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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE OTTAVA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea De Magistris, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20593/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEROGLIO Parte_1 C.F._1
ANTONELLO e dell'avv. ARGENTINO ANNA IDA elettivamente domiciliato in VIA
PINELLI, 23 10144 TORINO presso il difensore
ATTORE
E
SUPERCONDOMINIO POTENZA VIA GOYTRE NN.19-21- CORSO POTENZA
N.102, CORSO POTENZA N. 102/A TORINO (C.F. , con il patrocinio P.IVA_1 dell'avv. MASSI ANDREA elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI, 59 10122
TORINO
CONVENUTO
OGGETTO: Impugnazione delibera condominiale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Nel merito annullare le delibere approvate in data 18 maggio 2022 per i motivi di cui in narrativa limitatamente ai numeri 1, 2, 3, 4, 10. Con il favore delle spese ed onorari di giudizio e delle spese di mediazione, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa ed oltre alle spese di registrazione e successive occorrende, e con condanna del SUPERCONDOMINIO POTENZA al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in favore dell'attore da liquidarsi anche in via equitativa.
Parte convenuta:
“Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione;
in via pregiudiziale: disporsi la sospensione della presente causa ai sensi dell'art. 295
c.p.c. in attesa delle decisioni della Suprema Corte sui ricorsi prodotti;
In ogni caso: dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per i motivi di cui in narrativa, con ogni consequenziale provvedimento dichiarare in via subordinata l'erroneità dell'azione intrapresa, dovendo l'attore eventualmente dare corso all'azione ex art. 69 disp, att. cod. civ. e conseguentemente respingere la domanda attorea;
nel merito: respingere comunque l'impugnazione proposta dall'attore assolvendo il
Supercondominio convenuto da ogni avversaria domanda.
Con il favore dei compensi di difesa e delle spese, rimborso forfettario, spese successive,
IVA e CPA.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato il 28.10.2022, l'attore conveniva in giudizio il
[...]
evidenziando di essere condomino del Super Condominio OT in quanto CP_1
proprietario di tre immobili, uno sito nel Condominio di Corso OT n.102 (Lotto B), uno sito nel Condominio di Via Goytre 19-21 (Lotto A) e uno sito nel Condominio di Corso
OT n.102/A-B (Lotto C); con decisione assembleare del 18.5.2022, venivano approvati all'unanimità dei presenti tutti i punti all'ordine del giorno e precisamente “
1. Esame ed approvazione rendiconto esercizio 01/05/21 – 30/04/22 e relativa ripartizione.
2. Nomina
Amministratore. Emolumento.
3. Approvazione del preventivo spese esercizio 01/05/22 –
30/04/23 e relativa ripartizione 4. Riapprovazione in via cautelativa del rendiconto spese esercizio 01/05/19 – 30/04/20. 5. Ratifica della costituzione in giudizio effettuata dal
Supercondominio OT con il patrocinio dell'Avv. Comba MO e dell'Avv. Cannella
Antonietta nella causa instaurata dal Signor avanti il Tribunale di Torino R.G. Parte_1
25123/2021 con atto di citazione in data 20/12/2021. 6. Domanda di mediazione presentata dal Sig. per impugnazione della medesima delibera di cui al giudizio Parte_1
previamente instaurato avanti a Tribunale di Torino R.G. 25123/2021 di cui al precedente punto 5- Autorizzazione amministratore con l'assistenza Legale dell'Avv. Comba MO e Avv. Cannella Antonietta a partecipare all'incontro fissato per il giorno 07/06/2022 –
Delibera in merito.
7. Ratifica costituzione nuovi difensori Avv. Comba MO e Avv.
Cannella Antonietta nel giudizio R.G. 362/2021 avanti alla Corte d'Appello di Torino tra
Supercondominio OT e .
8. Ratifica costituzione nuovi difensori Avv. Parte_1
Comba MO e Avv. Cannella Antonietta nel giudizio R.G. 9134/2020 Tribunale di Torino tra Supercondominio OT e .
9. Ratifica richiesta fondi spese straordinarie Parte_1
“2^ Integrazione Fondo Spese Legali” e relativa ripartizione (già a Vs, mani) e delibera nuova integrazione “Fondo Spese Legali.” 10. Disamina e deliberazioni in merito a stipula polizza assicurativa Tutela Legale”; la delibera era annullabile per il seguente unico motivo: violazione del quorum costitutivo e deliberativo di cui all'art 1136 co 3 c.c.
A sostegno della domanda evidenziava che le tabelle adottate dall'Assemblea nel 2016 consideravano i tre immobili formanti il Super Condominio OT come partecipanti alla proprietà delle parti comuni in parti uguali sulla base di 1000/3000 ciascuno;
dette tabelle erano già state considerate arbitrarie ed erronee dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di
Torino perché non rispettavano i valori proporzionali della proprietà degli immobili;
che il calcolo corretto delle tabelle super condominiali, come riportato nel doc 12, vedeva la partecipazione alle spese rapportata ai millesimi nella seguente proporzione:120/1000 del lotto A, 180/1000 del lotto B, 700/1000 del lotto C.; riportata ai millesimi corretti la delibera impugnata non rispettava il quorum costitutivo e deliberativo indicato nell'art 1136 co 3 c.c. per la seconda convocazione che richiede 1/3 del valore dell'intero edificio, 1/3 dei partecipanti al condominio quale quorum costitutivo e la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 1/3 del valore dell'edificio quale quorum deliberativo. Poiché l'attore, assente al momento della deliberazione impugnata, possiede 707,80 dei millesimi complessivi, oltre i 2/3 dell'intero, la delibera è viziata per violazione dei quorum risultando presenti all'assemblea solo 225,48 millesimi del valore di proprietà dell'intero Super
Condominio.
Concludeva pertanto richiamando le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva in giudizio il convenuto il quale chiedeva preliminarmente Controparte_1
la sospensione ex art 295 c.p.c. pendendo ricorso per Cassazione avverso una sentenza avente analogo contenuto pronunciata tra le stesse parti;
sempre in via preliminare formulava eccezione di giudicato su alcune questioni, in particolare sull'assenza delle tabelle millesimali di proprietà del Super Condominio e sulla natura di tabelle relative alle spese ex art 1123 co 2 c.c. di quelle contenute nel doc. 12 attoreo e riferibili alla sola ripartizione delle spese secondo l'uso; nel merito rilevava la correttezza della ripartizione in
3000/3000 in quanto i criteri di ripartizione rispettavano i singoli regolamenti condominiali
(dei condomini di cui si compone il super condominio) e perché i tre hanno in comune CP_2 le parti strutturali dell'edificio in parti uguali fra loro. Contestava l'esistenza di diverse tabelle Super Condominiali poiché le stesse sentenze che avevano ritenuto erroneo il calcolo operato dal condominio e fondato sulla partecipazione uguale tra i lotti per un valore di
1000/3000 ciascuno avevano evidenziato l'assenza di tabelle generali del super
Condominio. Rilevava, infine sulla scorta dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che l'impugnazione delle tabelle utilizzate dal dovevano essere CP_1
impugnate con apposito procedimento disciplinato dall'art 69 disp att c.c. Chiedendo, sul punto, di disporre idonea CTU concludeva come in epigrafe trascritto.
Dopo aver svolto l'attività istruttoria richiesta, in particolare la CTU, la causa veniva trattenuta a decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe.
2. La domanda è infondata.
L'esistenza del Supercondominio OT è stata accertata con sentenza di questo Tribunale del 27.10.2014 e non è più oggetto di contestazione tra le parti.
L'argomento tardivamente proposto dall'attore con il richiamo alla disciplina delle servitù
(ad esempio di passo carraio), che sarebbero gli unici servizi comuni ai tre lotti in cui si rinviene l'esistenza del super , non consente di recuperare efficacia, ai fini che CP_1
qui interessano, alle tabelle del citato doc 12 perché è controversa in giurisprudenza la stessa possibilità di costituire la comunione di servitù (vd. Cass n. 8727/2005 “Il diritto di servitù, per sua natura indivisibile in quanto inerente a tutto il fondo dal lato sia attivo che passivo, non può formare oggetto di comunione, poiché essa presuppone la frazionabilità per quote della cosa o del diritto comune, e ciò neppure nella sua forma cosiddetta impropria”).
La prima questione da affrontare riguarda, invece, l'esistenza o meno di tabelle millesimali di proprietà del Super Condominio.
Sostiene l'attore che le tabelle super condominiali, siano quelle riportate nel proprio doc 12 che vedono la partecipazione alle spese su alcune parti comuni rapportata ai millesimi nella seguente proporzione:120/1000 del lotto A, 180/1000 del lotto B, 700/1000 del lotto C. Si tratta, a ben vedere, della ripartizione delle spese relative all'androne carraio del lotto B e quelle relative alla manutenzione ordinaria della pavimentazione del cortile del lotto C contenuta nei regolamenti del Condominio di via Goytre e del Condominio di corso OT
(in questo senso vedi Tribunale di Torino n. 2018/2018 e Tribunale di Torino n. 2054/2019).
E', inoltre, circostanza accertata da plurime sentenze pronunciate tra le stesse parti nelle cause nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione di precedenti delibere
[...]
(si vedano Tribunale di Torino sentenza n. 5710/2018 confermata da Corte Parte_2
d'Appello n. 425/2021 e da ultimo ord Cass del 18.1.2024 nel giudizio RG 23240/20 che cassa con rinvio la sentenza n. 1975/2019 della Corte d'Appello di Torino), che non esistano tabelle millesimali riferibili al Super Condominio OT formato dai tre condomini quello di Via Goytre 19-21 (Lotto A), quello di Corso OT n.102 (Lotto B), e quello di Corso
OT n.102/A-B (Lotto C) che rappresentino il valore di partecipazione alla proprietà delle parti comuni super condominiali ex art 1117 c.c (richiamato dall'art 1117 bis c.c.).
Non è invece fondata l'eccezione del convenuto secondo il quale l'azione doveva essere proposta ai sensi dell'art 69 disp att c.c. che disciplina la diversa ipotesi della revisione dei valori proporzionali espressi dalla tabella millesimale che, per quanto detto, non risulta esistente.
Nel caso in esame si discute della sola validità della delibera assembleare del 18.5.2022 della quale si contesta il rispetto dei quorum previsti per la seconda convocazione dall'art
1136 co 2 c.c. e si chiede l'annullamento dei punti 1, 2, 3, 4, 10 all'ordine del giorno.
La delibera impugnata ha utilizzato un criterio di ripartizione delle spese ex art 1123 co 1
c.c. (per la conservazione e il godimento della parti comuni proporzionale al valore della proprietà) tra i singoli lotti formanti il parametrato a 3000 millesimi Controparte_1 sull'assunto, ritenuto errato da ultimo dall'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione
(ord 18.1.2024 nel giudizio RG 23240/20 che sembra confermare sul punto la Corte
d'Appello di Torino sentenza n. 1975/2019), di una uguale partecipazione dei singoli
Condomini per 1000/3000 ciascuno alla proprietà e quindi alle spese sulle parti comuni del
. Controparte_1
L'arbitrarietà della suddetta ripartizione emerge anche dalla CTU affidata al geom.
[...]
espletata in corso di causa che descrive l'edificio super condominiale come Per_1 formato “da casa di civile abitazione a sette piani fuori terra con piano sotterraneo di cantine (lotto A) e da casa civile di abitazione a nove piani fuori terra con piano sotterraneo di cantine (lotto B). Il Lotto C non è descritto invece da alcun regolamento condominiale ed è formato da basso fabbricato industriale ad un piano fuori terra ed uno nel sottosuolo” (pag 4 CTU). L'eterogeneità degli edifici formanti il Super Condominio contrasta con un criterio di ripartizione omogeneo rapportato ai 3000/3000.
L'ordinanza della Suprema Corte citata ha espresso i seguenti principi di diritto ai quali occorre uniformarsi ai fini della decisione che affronta le medesime questioni di fatto e di diritto: “le maggioranze per la costituzione del collegio e per la validità delle deliberazioni, le quali sono immediatamente obbligatorie per gli stessi condòmini, si calcolano in relazione al numero degli aventi diritto ed al valore dell'intero complesso di unità immobiliari, edifici o condomìni aventi quella o quelle parti comuni in discussione, avendo riguardo sotto il profilo dell'elemento personale al numero dei contitolari (da convocare personalmente o tramite il rappresentante designato) e sotto il profilo reale al valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare (ove si tratti di assemblea dei proprietari) o al valore proporzionale di ciascun condominio (ove si tratti di assemblea dei rappresentanti, nella vigenza dell'art. 67, comma 3)”. E ancora “Il che impugni una CP_1
deliberazione dell'assemblea di supercondominio, deducendo vizi relativi alla regolare costituzione o alla approvazione con maggioranza inferiore a quella prescritta, ha l'onere di provare la carenza dei quorum stabiliti dall'art. 1136 c.c., non configurando l'eventuale mancanza di una regolare apposita tabella ragione di automatica invalidità delle deliberazioni adottate e dovendo, piuttosto, il giudice comunque accertare, seppur “a posteriori”, se le necessarie maggioranze fossero state, o meno, raggiunte”.
Per stabilire il valore proporzionale, sotto il profilo reale, di ciascun Condominio alla partecipazione sulla proprietà delle parti comuni nell'ambito del Super Condominio OT
è stata disposta la CTU del geom. che, con motivazioni condivisibili e prive Persona_1
di vizi logici, si è così conclusivamente espresso: Tabella millesimale del Super condominio
OT Lotto A millesimi 386,04, Lotto B millesimi 434,39 e Lotto C millesimi 179,57 tot
1000/1000.
E allora la valutazione che occorre effettuare ex post sulla delibera impugnata, come richiesto dalla Suprema Corte, è un accertamento analogo alla cosiddetta prova di resistenza: occorre, applicando i nuovi parametri elaborati dal Consulente, verificare se la delibera avrebbe comunque superato il vaglio di legittimità alla luce dei quorum indicati e richiesti dall'art 1136 co 3 c.c. Il verbale dell'assemblea tenutasi in data 18/05/2022 riporta: “Il Presidente, essendo presenti o rappresentate per delega n° 42 proprietà su un totale di 57, rappresentanti millesimi 1529 del valore totale di 3000 (Lotto A: n. 21 presenti o rappresentate per mill.mi 829, Lotto B: n. 21 presenti o rappresentate per mill.mi 700, Lotto
C: n. 0 presenti o rappresentate per mill.mi 0), ai sensi dell'art. 1136 c.c., dichiara validamente costituita l'assemblea” (quorum costitutivo). La delibera è assunta all'unanimità dei presenti (teste 42/57 quorum deliberativo)
L'art 1136 co 3 c.c. per la seconda convocazione richiede quale quorum costitutivo la partecipazione di 1/3 del valore dell'intero edificio, di 1/3 dei partecipanti al condominio e, quale quorum deliberativo, la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 1/3 del valore dell'edificio.
Alla luce della nuova tabella elaborata dal CTU deve ritenersi che: il quorum per teste (c.d. profilo personale) è rispettato sia per la validità della costituzione dell'assemblea (1/3) sia per la validità della deliberazione (50 +1).
Analogamente è rispettato il quorum riferito al profilo reale di 1/3 del valore dell'edificio che è infatti pari a 333,33 millesimi.
Dal verbale della delibera impugnata emerge che hanno partecipato alla assemblea 829/3000 per il Lotto A, 700/3000 per il Lotto B e 0/3000 per il Lotto C.
Operando la conversione in millesimi e utilizzando i parametri della CTU si deve ritenere che abbiano partecipato alla assemblea 320,02/1000 per il Lotto A, 304,07/1000 per il Lotto
B e 0/1000 per il Lotto C per un totale di 624,09/1000 superiore alla quota di 1/3 del valore dell'edificio Super Condominiale.
La delibera è validamente assunta e l'impugnazione infondata.
La domanda di parte attrice in opposizione volta a richiedere la condanna alle ex art 96
c.p.c. è da respingersi non essendo fondata l'impugnazione.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attore e sono liquidate come da DM 147/22 scaglione sino a 52.000 euro (valore indeterminato bassa complessità) ai valori prossimi ai medi avuto riguardo alla consistenza dell'attività difensiva svolta (fase studio euro 1620,00, fase introduttiva euro 1147,00, fase istruttoria euro 1720,00, fase decisionale euro 2767,00).
Per quanto riguarda invece le spese di CTU (liquidate con decreto del 19.3.2024) e quelle sostenute da parte convenuta per il proprio CTP, si osserva che la CTU si è resa necessaria per determinare il valore delle quote millesimali dei singoli lotti facenti parte del
Supercondominio OT che era del tutto privo di tali tabelle. Come ha chiarito la
Suprema Corte (Cass. 19939/12, 32237/19 e, da ultimo, nella citata ordinanza del
25.1.2024) “laddove esiste un supercondominio, devono esistere due tabelle millesimali: a)
La prima riguarda i millesimi supercondominiali, e stabilisce la spartizione della spesa non tra i singoli condomini, ma tra gli edifici che costituiscono il complesso. (…) La seconda tabella è quella normale interna ad ogni edificio”. L'attività svolta dal CTU è stata funzionale a sopperire alla mancanza di tabella millesimale supercondominiale.
Per queste ragioni si ritiene che – ferma ovviamente la solidarietà delle parti in favore del Parte CTU – le spese di CTU debbano essere poste definitiva per il 50% a carico dell'attore per il 50% a carico del convenuto Supercondominio OT. Per le medesime ragioni, ciascuna parte dovrà farsi carico delle spese per i propri ausiliari CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: rigetta la domanda come sopra proposta;
condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore del Parte_1
, liquidandole in € 7254,00, oltre spese Controparte_3
generali, IVA e CPA come per legge;
spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 19.3.2024, a carico di Parte_1
e del SUPERCONDONINIO POTENZA per metà ciascuno.
Così deciso in Torino il 9.1.2025
Il Giudice
Dott. Andrea De Magistris