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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SI NICOLA, Presidente e Relatore MARI RENATO, Giudice VOLPI MARCO ALBINO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 294/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Emilia Romagna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Parma - Via Strada Dei Mercati 11b 43126 Parma PR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820259003656528000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato: Fatto e Motivi della Decisione
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, notificato in data 1/10/2025, avverso l'avviso d'intimazione n.07820259003656528000 emesso dall'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE di Parma per Irpef 2006-2008-2010, rispettivamente di € 26.190-49.232-11.898, addizionali e iva 2009 di € 4.553, irpef 2009 di € 6.299, rit. irpef 2010 di € 2.294, tassa auto 2008-2009-2010-2011, rispettivamente di € 641-615-601-588, violaz cod strada di euro 174, oltre spese esecutive di euro 121, per un totale complessivo di euro 103.211,00; sostiene che - alla data di notifica dell'avviso d'intimazione avvenuta il 6.08.2025 - tutte le cartelle sottese risultavano notificate da oltre dieci anni, termine lungo della prescrizione ordinaria di qualsiasi credito, superato il quale il debito è da ritenersi legalmente estinto.
L'A. d. E.R. costituitasi ha sollevato questione di difetto di giurisdizione e, con riguardo alla spiegata eccezione, ha prodotto documentazione per contrastarla, concludendo per il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa e, con ordinanza resa all'udienza del 12 novembre scorso, la Corte ha accolto l'istanza di sospensiva della intimazione, disponendo, altresì, a carico di parte ricorrente, la notifica del ricorso a ciascuno degli Enti impositori, al fine di integrare il contraddittorio entro il 15 dicembre successivo.
Con memoria depositata il 23.12.2025 si è costituita la Regione Emilia-Romagna contro deducendo relativamente alle cartelle generate dall'omesso versamento della tassa automobilistica;
infine, alla odierna udienza, dopo discussione, la Corte ha trattenuto in decisione, riservando il deposito del dispositivo nei sette giorni, ex art.35 d.lgs.546.
Come evidenziato dalla difesa resistente, l'atto impugnato ha ad oggetto non solo tributi, ma anche poste che esulano dalla giurisdizione tributaria, in particolare, la cartella di pagamento n. 07820110058400333000 è relativa ad iscrizione a ruolo del Comune di Redondesco-Polizia Urbana, contravvenzioni al codice della strada, per cui la cognizione è riservata al Giudice Ordinario.
Ciò chiarito va, in primo luogo, valutata l'incidenza sul presente giudizio della sentenza di questa Corte
- sez.I n.236/2025 - resa fra le stesse odierne parti.
Il ricorso aveva ad oggetto l'atto di pignoramento presso terzi datato 3/01/2025 impugnato deducendone la nullità per omessa notifica dell'avviso d'intimazione, quale atto prodromico presupposto.
Nella memoria illustrativa, depositata lo scorso 30 ottobre,. la difesa dell'odierno ricorrente evidenzia che l'avviso d'intimazione per cui è giudizio – al netto di una cartella di € 83.645,83 – è “.. lo stesso identico atto di pignoramento di cui al ricorso n.70/2025 con riporto delle stesse cartelle e avvisi d'intimazione che codesto Giudice ha annullato con sentenza .. numero 236, ancorchè appellata da Controparte. Anche la documentazione depositata oggi in fascicolo di causa è la stessa di quella di allora, identica, protocollata al numero di ricorso 70/2025, e ovviamente sarà la stessa anche in corte d'Appello, visto che è l'unica ..”.
Si legge nella motivazione della cit.sentenza n.236, per quanto interessa, che l'atto di pignoramento faceva riferimento ad un avviso d'intimazione di pagamento “.. asseritamente notificato il 14/02/2024 e di cui parte resistente produce sub doc.22 il referto di notifica. Senonché l'unico referto di notifica allegato da parte resistente al suddetto atto d'intimazione è l'attestazione di consegna prodotta, unitamente al pignoramento .. dalla quale si evince semplicemente che l'atto é stato consegnato al portiere senza alcuna altra indicazione.
Nella fattispecie appare evidente che non sia stata rispettata la sequenza procedimentale della riscossione coattiva. La natura assorbente del rilievo esime questo Collegio, per il principio della ragione più liquida, dalla disamina degli ulteriori motivi di ricorso ..”.
Quanto precede, a parere di questo Collegio, non preclude una piena e completa valutazione sulla legittimità o meno dell'avviso d'intimazione n.07820259003656528000, atteso che il limite del giudicato interno non è configurabile, neppure in forma implicita, nella fattispecie cd. di assorbimento improprio, dovuta alla decisione sulla base di una ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito per saltum rispetto all'ordine delle questioni.
In tal senso si è più volte espressa la S. Corte (ad es. Ss.Uu. 22/09/2022 n.27744 e 30/06/2022 n. 20853, in tema di giurisdizione;
Sez.III, ord.23/05/2019 n.13952 ed 8/06/2012 n.9303, in tema di questioni non esaminate dal giudice d'appello; Sez.II, 30/11/2017 n.28751, in tema di motivi di ricorso per Cassazione espressamente dichiarati assorbiti).
Ciò posto, venendo al merito, il ricorrente si limita ad eccepire l'intervenuta prescrizione per decorso del tempo dalla data di notifica di ogni singola cartella a quella (di notifica) dell'atto oggi opposto.
I tributi richiesti attengono all'Irpef ed alla tassa auto annuale.
Com'è noto il credito erariale è sottoposto all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi periodica derivando il debito, anno per anno, da una nuova e autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi;
in materia di interessi e sanzioni giurisprudenza ormai consolidata ha affermato la prescrizione quinquennale di cui all'art.2948, n.4, cod. civ., per quanto riguarda gli interessi (così ad es. CASS.Sez.trib., ord. 23/04/2025 n.10624).
La difesa A.d.E.R. ha prodotto nutrita documentazione finalizzata a dimostrare il mancato decorso degli indicati termini di prescrizione e, in verità, su quanto allegato non risultano mosse contestazioni dalla difesa ricorrente, quindi questa Corte andrà a valutarli, muovendo da quelli relativi all'Irpef.
La cartella di pagamento n. 07820100000817174000 – Irpef anno 2006 - è stata regolarmente notificata in data 22.02.2010 (doc.10 res.), ad essa hanno fatto seguito i seguenti eventi, idonei ad interrompere il decorso dei termini di prescrizione: - in data 26.07.2012 l'Agente della Riscossione ha notificato l'intimazione di pagamento n.07820129007007492000; - in data 3.05.2017 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.07820179000991822000; - in data 29.07.2019 è stata avanzata istanza di adesione alla rottamazione ter; - in data 22.07.2022 è stato notificato l'avviso di intimazione n.07820229001379190000.
La cartella di pagamento n.07820120000232250000 – anno 2008 - è stata regolarmente notificata in data 12.02.2013 (doc.13), ad essa hanno fatto seguito i seguenti eventi, idonei ad interrompere il decorso dei termini di prescrizione: - in data 28.08.2017 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.0782017900292177000; - in data 29.07.2019 è stata avanzata istanza di adesione alla rottamazione ter; - in data 22.07.2022 è stato notificato l'avviso di intimazione n. 07820229001379190000.
La cartella n. 07820130004931460000 - anno 2009 - è stata regolarmente notificata in data 23.04.2013 (doc.15), ad essa hanno fatto seguito i seguenti eventi, idonei ad interrompere il decorso dei termini di prescrizione: - in data 28.08.2017 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.0782017900292177000; - in data 29.07.2019 è stata avanzata istanza di adesione alla rottamazione ter; - in data 22.07.2022 è stato notificato l'avviso di intimazione n. 07820229001379190000.
La cartella n. 07820130008036953000 - Irpef anno 2009 - è stata regolarmente notificata in data 25.01.2014 (doc.16), ad essa hanno fatto seguito i seguenti eventi, idonei ad interrompere il decorso dei termini di prescrizione: - in data 23.11.2015 è stata presentata istanza di rateazione, cui hanno fatto seguito diversi versamenti in acconto dal 21.12.2015 al 22.07.2016; - in data 29.07.2019 è stata avanzata istanza di adesione alla rottamazione ter; - in data 14.02.2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.07820249000892728000.
Riguardo a quest'ultima, l'Agenzia Riscossione – avvalendosi della facoltà riconosciuta dalla normativa
- aveva affidato la notifica al servizio postale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento (cfr.doc.6 res.); come sancisce l'art.26 d.P.R. 602/1973 in tal caso, “.. la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”, come avvenuto per l'intimazione in esame; ne discende, a parere di questo Collegio la regolarità della sua notifica, non essendo necessario l'invio di raccomandata informativa.
In proposito la S. Corte ha respinto un ricorso nel quale il contribuente aveva sostenuto l'invalidità di una notifica avvenuta in modo diretto, non seguita dalla successiva raccomandata informativa, ritenendo applicabile l'art.139, comma 4, c.p.c..
“.. Invero, l'articolo 26, comma 1, seconda parte, Dpr n.602/1973, al comma 1, nulla prevede in merito all'invio della raccomandata informativa, qualora l'Ufficio decida di avvalersi direttamente del servizio postale, a fini notificatori. In particolare, la citata disposizione, stabilisce espressamente che «(...) la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma, o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda»” (cfr.CASS.Sez.trib., ord.14/11/2023 n.31708).
Per completezza va, infine, valutata quale condotta interruttiva della prescrizione l'istanza di rateizzo, presentata in data 23.11.2015 (doc.8 res.), con relativi pagamenti (doc.21), richiamata dalla difesa resistente. In effetti secondo la S. Corte “.. se è vero che di per sè in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione ..” (cfr.CASS.Sez.VI, ord. 18/06/2018 n.16098; principio confermato in sede di merito, si vedano di recente Corte G.Trib. I grado, Udine, sez.III, 24/07/2025 n.143, C.G.T. II grado, Firenze, sez.I, 2/05/2025 n.563); a parere del Collegio analoga valenza può attribuirsi alla proposta istanza di rottamazione (doc.9 res.).
Ciò chiarito, la cartella di pagamento n.07820130012095187000 - Irpef anno 2010 - stata regolarmente notificata in data 13.03.2014 (doc.18); ad essa hanno fatto seguito i seguenti eventi, idonei ad interrompere il decorso dei termini di prescrizione: - in data 23.11.2015 è stata presentata istanza di rateazione, cui hanno fatto seguito diversi versamenti in acconto dal 21.12.2015 al 22.07.2016; - in data 29.07.2019 è stata avanzata istanza di adesione alla rottamazione ter; - in data 14.02.2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 07820249000892728000.
La cartella di pagamento n.07820140001840207000 - Irpef anno 2010 - è stata regolarmente notificata in data 21.05.2014 (doc.19); ad essa hanno fatto seguito i seguenti i medesimi eventi idonei ad interrompere il decorso dei termini di prescrizione suindicati.
I crediti erariali, comprensivi di interessi, oggetto delle suindicate cartelle non sono prescritti.
Venendo, poi, alla tassa di circolazione dei veicoli, com'è noto, è triennale la prescrizione;
essa “.. non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall'inizio dell'anno successivo ..” (cfr.CASS.Sez.VI-5, ord. 10.08.2022 n.24595) e “..dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell'atto presupposto, in ossequio al principio generale per il quale il decorso della prescrizione inizia quando il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art.2935 c.c.” (cfr.CASS. Sez.5, 2.08.2024 n.21915).
Orbene, risulta dalle allegazioni che:
-la cartella di pagamento n.07820110054159937000 – tassa auto anno 2008 - è stata regolarmente notificata in data 30.01.2013 (doc.11 res.),
-la cartella di pagamento n.07820120060841360000 – tassa auto anno 2009 - è stata regolarmente notificata in data 12.09.2013 (doc.14)
-la cartella di pagamento n.07820130010119850000 è stata regolarmente notificata in data 28.01.2014 (doc.17)
.la cartella di pagamento n.07820140006074030000 è stata regolarmente notificata in data 19.09.2014 (doc.20), tutte in termini.
Rileva, però, la Corte che a ciascuna ha fatto seguito un solo evento, idonei ad interrompere il decorso dei termini di prescrizione: come visto anche in precedenza, in data 23.11.2015 è stata presentata istanza di rateazione, cui hanno fatto seguito diversi versamenti in acconto dal 21.12.2015 al 22.07.2016. Gli ulteriori enunciati (istanza di adesione alla rottamazione ter; sospensione dei termini ai sensi dell'art.68 DL. 18/2020, dal 08.03.2020 al 31.08.2021; notifica dell'avviso di intimazione n.07820249000892728000), considerato che l'istanza di adesione alla rottamazione ter venne proposta in data 29.07.2019, quindi oltre tre anni dal 22.07.2016, i crediti devono reputarsi prescritti.
Per completezza, questa Corte non ritiene che l'avvenuto riconoscimento della legittimità dell'avviso d'intimazione n.07820259003656528000 possa comportare per il contribuente, nel caso di accoglimento dell'appello proposto dall'Ente riscossore avverso la sentenza n.236, il pagamento per due volte delle somme oggetto delle (identiche) cartelle sottese anche all'atto di pignoramento di cui al ricorso n.70/2025, pertanto non può reputarsi ostativo al rigetto del ricorso in esame relativamente alle cartelle contenenti i crediti erariali.
Le spese, stante la reciproca soccombenza, possono compensarsi.
P. Q. M.
dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente alla cartella di pagamento n.07820110058400333000; accoglie, per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritti i crediti oggetto delle cartelle di pagamento: n.07820110054159937000, n.07820120060841360000, n.07820130010119850000 e n.07820140006074030000; rigetta, nel resto, il ricorso;
dichiara interamente compensate le spese del procedimento
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SI NICOLA, Presidente e Relatore MARI RENATO, Giudice VOLPI MARCO ALBINO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 294/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Emilia Romagna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Parma - Via Strada Dei Mercati 11b 43126 Parma PR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820259003656528000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato: Fatto e Motivi della Decisione
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, notificato in data 1/10/2025, avverso l'avviso d'intimazione n.07820259003656528000 emesso dall'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE di Parma per Irpef 2006-2008-2010, rispettivamente di € 26.190-49.232-11.898, addizionali e iva 2009 di € 4.553, irpef 2009 di € 6.299, rit. irpef 2010 di € 2.294, tassa auto 2008-2009-2010-2011, rispettivamente di € 641-615-601-588, violaz cod strada di euro 174, oltre spese esecutive di euro 121, per un totale complessivo di euro 103.211,00; sostiene che - alla data di notifica dell'avviso d'intimazione avvenuta il 6.08.2025 - tutte le cartelle sottese risultavano notificate da oltre dieci anni, termine lungo della prescrizione ordinaria di qualsiasi credito, superato il quale il debito è da ritenersi legalmente estinto.
L'A. d. E.R. costituitasi ha sollevato questione di difetto di giurisdizione e, con riguardo alla spiegata eccezione, ha prodotto documentazione per contrastarla, concludendo per il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa e, con ordinanza resa all'udienza del 12 novembre scorso, la Corte ha accolto l'istanza di sospensiva della intimazione, disponendo, altresì, a carico di parte ricorrente, la notifica del ricorso a ciascuno degli Enti impositori, al fine di integrare il contraddittorio entro il 15 dicembre successivo.
Con memoria depositata il 23.12.2025 si è costituita la Regione Emilia-Romagna contro deducendo relativamente alle cartelle generate dall'omesso versamento della tassa automobilistica;
infine, alla odierna udienza, dopo discussione, la Corte ha trattenuto in decisione, riservando il deposito del dispositivo nei sette giorni, ex art.35 d.lgs.546.
Come evidenziato dalla difesa resistente, l'atto impugnato ha ad oggetto non solo tributi, ma anche poste che esulano dalla giurisdizione tributaria, in particolare, la cartella di pagamento n. 07820110058400333000 è relativa ad iscrizione a ruolo del Comune di Redondesco-Polizia Urbana, contravvenzioni al codice della strada, per cui la cognizione è riservata al Giudice Ordinario.
Ciò chiarito va, in primo luogo, valutata l'incidenza sul presente giudizio della sentenza di questa Corte
- sez.I n.236/2025 - resa fra le stesse odierne parti.
Il ricorso aveva ad oggetto l'atto di pignoramento presso terzi datato 3/01/2025 impugnato deducendone la nullità per omessa notifica dell'avviso d'intimazione, quale atto prodromico presupposto.
Nella memoria illustrativa, depositata lo scorso 30 ottobre,. la difesa dell'odierno ricorrente evidenzia che l'avviso d'intimazione per cui è giudizio – al netto di una cartella di € 83.645,83 – è “.. lo stesso identico atto di pignoramento di cui al ricorso n.70/2025 con riporto delle stesse cartelle e avvisi d'intimazione che codesto Giudice ha annullato con sentenza .. numero 236, ancorchè appellata da Controparte. Anche la documentazione depositata oggi in fascicolo di causa è la stessa di quella di allora, identica, protocollata al numero di ricorso 70/2025, e ovviamente sarà la stessa anche in corte d'Appello, visto che è l'unica ..”.
Si legge nella motivazione della cit.sentenza n.236, per quanto interessa, che l'atto di pignoramento faceva riferimento ad un avviso d'intimazione di pagamento “.. asseritamente notificato il 14/02/2024 e di cui parte resistente produce sub doc.22 il referto di notifica. Senonché l'unico referto di notifica allegato da parte resistente al suddetto atto d'intimazione è l'attestazione di consegna prodotta, unitamente al pignoramento .. dalla quale si evince semplicemente che l'atto é stato consegnato al portiere senza alcuna altra indicazione.
Nella fattispecie appare evidente che non sia stata rispettata la sequenza procedimentale della riscossione coattiva. La natura assorbente del rilievo esime questo Collegio, per il principio della ragione più liquida, dalla disamina degli ulteriori motivi di ricorso ..”.
Quanto precede, a parere di questo Collegio, non preclude una piena e completa valutazione sulla legittimità o meno dell'avviso d'intimazione n.07820259003656528000, atteso che il limite del giudicato interno non è configurabile, neppure in forma implicita, nella fattispecie cd. di assorbimento improprio, dovuta alla decisione sulla base di una ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito per saltum rispetto all'ordine delle questioni.
In tal senso si è più volte espressa la S. Corte (ad es. Ss.Uu. 22/09/2022 n.27744 e 30/06/2022 n. 20853, in tema di giurisdizione;
Sez.III, ord.23/05/2019 n.13952 ed 8/06/2012 n.9303, in tema di questioni non esaminate dal giudice d'appello; Sez.II, 30/11/2017 n.28751, in tema di motivi di ricorso per Cassazione espressamente dichiarati assorbiti).
Ciò posto, venendo al merito, il ricorrente si limita ad eccepire l'intervenuta prescrizione per decorso del tempo dalla data di notifica di ogni singola cartella a quella (di notifica) dell'atto oggi opposto.
I tributi richiesti attengono all'Irpef ed alla tassa auto annuale.
Com'è noto il credito erariale è sottoposto all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi periodica derivando il debito, anno per anno, da una nuova e autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi;
in materia di interessi e sanzioni giurisprudenza ormai consolidata ha affermato la prescrizione quinquennale di cui all'art.2948, n.4, cod. civ., per quanto riguarda gli interessi (così ad es. CASS.Sez.trib., ord. 23/04/2025 n.10624).
La difesa A.d.E.R. ha prodotto nutrita documentazione finalizzata a dimostrare il mancato decorso degli indicati termini di prescrizione e, in verità, su quanto allegato non risultano mosse contestazioni dalla difesa ricorrente, quindi questa Corte andrà a valutarli, muovendo da quelli relativi all'Irpef.
La cartella di pagamento n. 07820100000817174000 – Irpef anno 2006 - è stata regolarmente notificata in data 22.02.2010 (doc.10 res.), ad essa hanno fatto seguito i seguenti eventi, idonei ad interrompere il decorso dei termini di prescrizione: - in data 26.07.2012 l'Agente della Riscossione ha notificato l'intimazione di pagamento n.07820129007007492000; - in data 3.05.2017 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.07820179000991822000; - in data 29.07.2019 è stata avanzata istanza di adesione alla rottamazione ter; - in data 22.07.2022 è stato notificato l'avviso di intimazione n.07820229001379190000.
La cartella di pagamento n.07820120000232250000 – anno 2008 - è stata regolarmente notificata in data 12.02.2013 (doc.13), ad essa hanno fatto seguito i seguenti eventi, idonei ad interrompere il decorso dei termini di prescrizione: - in data 28.08.2017 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.0782017900292177000; - in data 29.07.2019 è stata avanzata istanza di adesione alla rottamazione ter; - in data 22.07.2022 è stato notificato l'avviso di intimazione n. 07820229001379190000.
La cartella n. 07820130004931460000 - anno 2009 - è stata regolarmente notificata in data 23.04.2013 (doc.15), ad essa hanno fatto seguito i seguenti eventi, idonei ad interrompere il decorso dei termini di prescrizione: - in data 28.08.2017 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.0782017900292177000; - in data 29.07.2019 è stata avanzata istanza di adesione alla rottamazione ter; - in data 22.07.2022 è stato notificato l'avviso di intimazione n. 07820229001379190000.
La cartella n. 07820130008036953000 - Irpef anno 2009 - è stata regolarmente notificata in data 25.01.2014 (doc.16), ad essa hanno fatto seguito i seguenti eventi, idonei ad interrompere il decorso dei termini di prescrizione: - in data 23.11.2015 è stata presentata istanza di rateazione, cui hanno fatto seguito diversi versamenti in acconto dal 21.12.2015 al 22.07.2016; - in data 29.07.2019 è stata avanzata istanza di adesione alla rottamazione ter; - in data 14.02.2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.07820249000892728000.
Riguardo a quest'ultima, l'Agenzia Riscossione – avvalendosi della facoltà riconosciuta dalla normativa
- aveva affidato la notifica al servizio postale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento (cfr.doc.6 res.); come sancisce l'art.26 d.P.R. 602/1973 in tal caso, “.. la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”, come avvenuto per l'intimazione in esame; ne discende, a parere di questo Collegio la regolarità della sua notifica, non essendo necessario l'invio di raccomandata informativa.
In proposito la S. Corte ha respinto un ricorso nel quale il contribuente aveva sostenuto l'invalidità di una notifica avvenuta in modo diretto, non seguita dalla successiva raccomandata informativa, ritenendo applicabile l'art.139, comma 4, c.p.c..
“.. Invero, l'articolo 26, comma 1, seconda parte, Dpr n.602/1973, al comma 1, nulla prevede in merito all'invio della raccomandata informativa, qualora l'Ufficio decida di avvalersi direttamente del servizio postale, a fini notificatori. In particolare, la citata disposizione, stabilisce espressamente che «(...) la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma, o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda»” (cfr.CASS.Sez.trib., ord.14/11/2023 n.31708).
Per completezza va, infine, valutata quale condotta interruttiva della prescrizione l'istanza di rateizzo, presentata in data 23.11.2015 (doc.8 res.), con relativi pagamenti (doc.21), richiamata dalla difesa resistente. In effetti secondo la S. Corte “.. se è vero che di per sè in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione ..” (cfr.CASS.Sez.VI, ord. 18/06/2018 n.16098; principio confermato in sede di merito, si vedano di recente Corte G.Trib. I grado, Udine, sez.III, 24/07/2025 n.143, C.G.T. II grado, Firenze, sez.I, 2/05/2025 n.563); a parere del Collegio analoga valenza può attribuirsi alla proposta istanza di rottamazione (doc.9 res.).
Ciò chiarito, la cartella di pagamento n.07820130012095187000 - Irpef anno 2010 - stata regolarmente notificata in data 13.03.2014 (doc.18); ad essa hanno fatto seguito i seguenti eventi, idonei ad interrompere il decorso dei termini di prescrizione: - in data 23.11.2015 è stata presentata istanza di rateazione, cui hanno fatto seguito diversi versamenti in acconto dal 21.12.2015 al 22.07.2016; - in data 29.07.2019 è stata avanzata istanza di adesione alla rottamazione ter; - in data 14.02.2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 07820249000892728000.
La cartella di pagamento n.07820140001840207000 - Irpef anno 2010 - è stata regolarmente notificata in data 21.05.2014 (doc.19); ad essa hanno fatto seguito i seguenti i medesimi eventi idonei ad interrompere il decorso dei termini di prescrizione suindicati.
I crediti erariali, comprensivi di interessi, oggetto delle suindicate cartelle non sono prescritti.
Venendo, poi, alla tassa di circolazione dei veicoli, com'è noto, è triennale la prescrizione;
essa “.. non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall'inizio dell'anno successivo ..” (cfr.CASS.Sez.VI-5, ord. 10.08.2022 n.24595) e “..dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell'atto presupposto, in ossequio al principio generale per il quale il decorso della prescrizione inizia quando il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art.2935 c.c.” (cfr.CASS. Sez.5, 2.08.2024 n.21915).
Orbene, risulta dalle allegazioni che:
-la cartella di pagamento n.07820110054159937000 – tassa auto anno 2008 - è stata regolarmente notificata in data 30.01.2013 (doc.11 res.),
-la cartella di pagamento n.07820120060841360000 – tassa auto anno 2009 - è stata regolarmente notificata in data 12.09.2013 (doc.14)
-la cartella di pagamento n.07820130010119850000 è stata regolarmente notificata in data 28.01.2014 (doc.17)
.la cartella di pagamento n.07820140006074030000 è stata regolarmente notificata in data 19.09.2014 (doc.20), tutte in termini.
Rileva, però, la Corte che a ciascuna ha fatto seguito un solo evento, idonei ad interrompere il decorso dei termini di prescrizione: come visto anche in precedenza, in data 23.11.2015 è stata presentata istanza di rateazione, cui hanno fatto seguito diversi versamenti in acconto dal 21.12.2015 al 22.07.2016. Gli ulteriori enunciati (istanza di adesione alla rottamazione ter; sospensione dei termini ai sensi dell'art.68 DL. 18/2020, dal 08.03.2020 al 31.08.2021; notifica dell'avviso di intimazione n.07820249000892728000), considerato che l'istanza di adesione alla rottamazione ter venne proposta in data 29.07.2019, quindi oltre tre anni dal 22.07.2016, i crediti devono reputarsi prescritti.
Per completezza, questa Corte non ritiene che l'avvenuto riconoscimento della legittimità dell'avviso d'intimazione n.07820259003656528000 possa comportare per il contribuente, nel caso di accoglimento dell'appello proposto dall'Ente riscossore avverso la sentenza n.236, il pagamento per due volte delle somme oggetto delle (identiche) cartelle sottese anche all'atto di pignoramento di cui al ricorso n.70/2025, pertanto non può reputarsi ostativo al rigetto del ricorso in esame relativamente alle cartelle contenenti i crediti erariali.
Le spese, stante la reciproca soccombenza, possono compensarsi.
P. Q. M.
dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente alla cartella di pagamento n.07820110058400333000; accoglie, per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritti i crediti oggetto delle cartelle di pagamento: n.07820110054159937000, n.07820120060841360000, n.07820130010119850000 e n.07820140006074030000; rigetta, nel resto, il ricorso;
dichiara interamente compensate le spese del procedimento