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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/11/2025, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 756/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. LO Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 756/2022
promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Prato presso lo studio degli Avv.ti Donata OR e
NA TI, che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliato in Cecina (LI) presso lo studio dell'Avv. CP_1
CI TT, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 229/2022 del Tribunale di Livorno
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dei motivi di appello: In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.229/22 emessa dal Tribunale di Livorno Giudice Dott.
LO DI nell'ambito del giudizio RGN. 237/20 pubblicata in data 11/03/2022 e notificata in data 16/03/2022 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: - In via principale accertare l'esistenza dei vizi contestati e dichiarare la responsabilità del sig. quale parte venditrice – ex art. 1490 c.c. - In via CP_1
subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertato il difetto di conformità di cui sopra, disporre la riduzione del prezzo di vendita ex art. 1492 c.c. nella misura di e 14.180,55 pari al preventivo di riparazione dell'Autofficina ES Srl autorizzata Porche a cui detrarre quanto già versato da
[...]
a seguito della sentenza n. 229/22 pari ad € 4860,00 c.Iva. Sempre in via CP_2
principale condannare il sig. al risarcimento del danno subito dalla CP_1
, da valutarsi in via equitativa ed in misura non inferiore ad € Parte_1
5.000,00 oltre interessi dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo, nonché le sostenute di cui al precedente schema, oltre spese di lite relative al medesimo procedimento oltre I.V.A. e C.P.A. o nella misura che verrà ritenuta di giustizia”.
Per la parte appellata: “n via preliminare, in rito: - dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove e dei nuovi mezzi di prova introdotti con l'atto di citazione in appello;
- in subordine, dichiarare l'inammissibilità per indeterminatezza della domanda proposta in via principale;
- dichiarare l'inammissibilità delle istanze istruttorie;
nel merito: - rigettare l'impugnazione e confermare integralmente la sentenza di primo grado. Con vittoria di compensi e spese del secondo grado. E condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in considerazione del suo contegno processuale”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, (di Parte_1
seguito breviter: ) ha proposto appello avverso la sentenza n. 229/2022 del Parte_1
Tribunale di Livorno, con la quale era stata resa la seguente statuizione: “Il Tribunale di
Livorno, ogni altra domanda istanza ed eccezione rigettata:
1. in parziale accoglimento della domanda principale, accertata l'esistenza dei vizi alla testa del motore dell'auto venduta, riduce il prezzo della vendita inter partes di euro 3.984,00 oltre IVA 22%;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali”.
2 1.1) La causa di prime cure era stata inizialmente instaurata da nei Parte_1
confronti del sig. avanti al Tribunale di Prato, poi dichiaratosi CP_1
territorialmente incompetente.
Tempestivamente riassunta la causa avanti al Tribunale di Livorno, Il Pt_1 aveva richiamato in tale sede il contenuto dell'originario atto di citazione, esponendo che:
• aveva acquistato dal sig. in data 10.5.2018, una vettura Porsche Cayenne CP_1
(targata FH363SV), al prezzo di € 31.000,00;
• il veicolo aveva immediatamente manifestato malfunzionamenti, per i quali l'acquirente si era rivolta ad un officina specializzata Porsche (tale Gesica S.r.l.) che, in data 9.8.2018, aveva consigliato il fermo precauzionale del veicolo;
• di tale circostanza era stato immediatamente informato il CP_1
• la ditta Gesica, poi, aveva riscontrato la bruciatura delle guarnizioni delle testate del motore, presentando per la riparazione un preventivo pari ad € 14.180,55 “vista la prassi della casa madre di non procedere alla rettifica delle testate ma solo alla loro sostituzione”;
• in data 15.1.2019, il perito incaricato da aveva accertato che, Parte_1
effettivamente, il danno era consistito nella bruciatura delle guarnizioni delle testate e delle testate stesse;
• inutili si erano rivelati i solleciti rivolti al CP_1
• sulla scorta della dedotta sussistenza di un vizio occulto nella vettura in questione, era stato chiesto: “Voglia l'on.le Tribunale adito, contrariis reiectis: - In via principale accertare l'esistenza dei vizi contetstati e dichiarare la responsabilità del sig. quale parte venditrice – ex art. 1490 c.c. - In via CP_1
subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertato il difetto di conformità di cui sopra, disporre la riduzione del prezzo di vendita ex art. 1492 c.c. nella misura di e 14.180,55 pari al preventivo di riparazione dell'Autofficina ES Srl autorizzata Porche e/o la restituzione del mezzo. Sempre in via principale condannare il sig. al risarcimento CP_1
del danno subito dal sig. titolare della Parte_2 Parte_1
, da valutarsi in via equitativa ed in misura non inferiore ad € 5.000,00 oltre
[...] interessi dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo, nonché oltre al rimborso dell'importo di € 3400 euro + IVA versato dall'attore di auto sostitutiva ed € 1200,00 a titolo di onorari spettanti al TP (di cui si allega CP_3
fattura) ed alle spese di lite relative al medesimo procedimento oltre I.V.A. e
C.P.A. o nella misura che verrà ritenuta di giustizia”.
3 Sulla scorta di tali rilievi, aveva reiterato avanti al Tribunale di Livorno Parte_1 le domande già avanzate nel contesto dell'originario atto di citazione.
1.2) Il sig. si era costituito contestando le allegazioni e le domande attoree, in CP_1
particolare esponendo che:
o l'atto di riassunzione era viziato dalla mancanza dei requisiti ex art. 125 disp. att.
c.p.c., non contenendo alcuna descrizione dello svolgimento del processo avanti al
Tribunale di Prato, delle parti dello stesso, del provvedimento che aveva dichiarato l'incompetenza e, infine, della volontà della parte di riassumere il processo predetto;
o la domanda era improcedibile per omesso espletamento della procedura di negoziazione assistita, come era del resto già stato eccepito avanti al Tribunale di
Prato;
o non era chiaro il contenuto delle domande (non potendosi comunque chiedere la riduzione del prezzo in via subordinata rispetto alla risoluzione del contratto), né il soggetto che le aveva avanzate (se il sig. OR in proprio o quale legale rappresentante de ); Parte_1
o la vendita era stata curata dalla soc. IA S.r.l. (cui la pratica era stata affidata dal sig. che aveva sottoposto il veicolo ad un'accurata ispezione, CP_1
mentre anche lo stesso OR aveva effettuato le proprie verifiche sulla vettura in questione;
o la vettura era stata portata una prima volta presso l'officina ES nel maggio del
2018, poco dopo l'acquisto ma dopo aver già percorso altri 3.500 km circa, lamentandosi da parte del OR l'esistenza di plurime problematiche, per poi essere nuovamente portata presso tale officina nell'agosto del 2018, dopo aver percorso 9.200 km, in questo caso lamentando un calo di potenza del motore;
o solo dopo venti giorni (in data 30.8.2018) era stata comunicata la presenza di problemi sulla vettura, senza peraltro far presente che l'officina aveva stimato (per il diverso intervento di rettifica delle testate) un costo di circa € 7.000,00, mentre una denuncia formale dei vizi era avvenuta solo in data 3.10.2018;
o parte attrice era dunque decaduta dalla garanzia, difettando comunque la prova dei vizi ed essendo la domanda infondata anche in punto di quantum.
Il predetto convenuto aveva quindi chiesto: “Tutto ciò premesso, si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale, Giudice monocratico, Voglia in via preliminare: - ritenuta
l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art 3 del Decreto Legge 12 settembre 2014,
n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, assumere i provvedimenti di cui alla medesima norma;
- ritenuta la nullità dell'atto di citazione ai
4 sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., adottare i conseguenti provvedimenti;
- dichiarare
l'inammissibilità della domanda di riduzione del prezzo eventualmente proposta in subordine rispetto all'azione redibitoria nel merito: - accertare e dichiarare che il presente giudizio non costituisce riassunzione del processo n. 1238/2019 RG Tribunale di
Prato bensì un giudizio nuovo e conseguentemente rigettare la domanda, stante la decadenza dall'azione di garanzia per i vizi e/o prescrizione;
- in via principale, in accoglimento dell'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi formulata da parte convenuta, rigettare integralmente le domande attoree;
- in subordine, in accoglimento delle eccezioni formulate in merito all'infondatezza della domanda, rigettare tutte le domande proposte;
- in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ridurre il quantum dell'eventuale risarcimento e/o della riduzione del prezzo in accoglimento delle eccezioni sopra formulate. Con vittoria di compensi e spese”.
1.3) Il Tribunale di Livorno, espletata istruttoria mediante produzioni documentali ed assunzione dell'interrogatorio formale delle parti, aveva infine ritenuto che:
− era infondata l'eccezione di parte convenuta secondo cui era inammissibile la simultanea proposizione delle azioni di risoluzione e di riduzione del prezzo, in quanto “L'eccezione, la cui proposizione trovava giustificazione nel richiamo, contenuto nelle conclusioni di cui in atto di riassunzione, al disposto di cui all'art.
1490 cd. civ. e alla contestuale proposizione della domanda di riduzione del prezzo “in via subordinata”, è stata superata da entrambe queste indicazioni, essendo espressamente precisato, nelle conclusioni di cui alle note autorizzate depositate in data 28.10.2020, che la domanda di riduzione del prezzo di vendita viene proposta “in via principale”. Deve ritenersi che l'ultimo inciso del primo periodo delle conclusioni (“e/o la restituzione del mezzo”) costituisca un mero refuso”;
− era infondata anche “...l'eccezione di prescrizione della domanda della garanzia per vizi per decorso dell'anno dalla consegna dell'auto (art. 1495, III comma cod. civ.). L'eccezione muove dalla ritenuta inidoneità dell'atto di citazione ad integrare la valida riassunzione del giudizio inizialmente instaurato a Prato;
e ciò per la violazione dei requisiti di contenuto previsti dall'art. 125 disp att c.p.p. idonei alla identificazione della causa riassunta, ivi compresa l'indicazione delle parti e dei loro difensori, e per la notifica alla parte personalmente, e non al suo procuratore, in violazione dell'ultimo comma di tale disposizione. Ritiene il
Tribunale che i vizi di forma e di notifica, sussistenti, non abbiano impedito il raggiungimento dello scopo dell'atto (identificazione, tramite il suo contenuto, della causa riassunta e del suo esito, evocazione in giudizio, messa in condizione
5 del convenuto di di-fendersi nel merito), e che pertanto che la nullità non possa, ex art. 156, III comma c.p.c., essere dichiarata”;
− era infondata, inoltre, l'eccezione di decadenza della garanzia, per tardiva denuncia dei vizi, in quanto “...la comunicazione trasmessa via mail dall'intermediario della vendita (“Cambio-marcia”), nell'interesse (proprio e) dell'acquirente Parte_3 al in data 9.8.2018 costituisca idonea “denuncia” dei vizi, in essa CP_1 evidenziandosi, in maniera non equivoca, l'ipotesi di un guasto alla testa del motore, avanzata dai tecnici dell'officina autorizzata presso la quale l'auto era stata portata quel medesimo giorno”;
− era fondata la domanda di riduzione del prezzo, in quanto:
→ tale domanda non presupponeva la dimostrazione di colpa, in capo al venditore;
→ l'esistenza dei vizi doveva ritenersi dimostrata “...sulla base degli accertati malfunzionamenti a tale impianto riscontrati nella officina autorizzata, del fermo dell'auto da parte di ES in data 9.8.2018, nonché dall'esistenza del preventivo interventi per € 6.984,00 + IVA redatto da ES e inviato in data 14.9.2018 a e da questi a . Tale Parte_3 Parte_1
preventivo non è stato prodotto in corso del giudizio, ma della sua emissione il è stato informato con mail del 3.10.2018 e non ha CP_1
contestato in questa sede di averlo ricevuto, né ha provato di averlo respinto”, ed in tale misura doveva ritenersi individuabile il minor valore della vettura oggetto di causa, mentre non poteva ritenersi suscettibile di essere recepita “...la somma portata dal secondo preventivo ES, poco dopo (9.10.2018) emesso, in difetto di allegazioni a giustificazione dell'aumento rispetto al primo, di solo pochi giorni successivo”, inoltre
“Dalla somma in questione deve poi essere detratto l'importo di € 3.000,00 corrisposto al quale ristoro per i vizi dell'auto emersi CP_1 successivamente all'acquisto, dall'intermediario “IA”. L'actio quanti minoris è pertanto fondata, nella misura di € (6.984,00 - 3.000,00
=) 3.984,00 oltre IVA 22%”;
− era invece infondata la domanda di risarcimento danni, in quanto “...sfornita di sufficienti allegazioni in ordine alla somma di € 5.000,00 (di cui si richiede la liquidazione in via equitativa, senza fornire ulteriori indicazioni) e di prova in relazione agli esborsi per il noleggio di un'auto sostitutiva e per la relazione del
TP (in assenza di qualsivoglia produzione o istanza di prova costituenda)”;
6 − le spese di lite dovevano essere compensate “...in ragione dell'esito della controversia e della mancata accettazione da parte attrice della proposta ex art.
185 bis c.p.c..”.
1.3.1) Sulla scorta di tali rilievi era stato emesso il dispositivo ricordato al paragrafo 1 della presente sentenza.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello Il Pt_1
2.1) Il gravame è stato in particolare affidato ai seguenti motivi:
1°. “Infondatezza della sentenza appellata in violazione dell'art. 116 c.p.c. per insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione in merito alla valutazione delle prove acquisite”, censurando il fatto che il giudice di prime cure aveva preso in considerazione – al fine della quantificazione della riduzione del prezzo – un preventivo mai prodotto in atti, trascurando invece l'unico preventivo effettivamente presente e dimesso da;
Parte_1
2°. “Sulla detrazione dell'importo di € 3.000,00”, anche in questo caso lamentando come il Tribunale di Livorno avesse fatto riferimento a documentazione non prodotta in causa, trascurando invece quella presente in atti, valorizzando un versamento effettuato dall'intermediario della vendita (IA) che, tuttavia, trovava la propria ragion d'essere in un accordo transattivo tra Parte_1
e la stessa IA (e che esulava dalla presente causa);
3°. “Sul Punto 5 della sentenza in merito al risarcimento del danno”, contestando la decisione raggiunta dal giudice di prime cure in ordine alla ritenuta inesistenza di un danno risarcibile;
4°. “Sul punto 6 in merito alla compensazione delle spese”, rilevando come la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (che il giudice di prime cure aveva valorizzato onde procedere alla compensazione delle spese di lite) non era stata accettata da entrambe le parti, compreso quindi il sig. non comprendendosi CP_1
quindi perché fosse stata presa in considerazione unicamente la mancata accettazione di tale proposta da parte de . Parte_1
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, il sig. ha eccepito preliminarmente sia CP_1
l'inammissibilità delle nuove domande e dei nuovi mezzi di prova proposti dall'appellante, sia l'indeterminatezza della domanda principale, contestando comunque la fondatezza in merito del gravame.
7 L'appellato ha quindi chiesto la conferma integrale nel merito della sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. in considerazione del suo contegno processuale.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Preliminarmente all'analisi del merito, tuttavia, devono essere valutate le questioni preliminari sollevate da parte appellata.
3.1.1) Con riferimento all'eccezione dell'appellato concernente la lamentata inammissibilità delle domande, asseritamente nuove, proposte dall'appellante, si osserva
[.. come tale doglianza sia stata articolata anzitutto argomentando che mentre in prime cure aveva chiesto direttamente, in via principale, l'accertamento dell'esistenza dei Pt_1 vizi contestati e, per l'effetto, la riduzione del prezzo di vendita, in grado di appello la predetta società ha chiesto, in via principale, di accertare i vizi in questione e poi di
“dichiarare la responsabilità del sig. quale parte venditrice – ex art. 1490 CP_1
c.c.” e solo in via subordinata “nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertato il difetto di conformità di cui sopra, disporre la riduzione del prezzo di vendita ex art. 1492”.
3.1.1.1) L'eccezione è infondata.
Al netto del portato semantico delle espressioni utilizzate, la domanda volta ad ottenere la declaratoria di responsabilità del sig. ex art. 1490 c.c. non svolge alcun CP_1 ruolo nella dinamica interpretativa volta all'individuazione e, per l'effetto, alla qualificazione della domanda ab origine svolta da parte de . Parte_1
L'art. 1490 c.c., infatti, si limita a prevedere gli obblighi di garanzia gravanti sul venditore, non disciplinando le conseguenze della violazione di tale obbligo che, per quanto qui interessa, sono invece prese in considerazione dal successivo art. 1492 c.c.
Dunque, la richiesta della declaratoria di una responsabilità del venditore (in questo caso il risulta attenere, più che all'emissione di una domanda di CP_1
accertamento in senso tecnico, alla valutazione della positiva sussistenza dei presupposti per l'emissione di una sentenza di condanna ex art. 1492 c.c. e, in tale senso, deve essere qualificata la domanda dell'odierna appellante.
3.1.2) In relazione poi all'eccezione dell'appellato secondo cui parte appellante avrebbe ampliato il novero delle voci di danno di cui è stato chiesto il risarcimento
(secondo lo schema riepilogativo di cui a pg. 8 dell'appello) si rileva come, in effetti,
l'appellante ha fatto riferimento a voci mai precedentemente indicate.
In proposito occorre tuttavia specificare come la giurisprudenza di legittimità sia attestata nel senso che “In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, la
8 domanda di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, proposta dal danneggiato nei confronti del soggetto responsabile, per la sua onnicomprensività esprime la volontà di riferirsi ad ogni possibile voce di danno, con la conseguenza che solo nel caso in cui nell'atto di citazione siano indicate specifiche voci di danno,
l'eventuale domanda proposta in appello per una voce non già indicata in primo grado, costituisce domanda nuova, come tale inammissibile” (cfr Cass. 11761 del 19.5.2006), con valutazione di carattere generale suscettibile di essere estesa anche alle ipotesi di responsabilità contrattuale.
Nel caso di specie, parte attrice aveva prospettato un proprio credito risarcitorio con riferimento ai “...danni patiti quali conseguenza dei vizi riscontrati nell'automobile in questione, consistenti nell'impossibilità di godere dei comfort e delle prestazioni di un'automobile nuova;
del noleggio di auto sostitutiva per far fronte alle necessita giornaliere senza parlare delle spese di autofficina nonché della svalutazione immediata della stessa e nell'impossibilità di poterla alienare secondo i valori del mercato”, con espressione che appare in astratto suscettibile di estendersi alle voci di danno indicate nell'atto di appello, salve le eccezioni indicate al successivo paragrafo 3.4.
Anche l'eccezione in questione risulta dunque, in termini generali e salve le eccezioni predette, infondata.
3.1.3) Per quanto infine attiene all'eccezione dell'appellato volta a stigmatizzare la produzione, da parte dell'appellante, di nuovi documenti, va osservato come non risulti individuabile alcun nuovo documento prodotto nella presente sede rispetto alle produzioni documentali già effettuate in prime cure.
Il fatto che l'appellante abbia riprodotto i medesimi documenti, in alcuni casi tuttavia assemblandoli in un unico allegato (ad es., il doc. 6 prodotto in questo grado di giudizio, che raccoglie i documenti prodotti in prime cure sub allegati 8, 9 e 9bis), non comporta all'evidenza alcuna nuova produzione documentale rispetto a quelle già effettuate in prime cure.
Dunque, anche questa eccezione non può ritenersi fondata.
3.2) Passando a prendere in considerazione il merito del gravame, si rileva come il primo motivo di appello contenga la doglianza de mossa nei confronti della Parte_1
decisione del Tribunale di Livorno di prendere in considerazione – al fine della quantificazione della riduzione del prezzo – il “preventivo interventi per € 6.984,00 + IVA redatto da ES e inviato in data 14.9.2018 a e da questi a Parte_3 Parte_1
.
[...]
L'appellante ha contestato l'utilizzabilità di tale preventivo in quanto:
9 − si tratta di un documento mai prodotto in atti, a fronte del preventivo del 9.10.2018
(pari ad € 14.180,55), ritualmente dimesso in causa;
− il giudice di prime cure aveva immotivatamente la condivisibilità del secondo preventivo (ritenendolo non preferibile “in difetto di allegazioni a giustificazione dell'aumento rispetto al primo, di solo pochi giorni successivo”) mentre invece era stato indicato che la prassi operativa della casa madre Porsche era quella di sostituire le testate del motore e non semplicemente di rettificarle.
3.2.1) Il motivo è infondato.
A) Quanto al primo profilo, va rilevato come sia condivisibile il ragionamento giuridico condotto dal Tribunale di Livorno, che ha posto a fondamento – quale parametro per calcolare il minor valore del bene compravenduto – il primo preventivo. Ed infatti, per quanto qui maggiormente rileva, nel giudizio di primo grado non si è contestata (da parte de ) l'esistenza di detto documento, né è stato allegato che questo fosse stato Parte_1
portato a conoscenza della parte convenuta (odierna appellata). Dunque, non si tratta di prendere in considerazione un documento mai prodotto, ma un fatto (la quantificazione ivi operata) che non è stato contestato, neppure con riferimento alla quantificazione del costo indicato per la rettifica delle testate.
B) Inoltre, è parimenti condivisibile anche l'assunto del Tribunale per il quale il secondo preventivo, emesso pochi giorni dopo il primo, aveva quantificato i danni in modo maggiorato senza una condivisibile spiegazione.
E' pur vero, come riporta l'odierna appellante, che nel carteggio intercorso tra la ditta incaricata della riparazione, l'intermediario e si chiariva che “la casa Parte_1 madre Porsche non prevede operazioni di rettifica delle testate, ma la loro sostituzione”, ma nulla toglie che questo tipo di riparazione (e cioè la rettifica delle testate del motore) poteva essere portato a compimento anche con risultati ottimali.
In proposito va in effetti rilevato che:
− Il non ha operato allegazioni di sorta (a monte) e chiesto o prodotto Pt_1 riscontri (a valle) in ordine all'inefficacia di un intervento di rettifica delle testate;
− la stessa auto-officina che si è interessata delle operazioni ha indicato che la rettifica delle testate è “una operazione che può essere eseguita dalla officina (…) con apposite attrezzature professionali e che garantisce la perfetta esecuzione della lavorazione”, senza che constino rilievi critici in ordine a tale profilo;
− il fatto che la strategia aziendale di Porsche sia orientata secondo un determinato approccio non esclude (ai fini specifici della determinazione del minor valore del veicolo) che altri metodi di intervento garantiscano la piena funzionalità del veicolo stesso.
10 3.3) Anche il secondo motivo di appello è infondato, dovendosi ritenere condivisibile la decisione del giudice di primo grado di elidere (dal novero della complessiva riduzione del prezzo d'acquisto) l'importo erogato a dalla soc. Parte_1
IA.
Tale decisione è stata contestata dall'appellante adducendo che, anche in questo caso, non vi erano riscontri documentali in ordine alla dazione di denaro in questione che, comunque, doveva ricondursi ad un accordo privato tra tali parti, riservato e confidenziale.
In proposito va infatti rilevato che:
a) l'erogazione di denaro (per € 3.000,00) risulta essere stata oggetto di espresso riconoscimento, con valenza quindi confessoria, da parte del sig. OR nel corso del proprio interpello formale in prime cure (all'udienza del 6.10.2021, ove egli ebbe a dichiarare tra l'altro: “E' stato pagato solo un parziale indennizzo di €
3.000 da parte di IA”), con ciò integrandosi piena prova del fatto storico in questione;
b) il contributo economico fornito da IA non può essere privato di rilevanza, ai fini della presente causa, sulla scorta di una qualificazione del relativo accordo tra quest'ultima ed come “riservato e confidenziale”; al netto Parte_1
del fatto che tali espressioni sono, su un piano strettamente giuridico e con riferimento alle questioni qui in rilievo, prive di significato, deve rilevarsi come la causa in concreto del contributo in parola e lo stringente nesso di causalità (o quantomeno di occasionalità, non potendosi all'evidenza individuare un atto di liberalità nel pagamento in questione che, del resto, lo stesso OR ha qualificato come indennizzo) tra il malfunzionamento delle vettura e la somma in questione non può che evidenziare come l'importo in oggetto fosse finalizzato ad attutire gli inconvenienti patiti da a causa del Parte_1
malfunzionamento dell'autovettura medesima.
3.4) Il terzo motivo di appello è parimenti infondato.
3.4.1) In prime cure, aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti, Parte_1
ascrivendoli a:
− “l'impossibilità di godere dei comfort e delle prestazioni di un'automobile nuova”;
− il costo del noleggio di auto sostitutiva;
− le spese di autofficina;
− la svalutazione della vettura e “l''impossibilità di poterla alienare secondo i valori del mercato”.
Il Tribunale di Livorno ha respinto tale domanda adducendo che “La domanda di risarcimento del danno è sfornita di sufficienti allegazioni in ordine alla somma di €
11 5.000,00 (di cui si richiede la liquidazione in via equitativa, senza fornire ulteriori indicazioni) e di prova in relazione agli esborsi per il noleggio di un'auto sostitutiva e per la relazione del TP (in assenza di qualsivoglia produzione o istanza di prova costituenda)”.
3.4.2) L'appellante ha contestato tale valutazione argomentando che:
− il sig. aveva indebitamente usufruito del servizio c.d. “vendita 5 stelle” (al CP_1 costo di € 540,00), che gli sarebbe invece stato precluso in quanto soggetto professionalmente operante nel settore (ed a cui aveva invece potuto accedere solo in quanto aveva presentato la relativa richiesta come “persona fisica”);
− prima dell'intervento di individuazione del danno erano stati fatti due interventi
(per complessivi € 1.014,00);
− non poteva trascurarsi il costo dell'auto sostitutiva;
− doveva considerarsi il costo della TP.
3.4.2.1) In proposito va rilevato, quanto al primo profilo, che il profilo attinente all'indebita attivazione della procedura denominata “vendita 5 stelle” non ha nulla a che fare con le ricadute patrimoniali derivanti dall'insorgenza di malfunzionamenti nella vettura in questione, sì che la domanda non può essere presentata per la prima volta nella presente sede.
3.4.2.2) Le spese per gli interventi dell'officina non risultano avere ad oggetto la problematica delle testate del motore, ma altri profili che non costituiscono oggetto delle domande attoree ed in ordine ai quali non constano specifiche allegazioni della parte
(sconoscendosi, ad es., da quali problematiche fossero attinte le luci o gli spruzzatori del veicolo) e tantomeno riscontri.
3.4.2.3) Nessun riscontro vi è in atti, parimenti, in ordine: a) al noleggio di un auto sostitutiva, b) alla necessità di tale noleggio.
Nell'assenza di dimostrazioni sul punto (e, a monte, di allegazioni, ad es., sulla necessità del noleggio), la relativa richiesta risarcitoria non può all'evidenza trovare accoglimento.
3.4.2.4) Il costo della TP, infine, non attiene a profili risarcitori ma alle spese processuali.
3.5) Con il quarto motivo di appello Il ha in ultimo lamentato la Pt_1
decisione di procedere alla compensazione integrale delle spese processuali.
Tale decisione è stata adottata dal Tribunale di Livorno “in ragione dell'esito della controversia e della mancata accettazione da parte attrice della proposta ex art. 185 bis
c.p.c..”.
12 Nei confronti di ciò, l'appellante ha esposto come la proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Tribunale fosse stata rivolta nei confronti di entrambe le parti, mentre il sig. non era mai stato disponibile a riconoscere alcunché a , sì che la mancata CP_1 Parte_1
accettazione di tale proposta non poteva essere valorizzata ad esclusivo detrimento della posizione de . Parte_1
3.5.1) Il motivo è infondato e, in effetti, anche inammissibile.
Come visto, la decisione del Tribunale di Livorno risulta fondata sulla base di un duplice ordine di considerazioni, concernenti:
a) l'esito della lite;
b) la mancata accettazione della proposta ex art. 185bis c.p.c.
Con il motivo di gravame in oggetto, l'appellante ha contestato unicamente la ravvisabilità del secondo elemento valorizzato dal giudice di prime cure, senza nulla argomentare in ordine al primo.
Dunque il motivo è infondato e, anzi, inammissibile, nella parte in cui non si confronta pienamente con il tenore della decisione impugnata, e questo al netto del rilievo per cui effettivamente, nel caso di specie, è dato ravvisare una soccombenza reciproca in senso formale: delle distinte domande formulate da (riduzione del prezzo e Parte_1
risarcimento danni) ha infatti trovato accoglimento esclusivamente la prima, peraltro in misura largamente inferiore rispetto a quanto richiesto (€ 3.984,00 a fronte di € 14.180,55: dunque il 28% circa dell'importo indicato), sì da integrare i margini di applicabilità delineati dalla Suprema Corte per le ipotesi di soccombenza reciproca (cfr Cass. 13212 del
15.3.2023).
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 5.200,01 ed € 26.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
4.1) Non si ritiene, tuttavia, che sussistano i presupposti per condannare parte appellante ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., non essendo ravvisabile dolo o colpa grave nella proposizione del presente gravame.
4.2) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di
13 versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 229/2022 del Tribunale Parte_1
di Livorno, così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Parte_1
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 5.809,00 per CP_1 compenso, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, €
1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del
15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della
[.. sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Parte_1
quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco CECCHI.
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. in tirocinio, Dott. Dario Rombolà
Il Consigliere relatore
Dott. Marco CECCHI
Il Presidente
Dott. LO Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. LO Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 756/2022
promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Prato presso lo studio degli Avv.ti Donata OR e
NA TI, che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliato in Cecina (LI) presso lo studio dell'Avv. CP_1
CI TT, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 229/2022 del Tribunale di Livorno
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dei motivi di appello: In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.229/22 emessa dal Tribunale di Livorno Giudice Dott.
LO DI nell'ambito del giudizio RGN. 237/20 pubblicata in data 11/03/2022 e notificata in data 16/03/2022 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: - In via principale accertare l'esistenza dei vizi contestati e dichiarare la responsabilità del sig. quale parte venditrice – ex art. 1490 c.c. - In via CP_1
subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertato il difetto di conformità di cui sopra, disporre la riduzione del prezzo di vendita ex art. 1492 c.c. nella misura di e 14.180,55 pari al preventivo di riparazione dell'Autofficina ES Srl autorizzata Porche a cui detrarre quanto già versato da
[...]
a seguito della sentenza n. 229/22 pari ad € 4860,00 c.Iva. Sempre in via CP_2
principale condannare il sig. al risarcimento del danno subito dalla CP_1
, da valutarsi in via equitativa ed in misura non inferiore ad € Parte_1
5.000,00 oltre interessi dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo, nonché le sostenute di cui al precedente schema, oltre spese di lite relative al medesimo procedimento oltre I.V.A. e C.P.A. o nella misura che verrà ritenuta di giustizia”.
Per la parte appellata: “n via preliminare, in rito: - dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove e dei nuovi mezzi di prova introdotti con l'atto di citazione in appello;
- in subordine, dichiarare l'inammissibilità per indeterminatezza della domanda proposta in via principale;
- dichiarare l'inammissibilità delle istanze istruttorie;
nel merito: - rigettare l'impugnazione e confermare integralmente la sentenza di primo grado. Con vittoria di compensi e spese del secondo grado. E condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in considerazione del suo contegno processuale”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, (di Parte_1
seguito breviter: ) ha proposto appello avverso la sentenza n. 229/2022 del Parte_1
Tribunale di Livorno, con la quale era stata resa la seguente statuizione: “Il Tribunale di
Livorno, ogni altra domanda istanza ed eccezione rigettata:
1. in parziale accoglimento della domanda principale, accertata l'esistenza dei vizi alla testa del motore dell'auto venduta, riduce il prezzo della vendita inter partes di euro 3.984,00 oltre IVA 22%;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali”.
2 1.1) La causa di prime cure era stata inizialmente instaurata da nei Parte_1
confronti del sig. avanti al Tribunale di Prato, poi dichiaratosi CP_1
territorialmente incompetente.
Tempestivamente riassunta la causa avanti al Tribunale di Livorno, Il Pt_1 aveva richiamato in tale sede il contenuto dell'originario atto di citazione, esponendo che:
• aveva acquistato dal sig. in data 10.5.2018, una vettura Porsche Cayenne CP_1
(targata FH363SV), al prezzo di € 31.000,00;
• il veicolo aveva immediatamente manifestato malfunzionamenti, per i quali l'acquirente si era rivolta ad un officina specializzata Porsche (tale Gesica S.r.l.) che, in data 9.8.2018, aveva consigliato il fermo precauzionale del veicolo;
• di tale circostanza era stato immediatamente informato il CP_1
• la ditta Gesica, poi, aveva riscontrato la bruciatura delle guarnizioni delle testate del motore, presentando per la riparazione un preventivo pari ad € 14.180,55 “vista la prassi della casa madre di non procedere alla rettifica delle testate ma solo alla loro sostituzione”;
• in data 15.1.2019, il perito incaricato da aveva accertato che, Parte_1
effettivamente, il danno era consistito nella bruciatura delle guarnizioni delle testate e delle testate stesse;
• inutili si erano rivelati i solleciti rivolti al CP_1
• sulla scorta della dedotta sussistenza di un vizio occulto nella vettura in questione, era stato chiesto: “Voglia l'on.le Tribunale adito, contrariis reiectis: - In via principale accertare l'esistenza dei vizi contetstati e dichiarare la responsabilità del sig. quale parte venditrice – ex art. 1490 c.c. - In via CP_1
subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertato il difetto di conformità di cui sopra, disporre la riduzione del prezzo di vendita ex art. 1492 c.c. nella misura di e 14.180,55 pari al preventivo di riparazione dell'Autofficina ES Srl autorizzata Porche e/o la restituzione del mezzo. Sempre in via principale condannare il sig. al risarcimento CP_1
del danno subito dal sig. titolare della Parte_2 Parte_1
, da valutarsi in via equitativa ed in misura non inferiore ad € 5.000,00 oltre
[...] interessi dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo, nonché oltre al rimborso dell'importo di € 3400 euro + IVA versato dall'attore di auto sostitutiva ed € 1200,00 a titolo di onorari spettanti al TP (di cui si allega CP_3
fattura) ed alle spese di lite relative al medesimo procedimento oltre I.V.A. e
C.P.A. o nella misura che verrà ritenuta di giustizia”.
3 Sulla scorta di tali rilievi, aveva reiterato avanti al Tribunale di Livorno Parte_1 le domande già avanzate nel contesto dell'originario atto di citazione.
1.2) Il sig. si era costituito contestando le allegazioni e le domande attoree, in CP_1
particolare esponendo che:
o l'atto di riassunzione era viziato dalla mancanza dei requisiti ex art. 125 disp. att.
c.p.c., non contenendo alcuna descrizione dello svolgimento del processo avanti al
Tribunale di Prato, delle parti dello stesso, del provvedimento che aveva dichiarato l'incompetenza e, infine, della volontà della parte di riassumere il processo predetto;
o la domanda era improcedibile per omesso espletamento della procedura di negoziazione assistita, come era del resto già stato eccepito avanti al Tribunale di
Prato;
o non era chiaro il contenuto delle domande (non potendosi comunque chiedere la riduzione del prezzo in via subordinata rispetto alla risoluzione del contratto), né il soggetto che le aveva avanzate (se il sig. OR in proprio o quale legale rappresentante de ); Parte_1
o la vendita era stata curata dalla soc. IA S.r.l. (cui la pratica era stata affidata dal sig. che aveva sottoposto il veicolo ad un'accurata ispezione, CP_1
mentre anche lo stesso OR aveva effettuato le proprie verifiche sulla vettura in questione;
o la vettura era stata portata una prima volta presso l'officina ES nel maggio del
2018, poco dopo l'acquisto ma dopo aver già percorso altri 3.500 km circa, lamentandosi da parte del OR l'esistenza di plurime problematiche, per poi essere nuovamente portata presso tale officina nell'agosto del 2018, dopo aver percorso 9.200 km, in questo caso lamentando un calo di potenza del motore;
o solo dopo venti giorni (in data 30.8.2018) era stata comunicata la presenza di problemi sulla vettura, senza peraltro far presente che l'officina aveva stimato (per il diverso intervento di rettifica delle testate) un costo di circa € 7.000,00, mentre una denuncia formale dei vizi era avvenuta solo in data 3.10.2018;
o parte attrice era dunque decaduta dalla garanzia, difettando comunque la prova dei vizi ed essendo la domanda infondata anche in punto di quantum.
Il predetto convenuto aveva quindi chiesto: “Tutto ciò premesso, si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale, Giudice monocratico, Voglia in via preliminare: - ritenuta
l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art 3 del Decreto Legge 12 settembre 2014,
n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, assumere i provvedimenti di cui alla medesima norma;
- ritenuta la nullità dell'atto di citazione ai
4 sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., adottare i conseguenti provvedimenti;
- dichiarare
l'inammissibilità della domanda di riduzione del prezzo eventualmente proposta in subordine rispetto all'azione redibitoria nel merito: - accertare e dichiarare che il presente giudizio non costituisce riassunzione del processo n. 1238/2019 RG Tribunale di
Prato bensì un giudizio nuovo e conseguentemente rigettare la domanda, stante la decadenza dall'azione di garanzia per i vizi e/o prescrizione;
- in via principale, in accoglimento dell'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi formulata da parte convenuta, rigettare integralmente le domande attoree;
- in subordine, in accoglimento delle eccezioni formulate in merito all'infondatezza della domanda, rigettare tutte le domande proposte;
- in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ridurre il quantum dell'eventuale risarcimento e/o della riduzione del prezzo in accoglimento delle eccezioni sopra formulate. Con vittoria di compensi e spese”.
1.3) Il Tribunale di Livorno, espletata istruttoria mediante produzioni documentali ed assunzione dell'interrogatorio formale delle parti, aveva infine ritenuto che:
− era infondata l'eccezione di parte convenuta secondo cui era inammissibile la simultanea proposizione delle azioni di risoluzione e di riduzione del prezzo, in quanto “L'eccezione, la cui proposizione trovava giustificazione nel richiamo, contenuto nelle conclusioni di cui in atto di riassunzione, al disposto di cui all'art.
1490 cd. civ. e alla contestuale proposizione della domanda di riduzione del prezzo “in via subordinata”, è stata superata da entrambe queste indicazioni, essendo espressamente precisato, nelle conclusioni di cui alle note autorizzate depositate in data 28.10.2020, che la domanda di riduzione del prezzo di vendita viene proposta “in via principale”. Deve ritenersi che l'ultimo inciso del primo periodo delle conclusioni (“e/o la restituzione del mezzo”) costituisca un mero refuso”;
− era infondata anche “...l'eccezione di prescrizione della domanda della garanzia per vizi per decorso dell'anno dalla consegna dell'auto (art. 1495, III comma cod. civ.). L'eccezione muove dalla ritenuta inidoneità dell'atto di citazione ad integrare la valida riassunzione del giudizio inizialmente instaurato a Prato;
e ciò per la violazione dei requisiti di contenuto previsti dall'art. 125 disp att c.p.p. idonei alla identificazione della causa riassunta, ivi compresa l'indicazione delle parti e dei loro difensori, e per la notifica alla parte personalmente, e non al suo procuratore, in violazione dell'ultimo comma di tale disposizione. Ritiene il
Tribunale che i vizi di forma e di notifica, sussistenti, non abbiano impedito il raggiungimento dello scopo dell'atto (identificazione, tramite il suo contenuto, della causa riassunta e del suo esito, evocazione in giudizio, messa in condizione
5 del convenuto di di-fendersi nel merito), e che pertanto che la nullità non possa, ex art. 156, III comma c.p.c., essere dichiarata”;
− era infondata, inoltre, l'eccezione di decadenza della garanzia, per tardiva denuncia dei vizi, in quanto “...la comunicazione trasmessa via mail dall'intermediario della vendita (“Cambio-marcia”), nell'interesse (proprio e) dell'acquirente Parte_3 al in data 9.8.2018 costituisca idonea “denuncia” dei vizi, in essa CP_1 evidenziandosi, in maniera non equivoca, l'ipotesi di un guasto alla testa del motore, avanzata dai tecnici dell'officina autorizzata presso la quale l'auto era stata portata quel medesimo giorno”;
− era fondata la domanda di riduzione del prezzo, in quanto:
→ tale domanda non presupponeva la dimostrazione di colpa, in capo al venditore;
→ l'esistenza dei vizi doveva ritenersi dimostrata “...sulla base degli accertati malfunzionamenti a tale impianto riscontrati nella officina autorizzata, del fermo dell'auto da parte di ES in data 9.8.2018, nonché dall'esistenza del preventivo interventi per € 6.984,00 + IVA redatto da ES e inviato in data 14.9.2018 a e da questi a . Tale Parte_3 Parte_1
preventivo non è stato prodotto in corso del giudizio, ma della sua emissione il è stato informato con mail del 3.10.2018 e non ha CP_1
contestato in questa sede di averlo ricevuto, né ha provato di averlo respinto”, ed in tale misura doveva ritenersi individuabile il minor valore della vettura oggetto di causa, mentre non poteva ritenersi suscettibile di essere recepita “...la somma portata dal secondo preventivo ES, poco dopo (9.10.2018) emesso, in difetto di allegazioni a giustificazione dell'aumento rispetto al primo, di solo pochi giorni successivo”, inoltre
“Dalla somma in questione deve poi essere detratto l'importo di € 3.000,00 corrisposto al quale ristoro per i vizi dell'auto emersi CP_1 successivamente all'acquisto, dall'intermediario “IA”. L'actio quanti minoris è pertanto fondata, nella misura di € (6.984,00 - 3.000,00
=) 3.984,00 oltre IVA 22%”;
− era invece infondata la domanda di risarcimento danni, in quanto “...sfornita di sufficienti allegazioni in ordine alla somma di € 5.000,00 (di cui si richiede la liquidazione in via equitativa, senza fornire ulteriori indicazioni) e di prova in relazione agli esborsi per il noleggio di un'auto sostitutiva e per la relazione del
TP (in assenza di qualsivoglia produzione o istanza di prova costituenda)”;
6 − le spese di lite dovevano essere compensate “...in ragione dell'esito della controversia e della mancata accettazione da parte attrice della proposta ex art.
185 bis c.p.c..”.
1.3.1) Sulla scorta di tali rilievi era stato emesso il dispositivo ricordato al paragrafo 1 della presente sentenza.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello Il Pt_1
2.1) Il gravame è stato in particolare affidato ai seguenti motivi:
1°. “Infondatezza della sentenza appellata in violazione dell'art. 116 c.p.c. per insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione in merito alla valutazione delle prove acquisite”, censurando il fatto che il giudice di prime cure aveva preso in considerazione – al fine della quantificazione della riduzione del prezzo – un preventivo mai prodotto in atti, trascurando invece l'unico preventivo effettivamente presente e dimesso da;
Parte_1
2°. “Sulla detrazione dell'importo di € 3.000,00”, anche in questo caso lamentando come il Tribunale di Livorno avesse fatto riferimento a documentazione non prodotta in causa, trascurando invece quella presente in atti, valorizzando un versamento effettuato dall'intermediario della vendita (IA) che, tuttavia, trovava la propria ragion d'essere in un accordo transattivo tra Parte_1
e la stessa IA (e che esulava dalla presente causa);
3°. “Sul Punto 5 della sentenza in merito al risarcimento del danno”, contestando la decisione raggiunta dal giudice di prime cure in ordine alla ritenuta inesistenza di un danno risarcibile;
4°. “Sul punto 6 in merito alla compensazione delle spese”, rilevando come la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (che il giudice di prime cure aveva valorizzato onde procedere alla compensazione delle spese di lite) non era stata accettata da entrambe le parti, compreso quindi il sig. non comprendendosi CP_1
quindi perché fosse stata presa in considerazione unicamente la mancata accettazione di tale proposta da parte de . Parte_1
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, il sig. ha eccepito preliminarmente sia CP_1
l'inammissibilità delle nuove domande e dei nuovi mezzi di prova proposti dall'appellante, sia l'indeterminatezza della domanda principale, contestando comunque la fondatezza in merito del gravame.
7 L'appellato ha quindi chiesto la conferma integrale nel merito della sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. in considerazione del suo contegno processuale.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Preliminarmente all'analisi del merito, tuttavia, devono essere valutate le questioni preliminari sollevate da parte appellata.
3.1.1) Con riferimento all'eccezione dell'appellato concernente la lamentata inammissibilità delle domande, asseritamente nuove, proposte dall'appellante, si osserva
[.. come tale doglianza sia stata articolata anzitutto argomentando che mentre in prime cure aveva chiesto direttamente, in via principale, l'accertamento dell'esistenza dei Pt_1 vizi contestati e, per l'effetto, la riduzione del prezzo di vendita, in grado di appello la predetta società ha chiesto, in via principale, di accertare i vizi in questione e poi di
“dichiarare la responsabilità del sig. quale parte venditrice – ex art. 1490 CP_1
c.c.” e solo in via subordinata “nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertato il difetto di conformità di cui sopra, disporre la riduzione del prezzo di vendita ex art. 1492”.
3.1.1.1) L'eccezione è infondata.
Al netto del portato semantico delle espressioni utilizzate, la domanda volta ad ottenere la declaratoria di responsabilità del sig. ex art. 1490 c.c. non svolge alcun CP_1 ruolo nella dinamica interpretativa volta all'individuazione e, per l'effetto, alla qualificazione della domanda ab origine svolta da parte de . Parte_1
L'art. 1490 c.c., infatti, si limita a prevedere gli obblighi di garanzia gravanti sul venditore, non disciplinando le conseguenze della violazione di tale obbligo che, per quanto qui interessa, sono invece prese in considerazione dal successivo art. 1492 c.c.
Dunque, la richiesta della declaratoria di una responsabilità del venditore (in questo caso il risulta attenere, più che all'emissione di una domanda di CP_1
accertamento in senso tecnico, alla valutazione della positiva sussistenza dei presupposti per l'emissione di una sentenza di condanna ex art. 1492 c.c. e, in tale senso, deve essere qualificata la domanda dell'odierna appellante.
3.1.2) In relazione poi all'eccezione dell'appellato secondo cui parte appellante avrebbe ampliato il novero delle voci di danno di cui è stato chiesto il risarcimento
(secondo lo schema riepilogativo di cui a pg. 8 dell'appello) si rileva come, in effetti,
l'appellante ha fatto riferimento a voci mai precedentemente indicate.
In proposito occorre tuttavia specificare come la giurisprudenza di legittimità sia attestata nel senso che “In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, la
8 domanda di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, proposta dal danneggiato nei confronti del soggetto responsabile, per la sua onnicomprensività esprime la volontà di riferirsi ad ogni possibile voce di danno, con la conseguenza che solo nel caso in cui nell'atto di citazione siano indicate specifiche voci di danno,
l'eventuale domanda proposta in appello per una voce non già indicata in primo grado, costituisce domanda nuova, come tale inammissibile” (cfr Cass. 11761 del 19.5.2006), con valutazione di carattere generale suscettibile di essere estesa anche alle ipotesi di responsabilità contrattuale.
Nel caso di specie, parte attrice aveva prospettato un proprio credito risarcitorio con riferimento ai “...danni patiti quali conseguenza dei vizi riscontrati nell'automobile in questione, consistenti nell'impossibilità di godere dei comfort e delle prestazioni di un'automobile nuova;
del noleggio di auto sostitutiva per far fronte alle necessita giornaliere senza parlare delle spese di autofficina nonché della svalutazione immediata della stessa e nell'impossibilità di poterla alienare secondo i valori del mercato”, con espressione che appare in astratto suscettibile di estendersi alle voci di danno indicate nell'atto di appello, salve le eccezioni indicate al successivo paragrafo 3.4.
Anche l'eccezione in questione risulta dunque, in termini generali e salve le eccezioni predette, infondata.
3.1.3) Per quanto infine attiene all'eccezione dell'appellato volta a stigmatizzare la produzione, da parte dell'appellante, di nuovi documenti, va osservato come non risulti individuabile alcun nuovo documento prodotto nella presente sede rispetto alle produzioni documentali già effettuate in prime cure.
Il fatto che l'appellante abbia riprodotto i medesimi documenti, in alcuni casi tuttavia assemblandoli in un unico allegato (ad es., il doc. 6 prodotto in questo grado di giudizio, che raccoglie i documenti prodotti in prime cure sub allegati 8, 9 e 9bis), non comporta all'evidenza alcuna nuova produzione documentale rispetto a quelle già effettuate in prime cure.
Dunque, anche questa eccezione non può ritenersi fondata.
3.2) Passando a prendere in considerazione il merito del gravame, si rileva come il primo motivo di appello contenga la doglianza de mossa nei confronti della Parte_1
decisione del Tribunale di Livorno di prendere in considerazione – al fine della quantificazione della riduzione del prezzo – il “preventivo interventi per € 6.984,00 + IVA redatto da ES e inviato in data 14.9.2018 a e da questi a Parte_3 Parte_1
.
[...]
L'appellante ha contestato l'utilizzabilità di tale preventivo in quanto:
9 − si tratta di un documento mai prodotto in atti, a fronte del preventivo del 9.10.2018
(pari ad € 14.180,55), ritualmente dimesso in causa;
− il giudice di prime cure aveva immotivatamente la condivisibilità del secondo preventivo (ritenendolo non preferibile “in difetto di allegazioni a giustificazione dell'aumento rispetto al primo, di solo pochi giorni successivo”) mentre invece era stato indicato che la prassi operativa della casa madre Porsche era quella di sostituire le testate del motore e non semplicemente di rettificarle.
3.2.1) Il motivo è infondato.
A) Quanto al primo profilo, va rilevato come sia condivisibile il ragionamento giuridico condotto dal Tribunale di Livorno, che ha posto a fondamento – quale parametro per calcolare il minor valore del bene compravenduto – il primo preventivo. Ed infatti, per quanto qui maggiormente rileva, nel giudizio di primo grado non si è contestata (da parte de ) l'esistenza di detto documento, né è stato allegato che questo fosse stato Parte_1
portato a conoscenza della parte convenuta (odierna appellata). Dunque, non si tratta di prendere in considerazione un documento mai prodotto, ma un fatto (la quantificazione ivi operata) che non è stato contestato, neppure con riferimento alla quantificazione del costo indicato per la rettifica delle testate.
B) Inoltre, è parimenti condivisibile anche l'assunto del Tribunale per il quale il secondo preventivo, emesso pochi giorni dopo il primo, aveva quantificato i danni in modo maggiorato senza una condivisibile spiegazione.
E' pur vero, come riporta l'odierna appellante, che nel carteggio intercorso tra la ditta incaricata della riparazione, l'intermediario e si chiariva che “la casa Parte_1 madre Porsche non prevede operazioni di rettifica delle testate, ma la loro sostituzione”, ma nulla toglie che questo tipo di riparazione (e cioè la rettifica delle testate del motore) poteva essere portato a compimento anche con risultati ottimali.
In proposito va in effetti rilevato che:
− Il non ha operato allegazioni di sorta (a monte) e chiesto o prodotto Pt_1 riscontri (a valle) in ordine all'inefficacia di un intervento di rettifica delle testate;
− la stessa auto-officina che si è interessata delle operazioni ha indicato che la rettifica delle testate è “una operazione che può essere eseguita dalla officina (…) con apposite attrezzature professionali e che garantisce la perfetta esecuzione della lavorazione”, senza che constino rilievi critici in ordine a tale profilo;
− il fatto che la strategia aziendale di Porsche sia orientata secondo un determinato approccio non esclude (ai fini specifici della determinazione del minor valore del veicolo) che altri metodi di intervento garantiscano la piena funzionalità del veicolo stesso.
10 3.3) Anche il secondo motivo di appello è infondato, dovendosi ritenere condivisibile la decisione del giudice di primo grado di elidere (dal novero della complessiva riduzione del prezzo d'acquisto) l'importo erogato a dalla soc. Parte_1
IA.
Tale decisione è stata contestata dall'appellante adducendo che, anche in questo caso, non vi erano riscontri documentali in ordine alla dazione di denaro in questione che, comunque, doveva ricondursi ad un accordo privato tra tali parti, riservato e confidenziale.
In proposito va infatti rilevato che:
a) l'erogazione di denaro (per € 3.000,00) risulta essere stata oggetto di espresso riconoscimento, con valenza quindi confessoria, da parte del sig. OR nel corso del proprio interpello formale in prime cure (all'udienza del 6.10.2021, ove egli ebbe a dichiarare tra l'altro: “E' stato pagato solo un parziale indennizzo di €
3.000 da parte di IA”), con ciò integrandosi piena prova del fatto storico in questione;
b) il contributo economico fornito da IA non può essere privato di rilevanza, ai fini della presente causa, sulla scorta di una qualificazione del relativo accordo tra quest'ultima ed come “riservato e confidenziale”; al netto Parte_1
del fatto che tali espressioni sono, su un piano strettamente giuridico e con riferimento alle questioni qui in rilievo, prive di significato, deve rilevarsi come la causa in concreto del contributo in parola e lo stringente nesso di causalità (o quantomeno di occasionalità, non potendosi all'evidenza individuare un atto di liberalità nel pagamento in questione che, del resto, lo stesso OR ha qualificato come indennizzo) tra il malfunzionamento delle vettura e la somma in questione non può che evidenziare come l'importo in oggetto fosse finalizzato ad attutire gli inconvenienti patiti da a causa del Parte_1
malfunzionamento dell'autovettura medesima.
3.4) Il terzo motivo di appello è parimenti infondato.
3.4.1) In prime cure, aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti, Parte_1
ascrivendoli a:
− “l'impossibilità di godere dei comfort e delle prestazioni di un'automobile nuova”;
− il costo del noleggio di auto sostitutiva;
− le spese di autofficina;
− la svalutazione della vettura e “l''impossibilità di poterla alienare secondo i valori del mercato”.
Il Tribunale di Livorno ha respinto tale domanda adducendo che “La domanda di risarcimento del danno è sfornita di sufficienti allegazioni in ordine alla somma di €
11 5.000,00 (di cui si richiede la liquidazione in via equitativa, senza fornire ulteriori indicazioni) e di prova in relazione agli esborsi per il noleggio di un'auto sostitutiva e per la relazione del TP (in assenza di qualsivoglia produzione o istanza di prova costituenda)”.
3.4.2) L'appellante ha contestato tale valutazione argomentando che:
− il sig. aveva indebitamente usufruito del servizio c.d. “vendita 5 stelle” (al CP_1 costo di € 540,00), che gli sarebbe invece stato precluso in quanto soggetto professionalmente operante nel settore (ed a cui aveva invece potuto accedere solo in quanto aveva presentato la relativa richiesta come “persona fisica”);
− prima dell'intervento di individuazione del danno erano stati fatti due interventi
(per complessivi € 1.014,00);
− non poteva trascurarsi il costo dell'auto sostitutiva;
− doveva considerarsi il costo della TP.
3.4.2.1) In proposito va rilevato, quanto al primo profilo, che il profilo attinente all'indebita attivazione della procedura denominata “vendita 5 stelle” non ha nulla a che fare con le ricadute patrimoniali derivanti dall'insorgenza di malfunzionamenti nella vettura in questione, sì che la domanda non può essere presentata per la prima volta nella presente sede.
3.4.2.2) Le spese per gli interventi dell'officina non risultano avere ad oggetto la problematica delle testate del motore, ma altri profili che non costituiscono oggetto delle domande attoree ed in ordine ai quali non constano specifiche allegazioni della parte
(sconoscendosi, ad es., da quali problematiche fossero attinte le luci o gli spruzzatori del veicolo) e tantomeno riscontri.
3.4.2.3) Nessun riscontro vi è in atti, parimenti, in ordine: a) al noleggio di un auto sostitutiva, b) alla necessità di tale noleggio.
Nell'assenza di dimostrazioni sul punto (e, a monte, di allegazioni, ad es., sulla necessità del noleggio), la relativa richiesta risarcitoria non può all'evidenza trovare accoglimento.
3.4.2.4) Il costo della TP, infine, non attiene a profili risarcitori ma alle spese processuali.
3.5) Con il quarto motivo di appello Il ha in ultimo lamentato la Pt_1
decisione di procedere alla compensazione integrale delle spese processuali.
Tale decisione è stata adottata dal Tribunale di Livorno “in ragione dell'esito della controversia e della mancata accettazione da parte attrice della proposta ex art. 185 bis
c.p.c..”.
12 Nei confronti di ciò, l'appellante ha esposto come la proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Tribunale fosse stata rivolta nei confronti di entrambe le parti, mentre il sig. non era mai stato disponibile a riconoscere alcunché a , sì che la mancata CP_1 Parte_1
accettazione di tale proposta non poteva essere valorizzata ad esclusivo detrimento della posizione de . Parte_1
3.5.1) Il motivo è infondato e, in effetti, anche inammissibile.
Come visto, la decisione del Tribunale di Livorno risulta fondata sulla base di un duplice ordine di considerazioni, concernenti:
a) l'esito della lite;
b) la mancata accettazione della proposta ex art. 185bis c.p.c.
Con il motivo di gravame in oggetto, l'appellante ha contestato unicamente la ravvisabilità del secondo elemento valorizzato dal giudice di prime cure, senza nulla argomentare in ordine al primo.
Dunque il motivo è infondato e, anzi, inammissibile, nella parte in cui non si confronta pienamente con il tenore della decisione impugnata, e questo al netto del rilievo per cui effettivamente, nel caso di specie, è dato ravvisare una soccombenza reciproca in senso formale: delle distinte domande formulate da (riduzione del prezzo e Parte_1
risarcimento danni) ha infatti trovato accoglimento esclusivamente la prima, peraltro in misura largamente inferiore rispetto a quanto richiesto (€ 3.984,00 a fronte di € 14.180,55: dunque il 28% circa dell'importo indicato), sì da integrare i margini di applicabilità delineati dalla Suprema Corte per le ipotesi di soccombenza reciproca (cfr Cass. 13212 del
15.3.2023).
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 5.200,01 ed € 26.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
4.1) Non si ritiene, tuttavia, che sussistano i presupposti per condannare parte appellante ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., non essendo ravvisabile dolo o colpa grave nella proposizione del presente gravame.
4.2) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di
13 versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 229/2022 del Tribunale Parte_1
di Livorno, così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Parte_1
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 5.809,00 per CP_1 compenso, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, €
1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del
15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della
[.. sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Parte_1
quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco CECCHI.
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. in tirocinio, Dott. Dario Rombolà
Il Consigliere relatore
Dott. Marco CECCHI
Il Presidente
Dott. LO Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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