Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/05/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4309/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5.4.2025 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 16/02/1982
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Elisabetta Santoro presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Milano il 05/10/1983
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Elisabetta Santoro presso il quale ha eletto domicilio telematico
(anno 2025, atto n. 1135, reg 3, parte II, serie A)
separati consensualmente con verbale in data 24/10/2022 omologato con decreto del 28/10/2022
con i seguenti figli: nata a [...] il [...], cittadina italiana Persona_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana;
Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5.4.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra la Sig.ra
[...]
ed il Sig. 3 settembre 2005 in Milano (anno 2025, atto n. 1135, reg 3, Parte_1 Parte_2
parte II, serie A);
2. ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dichiarare compensate le spese legali;
omologare le seguenti condizioni
4. dare atto che le figlie minori e restano affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Pt_3
genitori e collocati prevalentemente presso l'abitazione della madre, anche ai fini della residenza anagrafica. La responsabilità genitoriale ordinaria sarà esercitata disgiuntamente dai genitori mentre le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, ed alla salute e, in ogni caso, tutte le scelte di carattere straordinario saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
5. dare atto che il padre potrà tenere con sé le figlie con le seguenti modalità:
a. Calendario annuale scolastico ordinario
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera e due lunedì pomeriggi al mese - a seguito del fine settimana di competenza materna – fino alle 21:00, e tutti i giovedì dal pomeriggio fino al venerdì mattina.
b. Calendario non scolastico: i genitori suddividono al 50% fra loro i periodi di vacanza delle figlie, decidendo di volta in volta con chi rimarranno e ove si recheranno;
6. dare atto che il padre contribuirà al mantenimento delle figlie fino alla loro indipendenza economica, versando alla madre anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese, per dodici mensilità, la somma di € 1.000,00;
L'importo sarà corrisposto mediante bonifico bancario sul noto conto corrente della Sig.ra l'assegno sarà adeguato annualmente in base agli indici ISTAT, come per legge, con Parte_1
decorrenza a partire dal tredicesimo mese successivo alla pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Ogni genitore concorrerà alle spese straordinarie dei figli, come disciplinate nelle Linee guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano nella misura del 50% ognuno, e precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
7. dichiarare equa la seguente decisione concordata fra le parti in relazione alla casa coniugale ed in esecuzione di più ampi accordi transattivi relativi alla composizione della crisi familiare per cui il Sig. si impegna a cedere per l'importo omnicomprensivo di € 35.000,00 (già Parte_2
corrisposto a mezzo di bonifico bancario) alla Sig.ra entro e non oltre 30 giorni dalla Parte_1
pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili, e con rogito da effettuarsi presso un
Notaio di fiducia delle parti, la propria quota del 50% di proprietà della casa coniugale, con annesso solaio, sita in Milano via Isocrate 25, Comune di Milano foglio 144, particella 87, subalterno 31, provvedendo al 50% delle spese notarili del relativo atto.
I ricorrenti dichiarano di volersi avvalere del trattamento agevolato usufruibile per gli atti posti in essere in attuazione degli accordi relativi alla famiglia in sede di separazione e divorzio, e dichiarano che detto trasferimento non comporterà la decadenza dai benefici fiscali di cui hanno goduto per l'acquisto della prima casa;
8 la Sig.ra si impegna a provvedere al pagamento delle rate residue del mutuo Parte_1 contratto per la stipulazione dell'immobile che costituisce casa coniugale presso BNL;
9 assegnare la casa coniugale alla Sig.ra Parte_1
10 dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per il proprio mantenimento;
11 dare atto che con l'esecuzione di quanto previsto nel presente accordo, i signori e Pt_2
dichiarano di aver definito ogni questione economico-patrimoniale e di non avere Parte_1 alcunché a pretendere l'uno nei confronti dell'altra per qualsiasi titolo ragione o causa”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la cessione della quota dell'immobile del Sig. a favore della Sig.ra a fronte Pt_2 Parte_1 dell'importo concordato.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 03/09/2005 tra la Sig.ra ed il Sig. Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 30.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG