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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/12/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: AO DE IC Presidente estensore Federica Girfatti IC Claudia Ummarino IC, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 2615 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA nata ad [...] l'[...], Parte_1 e
, nato ad [...] il [...], Parte_2 entrambe le parti rappresentate e difese dall'avv. Sirico Antonella, come da procura in atti;
ricorrenti NONCHÉ P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2 21/10/2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 09/07/1997, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Acerra (NA) (al N. 93, Parte II, Serie A, Anno 1997). Hanno rilevato che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione a far tempo dalla comparizione dei coniugi ovvero dalla scadenza del termine ex art. 127 ter, 5° comma c.p.c. nella procedura di separazione dei coniugi, definita con decreto di omologa emesso in data 20/10/2016. Premesso che dal matrimonio sono nati figli ( nato a [...] l'[...] e Per_1 [...]
nata a [...] il [...]), le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese Per_2 raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto. In luogo della fissazione dell'udienza camerale, è stata disposta dal Presidente del Tribunale la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, i coniugi hanno rinunziato alla comparizione e ribadito la loro volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle condizioni concordate e compiutamente riportate nel ricorso introduttivo del giudizio. Dunque, stante l'impossibilità della conciliazione, la causa è stata trattenuta in decisione con rimessione degli atti al Collegio. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi. La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“a. il sig. , dunque, con il presente atto s'impegna a trasferire ai figli Parte_2 CP_1
nato a [...][...] e , nata a [...] il
[...] Persona_2 31.10.2002, tramite atto esecutivo notarile da stipularsi entro e non oltre tre mesi dalla sentenza di divorzio, la proprietà dell'immobile, sito in Acerra (Na) alla Via Macello Nuovo, 12, oggi Fratelli Rosselli, 34, piano S1-T-1, identificata al NCEU al foglio 49, p.lla 59, categoria A/7, classe 2, consistenza 10,5 vani, rendita catastale €1220,13 in proprietà esclusiva del sig. . Parte_2 b. L'immobile è cosi identificato: sito alla Via Macello Nuovo, 12, oggi Via Fratelli Rosselli, 34, piano S1-T-1, identificata al NCEU al foglio 49, p./la 59, categoria A/7, classe 2, consistenza 10,5 vani, rendita catastale € 1220,13, con riferimento alla planimetria catastale del 26.09.2025, L'appezzamento di terreno su cui è stato edificato è pervenuto al sig. per atto di Donazione Parte_2 del 24.03.1992 per Notar da parte della sig.ra , madre. Su detto Persona_3 Persona_4 appezzamento di terreno veniva edificato il fabbricato che il sig. s'impegna a Parte_2 trasferire;
c. l'immobile viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, con gli accessori, le accessioni, le pertinenze, le dipendenze, con le servitù attive e passive legalmente esistenti, il tutto come nello stato di fatta e di diritto si trova e cosi come goduto dal nucleo familiare e dalla sig.ra e i figli e fino ad oggi;
Parte_1 Per_1 Persona_2 Sull'immobile non gravano pesi, né ipoteche, in ogni caso, il sig. , sin d'ora, libera i figli Parte_2 da qualsivoglia responsabilità e/o onere relativo alla proprietà. Il sig. Parte_2 garantisce la titolarità, la legittima provenienza e la libera disponibilità dell'immobile in oggetto e che su di esso non gravano oneri, né efficienze o iscrizioni. d) Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 luglio 2010 n. 122 le parti dichiarano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare urbana in oggetto del presente atto. In conseguenza della cessione di cui ante, che avviene senza conguaglio, i sig.ri e divengono proprietari dell'immobile dianzi descritto. Controparte_1 Persona_2 e) I sig.ri e vengono immessi nel possesso legale e materiale Controparte_1 Persona_2 esclusivo dell'immobile descritto al punto 7) della presente alla sottoscrizione del presente atto con ogni conseguenza utile ed onerosa, con espressa dispensa da ogni obbligo di inventario e cauzione;
f) Con il trasferimento del predetto immobile il sig. salda il debito che ha Parte_2 accumulato nei confronti della sig.ra , che accetta tale soluzione, e i figli e Parte_1 Per_1
. Persona_2 g) il trasferimento ha luogo a titolo di liberalità nell'ambito del presente accordo divorzile e che i figli ne assumono immediato possesso. b) La sig.ra dichiara di non aver nulla, d'ora in poi, a pretendere dal sig. Parte_1 Parte_2
né per sé stessa, né per gli arretrati del mantenimento dei figli. Invero, il sig.
[...] Parte_2 con il predetto trasferimento si libera e si svincola da qualsivoglia richiesta e/o pretesa di pagamento, onere, spesa ordinaria e straordinaria, presente e futura relativa alle esigenze patrimoniali della sig.ra e dei figli e . Parimenti, i figli dichiarano di non aver Parte_1 Per_1 Persona_2 più nulla a pretendere per tutto ciò che riguarda il loro mantenimento, né arretrato, né corrente. i) Il sig. con il presente atto si impegna a trasferire, entro e non oltre tre mesi Parte_2 dalla sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio, tramite atto esecutivo notarile da parte di un Notaio scelto dalla sig.ra , ai propri figli nato a [...]_1 Per_1 l'11.10.1998, cf. e , nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Persona_2 che accettano, la proprietà dell'immobile, sito in Acerra (Na) alla Via Macello C.F._2 Nuovo, 12 oggi Via Fratelli Rosselli, 34, piano S1-T-1, identificata al NCEU al foglio 49, p.lla 59, categoria A/7, elasse 2, consistenza 10,5 vani, rendita catastale € 1220,13 con tutti i relativi accessori, oneri e servitù attive e passive, con riferimento alla planimetria catastale n. T224632/2025, l) Il trasferimento dell'immobile oggetto del presente atto, inserendosi tra gli atti relativi al procedimento dí scioglimento del matrimonio ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della Legge 06.03.1987 n. 74 è esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, così come confermato dalla Corte Costituzionale con decisione del 15.04.1992 n. 176. m) Con la sottoscrizione del presente ricorso, valido per i figli maggiorenni solo ai fini dell'accettazione del trasferimento dell'immobile, le parti, all'esito dell'adempimento del trasferimento dei diritti di proprietà cosi come menzionati, da parte del sig. , Controparte_2 intendono risolto ogni aspetto patrimoniale ed ogni eventuale richiesta. Tutte le spese notarili, catastali e fiscali relative al trasferimento saranno a carico dei figli e . Per_1 Persona_2 Condizioni:
1. pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Acerra il 12.09.1997 (A 1957 n. 93 p.2 e s.) alle condizioni indicate ne ricorso, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
2. ordinare che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acerra per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Dare atto dell'accordo sopra riportato, comprensivo del trasferimento immobiliare ai figli maggiorenni e ” Per_1 Persona_2 Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 2615 /2025, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Acerra (NA) il 09/07/1997 tra i coniugi e (trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio al (al N. 93, Parte II, Serie A, Anno 1997);
2. conferma le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Acerra di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite. Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Acerra per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 19/12/2025
Il Presidente estensore
AO DE IC