TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 22/10/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 390/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU TT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 390/2025 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 1.10.2025, vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 residente in [...]1, rappresentata e difesa dall'Avv. Olgantonietta
Ciminati ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Perugia, Via Campo di Marte n. 2/L, presso il Difensore;
- RICORRENTE –
e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
AL TT, Via Valle n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Castellini ed elettivamente domiciliata, in Bastia Umbra, Via Roma n. 71, presso il difensore;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: Divorzio, conclusioni congiunte pagina 1 di 5 CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, all'udienza del 1.10.2025, hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte riportandosi all'accordo in atti:
“1) Stante il venir meno dei presupposti per l'assegnazione della casa familiare, le due unità immobiliari ubicate in AL TT (PG) Loc. Ponte di Ferro, Via della Centrale n. 1/001, torneranno nella detenzione e nel godimento dei rispettivi proprietari.
2) Il SI. verserà mensilmente alla SI.ra la somma di € Parte_1 Controparte_1
300,00 (euro trecento/00) a titolo di assegno divorzile;
per espresso accordo tra i coniugi tale somma non sarà oggetto di adeguamento ISTAT. Tale importo dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque del mese di riferimento, con bonifico da effettuarsi, fino a diversa disposizione della SI.ra CP_1 da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., nel c/c n. 001018149078, IBAN IT86M076 0103 0000
0101 8149 078, acceso presso filiale di AL TT, intestato alla Controparte_2 medesima, con effetto liberatorio solo se effettuato in contanti e nella valuta sopra convenuta.
3) I coniugi confermano l'impegno assunto in sede di separazione, avente ad oggetto la seguente determinazione patrimoniale espressamente riportata al punto 11) del decreto di omologazione della separazione consensuale dei coniugi emesso dal Tribunale di Spoleto in data 06.02.2015:
“In relazione ai beni immobili di rispettiva proprietà, nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia, i coniugi assumono la seguente determinazione patrimoniale:
- il SI. , nato a [...] il [...] (C. Fisc.: Parte_1 [...]
), ivi residente in [...]001, si impegna a cedere e C.F._3 trasferire ai figli - nata a [...] il [...] (C. Fisc. Controparte_3 C.F._4
) - e - nato a [...] l'[...] (C. Fisc.
[...] Controparte_4 C.F._5
) -, in ragione del 50% cadauno, i diritti di nuda proprietà del seguente immobile posto in
[...]
Comune di AL TT (PG) loc. Ponte di Ferro, Via della Centrale n. 1/001 e precisamente:
Descrizione immobile: appartamento posto al piano terra, censito al N.C.E.U. del Comune di AL TT (PG) alla
Partita , Foglio 38, Particella 562, Sub. 4, Categoria A/3, Cl. 1, Cons. 4,5, Rendita € 209,17. P.IVA_1
La cessione verrà fatta con tutti gli annessi, connessi, pertinenze, usi, servitù attive e passive, con tutti i diritti, le ragioni ed azioni, nulla escluso ed eccettuato, nonché con tutti i diritti e gli obblighi sulle parti comuni a norma di legge.
- la SI.ra , nata a [...] il [...] (C. Fisc. , Controparte_1 CodiceFiscale_6 residente in [...]001, si impegna a Codi cedere e trasferire ai figli - nata a [...] il [...] (C. Fisc. Controparte_3 pagina 2 di 5 ) - e - nato a [...] l'[...] (C. Fisc. C.F._8 Controparte_4 [...]
) -, in ragione del 50% cadauno, i diritti di nuda proprietà del seguente immobile posto C.F._5 in Comune di AL TT (PG) loc. Ponte di Ferro, Via della Centrale n. 1/001 e precisamente:
Descrizione immobile: appartamento posto al piano primo, censito al N.C.E.U. del Comune di AL TT (PG) alla
Partita , Foglio 38, Particella 562, Sub. 3, Categoria A/3, Cl. 1, Cons. 4,5, Rendita € 209,17. P.IVA_1
La cessione verrà fatta con tutti gli annessi, connessi, pertinenze, usi, servitù attive e passive, con tutti i diritti, le ragioni ed azioni, nulla escluso ed eccettuato, nonché con tutti i diritti e gli obblighi sulle parti comuni a norma di legge.
L'impegno al trasferimento immobiliare di cui sopra viene effettuato dai SIg.ri Parte_2 con riserva, in favore dei medesimi, del diritto di usufrutto vitalizio esclusivo sul cespite di rispettiva appartenenza.
Il trasferimento verrà effettuato ed accettato senza un corrispettivo in denaro, ma in mancanza dello spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Il medesimo verrà formalizzato presso un notaio scelto di comune accordo dai coniugi, in una data da concordare, comunque successiva al raggiungimento della maggiore età da parte del figlio ”. CP_4
A tutt'oggi, invero, stante anche le difficoltà connesse al reperimento della documentazione necessaria alla stipula del rogito notarile di cessione, la suddetta statuizione non è stata ancora adempiuta. Nel confermare l'impegno assunto, i coniugi si obbligano a stipulare l'atto di trasferimento immobiliare sopra riportato entro e non oltre il 31 dicembre 2025; le relative spese saranno sostenute dalla SI.ra
. Controparte_1
5) Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 15.03.2025, ha adito il Tribunale di Spoleto Parte_1 chiedendo che fosse dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con il 7.06.1986 in AL TT e trascritto nei registri dello Stato Civile Controparte_1 del medesimo Comune al n. 11, parte II, Serie A, anno 1986.
Il ricorrente ha esposto che:
pagina 3 di 5 - dalla loro unione sono nati i figli: in data 5.07.1992 e , in data 11.11.1997, CP_3 CP_4 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- di essersi separati con decreto di omologa del Tribunale Spoleto in data 26.01.2015;
- di non essersi riconciliati essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione.
La parte ha quindi concluso affinché il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: la casa coniugale inizialmente consistente in due unità immobiliari di proprietà dei coniugi quanto al piano primo e di Controparte_1 Parte_1
quanto al piano terra torni nel possesso e nell'utilizzo dei rispettivi proprietari tenendo conto
[...] che la SI.ra non è più residente nell'unità immobiliare di AL TT Via della Controparte_1
Centrale 1; dichiarare l'autosufficienza economica della SI.ra . Controparte_1
si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione del 23.06.2025, Controparte_1 associandosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e dando atto dell'intervenuto accordo tra le parti in ordine alle condizioni di divorzio.
Alla prima udienza davanti al Presidente, sostituita su istanza delle parti dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, queste hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni concordate.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza assegnazione di termini, avendovi le parti rinunciato.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Deve, dunque, pervenirsi alla pronuncia di scioglimento del matrimonio alle conclusioni concordate dalle parti.
Le spese di lite devono essere compensate, in ragione dell'intervenuto accordo. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e il 7.06.1986 in AL TT e trascritto nei registri
[...] Controparte_1 dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 11, parte II, Serie A, anno 1986;
- DISPONE sulle condizioni di divorzio, per come indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di AL TT di procedere alla annotazione della presente sentenza nel Registro dello Stato civile degli Atti di matrimonio;
- DICHIARA le spese integralmente compensate.
Spoleto, 21.10.2025
Il Presidente est.
AU TT
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU TT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 390/2025 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 1.10.2025, vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 residente in [...]1, rappresentata e difesa dall'Avv. Olgantonietta
Ciminati ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Perugia, Via Campo di Marte n. 2/L, presso il Difensore;
- RICORRENTE –
e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
AL TT, Via Valle n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Castellini ed elettivamente domiciliata, in Bastia Umbra, Via Roma n. 71, presso il difensore;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: Divorzio, conclusioni congiunte pagina 1 di 5 CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, all'udienza del 1.10.2025, hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte riportandosi all'accordo in atti:
“1) Stante il venir meno dei presupposti per l'assegnazione della casa familiare, le due unità immobiliari ubicate in AL TT (PG) Loc. Ponte di Ferro, Via della Centrale n. 1/001, torneranno nella detenzione e nel godimento dei rispettivi proprietari.
2) Il SI. verserà mensilmente alla SI.ra la somma di € Parte_1 Controparte_1
300,00 (euro trecento/00) a titolo di assegno divorzile;
per espresso accordo tra i coniugi tale somma non sarà oggetto di adeguamento ISTAT. Tale importo dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque del mese di riferimento, con bonifico da effettuarsi, fino a diversa disposizione della SI.ra CP_1 da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., nel c/c n. 001018149078, IBAN IT86M076 0103 0000
0101 8149 078, acceso presso filiale di AL TT, intestato alla Controparte_2 medesima, con effetto liberatorio solo se effettuato in contanti e nella valuta sopra convenuta.
3) I coniugi confermano l'impegno assunto in sede di separazione, avente ad oggetto la seguente determinazione patrimoniale espressamente riportata al punto 11) del decreto di omologazione della separazione consensuale dei coniugi emesso dal Tribunale di Spoleto in data 06.02.2015:
“In relazione ai beni immobili di rispettiva proprietà, nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia, i coniugi assumono la seguente determinazione patrimoniale:
- il SI. , nato a [...] il [...] (C. Fisc.: Parte_1 [...]
), ivi residente in [...]001, si impegna a cedere e C.F._3 trasferire ai figli - nata a [...] il [...] (C. Fisc. Controparte_3 C.F._4
) - e - nato a [...] l'[...] (C. Fisc.
[...] Controparte_4 C.F._5
) -, in ragione del 50% cadauno, i diritti di nuda proprietà del seguente immobile posto in
[...]
Comune di AL TT (PG) loc. Ponte di Ferro, Via della Centrale n. 1/001 e precisamente:
Descrizione immobile: appartamento posto al piano terra, censito al N.C.E.U. del Comune di AL TT (PG) alla
Partita , Foglio 38, Particella 562, Sub. 4, Categoria A/3, Cl. 1, Cons. 4,5, Rendita € 209,17. P.IVA_1
La cessione verrà fatta con tutti gli annessi, connessi, pertinenze, usi, servitù attive e passive, con tutti i diritti, le ragioni ed azioni, nulla escluso ed eccettuato, nonché con tutti i diritti e gli obblighi sulle parti comuni a norma di legge.
- la SI.ra , nata a [...] il [...] (C. Fisc. , Controparte_1 CodiceFiscale_6 residente in [...]001, si impegna a Codi cedere e trasferire ai figli - nata a [...] il [...] (C. Fisc. Controparte_3 pagina 2 di 5 ) - e - nato a [...] l'[...] (C. Fisc. C.F._8 Controparte_4 [...]
) -, in ragione del 50% cadauno, i diritti di nuda proprietà del seguente immobile posto C.F._5 in Comune di AL TT (PG) loc. Ponte di Ferro, Via della Centrale n. 1/001 e precisamente:
Descrizione immobile: appartamento posto al piano primo, censito al N.C.E.U. del Comune di AL TT (PG) alla
Partita , Foglio 38, Particella 562, Sub. 3, Categoria A/3, Cl. 1, Cons. 4,5, Rendita € 209,17. P.IVA_1
La cessione verrà fatta con tutti gli annessi, connessi, pertinenze, usi, servitù attive e passive, con tutti i diritti, le ragioni ed azioni, nulla escluso ed eccettuato, nonché con tutti i diritti e gli obblighi sulle parti comuni a norma di legge.
L'impegno al trasferimento immobiliare di cui sopra viene effettuato dai SIg.ri Parte_2 con riserva, in favore dei medesimi, del diritto di usufrutto vitalizio esclusivo sul cespite di rispettiva appartenenza.
Il trasferimento verrà effettuato ed accettato senza un corrispettivo in denaro, ma in mancanza dello spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Il medesimo verrà formalizzato presso un notaio scelto di comune accordo dai coniugi, in una data da concordare, comunque successiva al raggiungimento della maggiore età da parte del figlio ”. CP_4
A tutt'oggi, invero, stante anche le difficoltà connesse al reperimento della documentazione necessaria alla stipula del rogito notarile di cessione, la suddetta statuizione non è stata ancora adempiuta. Nel confermare l'impegno assunto, i coniugi si obbligano a stipulare l'atto di trasferimento immobiliare sopra riportato entro e non oltre il 31 dicembre 2025; le relative spese saranno sostenute dalla SI.ra
. Controparte_1
5) Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 15.03.2025, ha adito il Tribunale di Spoleto Parte_1 chiedendo che fosse dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con il 7.06.1986 in AL TT e trascritto nei registri dello Stato Civile Controparte_1 del medesimo Comune al n. 11, parte II, Serie A, anno 1986.
Il ricorrente ha esposto che:
pagina 3 di 5 - dalla loro unione sono nati i figli: in data 5.07.1992 e , in data 11.11.1997, CP_3 CP_4 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- di essersi separati con decreto di omologa del Tribunale Spoleto in data 26.01.2015;
- di non essersi riconciliati essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione.
La parte ha quindi concluso affinché il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: la casa coniugale inizialmente consistente in due unità immobiliari di proprietà dei coniugi quanto al piano primo e di Controparte_1 Parte_1
quanto al piano terra torni nel possesso e nell'utilizzo dei rispettivi proprietari tenendo conto
[...] che la SI.ra non è più residente nell'unità immobiliare di AL TT Via della Controparte_1
Centrale 1; dichiarare l'autosufficienza economica della SI.ra . Controparte_1
si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione del 23.06.2025, Controparte_1 associandosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e dando atto dell'intervenuto accordo tra le parti in ordine alle condizioni di divorzio.
Alla prima udienza davanti al Presidente, sostituita su istanza delle parti dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, queste hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni concordate.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza assegnazione di termini, avendovi le parti rinunciato.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Deve, dunque, pervenirsi alla pronuncia di scioglimento del matrimonio alle conclusioni concordate dalle parti.
Le spese di lite devono essere compensate, in ragione dell'intervenuto accordo. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e il 7.06.1986 in AL TT e trascritto nei registri
[...] Controparte_1 dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 11, parte II, Serie A, anno 1986;
- DISPONE sulle condizioni di divorzio, per come indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di AL TT di procedere alla annotazione della presente sentenza nel Registro dello Stato civile degli Atti di matrimonio;
- DICHIARA le spese integralmente compensate.
Spoleto, 21.10.2025
Il Presidente est.
AU TT
pagina 5 di 5