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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14763 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 58245/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 58245/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 23/10/2025, innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per , l'avv. MAIETTA ANGELO , oggi sostituito dall'avv. Martina Giardiello. Parte_1
Il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda sezione civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 58245 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 23.10.2025
e vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_2 elettivamente domiciliato in Roma, Via della Scrofa n. 117, presso lo studio dell'Avv. Angelo Maietta che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- ricorrente -
e
, in persona del pro-tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dagli Avv.ti Catia Livio e Sandro Nardellotto, domiciliato in Roma, Via XX Settembre n. 97, presso l' , Controparte_3
- resistente -
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, lo proponeva Parte_2 opposizione ai sensi dell'art. 6 del d.l.vo n. 150 dell'1.9.2011 avverso il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento del tesoro, n. 403231/A del 23.11.2023, con il quale si intimava il pagamento della somma di euro 5.000,00, oltre spese, a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 56 del d.l.vo n. 231/2007, omessa verifica della clientela.
Parte opponente eccepiva l'illegittimità della procedura di controllo, l'illegittimità del verbale di accertamento e del relativo decreto, la violazione degli artt. 25 e 97 della Costituzione, la violazione dei principi di buona fede e correttezza, la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81, la violazione dell'art. 17 del d.l.vo n. 231/07 e la illegittima irrogazione della sanzione, atteso che la consulenza prestata a favore dei clienti era relativa ad attività giudiziaria ed extragiudiziaria.
Si costituiva il , evidenziando l'esistenza della violazione e la infondatezza CP_1 dell'opposizione.
All'udienza del 23.10.2025 si svolge la discussione, l'opponente conclude per l'accoglimento del ricorso, ovvero per la riduzione della sanzione, il per il suo rigetto ed il giudice procede CP_1 alla lettura del dispositivo.
DIRITTO
L'opposizione merita accoglimento per un motivo che si presenta assorbente.
L'art. 3 del d.l.vo n. 231/07, il quale individua i soggetti obbligati ai quali si applicano le disposizioni del decreto, all'art. 4° comma, lett. c) prevede tra i soggetti destinatari delle disposizioni del decreto e dei relativi obblighi i notai e gli avvocati solo “quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti;
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi”. Nella fattispecie, in relazione a tutte le posizioni contestate, non si rientra nei casi di cui all'art. 3, 4° comma, lett. c) del d.l.vo n. 231/07.
Precisamente, per le posizioni dei clienti “Feder S.r.l.” ed “Emmetre Mobile Multimedia S.r.l.”,
l'attività svolta dallo studio aveva ad oggetto giudizi tributari (doc. n. 10 sub a, b, c e d fascicolo parte ricorrente), le posizioni dei clienti “Telecolor International TCI S.p.a.” e “LCT S.p.a.” è relativa a contenziosi giurisdizionali (doc. n. 11 sub a, b, c, d, e ,f, g, h, i, e doc. n. 12, sub a, b, c, d, e, f, g, fascicolo parte ricorrente), e lo stesso è da dirsi per la posizione di (doc.ti Persona_1 nn. 14 sub a, b e c, 15 sub a fascicolo parte ricorrente).
Inoltre, in base all'art. 11, comma 2 del medesimo decreto che demanda agli organismi di autoregolamentazione, il C.N.F. ha fissato le Regole Tecniche con delibera del 20.9.2019 e la Regola
Tecnica n. 2 prevede espressamente che non rientrano tra le operazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) del decreto, l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia autorità giudiziaria o arbitrale, ivi incluse la mediazione d.l.vo 4.3.2010, n. 28 e la negoziazione assistita ex D.L. 12.9.2014, n. 132, e ogni attività a queste prodromica o conseguente, ivi comprese conciliazioni e transazioni.
Dunque, non si tratta di attività finanziaria nel senso sopra precisato, bensì di attività giudiziaria ed extragiudiziaria, si è fuori dall'ambito di applicazione del d.l.vo n. 231/07 e le violazioni contestate devono considerarsi inesistenti.
In accoglimento dell'opposizione il provvedimento opposto è conseguentemente annullato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie l'opposizione; b) annulla il decreto del Controparte_1
Con dipartimento tesoro, n. 403231/A del 23.11.2023; c) condanna il Controparte_1
in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in
[...] euro 2.000,00 per compensi ed euro 130,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Roma, 23.10.2025 Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 58245/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 23/10/2025, innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per , l'avv. MAIETTA ANGELO , oggi sostituito dall'avv. Martina Giardiello. Parte_1
Il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda sezione civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 58245 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 23.10.2025
e vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_2 elettivamente domiciliato in Roma, Via della Scrofa n. 117, presso lo studio dell'Avv. Angelo Maietta che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- ricorrente -
e
, in persona del pro-tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dagli Avv.ti Catia Livio e Sandro Nardellotto, domiciliato in Roma, Via XX Settembre n. 97, presso l' , Controparte_3
- resistente -
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, lo proponeva Parte_2 opposizione ai sensi dell'art. 6 del d.l.vo n. 150 dell'1.9.2011 avverso il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento del tesoro, n. 403231/A del 23.11.2023, con il quale si intimava il pagamento della somma di euro 5.000,00, oltre spese, a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 56 del d.l.vo n. 231/2007, omessa verifica della clientela.
Parte opponente eccepiva l'illegittimità della procedura di controllo, l'illegittimità del verbale di accertamento e del relativo decreto, la violazione degli artt. 25 e 97 della Costituzione, la violazione dei principi di buona fede e correttezza, la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81, la violazione dell'art. 17 del d.l.vo n. 231/07 e la illegittima irrogazione della sanzione, atteso che la consulenza prestata a favore dei clienti era relativa ad attività giudiziaria ed extragiudiziaria.
Si costituiva il , evidenziando l'esistenza della violazione e la infondatezza CP_1 dell'opposizione.
All'udienza del 23.10.2025 si svolge la discussione, l'opponente conclude per l'accoglimento del ricorso, ovvero per la riduzione della sanzione, il per il suo rigetto ed il giudice procede CP_1 alla lettura del dispositivo.
DIRITTO
L'opposizione merita accoglimento per un motivo che si presenta assorbente.
L'art. 3 del d.l.vo n. 231/07, il quale individua i soggetti obbligati ai quali si applicano le disposizioni del decreto, all'art. 4° comma, lett. c) prevede tra i soggetti destinatari delle disposizioni del decreto e dei relativi obblighi i notai e gli avvocati solo “quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti;
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi”. Nella fattispecie, in relazione a tutte le posizioni contestate, non si rientra nei casi di cui all'art. 3, 4° comma, lett. c) del d.l.vo n. 231/07.
Precisamente, per le posizioni dei clienti “Feder S.r.l.” ed “Emmetre Mobile Multimedia S.r.l.”,
l'attività svolta dallo studio aveva ad oggetto giudizi tributari (doc. n. 10 sub a, b, c e d fascicolo parte ricorrente), le posizioni dei clienti “Telecolor International TCI S.p.a.” e “LCT S.p.a.” è relativa a contenziosi giurisdizionali (doc. n. 11 sub a, b, c, d, e ,f, g, h, i, e doc. n. 12, sub a, b, c, d, e, f, g, fascicolo parte ricorrente), e lo stesso è da dirsi per la posizione di (doc.ti Persona_1 nn. 14 sub a, b e c, 15 sub a fascicolo parte ricorrente).
Inoltre, in base all'art. 11, comma 2 del medesimo decreto che demanda agli organismi di autoregolamentazione, il C.N.F. ha fissato le Regole Tecniche con delibera del 20.9.2019 e la Regola
Tecnica n. 2 prevede espressamente che non rientrano tra le operazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) del decreto, l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia autorità giudiziaria o arbitrale, ivi incluse la mediazione d.l.vo 4.3.2010, n. 28 e la negoziazione assistita ex D.L. 12.9.2014, n. 132, e ogni attività a queste prodromica o conseguente, ivi comprese conciliazioni e transazioni.
Dunque, non si tratta di attività finanziaria nel senso sopra precisato, bensì di attività giudiziaria ed extragiudiziaria, si è fuori dall'ambito di applicazione del d.l.vo n. 231/07 e le violazioni contestate devono considerarsi inesistenti.
In accoglimento dell'opposizione il provvedimento opposto è conseguentemente annullato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie l'opposizione; b) annulla il decreto del Controparte_1
Con dipartimento tesoro, n. 403231/A del 23.11.2023; c) condanna il Controparte_1
in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in
[...] euro 2.000,00 per compensi ed euro 130,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Roma, 23.10.2025 Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni