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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/12/2025, n. 5083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5083 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott.ssa Ida Ponticelli all'udienza cartolare del 16.12.2025, ha depositato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8506 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025, vertente
T R A
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso Parte_1
dagli Avv.ti ALESSANDRO LAURETTA e ANTONIO SPIEZIA, con i quali elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.6.2025 parte ricorrente, premesso di essere titolare di assegno di invalidità civile, ha esposto che l , con missiva del CP_1
6.5.2025, lo informava che la prestazione assistenziale in godimento era stata ricalcolata dal 1 gennaio 2021, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2021, e contestualmente aveva richiesto la restituzione di somme indebitamente percepite per il periodo da gennaio 2022 a dicembre 2022 per un totale di euro 2.210,14.
Parte ricorrente deduceva di non aver mai percepito redditi superiori ai limiti di legge per la concessione dell'assegno di invalidità civile, di aver sempre regolarmente presentato le dichiarazioni reddituali e sosteneva che la pretesa dell' fosse dunque infondata. Tutto ciò premesso, concludeva CP_1
affinché fosse accertata e dichiarata l'insussistenza dell'indebito contestato dall' Con vittoria di spese, diritti e onorari. CP_1
Si costituiva l' chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del CP_1 contendere, avendo annullato l'indebito per cui è causa e ripristinato l'erogazione della prestazione già a seguito dell'accoglimento del ricorso amministrativo presentato dall'istante, e segnatamente con decorrenza da giugno 2025.
All'odierna udienza, lette le note scritte per la trattazione cartolare del procedimento, la causa veniva decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
Dalla documentazione versata in atti, e sulla scorta di quanto dedotto pacificamente dalle parti in causa, è emerso che in data 11.06.2025, l' CP_1
provvedeva a stornare l'indebito di euro 2210,14 e a ripristinare la prestazione
(cfr. accoglimento del ricorso in autotutela in produzione . CP_1
Da ultimo, nel cedolino del mese di agosto 2025 veniva liquidato il conguaglio per arretrati di euro 4.789,38.
Sulla scorta della documentazione in atti, essendo intervenuto in via amministrativa l'annullamento dell'indebito contestato con la missiva del
6.5.2025, va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.
Detta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata allorché sia venuto meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, con conseguente superfluità sul punto di ogni ulteriore decisione del giudice.
Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che la circostanza della cessazione della materia del contendere risulti acquisita agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinuncia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (cfr. Cass 20 maggio 1998 n.
5029, Cass. 8 maggio 1998 n. 4672). Orbene, va tenuto conto, che l'ente convenuto ha annullato il provvedimento di indebito, operando il ripristino della prestazione nel mese di giugno 2025, ossia in epoca pressoché coeva al deposito del ricorso giudiziale e anteriore rispetto alla notifica dello stesso.
Essendo, pertanto, pacificamente venuto meno l'oggetto del contendere, resta da delibare in ordine alle spese.
Esse si compensano della metà, tenuto conto dell'annullamento tempestivo, già in fase amministrativa dell'indebito da parte dell CP_1
Per la restante metà esse seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come in dispositivo.
PQM
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensate le spese di lite della metà, condanna parte convenuta al pagamento della restante metà delle spese di lite in favore di parte ricorrente, quantificate in euro 930, oltre IVA, CPA come per legge e spese forfettarie al
15% con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Aversa, 17.12.2025
Il Giudice
Dott. ssa Ida Ponticelli