Ordinanza cautelare 7 settembre 2021
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 15/07/2025, n. 13962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13962 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13962/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07900/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7900 del 2021, proposto da:
US AR, NA RO, MI TO, IA EN, CA RU, IAN AT, PI AV, CO EF ON, IE AR, GI CO, LI BA, IN EL, ER OR, AE RU, SA SC, AN AT, AU OV AB, OS AL, PH LE NO, AE AU IO, YO CA GU, RA CA, RA NA, IA SA IR, NT TA, IAssunta CI, ND De IS, ND De LI, CI IAno DE, IN LLEL, OV Di IP, LE Di EO, MA RI, NA AC, ES AL, AE FA, EL RO, EL IA FA, AN CA, IA LI ON, IAgrazia GA, NAbella EN, MI RD, NT RA, UD GR, AR RN, IA IE, CA IU, EL ZA, IA OV RA, TT SE, OV Lo OR, LV IN, IAna ER, IU NE, RA ZZ, IN SO, CA NA, LO ON, SI DI, NT IS, AR IZ, NT OM, LE IB, AR LL, TE ZA, AN IG SA, AT LL, IAgrazia TR, IG NT RA, AN TA, NT AV, NApina AN, UG CC, IA IG, DE UR, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei ORghesi, 12;
Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, non costituito in giudizio;
nei confronti
di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei ORghesi, 12;
IA IA NZ NC, NA AT, IE LI, EN BR, AR SC, PP NA, CE MA, IR CU, AU CI, UD NS, ME SA NE, ON CÒ, ND PI LA, MA OE VA, YD NC, TO ER, OT UR, GE GN, AN MA, LE SS, RA D'GR, NA UC GA NS, RA OL, IA ZI AR, DE ID, AR OM, OS AM SC, UD PA, NT SA, IA AR, IS PE, SArio DA, ON EM, RT IA IT RO, HO PA D'OS, AT TI, FR RI, TE LI CA, UD IE, GA NI, IA TE LI, SS SA, SU RE VI, CA Di IO, CO DI, ME CU IA, LO PO, NAchiara SE De PR, NO CU, ET SS, ON TO, IA EN Di IC, IN MA, AR HE, IN TA, AZ AN EN Maggio, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- delle graduatorie definitive approvate dalle amministrazioni resistenti con riferimento alla procedura straordinaria di reclutamento del personale docente, bandita con d.D.G. 23 aprile 2020 n. 510 ai sensi dell'art. 1 del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. dalla L. 20 dicembre 2019 n. 159), in relazione alle classi concorsuali per le quali i ricorrenti hanno partecipato, come indicato in ricorso;
- del d.D.G. 23 aprile 2020 n. 510.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 luglio 2025 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli esponenti, per mezzo di ricorso collettivo e cumulativo. agiscono per l’annullamento delle graduatorie definitive approvate dalle amministrazioni resistenti con riferimento alla procedura straordinaria di reclutamento del personale docente, bandita con D.D.G. n. 510 del 28.04.2020, in relazione alle classi concorsuali per le quali hanno partecipato, nonché per la caducazione D.D.G. n. 510/2020, con accertamento, essendo muniti di anzianità di servizio pre-ruolo almeno triennale, a poter partecipare ad una procedura di reclutamento idoneativa riservata al personale precario e condanna all’inserimento nelle graduatorie.
Espongono di essere tutti docenti precari inseriti nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto ex D.M. 13 giugno 2007 n. 131, poiché privi di abilitazione all’insegnamento, ed ora nella II fascia delle neo-istituite graduatorie provinciali per le supplenze ex D.M. 10 luglio 2020 n. 60, che negli anni sono stati comunque destinatari di incarichi a tempo determinato di durata annuale, potendo così maturare una consistente anzianità di servizio, almeno pari a 36 mesi ovvero tre annualità complete calcolate ai sensi dell’art. 11, comma 14 della L. 3 maggio 1999 n. 124, e pertanto hanno potuto raggiungere la soglia massima che, secondo i principi costantemente sanciti dal giudice comunitario e dal giudice costituzionale, integra una modalità illecita di impiego dei lavoratori a tempo determinato.
Con il richiamato decreto direttoriale n. 510/2020 il Ministero resistente ha indetto una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.
La procedura è stata prevista dall’art. 1 del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 come misura dichiaratamente finalizzata ad evitare il fenomeno della copertura degli organici mediante contratti a tempo determinato.
Tuttavia, l’indicata norma non ha delineato un iter di “stabilizzazione” del personale precario in possesso dell’anzianità di servizio triennale ma piuttosto ha introdotto un concorso straordinario selettivo, stante la previsione di una prova concorsuale di merito ad elevata difficoltà, art. 3 della lex specialis, nonché diretto all’assegnazione di un contingente limitato di posti, art. 1 della lex specialis.
A tale procedura è stata infatti destinata solo una quota parte dei posti previsti per il triennio 2020/2021-2022/2023 e residuati dalle immissioni in ruolo in scorrimento delle precedenti graduatorie vigenti ma sempre nei limiti delle facoltà assunzionali annualmente autorizzate, senza alcuna previsione di ulteriori posti appositamente finalizzati all’assorbimento del personale precario.
In tal senso, quindi, non risultano rispettati quei rigorosi criteri cui secondo la giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia UE, 8 maggio 2019 in causa C-494/17, MIUR), recepita dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 20 luglio 2016 n. 187) e dalla Suprema Corte di Cassazione (Corte Cass., Sez. Lavoro, 12 febbraio 2020 n. 3474) deve ispirarsi il legislatore nel delineare procedure amministrative volte a ripristinare la lesione subita dai docenti ingiustamente confinati in uno stato di reiterata precarizzazione.
Nelle more, con decreto direttoriale prot. n. 639/2020 il Ministero dell’Istruzione ha disposto la sospensione dei termini di presentazione delle domande di partecipazione, per consentire l’adeguamento della lex specialis alle sopravvenienze normative. L’art. 230, co. 1 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34, infatti, ha incrementato i posti messi a concorso da 24.000 unità a 32.000 unità, mentre l’art. 2 del d.l. 8 aprile 2020 n. 22, conv. con L. 6 giugno 2020, n. 41, invece, ha modificato la prova concorsuale in senso ancora più selettivo, venendo ad essere articolata in quesiti a risposta aperta su un ampio novero di materie inerenti ai contenuti della disciplina di insegnamento, alle competenze didattico-metodologiche e alla comprensione della lingua inglese.
Pertanto, con D.D.G. 2020 n. 793/2020 è stata parzialmente modificata la disciplina del concorso che, quindi, ha mantenuto i propri caratteri di procedura altamente selettiva.
La procedura si è svolta soltanto a partire dal gennaio 2021, i ricorrenti hanno sostenuto la prova concorsuale nella sessione ordinaria ma sono risultati inidonei, avendo conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima prevista dalla lex specialis, non figurando negli elenchi dei candidati risultati idonei all’esito delle prove scritte e/o nelle graduatorie di merito approvate dagli Uffici Scolastici Regionali.
Da ultimo occorre considerare che il legislatore è nuovamente intervenuto sulla procedura concorsuale, alterando ancora una volta le caratteristiche della selezione.
Con l’art. 59, co. 3 del d.l. 25 maggio 2021 n. 73, infatti, è stato disposto che “ La graduatoria di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo ”, con conseguente estensione del diritto all’assunzione anche agli idonei che dovessero trovarsi in posizione utile per l’a.s. 2021/2022, senza tuttavia prevedere ancora una volta un ampliamento dell’organico espressamente riservato a tale categoria di docenti. Inoltre, la medesima disposizione normativa ha introdotto un’ulteriore forma di reclutamento straordinario mediante l’assunzione dei docenti inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, articolata in step successivi, con una prima nomina con contratto a tempo determinato, valida come anno di prova, e una conseguente conferma in ruolo.
La nuova forma di reclutamento rende ancor più irragionevoli e ingiustificate le restrizioni imposte alla procedura di cui è causa, che, come rilevato, impediscono ai ricorrenti di accedere al ruolo, finendo con l’essere scavalcati da docenti che, senza alcuna selezione concorsuale ma soltanto perché inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze, possono ottenere la stabilizzazione del rapporto lavorativo.
Gli esponenti denunciano quindi l’illegittimità degli atti avversati per violazione degli artt. 3, 9, 117 Cost., D. Lgs. n. 165/2001, D.L. 7072011, D.L. 134/2009, violazione della direttiva comunitaria n. 36/2005.
In via incidentale è prospettata una questione di legittimità costituzionale.
2. Resiste con memoria di stile il Ministero dell’Istruzione.
3. Con ordinanza n. 4583/2021 è stata respinta la richiesta di tutela cautelare.
4. All’udienza dell’11 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via preliminare è pronunciata, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., la declaratoria di improcedibilità del ricorso nei confronti dei deducenti che, con nota del 26.05.2025, hanno comunicato di non avere interesse alla definizione del giudizio e nella specie: US AR, MI TO, CA RU, IAN AT, PI AV, ER OR, AE RU, SA SC, AU OV CA, PH LE NO, AE AU IO, IA SA IR, ND De IS, OV Di IP, EL RO, EL IA FA, AN CA, MI RD, NT RA, UD GR, EL ZA, OV Lo OR, IAna ER, CA NA, LO ON, LE IB, TE ZA, AT LL, IAgrazia TR, NApina AN.
6. Ciò premesso, ritiene il Collegio che il gravame, previo rilievo officioso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., sia in parte irricevibile e in parte inammissibile.
Occorre premettere che il ricorso in esame è incentrato nel contestare in via esclusiva il D.D.G. n. 510 del 28.04.2020, in quanto introduttivo di una procedura selettiva asseritamente irragionevole, poiché prevede concorrenzialità tra docenti di ruolo e docenti “precari” per l’assunzione sui medesimi posti banditi, dal momento che i primi sono già garantiti da uno stabile status lavorativo.
Il chiaro assunto della difesa degli esponenti trova conferma nella deduzione di assenza di controinteressati “ dal momento che nessun viene dedotto con riferimento all’attività valutativa da parte delle commissioni esaminatrici, sicché l’eventuale accoglimento del ricorso non è suscettibile di produrre la modifica delle graduatorie concorsuali ”.
In sostanza, in base al rilievo secondo cui i deducenti risulterebbero meritevoli di stabilizzazione e definitiva assunzione senza lo strumento della procedura concorsuale -pur prevista dall’art. 97, comma 2, Cost. quale necessario strumento di elezione dell’accesso al pubblico impiego- è contestata, per come evincibile dalle censure dedotte, la stessa scelta dell’amministrazione di prevedere una procedura concorsuale in luogo di un meccanismo di stabilizzazione riservato ai docenti precari con anzianità di servizio almeno triennale.
Ne deriva, pertanto, che la proposizione della domanda di annullamento del D.D.G. n. 510 del 28.04.2020 si palesa tardiva, poiché proposta il 30.07.2021, oltre quindi il termine decadenziale di sessanta giorni -di cui al combinato disposto degli artt. 29, 41, comma 2, c.p.a.- dalla data di pubblicazione della lex specialis , momento dal quale si è inverata la lesione nella sfera giuridica degli esponenti.
La domanda di annullamento del D.D.G. n. 510/2020 è pertanto irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) c.p.a.
6.1. È di contro inammissibile ex art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. la richiesta di annullamento delle singole graduatorie, poiché la relativa illegittimità è dedotta in meri termini conseguenziali rispetto al D.D.G. n. 510/2020 e non con vizi propri.
7. La pronuncia in rito consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara improcedibile nei confronti dei ricorrenti indicati in motivazione;
- lo dichiara nel resto in parte irricevibile e in parte inammissibile.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
UD Lattanzi, Presidente FF
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
Giacomo Nappi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | UD Lattanzi |
IL SEGRETARIO