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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 21/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 580/2022 R.G., promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gabriele Balice, in C.F._2
forza di procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTI
Contro
Controparte_1
a mutualità prevalente (c.f. , in persona del Presidente
[...] P.IVA_1
del C.d.A e legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Luigi De Rosa;
APPELLATA
per la riforma della sentenza n. 660/2022 resa a verbale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Pescara, in data 4 maggio 2022, notificata in data 12 maggio
2022. All'udienza tenutasi in data 10 dicembre 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante lo scambio delle note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno depositato le rispettive note nel rispetto del termine assegnato del 10 dicembre 2024, rassegnando le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione del doppio termine ex art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n. 660/2022 resa a verbale all'udienza del 4 maggio 2022 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Pescara decideva sulla domanda proposta dagli odierni appellanti in merito al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale il Tribunale aveva ingiunto alla soc. in persona Controparte_2 dell'Amministratore unico e legale rappresentante quale debitrice Parte_3
principale ed ai sigg.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_4
(l'opposizione veniva promossa solo dai primi due soggetti) il pagamento in favore della della somma di € 64.357,32 in solido tra Parte_5 CP_2
e , mentre a la minore
[...] Parte_1 Parte_4 Parte_2 somma di € 52.739,89, oltre interessi e spese del giudizio monitorio.
1.1) Il credito ingiunto derivava per € 11.617,43 da c/c n. 16/100967 aperto da
[...]
e garantito dai fideiussori e e per CP_2 Parte_1 Parte_4
€ 52.739,89, dal mutuo chirografario stipulato dalla società predetta in data 27 ottobre
2015 n. 16/413531 garantito dai fideiussori , e Parte_1 Parte_2 [...]
. Parte_4
L'opposizione veniva proposta da e . Parte_1 Parte_2
Il giudizio di primo grado era diretto a ottenere, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, in relazione al conto corrente l'accertamento:
• dell'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
• della violazione della legge n. 108/96 per la pattuizione di un interesse superiore al tasso soglia antiusura fin dalla data del contratto;
pag. 2/17 • la non debenza delle commissioni di istruttoria veloce in quanto applicate illegittimamente e senza criteri certi di calcolo;
in relazione al rapporto di mutuo chirografario:
• la nullità del tasso TAEG/ISC per violazione dell'art 117 tub con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento;
in relazione alle fideiussioni:
• la dichiarazione di nullità totale di entrambe le fideiussioni per violazione dell'art 2 Legge 287/90 in quanto riproducenti le clausole illegittime ritenute tali nel provvedimento n. 55/2005 della BA d'IA;
• in via subordinata la nullità parziale, con accertamento dell'intervenuta decadenza ex art 1957 c.c.
1.2) Si costituiva la Controparte_1
a mutualità prevalente contestando l'avversa domanda attorea e
[...]
chiedendo la conferma del d.i.
2) La sentenza di primo grado: Il primo giudice rigettava l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna degli opponenti alla refusione delle spese di lite di primo grado sulla base delle seguenti argomentazioni.
In relazione ai contratti di c/c e contratto di apertura di credito deduceva quanto segue.
2.1) Capitalizzazione.
Il Tribunale dava atto che sin dalla fase monitoria la aveva prodotto il contratto CP_1
di conto corrente di corrispondenza del 1 giugno 2012 aperto dalla società debitrice al cui interno, all'art. 4, era prevista la pari periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi e da tale premessa, sulla base dell'eccezione formulata dagli opponenti circa l'illegittimità dell'anatocismo in virtù di quanto disposto dalla legge di stabilità
2014 – entrata in vigore il 1° gennaio 2014 -, modificativo dell'art. 120 Tub, riteneva di rigettare la sollevata eccezione, aderendo all'orientamento in forza del quale fino alla emanazione della Delibera Cicr volta a dare attuazione alla modifica normativa quest'ultima non era pienamente operativa con conseguente vigenza della disciplina prevista dalla delibera CICR del febbraio 2000.
2.2) Usura pattizia.
pag. 3/17 In relazione al contratto di apertura di credito del 7 marzo 2014, il Tribunale rilevava che nello stesso erano contenute le informazioni circa il tasso debitore annuo sia intra fido sia extra fido, il tasso debitore annuo nominale massimo nella misura del 17% e in considerazione del riferimento fatto dagli opponenti a quest'ultimo parametro, ritenuto superiore la tasso soglia fissato al 16,575%, riteneva insussistente il predetto superamento in quanto in applicazione del DM per il terzo trimestre 2014 il tasso soglia era pari al 19,075% per gli interessi di mora.
2.3) Commissioni istruttoria veloce.
A tale riguardo il Tribunale riteneva infondata l'eccezione sollevata dagli opponenti in quanto la previsione della CIV, da intendersi come costo sostenuto dalla banca per l'istruttoria ai fini della concessione dello sconfinamento, contenuta nel contratto di apertura di credito era rispettosa del disposto di cui all'art. 117 bis comma 4 Tub.
2.3) Mutuo.
Dando preliminarmente atto della produzione da parte della opposta del contratto di mutuo chirografario stipulato dalla opponente società il 27 ottobre 2015, il Tribunale in relazione alla sollevata eccezione della errata indicazione del Taeg/Isc, con applicazione di un tasso superiore a quello indicato in contratto, rilevava preliminarmente che nel caso di specie non trovava applicazione la disciplina consumeristica prevista dagli artt.
121 e ss del Tub dal momento che il mutuo era stato contratto da una società nell'ambito della propria attività imprenditoriale e in relazione ai fideiussori questi non potevano essere considerati consumatori in quanto non avevano dedotto né dimostrato detta qualità.
Il giudice di prime cure riteneva di aderire all'orientamento giurisprudenziale in forza del quale il Taeg/Isc è un mero indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione finanziaria e non un vero e proprio tasso con la conseguenza che la sua non corretta indicazione o l'omessa indicazione non comporta alcuna violazione del disposto di cui all'art. 117, comma 4, potendo semmai comportare la sua violazione solo conseguenze risarcitorie, né allegate né dimostrate da parte opponente.
2.4) Nullità delle fideiussioni.
Il Tribunale riteneva di rigettare l'eccezione di nullità, totale e/o parziale, delle fideiussioni prestate dai sig.ri per violazione della normativa antitrust a seguito Pt_1
pag. 4/17 del provvedimento della BA d'IA n. 55/2005 che aveva ritenuto nulle le clausole nn. 2, 6 e 8 contenute nello schema ABI e frutto di intesa anticoncorrenziale.
Nel rigettare l'opposizione, il Giudice di prime cure faceva proprio il principio espresso sul punto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Civ. Sez. Un. n. 41994/2021) ritenendo che si configurasse una ipotesi di nullità parziale delle fideiussioni riproducenti lo schema ABI e che l'ipotesi della nullità dell'intera fideiussione si poteva verificare solo in presenza della prova che i garanti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità, cosa che nel caso sottoposto al
Giudicante non era avvenuto.
A sostegno del rigetto della sollevata eccezione, il Giudice di prime cure rilevava inoltre che il provvedimento della BA d'IA valeva come prova privilegiata della sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale solo per le fideiussioni oggetto dell'indagine e ricomprese negli anni 2003-2005, per cui essendo stata la fideiussione omnibus sottoscritta nel 2014 (ritenendo sussistente l'applicazione anche alle fideiussioni specifiche) i garanti avrebbero dovuto dare la prova dell'esistenza di una intesa tra le
Banche, illecita e contraria al disposto di cui all'art. 2 della l. n. 287/90, cosa che non era avvenuta.
2.5) Il Tribunale rappresentava in relazione alla asserita nullità della clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. che in ogni caso la non era incorsa in alcuna CP_1
decadenza dal proporre l'azione nei confronti del garante anche a seguito di nullità della clausola dal momento che la clausola n. 5 della garanzia prevedeva l'obbligo del fideiussore di pagare immediatamente alla a semplice richiesta. CP_1
A parere del Giudice di prime cure vi sarebbe contraddizione tra la clausola a prima richiesta e la forma giudiziale delle istanze di cui alla previsione dell'art. 1957 c.c. non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio, in ossequio a quanto statuito dalla Corte di Cassazione a Sez. Un. nella pronuncia n. 5572/1979. Nel caso di specie rilevava quindi come la diffida stragiudiziale era stata tempestiva ed alcuna decadenza si era pertanto verificata per l'azione della banca opposta.
3) Appello: avverso la predetta sentenza propongono appello, e Parte_1
, allora garanti/opponenti, sulla base di quattro motivi. Parte_2
pag. 5/17 3.1) Violazione e/o falsa interpretazione dell'art. 1 L. 147/2013, comma 629 – illegittimità dell'anatocismo – contratto di conto corrente con apertura di credito.
Con tale motivo di doglianza, gli appellanti rappresentano l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nel ritenere legittima la capitalizzazione trimestrale applicata dalla banca successivamente al 2014 avendo ritenuto il giudicante che la mancata emanazione della delibera CICR, necessaria per la piena operatività della novella dell'art. 120 tub comma 2, comportava la vigenza della vecchia disciplina di cui alla delibera Cicr del febbraio 2000, conformemente a quanto rappresentato nel parere del notariato citato in sentenza.
A parere dell'appellante, sebbene nella legge di stabilità del 2013 modificativa del secondo comma dell'art. 120 tub si facesse riferimento alla necessità della delibera del
Cicr, tuttavia, il divieto dell'anatocismo era espressamente previsto per cui la CP_1
avrebbe dovuto a partire dal 1° gennaio 2014 sospendere l'applicazione della capitalizzazione trimestrale fino all'adozione della delibera Cicr.
Gli appellanti proseguono nell'asserire che il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione la normativa di riferimento così come modificata nel tempo compreso il
D.L. n. 18/2016 e la successiva delibera Cicr D.M. n. 343/2016 per cui nelle aperture di credito gli interessi debitori dovevano essere conteggiati al 31 dicembre di ogni anno con esigibilità al primo marzo dell'anno successivo.
Parte appellata rappresenta che la banca non si sarebbe adeguata alle nuove disposizioni normative continuando ad applicare la capitalizzazione trimestrale senza alcuna informativa circa le modifiche intervenute, comunicazione da inviare nel rispetto dell'art. 120, comma 2, tub e della stessa delibera Cicr andando a violare anche il sesto comma dell'art. 4 della delibera che prevedeva la previa autorizzazione del correntista.
Conseguentemente, gli appellanti chiedono il ricalcolo del conto corrente epurandolo dall'applicazione della capitalizzazione trimestrale a partire dal primo gennaio 2014.
3.2) Violazione e/ falsa interpretazione della legge 7.3.1996 n. 108 – Usura pattizia – contratto di conto corrente con apertura di credito.
Gli appellanti contestano essenzialmente la modalità di calcolo utilizzata dal Giudice di prime cure il quale ha ritenuto che non vi fosse usura pattizia non dovendosi, al contrario, applicare la maggiorazione dei due punti percentuali in quanto la pag. 6/17 contestazione era relativa a un conto corrente, mentre il tasso di mora era preso in considerazione come base (17%).
3.3) Violazione e/o falsa applicazione artt. 121 e 122, comma 1 Tub – Mutuo chirografario – omessa/erronea indicazione Taeg/Isc.
Parte appellante si duole, in relazione alla posizione dei garanti ed alla sollevata eccezione di omessa/errata indicazione del Taeg/Isc, del mancato riconoscimento della loro qualità di consumatori con conseguente applicazione della disciplina prevista dagli artt. 121 e ss Tub, non avendola dedotta nel corso del giudizio di primo grado.
I garanti rappresentano che dalle due lettere di fideiussione, prodotte in giudizio, emerge la loro qualità di consumatori avendo la stessa riconosciutoli come tali attraverso CP_1
la sottoscrizione di specifica clausola.
Inoltre, nei documenti di sintesi veniva omessa l'indicazione del Taeg/Isc per cui, trovando applicazione la disciplina consumeristica di cui all'art. 125 bis Tub, l'omessa indicazione del Taeg comportava l'applicazione della sanzione della nullità.
3.4) Violazione e/o falsa interpretazione art. 2 comma 3 legge n. 287 del 1990 e art. 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea – Nullità parziale delle fideiussioni.
Con il quarto motivo di gravame, articolato in sotto motivi, gli appellanti censurano la parte della sentenza con la quale il Giudice di prime cure ha rigettato le eccezioni di nullità parziale delle fideiussioni per non avere gli allora opponenti, oggi appellanti, provato l'essenzialità delle clausole anticoncorrenziali e della intesa anticoncorrenziale post 2015, nonché la parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che trattandosi di fideiussioni a semplice richiesta queste derogano all'art. 1957 c.c. non necessitando la banca di agire giudizialmente contro il debitore ma una semplice richiesta di pagamento.
Rilevavano gli appellanti di aver chiesto in via subordinata la nullità parziale delle fideiussioni, contestando la decisione del Giudice di prime cure in punto di inutilizzabilità al caso oggetto di causa del Provvedimento della BA d'IA quale prova privilegiata in quanto documento relativo alle sole fideiussioni oggetto di esame nel periodo preso in considerazione.
pag. 7/17 Gli appellanti rappresentavano poi l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nel riconoscere sussistente la deroga all'art. 1957 c.c. – che impone alla BA di agire in via giudiziale nel termine di sei mesi – in considerazione del fatto che le fideiussioni erano a “semplice richiesta” potendo così la BA proporre istanze stragiudiziali di pagamento anziché, come previsto dal citato articolo, agire in via giudiziale.
Decidendo in tale direzione, a parere degli appellanti, il Tribunale si sarebbe posto in contrasto con la giurisprudenza tutta citata in appello.
Proseguivano gli appellanti nel contestare la parte della sentenza con la quale il Giudice di prime cure ha ritenuto rispettato il termine previsto dall'art. 1957 c.c. attraverso l'invio della richiesta stragiudiziale entro i sei mesi dalla esigibilità della obbligazione e avendo introdotto la domanda giudiziale entro un termine ragionevole.
I garanti nel riportarsi a quanto argomentato al punto f) sulla inidoneità della diffida stragiudiziale, rappresentavano che il dies a quo dal quale calcolare il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c. coincide con la data di scadenza delle singole prestazioni per cui nel caso di specie doveva essere considerata l'ultima scadenza della rata di mutuo ovvero il 31 agosto 2017 e non quella di messa in mora.
Nelle more del giudizio parte appellante rinunciava al motivo di appello relativo all'usura pattizia.
Ancora negli atti conclusionali dava atto della pendenza presso il Tribunale delle
Imprese di Roma di giudizio per la declaratoria di nullità delle medesime fideiussioni oggetto della presente causa, chiedendo la sospensione del presente giudizio o l'acquisizione dei documenti e delle numerose altre fideiussioni rese in materia ed in contrasto con la normativa antitrust depositate in quella sede.
4) Motivi della decisione: l'appello è infondato.
4.1) La Corte prende preliminarmente atto dell'avvenuta rinuncia da parte degli appellanti al motivo di appello relativo all'accertamento dell'usura pattizia nel contratto di conto corrente.
4.2) Ancora in via preliminare deve rigettarsi la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della decisione della causa pendente presso il Tribunale delle Imprese di Roma, meglio indicato in atti, trattandosi di cause diverse e non interdipendenti,
pag. 8/17 avendo la presente oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo e solo in via incidentale e di eccezione la nullità delle fideiussioni in esame, mentre quella pendente presso il
Tribunale delle Imprese di Roma avendo ad oggetto l'accertamento diretto e di merito delle asserite nullità delle fideiussioni.
Deve riportarsi al riguardo un recente arresto giurisprudenziale della Corte di legittimità (Cass. Civ. Ord. n. 22305/2024) secondo il quale se la nullità delle fideiussioni a valle viene sollevata come eccezione il Giudice adito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo potrà conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale.
In applicazione di tale principio espresso in materia di riparto di competenza tra
Tribunale delle Imprese e Giudice dell'opposizione, la Corte ritiene di poter pronunciare sul punto incidentalmente stante la pendenza dell'azione di nullità proposta in via principale avanti al Tribunale di Roma.
Non può peraltro accogliersi l'istanza di acquisizione della documentazione depositata in quella sede, stante le preclusione ed il divieto di produzione di nuovi documenti nel presente giudizio ormai in fase di appello.
4.3) Nel merito, il primo motivo di appello appare infondato.
Parte appellante ha lamentato l'illegittimità degli interessi anatocistici asseritamente applicati al conto corrente con apertura di credito in violazione di quanto disposto dalla legge di stabilità n. 147/2013 e della successiva normativa modificativa del secondo comma dell'art. 120 Tub intervenuta nel 2016.
Questo Collegio ritiene non siano condivisibili le argomentazioni svolte all'illegittimità dell'anatocismo applicato per il periodo 2014/2016 in continuità con l'orientamento già espresso più volte da questa Corte di Appello di L'Aquila in altre pronunce che esclude la lamentata nullità.
E' noto che con la legge di stabilità n. 147/2013 era intenzione a partire dal gennaio
2014 di introdurre il divieto di anatocismo e che la medesima legge delegava il Cicr a adottare la relativa delibera al fine di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
In tale contesto normativo, si è venuto a creare un ampio dibattito in punto di immediata efficacia/operatività della nuova formulazione del secondo comma dell'art. 120 tub, la pag. 9/17 quale necessiterebbe dell'adozione della delibera ad opera del mai intervenuta, Pt_6 fino all'adozione di quella del 3.08.2016, in attuazione del disposto di cui al secondo comma dell'art. 120 cit..
In tal senso si è espressa la assolutamente maggioritaria giurisprudenza di merito, la quale ha osservato come la necessità di dare una specifica e preventiva regolamentazione dall'attività bancaria con riferimento al fenomeno dell'anatocismo in ogni suo aspetto, non può non determinare lo slittamento dell'entrata in vigore del predetto divieto fino al momento in cui il progressivo iter normativo delineato dal legislatore non sia giunto a conclusione, appunto, con l'adozione della Delibera CICR che preciserà le modalità, non meramente contabili, di concreta attuazione di un divieto, la cui ampiezza ed assolutezza non sembrano evincersi in modo netto e chiaro neppure dalla disposizione in commento (Trib. Rimini 17.02.2016; Trib. Cosenza 5.05.2016;
Trib. Mantova 6.12.2016; Trib. Cuneo 14.07.2017).
Per cui il novellato art. 120 TUB, quale precetto di divieto assoluto dell'anatocismo, si deve ritenere che, in difetto della delibera che il CICR avrebbe dovuto adottare, non ha mai assunto efficacia applicativa concreta, dovendosi, di contro, ritenere che, nelle more della adottanda (e mai adottata) delibera del CICR, abbia continuato a dispiegare i propri effetti la delibera CICR 9.02.2000 in applicazione dell'art. 161, comma 5, TUB, norma dettata proprio per evitare lacune di disciplina nell'ambito di un settore, quale quello dei rapporti bancari.
Pertanto, nel caso di specie, non potendo trovare applicazione immediata la L.
147/2013, questa Corte rileva che alcuna violazione del divieto di anatocismo possa essere ravvisata in considerazione del fatto che il contratto di conto è stato stipulato nel
2012 nel rispetto della delibera Cicr del 2000 con previsione della pari periodicità (art. 4, comma 2, contratto).
Quanto al periodo successivo al 2016 deve osservarsi che con l'intervento normativo di cui all'ulteriore modifica dell'art. 120 TUB apportata dall'art. 17 bis, comma 1, d.l. n.
18 del 2016, entrato in vigore il 15/4/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
49 del 2016 l'attuale testo prevede che: “ Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di
pag. 10/17 pagamento sia assicurata, nei confronti delle clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”, modifica che ha trovato attuazione con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Presidente del CICR, n. 343 del 3.08.2016, che ha dato termine alle banche sino al 1° ottobre per l'adeguamento alle nuove disposizioni.
Al riguardo tuttavia va osservato che dall'esame degli estratti conto in atti (cfr. estratto conto unico depositato da parte opposta in primo grado ed in fase di appello) risulta indicata la seguente precisazione: “interessi debitori che vengono conteggiati al 31 dicembre di ogni anno e che diventano esigibili e quindi devono essere pagati il 1 marzo successivo anche con semplice addebito in conto, purchè venga rilasciata espressa autorizzazione in tal senso”.
A fronte di tale precisazione della banca in calce agli estratti conto non può ritenersi violata tale disposizione di legge, nel senso del conteggio secondo i suddetti criteri in mancanza di modifica contrattuale regolarmente comunicata ai sensi dell'art. 118 TUB
o di espressa autorizzazione, in quanto l'eccezione di parte appellante, opponente di primo grado, di applicazione illegittima della capitalizzazione degli interessi appare del tutto generica, non indicando in che modo, in che periodo e con quali conseguenze pratiche si sia verificata una tale illecita contabilizzazione ed illecito addebito, in violazione di quanto prescritto e di quanto dichiarato espressamente dalla stessa banca.
pag. 11/17 Il motivo di appello deve pertanto ritenersi destituito di fondamento.
4.4) Il motivo relativo all'omessa od erronea indicazione del TAEG/ISC non può trovare accoglimento.
Gli appellanti lamentano in relazione alla dedotta erroneità del Taeg applicato rispetto a quello indicato nel contratto di mutuo applicato il mancato riconoscimento quali fideiussori della propria qualità di consumatori, che se riconosciuta avrebbe comportato l'applicazione della disciplina consumeristica e in particolare dell'art. 125 bis, 6°c., Tub con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento con applicazione del tasso sostitutivo.
A giudizio di questo Collegio, a prescindere dalla qualità di consumatore o meno dei fideiussori, la sollevata eccezione di erroneità del Taeg indicato in contratto non può trovare accoglimento in quanto del tutto generica, rimanendo allegata in modo non specifico e non provata.
In particolare risulta in atti allegato tra i documenti di primo grado un estratto della perizia di parte (doc. 4 fascicolo primo grado appellanti) dal quale risulterebbe un Taeg superiore a quello indicato.
Tuttavia si ritiene tale allegazione, seppur supportata da perizia di parte, del tutto generica, in quanto l'estratto della suddetta ctp indica alcune voci di costo estrapolate dal calcolo del TAEG e tali da incidere sulla percentuale della stessa in modo diverso da quanto riportato in contratto. Si osserva al riguardo come non vi sia alcuna specificazione e spiegazione di come e perché tali voci di costo abbiano inciso su un diverso calcolo di percentuale del TAEG, trattandosi di voci di costi già previste in contratto come comprese nel calcolo del TAEG (quanto alla somma indicata a titolo di oneri e di spese di incasso), oppure di voci non comprensibili, come con riferimento al preammortamento che non risulta applicato e che comunque non dovrebbe comprendere ed incidere sulla sorte capitale ma solo sugli interessi.
Pertanto, non risultando la relativa eccezione di omesso o erronea applicazione del
TAEG accompagnata da alcuna sufficiente specificazione in termini quantomeno allegatori, la stessa non può trovare alcuno spazio di accoglimento, risultando le conseguenze derivanti dalla qualifica di consumatore o meno dei garanti assorbite dal giudizio di infondatezza dell'eccezione.
pag. 12/17 4.5) Anche l'ultimo motivo attinente alla validità delle fideiussioni non può trovare accoglimento.
Questa Corte ritiene non utilizzabile il Provvedimento della BA d'IA quale prova privilegiata al fine di dimostrare la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale alle fideiussioni oggetto del presente giudizio in quanto sia la fideiussione omnibus sia la fideiussione specifica sono state sottoscritte a notevole distanza di tempo, nel 2012 la prima e nel 2014 la seconda, rispetto ai contratti di garanzia presi in considerazione dalla BA d'IA, dovendo ricomprendersi tali domande di nullità in quelle cosiddette stand alone ovvero in quelle in cui è onere del cliente dare la prova di una ulteriore intesa anticoncorrenziale per le fideiussioni sottoscritte in epoca successiva al provvedimento della BA d'IA.
In relazione alla possibilità di utilizzare il Provvedimento della BA d'IA quale prova privilegiata, la Corte rileva che in ogni caso tale possibilità sarebbe esclusa per le fideiussioni specifiche alla luce dell'orientamento, ormai maggioritario, della giurisprudenza di legittimità che esclude tale estensione alle fideiussioni specifiche (cfr.
Cass. Civ. n. 19401/2024; n. 657, 660 e 675/2025).
In particolare si osserva come questo Collegio facendo seguito ad altre pronunce di questa Corte alle quali intende dare continuità , condivide l'orientamento secondo cui con il provvedimento n.55/2005 la BA d'IA non ha accertato il carattere illecito ovvero anticoncorrenziale delle tre clausole in sé e per sé, bensì ne ha ritenuto l'illiceità, per contrasto con l'art.2, comma 2, lettera a) della L. 287/1990, soltanto nell'ipotesi in cui esse vengano recepite e applicate in modo uniforme dal sistema bancario -senza, peraltro, che le stesse risultino necessarie o anche solo funzionali a garantire l'accesso al credito -ed è principalmente per tale ragione che la BA d'IA aveva censurato lo schema di fideiussione elaborato dall'ABI nel 2002 (Trib. Rovigo 27 maggio 2021
n.395; Trib. Pavia 19 maggio 2021), in quanto avente lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa (Trib. Milano 13 gennaio 2022). Il provvedimento n.55/2005 della BA d'IA costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale (come evidenziato dalle stesse Sezioni Unite 41994/21) per pag. 13/17 le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 – maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso (Cass. 22 maggio 2019 n.13846), e include anche i contratti “a valle”, che costituiscano l'applicazione delle intese illecite concluse a
“monte”, stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa distorsiva della concorrenza da parte della BA d'IA (Cass. 12 dicembre 2017 n.29810).
Tanto considerato si ritiene che nel contesto delle azioni antitrust in materia di fideiussioni omnibus occorra effettuare un netto distinguo tra le cause (dette cause
“follow-on”) aventi ad oggetto la nullità dei contratti di fideiussione omnibus anteriori al provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 della BA d'IA e le cause (dette cause
“stand alone”) aventi invece ad oggetto contratti di fideiussione omnibus sottoscritti successivamente a tale provvedimento. Nelle cause “follow-on” ci si può giovare come prova privilegiata, in relazione alla sussistenza dell'illecito antitrust accertato, del provvedimento n.55/2005 assunto dalla BA d'IA (laddove prodotto), mentre nelle cause “stand alone”, come quella oggetto del presente giudizio, in applicazione della regola generale di cui all'art.2697 c.c., la parte attrice è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di una intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati (Trib. Milano, 28 gennaio 2022 n.718; Trib. Milano 13 gennaio 2022; Trib.
Milano 3 giugno 2020; Trib. Milano, ordinanza 20 maggio 2021; Trib. Milano, ordinanza 11 giugno 2021; Trib. Milano, ordinanza 22 settembre 2021, Trib. Milano n.
6441 del 20 giugno 2022, Trib. Milano n. 9029 del 15 novembre 2022).
Nel presente giudizio, che rientra nello schema delle cause “stand alone”, in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) nei confronti della società opposta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art.2 comma 2 lettera a) della L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (artt.2,6,8 dello schema uniforme
ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula del contratto di fideiussione grava sulla parte che ha eccepito la nullità della fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust. (Trib. Milano n
6441/2022).
pag. 14/17 Nel caso di specie pertanto non risultano dimostrazioni di alcun tipo che possano far ritenere che le fideiussioni in esame siano il frutto di intese illecite tra banche al fine di alterare la concorrenza, non potendo tutto ciò desumersi solo dall'inserimento negli atti contrattuali delle clausole che la BA d'IA nel provvedimento già citato e nel contesto di riferimento del 2002 ha ritenuto frutto di intesa anticoncorrenziale.
4.6) Pertanto, stante la piena validità delle fideiussioni oggetto del presente giudizio, passando all'ulteriori doglianze circa la clausola contenuta in entrambi i contratti di garanzia di deroga all'art. 1957 c.c., questo Collegio rileva che la decadenza da parte del creditore ai sensi del citato articolo può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore in quanto consiste in una pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico comportando soltanto
l'assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali né può rientrare nell'ambito delle clausole vessatorie (Cass.
Civ. n. 2607/2025; Cass. Civ. ord. n. 2683/2025).
Tuttavia questa Corte ritiene come nel caso di specie perda di rilievo la validità ed efficacia o meno della suddetta deroga, così come la connessa questione della qualità o meno di consumatori dei fideiussori ai fini dell'applicazione della disciplina consumieristica delle clausole vessatorie, risultando in concreto la banca avere agito comunque nei termini decadenziali previsti dall'art. 1957 c.c., indipendentemente dalla validità o meno della clausola di deroga.
Si osserva al riguardo infatti che le fideiussioni in esame, sia omnibus che specifica, riportano la clausola di pagamento a “semplice richiesta” e per tali tipi di fideiussione risulta ormai principio consolidato in giurisprudenza che, per il rispetto del termine decadenziale dei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c., sia sufficiente una semplice richiesta scritta del pagamento e non che nel medesimo termine venga intrapresa un'azione giudiziaria.
La Suprema Corte di legittimità al riguardo ha infatti più volte chiarito che: “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al pag. 15/17 termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale” (Cass. Ord. n. 660 del
10 gennaio 2025).
Nel caso di specie la banca risulta essersi attivata tempestivamente nel rispetto del termine previsto ex art. 1957 c.c., avendo tempestivamente inviato lettera di diffida e di messa in mora stragiudiziale in data 3 maggio 2019, quando vi erano già morosità per cinque mensilità come previsto per contratto, per poi procedere alla risoluzione contrattuale con missiva del luglio 2019 e richiesta di decreto ingiuntivo nel dicembre
2019.
Deve ricordarsi come per costante giurisprudenza la scadenza dell'obbligazione nel mutuo non può di certo fissarsi alla scadenza della singola rata, bensì alla scadenza del contratto, oppure a quella della risoluzione contrattuale dello stesso.
La Cassazione al riguardo ha avuto modo di chiarire infatti che: “La decadenza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore, può verificarsi, se il debito principale è ripartito in scadenze periodiche, in relazione a ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debito autonomo. Pertanto, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 cod. civ. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse” (Cass. Sent. n. 2301 del 6 febbraio 2004).
Pertanto anche l'ultimo motivo di gravame è infondato, restando assorbita, in quanto irrilevante ogni altra doglianza in ordine alla qualifica o meno di consumatore dei fideiussori appellanti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in secondo grado.
pag. 16/17 Tuttavia, trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...]
E avverso la sentenza n. 660/2022 pubblicata il 4 Parte_1 Parte_2
maggio 2022 del Tribunale di Pescara, nei confronti di
[...]
a Controparte_1
mutualità prevalente, in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti al pagamento in favore della delle spese CP_3 di lite liquidate in € 9.921,00 oltre Iva, Cap e spese generali come per legge;
3) Dichiara gli appellanti tenuti al versamento di somma equivalente a quanto già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 20 marzo 2025 su relazione della Dott. Barbara Del Bono.
La Presidente rel.
Barbara Del Bono
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