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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/07/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4377/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 4 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4377/2023 R.G.L., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
(p. VA , con sede in Velletri, Via Colle San Parte_1 P.IVA_1
NC n.21, in persona del suo lrpt nato a [...], il [...] Parte_2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Vittorio Pacchiarotti (cod. fisc.
), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._1
- Opponente–
CONTRO
, nato il [...] in [...] residente in [...] CP_1
Codice Fiscale: , rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano C.F._2
UC (C.F.: ), giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
C.F._3
- Opposto –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso in opposizione depositato il 29/8/2023, proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 327/2023 emesso dal Tribunale di Velletri, Giudice del lavoro, in data 28/7/2023 e notificato alla opponente in data 2/8/2023 in favore di CP_1
, emesso per la somma di euro 22.586,70, di cui € 1.557,70 per trattamento di fine
[...] rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto, oltre spese legali liquidate in € 600,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, chiedendo al Tribunale adito di: “- in via preliminare ci si oppone fin da ora all'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, stante la contestazione al diritto di percezione ed al quantum della pretesa;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione monitoria per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. stante l'illiquidità della somma pretesa e la carenza della prova scritta;
per l'effetto, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via principale, in accoglimento della presente opposizione accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso richiesto per tutti i motivi così come esposti nel presente atto e da intendersi qui riportati e trascritti, dichiarando che nulla è dovuto al Sig. ; per l'effetto, CP_1 annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 327/2023 (RG n. 3667/2023) emesso dal
Tribunale di Velletri – sezione Lavoro il 28/07/2023 e depositato in cancelleria in pari data.
- con condanna al pagamento dei compensi professionali e spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario;
- nel merito, in via subordinata nella denegata ipotesi di mancato e/o parziale accoglimento delle conclusioni principali, Voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto, per inesigibilità del credito e ridurre le somme ex adverso richieste nella misura che verrà accertata in corso di causa.
- con condanna al pagamento dei compensi professionali e spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
Pag. 2 di 7 2. si costituiva in giudizio con memoria dell'8/2/2024 per chiedere al CP_1
Tribunale di: “1) rigettare l'opposizione e tutte le domande ivi azionate e/o confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) in via gradata sub 1) ridurre il decreto ingiuntivo opposto alla somma di euro 20.228,91 e/o o a quell'altra che risulterà di giustizia e/o comunque condannare la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di euro 20.228,91 o di quell'altra che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il 20/2/2024, seguiva l'ordinanza istruttoria del 22/2/2024; seguiva l'udienza del 12/7/2024 nella quale venivano sentiti i testimoni (dell'opponente) e (dell'opposto); seguiva Testimone_1 Testimone_2
l'ordinanza istruttoria del 15/7/2024 con la quale veniva disposta CTU contabile;
seguiva l'udienza del 20/9/2024 nella quale veniva conferito incarico peritale al CTU nominato dott.ssa la quale depositava la relazione peritale in data 27/5/2025; seguiva Persona_1
l'udienza del 5/6/2025 in cui le parti congiuntamente chiedevano un rinvio per note;
seguiva, in accoglimento dell'istanza congiunta di rinvio, l'udienza del 4/7/2025 all'esito della quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione offerta dalle parti, nell'assunzione delle prove testimoniali e nella CTU contabile.
2. In fatto e in diritto
5. Si precisa nel merito che tra e è intercorso un Parte_1 CP_1 rapporto di lavoro subordinato come operaio addetto alla manutenzione delle aree verdi inquadrato nel 4° livello del C.C.N.L. Commercio – Terziario, come previsto nella busta paga agli atti, per il periodo dal 9.09.2021 al 12.12.2022. Dalla testimonianza resa da
è emerso che entrambi svolgevano le stesse mansioni – provvedendo alla Testimone_2 potatura degli alberi- con lo stesso orario di 40 ore settimanali ed un'ora almeno di straordinario al giorno, con una retribuzione netta in contanti di euro 50,00 al giorno.
Pag. 3 di 7 6. Sulla base delle prove orali assunte in giudizio si ritiene accertato che il ricorrente abbia avuto una retribuzione giornaliera dal lunedì al venerdì di 50,00 euro al giorno netta, in quanto il teste ha dichiarato che lui riceveva questa somma, ma entrambe Testimone_2 avevano le stesse mansioni e lo stesso orario: da ciò si inferisce logicamente ai sensi dell'art. 2729 c.c. che anche il ricorrente riceveva una retribuzione pari a 50,00 euro al giorno.
7. Il CTU ha quindi proceduto al calcolo secondo i seguenti criteri: “Di seguito sono illustrati i principali elementi di calcolo per la determinazione della retribuzione spettante al ricorrente.
Minimi tabellari
Il consulente tecnico ha rilevato i minimi contrattuale dalle tabelle retributive del CCNL applicato.
Orario di lavoro
Premesso che la durata dell'orario normale di lavoro come contrattualmente stabilito, è di 40 ore settimanali, il consulente tecnico, nella determinazione della retribuzione spettante, ha considerato un orario di lavoro full time, pari a 40 ore settimanali.
Lavoro straordinario
Viene indicato nel quesito posto dal GUL di considerare lavoro straordinario svolto per un' ora al giorno, dalle 17.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì.
E' contrattualmente riconosciuta una percentuale del 15% per ogni ora di lavoro straordinario svolto fino al massimo di 48 ore settimanali.
Alla luce di quanto sopra, vengono calcolate n. 1 ore per ogni giorno lavorato dal lunedì al venerdì per l'intero periodo di lavoro. La quantificazione di tale somme è riportata, unitamente alla quantità di ore, in ogni singolo mese.
Festività
E' contrattualmente prevista l'erogazione di 1/26 della retribuzione mensile nel caso di festività cadenti di domenica.
Il consulente tecnico ha verificato le festività cadenti di domenica nel periodo di lavoro, ha quantificato la relativa retribuzione per festività non goduta e la inserita in ogni singolo mese.
Ferie
Come contrattualmente previsto spetta alla lavoratrice un periodo di ferie pari a 26 giorni annui, riproporzionato per i periodi non lavorati.
Pag. 4 di 7 Vista la previsione contrattuale il consulente tecnico ha determinato i periodi di ferie spettanti e maturati dal ricorrente ed ha evidenziato, nel calcolo effettuato, tali spettanze, riportandole nel mese di dicembre di ogni singolo anno preso in analisi. Infine il CTU, ha indicato le risultanze tra il maturato ed il saldo, di anno in anno.
Nel conteggio riferito al mese di dicembre 2022 (mese di cessazione del rapporto), ha quantificato l'Indennità per ferie non godute spettante al ricorrente.
Quattordicesima mensilità
E' contrattualmente prevista l'erogazione, nel giugno di ogni singolo anno, di una mensilità aggiuntiva denominata quattordicesima mensilità.
Il consulente tecnico ha quantificato gli importi dovuti a tal titolo, riproporzionando i ratei spettanti per gli anni non interamente lavorati.
Tredicesima mensilità
E' contrattualmente prevista l'erogazione, nel dicembre di ogni singolo anno, di una mensilità aggiuntiva denominata tredicesima mensilità.
Il consulente tecnico ha quantificato gli importi dovuti a tal titolo, riproporzionando i ratei spettanti per gli anni non interamente lavorati.
Indennità mancato preavviso
E' stato quantificata l'indennità di mancato preavviso spettante in quanto istituto contrattuale di cui al decreto aggiuntivo opposto.
Nel rispetto della previsione contrattuale, tenuto conto del livello di inquadramento (4°) e dell'anzianità maturata, spetta al ricorrente un periodo di preavviso pari a 15 gg di calendario.
Pertanto, essendo cessato il rapporto in data 12.12.2022, il periodo di preavviso considerato va dal 13.12.2022 al 27.12.2022.
Alla luce di quanto sopra si quantifica l'indennità di mancato preavviso per gg. 13 e si riporta nel mese di dicembre 2022 (mese di cessazione del rapporto di lavoro).
Trattamento Fine Rapporto
Sono state incluse nella base imponibile tutte le somme spettanti al lavoratore” (v. relazione peritale pag. 5-7).
8. Il CTU ha quindi formulato le seguenti conclusioni con riferimento al primo conteggio elaborato sulla base del percepito pari a 50,00 euro al giorno, come ritenuto accertato dal
Pag. 5 di 7 decidente: “Conteggio A: tiene in considerazione come percepito la somma netta di euro
50,00= per ogni giorno lavorato dal lunedì al venerdì.
L'allegato n. 3 della presente relazione contiene il dettaglio delle retribuzioni spettanti al ricorrente suddivise per ciascuna mensilità. Vengono altresì evidenziate, sempre in ogni singola mensilità, le somme erogate (50€ per ogni giorno lavorato).
Dai calcoli effettuati si quantificano in euro 16.988,51= l'importo delle differenze retributive dovute per il periodo di lavoro prestato alle dipendenze della . Parte_3
Omissis…
Ai sensi dell'art. 2120 c.c. il consulente ha determinato il trattamento di fine rapporto spettante al Sig. per il periodo di lavoro dal 9.09.2021 al 12.12.2022 prestato CP_1 alle dipendenze della Parte_1
L'importo del trattamento di fine rapporto spettante è stato determinato in euro 2.461,83=.”
(v. relazione peritale pag. 8-9).
9. Osserva il decidente che la relazione del consulente tecnico d'ufficio, come sopra richiamata, è stata redatta in conformità ai criteri tecnico-scientifici elaborati nella materia ed
è immune da vizi logici, di tal guisa le conclusioni dell'esperto vengono fatte proprie da questo decidente.
10. Tutto ciò posto il Tribunale accerta e dichiara il diritto di credito di CP_1 nei confronti di pari alla somma lorda di € 16.988,51 a titolo di Parte_1 differenze retributive e pari alla somma lorda di € 2461,83 a titolo di Trattamento di Fine
Rapporto per il periodo di lavoro dal 9.09.2021 al 12.12.2022; per l'effetto condanna al pagamento nei confronti di della somma Parte_1 CP_1 lorda di € 16.988,51 a titolo di differenze retributive e pari alla somma lorda di € 2461,83 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo;
revoca conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite
11. In ordine alle spese di lite, sussiste una parziale soccombenza dell'opponente, in quanto quest'ultimo con la domanda formulata in via subordinata ha ottenuto la riduzione del credito con la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
ne consegue che – stante l'esito della lite -
Pag. 6 di 7 sussistono giustificati motivi per la compensazione per l'intero delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio.
Spese di CTU a carico delle parti in solido tra loro, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- accerta e dichiara il diritto di credito di nei confronti di CP_1 pari alla somma lorda di € 16.988,51 a titolo di differenze Parte_1 retributive e pari alla somma lorda di € 2461,83 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto per il periodo di lavoro dal 9.09.2021 al 12.12.2022;
- condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 CP_1 della somma lorda di € 16.988,51 a titolo di differenze retributive e pari alla somma lorda di € 2461,83 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo;
- compensa le spese di lite tra le parti;
spese di CTU a carico delle parti in solido tra loro, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Velletri, il 4 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 4 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4377/2023 R.G.L., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
(p. VA , con sede in Velletri, Via Colle San Parte_1 P.IVA_1
NC n.21, in persona del suo lrpt nato a [...], il [...] Parte_2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Vittorio Pacchiarotti (cod. fisc.
), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._1
- Opponente–
CONTRO
, nato il [...] in [...] residente in [...] CP_1
Codice Fiscale: , rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano C.F._2
UC (C.F.: ), giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
C.F._3
- Opposto –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso in opposizione depositato il 29/8/2023, proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 327/2023 emesso dal Tribunale di Velletri, Giudice del lavoro, in data 28/7/2023 e notificato alla opponente in data 2/8/2023 in favore di CP_1
, emesso per la somma di euro 22.586,70, di cui € 1.557,70 per trattamento di fine
[...] rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto, oltre spese legali liquidate in € 600,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, chiedendo al Tribunale adito di: “- in via preliminare ci si oppone fin da ora all'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, stante la contestazione al diritto di percezione ed al quantum della pretesa;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione monitoria per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. stante l'illiquidità della somma pretesa e la carenza della prova scritta;
per l'effetto, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via principale, in accoglimento della presente opposizione accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso richiesto per tutti i motivi così come esposti nel presente atto e da intendersi qui riportati e trascritti, dichiarando che nulla è dovuto al Sig. ; per l'effetto, CP_1 annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 327/2023 (RG n. 3667/2023) emesso dal
Tribunale di Velletri – sezione Lavoro il 28/07/2023 e depositato in cancelleria in pari data.
- con condanna al pagamento dei compensi professionali e spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario;
- nel merito, in via subordinata nella denegata ipotesi di mancato e/o parziale accoglimento delle conclusioni principali, Voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto, per inesigibilità del credito e ridurre le somme ex adverso richieste nella misura che verrà accertata in corso di causa.
- con condanna al pagamento dei compensi professionali e spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
Pag. 2 di 7 2. si costituiva in giudizio con memoria dell'8/2/2024 per chiedere al CP_1
Tribunale di: “1) rigettare l'opposizione e tutte le domande ivi azionate e/o confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) in via gradata sub 1) ridurre il decreto ingiuntivo opposto alla somma di euro 20.228,91 e/o o a quell'altra che risulterà di giustizia e/o comunque condannare la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di euro 20.228,91 o di quell'altra che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il 20/2/2024, seguiva l'ordinanza istruttoria del 22/2/2024; seguiva l'udienza del 12/7/2024 nella quale venivano sentiti i testimoni (dell'opponente) e (dell'opposto); seguiva Testimone_1 Testimone_2
l'ordinanza istruttoria del 15/7/2024 con la quale veniva disposta CTU contabile;
seguiva l'udienza del 20/9/2024 nella quale veniva conferito incarico peritale al CTU nominato dott.ssa la quale depositava la relazione peritale in data 27/5/2025; seguiva Persona_1
l'udienza del 5/6/2025 in cui le parti congiuntamente chiedevano un rinvio per note;
seguiva, in accoglimento dell'istanza congiunta di rinvio, l'udienza del 4/7/2025 all'esito della quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione offerta dalle parti, nell'assunzione delle prove testimoniali e nella CTU contabile.
2. In fatto e in diritto
5. Si precisa nel merito che tra e è intercorso un Parte_1 CP_1 rapporto di lavoro subordinato come operaio addetto alla manutenzione delle aree verdi inquadrato nel 4° livello del C.C.N.L. Commercio – Terziario, come previsto nella busta paga agli atti, per il periodo dal 9.09.2021 al 12.12.2022. Dalla testimonianza resa da
è emerso che entrambi svolgevano le stesse mansioni – provvedendo alla Testimone_2 potatura degli alberi- con lo stesso orario di 40 ore settimanali ed un'ora almeno di straordinario al giorno, con una retribuzione netta in contanti di euro 50,00 al giorno.
Pag. 3 di 7 6. Sulla base delle prove orali assunte in giudizio si ritiene accertato che il ricorrente abbia avuto una retribuzione giornaliera dal lunedì al venerdì di 50,00 euro al giorno netta, in quanto il teste ha dichiarato che lui riceveva questa somma, ma entrambe Testimone_2 avevano le stesse mansioni e lo stesso orario: da ciò si inferisce logicamente ai sensi dell'art. 2729 c.c. che anche il ricorrente riceveva una retribuzione pari a 50,00 euro al giorno.
7. Il CTU ha quindi proceduto al calcolo secondo i seguenti criteri: “Di seguito sono illustrati i principali elementi di calcolo per la determinazione della retribuzione spettante al ricorrente.
Minimi tabellari
Il consulente tecnico ha rilevato i minimi contrattuale dalle tabelle retributive del CCNL applicato.
Orario di lavoro
Premesso che la durata dell'orario normale di lavoro come contrattualmente stabilito, è di 40 ore settimanali, il consulente tecnico, nella determinazione della retribuzione spettante, ha considerato un orario di lavoro full time, pari a 40 ore settimanali.
Lavoro straordinario
Viene indicato nel quesito posto dal GUL di considerare lavoro straordinario svolto per un' ora al giorno, dalle 17.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì.
E' contrattualmente riconosciuta una percentuale del 15% per ogni ora di lavoro straordinario svolto fino al massimo di 48 ore settimanali.
Alla luce di quanto sopra, vengono calcolate n. 1 ore per ogni giorno lavorato dal lunedì al venerdì per l'intero periodo di lavoro. La quantificazione di tale somme è riportata, unitamente alla quantità di ore, in ogni singolo mese.
Festività
E' contrattualmente prevista l'erogazione di 1/26 della retribuzione mensile nel caso di festività cadenti di domenica.
Il consulente tecnico ha verificato le festività cadenti di domenica nel periodo di lavoro, ha quantificato la relativa retribuzione per festività non goduta e la inserita in ogni singolo mese.
Ferie
Come contrattualmente previsto spetta alla lavoratrice un periodo di ferie pari a 26 giorni annui, riproporzionato per i periodi non lavorati.
Pag. 4 di 7 Vista la previsione contrattuale il consulente tecnico ha determinato i periodi di ferie spettanti e maturati dal ricorrente ed ha evidenziato, nel calcolo effettuato, tali spettanze, riportandole nel mese di dicembre di ogni singolo anno preso in analisi. Infine il CTU, ha indicato le risultanze tra il maturato ed il saldo, di anno in anno.
Nel conteggio riferito al mese di dicembre 2022 (mese di cessazione del rapporto), ha quantificato l'Indennità per ferie non godute spettante al ricorrente.
Quattordicesima mensilità
E' contrattualmente prevista l'erogazione, nel giugno di ogni singolo anno, di una mensilità aggiuntiva denominata quattordicesima mensilità.
Il consulente tecnico ha quantificato gli importi dovuti a tal titolo, riproporzionando i ratei spettanti per gli anni non interamente lavorati.
Tredicesima mensilità
E' contrattualmente prevista l'erogazione, nel dicembre di ogni singolo anno, di una mensilità aggiuntiva denominata tredicesima mensilità.
Il consulente tecnico ha quantificato gli importi dovuti a tal titolo, riproporzionando i ratei spettanti per gli anni non interamente lavorati.
Indennità mancato preavviso
E' stato quantificata l'indennità di mancato preavviso spettante in quanto istituto contrattuale di cui al decreto aggiuntivo opposto.
Nel rispetto della previsione contrattuale, tenuto conto del livello di inquadramento (4°) e dell'anzianità maturata, spetta al ricorrente un periodo di preavviso pari a 15 gg di calendario.
Pertanto, essendo cessato il rapporto in data 12.12.2022, il periodo di preavviso considerato va dal 13.12.2022 al 27.12.2022.
Alla luce di quanto sopra si quantifica l'indennità di mancato preavviso per gg. 13 e si riporta nel mese di dicembre 2022 (mese di cessazione del rapporto di lavoro).
Trattamento Fine Rapporto
Sono state incluse nella base imponibile tutte le somme spettanti al lavoratore” (v. relazione peritale pag. 5-7).
8. Il CTU ha quindi formulato le seguenti conclusioni con riferimento al primo conteggio elaborato sulla base del percepito pari a 50,00 euro al giorno, come ritenuto accertato dal
Pag. 5 di 7 decidente: “Conteggio A: tiene in considerazione come percepito la somma netta di euro
50,00= per ogni giorno lavorato dal lunedì al venerdì.
L'allegato n. 3 della presente relazione contiene il dettaglio delle retribuzioni spettanti al ricorrente suddivise per ciascuna mensilità. Vengono altresì evidenziate, sempre in ogni singola mensilità, le somme erogate (50€ per ogni giorno lavorato).
Dai calcoli effettuati si quantificano in euro 16.988,51= l'importo delle differenze retributive dovute per il periodo di lavoro prestato alle dipendenze della . Parte_3
Omissis…
Ai sensi dell'art. 2120 c.c. il consulente ha determinato il trattamento di fine rapporto spettante al Sig. per il periodo di lavoro dal 9.09.2021 al 12.12.2022 prestato CP_1 alle dipendenze della Parte_1
L'importo del trattamento di fine rapporto spettante è stato determinato in euro 2.461,83=.”
(v. relazione peritale pag. 8-9).
9. Osserva il decidente che la relazione del consulente tecnico d'ufficio, come sopra richiamata, è stata redatta in conformità ai criteri tecnico-scientifici elaborati nella materia ed
è immune da vizi logici, di tal guisa le conclusioni dell'esperto vengono fatte proprie da questo decidente.
10. Tutto ciò posto il Tribunale accerta e dichiara il diritto di credito di CP_1 nei confronti di pari alla somma lorda di € 16.988,51 a titolo di Parte_1 differenze retributive e pari alla somma lorda di € 2461,83 a titolo di Trattamento di Fine
Rapporto per il periodo di lavoro dal 9.09.2021 al 12.12.2022; per l'effetto condanna al pagamento nei confronti di della somma Parte_1 CP_1 lorda di € 16.988,51 a titolo di differenze retributive e pari alla somma lorda di € 2461,83 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo;
revoca conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite
11. In ordine alle spese di lite, sussiste una parziale soccombenza dell'opponente, in quanto quest'ultimo con la domanda formulata in via subordinata ha ottenuto la riduzione del credito con la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
ne consegue che – stante l'esito della lite -
Pag. 6 di 7 sussistono giustificati motivi per la compensazione per l'intero delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio.
Spese di CTU a carico delle parti in solido tra loro, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- accerta e dichiara il diritto di credito di nei confronti di CP_1 pari alla somma lorda di € 16.988,51 a titolo di differenze Parte_1 retributive e pari alla somma lorda di € 2461,83 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto per il periodo di lavoro dal 9.09.2021 al 12.12.2022;
- condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 CP_1 della somma lorda di € 16.988,51 a titolo di differenze retributive e pari alla somma lorda di € 2461,83 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo;
- compensa le spese di lite tra le parti;
spese di CTU a carico delle parti in solido tra loro, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Velletri, il 4 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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