Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 , e successive modificazioni.
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728 , convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562 , recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;
Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato 23 luglio 1951, stipulato, con l'intervento del legale rappresentante del comune di Catania, fra il delegato del Ministro per i trasporti e il legale rappresentante della Societa' catanese trasporti per azioni (S.C.A.T.), con sede in Catania, per la concessione alla medesima dell'impianto e dell'esercizio delle filovie urbane di detta citta'.
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 , e successive modificazioni.
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728 , convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562 , recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;
Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato 23 luglio 1951, stipulato, con l'intervento del legale rappresentante del comune di Catania, fra il delegato del Ministro per i trasporti e il legale rappresentante della Societa' catanese trasporti per azioni (S.C.A.T.), con sede in Catania, per la concessione alla medesima dell'impianto e dell'esercizio delle filovie urbane di detta citta'.