3. Il ricorrente deduce il proprio diritto al riscatto a fini pensionistici del periodo di dottorato di ricerca (in “Ingegneria Edile”) svolto presso l'Università di Roma “La Sapienza”, durante gli anni accademici 1991-1992 e 1992-1993. In base agli artt. 13 e 62, r. d. n. 1214/1934, spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti, “tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato (ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo)…” (Cass., sez. U, sent. n. 573 del 16.1.2003; cfr.: Cass., sez. U, ord. n. 29395 del 15.11.2018). La Suprema Corte ha altresì precisato:
“Al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte hanno reiteratamente affermato che la delimitazione dell'ambito della giurisdizione esclusiva è affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (Cass. S.U. n.26252/2018 e Cass. S.U. n. 31024/2019), ossia le controversie funzionali alla pensione, quali sono, oltre a quelle aventi ad oggetto il sorgere ed il modificarsi del diritto, anche quelle inerenti a problemi connessi, fra i quali possono annoverarsi il riscatto dei periodi di servizio, la ricongiunzione di periodi assicurativi, la quantificazione di assegni accessori, la domanda di interessi e rivalutazione, il recupero di somme indebitamente erogate (in tal senso fra le tante Cass. S.U. n. 15848/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione);” Cass., sez. L, ord. n. 20134 del 22.7.2024; cfr.: a Cass., sez. U, sent. n. 22745 del 12.8.2021). In effetti il diritto al riscatto di periodi di servizio a fini pensionistici, (oggetto della domanda in esame), incide sulla misura della pensione, sicché, alla luce dei principi di legittimità sopra riportati, la presente controversia esula dalla cognizione di quest'Ufficio ed appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti.
4. Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura della decisione e la complessità delle questioni.
P.Q.M.
dichiara il proprio difetto di giurisdizione e la giurisdizione della Corte dei Conti;
compensa la spese processuali. Roma, 25.6.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 42193/2024 R.A.C.C.
TRA
con gli avv.ti Emanuele Barbuto ed Andrea Barbuto, presso il cui Parte_1 studio domicilia in Roma, piazza Ugo da Como, n. 9
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, con l'avv.to Maria Francesca Granata, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 19.11.2024- ricorso (iscritto a ruolo in pari Parte_1 data) poi ritualmente notificato con il quale, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia in via principale annullare, poiché emessa in violazione del diritto, la comunicazione di rigetto di riscatto ai fini pensione della domanda presentata in data 08/07/2022 ricevuta via raccomandata in data 9/7/2024 con ogni conseguenza di legge e accertare e dichiarare il diritto del Dott. al riscatto del periodo di Parte_1 Dottorato svolto presso l'Università “Sapienza” di Roma. In via subordinata comunque riconoscere il diritto del ricorrente a poter versare i contributi previdenziali dovuti per gli emolumenti ricevuti con la borsa di studio”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“1) In via pregiudiziale, nel rito, dichiarare il difetto di giurisdizione dell'Autorità adita in favore della Corte dei Conti. 2) Nel merito, in ogni caso, respingere il ricorso, confermando l'efficacia del provvedimento di rigetto impugnato. Con vittoria di spese, diritti e competenze di causa.”.
2. Acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per discussione all'odierna udienza durante la quale, comparsi e sentiti i difensori del ricorrente, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
3. Il ricorrente deduce il proprio diritto al riscatto a fini pensionistici del periodo di dottorato di ricerca (in “Ingegneria Edile”) svolto presso l'Università di Roma “La Sapienza”, durante gli anni accademici 1991-1992 e 1992-1993. In base agli artt. 13 e 62, r. d. n. 1214/1934, spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti, “tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato (ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo)…” (Cass., sez. U, sent. n. 573 del 16.1.2003; cfr.: Cass., sez. U, ord. n. 29395 del 15.11.2018). La Suprema Corte ha altresì precisato:
“Al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte hanno reiteratamente affermato che la delimitazione dell'ambito della giurisdizione esclusiva è affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (Cass. S.U. n.26252/2018 e Cass. S.U. n. 31024/2019), ossia le controversie funzionali alla pensione, quali sono, oltre a quelle aventi ad oggetto il sorgere ed il modificarsi del diritto, anche quelle inerenti a problemi connessi, fra i quali possono annoverarsi il riscatto dei periodi di servizio, la ricongiunzione di periodi assicurativi, la quantificazione di assegni accessori, la domanda di interessi e rivalutazione, il recupero di somme indebitamente erogate (in tal senso fra le tante Cass. S.U. n. 15848/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione);” Cass., sez. L, ord. n. 20134 del 22.7.2024; cfr.: a Cass., sez. U, sent. n. 22745 del 12.8.2021). In effetti il diritto al riscatto di periodi di servizio a fini pensionistici, (oggetto della domanda in esame), incide sulla misura della pensione, sicché, alla luce dei principi di legittimità sopra riportati, la presente controversia esula dalla cognizione di quest'Ufficio ed appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti.
4. Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura della decisione e la complessità delle questioni.
P.Q.M.
dichiara il proprio difetto di giurisdizione e la giurisdizione della Corte dei Conti;
compensa la spese processuali. Roma, 25.6.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia