Articolo 2 della Legge 8 agosto 1980, n. 481
Articolo 1Articolo 3
Versione
9 settembre 1980
Art. 2.
I posti previsti in aumento dal precedente articolo 1, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 , nella prima attuazione, sono conferiti agli idonei del concorso per agente tecnico-autista bandito dal Ministro di grazia e giustizia con decreto ministeriale 8 novembre 1979 in corso di svolgimento.
I posti disponibili, dopo l'applicazione della disposizione di cui al comma precedente, sono conferiti, a domanda degli interessati da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli autisti ed agenti tecnici-autisti degli enti pubblici soppressi mediante passaggio nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione giudiziaria, fatti salvi l'anzianita' ed il trattamento economico goduto al momento del passaggio di ruolo.
I posti eventualmente ancora residui, dopo l'applicazione delle disposizioni precedenti, sono conferiti agli idonei dei concorsi per autista e agente tecnico-autista indetti da altre amministrazioni dello Stato, le cui graduatorie siano state gia' approvate negli ultimi cinque anni.
Gli idonei di cui al comma precedente confluiranno in una unica graduatoria, in relazione al punteggio per titoli ottenuto nei rispettivi concorsi e tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza fatti valere nei concorsi medesimi. Essi devono possedere tutti i requisiti prescritti per l'accesso nel ruolo ausiliario degli impieghi civili dello Stato, ad eccezione dei limiti di eta', e devono, altresi', risultare idonei ad una nuova prova pratica di guida e ad un nuovo esame psicotecnico.
Entrata in vigore il 9 settembre 1980