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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 2446/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. ALOISIO Parte_1
FRANCESCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del Controparte_1
legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ANTINORO
DANIELA e dall'avv. REINA CHIARA ed elettivamente domiciliata presso gli uffici della siti in , VIA IPPOLITO PINDEMONTE CP_2 CP_1
n. 88
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/04/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara Parte_1
disabile gravissimo, ai fini della corresponsione dell'assegno di cura, sin dall'1.01.2024. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, CP_3
che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre rimborso spese generali 15%, C.U.,
C.P.A. e I.V.A., se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore del suo procuratore antiststario.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CP_3
C.T.U., liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/02/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' deducendo: CP_3
“A seguito di istanza amministrativa del 29.08.2017 l'Inps ha riconosciuto il sig. Pt_1
“soggetto invalido con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere
[...]
autonomamente gli atti della vita quotidiana e dunque meritevole di beneficiare dell'indennità di accompagnamento (L. 508/88), nonché portatore di handicap con connotazione di gravità (ai sensi della L. 104/92 art. 3, comma III”); in considerazione del complesso quadro clinico di cui il ricorrente risulta essere affetto, in data 26.04.2023 il medesimo inoltrava istanza agli uffici competenti onde ottenere il riconoscimento della Disabilità Gravissima ai sensi del D.M.
26/09/2016; dalla valutazione dell'U.V.M., del Distretto Socio Sanitario di Carini,
l'istanza del sig. veniva ingiustificatamente respinta”. Pt_1
Concludeva, quindi, chiedendo: “fissare l'udienza di comparizione personale delle parti
e la discussione della causa con un termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto, onde verificare i requisiti previsti dalla legge al fine di chiedere ed ottenere il riconoscimento del beneficio economico spettante ai soggetti affetti da disabilità gravissime;
accogliere il presente ricorso e per
l'effetto dichiarare che il sig. ha diritto al riconoscimento del beneficio richiesto Parte_1
sin dall'epoca di presentazione dell'istanza amministrativa;
condannare l convenuto al CP_4
pagamento delle spese dei ratei relativi maturati e maturandi con decorrenza di legge, oltre interessi
e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita mediante C.T.U. medico-legale. Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' . CP_3
Osserva la giudicante che, nella specie, la prestazione attualmente delineata dalla normativa regionale è una prestazione assistenziale che costituisce diritto soggettivo perfetto: la legge determina le condizioni sanitarie che vanno qualificate come di disabilità gravissima e vi riconnette l'erogazione di una prestazione economica predeterminata nell'importo in modo uguale per tutti i soggetti affetti da siffatta disabilità.
L'accertamento sanitario demandato all' quindi, rappresenta esplicazione di mera discrezionalità tecnica e non di discrezionalità amministrativa, dovendo così la prestazione assistenziale prevista dalla legge essere qualificata come diritto soggettivo perfetto.
Pertanto, l'assegno di cura deve qualificarsi come una prestazione assistenziale derivante dall'accertamento del requisito sanitario previsto dalla legge, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro.
Ciò premesso, il ricorso è fondato, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. – dopo aver premesso che parte ricorrente è affetto da “Malattia cerebrovascolare grave con Parkinson allo stadio V secondo la scala di
HO e AH in sogg. Con poliartropatia a severa gonartrosi e coxartrosi ad elevata incidenza funzionale Demenza iniziale. Flebiti arti inferiori. Cardiopatia ipertensiva. FAC, Diabete
Mellito” ha concluso ritenendo che “il Sig. già riconosciuto in data Parte_1
04.04.18 dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità, invalido grave al 100%
e portatore di handicap grave e con diritto alla indennità di accompagnamento, in atto presenta i requisiti sanitari previsti dall'Art. 3 comma 2 del Decreto Interministeriale del 26.09.2016 sufficienti al riconoscimento della condizione di disabilità gravissima”. “Tale beneficio, a partire da alcuni mesi dopo la visita medica effettuata a domicilio in data 28.11.2024, e cioè da Maggio
2024 in quanto le peggiorate condizioni generali e cliniche hanno ulteriormente compromesso i livelli di autonomia personale del periziato”.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, salvo che per la decorrenza riconosciuta in termini ambigui e contraddittori.
Il consulente, nel motivare la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della disabilità gravissima, ha evidenziato che il periziato “è affetto da Malattia cerebrovascolare grave con Parkinson allo stadio V secondo la scala di HO e
AH e tale patologia è inclusa tra le condizioni di disabilità gravissima al punto e “ persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica in stadio 5 di HO e AH o muscolare MRC >_ 9.”.
La malattia cerebrovascolare con Parkinson risulta accertata a carico del ricorrente sin dal gennaio 2021, sicché appare equo far risalire la condizione di handicap grave, per le ragioni illustrate dal C.T.U., almeno dal 1.01.2024, data in cui appare altamente verosimile che fossero già presenti le condizioni cerrificate alla visita del C.T.U., tenuto conto del referto in atti di agosto 2022.
Conseguentemente la domanda proposta da parte ricorrente va accolta, dichiarando che si trova in condizioni di disabilità Parte_1
gravissima a decorrere dall'1.01.2024, ai fini della corresponsione dei relativi benefici economici.
Vanno quindi emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite, che vanno poste a carico della resistente, attesa la decorrenza del diritto anteriore al deposito del ricorso, come le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 18/04/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/04/2025
La Giudice
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 2446/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. ALOISIO Parte_1
FRANCESCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del Controparte_1
legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ANTINORO
DANIELA e dall'avv. REINA CHIARA ed elettivamente domiciliata presso gli uffici della siti in , VIA IPPOLITO PINDEMONTE CP_2 CP_1
n. 88
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/04/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara Parte_1
disabile gravissimo, ai fini della corresponsione dell'assegno di cura, sin dall'1.01.2024. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, CP_3
che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre rimborso spese generali 15%, C.U.,
C.P.A. e I.V.A., se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore del suo procuratore antiststario.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CP_3
C.T.U., liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/02/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' deducendo: CP_3
“A seguito di istanza amministrativa del 29.08.2017 l'Inps ha riconosciuto il sig. Pt_1
“soggetto invalido con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere
[...]
autonomamente gli atti della vita quotidiana e dunque meritevole di beneficiare dell'indennità di accompagnamento (L. 508/88), nonché portatore di handicap con connotazione di gravità (ai sensi della L. 104/92 art. 3, comma III”); in considerazione del complesso quadro clinico di cui il ricorrente risulta essere affetto, in data 26.04.2023 il medesimo inoltrava istanza agli uffici competenti onde ottenere il riconoscimento della Disabilità Gravissima ai sensi del D.M.
26/09/2016; dalla valutazione dell'U.V.M., del Distretto Socio Sanitario di Carini,
l'istanza del sig. veniva ingiustificatamente respinta”. Pt_1
Concludeva, quindi, chiedendo: “fissare l'udienza di comparizione personale delle parti
e la discussione della causa con un termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto, onde verificare i requisiti previsti dalla legge al fine di chiedere ed ottenere il riconoscimento del beneficio economico spettante ai soggetti affetti da disabilità gravissime;
accogliere il presente ricorso e per
l'effetto dichiarare che il sig. ha diritto al riconoscimento del beneficio richiesto Parte_1
sin dall'epoca di presentazione dell'istanza amministrativa;
condannare l convenuto al CP_4
pagamento delle spese dei ratei relativi maturati e maturandi con decorrenza di legge, oltre interessi
e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita mediante C.T.U. medico-legale. Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' . CP_3
Osserva la giudicante che, nella specie, la prestazione attualmente delineata dalla normativa regionale è una prestazione assistenziale che costituisce diritto soggettivo perfetto: la legge determina le condizioni sanitarie che vanno qualificate come di disabilità gravissima e vi riconnette l'erogazione di una prestazione economica predeterminata nell'importo in modo uguale per tutti i soggetti affetti da siffatta disabilità.
L'accertamento sanitario demandato all' quindi, rappresenta esplicazione di mera discrezionalità tecnica e non di discrezionalità amministrativa, dovendo così la prestazione assistenziale prevista dalla legge essere qualificata come diritto soggettivo perfetto.
Pertanto, l'assegno di cura deve qualificarsi come una prestazione assistenziale derivante dall'accertamento del requisito sanitario previsto dalla legge, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro.
Ciò premesso, il ricorso è fondato, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. – dopo aver premesso che parte ricorrente è affetto da “Malattia cerebrovascolare grave con Parkinson allo stadio V secondo la scala di
HO e AH in sogg. Con poliartropatia a severa gonartrosi e coxartrosi ad elevata incidenza funzionale Demenza iniziale. Flebiti arti inferiori. Cardiopatia ipertensiva. FAC, Diabete
Mellito” ha concluso ritenendo che “il Sig. già riconosciuto in data Parte_1
04.04.18 dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità, invalido grave al 100%
e portatore di handicap grave e con diritto alla indennità di accompagnamento, in atto presenta i requisiti sanitari previsti dall'Art. 3 comma 2 del Decreto Interministeriale del 26.09.2016 sufficienti al riconoscimento della condizione di disabilità gravissima”. “Tale beneficio, a partire da alcuni mesi dopo la visita medica effettuata a domicilio in data 28.11.2024, e cioè da Maggio
2024 in quanto le peggiorate condizioni generali e cliniche hanno ulteriormente compromesso i livelli di autonomia personale del periziato”.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, salvo che per la decorrenza riconosciuta in termini ambigui e contraddittori.
Il consulente, nel motivare la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della disabilità gravissima, ha evidenziato che il periziato “è affetto da Malattia cerebrovascolare grave con Parkinson allo stadio V secondo la scala di HO e
AH e tale patologia è inclusa tra le condizioni di disabilità gravissima al punto e “ persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica in stadio 5 di HO e AH o muscolare MRC >_ 9.”.
La malattia cerebrovascolare con Parkinson risulta accertata a carico del ricorrente sin dal gennaio 2021, sicché appare equo far risalire la condizione di handicap grave, per le ragioni illustrate dal C.T.U., almeno dal 1.01.2024, data in cui appare altamente verosimile che fossero già presenti le condizioni cerrificate alla visita del C.T.U., tenuto conto del referto in atti di agosto 2022.
Conseguentemente la domanda proposta da parte ricorrente va accolta, dichiarando che si trova in condizioni di disabilità Parte_1
gravissima a decorrere dall'1.01.2024, ai fini della corresponsione dei relativi benefici economici.
Vanno quindi emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite, che vanno poste a carico della resistente, attesa la decorrenza del diritto anteriore al deposito del ricorso, come le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 18/04/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/04/2025
La Giudice
Paola Marino