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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/11/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 67/2023 R.G.L., vertente TRA
Parte_1
C. F. , con sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144
[...] P.IVA_1
e sede territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore Regionale per la Calabria dott. , elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Parte_2 Corso Garibaldi n. 635 presso lo studio dell'Avv. A. Manuela Nucera, CF
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per C.F._1 Notar da Catanzaro dell'8 febbraio 2022, recante i numeri 47098 del Persona_1 repertorio e 17470 della raccolta, fax 0965/363206, pec Email_1 appellante CONTRO
nato in [...] il [...], CF Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia Mirarchi, CF C.F._2
, in qualità di legale convenzionato del patronato , C.F._3 CP_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in 89135 Reggio Calabria, Via dei Garibaldini n. 105/A, fax 0965/301681, pec Email_2 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 05/11/2019 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria,
[...]
esponeva di aver lavorato dal 01.11.1980 al 30.06.1995 con mansioni di autista CP_1 presso la ditta “Morace Ivan la Vigilante” e, successivamente, in qualità di dipendente del Comune di Palizzi come Vigile Urbano e dal 01.01.2000, con contratto a tempo pieno e indeterminato, con mansione di autista di mezzi nettezza urbana (compattatore). Il lavoro di autista gli aveva causato diverse patologie (ernia discale lombare, tendinopatia spalle, ipoacusia e gonoartrosi), denunciate all' e definite negativamente Pt_1 dall'ente anche in sede di opposizione. Poiché i provvedimenti dell' erano ingiusti ed errati, chiedeva accertarsi che le Pt_1 patologie denunciate erano state contratte a causa dell'attività lavorativa ed avevano comportato una menomazione psico fisica complessiva pari al 20%, con conseguente diritto 2
al pagamento della rendita nella stessa misura o nella maggiore o minore misura che in giudizio. Costituitosi, l resisteva all'avversa domanda, poiché infondata, per assenza di Pt_1 malattia professionale, mancata esposizione a rischio morbigeno, errore nella valutazione del danno e nella quantificazione dello stesso, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa veniva istruita mediante espletamento di prova testimoniale ed espletamento di c.t.u..
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1712/2022, pubblicata in data 11.10.2022, il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva: “accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che il ricorrente sig. (c.f. ) ha una menomazione dell'integrità Controparte_1 C.F._2 psico fisica pari al 25% per le patologie denunciate come malattia professionale, sin dalla data di presentazione delle domande amministrative in data 10.05.2018, e condanna l , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della rendita con la Pt_1 decorrenza di legge, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- condanna l al pagamento delle spese legali, che liquida in € 1.775,00 per Pt_1 compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Maria Grazia Mirarchi dichiaratasi procuratrice antistataria;
- pone definitivamente ed interamente a carico dell' le spese della CTU, Pt_1 liquidate come da separato decreto in favore del ctu dr. ”. Persona_2 Affermava il Tribunale l'esito della prova testimoniale aveva confermato i fatti posti a fondamento del ricorso, sulle circostanze relative alle concrete condizioni di lavoro di autista e, in particolare, dell'autocompattatore della nettezza urbana, con riguardo alle circostanze relative al cattivo stato di manutenzione delle strade percorse e relativamente al rumore nella fase di scarico dei cassonetti. L'espletata c.t.u. medico legale, le cui risultanze venivano fatte proprie, aveva accertato che il ricorrente era affetto da: “Tendinopatia del sovraspinoso della spalla destra;
Ernie discali lombari;
Ipoacusia da rumore di entità medio-grave”; tutte le patologie elencate ( di cui è stato peraltro evidenziato il nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, ovvero l'attività lavorativa ha costituito un elemento valido ed indispensabile ossia la condicio sine qua non dell'insorgere delle patologie stesse) risultano tabellate;
il danno biologico è complessivamente valutabile nella misura del 25% (venticinque percento) il danno descritto era già consolidato alla data di presentazione della domanda amministrativa, e cioè il 10.05.2018”. La relazione del c.t.u. era motivata, dettagliatamente descrittiva dell'esame obiettivo del ricorrente, non suscettibile di censure (il c.t.u. aveva esaurientemente riscontrato le osservazioni di parte resistente), tale che non erano necessari ulteriori approfondimenti o rinnovazioni. Decideva, quindi, come in premessa riportato.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da . Pt_1
Lamentava l'omessa motivazione, la violazione di legge e l'introduzione di presunzione di origine in malattia non tabellata, poiché il Tribunale aveva operato un'acritica adesione alla presuntiva ed errata valutazione peritale e non aveva esaminato i documenti, nella loro interezza e oggettività. La malattia riconosciuta non risultava contratta nell'esercizio e causa di una delle lavorazioni previste nella tabella di legge né risulta provata l'origine professionale;
non era inoltre inquadrabile nei parametri tabellari per esposizione e intensità. 3
La decisione aveva violato il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 3 dell'art. 2729 cod. civ. e del principio di diritto vivente in materia di tutela delle malattie professionali secondo cui per le malattie ad eziologia multifattoriale il nesso di causalità non poteva essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili quando non dall'introduzione di fatti nuovi, solo riferiti dal ricorrente in fase di operazioni peritali, ma necessitava di una concreta e specifica dimostrazione. Nessuna istruttoria era stata infatti effettuata ai fini della ricostruzione del rischio morbigeno. Era stato sufficiente, per l'odierno appellato, pur in assenza di documentazione e di prova attestante il rischio, riferire al c.t.u. un'attività lavorativa mai prima dedotta e in alcun modo provata. La sentenza era fondata sul solo dichiarato della parte ricorrente e su un accertamento peritale palesemente esplorativo. Con il secondo motivo lamentava l'errore nella valutazione del nesso causale e del danno. Il perito, introducendo fatti e attività che non avevano trovato alcun ingresso nel giudizio, aveva errato anche nella ricostruzione del nesso causale, senza indagare il rischio specifico lavorativo, pur a fronte di patologie di carattere degenerativo. Il ricorrente non era portatore di una patologia lombare, tipica dell'esposizione al rischio specifico a vibrazioni diffuse al corpo, peraltro non provate, ma di patologie diffuse e il c.t.u. non aveva effettuato alcuna indagine di rischio specifico lavorativo per ritmo, intensità e durata. Presunto era altresì il rischio rumore e non indagata era, inoltre, la dotazione e l'uso dei DPI. La menomazione permanente accordata era errata, spropositata, non provata, non riferita ai criteri di valutazione e alle tabelle vigenti ed era altresì smentita dalla stessa certificazione medica prodotta dal ricorrente in sede amministrativa. Il danno accordato non trovava riscontro nelle tabelle dell' che, anche in sede di Pt_1 chiarimenti, il CTU aveva dimostrato di ignorare. Con il terzo motivo affermava che, poiché la domanda dell'appellato andava rigettata, le spese di causa andavano poste a carico del ricorrente e non del concludente . Pt_1 Costituitosi, chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_1 Infondato era il primo motivo, sia perché le malattie denunciate (ernia discale lombare, tendinopatia del svs in artrosi acrom claveare, artrosi ginocchio bilaterale e ipoacusia percettiva bilaterale) erano tutte malattie tabellate, sia perché tramite la prova per testi assunta era stato dimostrato il tipo di mansioni svolte durante l'attività lavorativa prestata, l'ambiente di lavoro, il periodo di adibizione alle mansioni ecc.. Tali risultanza erano state ritenute idonee per dimostrare il rischio individuale e qualificato al quale il sig. LE era stato esposto. La sentenza impugnata non era stata frutto di presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili né dall'introduzione di fatti nuovi, come erroneamente affermato da controparte, bensì frutto di un'acquisita consapevolezza del giudicante circa il riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate in quanto il sig. LE era stato in grado di provare che durante lo svolgimento delle proprie mansioni era stato sottoposto a rischio lavorativo qualificato. Le mansioni svolte e le caratteristiche dell'ambiente lavorativo erano state indicate dettagliatamente dal ricorrente, provate attraverso la documentazione allegata al fascicolo di primo grado ed altresì confermate dai testi escussi. Infondato era il secondo motivo d'appello, non meritevole di accoglimento, per tutte le motivazioni già illustrate che confermavano l'accertata sussistenza del nesso causale. Le patologie erano patologie tabellate come chiarito anche dal c.t.u. nel proprio elaborato: 4
La perizia era precisa e dettagliata e in alcun modo passibile di censura, anche alla luce del risultato della prova testimoniale. Correttamente era stata disposta anche la regolamentazione delle spese di lite Chiedeva, dunque, il rigetto dell'appello con vittoria di spese e competenze del grado da distrarsi in favore del difensore antistatario. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Infondato è il primo motivo con cui l'appellante ha lamentato che la sentenza avrebbe introdotto una presunzione di origine in malattia non tabellata, senza operare alcuna istruttoria ai fini della ricostruzione del rischio morbigeno e recependo la presuntiva ed errata valutazione peritale. Basti solo osservare che nel corso del giudizio di primo grado il ricorrente ha prodotto copia dei contratti di lavoro e attestati rilasciati dal Comune di Palizzi ed è stato dato corso alla prova testimoniale richiesta. Il teste , operatore ecologico, aveva confermato che il sin dal 2001 Testimone_1 CP_1 aveva svolto le funzioni di autista dei mezzi della nettezza urbana nel Comune di Palizzi guidando l'autocompattatore, riferendo che “certe volte, se i cassonetti erano pesanti, capitava che ci desse un aiuto, ma la sua mansione principale era quella di autista”. Aveva confermato che “il percorso stradale del turno di lavoro comprendeva non solo Palizzi ma anche le sue frazioni. Non tutte le strade sono asfaltate e quelle che lo sono presentano buche che, di tanto in tanto, vengono “rattoppate” ma già dopo qualche giorno sono nelle condizioni precedenti”. “L'autocompattatore è abbastanza rumoroso, specialmente nella fase di scarico dei cassonetti che sono quelli di zinco”, precisando che tali mansioni erano state svolte fino ad agosto 2021 ed aggiungendo che il ricorrente era addetto anche al rilascio dei rifiuti presso le discariche (per un po' di anni quella di Casignana, poi Siderno ecc.); tale servizio veniva svolto quasi quotidianamente, in particolare quattro/cinque giorni la settimana durante il periodo invernale, mentre nel periodo estivo tutti i giorni. Il teste aveva confermato quanto riferito dal primo teste riguardo alle Testimone_2 mansioni svolte, al periodo di adibizione alle stesse mansioni, al tipo di mezzo guidato, alle strade dissestate percorse, alla rumorosità del mezzo usato, ecc. Il teste , Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Palizzi, teste Testimone_3 indicato dall' , aveva confermato che il LE per 20 anni aveva guidato il mezzo della Pt_1 nettezza urbana, che l'orario di lavoro era di sei ore la settimana d'inverno, mentre d'estate aveva svolto turni straordinari, confermando la rumorosità del mezzo usato;
le lamentele del ricorrente, circa lo stato di dissesto della strada che portava alla discarica di Siderno e che non venivano usate le cuffie, per sentire meglio le macchine che passavano durante la movimentazione dei cassonetti e per coordinare meglio le operazioni con gli operatori ecologici. A fronte di siffatte risultanze, infondato è il motivo con cui l'appellante ha addebitato alla sentenza di aver espresso un giudizio basato su una presunzione di origine in malattia non tabellata, di aver recepito acriticamente le risultanze della c.t.u., in carenza di riscontro sull'attività lavorativa effettivamente espletata, meramente desunta dal racconto del periziato. Così non è: le concrete modalità di espletamento della prestazione lavorativa, anche con riguardo alle tempistiche e dall'esposizione a rischio morbigeno, risultano provate dalle risultanze dell'attività istruttoria svolta.
5. Nel prosieguo, va richiamato che “Come noto, in materia di malattie professionali, l'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una 5
malattia differisce a seconda che questa sia o meno "tabellata" in base al D.P.R. nr. 336 del 1994. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova a carico dell' Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata, come è nella Pt_1 specie, la prova del nesso causale è a esclusivo carico del lavoratore. Nessun errore è dunque imputabile ai giudici del merito nella distribuzione del carico probatorio. (Cass. civ. sez. lav., 15/05/2024, n.13546). La Suprema Corte, sin dalla sentenza SS. UU. 1919/1990, ha posto in rilievo che nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali - quale risulta per effetto dell'ampliamento della protezione alle malattie professionali non tabellate operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 1988- la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purché insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini (v. Cass. n. 3207 del 2019, Cass. n. 16248 del 2018, Cass. n. 13024 del 2017, Cass. n. 23653 del 2016). Inoltre, in caso di malattie previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve, comunque, fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (principio ribadito ancora da ultimo da Cass. n. 8773 del 10/04/2018, Cass. n. 13814 del 31/05/2017, Cass. n. 23653 del 21/11/2016Cass. n. 17438 del 12/10/2012). In ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie, ma è sempre necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 10097del 2015 e Cass. n.736 del 2018). La conclusione da ultimo riportata non costituisce deroga ai principi propri del sistema tabellare, ma è consequenziale alla circostanza che il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima. Le tabelle richiamate al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 3, vengono rinnovate tenendo conto delle acquisizioni della scienza medica nelle forme e nei modi previsti dal D. Lgs. n. 38 del 2000, art. 10, attraverso i lavori dell'apposita Commissione scientifica, ed hanno ad oggetto lavorazioni astrattamente individuate come tipiche. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore. (così in motivazione Cass. civ. sez. lav., 04/02/2020, n. 2523). 6
È proprio questa la prova che, come correttamente affermato dal Tribunale, è stata raggiunta, vale a dire la prova della correlazione causale fra attività lavorativa e malattia.
6. A seguito delle indagini medico-legali eseguite dal c.t.u. è emerso, a seguito della visita eseguita sul periziato, quanto segue: “Collo di forma e volume regolari, con mobilità ridotta di circa 1/3 in tutte le direzioni. Nulla di rilevante a carico della spalla sinistra;
la spalla destra presenta mobilità ridotta del 50%, con viva dolenzìa alla palpazione e nei tentativi di mobilizzazione passiva, che si accompagnano a scroscio e scricchiolii. La muscolatura paravertebrale si presenta contratta in tutti i settori, con spiccata dolenzia alla palpazione della stessa;
i movimenti del tronco appaiono ridotti di oltre il 50%, con flessione possibile fino a circa 30 centimetri da terra;
accovacciamento difficoltoso, caratterizzato da scroscio articolare alle ginocchia. Nel mantenere la stazione eretta lamenta rapida esacerbazione della sintomatologia algica lombare;
la deambulazione è caratterizzata da lieve zoppìa. Le escursioni delle articolazioni delle anche appaiono lievemente ridotte, con insorgenza di contrattura antalgica ai gradi estremi nei tentativi di mobilizzazione passiva;
lievemente ipoelicitabili i riflessi muscolo/tendinei, in particolare l'achilleo a sinistra;
manovra di Lasègue positiva bilateralmente (sx ++); ipoestesia nel territorio del nervo sciatico di sx. I passaggi posturali vengono eseguiti con difficoltà. ESAME AUDIOMETRICO. Deficit bilaterale pantonale di tipo misto, prevalentemente percettivo, di entità medio-grave”. Formulando le proprie considerazioni medico-legali, il c.t.u. ha affermato: “Si deve preliminarmente osservare che in caso di malattia professionale il rapporto causale deve essere diretto, cioè deve esistere uno stretto rapporto di causa ed effetto tra la lavorazione e la patologia ad essa correlata: l'esposizione al rischio lavorativo specifico (rappresentato in questo caso fondamentalmente dall'esposizione alle vibrazioni ricollegabile alla guida di mezzi pesanti nonché dall'esposizione ai rumori prodotti dagli stessi) deve costituire l'elemento causale o concausale valido ed indispensabile, ovvero la condicio sine qua non, a produrre lo specifico danno (Circ. 12.05.88, n.23 e 24.04.91, n.29). Pt_1
Al termine delle operazioni peritali è stato possibile accertare che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Tendinopatia del t. sovraspinoso della spalla destra in artrosi acromionclaveare; ernie discali lombari;
ipoacusia bilaterale di tipo misto, prevalentemente percettiva, di entità medio-grave; gonartrosi bilaterale”. Si tratta di patologie che riconoscono un'etiologia multifattoriale, cioè la cui insorgenza può essere condizionata da cause di natura extralavorativa (fattori costituzionali, caratteristiche genetiche, alterazioni metaboliche, etc.). Ciò nonostante, come riferito da numerose pubblicazioni scientifiche il sovraccarico biomeccanico, anche laddove non rappresenti la causa esclusiva delle patologie articolari, può agire aggravandone lo sviluppo: per questo motivo recentemente si è registrato l'inserimento di molte di queste patologie in appositi elenchi di “malattie la cui origine professionale è di elevata probabilità”. D'altro canto, nella Circolare n. 25 del 15 aprile 2004 si legge. “Sono da ritenere correlati Pt_1 al rischio di sollecitazioni biomeccaniche lavorative i quadri con primitivo impegno da compressione dell'apparato intervertebrale (ernie discali e protrusioni discali), associati o meno a spondilodiscoartrosi del tratto lombare”. Nel presente caso il sovraccarico biomeccanico è fondamentalmente riferibile agli effetti delle vibrazioni derivanti dalla guida di mezzi pesanti (camion compattatori) ed in misura minore all'assunzione ripetuta di posture incongrue, ed ha con ogni probabilità condizionato l'insorgenza dei disturbi a carico della spalla destra e del rachide lombare: diversi studi epidemiologici suggeriscono infatti per gli autisti di mezzi di trasporto per merci e persone un eccesso di rischio per patologie dell'apparato muscolo-scheletrico. Negli atti del 75° Congresso Nazionale della SIMLII (2012) si legge: “La relazione tra lavoro di guida di automezzi, siano essi macchine industriali e agricole o veicoli di trasporto, e disturbi o 7
patologie a carico dell'apparato muscoloscheletrico è ben documentata da molto tempo … Indagini svolte in tempi più recenti tendono a confermare un eccesso di rischio per lombalgie negli autisti professionisti”. Non bisogna dimenticare i 15 anni di lavoro come autista per la ditta di vigilanza privata. Quanto sin qui esposto è a mio avviso idoneo a soddisfare in misura sufficiente i criteri topografico e quantitativo (o di idoneità lesiva) del nesso di causalità per quel che riguarda le patologie riscontrate a carico dell'apparato locomotore. Risulta inoltre che il pz. cominciò ad accusare i disturbi alla spalla ed al rachide lombare diversi anni dopo aver intrapreso le attività lavorative sopra menzionate (criterio temporale); al momento dell'esordio dei sintomi il sig. era ancora relativamente giovane in quanto aveva circa 45 anni. Da ultimo, il CP_1 ricorrente ha negato la pratica di attività extralavorative idonee ad esporre a traumi l'apparato osteoarticolare. Passando alla patologia uditiva, ritengo necessario esporre alcune considerazioni. È da tempo noto che l'esposizione prolungata a rumori di forte intensità può determinare lesioni a carico dell'orecchio “interno”, cioè di quella parte dell'apparato uditivo in cui avviene la trasformazione dell'onda sonora da impulso meccanico (vibrazione dell'aria) in impulso elettrico (stimolo nervoso), che viene successivamente veicolato dal nervo acustico alle aree acustiche cerebrali. Un'affermazione ricorrente è che l'esposizione a suoni di entità inferiore a 85-90 dB non sia in grado di determinare un danno dell'apparato uditivo: ciò non è affatto vero, in quanto non esiste a tutt'oggi un criterio valido in grado di identificare un limite preciso tra rumore nocivo e rumore non nocivo a causa della differente suscettibilità individuale al rumore (in questo senso si è espressa pure la Corte di Cassazione con la sentenza n° 3582 del 7 aprile 1998). E non esiste neppure una “curva” audiometrica caratteristica del trauma acustico cronico, ma solo audiogrammi “tipici” per ogni gruppo di lavoratori (minatori, tessitori, operai dell'acciaio, e così via). In genere il danno uditivo progredisce costantemente nei primi dieci anni per poi rallentare (rif.: “Trattato di Otorinolaringoiatria di Scott-Brown”, Volume 2 – Tomo II, CP_3 editore 1986; “Otologia clinica”, edito a cura della . Controparte_4 Controparte_5
Tale dato sembra trovare riscontro nel caso del sig. , visto che quest'ultimo ha CP_1 riferito di aver cominciato ad avvertire il difetto dell'udito negli ultimi tempi, cioè dopo aver lavorato per più di dieci anni con i mezzi pesanti della;
risulterebbe inoltre Parte_3 che nell'espletamento delle sue mansioni non sia mai stato fornito di mezzi di protezione (cuffie, tappi). Da ultimo, né l'anamnesi familiare né quella personale hanno fatto emergere elementi che facciano supporre l'esistenza di altri fattori o cofattori possibili responsabili dell'ipoacusia, se si eccettua l'ipertensione (da cui peraltro il pz. ha dichiarato di essere affetto solo da pochi anni). Quanto sin qui esposto trova conferma nel fatto che diverse fra le patologie sopra descritte risultano essere ricomprese nella Nuova Tabella delle Malattie Professionali (D.M. 09.04.08) ed in particolare:
- tendinopatia del t. sovraspinoso della spalla destra > voce 78) “Malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore”; a) ”Tendinite del sovraspinoso” (lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue).
- ernie discali lombari > voce 77a-b) “Ernia discale lombare” (a: lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero
….. b: lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci).
–ipoacusia bilaterale di tipo misto, prevalentemente percettiva, di entità medio-grave
> voce 75w) “Ipoacusia da rumore” (altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano una esposizione personale, giornaliera o settimanale, a livelli di rumore superiori a 80 dBA). 8
La patologia delle ginocchia (gonartrosi bilaterale con lieve limitazione funzionale) non è compresa nella tabella delle malattie professionali;
alla luce degli scarsi riscontri clinici e strumentali si decide di non inserirla nella valutazione attuale. A questo punto, facendo riferimento alla tabella delle menomazioni (di cui al Parte_1 d.lgs. n.38/2000) procediamo al calcolo dell'invalidità derivante dal complesso patologico rilevato.
- tendinopatia del t. sovraspinoso della spalla destra > voce 223 (Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole > arto dominante: 25%);
–ernie discali lombari > voce 213 (Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico/sensitivi persistenti > fino al 12%);
–ipoacusia bilaterale di tipo misto, prevalentemente percettiva, di entità medio-grave
> voce 312 (Deficit uditivo bilaterale parziale > rif. tabella di cui all'allegato n.1 ). Pt_1
In conseguenza della patologia muscolo-tendinea la spalla destra presenta una marcata limitazione funzionale che, proporzionalmente a quanto previsto dalla tabella per l'anchilosi della articolazione corrispondente, può a mio avviso essere valutata nella misura del 10%. Le ernie discali (in particolare quelle del tratto L3-L5, ad ampio raggio e delle quali è dimostrato un impegno intraforaminale bilaterale) possono essere valutate nella misura del 6%. Al danno uditivo (ipoacusia da rumore), utilizzando la tabella di RE (allegato n.1
) con l'annessa formula matematica e dopo lievissimo arrotondamento in eccesso, Pt_1 corrisponde la percentuale del 15% (calcolata in base alle soglie rilevate per via ossea). Considerando la reale incidenza complessiva delle patologie elencate sull'integrità psico-fisica del ricorrente, ritengo di poter affermare che la stessa possa essere quantificata nella misura del 25% (venticinque percento;
danno biologico). Infine, vista la documentazione agli atti ed alla luce del riferito anamnestico mi è possibile affermare anche che il danno biologico riscontrato era già consolidato all'epoca della presentazione della domanda amministrativa”. Il c.t.u. ha confutato le osservazioni critiche frapposte dall' , affermando: “La prima Pt_1 obiezione sollevata dalla collega riguarda la sussistenza dell'esposizione del ricorrente al rumore. La dott.ssa considera che il sig. risultava essere stato adibito alla Per_3 CP_1 sola guida dei mezzi compattatori, che peraltro risultavano essere insonorizzati;
da ciò derivava la mancata effettuazione di controlli periodici dell'udito come la mancata fornitura di DPI. Il pz. mi ha però riferito che durante i turni lavorativi era praticamente costretto ad aiutare i colleghi impegnati nella raccolta dei rifiuti e nello svuotamento dei cassonetti, risultando perciò quotidianamente esposto a rumori che notoriamente sono di forte intensità. Per quanto riguarda invece l'ultima obiezione, presumo che essa derivi fondamentalmente da un equivoco. Infatti, anche se il referto dell'esame agli atti, citato dalla collega, attesta l'esistenza di un deficit di media entità, dall'altro lato mostra una perdita in alcuni punti addirittura superiore a quanto da me riscontrato in sede di visita peritale oltreché di tipo differente (neurosensoriale e non mista); dal momento che il tipo di perdita diagnosticato in quell'occasione non è suscettibile di miglioramento, è probabile che il pz. non fosse stato ben istruito prima dell'effettuazione dell'esame. In sostanza, negli ultimi cinque anni non si è verificato alcun peggioramento, in particolare sulla funzionalità dell'orecchio interno che è l'unica a rivestire interesse in casi come questo. Mi preme da ultimo ribadire che il dato anamnestico si raccorda perfettamente con quello clinico. Il pz. ha riferito di aver cominciato ad avvertire un abbassamento dell'udito dopo aver lavorato per una decina d'anni nel campo della Nettezza Urbana;
inoltre, la perdita riscontrata è nettamente superiore a quella mediamente riscontrata nei soggetti di pari età”. 9
Se può, prima facie apparire vero che il c.t.u. ha rassegnato le proprie conclusioni su quanto riferito dal ricorrente (il riferimento è all'intensità dei rumori cui il lavoratore era esposto, dovendo aiutare i colleghi nella raccolta dei rifiuti e nello svuotamento dei cassonetti), è altrettanto vero che tale circostanza è stata confermata dalla prova testimoniale, cfr. quanto riportato sub 4, aggiungendo che il teste ha Testimone_2 precisato: “I dispositivi di protezione fornitici dal Comune erano: guanti, mascherine, scarpe e cappello. Non abbiamo mai avuto cuffie”. La prova testimoniale assunta, quindi, ha compiutamente provato l'esposizione a rischio quale dedotta dal lavoratore e posta a fondamento delle conclusioni che il c.t.u. ha rassegnato, sì che l'appello è infondato e va rigettato. La conferma dell'esito vittorioso conseguito dal LE determina a dover confermare anche la statuizione del Tribunale in punto di regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado. La soccombenza dell'appellante impone che questi sia condannato al pagamento, in favore del difensore distrattario del ricorrente, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate - valore della controversia € 50.000,00, applicando i minimi stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte – in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di
[...] [...]
avverso la sentenza n. 1712/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, CP_1 pubblicata in data 11.10.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge 3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Reggio Calabria 12 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 67/2023 R.G.L., vertente TRA
Parte_1
C. F. , con sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144
[...] P.IVA_1
e sede territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore Regionale per la Calabria dott. , elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Parte_2 Corso Garibaldi n. 635 presso lo studio dell'Avv. A. Manuela Nucera, CF
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per C.F._1 Notar da Catanzaro dell'8 febbraio 2022, recante i numeri 47098 del Persona_1 repertorio e 17470 della raccolta, fax 0965/363206, pec Email_1 appellante CONTRO
nato in [...] il [...], CF Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia Mirarchi, CF C.F._2
, in qualità di legale convenzionato del patronato , C.F._3 CP_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in 89135 Reggio Calabria, Via dei Garibaldini n. 105/A, fax 0965/301681, pec Email_2 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 05/11/2019 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria,
[...]
esponeva di aver lavorato dal 01.11.1980 al 30.06.1995 con mansioni di autista CP_1 presso la ditta “Morace Ivan la Vigilante” e, successivamente, in qualità di dipendente del Comune di Palizzi come Vigile Urbano e dal 01.01.2000, con contratto a tempo pieno e indeterminato, con mansione di autista di mezzi nettezza urbana (compattatore). Il lavoro di autista gli aveva causato diverse patologie (ernia discale lombare, tendinopatia spalle, ipoacusia e gonoartrosi), denunciate all' e definite negativamente Pt_1 dall'ente anche in sede di opposizione. Poiché i provvedimenti dell' erano ingiusti ed errati, chiedeva accertarsi che le Pt_1 patologie denunciate erano state contratte a causa dell'attività lavorativa ed avevano comportato una menomazione psico fisica complessiva pari al 20%, con conseguente diritto 2
al pagamento della rendita nella stessa misura o nella maggiore o minore misura che in giudizio. Costituitosi, l resisteva all'avversa domanda, poiché infondata, per assenza di Pt_1 malattia professionale, mancata esposizione a rischio morbigeno, errore nella valutazione del danno e nella quantificazione dello stesso, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa veniva istruita mediante espletamento di prova testimoniale ed espletamento di c.t.u..
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1712/2022, pubblicata in data 11.10.2022, il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva: “accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che il ricorrente sig. (c.f. ) ha una menomazione dell'integrità Controparte_1 C.F._2 psico fisica pari al 25% per le patologie denunciate come malattia professionale, sin dalla data di presentazione delle domande amministrative in data 10.05.2018, e condanna l , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della rendita con la Pt_1 decorrenza di legge, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- condanna l al pagamento delle spese legali, che liquida in € 1.775,00 per Pt_1 compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Maria Grazia Mirarchi dichiaratasi procuratrice antistataria;
- pone definitivamente ed interamente a carico dell' le spese della CTU, Pt_1 liquidate come da separato decreto in favore del ctu dr. ”. Persona_2 Affermava il Tribunale l'esito della prova testimoniale aveva confermato i fatti posti a fondamento del ricorso, sulle circostanze relative alle concrete condizioni di lavoro di autista e, in particolare, dell'autocompattatore della nettezza urbana, con riguardo alle circostanze relative al cattivo stato di manutenzione delle strade percorse e relativamente al rumore nella fase di scarico dei cassonetti. L'espletata c.t.u. medico legale, le cui risultanze venivano fatte proprie, aveva accertato che il ricorrente era affetto da: “Tendinopatia del sovraspinoso della spalla destra;
Ernie discali lombari;
Ipoacusia da rumore di entità medio-grave”; tutte le patologie elencate ( di cui è stato peraltro evidenziato il nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, ovvero l'attività lavorativa ha costituito un elemento valido ed indispensabile ossia la condicio sine qua non dell'insorgere delle patologie stesse) risultano tabellate;
il danno biologico è complessivamente valutabile nella misura del 25% (venticinque percento) il danno descritto era già consolidato alla data di presentazione della domanda amministrativa, e cioè il 10.05.2018”. La relazione del c.t.u. era motivata, dettagliatamente descrittiva dell'esame obiettivo del ricorrente, non suscettibile di censure (il c.t.u. aveva esaurientemente riscontrato le osservazioni di parte resistente), tale che non erano necessari ulteriori approfondimenti o rinnovazioni. Decideva, quindi, come in premessa riportato.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da . Pt_1
Lamentava l'omessa motivazione, la violazione di legge e l'introduzione di presunzione di origine in malattia non tabellata, poiché il Tribunale aveva operato un'acritica adesione alla presuntiva ed errata valutazione peritale e non aveva esaminato i documenti, nella loro interezza e oggettività. La malattia riconosciuta non risultava contratta nell'esercizio e causa di una delle lavorazioni previste nella tabella di legge né risulta provata l'origine professionale;
non era inoltre inquadrabile nei parametri tabellari per esposizione e intensità. 3
La decisione aveva violato il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 3 dell'art. 2729 cod. civ. e del principio di diritto vivente in materia di tutela delle malattie professionali secondo cui per le malattie ad eziologia multifattoriale il nesso di causalità non poteva essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili quando non dall'introduzione di fatti nuovi, solo riferiti dal ricorrente in fase di operazioni peritali, ma necessitava di una concreta e specifica dimostrazione. Nessuna istruttoria era stata infatti effettuata ai fini della ricostruzione del rischio morbigeno. Era stato sufficiente, per l'odierno appellato, pur in assenza di documentazione e di prova attestante il rischio, riferire al c.t.u. un'attività lavorativa mai prima dedotta e in alcun modo provata. La sentenza era fondata sul solo dichiarato della parte ricorrente e su un accertamento peritale palesemente esplorativo. Con il secondo motivo lamentava l'errore nella valutazione del nesso causale e del danno. Il perito, introducendo fatti e attività che non avevano trovato alcun ingresso nel giudizio, aveva errato anche nella ricostruzione del nesso causale, senza indagare il rischio specifico lavorativo, pur a fronte di patologie di carattere degenerativo. Il ricorrente non era portatore di una patologia lombare, tipica dell'esposizione al rischio specifico a vibrazioni diffuse al corpo, peraltro non provate, ma di patologie diffuse e il c.t.u. non aveva effettuato alcuna indagine di rischio specifico lavorativo per ritmo, intensità e durata. Presunto era altresì il rischio rumore e non indagata era, inoltre, la dotazione e l'uso dei DPI. La menomazione permanente accordata era errata, spropositata, non provata, non riferita ai criteri di valutazione e alle tabelle vigenti ed era altresì smentita dalla stessa certificazione medica prodotta dal ricorrente in sede amministrativa. Il danno accordato non trovava riscontro nelle tabelle dell' che, anche in sede di Pt_1 chiarimenti, il CTU aveva dimostrato di ignorare. Con il terzo motivo affermava che, poiché la domanda dell'appellato andava rigettata, le spese di causa andavano poste a carico del ricorrente e non del concludente . Pt_1 Costituitosi, chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_1 Infondato era il primo motivo, sia perché le malattie denunciate (ernia discale lombare, tendinopatia del svs in artrosi acrom claveare, artrosi ginocchio bilaterale e ipoacusia percettiva bilaterale) erano tutte malattie tabellate, sia perché tramite la prova per testi assunta era stato dimostrato il tipo di mansioni svolte durante l'attività lavorativa prestata, l'ambiente di lavoro, il periodo di adibizione alle mansioni ecc.. Tali risultanza erano state ritenute idonee per dimostrare il rischio individuale e qualificato al quale il sig. LE era stato esposto. La sentenza impugnata non era stata frutto di presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili né dall'introduzione di fatti nuovi, come erroneamente affermato da controparte, bensì frutto di un'acquisita consapevolezza del giudicante circa il riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate in quanto il sig. LE era stato in grado di provare che durante lo svolgimento delle proprie mansioni era stato sottoposto a rischio lavorativo qualificato. Le mansioni svolte e le caratteristiche dell'ambiente lavorativo erano state indicate dettagliatamente dal ricorrente, provate attraverso la documentazione allegata al fascicolo di primo grado ed altresì confermate dai testi escussi. Infondato era il secondo motivo d'appello, non meritevole di accoglimento, per tutte le motivazioni già illustrate che confermavano l'accertata sussistenza del nesso causale. Le patologie erano patologie tabellate come chiarito anche dal c.t.u. nel proprio elaborato: 4
La perizia era precisa e dettagliata e in alcun modo passibile di censura, anche alla luce del risultato della prova testimoniale. Correttamente era stata disposta anche la regolamentazione delle spese di lite Chiedeva, dunque, il rigetto dell'appello con vittoria di spese e competenze del grado da distrarsi in favore del difensore antistatario. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Infondato è il primo motivo con cui l'appellante ha lamentato che la sentenza avrebbe introdotto una presunzione di origine in malattia non tabellata, senza operare alcuna istruttoria ai fini della ricostruzione del rischio morbigeno e recependo la presuntiva ed errata valutazione peritale. Basti solo osservare che nel corso del giudizio di primo grado il ricorrente ha prodotto copia dei contratti di lavoro e attestati rilasciati dal Comune di Palizzi ed è stato dato corso alla prova testimoniale richiesta. Il teste , operatore ecologico, aveva confermato che il sin dal 2001 Testimone_1 CP_1 aveva svolto le funzioni di autista dei mezzi della nettezza urbana nel Comune di Palizzi guidando l'autocompattatore, riferendo che “certe volte, se i cassonetti erano pesanti, capitava che ci desse un aiuto, ma la sua mansione principale era quella di autista”. Aveva confermato che “il percorso stradale del turno di lavoro comprendeva non solo Palizzi ma anche le sue frazioni. Non tutte le strade sono asfaltate e quelle che lo sono presentano buche che, di tanto in tanto, vengono “rattoppate” ma già dopo qualche giorno sono nelle condizioni precedenti”. “L'autocompattatore è abbastanza rumoroso, specialmente nella fase di scarico dei cassonetti che sono quelli di zinco”, precisando che tali mansioni erano state svolte fino ad agosto 2021 ed aggiungendo che il ricorrente era addetto anche al rilascio dei rifiuti presso le discariche (per un po' di anni quella di Casignana, poi Siderno ecc.); tale servizio veniva svolto quasi quotidianamente, in particolare quattro/cinque giorni la settimana durante il periodo invernale, mentre nel periodo estivo tutti i giorni. Il teste aveva confermato quanto riferito dal primo teste riguardo alle Testimone_2 mansioni svolte, al periodo di adibizione alle stesse mansioni, al tipo di mezzo guidato, alle strade dissestate percorse, alla rumorosità del mezzo usato, ecc. Il teste , Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Palizzi, teste Testimone_3 indicato dall' , aveva confermato che il LE per 20 anni aveva guidato il mezzo della Pt_1 nettezza urbana, che l'orario di lavoro era di sei ore la settimana d'inverno, mentre d'estate aveva svolto turni straordinari, confermando la rumorosità del mezzo usato;
le lamentele del ricorrente, circa lo stato di dissesto della strada che portava alla discarica di Siderno e che non venivano usate le cuffie, per sentire meglio le macchine che passavano durante la movimentazione dei cassonetti e per coordinare meglio le operazioni con gli operatori ecologici. A fronte di siffatte risultanze, infondato è il motivo con cui l'appellante ha addebitato alla sentenza di aver espresso un giudizio basato su una presunzione di origine in malattia non tabellata, di aver recepito acriticamente le risultanze della c.t.u., in carenza di riscontro sull'attività lavorativa effettivamente espletata, meramente desunta dal racconto del periziato. Così non è: le concrete modalità di espletamento della prestazione lavorativa, anche con riguardo alle tempistiche e dall'esposizione a rischio morbigeno, risultano provate dalle risultanze dell'attività istruttoria svolta.
5. Nel prosieguo, va richiamato che “Come noto, in materia di malattie professionali, l'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una 5
malattia differisce a seconda che questa sia o meno "tabellata" in base al D.P.R. nr. 336 del 1994. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova a carico dell' Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata, come è nella Pt_1 specie, la prova del nesso causale è a esclusivo carico del lavoratore. Nessun errore è dunque imputabile ai giudici del merito nella distribuzione del carico probatorio. (Cass. civ. sez. lav., 15/05/2024, n.13546). La Suprema Corte, sin dalla sentenza SS. UU. 1919/1990, ha posto in rilievo che nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali - quale risulta per effetto dell'ampliamento della protezione alle malattie professionali non tabellate operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 1988- la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purché insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini (v. Cass. n. 3207 del 2019, Cass. n. 16248 del 2018, Cass. n. 13024 del 2017, Cass. n. 23653 del 2016). Inoltre, in caso di malattie previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve, comunque, fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (principio ribadito ancora da ultimo da Cass. n. 8773 del 10/04/2018, Cass. n. 13814 del 31/05/2017, Cass. n. 23653 del 21/11/2016Cass. n. 17438 del 12/10/2012). In ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie, ma è sempre necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 10097del 2015 e Cass. n.736 del 2018). La conclusione da ultimo riportata non costituisce deroga ai principi propri del sistema tabellare, ma è consequenziale alla circostanza che il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima. Le tabelle richiamate al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 3, vengono rinnovate tenendo conto delle acquisizioni della scienza medica nelle forme e nei modi previsti dal D. Lgs. n. 38 del 2000, art. 10, attraverso i lavori dell'apposita Commissione scientifica, ed hanno ad oggetto lavorazioni astrattamente individuate come tipiche. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore. (così in motivazione Cass. civ. sez. lav., 04/02/2020, n. 2523). 6
È proprio questa la prova che, come correttamente affermato dal Tribunale, è stata raggiunta, vale a dire la prova della correlazione causale fra attività lavorativa e malattia.
6. A seguito delle indagini medico-legali eseguite dal c.t.u. è emerso, a seguito della visita eseguita sul periziato, quanto segue: “Collo di forma e volume regolari, con mobilità ridotta di circa 1/3 in tutte le direzioni. Nulla di rilevante a carico della spalla sinistra;
la spalla destra presenta mobilità ridotta del 50%, con viva dolenzìa alla palpazione e nei tentativi di mobilizzazione passiva, che si accompagnano a scroscio e scricchiolii. La muscolatura paravertebrale si presenta contratta in tutti i settori, con spiccata dolenzia alla palpazione della stessa;
i movimenti del tronco appaiono ridotti di oltre il 50%, con flessione possibile fino a circa 30 centimetri da terra;
accovacciamento difficoltoso, caratterizzato da scroscio articolare alle ginocchia. Nel mantenere la stazione eretta lamenta rapida esacerbazione della sintomatologia algica lombare;
la deambulazione è caratterizzata da lieve zoppìa. Le escursioni delle articolazioni delle anche appaiono lievemente ridotte, con insorgenza di contrattura antalgica ai gradi estremi nei tentativi di mobilizzazione passiva;
lievemente ipoelicitabili i riflessi muscolo/tendinei, in particolare l'achilleo a sinistra;
manovra di Lasègue positiva bilateralmente (sx ++); ipoestesia nel territorio del nervo sciatico di sx. I passaggi posturali vengono eseguiti con difficoltà. ESAME AUDIOMETRICO. Deficit bilaterale pantonale di tipo misto, prevalentemente percettivo, di entità medio-grave”. Formulando le proprie considerazioni medico-legali, il c.t.u. ha affermato: “Si deve preliminarmente osservare che in caso di malattia professionale il rapporto causale deve essere diretto, cioè deve esistere uno stretto rapporto di causa ed effetto tra la lavorazione e la patologia ad essa correlata: l'esposizione al rischio lavorativo specifico (rappresentato in questo caso fondamentalmente dall'esposizione alle vibrazioni ricollegabile alla guida di mezzi pesanti nonché dall'esposizione ai rumori prodotti dagli stessi) deve costituire l'elemento causale o concausale valido ed indispensabile, ovvero la condicio sine qua non, a produrre lo specifico danno (Circ. 12.05.88, n.23 e 24.04.91, n.29). Pt_1
Al termine delle operazioni peritali è stato possibile accertare che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Tendinopatia del t. sovraspinoso della spalla destra in artrosi acromionclaveare; ernie discali lombari;
ipoacusia bilaterale di tipo misto, prevalentemente percettiva, di entità medio-grave; gonartrosi bilaterale”. Si tratta di patologie che riconoscono un'etiologia multifattoriale, cioè la cui insorgenza può essere condizionata da cause di natura extralavorativa (fattori costituzionali, caratteristiche genetiche, alterazioni metaboliche, etc.). Ciò nonostante, come riferito da numerose pubblicazioni scientifiche il sovraccarico biomeccanico, anche laddove non rappresenti la causa esclusiva delle patologie articolari, può agire aggravandone lo sviluppo: per questo motivo recentemente si è registrato l'inserimento di molte di queste patologie in appositi elenchi di “malattie la cui origine professionale è di elevata probabilità”. D'altro canto, nella Circolare n. 25 del 15 aprile 2004 si legge. “Sono da ritenere correlati Pt_1 al rischio di sollecitazioni biomeccaniche lavorative i quadri con primitivo impegno da compressione dell'apparato intervertebrale (ernie discali e protrusioni discali), associati o meno a spondilodiscoartrosi del tratto lombare”. Nel presente caso il sovraccarico biomeccanico è fondamentalmente riferibile agli effetti delle vibrazioni derivanti dalla guida di mezzi pesanti (camion compattatori) ed in misura minore all'assunzione ripetuta di posture incongrue, ed ha con ogni probabilità condizionato l'insorgenza dei disturbi a carico della spalla destra e del rachide lombare: diversi studi epidemiologici suggeriscono infatti per gli autisti di mezzi di trasporto per merci e persone un eccesso di rischio per patologie dell'apparato muscolo-scheletrico. Negli atti del 75° Congresso Nazionale della SIMLII (2012) si legge: “La relazione tra lavoro di guida di automezzi, siano essi macchine industriali e agricole o veicoli di trasporto, e disturbi o 7
patologie a carico dell'apparato muscoloscheletrico è ben documentata da molto tempo … Indagini svolte in tempi più recenti tendono a confermare un eccesso di rischio per lombalgie negli autisti professionisti”. Non bisogna dimenticare i 15 anni di lavoro come autista per la ditta di vigilanza privata. Quanto sin qui esposto è a mio avviso idoneo a soddisfare in misura sufficiente i criteri topografico e quantitativo (o di idoneità lesiva) del nesso di causalità per quel che riguarda le patologie riscontrate a carico dell'apparato locomotore. Risulta inoltre che il pz. cominciò ad accusare i disturbi alla spalla ed al rachide lombare diversi anni dopo aver intrapreso le attività lavorative sopra menzionate (criterio temporale); al momento dell'esordio dei sintomi il sig. era ancora relativamente giovane in quanto aveva circa 45 anni. Da ultimo, il CP_1 ricorrente ha negato la pratica di attività extralavorative idonee ad esporre a traumi l'apparato osteoarticolare. Passando alla patologia uditiva, ritengo necessario esporre alcune considerazioni. È da tempo noto che l'esposizione prolungata a rumori di forte intensità può determinare lesioni a carico dell'orecchio “interno”, cioè di quella parte dell'apparato uditivo in cui avviene la trasformazione dell'onda sonora da impulso meccanico (vibrazione dell'aria) in impulso elettrico (stimolo nervoso), che viene successivamente veicolato dal nervo acustico alle aree acustiche cerebrali. Un'affermazione ricorrente è che l'esposizione a suoni di entità inferiore a 85-90 dB non sia in grado di determinare un danno dell'apparato uditivo: ciò non è affatto vero, in quanto non esiste a tutt'oggi un criterio valido in grado di identificare un limite preciso tra rumore nocivo e rumore non nocivo a causa della differente suscettibilità individuale al rumore (in questo senso si è espressa pure la Corte di Cassazione con la sentenza n° 3582 del 7 aprile 1998). E non esiste neppure una “curva” audiometrica caratteristica del trauma acustico cronico, ma solo audiogrammi “tipici” per ogni gruppo di lavoratori (minatori, tessitori, operai dell'acciaio, e così via). In genere il danno uditivo progredisce costantemente nei primi dieci anni per poi rallentare (rif.: “Trattato di Otorinolaringoiatria di Scott-Brown”, Volume 2 – Tomo II, CP_3 editore 1986; “Otologia clinica”, edito a cura della . Controparte_4 Controparte_5
Tale dato sembra trovare riscontro nel caso del sig. , visto che quest'ultimo ha CP_1 riferito di aver cominciato ad avvertire il difetto dell'udito negli ultimi tempi, cioè dopo aver lavorato per più di dieci anni con i mezzi pesanti della;
risulterebbe inoltre Parte_3 che nell'espletamento delle sue mansioni non sia mai stato fornito di mezzi di protezione (cuffie, tappi). Da ultimo, né l'anamnesi familiare né quella personale hanno fatto emergere elementi che facciano supporre l'esistenza di altri fattori o cofattori possibili responsabili dell'ipoacusia, se si eccettua l'ipertensione (da cui peraltro il pz. ha dichiarato di essere affetto solo da pochi anni). Quanto sin qui esposto trova conferma nel fatto che diverse fra le patologie sopra descritte risultano essere ricomprese nella Nuova Tabella delle Malattie Professionali (D.M. 09.04.08) ed in particolare:
- tendinopatia del t. sovraspinoso della spalla destra > voce 78) “Malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore”; a) ”Tendinite del sovraspinoso” (lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue).
- ernie discali lombari > voce 77a-b) “Ernia discale lombare” (a: lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero
….. b: lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci).
–ipoacusia bilaterale di tipo misto, prevalentemente percettiva, di entità medio-grave
> voce 75w) “Ipoacusia da rumore” (altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano una esposizione personale, giornaliera o settimanale, a livelli di rumore superiori a 80 dBA). 8
La patologia delle ginocchia (gonartrosi bilaterale con lieve limitazione funzionale) non è compresa nella tabella delle malattie professionali;
alla luce degli scarsi riscontri clinici e strumentali si decide di non inserirla nella valutazione attuale. A questo punto, facendo riferimento alla tabella delle menomazioni (di cui al Parte_1 d.lgs. n.38/2000) procediamo al calcolo dell'invalidità derivante dal complesso patologico rilevato.
- tendinopatia del t. sovraspinoso della spalla destra > voce 223 (Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole > arto dominante: 25%);
–ernie discali lombari > voce 213 (Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico/sensitivi persistenti > fino al 12%);
–ipoacusia bilaterale di tipo misto, prevalentemente percettiva, di entità medio-grave
> voce 312 (Deficit uditivo bilaterale parziale > rif. tabella di cui all'allegato n.1 ). Pt_1
In conseguenza della patologia muscolo-tendinea la spalla destra presenta una marcata limitazione funzionale che, proporzionalmente a quanto previsto dalla tabella per l'anchilosi della articolazione corrispondente, può a mio avviso essere valutata nella misura del 10%. Le ernie discali (in particolare quelle del tratto L3-L5, ad ampio raggio e delle quali è dimostrato un impegno intraforaminale bilaterale) possono essere valutate nella misura del 6%. Al danno uditivo (ipoacusia da rumore), utilizzando la tabella di RE (allegato n.1
) con l'annessa formula matematica e dopo lievissimo arrotondamento in eccesso, Pt_1 corrisponde la percentuale del 15% (calcolata in base alle soglie rilevate per via ossea). Considerando la reale incidenza complessiva delle patologie elencate sull'integrità psico-fisica del ricorrente, ritengo di poter affermare che la stessa possa essere quantificata nella misura del 25% (venticinque percento;
danno biologico). Infine, vista la documentazione agli atti ed alla luce del riferito anamnestico mi è possibile affermare anche che il danno biologico riscontrato era già consolidato all'epoca della presentazione della domanda amministrativa”. Il c.t.u. ha confutato le osservazioni critiche frapposte dall' , affermando: “La prima Pt_1 obiezione sollevata dalla collega riguarda la sussistenza dell'esposizione del ricorrente al rumore. La dott.ssa considera che il sig. risultava essere stato adibito alla Per_3 CP_1 sola guida dei mezzi compattatori, che peraltro risultavano essere insonorizzati;
da ciò derivava la mancata effettuazione di controlli periodici dell'udito come la mancata fornitura di DPI. Il pz. mi ha però riferito che durante i turni lavorativi era praticamente costretto ad aiutare i colleghi impegnati nella raccolta dei rifiuti e nello svuotamento dei cassonetti, risultando perciò quotidianamente esposto a rumori che notoriamente sono di forte intensità. Per quanto riguarda invece l'ultima obiezione, presumo che essa derivi fondamentalmente da un equivoco. Infatti, anche se il referto dell'esame agli atti, citato dalla collega, attesta l'esistenza di un deficit di media entità, dall'altro lato mostra una perdita in alcuni punti addirittura superiore a quanto da me riscontrato in sede di visita peritale oltreché di tipo differente (neurosensoriale e non mista); dal momento che il tipo di perdita diagnosticato in quell'occasione non è suscettibile di miglioramento, è probabile che il pz. non fosse stato ben istruito prima dell'effettuazione dell'esame. In sostanza, negli ultimi cinque anni non si è verificato alcun peggioramento, in particolare sulla funzionalità dell'orecchio interno che è l'unica a rivestire interesse in casi come questo. Mi preme da ultimo ribadire che il dato anamnestico si raccorda perfettamente con quello clinico. Il pz. ha riferito di aver cominciato ad avvertire un abbassamento dell'udito dopo aver lavorato per una decina d'anni nel campo della Nettezza Urbana;
inoltre, la perdita riscontrata è nettamente superiore a quella mediamente riscontrata nei soggetti di pari età”. 9
Se può, prima facie apparire vero che il c.t.u. ha rassegnato le proprie conclusioni su quanto riferito dal ricorrente (il riferimento è all'intensità dei rumori cui il lavoratore era esposto, dovendo aiutare i colleghi nella raccolta dei rifiuti e nello svuotamento dei cassonetti), è altrettanto vero che tale circostanza è stata confermata dalla prova testimoniale, cfr. quanto riportato sub 4, aggiungendo che il teste ha Testimone_2 precisato: “I dispositivi di protezione fornitici dal Comune erano: guanti, mascherine, scarpe e cappello. Non abbiamo mai avuto cuffie”. La prova testimoniale assunta, quindi, ha compiutamente provato l'esposizione a rischio quale dedotta dal lavoratore e posta a fondamento delle conclusioni che il c.t.u. ha rassegnato, sì che l'appello è infondato e va rigettato. La conferma dell'esito vittorioso conseguito dal LE determina a dover confermare anche la statuizione del Tribunale in punto di regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado. La soccombenza dell'appellante impone che questi sia condannato al pagamento, in favore del difensore distrattario del ricorrente, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate - valore della controversia € 50.000,00, applicando i minimi stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte – in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di
[...] [...]
avverso la sentenza n. 1712/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, CP_1 pubblicata in data 11.10.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge 3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Reggio Calabria 12 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti