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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 09/12/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1255/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Caltagirone
Sezione Civile Unica
Nella causa civile iscritta al n. 1255/2014 R.G. promossa da:
D A
nata a [...] il [...] (c.f. ), ivi residente nella Parte_1 C.F._1
Via Porta Del Vento n. 76, rappresentata e difesa, per mandato allegato al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Rosario Calabrese (c.f. e C.F._2 dall'Avv. Clara Terranova
A T T R I C E
C O N T R O
, nella qualità di erede del Sig. , nato, l'11.09.1857, a Parte_2 Persona_1
Caltagirone e deceduto il 13.08.2021 nata, il 14.04.1964, a Caltagirone ed ivi residente in [...]
s.n., C.F.: , C.F.: , C.F._3 CodiceFiscale_4
, nato, il 30.10.1961, a Caltagirone, C.F.: e Parte_3 CodiceFiscale_5
, nata, l'8.11.1964, a Erlangen (Germania), C.F.: , Parte_4 CodiceFiscale_6 entrambi residenti a [...],
, nata, il 31.05.1949, a Caltagirone, C.F.: , Parte_5 CodiceFiscale_7
nata, il 26.08.1927, a Caltagirone, C.F.: , entrambi Parte_6 CodiceFiscale_8 residenti a [...] e nato, il 2.01.1957, a Caltagirone ed ivi residente in [...], C.F.: Parte_7 [...]
, tutti rappresentai e difesi dall'Avvocato Massimo Pantano e dall'Avv. Gianluigi Di C.F._9
Benedetto
C O N V E N U T I
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, del 6.10.2014, la Sig.ra premesso di essere proprietaria, in Parte_1
forza di atto di donazione, dell'1.08.2008 rep. 99744, da potere di e di altro atto di CP_1
1 donazione, del 06.08.2008 rep.99761, da potere di , di due case di abitazione: una CP_2
sita in Caltagirone, via Porta Del Vento n. 76 , composta di vani 4 ed accessori, posta al piano 1°
interrato rispetto alla via Porta Del Vento e corrispondente al 2° piano( 3 elevazione fuori terra)
rispetto a via Circonvallazione, portata in catasto al foglio 87 part.lle 5307 sub 4 e 5307 sub 5, e l'altra sita in Caltagirone, via Porta Del Vento n. 76 , composta di vani 4 ed accessori, posta al piano 1° con area libera soprastante, di detti vani due sono prospicenti su via Porta del Vento e gli altri due sono retrostanti ed ancora due sottotetti prospicenti su via Circonvallazione, portati in catasto al foglio 87 part.lla 5307 sub 8, adiva Questo Tribunale al fine di chiedere, a carico degli altri condomini, proprietari di altre unità abitative relative al medesimo edificio, in ragione dei millesimi di appartenenza, l'esecuzione di lavori resisi necessari per l'intero immobile sito in
Caltagirone tra Via Porta del Vento nn. 74-78-79 e la Via Circonvallazione nn. 275-277-279. Nello
specifico chiedeva:” Voglia il Tribunale adito, Giudice monocratico designando, disposta l'udienza
di comparizione delle parti, voglia così statuire: Ritenere dichiarare la necessità e urgenza, ai fini
della eliminazione delle infiltrazioni d'acqua e della sicurezza dell'immobile sito in Caltagirone via
Porta del Vento nn. 74-76-78 e via Circonvallazione nn 275-277-279, meglio indicato in espositiva,
dei lavori di manutenzione straordinaria consistenti in: a) messa in opera di catene in direzione
trasversale del fabbricato, sia alla quota del piano primo che del piano sottotetto di proprietà
; b) rifacimento del tetto di copertura a due falde prospicienti su via Porta del Vento e su Pt_1
via Circonvallazione, utilizzando la stessa tipologia costruttiva esistente, nonché il rifacimento
della piccola porzione di terrazza piana calpestabile avente funzione di copertura;
c) rifacimento
della porzione di copertura a quota più bassa prospiciente via circonvallazione;
d) rifacimento dei
solai di interpiano posti tra la proprietà da una parte e quella e Pt_1 Controparte_3
dall'altra; f) eliminazione dei danni subiti dall'appartamento dell'attrice a causa CP_4
delle infiltrazioni di umidità e del carico strutturale dell'edificio. Ritenere e dichiarare il diritto
della ricorrente, in quanto proprietaria ad uso esclusivo dei locali sottotetto ai vani retrostanti e
prospicienti su via Circonvallazione con area libera soprastante, a norma dell'art. 1102 C.C., di
2 modificare la copertura, da tetto a falda inclinata a soletta piana calpestabile, mediante
demolizione del tetto esistente. Pertanto, autorizzare la ricorrente al rifacimento della porzione di
copertura dell'edificio a quota più bassa e prospiciente la via circonvallazione, modificando la
copertura da tetto a falda inclinata a soletta piana calpestabile, mediante demolizione del tetto
esistente e disponendo per la partecipazione degli altri condomini alle spese in base alle tabelle
millesimali. Per l'effetto, ordinare l'esecuzione dei lavori comuni sopra indicati, disponendo per la
ripartizione dei costi tra tutti i condomini ex art. 1123 e seguenti C.C. in base ai millesimi di
proprietà. Ordinare l'esecuzione dei lavori di rifacimento dei solai di interpiano posti tra la
proprietà da una parte e quella e dall'altra, Pt_1 Controparte_3 CP_4
stabilendo le modalità e le tecniche di ricostruzione più idonee e disponendo per ripartizione dei
costi tra i suddetti condomini in relazione a ciascun solaio di interpiano ex art. 1125 C.C..
Ritenere e dichiarare il diritto dell'attrice alla eliminazione dei danni subiti nel proprio
appartamento a causa delle infiltrazioni di acqua provenienti dal tetto di copertura e dalla piccola
porzione di terrazza piana calpestabile avente funzioni di copertura nonché del carico strutturale,
disponendo per la ripartizione dei costi, nella misura che sarà accertata tramite disponenda TU,
tra tutti i condomini ex art. 1123 segg. C.C., in base ai millesimi di proprietà. Nominare un
direttore dei lavori per l'esecuzione dei lavori. Inoltre condannare i convenuti Parte_3
e , in solido al risarcimento dei danni causati alla ricorrente nel corso dei Parte_4
lavori eseguiti nel 2005/2006 ca. nel loro piano 4° fuori terra su via Circonvallazione con l'utilizzo
dell'impastatrice e del martello pneumatico dentro l'immobile, e consistenti in lesioni al soffitto e ai
muri portanti di una delle camere da letto sottostante (piano secondo di via Circonvallazione) e in
un foro e lesioni nel soffitto del bagno sottostante, nella misura che sarà accettata tramite
disponenda TU. Ordinare ai convenuti e di riaprire la Parte_3 Parte_4
finestra chiusa con una caldaia e a chiudere la porta aperta a sinistra della finestra medesima sul
prospetto condominiale di via Porta del Vento, ripristinando lo stato quo ante del prospetto
medesimo. Ordinare convenuti , e di eliminare la soletta Parte_5 Parte_7 Parte_6
3 in cemento armato realizzato nel loro appartamento su via circonvallazione sul solaio preesistente
in legno, nonché a chiudere sul prospetto su via Porta del Vento la finestrella ivi aperta con un
aeratore privo di tubazione che determina la fuoriuscita di esalazioni;
a chiedere l'apertura
CP_ praticata in corrispondenza della copertura del vano scala di che dal piano terra di Pt_1
via Porta del Vento conduce al piano sottostante, allo stato non visibile in quanto coperta dal
Pe controsoffitto in carton-gesso del vano scala. Ordinare al signor , di Persona_1
ripristinare la porta ingresso al suo appartamento di via Circonvallazione n. 279, alla misura che
aveva precedentemente all'allargamento e dunque a quella attuale dell'altra porta di cui al civico
n. 275; nonché alla eliminazione, nel di lui appartamento avente ingresso dal civico 275 di via
Circonvallazione di un soppalco in quanto determina appesantimento dell'intera struttura
condominiale. Disporre TU al fine di: 1) accertare lavori di manutenzione straordinaria relativi
alle parti comuni necessarie per la messa in sicurezza dell'edificio e la eliminazione delle
infiltrazioni di acqua;
stabilire le modalità tecniche più idonee;
accertare che la trasformazione del
tetto a falda inclinata a quota più bassa prospiciente su via Circonvallazione sovrastante locali
sottotetto ad uso esclusivo della sig.ra in soletta piana calpestabile comporta un Parte_1
alleggerimento della struttura condominiale o un minor costo, nonché essendo limitata ad una
porzione del tetto di copertura non ne altera la destinazione funzionale, stabilire gli accorgimenti
tecnici affinché la trasformazione mantenga la funzione di copertura dell'edificio condominiale;
accertare le modalità e le tecniche più idonee per il rifacimento dei solai di interpiano tra la
proprietà d e quella e di;
accertare la partecipazione ai Pt_1 Controparte_3 Persona_2
costi di ciascun condomino in base alle tabelle millesimali. 2) accertare i danni subiti in tutto
l'appartamento a causa delle lesioni strutturali delle parti comuni delle infiltrazioni Pt_1
d'acqua piovana del tetto e della terrazza di copertura e quantificare la spesa per la loro
eliminazione, stabilendo le quote di partecipazione in base alle tabelle millesimali;
3) accertare i
danni subiti nell'appartamento a causa dei lavori edilizi eseguiti nel sovrastante Pt_1
appartamento e quantificare la spesa per la loro eliminazione;
3) accettare le Controparte_3
4 opere abusive realizzate da e nelle loro Controparte_3 Persona_3 Persona_1
rispettive unità immobiliari facenti parte dell'edificio condominiale per come descritto al paragrafo
5 della espositiva che precede;
La loro incidenza in ordine al mutamento del prospetto e alla sua
armonia, nonché in ordine al maggior carico apportato alla struttura condominiale”.
Si costituivano, regolarmente, tutti i convenuti i quali evidenziavano che, in qualità di comproprietari, si erano sempre attivati per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ponendo in essere convocazioni assembleari, nominando consulenti, ma di non essere mai riusciti a giungere alla deliberazione definitiva a causa del comportamento ostruzionistico posto in essere dalla stessa parte attrice che non ha mai permesso l'accesso al proprio immobile da parte dei consulenti nominati dall'assemblea dei condomini, al fine di accertare i danni, le cause degli stessi e lavori da eseguire, ritenuto che il detto accesso era l'unico strumento in grado di permettere la redazione del computo metrico e la valutazione oggettiva degli interventi da eseguire. Per tali motivi chiedevano il rigetto di tutte le istanze mosse nei loro confronti dall'attrice. Si opponevano,
inoltre, alla richiesta di modifica parziale del tetto di copertura.
Contestavano, inoltre, rilevando l'infondatezza delle domande relative alle presunte opere abusive che sarebbero state realizzate da e nelle loro Controparte_3 Persona_3 Persona_1
rispettive unità immobiliari facenti parte dell'edificio condominiale.
Concessi i termini di cui all'art.183, sesto comma, cpc, con ordinanza datata 30.11.2015 Questo
Tribunale, nella persona del Dott. Gasperini, conferiva incarico di TU all'Ing. , al fine Persona_4
di dare risposta a diversi quesiti di ordine tecnico, ed in particolare, valutare se l'immobile de quo necessitasse di lavori di manutenzione straordinari relativi alle parti comuni per la messa in sicurezza dello stesso e per l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua, e, di conseguenza, individuare gli interventi necessari per eliminare gli inconvenienti lamentati e mettere in sicurezza l'edificio de quo;
se la trasformazione del tetto a falda inclinata a quota più bassa, prospiciente su Via
Circonvallazione soprastante i locali sottotetto ad uso esclusivo della SI in soletta Pt_1
piano calpestabile comportasse un alleggerimento o meno della struttura condominiale e un minor
5 costo, eseguendo all'uopo dei conteggi, e se la suddetta trasformazione comportasse alterazione funzionale della copertura, in particolare, in ragione delle dimensioni della stessa;
e l'indicazione di quali accorgimenti tecnici sarebbe stato necessario assumere al fine di far sì che la suddetta trasformazione mantenesse la funzione di copertura dell'edificio condominiale;
determinando sia il costo per ciascun condomini in base alle tabelle millesimali e sia il costo dei lavori necessari alla realizzazione della terrazza da porre esclusivamente a carico di parte attrice;
oltre a dover valutare e verificare se l'attrice abbia subito le lamentate lesioni strutturali delle parti comuni e delle infiltrazioni d'acqua piovana dal tetto e dalla terrazza di copertura e ne quantifichi la relativa spesa per la loro eliminazione, stabilendo le eventuali quote di partecipazione in base alle tabelle millesimali;
il TU in ultimo, avrebbe dovuto accertare se le parti convenute avessero, nelle loro rispettive abitazioni, realizzato opere volte al mutamento del prospetto e l'armonia dell'edificio,
nonché, un maggiore carico alla struttura condominiale;
L'Ing. depositava, in data 20.10.2016, la relazione in ordine a tutte le questioni poste Per_4
dall'attrice ivi compresa la questione della trasformazione del tetto in terrazza, aveva a rilevare come la suddetta variazione non avrebbe modificato la destinazione funzionale della copertura;
Nel tentativo di far raggiungere alle parti in causa un bonario accordo, stante che tutte le parti sin dall'inizio hanno manifestato la volontà di attuare i lavori necessari ed urgenti per il risanamento strutturale dell'intero edificio oggetto di causa, si riteneva necessario risolvere l'unico elemento di forte disaccordo tra le parti in causa: “la modifica parziale del tetto di copertura”. questo giudice,
con ordinanza del 20.09.2018, disponeva, pertanto, la comparizione personale delle parti al fine di acquisire il consenso all'esecuzione dei lavori;
e la comparizione del TU al fine di dare chiarimenti.
Con sentenza parziale n.42/2019 veniva riconosciuto il diritto di parte attrice alla realizzazione, a sua cura e spese, della trasformazione parziale della copertura da tetto a falda inclinata a soletta piana calpestabile, lato via Circonvallazione, mediante demolizione del tetto.
6 A questo punto veniva, con ordinanza del 25 marzo 2021, dato ulteriore incarico al TU di predisporre il computo metrico estimativo dei lavori da eseguire per il risanamento dell'edificio condominiale oggetto di causa, finalizzato a far presentare alle ditte del settore i propri preventivi,
veniva dato incarico, inoltre, di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori e di dirigere l'esecuzione degli stessi. I condomini provvedevano a nominare all'uopo la
[...]
. Controparte_6
Il 13 agosto 2021, decedeva il convenuto e con provvedimento del 16 Persona_1
settembre 2021 veniva dichiarata, ai sensi dell'art.300cpc, l'interruzione del presente giudizio. A
seguito di tempestiva riassunzione, a cura di parte attrice, si costituiva in giudizio, in qualità di erede, del , la sig.ra . Persona_1 Parte_2
I lavori di risanamento dell'edificio e di trasformazione di porzione del tetto di copertura in terrazza sono iniziati il 12 ottobre 2021 e sono proseguiti sino al 2 settembre 2022, quando la non Pt_1
ha permesso più alla ditta e al Direttore dei lavori, l'accesso dal suo appartamento, unico CP_6
accesso per accedere al tetto di copertura dell'edificio condominiale. Erano sorti dissapori tra la e l' e il Direttore dei lavori sulla mancata realizzazione dei pilastrini in Pt_1 Controparte_7
mattoni reggi ringhiera della terrazza, oggetto della sentenza 42/19 sopra citata. In data 29
settembre 2022, la comunicava la sua volontà di rinunziare ai pilastrini reggi ringhiera del Pt_1
realizzato terrazzo (oggetto di disputa, estranea a questo processo, tra la committente, il Pt_1
titolare della e il Direttore dei lavori e causa della mancata consegna della Controparte_6
pavimentazione).
Alla data del 2 settembre 2022, erano stati eseguiti circa il 90% delle opere, restava da completare:
1) posa della pavimentazione sul terrazzino lato Via Porta del Vento, non eseguita per la mancata consegna da parte della della pavimentazione;
Pt_1
2) ritocchi nel sottotetto (sistemazione di una tubazione di adduzione dell'acqua e del relativo serbatoio di raccolta).
7 A causa della mancata consegna da parte della della pavimentazione i lavori venivano Pt_1
sospesi anche perché non permetteva di accedere dal suo appartamento per il completamento delle opere da eseguire nel tetto condominiale (si veda nota depositata dal TU in data 21 ottobre 2022
con allegati).
Con ordinanza del 7 dicembre 2022, veniva ordinata la ripresa dei lavori per il completamento della terrazza e dei ritocchi di sottotetto. In data 14 dicembre 2022 veniva comunicata la ripresa dei lavori in ottemperanza dell'ordinanza del 7 dicembre di cui sopra. In pari data la condizionava la Pt_1
ripresa del cantiere alla esibizione di tutta la documentazione di cantiere, e non provvedeva, ancora una volta alla consegna della pavimentazione, necessaria per il completamento della terrazza.
Il 19 dicembre 2022, non permetteva la ripresa dei lavori non rispettando quanto disposto con l'ordinanza del 7 dicembre 2022.
Con decreto del 19 dicembre 2022, ritenuti i superiori accadimenti, veniva disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 9 gennaio 2023; a tale udienza sentite le parti e le rimostranze della comparsa personalmente, ritenuto che le stesse risultavano non fondate Pt_1
su idonea documentazione ma sulla mera contestazione labiale della stessa, la quale, dichiarava,
inoltre, di aver revocato il mandato al proprio CTP e che non si fidava dei professionisti del
Calatino ivi il proprio difensore Avv. Angelina Bevilacqua, questo decidente emetteva ulteriore provvedimento col quale : si riconfermava l'Ing. quale TU e direttore dei lavori;
si ordinava Per_4
alla ditta di riprendere il lavori e completarli;
si ordinava alla sig.ra di CP_6 Pt_1
consegnare alla ditta la pavimentazione necessaria per il completamento della terrazza,
collaborando con la ditta e col Direttore dei lavori;
Questo giudizio è stato caratterizzato da un notevole numero di istanze presentate dalla difesa di parte attrice, e di ben quattro integrazioni della TU le ultime due affidate ad altro professionista:
Ing. stante i sopra citati dissapori tra l'attrice, impresa e direttore dei lavori. Persona_5
Ritenuto che oramai tutti i lavori, per lo meno quelli condominiali al 90%, e che non vi erano più
situazioni di emergenza essendo stati eseguiti tutti i lavori di consolidamento statico dell'edificio, e
8 che le questioni tra la l'impresa e l'Ing. , relativamente alla realizzata Pt_1 CP_6 Per_4
terrazza non possono essere oggetto del presente giudizio, in quanto sia l' che Controparte_7
l'Ing. non sono parti in causa, e che la causa era matura per la decisione, con ordinanza del Per_4
23 gennaio 2025, veniva assunta in decisione concedendo alle parti i termini 90cpc.
*************
domanda attorea, già parzialmente accolta relativamente alla richiesta di trasformazione della porzione del tetto di copertura a falde inclinate, prospicente su via Porta Del Vento, a terrazza piana calpestabile, va rigettata relativamente a tutte le altre richieste per le ragioni che seguono:
Dalla documentazione prodotta in atti dai convenuti si evince come parte attrice, pur rivendicando la necessità di eseguire i lavori di risanamento dell'edificio condominiale, sito in Caltagirone, via Porta
del Vento nn. 74-76-78 e via Circonvallazione nn. 275-277-279, e di riconoscere il diritto di essa attrice, in quanto proprietaria ad uso esclusivo dei locali sottotetto ai vani retrostanti e prospicienti su via Circonvallazione con area libera soprastante, a norma dell'art. 1102 C.C., di modificare la copertura, da tetto a falda inclinata a soletta piana calpestabile, mediante demolizione del tetto esistente, in realtà ha tenuto un comportamento del tutto opposto non rispettando i deliberati dell'assemblea e non permettendo ai tecnici ivi nominati di accedere nelle sue unità immobiliari,
unico acceso per accedere anche al tetto di copertura. Già, da subito, il primo Giudice assegnatario del presente procedimento rilevava: “…considerato infine che dall'esposizione dei fatti, in
particolare dall'analitica ricostruzione della vicenda da parte dei resistenti, emerge che l'ostacolo
al rifacimento del solaio e del tetto, è costituito essenzialmente dall'atteggiamento di chiusura (la
ricorrente non ha permesso ai professionisti incaricati dal condominio di entrare nella sua
proprietà) e di mancata partecipazione alle assemblee, nonché dalle continue azioni giudiziarie
promosse (tutte conclusesi con un rigetto) dalla stessa ricorrente, condotta peraltro rilevante al
fine della condanna alle spese di lite, che verranno liquidate in uno con il merito, essendo il
giudizio cautelare promosso in corso di causa…”;
9 Tale conclusione è condivisa anche da questo decidente infatti, dai documenti depositati si evince:
che già con delibera del 9.07.2010, i proprietari dell'immobile, su richiesta della ricorrente,
concordavano che, al fine di dare corso ai lavori di risanamento, era necessaria la redazione ed approvazione delle tabelle millesimali per il corretto riparto delle spese da sostenere, per cui era necessario nominare un tecnico;
- in data 12.07.2010, veniva conferito, all'uopo, incarico al Geom.
, al fine di dar corso a quanto deliberato nell'assemblea del 9.07.2010; - in Controparte_8
data 4.10.2010 ed in data 24.11.2010, venivano consegnate le tabelle millesimali;
con raccomandata del 18.02.201, i comproprietari oggi convenuti, convocavano l'assemblea condominiale per l'approvazione delle tabelle millesimali per il giorno 28.02.2011, che la contestava con Pt_1
missiva del 25.02.2011; alla indetta assemblea del 28.02.2011, la regolarmente Parte_1
convocata, non si presentava e le tabelle millesimali non furono approvate, ritenuto il mancato raggiungimento del quorum di legge (unanimità dei condomini); - in data 26.05.2011 era la che convocava i condomini presso lo studio tecnico del Geom. , in merito alla Pt_1 Parte_8
verifica delle tabelle millesimali e realizzazione dei lavori straordinari;
- in data 6.06.2011, tutti i comproprietari, ivi compresa la approvavano all'unanimità le tabelle millesimali redatte Pt_1
dal Geom. , dando atto della necessità di realizzare le opere straordinarie riservandosi la CP_8
nomina di tecnici di fiducia;
- in data 10.10.2011, i comproprietari, oggi convenuti, stante quanto deliberato nella precedente riunione, conferivano incarico all'Arch. , il quale Persona_6
accettava, accertare e redigere il computo metrico delle opere di risanamento e ristrutturazione dell'immobile, mediante sottoscrizione del disciplinare di incarico professionale;
- in data
21.10.2011, con missiva, i comproprietari convocavano la per l'assemblea del giorno Pt_1
31.10.2011, al fine di valutare le opere da eseguire ed affidare i lavori ad un tecnico in qualità di direttore dei lavori, anche in questo caso l'attrice non si presentava e, nonostante tale assenza, i condomini presenti avendo raggiunto la maggioranza necessaria, nominavano il tecnico disponendo che lo stesso desse corso all'attività di sopraluogo dell'immobile e delle singole unità abitative;
- in data 2.08.2012, i comproprietari convenuti convocavano l'assemblea del 10.08.2012, al fine di dare
10 seguito alle precedenti delibere, anche in questo caso la non si presentava, nonostante ciò Pt_1
i convenuti riuniti in assemblea provvedevano alla nomina di nuovo tecnico nella persona del
Geom. al fine di eseguire i relativi sopraluoghi ed adempimenti e la relativa Persona_7
delibera veniva inoltrata alla Sig.ra con missiva del 14.08.2012 che non veniva ritirata Pt_1
dalla stessa e veniva restituita per compiuta giacenza;
- in data 25.01.2013, il Comune di
Caltagirone disponeva l'esecuzione delle opere sull'immobile, oggetto già di delibera dei comproprietari;
- in data 4.09.2013, sempre da parte dei convenuti, veniva inviata ulteriore convocazione di assemblea per il giorno 19.09.2013, al fine reiterare la necessità di eseguire i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione sull'immobile, la quale non veniva ritirata dalla ricorrente e restituita per compiuta giacenza;
- in data 19.09.2013, giusta convocazione, il tecnico nominato
Geom. rassegnava l'impossibilità ad eseguire i sopraluoghi presso Persona_7
l'appartamento necessario per verificare lo stato dei luoghi e valutare le opere da eseguire, perché
l'attrice non gli permetteva l'ingresso al proprio immobile, nonostante comunicato con telegramma del 24.09.2012; - in data 25.09.2013, con missiva inoltrata alla ricorrente, la quale non veniva ritirata dalla stessa e restituita per compiuta giacenza, i comproprietari avendo già deliberato il disposto rifacimento dell'immobile, in considerazione del mancato accesso, sollecitavano nuovamente la ricorrente a dare corso alle operazioni di sopraluogo ritenuta la necessità degli interventi;
- in data 20.11.2013, la mediante il proprio avvocato, chiedeva darsi corso alle Pt_1
opere sopra spiegate ed in data 2.01.2014, , destinatario della missiva di cui Persona_1
sopra, reiterava come l'assemblea dei comproprietari avesse già disposto l'esecuzione delle opere,
rimandando, per le ulteriori richieste, i dovuti adempimenti assembleari;
- in data 6.10.2014, i comproprietari convenuti convocavano nuova assemblea per il giorno 31.10.2014, al fine di reiterare la necessita dei lavori da eseguire e la anche in questo caso, non partecipava Pt_1
all'assemblea; con lettera del 4.12.2014, i comproprietari convenuti inviavano nuova richiesta di accesso all'unità abitativa intestata alla ricorrente al fine di consentire il sopraluogo necessario per
11 valutare gli interventi ad opera del tecnico Ing. , anche questo impedito dal Controparte_9
comportamento di chiusura attuato dall'attrice.
Da tale ricostruzione storia emerge in piena evidenza il comportamento non collaborativo della che si poneva al di sopra delle decisioni assunte dall'assemblea dei condomini e non Pt_1
permetteva i necessari sopralluoghi per individuare gli interventi necessari per il risanamento dell'intero edificio condominiale e per permettere la constatazione dei danni dalla stessa lamentati.
Dalla stessa documentazione versata, da parte attrice, si evince la risalenza dei danni derivati dallo stato di degrado complessivo dell'edificio condominiale anni di incuria determinati anche dal disinteresse avuto dalle sue danti causa ( e ). Con Ordinanza del CP_1 CP_2
23.03.2010, Questo Tribunale, nella persona del Presidete Dott. Salvatore Pagano, emessa nel procedimento n1492/2009R.G., evidenziava: “ … che gli inconvenienti lamentati sono, per stessa
ammissione della parte ricorrente, piuttosto risalenti nel tempo…”, tale affermazione veniva riconfermata nel provvedimento del nel procedimento n. 959/11 dove il TU riconfermava il generale stato di degrado dell'edificio oggetto di causa: “…il periculum in mora dedotto in lite
dalla ricorrente può certamente ritenersi dipendente da un difetto di conservazione che ha
interessato parti comuni dell'edificio suddetto, come tale comportante oneri gravanti a carico
anche della stessa comproprietaria istante”.
La è divenuta proprietaria degli immobili oggetto di causa a seguito delle donazioni di cui Pt_1
in premessa (1.08.2008 e 6.08.2008). Dall'esame degli atti di causa non è dato rilevare alcuna comunicazione delle infiltrazioni provenienti dal tetto di copertura, né, tantomeno, atto di messa in mora degli altri condomini, antecedente all'acquisto della proprietà dei due appartamenti in capo alla da parte delle originarie proprietarie e . Era onere di Pt_1 CP_1 CP_2
parte attrice dimostrare che i presunti danni al proprio immobile e le cause che li avevano provocati erano stati tempestivamente portati a conoscenza degli altri condomini nell'immediatezza del loro verificarsi, e che il loro aggravarsi sarebbe stato determinato dalla volontà degli altri condomini di non eseguire i lavori. Prova che non è stata fornita. Anzi nel presente giudizio è risultato l'opposto:
12 è stata la ad impedire che gli altri condomini potessero disporre i lavori per i quali avevano Pt_1
manifestato la disponibilità a farili eseguire. È da evidenziare che parte attrice prima del presente giudizio aveva già iniziato i due procedimenti, sopra indicati, dinanzi Questo Tribunale, il primo
1492/2009 cautelare, promosso nei confronti degli odierni convenuti e del Controparte_10
asserendo che i danni strutturali erano dipesi dai lavori fatti eseguire dal comune per la realizzazione del parcheggio comunale multipiano “Santo Stefano” nel 2007, quando il CP_10
affidò alla la progettazione e costruzione dello stesso. Danni che sarebbero stati Parte_9
determinati dalle imponenti opere di scavo per la realizzazione del predetto parcheggio. Ciò
contrasta con la ricostruzione dei fatti oggetto del presente giudizio. In tale procedimento la chiedeva, inoltre la nomina di un amministratore giudiziale del condominio, e Pt_1
l'accertamento dei danni provocati dai lavori effettuati da oggi oggetto di Controparte_3
causa. Il Presidente del Tribunale di Caltagirone, ritenuta la rinunzia di accertamento dei danni conseguenti alla realizzazione del parcheggio, dichiarava cessata la materia del contendere relativamente a queste due richieste, mentre rigettava l'accertamento richiesto nei confronti dei perché in quel procedimento, per stessa ammissione dell'allora ricorrente, tali Controparte_3
danni erano risalenti nel tempo. (vedi ordinanza presidenziale del 23.03.2010, allegata alla memoria
183cpc n. 2, depositata il 24.07.2015 dalla stessa attrice).; il secondo procedimento n.959/2011
R.G.A.C., introitato mediante ricorso ex art. 700cpc, mutato dal giudice i danno temuto ex art.1073
cc, agiva, stavolta, per accertare i danni provocati dai lavori eseguiti nell'immobile appartenente ai nonché per accertare le lesioni strutturali esistenti nell'intero edificio Controparte_3
condominiale, prima addebitati ai sopra indicati lavori comunali, disposta ctu tecnica tramite l'Ing.
, il quale pur riscontrando le lesioni strutturali nei muri dell'edificio, rilevava Controparte_11
che dalla CTP di parte ricorrente, esitata nel 2009, alla data del sopralluogo nessuna aggravamento si era manifestato, per cui concludeva sull'inesistenza di un pericolo immediato, (vedi TU
depositata sempre da parte attrice in allegato alla memoria 183cpc n. 2, depositata il 24.07.2015)
anch'esso si concludeva con il rigetto della domanda (ordinanza del 26.06.2012 allegata, da parte
13 attrice, alla memoria 183cpc n. 2, depositata il 24.07.2015). Anche in questo procedimento la presentava istanza di provvedimento d'urgenza che veniva rigettata dal precedente Pt_1
Giudice Istruttore Dott. Gasparini con ordinanza del 6 marzo 2015, sub. Procedimento n.1255-
1/2014R.G.
Nonostante gli evidenti tentativi degli altri condomini di predisporre quanto necessario per iniziare i lavori, a seguito di approvazione di tabelle millesimali, nomina di consulente affinché
relazionassero i condomini circa gli interventi da eseguire, la non permetteva ai tecnici Pt_1
nominati dall'assemblea di accedere ai suoi immobili, ponendosi al di sopra delle delibere assembleari, nei confronti delle quali, peraltro non ha mai proposto opposizione. Questo ha determinato l'inutile decorrere negli anni dal 9 luglio 2010 alla data dell'inizio del presente giudizio
10 ottobre 2014. Comportamento ostruzionistico e non collaborativo mantenuto anche nel presente giudizio non ottemperando alle ordinanze emesse da questo decidente, comportamento di cui non si può non tenere conto n questa sede.
Entrando nel merito, dall'esame della TU a firma dell'Ing. , depositata il 5.12.2016, Persona_4
emerge che :” Sulla scorta di quanto appurato durante il sopralluogo, effettuato presso l'intero
immobile, è emerso chiaramente che lo stesso ha bisogno di una serie d'interventi manutentivi;
in
particolare nel sottotetto e nella copertura, del fabbricato prospicente sulla Via Porta del Vento, e
ciò a causa di copiose infiltrazioni di acqua dalla copertura (di entrambe le vie) e di un fenomeno
“rotativo” della struttura muraria verso la via Porta del Vento;
inoltre in fase di esecuzione dei
lavori dovranno essere verificati quei solai che al momento presentano fenomeni ossidativi nella
parte a vista delle travi metalliche al fine di valutarne il livello di corrosione. In particolare, i solai
d'interpiano tra il sottotetto (Via Porta del Vento) e proprietà (piano primo) e quelli tra il Pt_1
piano primo, di proprietà , e piano terra, di proprietà e L'eventuale Pt_1 Pt_3 Pt_5
trasformazione, da copertura a falda inclinata a copertura piana (terrazza), da un punto di vista
prettamente tecnico, secondo il parere del sottoscritto, non modifica la destinazione funzionale
della copertura;
infatti si passerebbe da una copertura inclinata, la cui unica funzione principale è
14 appunto quella di proteggere i piani sottostanti dalle intemperie, ad una che oltre ad avere la
funzione protettiva avrebbe anche quella di un uso diverso degli spazi;
ovviamente, per lasciarne
inalterata la funzione principale della copertura si dovrebbe garantire l'impermeabilità all'acqua
(impermeabilizzazione) e lo stesso livello di comfort ai locali sottostanti (isolamento termico ed
acustico)”.
Successivamente, subentrato al Dott. Gasparini e alla Dott.ssa , questo decidente Persona_8
veniva disposta l'integrazione della TU e l'Ing. , in data 8.09.2018, così relazionava: Persona_4
“le indagini, con l'ausilio dell'Impresa Edile Strataglio EP, sono state eseguite al fine quindi
di valutare le condizioni dei solai di interpiano tra la proprietà , quella di Pt_1 [...]
e durante le stesse è emerso chiaramente che i solai del salotto, Parte_10 CP_4
soggiorno, camera (Foto n°1) e cucina devono essere rifatti in quanto gli stessi non sono
perfettamente orizzontali ovvero in pendenza verso la Via Porta del Vento;
inoltre il solaio-terrazza
posto al secondo piano della Via Porta del Vento, realizzato con travi metalliche e tavelloni, ha le
travi completamente ossidate (Foto n°2); durante le stesse è emerso chiaramente che la scala di
collegamento tra il piano terra ed il piano primo aveva delle carenze strutturali importanti;
infatti,
effettuando un saggio proprio in prossimità della lesione più evidente, si è scoperto che la trave
metallica posta al di sotto della stessa era completamente ossidata (Foto n°3) pertanto è stato
eseguito un intervento di riparazione (Foto n°4); inoltre è stato eseguito un saggio in prossimità del
marciapiede (Foto n°5-6) al fine di verificare se la fondazione del fabbricato fosse interessata da
fenomeni di umidità o di altro genere;
dall'indagine non è emerso nessun fenomeno degno di nota.
2. Quindi oltre ai lavori di cui ai precedenti computi A oppure B oppure C, a seconda della scelta
definitiva (copertura piana a terrazza o a falde contrapposte) dovranno essere realizzati i lavori di
cui al computo D (documento n°2).
3. In riferimento alle opere lamentate da parte attrice si
ribadisce che esiste un'autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 13 della L.R. n°47/1985, per la
trasformazione di una finestra in porta-finestra, nel prospetto di Via Circonvallazione;
secondo il
parere del sottoscritto tale opera, valutata nel contesto architettonico del fabbricato e del contesto
15 in cui ricade, che presenta tanti aspetti negativi, legati alla vetustà e alla mancata manutenzione
dei fabbricati, non può essere considerata deturpante per il prospetto in questione.
4. In riferimento
ai danni lamentati dalla parte attrice, a causa dei lavori eseguiti nel soprastante appartamento dei
signori si può riferire che durante il sopralluogo effettuato presso l'immobile Controparte_3
non sono stati riscontrati elementi e/o danni tali riconducibili ai lavori eseguiti nel piano
soprastante; infatti le lesioni presenti, secondo il parere del sottoscritto, sono da ricondurre a quei
fenomeni in atto della struttura nel suo complesso.”
Nel corso del presente giudizio ritenuta l'urgenza di far eseguite i lavori con ordinanza del 19
aprile 2021 veniva disposta l'esecuzione dei lavori, divenuta non più rinviabile, sotto la direzione dell' Ing. , con l'incarico di predisporre, progetto esecutivo e quanto altro necessario al fine di Per_4
ottenere dalle autorità competenti le necessarie autorizzazioni, affidandogli anche l'incarico della di direzione dei lavori;
Veniva assegnato un termine entro il quale i condomini si dovevano procurare dei preventivi, nel rispetto delle norme vigenti e nominare la ditta che avrebbe eseguito i lavori sotto la direzione del
TU-Direttore; ritenuta la necessità, stante che i lavori di consolidamento riguardavano anche il tetto di copertura, della contestuale realizzazione della trasformazione di porzione del tetto di copertura, veniva emessa la citata sentenza parziale n.42/2019, a favore di parte attrice.
Ritenuto che la per la terrazza era in possesso di un progetto scaduto, e per altro a nome Pt_1
della precedente proprietaria, le veniva ordinato di presentare un nuovo progetto, nel rispetto di quanto previsto in quello scaduto, essendo stato oggetto della sentenza parziale n.42/2019.
I Condomini nominavano la e, ottenute le varie autorizzazioni, i lavori Controparte_6
venivano autorizzati da questo giudice con ordinanza del 25-3.2021.
I lavori di risanamento iniziavano il 12.10.2021, come da preventiva comunicazione del TU,
inviata alle parti via pec dell'11.10.2021, e sono andati avanti sino a quando la ha ritenuto Pt_1
di non consegnare la pavimentazione per il completamento della terrazza. L'Ing. provvedeva, Per_4
in data 2 settembre 2022, a comunicare, tramite pec, ai difensori delle parti: “- Lavori di cui al
16 computo B (Demolizione della copertura e rifacimento dei solai di piano…) sono quasi completi ad
eccezione della posa della pavimentazione (siamo in attesa che la SI fornisca la Pt_1
pavimentazione) e di qualche ritocco finale;
- Lavori di cui al computo C (Rifacimento della
copertura di Via Porta del Vento…) sono quasi completi ad eccezione di: 1) posa della
pavimentazione sul terrazzino lato Via Porta del Vento 2) ritocchi nel sottotetto (sistemazione di
una tubazione di adduzione dell'acqua e del relativo serbatoio di raccolta). Si precisa che al
momento i lavori sono sospesi perché la sig.ra deve consegnare la pavimentazione Pt_1
all'impresa e pretende che durante la posa in opera della suddetta pavimentazione sia presente
oltre allo scrivente anche il suo CTP. …Si comunica altresì che i lavori riprenderanno
improrogabilmente lunedì 12/09/2022 e pertanto si invitano i Consulenti delle Parti ad essere
presenti (alle ore 8:00) in cantiere e la SI a consegnare la pavimentazione Pt_1
all'impresa esecutrice”. Il 12 settembre 2022 la Sig.ra assistita dal proprio difensore e dal Pt_1
proprio CTP Ing. , si impegnava a fornire: pavimentazione, zoccolatura, acqua ed energia Per_9
elettrica necessaria al completamento della terrazza. Era stato, inoltre, concordato un ulteriore strato di guaina liquida rossa per l'impermeabilizzazione della terrazza. Con note a verbale del 27.10.2022
Il difensore della dichiarava che:” -Con pec del 04-10-2022, si replicava ribadendo che la Pt_1
SI desisteva dalla realizzazione dei pilastrini in muratura per le ragioni già espresse, Pt_1
invitando il D.L. a comunicare all'Ufficio Tecnico e alla Sovrintendenza competenti tale
modifica…” di tale comunicazione agli atti del presente giudizio non vi è nessuna traccia. Solo con la superiore istanza viene rappresentata per la prima volta la volontà della di rinunciare ai Pt_1
pilastrini. Ne tanto meno tale volontà viene rappresentata con la successiva pec del 14.10.2022:
“Preg.mo TU, atteso che ad oggi non ha avuto riscontro la mia pec del 04-10-2022, che ritrova
anche in allegato, Le sollecito quanto ivi richiesto, rappresentandoLe, altresì, che le iniziate forti
piogge autunnali stanno causando ulteriori danni alla SI , atteso che la terrazza di Pt_1
Via Circonvallazione è ancora sprovvista di aperture, non collocabili in attesa della sistemazione
dei relativi gradini, il che determina inevitabilmente l'ingresso dentro casa dell'acqua piovana,
17 nonostante le cautele attuate;
inoltre, le fessure riscontrate sul massetto, sul quale, si è pertanto
stabilito in occasione del sopralluogo del 12-9-22, dovrà farsi un nuovo strato, favoriscono
infiltrazioni di acqua piovana nel substrato. Auspicando in Suo cortese sollecito cenno di riscontro
e nella ripresa immediata dei lavori, porgo cordiali saluti. avv. Angelina Bevilacqua”.
Solo con l'istanza depositata nel fascicolo telematico del 27.10.2022 viene dichiarata per la prima volta la volontà della di rinunziare alla realizzazione dei pilastrini. Per cui sino a tale data, Pt_1
atteso che la non aveva accettato, con pec del 24.09.2022, il preventivo della Pt_1 [...]
, il TU rimaneva in attesa che quest'ultima gli comunicasse la ditta che avrebbe eseguito CP_6
la realizzazione dei pilastrini. Ditta mai nominata ne, tantomeno, indicata. Questo decidente,
ritenute le istanze della D'OL del 27 ottobre e del 29 novembre 2022; Sentito il TU Ing. Per_4
lette anche le sue motivazioni dell'8 e del 10 ottobre 2022; ritenuta la rinunzia della Sig.ra Pt_1
alla realizzazione dei pilastrini sul realizzato terrazzo;
disponeva con ordinanza del :”…che il TU,
già Direttore dei Lavori, provveda per la ripresa dei lavori, così come previsti dal computo metrico
estimativo, tenendo conto della rinunzia alla realizzazione dei pilastrini, Verifichi, inoltre, le cause
delle lamentate infiltrazioni rappresentate dal difensore di parte attrice dell'1 dicembre 2022 e
visibili dalle foto ivi allegate;
Relazioni questo giudice, al completamento dei lavori, sulla loro
esecuzione depositando, a corredo, tutta la documentazione di cantiere: autorizzazioni, contratti
con le ditte, polizze assicurative e DURC e quanto altro necessario per la corretta gestione
amministrativa, fiscale ed esecutiva dei lavori”.
Nonostante che l'Ing. avesse comunicato con pec del 10.12.2022 la ripresa dei lavori per il Per_4
19.12.2022, in ottemperanza della superiore ordinanza, anche stavolta la non permetteva Pt_1
l'inizio dei lavori e con pec del 26 e del 27 gennaio 2023 revocava il mandato ad eseguire i lavori alla ditta Strataglio e all'Ing. . Nonostante tale provvedimento, la pur cosciente che Per_4 Pt_1
il mancato completamento della sua terrazza stava recando ingenti danni all'appartamento sottostante di proprietà dei sigg.ri e sino ad oggi non ha dato prova di Parte_5 Parte_7
aver eseguito i lavori di sua competenza con altra ditta e altro direttore dei lavori, disobbedendo
18 all'ordine dato da questo giudice. Continuando a non permettere l'accesso per il completamento dei lavori dalla sua proprietà sia alla ditta che al TU-Direttore dei lavori. CP_6
Del comportamento che la ha tenuto nel presente giudizio, ponendosi al di sopra anche dei Pt_1
provvedimenti posti in essere da questo giudice si terrà conto più avanti.
In ordine alla richiesta di parte attrice di: “accertare le opere abusive realizzate da
e nelle loro rispettive unità immobiliari facenti Controparte_3 Persona_3 Persona_1
parte dell'edificio condominiale per come descritto al paragrafo 5 della espositiva che precede;
La
loro incidenza in ordine al mutamento del prospetto e alla sua armonia, nonché in ordine al
maggior carico apportato alla struttura condominiale”, la stessa risulta infondata. Dalla relazione di TU depositata l'8 settembre 2018 emerge: “In riferimento alle opere lamentate da parte attrice
si ribadisce che esiste un'autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 13 della L.R. n°47/1985, per la
trasformazione di una finestra in porta-finestra, nel prospetto di Via Circonvallazione;
secondo il
parere del sottoscritto tale opera, valutata nel contesto architettonico del fabbricato e del contesto
in cui ricade, che presenta tanti aspetti negativi, legati alla vetustà e alla mancata manutenzione
dei fabbricati, non può essere considerata deturpante per il prospetto in questione”.
Anche la richiesta di risarcimento danni formulata da parte attrice a carico dei convenuti
[...]
“accertare i danni subiti nell'appartamento D'OL a causa dei lavori edilizi eseguiti Parte_10
nel sovrastante appartamento e quantificare la spesa per la loro Controparte_3
eliminazione”, è rimasta priva di prova ed inoltre dalla relazione di TU , depositata 8 settembre
2018, l'Ing, ha così riferito: ”In riferimento ai danni lamentati dalla parte attrice, a causa Per_4
dei lavori eseguiti nel soprastante appartamento dei signori si può riferire Controparte_3
che durante il sopralluogo effettuato presso l'immobile non sono stati riscontrati elementi e/o danni
tali riconducibili ai lavori eseguiti nel piano soprastante;
infatti le lesioni presenti, secondo il
parere del sottoscritto, sono da ricondurre a quei fenomeni in atto della struttura nel suo
complesso”.
19 Parte attrice va condannata, in ogni caso a immediatamente completare la propria terrazza e a permettere, l'accesso dalla sua scala alle maestranze condominiali al fine di provvede alle residue opere di completamento dei lavori condominiali, sopra descritti, predisposti dall'Ing, . Persona_4
Non può non sanzionarsi l'atteggiamento ostruzionistico e temerario dell'attrice, perché ha contrastato il regolare procedimento dei lavori disposti dal questo decidente, pur conoscendo o potendo conoscere - secondo la diligenza pretendibile visto che la stessa è stata assistita da più
difensori, sostituendo persino anche i propri CTP, che col mancato adempimento agli ordini del giudice, stava provocando ingenti danni alle unità abitative sottostanti alla terrazza, provocando notevoli disagi alle persone che vi abitano, pur essendo consapevole che gli altri condomini si erano attivati, predisponendo le tabelle millesimali necessarie per il successivo riparto dei lavori di risanamento, nominando consulenti per la verifica dei danni lamentati da essa attrice. Tale
atteggiamento dell'attrice unita alla infondatezza della domanda principale, va sanzionato con l'art. 96 c.p.c. e conseguentemente deve essere corrisposta ai convenuti una somma a titolo di indennizzo per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., rapportandolo alle spese legali liquidate a favore di questi ultimi;
tale criterio viene confermato nella sua ragionevolezza dalla Corte di Cassazione
(Cass. ord. n. 21570/2012; Cass. 20732/2016; Trib. Tivoli 2428/2015; Trib. Milano sez. III del
25.11.14; Trib. Milano 21.10.2014; Trib. Firenze 3867/17; 2582/17). In particolare si richiama anche la conferma di questo indirizzo ripresa in recente Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 17902
del04/07/2019 che ha statuito: “In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa
della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere
parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed
essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento
processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la
funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo
essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della
ragionevolezza”.
20 Ritenuto il rigetto del ricorso cautelare formulato nel corso del presente giudizio, rigettato dal
Giudice Dott. Gasparini per assenza di requisiti, l'infondatezza delle domande specifiche avanzate nei confronti dei condomini e , l'infondatezza Controparte_3 Persona_3 Persona_1
della domanda principale non avendo l'attrice dato prova di avere tempestivamente, in uno con le proprie danti causa, informato delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto di copertura contribuendo al loro verificarsi aggravarsi. Per i superiori motivi le spese seguono la soccombenza usando come parametro il valore complessivo dei lavori che rientra nella fascia che va da 52.001 a
260.000 aumentato dal numero di parti in causa e ridotto di un terzo per l'accoglimento parziale di cui alla sentenza di questo giudice n.42/2019.
P.Q.M.
Il Giudice dott. Vincenzo Alfio Filippello, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, rigetta la domanda di parte attrice confermando, però, quanto già deciso con la sentenza parziale n.42/2019;
Condanna a far eseguire, immediatamente, a sua cura e spese, il completamento Parte_1 dell'impermeabilizzazione e pavimentazione della terrazza oggetto del presente giudizio;
Condanna a permettere l'accesso dalla sua unita abitativa alle maestranze e al Parte_1 direttore dei lavori per completare le residue opere condominiali.
Condanna a rimborsare ai convenuti le spese di lite che si liquidano in complessivi Parte_1
€. 22.000,00 già ridotti di un terzo;
Condanna, inoltre, per il comportamento tenuto, a pagare a favore dei convenuti, ex Parte_1 art. 96cpc la somma di €.22.000,00.
Così deciso in Caltagirone 9.12.2025
Il G.O.P.
Avv. Vincenzo Alfio Filippello
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Caltagirone
Sezione Civile Unica
Nella causa civile iscritta al n. 1255/2014 R.G. promossa da:
D A
nata a [...] il [...] (c.f. ), ivi residente nella Parte_1 C.F._1
Via Porta Del Vento n. 76, rappresentata e difesa, per mandato allegato al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Rosario Calabrese (c.f. e C.F._2 dall'Avv. Clara Terranova
A T T R I C E
C O N T R O
, nella qualità di erede del Sig. , nato, l'11.09.1857, a Parte_2 Persona_1
Caltagirone e deceduto il 13.08.2021 nata, il 14.04.1964, a Caltagirone ed ivi residente in [...]
s.n., C.F.: , C.F.: , C.F._3 CodiceFiscale_4
, nato, il 30.10.1961, a Caltagirone, C.F.: e Parte_3 CodiceFiscale_5
, nata, l'8.11.1964, a Erlangen (Germania), C.F.: , Parte_4 CodiceFiscale_6 entrambi residenti a [...],
, nata, il 31.05.1949, a Caltagirone, C.F.: , Parte_5 CodiceFiscale_7
nata, il 26.08.1927, a Caltagirone, C.F.: , entrambi Parte_6 CodiceFiscale_8 residenti a [...] e nato, il 2.01.1957, a Caltagirone ed ivi residente in [...], C.F.: Parte_7 [...]
, tutti rappresentai e difesi dall'Avvocato Massimo Pantano e dall'Avv. Gianluigi Di C.F._9
Benedetto
C O N V E N U T I
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, del 6.10.2014, la Sig.ra premesso di essere proprietaria, in Parte_1
forza di atto di donazione, dell'1.08.2008 rep. 99744, da potere di e di altro atto di CP_1
1 donazione, del 06.08.2008 rep.99761, da potere di , di due case di abitazione: una CP_2
sita in Caltagirone, via Porta Del Vento n. 76 , composta di vani 4 ed accessori, posta al piano 1°
interrato rispetto alla via Porta Del Vento e corrispondente al 2° piano( 3 elevazione fuori terra)
rispetto a via Circonvallazione, portata in catasto al foglio 87 part.lle 5307 sub 4 e 5307 sub 5, e l'altra sita in Caltagirone, via Porta Del Vento n. 76 , composta di vani 4 ed accessori, posta al piano 1° con area libera soprastante, di detti vani due sono prospicenti su via Porta del Vento e gli altri due sono retrostanti ed ancora due sottotetti prospicenti su via Circonvallazione, portati in catasto al foglio 87 part.lla 5307 sub 8, adiva Questo Tribunale al fine di chiedere, a carico degli altri condomini, proprietari di altre unità abitative relative al medesimo edificio, in ragione dei millesimi di appartenenza, l'esecuzione di lavori resisi necessari per l'intero immobile sito in
Caltagirone tra Via Porta del Vento nn. 74-78-79 e la Via Circonvallazione nn. 275-277-279. Nello
specifico chiedeva:” Voglia il Tribunale adito, Giudice monocratico designando, disposta l'udienza
di comparizione delle parti, voglia così statuire: Ritenere dichiarare la necessità e urgenza, ai fini
della eliminazione delle infiltrazioni d'acqua e della sicurezza dell'immobile sito in Caltagirone via
Porta del Vento nn. 74-76-78 e via Circonvallazione nn 275-277-279, meglio indicato in espositiva,
dei lavori di manutenzione straordinaria consistenti in: a) messa in opera di catene in direzione
trasversale del fabbricato, sia alla quota del piano primo che del piano sottotetto di proprietà
; b) rifacimento del tetto di copertura a due falde prospicienti su via Porta del Vento e su Pt_1
via Circonvallazione, utilizzando la stessa tipologia costruttiva esistente, nonché il rifacimento
della piccola porzione di terrazza piana calpestabile avente funzione di copertura;
c) rifacimento
della porzione di copertura a quota più bassa prospiciente via circonvallazione;
d) rifacimento dei
solai di interpiano posti tra la proprietà da una parte e quella e Pt_1 Controparte_3
dall'altra; f) eliminazione dei danni subiti dall'appartamento dell'attrice a causa CP_4
delle infiltrazioni di umidità e del carico strutturale dell'edificio. Ritenere e dichiarare il diritto
della ricorrente, in quanto proprietaria ad uso esclusivo dei locali sottotetto ai vani retrostanti e
prospicienti su via Circonvallazione con area libera soprastante, a norma dell'art. 1102 C.C., di
2 modificare la copertura, da tetto a falda inclinata a soletta piana calpestabile, mediante
demolizione del tetto esistente. Pertanto, autorizzare la ricorrente al rifacimento della porzione di
copertura dell'edificio a quota più bassa e prospiciente la via circonvallazione, modificando la
copertura da tetto a falda inclinata a soletta piana calpestabile, mediante demolizione del tetto
esistente e disponendo per la partecipazione degli altri condomini alle spese in base alle tabelle
millesimali. Per l'effetto, ordinare l'esecuzione dei lavori comuni sopra indicati, disponendo per la
ripartizione dei costi tra tutti i condomini ex art. 1123 e seguenti C.C. in base ai millesimi di
proprietà. Ordinare l'esecuzione dei lavori di rifacimento dei solai di interpiano posti tra la
proprietà da una parte e quella e dall'altra, Pt_1 Controparte_3 CP_4
stabilendo le modalità e le tecniche di ricostruzione più idonee e disponendo per ripartizione dei
costi tra i suddetti condomini in relazione a ciascun solaio di interpiano ex art. 1125 C.C..
Ritenere e dichiarare il diritto dell'attrice alla eliminazione dei danni subiti nel proprio
appartamento a causa delle infiltrazioni di acqua provenienti dal tetto di copertura e dalla piccola
porzione di terrazza piana calpestabile avente funzioni di copertura nonché del carico strutturale,
disponendo per la ripartizione dei costi, nella misura che sarà accertata tramite disponenda TU,
tra tutti i condomini ex art. 1123 segg. C.C., in base ai millesimi di proprietà. Nominare un
direttore dei lavori per l'esecuzione dei lavori. Inoltre condannare i convenuti Parte_3
e , in solido al risarcimento dei danni causati alla ricorrente nel corso dei Parte_4
lavori eseguiti nel 2005/2006 ca. nel loro piano 4° fuori terra su via Circonvallazione con l'utilizzo
dell'impastatrice e del martello pneumatico dentro l'immobile, e consistenti in lesioni al soffitto e ai
muri portanti di una delle camere da letto sottostante (piano secondo di via Circonvallazione) e in
un foro e lesioni nel soffitto del bagno sottostante, nella misura che sarà accettata tramite
disponenda TU. Ordinare ai convenuti e di riaprire la Parte_3 Parte_4
finestra chiusa con una caldaia e a chiudere la porta aperta a sinistra della finestra medesima sul
prospetto condominiale di via Porta del Vento, ripristinando lo stato quo ante del prospetto
medesimo. Ordinare convenuti , e di eliminare la soletta Parte_5 Parte_7 Parte_6
3 in cemento armato realizzato nel loro appartamento su via circonvallazione sul solaio preesistente
in legno, nonché a chiudere sul prospetto su via Porta del Vento la finestrella ivi aperta con un
aeratore privo di tubazione che determina la fuoriuscita di esalazioni;
a chiedere l'apertura
CP_ praticata in corrispondenza della copertura del vano scala di che dal piano terra di Pt_1
via Porta del Vento conduce al piano sottostante, allo stato non visibile in quanto coperta dal
Pe controsoffitto in carton-gesso del vano scala. Ordinare al signor , di Persona_1
ripristinare la porta ingresso al suo appartamento di via Circonvallazione n. 279, alla misura che
aveva precedentemente all'allargamento e dunque a quella attuale dell'altra porta di cui al civico
n. 275; nonché alla eliminazione, nel di lui appartamento avente ingresso dal civico 275 di via
Circonvallazione di un soppalco in quanto determina appesantimento dell'intera struttura
condominiale. Disporre TU al fine di: 1) accertare lavori di manutenzione straordinaria relativi
alle parti comuni necessarie per la messa in sicurezza dell'edificio e la eliminazione delle
infiltrazioni di acqua;
stabilire le modalità tecniche più idonee;
accertare che la trasformazione del
tetto a falda inclinata a quota più bassa prospiciente su via Circonvallazione sovrastante locali
sottotetto ad uso esclusivo della sig.ra in soletta piana calpestabile comporta un Parte_1
alleggerimento della struttura condominiale o un minor costo, nonché essendo limitata ad una
porzione del tetto di copertura non ne altera la destinazione funzionale, stabilire gli accorgimenti
tecnici affinché la trasformazione mantenga la funzione di copertura dell'edificio condominiale;
accertare le modalità e le tecniche più idonee per il rifacimento dei solai di interpiano tra la
proprietà d e quella e di;
accertare la partecipazione ai Pt_1 Controparte_3 Persona_2
costi di ciascun condomino in base alle tabelle millesimali. 2) accertare i danni subiti in tutto
l'appartamento a causa delle lesioni strutturali delle parti comuni delle infiltrazioni Pt_1
d'acqua piovana del tetto e della terrazza di copertura e quantificare la spesa per la loro
eliminazione, stabilendo le quote di partecipazione in base alle tabelle millesimali;
3) accertare i
danni subiti nell'appartamento a causa dei lavori edilizi eseguiti nel sovrastante Pt_1
appartamento e quantificare la spesa per la loro eliminazione;
3) accettare le Controparte_3
4 opere abusive realizzate da e nelle loro Controparte_3 Persona_3 Persona_1
rispettive unità immobiliari facenti parte dell'edificio condominiale per come descritto al paragrafo
5 della espositiva che precede;
La loro incidenza in ordine al mutamento del prospetto e alla sua
armonia, nonché in ordine al maggior carico apportato alla struttura condominiale”.
Si costituivano, regolarmente, tutti i convenuti i quali evidenziavano che, in qualità di comproprietari, si erano sempre attivati per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ponendo in essere convocazioni assembleari, nominando consulenti, ma di non essere mai riusciti a giungere alla deliberazione definitiva a causa del comportamento ostruzionistico posto in essere dalla stessa parte attrice che non ha mai permesso l'accesso al proprio immobile da parte dei consulenti nominati dall'assemblea dei condomini, al fine di accertare i danni, le cause degli stessi e lavori da eseguire, ritenuto che il detto accesso era l'unico strumento in grado di permettere la redazione del computo metrico e la valutazione oggettiva degli interventi da eseguire. Per tali motivi chiedevano il rigetto di tutte le istanze mosse nei loro confronti dall'attrice. Si opponevano,
inoltre, alla richiesta di modifica parziale del tetto di copertura.
Contestavano, inoltre, rilevando l'infondatezza delle domande relative alle presunte opere abusive che sarebbero state realizzate da e nelle loro Controparte_3 Persona_3 Persona_1
rispettive unità immobiliari facenti parte dell'edificio condominiale.
Concessi i termini di cui all'art.183, sesto comma, cpc, con ordinanza datata 30.11.2015 Questo
Tribunale, nella persona del Dott. Gasperini, conferiva incarico di TU all'Ing. , al fine Persona_4
di dare risposta a diversi quesiti di ordine tecnico, ed in particolare, valutare se l'immobile de quo necessitasse di lavori di manutenzione straordinari relativi alle parti comuni per la messa in sicurezza dello stesso e per l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua, e, di conseguenza, individuare gli interventi necessari per eliminare gli inconvenienti lamentati e mettere in sicurezza l'edificio de quo;
se la trasformazione del tetto a falda inclinata a quota più bassa, prospiciente su Via
Circonvallazione soprastante i locali sottotetto ad uso esclusivo della SI in soletta Pt_1
piano calpestabile comportasse un alleggerimento o meno della struttura condominiale e un minor
5 costo, eseguendo all'uopo dei conteggi, e se la suddetta trasformazione comportasse alterazione funzionale della copertura, in particolare, in ragione delle dimensioni della stessa;
e l'indicazione di quali accorgimenti tecnici sarebbe stato necessario assumere al fine di far sì che la suddetta trasformazione mantenesse la funzione di copertura dell'edificio condominiale;
determinando sia il costo per ciascun condomini in base alle tabelle millesimali e sia il costo dei lavori necessari alla realizzazione della terrazza da porre esclusivamente a carico di parte attrice;
oltre a dover valutare e verificare se l'attrice abbia subito le lamentate lesioni strutturali delle parti comuni e delle infiltrazioni d'acqua piovana dal tetto e dalla terrazza di copertura e ne quantifichi la relativa spesa per la loro eliminazione, stabilendo le eventuali quote di partecipazione in base alle tabelle millesimali;
il TU in ultimo, avrebbe dovuto accertare se le parti convenute avessero, nelle loro rispettive abitazioni, realizzato opere volte al mutamento del prospetto e l'armonia dell'edificio,
nonché, un maggiore carico alla struttura condominiale;
L'Ing. depositava, in data 20.10.2016, la relazione in ordine a tutte le questioni poste Per_4
dall'attrice ivi compresa la questione della trasformazione del tetto in terrazza, aveva a rilevare come la suddetta variazione non avrebbe modificato la destinazione funzionale della copertura;
Nel tentativo di far raggiungere alle parti in causa un bonario accordo, stante che tutte le parti sin dall'inizio hanno manifestato la volontà di attuare i lavori necessari ed urgenti per il risanamento strutturale dell'intero edificio oggetto di causa, si riteneva necessario risolvere l'unico elemento di forte disaccordo tra le parti in causa: “la modifica parziale del tetto di copertura”. questo giudice,
con ordinanza del 20.09.2018, disponeva, pertanto, la comparizione personale delle parti al fine di acquisire il consenso all'esecuzione dei lavori;
e la comparizione del TU al fine di dare chiarimenti.
Con sentenza parziale n.42/2019 veniva riconosciuto il diritto di parte attrice alla realizzazione, a sua cura e spese, della trasformazione parziale della copertura da tetto a falda inclinata a soletta piana calpestabile, lato via Circonvallazione, mediante demolizione del tetto.
6 A questo punto veniva, con ordinanza del 25 marzo 2021, dato ulteriore incarico al TU di predisporre il computo metrico estimativo dei lavori da eseguire per il risanamento dell'edificio condominiale oggetto di causa, finalizzato a far presentare alle ditte del settore i propri preventivi,
veniva dato incarico, inoltre, di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori e di dirigere l'esecuzione degli stessi. I condomini provvedevano a nominare all'uopo la
[...]
. Controparte_6
Il 13 agosto 2021, decedeva il convenuto e con provvedimento del 16 Persona_1
settembre 2021 veniva dichiarata, ai sensi dell'art.300cpc, l'interruzione del presente giudizio. A
seguito di tempestiva riassunzione, a cura di parte attrice, si costituiva in giudizio, in qualità di erede, del , la sig.ra . Persona_1 Parte_2
I lavori di risanamento dell'edificio e di trasformazione di porzione del tetto di copertura in terrazza sono iniziati il 12 ottobre 2021 e sono proseguiti sino al 2 settembre 2022, quando la non Pt_1
ha permesso più alla ditta e al Direttore dei lavori, l'accesso dal suo appartamento, unico CP_6
accesso per accedere al tetto di copertura dell'edificio condominiale. Erano sorti dissapori tra la e l' e il Direttore dei lavori sulla mancata realizzazione dei pilastrini in Pt_1 Controparte_7
mattoni reggi ringhiera della terrazza, oggetto della sentenza 42/19 sopra citata. In data 29
settembre 2022, la comunicava la sua volontà di rinunziare ai pilastrini reggi ringhiera del Pt_1
realizzato terrazzo (oggetto di disputa, estranea a questo processo, tra la committente, il Pt_1
titolare della e il Direttore dei lavori e causa della mancata consegna della Controparte_6
pavimentazione).
Alla data del 2 settembre 2022, erano stati eseguiti circa il 90% delle opere, restava da completare:
1) posa della pavimentazione sul terrazzino lato Via Porta del Vento, non eseguita per la mancata consegna da parte della della pavimentazione;
Pt_1
2) ritocchi nel sottotetto (sistemazione di una tubazione di adduzione dell'acqua e del relativo serbatoio di raccolta).
7 A causa della mancata consegna da parte della della pavimentazione i lavori venivano Pt_1
sospesi anche perché non permetteva di accedere dal suo appartamento per il completamento delle opere da eseguire nel tetto condominiale (si veda nota depositata dal TU in data 21 ottobre 2022
con allegati).
Con ordinanza del 7 dicembre 2022, veniva ordinata la ripresa dei lavori per il completamento della terrazza e dei ritocchi di sottotetto. In data 14 dicembre 2022 veniva comunicata la ripresa dei lavori in ottemperanza dell'ordinanza del 7 dicembre di cui sopra. In pari data la condizionava la Pt_1
ripresa del cantiere alla esibizione di tutta la documentazione di cantiere, e non provvedeva, ancora una volta alla consegna della pavimentazione, necessaria per il completamento della terrazza.
Il 19 dicembre 2022, non permetteva la ripresa dei lavori non rispettando quanto disposto con l'ordinanza del 7 dicembre 2022.
Con decreto del 19 dicembre 2022, ritenuti i superiori accadimenti, veniva disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 9 gennaio 2023; a tale udienza sentite le parti e le rimostranze della comparsa personalmente, ritenuto che le stesse risultavano non fondate Pt_1
su idonea documentazione ma sulla mera contestazione labiale della stessa, la quale, dichiarava,
inoltre, di aver revocato il mandato al proprio CTP e che non si fidava dei professionisti del
Calatino ivi il proprio difensore Avv. Angelina Bevilacqua, questo decidente emetteva ulteriore provvedimento col quale : si riconfermava l'Ing. quale TU e direttore dei lavori;
si ordinava Per_4
alla ditta di riprendere il lavori e completarli;
si ordinava alla sig.ra di CP_6 Pt_1
consegnare alla ditta la pavimentazione necessaria per il completamento della terrazza,
collaborando con la ditta e col Direttore dei lavori;
Questo giudizio è stato caratterizzato da un notevole numero di istanze presentate dalla difesa di parte attrice, e di ben quattro integrazioni della TU le ultime due affidate ad altro professionista:
Ing. stante i sopra citati dissapori tra l'attrice, impresa e direttore dei lavori. Persona_5
Ritenuto che oramai tutti i lavori, per lo meno quelli condominiali al 90%, e che non vi erano più
situazioni di emergenza essendo stati eseguiti tutti i lavori di consolidamento statico dell'edificio, e
8 che le questioni tra la l'impresa e l'Ing. , relativamente alla realizzata Pt_1 CP_6 Per_4
terrazza non possono essere oggetto del presente giudizio, in quanto sia l' che Controparte_7
l'Ing. non sono parti in causa, e che la causa era matura per la decisione, con ordinanza del Per_4
23 gennaio 2025, veniva assunta in decisione concedendo alle parti i termini 90cpc.
*************
domanda attorea, già parzialmente accolta relativamente alla richiesta di trasformazione della porzione del tetto di copertura a falde inclinate, prospicente su via Porta Del Vento, a terrazza piana calpestabile, va rigettata relativamente a tutte le altre richieste per le ragioni che seguono:
Dalla documentazione prodotta in atti dai convenuti si evince come parte attrice, pur rivendicando la necessità di eseguire i lavori di risanamento dell'edificio condominiale, sito in Caltagirone, via Porta
del Vento nn. 74-76-78 e via Circonvallazione nn. 275-277-279, e di riconoscere il diritto di essa attrice, in quanto proprietaria ad uso esclusivo dei locali sottotetto ai vani retrostanti e prospicienti su via Circonvallazione con area libera soprastante, a norma dell'art. 1102 C.C., di modificare la copertura, da tetto a falda inclinata a soletta piana calpestabile, mediante demolizione del tetto esistente, in realtà ha tenuto un comportamento del tutto opposto non rispettando i deliberati dell'assemblea e non permettendo ai tecnici ivi nominati di accedere nelle sue unità immobiliari,
unico acceso per accedere anche al tetto di copertura. Già, da subito, il primo Giudice assegnatario del presente procedimento rilevava: “…considerato infine che dall'esposizione dei fatti, in
particolare dall'analitica ricostruzione della vicenda da parte dei resistenti, emerge che l'ostacolo
al rifacimento del solaio e del tetto, è costituito essenzialmente dall'atteggiamento di chiusura (la
ricorrente non ha permesso ai professionisti incaricati dal condominio di entrare nella sua
proprietà) e di mancata partecipazione alle assemblee, nonché dalle continue azioni giudiziarie
promosse (tutte conclusesi con un rigetto) dalla stessa ricorrente, condotta peraltro rilevante al
fine della condanna alle spese di lite, che verranno liquidate in uno con il merito, essendo il
giudizio cautelare promosso in corso di causa…”;
9 Tale conclusione è condivisa anche da questo decidente infatti, dai documenti depositati si evince:
che già con delibera del 9.07.2010, i proprietari dell'immobile, su richiesta della ricorrente,
concordavano che, al fine di dare corso ai lavori di risanamento, era necessaria la redazione ed approvazione delle tabelle millesimali per il corretto riparto delle spese da sostenere, per cui era necessario nominare un tecnico;
- in data 12.07.2010, veniva conferito, all'uopo, incarico al Geom.
, al fine di dar corso a quanto deliberato nell'assemblea del 9.07.2010; - in Controparte_8
data 4.10.2010 ed in data 24.11.2010, venivano consegnate le tabelle millesimali;
con raccomandata del 18.02.201, i comproprietari oggi convenuti, convocavano l'assemblea condominiale per l'approvazione delle tabelle millesimali per il giorno 28.02.2011, che la contestava con Pt_1
missiva del 25.02.2011; alla indetta assemblea del 28.02.2011, la regolarmente Parte_1
convocata, non si presentava e le tabelle millesimali non furono approvate, ritenuto il mancato raggiungimento del quorum di legge (unanimità dei condomini); - in data 26.05.2011 era la che convocava i condomini presso lo studio tecnico del Geom. , in merito alla Pt_1 Parte_8
verifica delle tabelle millesimali e realizzazione dei lavori straordinari;
- in data 6.06.2011, tutti i comproprietari, ivi compresa la approvavano all'unanimità le tabelle millesimali redatte Pt_1
dal Geom. , dando atto della necessità di realizzare le opere straordinarie riservandosi la CP_8
nomina di tecnici di fiducia;
- in data 10.10.2011, i comproprietari, oggi convenuti, stante quanto deliberato nella precedente riunione, conferivano incarico all'Arch. , il quale Persona_6
accettava, accertare e redigere il computo metrico delle opere di risanamento e ristrutturazione dell'immobile, mediante sottoscrizione del disciplinare di incarico professionale;
- in data
21.10.2011, con missiva, i comproprietari convocavano la per l'assemblea del giorno Pt_1
31.10.2011, al fine di valutare le opere da eseguire ed affidare i lavori ad un tecnico in qualità di direttore dei lavori, anche in questo caso l'attrice non si presentava e, nonostante tale assenza, i condomini presenti avendo raggiunto la maggioranza necessaria, nominavano il tecnico disponendo che lo stesso desse corso all'attività di sopraluogo dell'immobile e delle singole unità abitative;
- in data 2.08.2012, i comproprietari convenuti convocavano l'assemblea del 10.08.2012, al fine di dare
10 seguito alle precedenti delibere, anche in questo caso la non si presentava, nonostante ciò Pt_1
i convenuti riuniti in assemblea provvedevano alla nomina di nuovo tecnico nella persona del
Geom. al fine di eseguire i relativi sopraluoghi ed adempimenti e la relativa Persona_7
delibera veniva inoltrata alla Sig.ra con missiva del 14.08.2012 che non veniva ritirata Pt_1
dalla stessa e veniva restituita per compiuta giacenza;
- in data 25.01.2013, il Comune di
Caltagirone disponeva l'esecuzione delle opere sull'immobile, oggetto già di delibera dei comproprietari;
- in data 4.09.2013, sempre da parte dei convenuti, veniva inviata ulteriore convocazione di assemblea per il giorno 19.09.2013, al fine reiterare la necessità di eseguire i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione sull'immobile, la quale non veniva ritirata dalla ricorrente e restituita per compiuta giacenza;
- in data 19.09.2013, giusta convocazione, il tecnico nominato
Geom. rassegnava l'impossibilità ad eseguire i sopraluoghi presso Persona_7
l'appartamento necessario per verificare lo stato dei luoghi e valutare le opere da eseguire, perché
l'attrice non gli permetteva l'ingresso al proprio immobile, nonostante comunicato con telegramma del 24.09.2012; - in data 25.09.2013, con missiva inoltrata alla ricorrente, la quale non veniva ritirata dalla stessa e restituita per compiuta giacenza, i comproprietari avendo già deliberato il disposto rifacimento dell'immobile, in considerazione del mancato accesso, sollecitavano nuovamente la ricorrente a dare corso alle operazioni di sopraluogo ritenuta la necessità degli interventi;
- in data 20.11.2013, la mediante il proprio avvocato, chiedeva darsi corso alle Pt_1
opere sopra spiegate ed in data 2.01.2014, , destinatario della missiva di cui Persona_1
sopra, reiterava come l'assemblea dei comproprietari avesse già disposto l'esecuzione delle opere,
rimandando, per le ulteriori richieste, i dovuti adempimenti assembleari;
- in data 6.10.2014, i comproprietari convenuti convocavano nuova assemblea per il giorno 31.10.2014, al fine di reiterare la necessita dei lavori da eseguire e la anche in questo caso, non partecipava Pt_1
all'assemblea; con lettera del 4.12.2014, i comproprietari convenuti inviavano nuova richiesta di accesso all'unità abitativa intestata alla ricorrente al fine di consentire il sopraluogo necessario per
11 valutare gli interventi ad opera del tecnico Ing. , anche questo impedito dal Controparte_9
comportamento di chiusura attuato dall'attrice.
Da tale ricostruzione storia emerge in piena evidenza il comportamento non collaborativo della che si poneva al di sopra delle decisioni assunte dall'assemblea dei condomini e non Pt_1
permetteva i necessari sopralluoghi per individuare gli interventi necessari per il risanamento dell'intero edificio condominiale e per permettere la constatazione dei danni dalla stessa lamentati.
Dalla stessa documentazione versata, da parte attrice, si evince la risalenza dei danni derivati dallo stato di degrado complessivo dell'edificio condominiale anni di incuria determinati anche dal disinteresse avuto dalle sue danti causa ( e ). Con Ordinanza del CP_1 CP_2
23.03.2010, Questo Tribunale, nella persona del Presidete Dott. Salvatore Pagano, emessa nel procedimento n1492/2009R.G., evidenziava: “ … che gli inconvenienti lamentati sono, per stessa
ammissione della parte ricorrente, piuttosto risalenti nel tempo…”, tale affermazione veniva riconfermata nel provvedimento del nel procedimento n. 959/11 dove il TU riconfermava il generale stato di degrado dell'edificio oggetto di causa: “…il periculum in mora dedotto in lite
dalla ricorrente può certamente ritenersi dipendente da un difetto di conservazione che ha
interessato parti comuni dell'edificio suddetto, come tale comportante oneri gravanti a carico
anche della stessa comproprietaria istante”.
La è divenuta proprietaria degli immobili oggetto di causa a seguito delle donazioni di cui Pt_1
in premessa (1.08.2008 e 6.08.2008). Dall'esame degli atti di causa non è dato rilevare alcuna comunicazione delle infiltrazioni provenienti dal tetto di copertura, né, tantomeno, atto di messa in mora degli altri condomini, antecedente all'acquisto della proprietà dei due appartamenti in capo alla da parte delle originarie proprietarie e . Era onere di Pt_1 CP_1 CP_2
parte attrice dimostrare che i presunti danni al proprio immobile e le cause che li avevano provocati erano stati tempestivamente portati a conoscenza degli altri condomini nell'immediatezza del loro verificarsi, e che il loro aggravarsi sarebbe stato determinato dalla volontà degli altri condomini di non eseguire i lavori. Prova che non è stata fornita. Anzi nel presente giudizio è risultato l'opposto:
12 è stata la ad impedire che gli altri condomini potessero disporre i lavori per i quali avevano Pt_1
manifestato la disponibilità a farili eseguire. È da evidenziare che parte attrice prima del presente giudizio aveva già iniziato i due procedimenti, sopra indicati, dinanzi Questo Tribunale, il primo
1492/2009 cautelare, promosso nei confronti degli odierni convenuti e del Controparte_10
asserendo che i danni strutturali erano dipesi dai lavori fatti eseguire dal comune per la realizzazione del parcheggio comunale multipiano “Santo Stefano” nel 2007, quando il CP_10
affidò alla la progettazione e costruzione dello stesso. Danni che sarebbero stati Parte_9
determinati dalle imponenti opere di scavo per la realizzazione del predetto parcheggio. Ciò
contrasta con la ricostruzione dei fatti oggetto del presente giudizio. In tale procedimento la chiedeva, inoltre la nomina di un amministratore giudiziale del condominio, e Pt_1
l'accertamento dei danni provocati dai lavori effettuati da oggi oggetto di Controparte_3
causa. Il Presidente del Tribunale di Caltagirone, ritenuta la rinunzia di accertamento dei danni conseguenti alla realizzazione del parcheggio, dichiarava cessata la materia del contendere relativamente a queste due richieste, mentre rigettava l'accertamento richiesto nei confronti dei perché in quel procedimento, per stessa ammissione dell'allora ricorrente, tali Controparte_3
danni erano risalenti nel tempo. (vedi ordinanza presidenziale del 23.03.2010, allegata alla memoria
183cpc n. 2, depositata il 24.07.2015 dalla stessa attrice).; il secondo procedimento n.959/2011
R.G.A.C., introitato mediante ricorso ex art. 700cpc, mutato dal giudice i danno temuto ex art.1073
cc, agiva, stavolta, per accertare i danni provocati dai lavori eseguiti nell'immobile appartenente ai nonché per accertare le lesioni strutturali esistenti nell'intero edificio Controparte_3
condominiale, prima addebitati ai sopra indicati lavori comunali, disposta ctu tecnica tramite l'Ing.
, il quale pur riscontrando le lesioni strutturali nei muri dell'edificio, rilevava Controparte_11
che dalla CTP di parte ricorrente, esitata nel 2009, alla data del sopralluogo nessuna aggravamento si era manifestato, per cui concludeva sull'inesistenza di un pericolo immediato, (vedi TU
depositata sempre da parte attrice in allegato alla memoria 183cpc n. 2, depositata il 24.07.2015)
anch'esso si concludeva con il rigetto della domanda (ordinanza del 26.06.2012 allegata, da parte
13 attrice, alla memoria 183cpc n. 2, depositata il 24.07.2015). Anche in questo procedimento la presentava istanza di provvedimento d'urgenza che veniva rigettata dal precedente Pt_1
Giudice Istruttore Dott. Gasparini con ordinanza del 6 marzo 2015, sub. Procedimento n.1255-
1/2014R.G.
Nonostante gli evidenti tentativi degli altri condomini di predisporre quanto necessario per iniziare i lavori, a seguito di approvazione di tabelle millesimali, nomina di consulente affinché
relazionassero i condomini circa gli interventi da eseguire, la non permetteva ai tecnici Pt_1
nominati dall'assemblea di accedere ai suoi immobili, ponendosi al di sopra delle delibere assembleari, nei confronti delle quali, peraltro non ha mai proposto opposizione. Questo ha determinato l'inutile decorrere negli anni dal 9 luglio 2010 alla data dell'inizio del presente giudizio
10 ottobre 2014. Comportamento ostruzionistico e non collaborativo mantenuto anche nel presente giudizio non ottemperando alle ordinanze emesse da questo decidente, comportamento di cui non si può non tenere conto n questa sede.
Entrando nel merito, dall'esame della TU a firma dell'Ing. , depositata il 5.12.2016, Persona_4
emerge che :” Sulla scorta di quanto appurato durante il sopralluogo, effettuato presso l'intero
immobile, è emerso chiaramente che lo stesso ha bisogno di una serie d'interventi manutentivi;
in
particolare nel sottotetto e nella copertura, del fabbricato prospicente sulla Via Porta del Vento, e
ciò a causa di copiose infiltrazioni di acqua dalla copertura (di entrambe le vie) e di un fenomeno
“rotativo” della struttura muraria verso la via Porta del Vento;
inoltre in fase di esecuzione dei
lavori dovranno essere verificati quei solai che al momento presentano fenomeni ossidativi nella
parte a vista delle travi metalliche al fine di valutarne il livello di corrosione. In particolare, i solai
d'interpiano tra il sottotetto (Via Porta del Vento) e proprietà (piano primo) e quelli tra il Pt_1
piano primo, di proprietà , e piano terra, di proprietà e L'eventuale Pt_1 Pt_3 Pt_5
trasformazione, da copertura a falda inclinata a copertura piana (terrazza), da un punto di vista
prettamente tecnico, secondo il parere del sottoscritto, non modifica la destinazione funzionale
della copertura;
infatti si passerebbe da una copertura inclinata, la cui unica funzione principale è
14 appunto quella di proteggere i piani sottostanti dalle intemperie, ad una che oltre ad avere la
funzione protettiva avrebbe anche quella di un uso diverso degli spazi;
ovviamente, per lasciarne
inalterata la funzione principale della copertura si dovrebbe garantire l'impermeabilità all'acqua
(impermeabilizzazione) e lo stesso livello di comfort ai locali sottostanti (isolamento termico ed
acustico)”.
Successivamente, subentrato al Dott. Gasparini e alla Dott.ssa , questo decidente Persona_8
veniva disposta l'integrazione della TU e l'Ing. , in data 8.09.2018, così relazionava: Persona_4
“le indagini, con l'ausilio dell'Impresa Edile Strataglio EP, sono state eseguite al fine quindi
di valutare le condizioni dei solai di interpiano tra la proprietà , quella di Pt_1 [...]
e durante le stesse è emerso chiaramente che i solai del salotto, Parte_10 CP_4
soggiorno, camera (Foto n°1) e cucina devono essere rifatti in quanto gli stessi non sono
perfettamente orizzontali ovvero in pendenza verso la Via Porta del Vento;
inoltre il solaio-terrazza
posto al secondo piano della Via Porta del Vento, realizzato con travi metalliche e tavelloni, ha le
travi completamente ossidate (Foto n°2); durante le stesse è emerso chiaramente che la scala di
collegamento tra il piano terra ed il piano primo aveva delle carenze strutturali importanti;
infatti,
effettuando un saggio proprio in prossimità della lesione più evidente, si è scoperto che la trave
metallica posta al di sotto della stessa era completamente ossidata (Foto n°3) pertanto è stato
eseguito un intervento di riparazione (Foto n°4); inoltre è stato eseguito un saggio in prossimità del
marciapiede (Foto n°5-6) al fine di verificare se la fondazione del fabbricato fosse interessata da
fenomeni di umidità o di altro genere;
dall'indagine non è emerso nessun fenomeno degno di nota.
2. Quindi oltre ai lavori di cui ai precedenti computi A oppure B oppure C, a seconda della scelta
definitiva (copertura piana a terrazza o a falde contrapposte) dovranno essere realizzati i lavori di
cui al computo D (documento n°2).
3. In riferimento alle opere lamentate da parte attrice si
ribadisce che esiste un'autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 13 della L.R. n°47/1985, per la
trasformazione di una finestra in porta-finestra, nel prospetto di Via Circonvallazione;
secondo il
parere del sottoscritto tale opera, valutata nel contesto architettonico del fabbricato e del contesto
15 in cui ricade, che presenta tanti aspetti negativi, legati alla vetustà e alla mancata manutenzione
dei fabbricati, non può essere considerata deturpante per il prospetto in questione.
4. In riferimento
ai danni lamentati dalla parte attrice, a causa dei lavori eseguiti nel soprastante appartamento dei
signori si può riferire che durante il sopralluogo effettuato presso l'immobile Controparte_3
non sono stati riscontrati elementi e/o danni tali riconducibili ai lavori eseguiti nel piano
soprastante; infatti le lesioni presenti, secondo il parere del sottoscritto, sono da ricondurre a quei
fenomeni in atto della struttura nel suo complesso.”
Nel corso del presente giudizio ritenuta l'urgenza di far eseguite i lavori con ordinanza del 19
aprile 2021 veniva disposta l'esecuzione dei lavori, divenuta non più rinviabile, sotto la direzione dell' Ing. , con l'incarico di predisporre, progetto esecutivo e quanto altro necessario al fine di Per_4
ottenere dalle autorità competenti le necessarie autorizzazioni, affidandogli anche l'incarico della di direzione dei lavori;
Veniva assegnato un termine entro il quale i condomini si dovevano procurare dei preventivi, nel rispetto delle norme vigenti e nominare la ditta che avrebbe eseguito i lavori sotto la direzione del
TU-Direttore; ritenuta la necessità, stante che i lavori di consolidamento riguardavano anche il tetto di copertura, della contestuale realizzazione della trasformazione di porzione del tetto di copertura, veniva emessa la citata sentenza parziale n.42/2019, a favore di parte attrice.
Ritenuto che la per la terrazza era in possesso di un progetto scaduto, e per altro a nome Pt_1
della precedente proprietaria, le veniva ordinato di presentare un nuovo progetto, nel rispetto di quanto previsto in quello scaduto, essendo stato oggetto della sentenza parziale n.42/2019.
I Condomini nominavano la e, ottenute le varie autorizzazioni, i lavori Controparte_6
venivano autorizzati da questo giudice con ordinanza del 25-3.2021.
I lavori di risanamento iniziavano il 12.10.2021, come da preventiva comunicazione del TU,
inviata alle parti via pec dell'11.10.2021, e sono andati avanti sino a quando la ha ritenuto Pt_1
di non consegnare la pavimentazione per il completamento della terrazza. L'Ing. provvedeva, Per_4
in data 2 settembre 2022, a comunicare, tramite pec, ai difensori delle parti: “- Lavori di cui al
16 computo B (Demolizione della copertura e rifacimento dei solai di piano…) sono quasi completi ad
eccezione della posa della pavimentazione (siamo in attesa che la SI fornisca la Pt_1
pavimentazione) e di qualche ritocco finale;
- Lavori di cui al computo C (Rifacimento della
copertura di Via Porta del Vento…) sono quasi completi ad eccezione di: 1) posa della
pavimentazione sul terrazzino lato Via Porta del Vento 2) ritocchi nel sottotetto (sistemazione di
una tubazione di adduzione dell'acqua e del relativo serbatoio di raccolta). Si precisa che al
momento i lavori sono sospesi perché la sig.ra deve consegnare la pavimentazione Pt_1
all'impresa e pretende che durante la posa in opera della suddetta pavimentazione sia presente
oltre allo scrivente anche il suo CTP. …Si comunica altresì che i lavori riprenderanno
improrogabilmente lunedì 12/09/2022 e pertanto si invitano i Consulenti delle Parti ad essere
presenti (alle ore 8:00) in cantiere e la SI a consegnare la pavimentazione Pt_1
all'impresa esecutrice”. Il 12 settembre 2022 la Sig.ra assistita dal proprio difensore e dal Pt_1
proprio CTP Ing. , si impegnava a fornire: pavimentazione, zoccolatura, acqua ed energia Per_9
elettrica necessaria al completamento della terrazza. Era stato, inoltre, concordato un ulteriore strato di guaina liquida rossa per l'impermeabilizzazione della terrazza. Con note a verbale del 27.10.2022
Il difensore della dichiarava che:” -Con pec del 04-10-2022, si replicava ribadendo che la Pt_1
SI desisteva dalla realizzazione dei pilastrini in muratura per le ragioni già espresse, Pt_1
invitando il D.L. a comunicare all'Ufficio Tecnico e alla Sovrintendenza competenti tale
modifica…” di tale comunicazione agli atti del presente giudizio non vi è nessuna traccia. Solo con la superiore istanza viene rappresentata per la prima volta la volontà della di rinunciare ai Pt_1
pilastrini. Ne tanto meno tale volontà viene rappresentata con la successiva pec del 14.10.2022:
“Preg.mo TU, atteso che ad oggi non ha avuto riscontro la mia pec del 04-10-2022, che ritrova
anche in allegato, Le sollecito quanto ivi richiesto, rappresentandoLe, altresì, che le iniziate forti
piogge autunnali stanno causando ulteriori danni alla SI , atteso che la terrazza di Pt_1
Via Circonvallazione è ancora sprovvista di aperture, non collocabili in attesa della sistemazione
dei relativi gradini, il che determina inevitabilmente l'ingresso dentro casa dell'acqua piovana,
17 nonostante le cautele attuate;
inoltre, le fessure riscontrate sul massetto, sul quale, si è pertanto
stabilito in occasione del sopralluogo del 12-9-22, dovrà farsi un nuovo strato, favoriscono
infiltrazioni di acqua piovana nel substrato. Auspicando in Suo cortese sollecito cenno di riscontro
e nella ripresa immediata dei lavori, porgo cordiali saluti. avv. Angelina Bevilacqua”.
Solo con l'istanza depositata nel fascicolo telematico del 27.10.2022 viene dichiarata per la prima volta la volontà della di rinunziare alla realizzazione dei pilastrini. Per cui sino a tale data, Pt_1
atteso che la non aveva accettato, con pec del 24.09.2022, il preventivo della Pt_1 [...]
, il TU rimaneva in attesa che quest'ultima gli comunicasse la ditta che avrebbe eseguito CP_6
la realizzazione dei pilastrini. Ditta mai nominata ne, tantomeno, indicata. Questo decidente,
ritenute le istanze della D'OL del 27 ottobre e del 29 novembre 2022; Sentito il TU Ing. Per_4
lette anche le sue motivazioni dell'8 e del 10 ottobre 2022; ritenuta la rinunzia della Sig.ra Pt_1
alla realizzazione dei pilastrini sul realizzato terrazzo;
disponeva con ordinanza del :”…che il TU,
già Direttore dei Lavori, provveda per la ripresa dei lavori, così come previsti dal computo metrico
estimativo, tenendo conto della rinunzia alla realizzazione dei pilastrini, Verifichi, inoltre, le cause
delle lamentate infiltrazioni rappresentate dal difensore di parte attrice dell'1 dicembre 2022 e
visibili dalle foto ivi allegate;
Relazioni questo giudice, al completamento dei lavori, sulla loro
esecuzione depositando, a corredo, tutta la documentazione di cantiere: autorizzazioni, contratti
con le ditte, polizze assicurative e DURC e quanto altro necessario per la corretta gestione
amministrativa, fiscale ed esecutiva dei lavori”.
Nonostante che l'Ing. avesse comunicato con pec del 10.12.2022 la ripresa dei lavori per il Per_4
19.12.2022, in ottemperanza della superiore ordinanza, anche stavolta la non permetteva Pt_1
l'inizio dei lavori e con pec del 26 e del 27 gennaio 2023 revocava il mandato ad eseguire i lavori alla ditta Strataglio e all'Ing. . Nonostante tale provvedimento, la pur cosciente che Per_4 Pt_1
il mancato completamento della sua terrazza stava recando ingenti danni all'appartamento sottostante di proprietà dei sigg.ri e sino ad oggi non ha dato prova di Parte_5 Parte_7
aver eseguito i lavori di sua competenza con altra ditta e altro direttore dei lavori, disobbedendo
18 all'ordine dato da questo giudice. Continuando a non permettere l'accesso per il completamento dei lavori dalla sua proprietà sia alla ditta che al TU-Direttore dei lavori. CP_6
Del comportamento che la ha tenuto nel presente giudizio, ponendosi al di sopra anche dei Pt_1
provvedimenti posti in essere da questo giudice si terrà conto più avanti.
In ordine alla richiesta di parte attrice di: “accertare le opere abusive realizzate da
e nelle loro rispettive unità immobiliari facenti Controparte_3 Persona_3 Persona_1
parte dell'edificio condominiale per come descritto al paragrafo 5 della espositiva che precede;
La
loro incidenza in ordine al mutamento del prospetto e alla sua armonia, nonché in ordine al
maggior carico apportato alla struttura condominiale”, la stessa risulta infondata. Dalla relazione di TU depositata l'8 settembre 2018 emerge: “In riferimento alle opere lamentate da parte attrice
si ribadisce che esiste un'autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 13 della L.R. n°47/1985, per la
trasformazione di una finestra in porta-finestra, nel prospetto di Via Circonvallazione;
secondo il
parere del sottoscritto tale opera, valutata nel contesto architettonico del fabbricato e del contesto
in cui ricade, che presenta tanti aspetti negativi, legati alla vetustà e alla mancata manutenzione
dei fabbricati, non può essere considerata deturpante per il prospetto in questione”.
Anche la richiesta di risarcimento danni formulata da parte attrice a carico dei convenuti
[...]
“accertare i danni subiti nell'appartamento D'OL a causa dei lavori edilizi eseguiti Parte_10
nel sovrastante appartamento e quantificare la spesa per la loro Controparte_3
eliminazione”, è rimasta priva di prova ed inoltre dalla relazione di TU , depositata 8 settembre
2018, l'Ing, ha così riferito: ”In riferimento ai danni lamentati dalla parte attrice, a causa Per_4
dei lavori eseguiti nel soprastante appartamento dei signori si può riferire Controparte_3
che durante il sopralluogo effettuato presso l'immobile non sono stati riscontrati elementi e/o danni
tali riconducibili ai lavori eseguiti nel piano soprastante;
infatti le lesioni presenti, secondo il
parere del sottoscritto, sono da ricondurre a quei fenomeni in atto della struttura nel suo
complesso”.
19 Parte attrice va condannata, in ogni caso a immediatamente completare la propria terrazza e a permettere, l'accesso dalla sua scala alle maestranze condominiali al fine di provvede alle residue opere di completamento dei lavori condominiali, sopra descritti, predisposti dall'Ing, . Persona_4
Non può non sanzionarsi l'atteggiamento ostruzionistico e temerario dell'attrice, perché ha contrastato il regolare procedimento dei lavori disposti dal questo decidente, pur conoscendo o potendo conoscere - secondo la diligenza pretendibile visto che la stessa è stata assistita da più
difensori, sostituendo persino anche i propri CTP, che col mancato adempimento agli ordini del giudice, stava provocando ingenti danni alle unità abitative sottostanti alla terrazza, provocando notevoli disagi alle persone che vi abitano, pur essendo consapevole che gli altri condomini si erano attivati, predisponendo le tabelle millesimali necessarie per il successivo riparto dei lavori di risanamento, nominando consulenti per la verifica dei danni lamentati da essa attrice. Tale
atteggiamento dell'attrice unita alla infondatezza della domanda principale, va sanzionato con l'art. 96 c.p.c. e conseguentemente deve essere corrisposta ai convenuti una somma a titolo di indennizzo per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., rapportandolo alle spese legali liquidate a favore di questi ultimi;
tale criterio viene confermato nella sua ragionevolezza dalla Corte di Cassazione
(Cass. ord. n. 21570/2012; Cass. 20732/2016; Trib. Tivoli 2428/2015; Trib. Milano sez. III del
25.11.14; Trib. Milano 21.10.2014; Trib. Firenze 3867/17; 2582/17). In particolare si richiama anche la conferma di questo indirizzo ripresa in recente Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 17902
del04/07/2019 che ha statuito: “In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa
della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere
parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed
essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento
processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la
funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo
essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della
ragionevolezza”.
20 Ritenuto il rigetto del ricorso cautelare formulato nel corso del presente giudizio, rigettato dal
Giudice Dott. Gasparini per assenza di requisiti, l'infondatezza delle domande specifiche avanzate nei confronti dei condomini e , l'infondatezza Controparte_3 Persona_3 Persona_1
della domanda principale non avendo l'attrice dato prova di avere tempestivamente, in uno con le proprie danti causa, informato delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto di copertura contribuendo al loro verificarsi aggravarsi. Per i superiori motivi le spese seguono la soccombenza usando come parametro il valore complessivo dei lavori che rientra nella fascia che va da 52.001 a
260.000 aumentato dal numero di parti in causa e ridotto di un terzo per l'accoglimento parziale di cui alla sentenza di questo giudice n.42/2019.
P.Q.M.
Il Giudice dott. Vincenzo Alfio Filippello, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, rigetta la domanda di parte attrice confermando, però, quanto già deciso con la sentenza parziale n.42/2019;
Condanna a far eseguire, immediatamente, a sua cura e spese, il completamento Parte_1 dell'impermeabilizzazione e pavimentazione della terrazza oggetto del presente giudizio;
Condanna a permettere l'accesso dalla sua unita abitativa alle maestranze e al Parte_1 direttore dei lavori per completare le residue opere condominiali.
Condanna a rimborsare ai convenuti le spese di lite che si liquidano in complessivi Parte_1
€. 22.000,00 già ridotti di un terzo;
Condanna, inoltre, per il comportamento tenuto, a pagare a favore dei convenuti, ex Parte_1 art. 96cpc la somma di €.22.000,00.
Così deciso in Caltagirone 9.12.2025
Il G.O.P.
Avv. Vincenzo Alfio Filippello
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