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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/10/2025, n. 2394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2394 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3856/2021 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 3856/2021 R.G., vertente
TRA
in proprio e in qualità di esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul minore , Persona_1 Parte_2
, , in proprio e nella qualità di
[...] Parte_3 Parte_4
, elettivamente domiciliati in Terzigno alla Via G. Leopardi n. 6, presso lo studio
[...] dell'avvocato Angelo Bianco che li rappresenta e li difende in virtù di procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione.
ATTORI
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Castellammare di Stabia (NA) alla Piazza Unità d'Italia n. 4 presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Ruggiero e dell'avvocato Giuseppe Pepe che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
pag. 1 , elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Lucilio 15, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avvocato RiccardoMaria Pasquarella, in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente CP_3 domiciliata a Napoli al Viale Augusto n. 162, presso lo studio dell'avvocato Francesco
OL, che la rappresenta e la difende in virtù di procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: azione di risarcimento danni
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 24-6-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 1-7-2021, mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge
53/1994, gli attori evocavano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, e Controparte_1
, per sentirli condannare: in solido tra loro o chi di ragione, e secondo Controparte_2 le proprie responsabilità, al risarcimento, in favore degli istanti, di tutti i danni patiti da a causa della condotta negligente tenuta nell'espletamento dell'attività Parte_4 medica ed al pagamento, nella misura risultante dall'istruttoria e comunque ritenuta di giustizia per il risarcimento del danno biologico, della ITT ed ITP, oltre il danno morale ed il recupero delle spese mediche documentate, con il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria, contenendo l'importo entro il limiti di euro 52.000,00; al pagamento delle spese, comprese quelle generali, e competenze di causa con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore anticipatario.
A tal fine premettevano che: in data 10-10-2009, veniva ricoverata Parte_4 presso la perché gravida alla 37° settimana, ove alle ore 12:55 le Controparte_1 veniva praticato intervento di taglio cesareo iterativo;
in data 13-10-2009, la paziente veniva dimessa, come da cartella clinica n. 6655/2009; la suturazione della ferita provocava “ascesso della parete addominale” e per tale motivo, in data 18-11-2009,
veniva nuovamente ricoverata presso la e sottoposta ad Parte_4 CP_1 intervento chirurgico il 19-11-2009; in data 5-12-2009 veniva dimessa con diagnosi
“gangrena della parete addominale post-cesareo” cartella clinica n. 7678/09; dopo le pag. 2 dimissioni, persistendo la sintomatologia dolorosa dovuta all'infezione della parete addominale, era costretta a numerosissime sedute di medicazione Parte_4 accompagnate alla somministrazione di IN 500 (prescrizione del Controparte_1
18-1-2010); nonostante la diagnosi di ingresso suggerisse la necessità di un tempestivo intervento, alla paziente veniva prestata esclusivamente un'assistenza passiva, tanto che, in data 8-11-2010, nell'assenza di un fattivo intervento risolutore da parte dei sanitari della la stessa decideva di indirizzarsi presso una nuova struttura Controparte_1 ospedaliera, ossia l'Azienda Ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, ove veniva ricoverata per “ricostruzione parete addominale in paziente con esiti cicatriziali cutanei post – infezione da anaerobi”; pertanto, in data 12-11-2010 i sanitari del San Carlo eseguivano addominoplastica resecando il tessuto cicatriziale presente in sede ipocondrica sinistra, eseguendo scollamento a campana e plastica dei muscoli retti con recupero e trasposizione ombelicale;
la degenza della paziente presso l'Azienda Ospedaliera regionale
San Carlo di Potenza durava fino al 23-11-2010, in quanto il post-operatorio era caratterizzato dall'abbondante produzione di siero, data la “presenza di tessuto cicatriziale esito di necrosi cutanea pregressa”; sussisteva la responsabilità dei sanitari della
[...] sia in relazione alla mancata diagnosi sia in relazione al non corretto CP_1 trattamento chirurgico della raccolta saccata di pus, che avrebbe evitato tutte le problematiche insorte successivamente ed alle quali si poneva parziale rimedio presso l'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, intervento quest'ultimo parzialmente pregiudicato dal precedente operato dei sanitari presso la;
l'errore CP_1 consisteva nel non aver correttamente diagnosticato, nonostante esami precedenti
(ecografia), la sacca di pus esistente in loco ancor prima dell'intervento di taglio cesareo;
infatti, come si legge nella cartella clinica n. 6655/2009, i sanitari durante l'intervento di taglio cesareo evidenziavano: “Tra i muscoli retti fuoriesce da una raccolta saccata del pus. Drenaggio e disinfezione di detta raccolta”; pertanto, i sanitari eseguivano un trattamento chirurgico non adeguato di detta raccolta che, infatti, non veniva completamente asportata e determinava così, nel post-operatorio, un'ampia estensione del fenomeno infettivo con verosimile sovrapposizione batterica da inquinamento ambientale;
la suturazione della ferita provocava “ascesso della parete addominale” e per tale motivo, in data 18-11-2009, veniva nuovamente ricoverata presso la e Parte_4 CP_1 sottoposta ad intervento chirurgico in data 19-11-2009 (cfr. Cartella clinica n. 7678/09);
pag. 3 nel corso dell'intervento i sanitari rilevavano “L'apertura dà esito a liquido fetido grigiastro”; la paziente veniva poi dimessa in data 5-12-2009 con diagnosi “gangrena della parete addominale post-cesareo” cartella clinica n. 7678/09; sussisteva altresì la responsabilità per omessa diagnosi del ginecologo dott. che non solo Controparte_2 aveva avuto in cura presso la ma, aveva altresì Parte_4 Controparte_1 eseguito l'intervento di taglio cesareo in data 10-10-2009; alcun risarcimento del danno avevano inteso corrispondere sia la che il dott. ; Controparte_1 Controparte_2 alcun riscontro hanno ricevuto le precedenti richieste di risarcimento dei danni e era altresì risultata vana la procedura di mediazione ex d.lgs n. 28/2010 instaurata da ultimo presso l'Organismo di Mediazione “Legal Professional Network”.
Con atto di citazione notificato in data 2-7-2021, , in qualità di Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di , agiva in giudizio Persona_1
(giudizio iscritto al n. 3884/2021 R.G.), nei confronti dei medesimi convenuti al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti dal minore a causa del descritto errore diagnostico commesso dal dott. nel trattamento della gestazione della madre CP_2 Pt_4
, da cui derivava ai danni di , nato il [...], una “gravissima
[...] Persona_1 ipoacusia neurosensoriale bilaterale ad insorgenza prenatale e preverbale, presentando problematiche percettive verbali che determinano una difficoltosa capacità di apprendimento del linguaggio, deficit uditivo di tipo organico riconducibile alla categoria dei sordomuti”.
All'udienza del 1-12-2022, veniva disposta la riunione del procedimento n. 3884/2021
R.G. al presente, ai sensi dell'art. 274 c.c..
Instaurato il contraddittorio, contestava le domande, in rito e nel Controparte_1 merito, chiedendone il rigetto o, in subordine, ridurre la misura del risarcimento del danno.
parimenti contestava la domanda, chiedendone il rigetto. Controparte_2
A tal fine deduceva che: versava in uno stato di obesità classe media Parte_4 grave essendo una donna di età adulta (36 anni) avente un peso di circa 131 kg., con indice di massa corporea assai elevata (47); il suo fisico, oltre che ad esser provato da uno stato di obesità grave, da un intervento di by pass bilio pancreatico, risentiva di precedenti tre tagli cesarei;
la paziente, sotto esame e controllo del dott. sin dalla CP_2 sedicesima settimana di gravidanza, all'esito delle quattro visite e delle tre ecografie, si presentava, all'intervento di parto cesareo, senza alcun sintomo di disagio alternativo al pag. 4 classico disagio da gravidanza;
nessuna indagine, sia tattile che ecografica, aveva palesato alcun tipo di infezione;
solo in corso di intervento, il dottor e la sua equipe CP_2 rinvenivano un sacco minimale di pus statico per nulla aggressivo, collocato tra i muscoli retti e per nulla collocabile tra le tipologie di infezione anaerobiche che poi si sarebbero manifestate successivamente alle dimissioni della paziente;
il nesso di causalità dedotto sulla base dell'evidenza della sacca di pus risultante dalla cartella clinica è ininfluente atteso che tale oltre ad esser classificata dal medico chirurgo, quale sacca stantia e per nulla maleodorante, viene descritta come non infiammata;
la sua rimozione, descritta in modo analitico in cartella, definisce e conclude la vicenda legata a questa sacca di pus;
diversamente, avrebbe accusato i dolori già nei giorni successivi, o prima Parte_4 delle dimissioni, avvenute tre giorni dopo, o alla rimozione dei punti di sutura, avvenuta sette giorni dopo;
soltanto tre settimane dopo le dimissioni, iniziavano i primi disagi infiammatori, secretivi e infettivi sicché è verosimile ritenere che tale infezione fosse un evento successivo all'intervento; un evento infiammatorio non raro nelle fasi post cesareo in soggetti grandi obesi e già sottoposti a precedenti numerosi interventi cesarei;
pertanto, mancava il nesso di causalità tra l''infiammazione e la condotta del medico operante, e di conseguenza, non vi era alcun nesso di causalità tra il parto cesareo e l'ipoacusia diagnosticata in un momento successivo alla nascita a . Persona_1
In ogni caso, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria impresa di assicurazione, per essere manlevato in caso di condanna.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si costituiva che CP_3 contestava la domanda, di cui chiedeva il rigetto, ed eccepiva l'inoperatività della polizza n.
3058193 invocata da . Controparte_2
2. Per quanto concerne la disciplina applicabile, deve escludersi che possa assumere incidenza la legge n. 24 del 17-3-2017 n. 24 (cd. legge Gelli), entrata in vigore in data 1° aprile 2017, che a breve distanza dalla emanazione della cd. legge LD (art. 3, comma
1, del Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) ha ridisegnato il regime della responsabilità sia delle strutture sanitarie sia degli esercenti la professione sanitaria.
Come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 28994/2019,
“in tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24
pag. 5 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore” (conf. Cass. 28811/2019). Ne consegue che ai fatti verificatisi prima della entrata in vigore della legge 24/2017 si applicano i principi desumibili dal precedente quadro normativo (codice civile) e la responsabilità della struttura medica e dell'operatore va in ogni caso inquadrata come contrattuale sulla base della teoria del contatto sociale, con ciò che ne consegue in ordine al regime dell'onere della prova dell'illecito e del danno, nonché della prescrizione.
Tanto chiarito, per quel che concerne l'onere della prova, dalla natura contrattuale della responsabilità discende l'applicazione dei più generali principi affermati dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima
(ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha, poi, confermato, con la sentenza n. 577 del 11-
1-2008 l'applicabilità di questi principi anche alla responsabilità medica prevedendo che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (conf. Cass.
24073/2017).
Ancora, tali principi sono stati ulteriormente ribaditi da successivi interventi della S.C.:
“Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, tenendo conto delle risultanze della c.t.u. e degli esiti peritali del procedimento penale, aveva pag. 6 concluso nel senso della sussistenza di un'insuperabile incertezza sul nesso di causalità)” –
(Cass. civ., sentenza n. 29315 del 7-12-2017); “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ.” – (Cass. civ., ordinanza n. 20812 del 20-8-2018); “In tema di responsabilità sanitaria, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista;
è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile” –
(Cass. civ., ordinanza n. 26907 del 26-11-2020; v. anche Cass. civ., sentenza n. 10050 del
29-3-2022).
3. Nel merito, la domanda è infondata.
3.1. Gli attori hanno fornito la prova del titolo mediante il deposito della cartella clinica n. 6655/2009, relativa al ricovero all'intervento di taglio cesareo iterativo del 10-10-2009, nonché la cartella clinica n. n. 7678/2009 relativa al ricovero del 18-11-2009, presso la struttura convenuta e del verbale di mediazione esperito prima del giudizio ai fini della procedibilità della domanda;
inoltre, deve aggiungersi che le prestazioni dedotte in giudizio non sono state contestate dai convenuti.
Occorre, quindi, stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni dei convenuti e l'evento lesivo, rappresentato, secondo la prospettazione dell'attore nella provocazione della rimozione del mezzo di sintesi;
b) se la condotta dei sanitari sia stata conforme alle “leges artis” ed alla diligenza dell'“homo eiusdem generis et condicionis”, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati specificamente indicati e descritti nell'atto introduttivo del presente giudizio.
pag. 7 Partendo dal punto a), l'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva dei sanitari sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle “leges artis”.
È necessario, in altri termini, stabilire nel caso di specie se vi sia stata la omessa diagnosi della presenza della sacca di pus prima dell'intervento di taglio cesareo e la errata esecuzione del trattamento chirurgico poi effettuato.
Come risulta dall'insegnamento giurisprudenziale, il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi “causa” dell'evento stesso.
La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta “causalità materiale” trova disciplina negli artt. 40 e 41 cod. pen., ossia nel criterio della “condicio sine qua non” riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
Come chiarito dal supremo organo di nomofilachia, insomma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata - con cui va integrata la teoria della “condicio sine qua non” - a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio “ex ante” (di cosiddetta “prognosi postuma”), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n 581).
Come evidenziato dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in pag. 8 quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”
(cfr., al riguardo, la già citata Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581).
In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Tribunale, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867; Cass. civ., sez.
III, 23 settembre 2004, n. 19133).
Risulta, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito dei sanitari avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi;
probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico-razionale.
In conclusione, deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
3.2. La c.t.u. espletata in corso di causa - a firma degli ausiliari del tribunale (dott.
, dott. e dott. , depositata in data 8-6-2024), Persona_2 Persona_3 Persona_4 effettuata utilizzando la documentazione medica prodotta - esente da vizi e condivisa dal
Tribunale, ha offerto un valido supporto tecnico per la valutazione del comportamento dei sanitari e della documentazione medica versata in atti dagli attori.
Il collegio peritale, con valutazione esente da censura e fondata sull'analisi delle emergenze istruttorie, ha escluso la sussistenza del nesso causale.
In particolare, nell'elaborato peritale, è stato evidenziato quanto segue:
era affetta da obesità molto grave e in atti risultava che aveva raggiunto Parte_4 il peso di circa 170 kg;
per tale motivo, si era sottoposta ad un intervento di derivazione pag. 9 bilio-pancreatica (intervento su stomaco, colecisti ed intestino tenue che consente un minore assorbimento dei cibi e conseguente calo di peso); tuttavia, il peso della paziente rimaneva assai cospicuo (circa 120 kg) e, a fine della gravidanza di cui si discute aveva raggiunto i 131 kg ed è ben noto che l'obesità costituisce uno dei principali fattori di rischio per la chirurgia addominale;
era alta 165 cm, per cui l'indice di massa corporea, o
Body Mass Index (BMI), era pari a circa 44, cosa che configura obesità grave;
inoltre era fumatrice.
Nel corso della IV gravidanza (quella in oggetto) erano stati eseguiti controllo da parte del ginecologo, dott. , l'ultimo in data 18-9-2009, e tre ecografie Controparte_2 eseguite da quest' ultimo, l'ultima delle quali in data 29-7-2009.
La paziente era già stata operata in precedenza tre volte di taglio cesareo, con inevitabili esiti aderenziali e sovvertimento dei normali piani anatomici della parete addominale.
Da ciò derivava che la costituiva un caso ad alto rischio poiché in queste Pt_4 pazienti sono frequenti le infezioni, la lipolisi, la produzione di siero, il ritardo nella cicatrizzazione della ferita.
Durante il quarto taglio cesareo, al riconoscimento della sacca di pus, quest'ultima era stata drenata e si era provveduto alla sua disinfezione e posto un drenaggio nel sottocute.
Tale provvedimento – sottolineavano - era corretto e consono alle buone pratiche cliniche, codificate da molti secoli e riassunte nell'aforisma: ubi pus, ibi evacua.
Inoltre, era stata somministrata idonea terapia antibiotica (ceftriaxone alla dose di 2g al dì) e durante la degenza la paziente non aveva febbre.
La paziente era stata operata poco dopo il ricovero nella Clinica “Villa Stabia” e, pertanto, la formazione di questo ascesso spontaneo risaliva necessariamente ad un tempo precedente al ricovero, tempo che è imprecisabile poiché in atti esiste un vuoto documentale.
La si era ricoverata nuovamente nella Casa di cura “Villa Stabia” dopo circa un Pt_4 mese (il 18-11-2009) per la presenza di un ascesso della parete addominale: manifestava tutti i segni di un'infezione in atto (anemia, leucocitosi, ipoalbuminemia); venne operata, sottoposta a trasfusioni di sangue ed infusione di plasma e sottoposta a terapia antibiotica.
Nel corso di questo secondo intervento venne riscontrata un'ampia area di gangrena della parete addominale al di sotto dell'ombelico, contenente liquido fetido grigiastro;
il pag. 10 tessuto sottocutaneo e il grasso erano sede di numerose concamerazioni contenenti pus e venne praticata un'ampia asportazione di tutto il lembo comprendente l'area gangrenosa.
La paziente guarì per seconda intenzione.
Dopo circa un anno, la paziente si ricoverò nell'Ospedale San Carlo di Potenza per un intervento di plastica della parete addominale;
è poi deceduta per malattia Parte_4 estranea ai fatti in discussione (carcinoma della lingua).
Gli ausiliari hanno sottolineato che la costituiva una paziente ad alto rischio, Pt_4 poiché in queste pazienti sono frequenti le infezioni, la lipolisi, la produzione di siero, il ritardo nella cicatrizzazione della ferita;
l'obesità è un potente fattore di rischio per una vasta serie di complicazioni nel corso della gravidanza.
Pertanto, il secondo ricovero per recidiva dell'ascesso della parete addominale (del 18-
11-2009), per i motivi precedentemente esposti, in una paziente a così alto rischio, costituiva una complicanza e non una colpa;
in particolare, i c.t.u. hanno evidenziato che è evidente che non è in alcun modo possibile garantire la guarigione in una paziente con un pannicolo adiposo così rappresentato ed una considerevole alterazione dei normali piani anatomici della parete addominale.
Inoltre, hanno sottolineato che anche il secondo intervento, eseguito con ampia escissione dell'area necrotica addominale - la cui ferita era poi guarita, come usualmente in questi casi, per seconda intenzione – risultava correttamente eseguito.
Infine, hanno escluso anche che potesse configurarsi un errore diagnostico, in quanto la diagnosi clinica era oltremodo improbabile, stante il cospicuo spessore dell'adipe addominale;
né risultava che la paziente lamentasse segni (ad es.: febbre) o sintomi (ad es.: dolore) e l'ultima ecografia in atti risaliva a 2 mesi e mezzo prima dell'intervento, e l'obesità costituisce il principale fattore ostacolante la metodica ecografica.
Alla stregua di quanto illustrato, hanno quindi sinteticamente affermato: “In sintesi, ribadiamo i concetti che la presenza di una sacca spontanea di pus tra i muscoli retti dell'addome costituisca un evento molto raro, non prevenibile e, nel caso in discussione, assai difficilmente diagnosticabile in una gravida nel III trimestre di gestazione, sia per la presenza dell'utero gravido che per lo spessore della parete addominale. La formazione di questa sacca è certamente precedente al ricovero nella Casa di cura “Villa Stabia”. Le terapie prestate nella Casa di cura sono state idonee (sia nel primo che nel secondo ricovero) ma, in un simile caso, la probabilità di complicanze nonostante una corretta pag. 11 terapia è molto alta. In sintesi, dati gli innegabili fattori di rischio e la difficoltà del caso, riteniamo che non vi sia colpa”.
Il collegio peritale ha anche escluso un eventuale rapporto causale tra le complicanze a carico della parete addominale materna e la sordità del minore . Persona_1
Infatti, ha evidenziato che dagli atti è risultato che: la sordità è su base genetica, e quindi determinatasi sin dal concepimento stesso;
non vi è stata alcuna trasmissione dell'infezione al prodotto del concepimento;
i controlli infettivologici a carico del neonato sono risultati negativi.
Inoltre, il collegio peritale ha sottolineato che è affetto da una forma di Persona_1 ipoacusia sensoriale di origine genetica prenatale, identificata poco dopo la nascita mediante screening neonatale audiologico e confermata successivamente mediate test genetico molecolare eseguito presso il CEINGE all'età di un anno e 5 mesi. Sono state ricercate mutazioni nei geni GJB2 e GJB6 che hanno evidenziato nel piccolo
[...]
la presenza di due mutazioni del Gene GJB2, genotipo compatibile con Per_1
l'ipoacusia neurosensoriale. Tale patologia non è connessa con il parto, né era diagnosticabile in epoca gestazionale. La grave forma di sordità neurosensoriale ha determinato nel piccolo difficoltà allo sviluppo del linguaggio, alla Persona_1 comunicazione ed al globale sviluppo psicomotorio. Il neonato alla nascita non presentava segni infettivi da collegare alla infezione della parete addominale della madre. Nessuna responsabilità può quindi essere ascritta ai medici della Casa . Controparte_4
Tali logiche e condivise conclusioni non sono state confutate dalla difesa degli attori nel corso dello svolgimento della c.t.u., non essendo state formulate osservazioni nel termine all'uopo assegnato, e nelle note di trattazione depositate dopo l'espletamento della c.t.u. gli attori hanno chiesto, genericamente, - la rinnovazione delle operazioni peritali in quanto i consulenti non avevano adeguatamente valutato l'incidenza della condotta posta in essere dai sanitari durante gli interventi cui era stata sottoposta la . Pt_4
Né le critiche esposte nella comparsa conclusionale appaiono convincenti e idonee a incrinare le conclusioni del collegio peritale e non giustificano la richiesta rinnovazione della c.t.u..
La mancata prova del nesso causale tra le condotte descritte e l'evento lesivo, pertanto, esclude ogni profilo di responsabilità in capo ai convenuti.
Pertanto, le domande non meritano accoglimento.
pag. 12 Conseguentemente, risultando assorbita, alcuna statuizione deve essere pronunciata in ordine alla domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della impresa assicuratrice da questi chiamata in causa.
Ogni altra questione resta assorbita.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, della natura della controversia, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa, nell'ammontare indicato in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00; fase studio: euro 851,00; fase introduttiva: euro
602,00; fase istruttoria: euro 903,00; fase decisoria: euro 1.453,00), con distrazione in favore dei difensori di ex art. 93 c.p.c.. Controparte_1
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite nei rapporti con CP_3
che vanno poste a carico dell'attore, si osserva che in forza del principio di
[...] causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. Cass. civ., ordinanza n.
31889 del 6-12-2019, conf., Cass. civ., ordinanza n. 18710 dell'1-7-2021; v. anche, Cass. civ., ordinanza n. 10364 del 18-4-2023).
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico degli attori, in solido.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
, in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1 minore , , , in proprio e Persona_1 Parte_5 Parte_3 nella qualità di eredi di , nei confronti di , Parte_4 Controparte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., nonché di in persona del
[...] CP_3
pag. 13 legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta la domanda;
B) condanna , in proprio e in qualità di esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul minore , , Persona_1 Parte_5 Parte_3
, in proprio e nella qualità di eredi di , in solido, al pagamento delle
[...] Parte_4 spese processuali in favore di , che liquida in euro 3.809,00 per Controparte_2 compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a.;
C) condanna , in proprio e in qualità di esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul minore , , Persona_1 Parte_5 Parte_3
, in proprio e nella qualità di eredi di , in solido, al pagamento delle
[...] Parte_4 spese processuali in favore di in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., che liquida in euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato Giuseppe Pepe e dell'avvocato Vincenzo Ruggiero;
D) condanna , in proprio e in qualità di esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul minore , , Persona_1 Parte_5 Parte_3
, in proprio e nella qualità di eredi di , in solido, al pagamento delle
[...] Parte_4 spese processuali in favore di in persona del legale rappresentante p.t., CP_3 che liquida in euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a.;
E) pone le spese di c.t.u. a carico di condanna , in proprio e in qualità Parte_1 di esercente la responsabilità genitoriale sul minore , Persona_1 [...]
, , in proprio e nella qualità di eredi di Parte_5 Parte_3 Pt_4
, in solido.
[...]
Torre Annunziata, 27 ottobre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 14
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 3856/2021 R.G., vertente
TRA
in proprio e in qualità di esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul minore , Persona_1 Parte_2
, , in proprio e nella qualità di
[...] Parte_3 Parte_4
, elettivamente domiciliati in Terzigno alla Via G. Leopardi n. 6, presso lo studio
[...] dell'avvocato Angelo Bianco che li rappresenta e li difende in virtù di procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione.
ATTORI
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Castellammare di Stabia (NA) alla Piazza Unità d'Italia n. 4 presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Ruggiero e dell'avvocato Giuseppe Pepe che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
pag. 1 , elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Lucilio 15, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avvocato RiccardoMaria Pasquarella, in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente CP_3 domiciliata a Napoli al Viale Augusto n. 162, presso lo studio dell'avvocato Francesco
OL, che la rappresenta e la difende in virtù di procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: azione di risarcimento danni
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 24-6-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 1-7-2021, mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge
53/1994, gli attori evocavano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, e Controparte_1
, per sentirli condannare: in solido tra loro o chi di ragione, e secondo Controparte_2 le proprie responsabilità, al risarcimento, in favore degli istanti, di tutti i danni patiti da a causa della condotta negligente tenuta nell'espletamento dell'attività Parte_4 medica ed al pagamento, nella misura risultante dall'istruttoria e comunque ritenuta di giustizia per il risarcimento del danno biologico, della ITT ed ITP, oltre il danno morale ed il recupero delle spese mediche documentate, con il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria, contenendo l'importo entro il limiti di euro 52.000,00; al pagamento delle spese, comprese quelle generali, e competenze di causa con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore anticipatario.
A tal fine premettevano che: in data 10-10-2009, veniva ricoverata Parte_4 presso la perché gravida alla 37° settimana, ove alle ore 12:55 le Controparte_1 veniva praticato intervento di taglio cesareo iterativo;
in data 13-10-2009, la paziente veniva dimessa, come da cartella clinica n. 6655/2009; la suturazione della ferita provocava “ascesso della parete addominale” e per tale motivo, in data 18-11-2009,
veniva nuovamente ricoverata presso la e sottoposta ad Parte_4 CP_1 intervento chirurgico il 19-11-2009; in data 5-12-2009 veniva dimessa con diagnosi
“gangrena della parete addominale post-cesareo” cartella clinica n. 7678/09; dopo le pag. 2 dimissioni, persistendo la sintomatologia dolorosa dovuta all'infezione della parete addominale, era costretta a numerosissime sedute di medicazione Parte_4 accompagnate alla somministrazione di IN 500 (prescrizione del Controparte_1
18-1-2010); nonostante la diagnosi di ingresso suggerisse la necessità di un tempestivo intervento, alla paziente veniva prestata esclusivamente un'assistenza passiva, tanto che, in data 8-11-2010, nell'assenza di un fattivo intervento risolutore da parte dei sanitari della la stessa decideva di indirizzarsi presso una nuova struttura Controparte_1 ospedaliera, ossia l'Azienda Ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, ove veniva ricoverata per “ricostruzione parete addominale in paziente con esiti cicatriziali cutanei post – infezione da anaerobi”; pertanto, in data 12-11-2010 i sanitari del San Carlo eseguivano addominoplastica resecando il tessuto cicatriziale presente in sede ipocondrica sinistra, eseguendo scollamento a campana e plastica dei muscoli retti con recupero e trasposizione ombelicale;
la degenza della paziente presso l'Azienda Ospedaliera regionale
San Carlo di Potenza durava fino al 23-11-2010, in quanto il post-operatorio era caratterizzato dall'abbondante produzione di siero, data la “presenza di tessuto cicatriziale esito di necrosi cutanea pregressa”; sussisteva la responsabilità dei sanitari della
[...] sia in relazione alla mancata diagnosi sia in relazione al non corretto CP_1 trattamento chirurgico della raccolta saccata di pus, che avrebbe evitato tutte le problematiche insorte successivamente ed alle quali si poneva parziale rimedio presso l'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, intervento quest'ultimo parzialmente pregiudicato dal precedente operato dei sanitari presso la;
l'errore CP_1 consisteva nel non aver correttamente diagnosticato, nonostante esami precedenti
(ecografia), la sacca di pus esistente in loco ancor prima dell'intervento di taglio cesareo;
infatti, come si legge nella cartella clinica n. 6655/2009, i sanitari durante l'intervento di taglio cesareo evidenziavano: “Tra i muscoli retti fuoriesce da una raccolta saccata del pus. Drenaggio e disinfezione di detta raccolta”; pertanto, i sanitari eseguivano un trattamento chirurgico non adeguato di detta raccolta che, infatti, non veniva completamente asportata e determinava così, nel post-operatorio, un'ampia estensione del fenomeno infettivo con verosimile sovrapposizione batterica da inquinamento ambientale;
la suturazione della ferita provocava “ascesso della parete addominale” e per tale motivo, in data 18-11-2009, veniva nuovamente ricoverata presso la e Parte_4 CP_1 sottoposta ad intervento chirurgico in data 19-11-2009 (cfr. Cartella clinica n. 7678/09);
pag. 3 nel corso dell'intervento i sanitari rilevavano “L'apertura dà esito a liquido fetido grigiastro”; la paziente veniva poi dimessa in data 5-12-2009 con diagnosi “gangrena della parete addominale post-cesareo” cartella clinica n. 7678/09; sussisteva altresì la responsabilità per omessa diagnosi del ginecologo dott. che non solo Controparte_2 aveva avuto in cura presso la ma, aveva altresì Parte_4 Controparte_1 eseguito l'intervento di taglio cesareo in data 10-10-2009; alcun risarcimento del danno avevano inteso corrispondere sia la che il dott. ; Controparte_1 Controparte_2 alcun riscontro hanno ricevuto le precedenti richieste di risarcimento dei danni e era altresì risultata vana la procedura di mediazione ex d.lgs n. 28/2010 instaurata da ultimo presso l'Organismo di Mediazione “Legal Professional Network”.
Con atto di citazione notificato in data 2-7-2021, , in qualità di Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di , agiva in giudizio Persona_1
(giudizio iscritto al n. 3884/2021 R.G.), nei confronti dei medesimi convenuti al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti dal minore a causa del descritto errore diagnostico commesso dal dott. nel trattamento della gestazione della madre CP_2 Pt_4
, da cui derivava ai danni di , nato il [...], una “gravissima
[...] Persona_1 ipoacusia neurosensoriale bilaterale ad insorgenza prenatale e preverbale, presentando problematiche percettive verbali che determinano una difficoltosa capacità di apprendimento del linguaggio, deficit uditivo di tipo organico riconducibile alla categoria dei sordomuti”.
All'udienza del 1-12-2022, veniva disposta la riunione del procedimento n. 3884/2021
R.G. al presente, ai sensi dell'art. 274 c.c..
Instaurato il contraddittorio, contestava le domande, in rito e nel Controparte_1 merito, chiedendone il rigetto o, in subordine, ridurre la misura del risarcimento del danno.
parimenti contestava la domanda, chiedendone il rigetto. Controparte_2
A tal fine deduceva che: versava in uno stato di obesità classe media Parte_4 grave essendo una donna di età adulta (36 anni) avente un peso di circa 131 kg., con indice di massa corporea assai elevata (47); il suo fisico, oltre che ad esser provato da uno stato di obesità grave, da un intervento di by pass bilio pancreatico, risentiva di precedenti tre tagli cesarei;
la paziente, sotto esame e controllo del dott. sin dalla CP_2 sedicesima settimana di gravidanza, all'esito delle quattro visite e delle tre ecografie, si presentava, all'intervento di parto cesareo, senza alcun sintomo di disagio alternativo al pag. 4 classico disagio da gravidanza;
nessuna indagine, sia tattile che ecografica, aveva palesato alcun tipo di infezione;
solo in corso di intervento, il dottor e la sua equipe CP_2 rinvenivano un sacco minimale di pus statico per nulla aggressivo, collocato tra i muscoli retti e per nulla collocabile tra le tipologie di infezione anaerobiche che poi si sarebbero manifestate successivamente alle dimissioni della paziente;
il nesso di causalità dedotto sulla base dell'evidenza della sacca di pus risultante dalla cartella clinica è ininfluente atteso che tale oltre ad esser classificata dal medico chirurgo, quale sacca stantia e per nulla maleodorante, viene descritta come non infiammata;
la sua rimozione, descritta in modo analitico in cartella, definisce e conclude la vicenda legata a questa sacca di pus;
diversamente, avrebbe accusato i dolori già nei giorni successivi, o prima Parte_4 delle dimissioni, avvenute tre giorni dopo, o alla rimozione dei punti di sutura, avvenuta sette giorni dopo;
soltanto tre settimane dopo le dimissioni, iniziavano i primi disagi infiammatori, secretivi e infettivi sicché è verosimile ritenere che tale infezione fosse un evento successivo all'intervento; un evento infiammatorio non raro nelle fasi post cesareo in soggetti grandi obesi e già sottoposti a precedenti numerosi interventi cesarei;
pertanto, mancava il nesso di causalità tra l''infiammazione e la condotta del medico operante, e di conseguenza, non vi era alcun nesso di causalità tra il parto cesareo e l'ipoacusia diagnosticata in un momento successivo alla nascita a . Persona_1
In ogni caso, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria impresa di assicurazione, per essere manlevato in caso di condanna.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si costituiva che CP_3 contestava la domanda, di cui chiedeva il rigetto, ed eccepiva l'inoperatività della polizza n.
3058193 invocata da . Controparte_2
2. Per quanto concerne la disciplina applicabile, deve escludersi che possa assumere incidenza la legge n. 24 del 17-3-2017 n. 24 (cd. legge Gelli), entrata in vigore in data 1° aprile 2017, che a breve distanza dalla emanazione della cd. legge LD (art. 3, comma
1, del Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) ha ridisegnato il regime della responsabilità sia delle strutture sanitarie sia degli esercenti la professione sanitaria.
Come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 28994/2019,
“in tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24
pag. 5 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore” (conf. Cass. 28811/2019). Ne consegue che ai fatti verificatisi prima della entrata in vigore della legge 24/2017 si applicano i principi desumibili dal precedente quadro normativo (codice civile) e la responsabilità della struttura medica e dell'operatore va in ogni caso inquadrata come contrattuale sulla base della teoria del contatto sociale, con ciò che ne consegue in ordine al regime dell'onere della prova dell'illecito e del danno, nonché della prescrizione.
Tanto chiarito, per quel che concerne l'onere della prova, dalla natura contrattuale della responsabilità discende l'applicazione dei più generali principi affermati dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima
(ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha, poi, confermato, con la sentenza n. 577 del 11-
1-2008 l'applicabilità di questi principi anche alla responsabilità medica prevedendo che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (conf. Cass.
24073/2017).
Ancora, tali principi sono stati ulteriormente ribaditi da successivi interventi della S.C.:
“Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, tenendo conto delle risultanze della c.t.u. e degli esiti peritali del procedimento penale, aveva pag. 6 concluso nel senso della sussistenza di un'insuperabile incertezza sul nesso di causalità)” –
(Cass. civ., sentenza n. 29315 del 7-12-2017); “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ.” – (Cass. civ., ordinanza n. 20812 del 20-8-2018); “In tema di responsabilità sanitaria, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista;
è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile” –
(Cass. civ., ordinanza n. 26907 del 26-11-2020; v. anche Cass. civ., sentenza n. 10050 del
29-3-2022).
3. Nel merito, la domanda è infondata.
3.1. Gli attori hanno fornito la prova del titolo mediante il deposito della cartella clinica n. 6655/2009, relativa al ricovero all'intervento di taglio cesareo iterativo del 10-10-2009, nonché la cartella clinica n. n. 7678/2009 relativa al ricovero del 18-11-2009, presso la struttura convenuta e del verbale di mediazione esperito prima del giudizio ai fini della procedibilità della domanda;
inoltre, deve aggiungersi che le prestazioni dedotte in giudizio non sono state contestate dai convenuti.
Occorre, quindi, stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni dei convenuti e l'evento lesivo, rappresentato, secondo la prospettazione dell'attore nella provocazione della rimozione del mezzo di sintesi;
b) se la condotta dei sanitari sia stata conforme alle “leges artis” ed alla diligenza dell'“homo eiusdem generis et condicionis”, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati specificamente indicati e descritti nell'atto introduttivo del presente giudizio.
pag. 7 Partendo dal punto a), l'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva dei sanitari sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle “leges artis”.
È necessario, in altri termini, stabilire nel caso di specie se vi sia stata la omessa diagnosi della presenza della sacca di pus prima dell'intervento di taglio cesareo e la errata esecuzione del trattamento chirurgico poi effettuato.
Come risulta dall'insegnamento giurisprudenziale, il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi “causa” dell'evento stesso.
La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta “causalità materiale” trova disciplina negli artt. 40 e 41 cod. pen., ossia nel criterio della “condicio sine qua non” riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
Come chiarito dal supremo organo di nomofilachia, insomma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata - con cui va integrata la teoria della “condicio sine qua non” - a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio “ex ante” (di cosiddetta “prognosi postuma”), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n 581).
Come evidenziato dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in pag. 8 quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”
(cfr., al riguardo, la già citata Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581).
In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Tribunale, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867; Cass. civ., sez.
III, 23 settembre 2004, n. 19133).
Risulta, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito dei sanitari avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi;
probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico-razionale.
In conclusione, deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
3.2. La c.t.u. espletata in corso di causa - a firma degli ausiliari del tribunale (dott.
, dott. e dott. , depositata in data 8-6-2024), Persona_2 Persona_3 Persona_4 effettuata utilizzando la documentazione medica prodotta - esente da vizi e condivisa dal
Tribunale, ha offerto un valido supporto tecnico per la valutazione del comportamento dei sanitari e della documentazione medica versata in atti dagli attori.
Il collegio peritale, con valutazione esente da censura e fondata sull'analisi delle emergenze istruttorie, ha escluso la sussistenza del nesso causale.
In particolare, nell'elaborato peritale, è stato evidenziato quanto segue:
era affetta da obesità molto grave e in atti risultava che aveva raggiunto Parte_4 il peso di circa 170 kg;
per tale motivo, si era sottoposta ad un intervento di derivazione pag. 9 bilio-pancreatica (intervento su stomaco, colecisti ed intestino tenue che consente un minore assorbimento dei cibi e conseguente calo di peso); tuttavia, il peso della paziente rimaneva assai cospicuo (circa 120 kg) e, a fine della gravidanza di cui si discute aveva raggiunto i 131 kg ed è ben noto che l'obesità costituisce uno dei principali fattori di rischio per la chirurgia addominale;
era alta 165 cm, per cui l'indice di massa corporea, o
Body Mass Index (BMI), era pari a circa 44, cosa che configura obesità grave;
inoltre era fumatrice.
Nel corso della IV gravidanza (quella in oggetto) erano stati eseguiti controllo da parte del ginecologo, dott. , l'ultimo in data 18-9-2009, e tre ecografie Controparte_2 eseguite da quest' ultimo, l'ultima delle quali in data 29-7-2009.
La paziente era già stata operata in precedenza tre volte di taglio cesareo, con inevitabili esiti aderenziali e sovvertimento dei normali piani anatomici della parete addominale.
Da ciò derivava che la costituiva un caso ad alto rischio poiché in queste Pt_4 pazienti sono frequenti le infezioni, la lipolisi, la produzione di siero, il ritardo nella cicatrizzazione della ferita.
Durante il quarto taglio cesareo, al riconoscimento della sacca di pus, quest'ultima era stata drenata e si era provveduto alla sua disinfezione e posto un drenaggio nel sottocute.
Tale provvedimento – sottolineavano - era corretto e consono alle buone pratiche cliniche, codificate da molti secoli e riassunte nell'aforisma: ubi pus, ibi evacua.
Inoltre, era stata somministrata idonea terapia antibiotica (ceftriaxone alla dose di 2g al dì) e durante la degenza la paziente non aveva febbre.
La paziente era stata operata poco dopo il ricovero nella Clinica “Villa Stabia” e, pertanto, la formazione di questo ascesso spontaneo risaliva necessariamente ad un tempo precedente al ricovero, tempo che è imprecisabile poiché in atti esiste un vuoto documentale.
La si era ricoverata nuovamente nella Casa di cura “Villa Stabia” dopo circa un Pt_4 mese (il 18-11-2009) per la presenza di un ascesso della parete addominale: manifestava tutti i segni di un'infezione in atto (anemia, leucocitosi, ipoalbuminemia); venne operata, sottoposta a trasfusioni di sangue ed infusione di plasma e sottoposta a terapia antibiotica.
Nel corso di questo secondo intervento venne riscontrata un'ampia area di gangrena della parete addominale al di sotto dell'ombelico, contenente liquido fetido grigiastro;
il pag. 10 tessuto sottocutaneo e il grasso erano sede di numerose concamerazioni contenenti pus e venne praticata un'ampia asportazione di tutto il lembo comprendente l'area gangrenosa.
La paziente guarì per seconda intenzione.
Dopo circa un anno, la paziente si ricoverò nell'Ospedale San Carlo di Potenza per un intervento di plastica della parete addominale;
è poi deceduta per malattia Parte_4 estranea ai fatti in discussione (carcinoma della lingua).
Gli ausiliari hanno sottolineato che la costituiva una paziente ad alto rischio, Pt_4 poiché in queste pazienti sono frequenti le infezioni, la lipolisi, la produzione di siero, il ritardo nella cicatrizzazione della ferita;
l'obesità è un potente fattore di rischio per una vasta serie di complicazioni nel corso della gravidanza.
Pertanto, il secondo ricovero per recidiva dell'ascesso della parete addominale (del 18-
11-2009), per i motivi precedentemente esposti, in una paziente a così alto rischio, costituiva una complicanza e non una colpa;
in particolare, i c.t.u. hanno evidenziato che è evidente che non è in alcun modo possibile garantire la guarigione in una paziente con un pannicolo adiposo così rappresentato ed una considerevole alterazione dei normali piani anatomici della parete addominale.
Inoltre, hanno sottolineato che anche il secondo intervento, eseguito con ampia escissione dell'area necrotica addominale - la cui ferita era poi guarita, come usualmente in questi casi, per seconda intenzione – risultava correttamente eseguito.
Infine, hanno escluso anche che potesse configurarsi un errore diagnostico, in quanto la diagnosi clinica era oltremodo improbabile, stante il cospicuo spessore dell'adipe addominale;
né risultava che la paziente lamentasse segni (ad es.: febbre) o sintomi (ad es.: dolore) e l'ultima ecografia in atti risaliva a 2 mesi e mezzo prima dell'intervento, e l'obesità costituisce il principale fattore ostacolante la metodica ecografica.
Alla stregua di quanto illustrato, hanno quindi sinteticamente affermato: “In sintesi, ribadiamo i concetti che la presenza di una sacca spontanea di pus tra i muscoli retti dell'addome costituisca un evento molto raro, non prevenibile e, nel caso in discussione, assai difficilmente diagnosticabile in una gravida nel III trimestre di gestazione, sia per la presenza dell'utero gravido che per lo spessore della parete addominale. La formazione di questa sacca è certamente precedente al ricovero nella Casa di cura “Villa Stabia”. Le terapie prestate nella Casa di cura sono state idonee (sia nel primo che nel secondo ricovero) ma, in un simile caso, la probabilità di complicanze nonostante una corretta pag. 11 terapia è molto alta. In sintesi, dati gli innegabili fattori di rischio e la difficoltà del caso, riteniamo che non vi sia colpa”.
Il collegio peritale ha anche escluso un eventuale rapporto causale tra le complicanze a carico della parete addominale materna e la sordità del minore . Persona_1
Infatti, ha evidenziato che dagli atti è risultato che: la sordità è su base genetica, e quindi determinatasi sin dal concepimento stesso;
non vi è stata alcuna trasmissione dell'infezione al prodotto del concepimento;
i controlli infettivologici a carico del neonato sono risultati negativi.
Inoltre, il collegio peritale ha sottolineato che è affetto da una forma di Persona_1 ipoacusia sensoriale di origine genetica prenatale, identificata poco dopo la nascita mediante screening neonatale audiologico e confermata successivamente mediate test genetico molecolare eseguito presso il CEINGE all'età di un anno e 5 mesi. Sono state ricercate mutazioni nei geni GJB2 e GJB6 che hanno evidenziato nel piccolo
[...]
la presenza di due mutazioni del Gene GJB2, genotipo compatibile con Per_1
l'ipoacusia neurosensoriale. Tale patologia non è connessa con il parto, né era diagnosticabile in epoca gestazionale. La grave forma di sordità neurosensoriale ha determinato nel piccolo difficoltà allo sviluppo del linguaggio, alla Persona_1 comunicazione ed al globale sviluppo psicomotorio. Il neonato alla nascita non presentava segni infettivi da collegare alla infezione della parete addominale della madre. Nessuna responsabilità può quindi essere ascritta ai medici della Casa . Controparte_4
Tali logiche e condivise conclusioni non sono state confutate dalla difesa degli attori nel corso dello svolgimento della c.t.u., non essendo state formulate osservazioni nel termine all'uopo assegnato, e nelle note di trattazione depositate dopo l'espletamento della c.t.u. gli attori hanno chiesto, genericamente, - la rinnovazione delle operazioni peritali in quanto i consulenti non avevano adeguatamente valutato l'incidenza della condotta posta in essere dai sanitari durante gli interventi cui era stata sottoposta la . Pt_4
Né le critiche esposte nella comparsa conclusionale appaiono convincenti e idonee a incrinare le conclusioni del collegio peritale e non giustificano la richiesta rinnovazione della c.t.u..
La mancata prova del nesso causale tra le condotte descritte e l'evento lesivo, pertanto, esclude ogni profilo di responsabilità in capo ai convenuti.
Pertanto, le domande non meritano accoglimento.
pag. 12 Conseguentemente, risultando assorbita, alcuna statuizione deve essere pronunciata in ordine alla domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della impresa assicuratrice da questi chiamata in causa.
Ogni altra questione resta assorbita.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, della natura della controversia, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa, nell'ammontare indicato in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00; fase studio: euro 851,00; fase introduttiva: euro
602,00; fase istruttoria: euro 903,00; fase decisoria: euro 1.453,00), con distrazione in favore dei difensori di ex art. 93 c.p.c.. Controparte_1
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite nei rapporti con CP_3
che vanno poste a carico dell'attore, si osserva che in forza del principio di
[...] causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. Cass. civ., ordinanza n.
31889 del 6-12-2019, conf., Cass. civ., ordinanza n. 18710 dell'1-7-2021; v. anche, Cass. civ., ordinanza n. 10364 del 18-4-2023).
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico degli attori, in solido.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
, in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1 minore , , , in proprio e Persona_1 Parte_5 Parte_3 nella qualità di eredi di , nei confronti di , Parte_4 Controparte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., nonché di in persona del
[...] CP_3
pag. 13 legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta la domanda;
B) condanna , in proprio e in qualità di esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul minore , , Persona_1 Parte_5 Parte_3
, in proprio e nella qualità di eredi di , in solido, al pagamento delle
[...] Parte_4 spese processuali in favore di , che liquida in euro 3.809,00 per Controparte_2 compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a.;
C) condanna , in proprio e in qualità di esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul minore , , Persona_1 Parte_5 Parte_3
, in proprio e nella qualità di eredi di , in solido, al pagamento delle
[...] Parte_4 spese processuali in favore di in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., che liquida in euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato Giuseppe Pepe e dell'avvocato Vincenzo Ruggiero;
D) condanna , in proprio e in qualità di esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul minore , , Persona_1 Parte_5 Parte_3
, in proprio e nella qualità di eredi di , in solido, al pagamento delle
[...] Parte_4 spese processuali in favore di in persona del legale rappresentante p.t., CP_3 che liquida in euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a.;
E) pone le spese di c.t.u. a carico di condanna , in proprio e in qualità Parte_1 di esercente la responsabilità genitoriale sul minore , Persona_1 [...]
, , in proprio e nella qualità di eredi di Parte_5 Parte_3 Pt_4
, in solido.
[...]
Torre Annunziata, 27 ottobre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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