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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/03/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 679 dell'anno 2020 posta in decisione con ordinanza del 03/12/2024 comunicata in pari data, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Enza De Rango per procura in C.F._1
atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina Via della Zecca n. 44
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Ravidà per procura C.F._2
in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Barcellona Pozzo di Gotto
Via Statale S. Antonino n. 525
APPELLATO in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. Controparte_2
con sede in Milano via G. Bensi n. 6 P.IVA_1
APPELLATA - CONTUMACE Avverso la sentenza n. 598 del 18/09/2020 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento R.G. 834/2014.
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 cod. civ..
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 09/04/2014 ha convenuto in Parte_1
giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il signor Controparte_1
titolare dell'esercizio commerciale nel “Parco Corolla” di Milazzo e
[...] CP_2
la esponendo che il 25/10/2013, dopo essere entrata in Controparte_2 quell'esercizio, uscendone, era caduta per terra a causa di un gradino esistente sulla soglia privo di segnalazione, cagionandosi lesioni personali refertate nel locale ospedale. Ha altresì dedotto che dopo il sinistro i luoghi erano stati modificati mediante apposizione di striscia bicolore che segnalava la presenza del gradino, come da documentazione fotografica allegata.
Nella contumacia della e nella resistenza del espletata Controparte_2 CP_1
prova testimoniale, il Tribunale adito con sentenza del 18/09/2020 n. 698 ha rigettato la domanda, ritenendo non raggiunta la prova del nesso causale tra la res e il danno.
Infatti, a giudizio del Tribunale, in presenza non già di un gradino, ma di un semplice rialzo tra la pavimentazione del negozio e il corridoio del centro commerciale, in una zona peraltro ben illuminata, era “altamente improbabile che la entrando non si Pt_1 fosse accorta del dislivello”.
Avverso tale sentenza la signora ha proposto appello, sulla base di quattro motivi Pt_1
di impugnazione.
Con sentenza non definitiva n. 149 del 13/02/2024 questa Corte ha ritenuto fondata l'impugnazione e contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, ha ritenuto che la signora ha pienamente adempiuto all'onere probatorio su di essa Pt_1 gravante in quanto ha dato prova di aver subito un danno alla salute nell'uscire dall'esercizio commerciale degli appellati ed ha dimostrato, sia mediante prova testimoniale sia attraverso le foto prodotte sin dal primo grado, che sulla soglia di quel pag. 2/6 locale esisteva, se non un vero e proprio gradino, un dislivello costituito dalla differente altezza del pavimento del negozio rispetto al corridoio esterno.
In conclusione questa Corte ha ritenuto pienamente provato il nesso di causalità tra il danno subito dalla e la “cosa” che, per le evidenziate sue caratteristiche, Pt_1
presentava una anomalia non segnalata suscettibile di costituire un pericolo, essendo ciò anche documentato dalla condotta del che ha modificato lo stato dei luoghi CP_1
apponendo una striscia di segnalazione sul bordo del dislivello;
mancando qualsivoglia prova liberatoria da parte degli appellati (tale non potendosi considerare l'eccezione secondo cui la pavimentazione era stata fornita direttamente dalla attestando CP_2 anzi ciò una corresponsabilità degli stessi) i motivi d'appello sono stati accolti in punto di affermazione della sussistenza dei presupposti dell'art 2051 cod. civ..
La Corte ha quindi così statuito: “a) dichiara la contumacia della Controparte_2
b) accoglie i primi tre motivi di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
[...]
impugnata, dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. degli appellati nella causazione del sinistro occorso all'appellante; c) dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo”.
Con ordinanza in pari data la Corte ha quindi disposto TU nominando all'uopo il Dott.
, poi sostituito con il Dott. con il seguente incarico: Persona_1 Persona_2
“
1. Accertare lo stato di salute dell'appellante e la sussistenza delle lesioni denunciate, specificando se siano compatibili con l'evento lesivo descritto, anche previo espletamento dei necessari accertamenti diagnostico-strumentali;
2. descrivere e quantificare (ove sussistenti) il periodo e il grado di inabilità temporanea e i postumi permanenti derivati, indicando l'entità della lesione alla integrità psico-fisica ed i baremes applicati. In caso di accertato danno biologico, specifichi il ctu il grado percentuale del danno anatomo- funzionale in senso stretto ed il grado percentuale della eventuale incidenza della lesione accertata sulle attività quotidiane e sugli spetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato indipendentemente dalla capacità di produrre reddito, evidenziando se sussistono specifiche incidenze di sofferenza soggettiva e/o rilevanti incidenze dinamico-relazionali personali anche con riferimento alle condizioni soggettive del danneggiato;
3. indicare gli eventuali precedenti morbosi
o traumatici concorrenti rilevanti ed incidenti sul decorso e sulla evoluzione dei
pag. 3/6 suddetti esiti, precisando la percentuale di danno permanente ascrivibile alla patologia preesistente e la percentuale di danno permanente riferibile alle lesioni derivate dal sinistro denunciato;
4. indicare altresì se lo stato di salute del danneggiato sia suscettibile, con certezza, probabilità o mera possibilità, di aggravamento, di miglioramento ovvero di restitutio ad integrum;
5. verificare la congruità delle spese mediche sostenute”.
Il nominato TU ha quindi depositato il chiesto elaborato peritale.
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
03/12/2024 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
In ragione di quanto già deciso da questa Corte con sentenza non definitiva n. 149 del
13/02/2024 deve essere determinato l'ammontare del risarcimento spettante all'appellante.
Con riferimento all'entità dei danni può farsi riferimento alla valutazione medico legale contenuta nella relazione del TU Dott. e cui conclusioni vengono approvate Persona_2 da questa Corte senza riserva alcuna.
Il TU valuta un danno biologico permanente in misura pari al 4%, oltre ad una invalidità temporanea di 15 giorni al 75%, di 10 giorni al 50%, e di 20 giorni al 25%.
Per la valutazione del risarcimento possono utilizzarsi come strumento le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, che rappresentano ormai il principale strumento, uniformemente utilizzato in tutte le corti giudiziarie italiane, per la determinazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e costituiscono una forma di liquidazione unitaria ed omnicomprensiva di tutte le possibili voci o categorie di danno correlate all'evento sinistro: le suddette tabelle possono essere utilizzate nella loro ultima formulazione (anno 2024) per come susseguente alle modifiche effettuate dall'Osservatorio del Tribunale di Milano che ha aggiornato le stesse, innanzitutto, considerando gli indici ISTAT degli ultimi anni ed introducendo alcune novità ed alcuni cambiamenti lessicali in ordine all'indicazione delle fattispecie di danno anche in accoglimento dei rilievi elaborati dalla giurisprudenza della
Cassazione in relazione all'indicazione specifica del valore per danno biologico e danno morale.
pag. 4/6 Sulla base delle suddette tabelle ed in ragione dell'età della danneggiata al momento del sinistro (61 anni) ne consegue un importo pari ad Euro 8.234,75 per il danno non patrimoniale risarcibile, comprendente il danno biologico, e l'invalidità temporanea.
Il TU ha inoltre calcolato e ritenuto congrue le spese mediche sostenute e comprovate per un importo complessivo di Euro 70,66.
La complessiva somma che può per quanto sopra determinarsi, ammonta ad Euro 8.305,41.
La superiore somma determinata alla data odierna è da intendersi attualizzata e già rivalutata, spettando sulla stessa, con esclusione dell'importo di Euro 70,66 per spese da considerare debito di valuta, gli interessi legali al soddisfo da calcolarsi sulla stessa secondo il criterio previsto dalla Suprema Corte a sezioni unite (sent. 1712/1995) per la quale: "gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria devalutata alla data dell'evento e rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria".
Spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del
D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 598 del 18/09/2020 del Tribunale di Parte_1
Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento R.G. 834/2014, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza condanna
[...]
e in persona del legale rappresentante p.t., in solido fra CP_1 Controparte_2
essi, al pagamento in favore di della somma di Euro 8.305,41 a titolo di Parte_1
risarcimento, oltre interessi legali come in motivazione;
2) Condanna e in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante p.t., in solido fra essi, al rimborso in favore di di spese e Parte_1
pag. 5/6 compensi di entrambi i gradi del giudizio che liquida per il primo grado in Euro 280,00 per spese ed Euro 3.000,00 per compensi e per il secondo grado in Euro 400,00 per spese ed Euro
3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.; pone le spese di TU interamente a carico degli appellati e Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., in solido fra essi;
CP_2
Messina, camera di consiglio del 04/03/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott. Giuseppe Minutoli
pag. 6/6