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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 02/08/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Gop designato dott.ssa Angela
Gagliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 75/2024, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
nata a [...] il [...], ivi residente Parte_1
nella via Niscima s.n., c. f. , elettivamente domiciliata CodiceFiscale_1
in San Cataldo, Corso Unità d'Italia n. 39, presso lo studio degli Avv.ti Mario
Lupica e Cristina Emma che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di opposizione
opponente
CONTRO
, cf/p.iva Controparte_1
, con sede in Roma V.le Luca Gaurico n.9/11, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore Sig. rappresentata e difesa Parte_2
dall'Avv. Enrico Quintavalle, del foro di LATINA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Viale Le Corbusier 133, giusta procura agli atti del fascicolo monitorio opposta
Conclusioni delle parti: all'udienza del 26.5.2025 il procuratore di parte
opponente, unico presente, ha concluso riportandosi ai propri atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 348/2023, il Tribunale di Caltanissetta ha ingiunto a di pagare alla Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 41.771,40, oltre interessi come da domanda, spese del procedimento monitorio pari ad € 1.370,00
per compensi, Euro 286,00 per spese, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15 % sui compensi, IVA e Cpa come per legge.
Con atto ritualmente notificato , ha proposto opposizione al Parte_1
suddetto D.I. chiedendo quanto qui di seguito si riporta integralmente:
Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
reietta:
- dichiarare inesistente, revocare o con qualsivoglia statuizione dire di nessun
effetto il decreto ingiuntivo opposto, per inesistenza giuridica della sua notifica
ovvero – in subordine – per improcedibilità della domanda o ancora per
inesistenza di alcun credito della società convenuta in opposizione, per tutti i
motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In particolare, l'opponente, ha dedotto i motivi di cui appresso:
1) Inesistenza giuridica del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza e/o
nullità insanabile della sua notifica. L'opponente ha eccepito la violazione dell'art. 137 c.p.c., per non essere stata rispettata la centralità del ruolo del difensore nella notificazione del provvedimento, assumendo la nullità insanabile della stessa.
2) Improcedibilità della domanda per omesso preventivo esperimento della
procedura obbligatoria di mediazione La controversia è stata qualificata dall'opponente come relativa a contratto d'opera, soggetta a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.
3) Mancata costituzione ovvero risoluzione, nullità e/o inefficacia del vincolo
contrattuale tra le parti e conseguente inesistenza della pretesa creditoria.
L'opponente ha disconosciuto il contratto del 4.1.2022 (prodotto in sede monitoria), affermando di aver sottoscritto esclusivamente il contratto denominato "Fotovoltaico Semplice" in data 18.11.2021.
Secondo quanto previsto in tale contratto, l'accordo sarebbe divenuto vincolante solo in caso di ottenimento dell'accettazione finanziaria e tecnica dell'impianto.
L'opponente ha sostenuto di essere venuta a conoscenza del mancato ottenimento del finanziamento solo dopo l'ultimazione dei lavori, a fine settembre 2022, con conferma, il 30.9.2022, mediante e-mail della controparte. Ha, quindi, atteso
(invano) lo smontaggio dell'impianto installato, che non è mai avvenuto.
La società opposta si è costituita, chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi e spese di lite.
In particolare, ha contestato il disconoscimento della firma digitale sul contratto del 04.01.2022, deducendo che:
• Il contratto è stato validamente sottoscritto digitalmente in forma remota da , come comprovato da documentazione tecnica e Parte_1
dal modulo di adesione al servizio di firma elettronica avanzata remota (ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), DPCM 22/02/2013). • Anche il contratto del 18.11.2021 (richiamato dall'opponente) era stato sottoscritto con le medesime modalità, e tale modalità era consapevolmente accettata e utilizzata dall'opponente mediante smartphone.
La causa è stata istruita con prove documentali.
Con ordinanza del 20.06.2024, il Giudice ha demandato le parti alla mediazione,
ai sensi dell'art.
5-quater, D.Lgs. 28/2010. Il verbale di mediazione, in data
29.7.2024, è stato chiuso con esito negativo a causa del mancato accordo tra le parti.
Con ordinanza del 4.1.2025 la causa è stata rinviata per la decisione, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., all'udienza del 26.5.2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Alla suddetta udienza , il giudice, sulle conclusioni di parte attrice, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disatteso il primo motivo di opposizione, con il quale è stata eccepita l'inesistenza giuridica del decreto ingiuntivo per asserita inesistenza e/o nullità insanabile della relativa notificazione.
Al riguardo, giova osservare che l'art. 137, comma 6, c.p.c. stabilisce che l'avvocato può eseguire le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge. Il successivo comma 7 prevede che, qualora l'avvocato non sia tenuto a eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata o tramite servizio elettronico di recapito certificato qualificato – ovvero qualora dichiari che tale modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario – l'ufficiale giudiziario provvede alla notificazione su sua richiesta. Alla luce del suddetto quadro normativo, la notifica eseguita in modalità difforme rispetto a quanto prescritto deve ritenersi nulla, ma non inesistente, poiché la nozione di inesistenza implica che l'atto non abbia mai raggiunto il destinatario.
Nel caso di specie, non può essere dichiarata la nullità della notificazione, in quanto risulta sanata per il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156,
comma 3, c.p.c., avendo l'opponente proposto tempestivamente l'opposizione. Il
principio del raggiungimento dello scopo, infatti, prevale sul formalismo processuale quando risulta che il destinatario ha avuto effettiva conoscenza dell'atto, come accaduto nella presente fattispecie.
Parimenti deve ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente, in quanto risulta ritualmente esperito il procedimento di mediazione, ai sensi dell'art.
5-quater del d.lgs. n. 28/2010. Tale norma attribuisce al giudice il potere di disporre la mediazione nel corso del giudizio,
tenuto conto della natura della causa, dello stato dell'istruttoria e del comportamento delle parti. La mediazione così disposta costituisce condizione di procedibilità della domanda e ha effetti vincolanti per le parti.
Nel merito della controversia, il giudice dell'opposizione deve pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa azionata con il ricorso monitorio e sulle eccezioni sollevate dall'opponente. In tema di onere della prova, valgono i principi generali: chi agisce in giudizio per far valere un diritto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c.; spetta invece alla parte che contesta tali fatti ovvero deduce circostanze modificative,
impeditive o estintive, fornire la relativa prova, ex comma 2 del medesimo articolo.
Nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente riveste formalmente la qualifica di attore, ma sostanzialmente rimane convenuto rispetto alla pretesa creditoria fatta valere dal ricorrente. Pertanto, grava su quest'ultimo l'onere della prova del credito, mentre incombe sull'opponente la dimostrazione di eventuali fatti estintivi o impeditivi.
Nel caso in esame, parte opposta ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, allegando e documentando l'intervenuta stipula del contratto in data
4.1.2022. Di contro, le difese dell'opponente risultano generiche e prive di allegazioni puntuali sui fatti posti a fondamento dell'opposizione.
In fatto, la controversia trae origine dal contratto denominato “IMC Fotovoltaico
Semplice”, stipulato in data 4.1.2022, con cui l'opponente ha commissionato alla società la fornitura e l'installazione, Controparte_1
presso il proprio immobile sito in Caltanissetta, via Niscima s.n.c., di un kit di efficientamento energetico, composto da impianto fotovoltaico con accumulo,
colonnina di ricarica e sistema ibrido caldaia/pompa di calore, per un prezzo finale concordato di € 41.771,43, con pagamento previsto per il 50% al momento della sottoscrizione e saldo all'installazione.
L'opponente ha tuttavia disconosciuto la firma digitale apposta sul contratto del
4.1.2022, affermando che l'unico rapporto contrattuale intercorso con la controparte è quello concluso in data 18.11.2021, subordinato all'ottenimento di un finanziamento, il cui importo sarebbe stato direttamente accreditato alla società fornitrice.
Tuttavia, dalla documentazione in atti risulta che, a seguito del mancato ottenimento del finanziamento, l'opponente ha sottoscritto un nuovo contratto,
con pagamento in contanti, in data 4.1.2022. La documentazione allegata da parte opposta conferma tale circostanza.
Sul disconoscimento della firma digitale, si osserva che l'art. 20, comma 1-bis,
del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) dispone che “il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato ,
previa identificazione informatica del suo autore…. “Il comma 1-ter dello stesso articolo prevede che l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo prova contraria.
La giurisprudenza (cfr. Trib. Palermo, sent. 5.2.2024; Trib. Roma, ord.
20.3.2019) ha affermato che, diversamente dal disconoscimento delle scritture private ex art. 214 c.p.c., nel caso di firma digitale si verifica un'inversione dell'onere della prova: spetta a chi disconosce la firma dimostrare che il dispositivo non gli appartiene o che è stato utilizzato da altri contro la sua volontà.
Nel caso in esame, l'opponente non ha fornito alcun elemento idoneo a superare la presunzione legale di riferibilità della firma. Anzi, dalla documentazione versata in atti risulta in modo univoco che l'opponente ha sottoscritto il contratto del 4.1.2022 tramite firma elettronica avanzata remota, selezionando espressamente la modalità di pagamento “contanti 50% alla sottoscrizione, saldo il giorno prima dell'installazione”.
Risultano altresì sottoscritti con la medesima modalità i seguenti documenti allegati: condizioni generali di contratto, informativa privacy, modulo di adesione al servizio di firma elettronica, proposta contrattuale, dichiarazione di proprietà
dell'immobile e consenso privacy, mandato fotovoltaico quantico, mandato iter di connessione semplificato, tutti datati 4.1.2022.
Diversamente, il contratto del 18.11.2021 – sottoscritto anch'esso con firma elettronica avanzata remota – prevedeva, al punto 4.1 e 4.2, il pagamento mediante finanziamento. Le fatture n. 233/2022 e 267/2022, poste a fondamento del decreto ingiuntivo,
riportano chiaramente l'indicazione “bonifico bancario immediato”, coerente con il contratto del 4.1.2022 e incompatibile con la modalità di pagamento mediante finanziamento.
Infine, risulta che l'opponente ha ricevuto formale diffida al pagamento e solo in questa sede ha sollevato contestazioni circa l'autenticità del contratto del
4.1.2022 e delle relative firme, senza tuttavia fornire prova contraria sufficiente a superare la presunzione legale di cui all'art. 20, comma 1-ter, CAD.
Quanto alla comunicazione del 30.9.2022 inviata da , la stessa Persona_1
– secondo l'assunto dell'opponente – proverebbe che l'unico contratto valido è
quello del 18.11.2021. Tuttavia, detta comunicazione, cui sono allegati documenti relativi al pagamento in contanti, appare frutto di un refuso, e in ogni caso non è idonea a sovvertire l'univocità delle risultanze documentali.
L'opposizione deve, pertanto, essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza – ivi comprese quelle della fase monitora- e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così
dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 348/2023
emesso dal Tribunale di Caltanissetta il 7.11.2023;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre accessori di legge.
Condanna l'opponente alle spese della fase monitoria.
Così deciso a Caltanissetta il 2.8.2025 Il Gop
Dottssa Angela Gagliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Gop designato dott.ssa Angela
Gagliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 75/2024, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
nata a [...] il [...], ivi residente Parte_1
nella via Niscima s.n., c. f. , elettivamente domiciliata CodiceFiscale_1
in San Cataldo, Corso Unità d'Italia n. 39, presso lo studio degli Avv.ti Mario
Lupica e Cristina Emma che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di opposizione
opponente
CONTRO
, cf/p.iva Controparte_1
, con sede in Roma V.le Luca Gaurico n.9/11, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore Sig. rappresentata e difesa Parte_2
dall'Avv. Enrico Quintavalle, del foro di LATINA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Viale Le Corbusier 133, giusta procura agli atti del fascicolo monitorio opposta
Conclusioni delle parti: all'udienza del 26.5.2025 il procuratore di parte
opponente, unico presente, ha concluso riportandosi ai propri atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 348/2023, il Tribunale di Caltanissetta ha ingiunto a di pagare alla Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 41.771,40, oltre interessi come da domanda, spese del procedimento monitorio pari ad € 1.370,00
per compensi, Euro 286,00 per spese, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15 % sui compensi, IVA e Cpa come per legge.
Con atto ritualmente notificato , ha proposto opposizione al Parte_1
suddetto D.I. chiedendo quanto qui di seguito si riporta integralmente:
Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
reietta:
- dichiarare inesistente, revocare o con qualsivoglia statuizione dire di nessun
effetto il decreto ingiuntivo opposto, per inesistenza giuridica della sua notifica
ovvero – in subordine – per improcedibilità della domanda o ancora per
inesistenza di alcun credito della società convenuta in opposizione, per tutti i
motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In particolare, l'opponente, ha dedotto i motivi di cui appresso:
1) Inesistenza giuridica del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza e/o
nullità insanabile della sua notifica. L'opponente ha eccepito la violazione dell'art. 137 c.p.c., per non essere stata rispettata la centralità del ruolo del difensore nella notificazione del provvedimento, assumendo la nullità insanabile della stessa.
2) Improcedibilità della domanda per omesso preventivo esperimento della
procedura obbligatoria di mediazione La controversia è stata qualificata dall'opponente come relativa a contratto d'opera, soggetta a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.
3) Mancata costituzione ovvero risoluzione, nullità e/o inefficacia del vincolo
contrattuale tra le parti e conseguente inesistenza della pretesa creditoria.
L'opponente ha disconosciuto il contratto del 4.1.2022 (prodotto in sede monitoria), affermando di aver sottoscritto esclusivamente il contratto denominato "Fotovoltaico Semplice" in data 18.11.2021.
Secondo quanto previsto in tale contratto, l'accordo sarebbe divenuto vincolante solo in caso di ottenimento dell'accettazione finanziaria e tecnica dell'impianto.
L'opponente ha sostenuto di essere venuta a conoscenza del mancato ottenimento del finanziamento solo dopo l'ultimazione dei lavori, a fine settembre 2022, con conferma, il 30.9.2022, mediante e-mail della controparte. Ha, quindi, atteso
(invano) lo smontaggio dell'impianto installato, che non è mai avvenuto.
La società opposta si è costituita, chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi e spese di lite.
In particolare, ha contestato il disconoscimento della firma digitale sul contratto del 04.01.2022, deducendo che:
• Il contratto è stato validamente sottoscritto digitalmente in forma remota da , come comprovato da documentazione tecnica e Parte_1
dal modulo di adesione al servizio di firma elettronica avanzata remota (ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), DPCM 22/02/2013). • Anche il contratto del 18.11.2021 (richiamato dall'opponente) era stato sottoscritto con le medesime modalità, e tale modalità era consapevolmente accettata e utilizzata dall'opponente mediante smartphone.
La causa è stata istruita con prove documentali.
Con ordinanza del 20.06.2024, il Giudice ha demandato le parti alla mediazione,
ai sensi dell'art.
5-quater, D.Lgs. 28/2010. Il verbale di mediazione, in data
29.7.2024, è stato chiuso con esito negativo a causa del mancato accordo tra le parti.
Con ordinanza del 4.1.2025 la causa è stata rinviata per la decisione, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., all'udienza del 26.5.2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Alla suddetta udienza , il giudice, sulle conclusioni di parte attrice, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disatteso il primo motivo di opposizione, con il quale è stata eccepita l'inesistenza giuridica del decreto ingiuntivo per asserita inesistenza e/o nullità insanabile della relativa notificazione.
Al riguardo, giova osservare che l'art. 137, comma 6, c.p.c. stabilisce che l'avvocato può eseguire le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge. Il successivo comma 7 prevede che, qualora l'avvocato non sia tenuto a eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata o tramite servizio elettronico di recapito certificato qualificato – ovvero qualora dichiari che tale modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario – l'ufficiale giudiziario provvede alla notificazione su sua richiesta. Alla luce del suddetto quadro normativo, la notifica eseguita in modalità difforme rispetto a quanto prescritto deve ritenersi nulla, ma non inesistente, poiché la nozione di inesistenza implica che l'atto non abbia mai raggiunto il destinatario.
Nel caso di specie, non può essere dichiarata la nullità della notificazione, in quanto risulta sanata per il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156,
comma 3, c.p.c., avendo l'opponente proposto tempestivamente l'opposizione. Il
principio del raggiungimento dello scopo, infatti, prevale sul formalismo processuale quando risulta che il destinatario ha avuto effettiva conoscenza dell'atto, come accaduto nella presente fattispecie.
Parimenti deve ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente, in quanto risulta ritualmente esperito il procedimento di mediazione, ai sensi dell'art.
5-quater del d.lgs. n. 28/2010. Tale norma attribuisce al giudice il potere di disporre la mediazione nel corso del giudizio,
tenuto conto della natura della causa, dello stato dell'istruttoria e del comportamento delle parti. La mediazione così disposta costituisce condizione di procedibilità della domanda e ha effetti vincolanti per le parti.
Nel merito della controversia, il giudice dell'opposizione deve pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa azionata con il ricorso monitorio e sulle eccezioni sollevate dall'opponente. In tema di onere della prova, valgono i principi generali: chi agisce in giudizio per far valere un diritto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c.; spetta invece alla parte che contesta tali fatti ovvero deduce circostanze modificative,
impeditive o estintive, fornire la relativa prova, ex comma 2 del medesimo articolo.
Nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente riveste formalmente la qualifica di attore, ma sostanzialmente rimane convenuto rispetto alla pretesa creditoria fatta valere dal ricorrente. Pertanto, grava su quest'ultimo l'onere della prova del credito, mentre incombe sull'opponente la dimostrazione di eventuali fatti estintivi o impeditivi.
Nel caso in esame, parte opposta ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, allegando e documentando l'intervenuta stipula del contratto in data
4.1.2022. Di contro, le difese dell'opponente risultano generiche e prive di allegazioni puntuali sui fatti posti a fondamento dell'opposizione.
In fatto, la controversia trae origine dal contratto denominato “IMC Fotovoltaico
Semplice”, stipulato in data 4.1.2022, con cui l'opponente ha commissionato alla società la fornitura e l'installazione, Controparte_1
presso il proprio immobile sito in Caltanissetta, via Niscima s.n.c., di un kit di efficientamento energetico, composto da impianto fotovoltaico con accumulo,
colonnina di ricarica e sistema ibrido caldaia/pompa di calore, per un prezzo finale concordato di € 41.771,43, con pagamento previsto per il 50% al momento della sottoscrizione e saldo all'installazione.
L'opponente ha tuttavia disconosciuto la firma digitale apposta sul contratto del
4.1.2022, affermando che l'unico rapporto contrattuale intercorso con la controparte è quello concluso in data 18.11.2021, subordinato all'ottenimento di un finanziamento, il cui importo sarebbe stato direttamente accreditato alla società fornitrice.
Tuttavia, dalla documentazione in atti risulta che, a seguito del mancato ottenimento del finanziamento, l'opponente ha sottoscritto un nuovo contratto,
con pagamento in contanti, in data 4.1.2022. La documentazione allegata da parte opposta conferma tale circostanza.
Sul disconoscimento della firma digitale, si osserva che l'art. 20, comma 1-bis,
del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) dispone che “il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato ,
previa identificazione informatica del suo autore…. “Il comma 1-ter dello stesso articolo prevede che l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo prova contraria.
La giurisprudenza (cfr. Trib. Palermo, sent. 5.2.2024; Trib. Roma, ord.
20.3.2019) ha affermato che, diversamente dal disconoscimento delle scritture private ex art. 214 c.p.c., nel caso di firma digitale si verifica un'inversione dell'onere della prova: spetta a chi disconosce la firma dimostrare che il dispositivo non gli appartiene o che è stato utilizzato da altri contro la sua volontà.
Nel caso in esame, l'opponente non ha fornito alcun elemento idoneo a superare la presunzione legale di riferibilità della firma. Anzi, dalla documentazione versata in atti risulta in modo univoco che l'opponente ha sottoscritto il contratto del 4.1.2022 tramite firma elettronica avanzata remota, selezionando espressamente la modalità di pagamento “contanti 50% alla sottoscrizione, saldo il giorno prima dell'installazione”.
Risultano altresì sottoscritti con la medesima modalità i seguenti documenti allegati: condizioni generali di contratto, informativa privacy, modulo di adesione al servizio di firma elettronica, proposta contrattuale, dichiarazione di proprietà
dell'immobile e consenso privacy, mandato fotovoltaico quantico, mandato iter di connessione semplificato, tutti datati 4.1.2022.
Diversamente, il contratto del 18.11.2021 – sottoscritto anch'esso con firma elettronica avanzata remota – prevedeva, al punto 4.1 e 4.2, il pagamento mediante finanziamento. Le fatture n. 233/2022 e 267/2022, poste a fondamento del decreto ingiuntivo,
riportano chiaramente l'indicazione “bonifico bancario immediato”, coerente con il contratto del 4.1.2022 e incompatibile con la modalità di pagamento mediante finanziamento.
Infine, risulta che l'opponente ha ricevuto formale diffida al pagamento e solo in questa sede ha sollevato contestazioni circa l'autenticità del contratto del
4.1.2022 e delle relative firme, senza tuttavia fornire prova contraria sufficiente a superare la presunzione legale di cui all'art. 20, comma 1-ter, CAD.
Quanto alla comunicazione del 30.9.2022 inviata da , la stessa Persona_1
– secondo l'assunto dell'opponente – proverebbe che l'unico contratto valido è
quello del 18.11.2021. Tuttavia, detta comunicazione, cui sono allegati documenti relativi al pagamento in contanti, appare frutto di un refuso, e in ogni caso non è idonea a sovvertire l'univocità delle risultanze documentali.
L'opposizione deve, pertanto, essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza – ivi comprese quelle della fase monitora- e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così
dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 348/2023
emesso dal Tribunale di Caltanissetta il 7.11.2023;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre accessori di legge.
Condanna l'opponente alle spese della fase monitoria.
Così deciso a Caltanissetta il 2.8.2025 Il Gop
Dottssa Angela Gagliano