Decreto decisorio 2 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto decisorio 02/02/2021, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/02/2021
N. 00372/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 372 del 2015, proposto da
Idealservice Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca De Pauli, con domicilio eletto presso lo studio Marco SS in Mestre-Ve, via Torino, 186;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Drago, Cecilia Ligabue, Ezio Zanon, con domicilio eletto presso lo studio Ezio Zanon in Venezia, Regione Veneto - Cannaregio, 23;
Arpav - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Comune di Mirano non costituiti in giudizio;
Provincia di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Brusegan, Katia Maretto, Giuseppe Roberto Chiaia, domiciliataria ex lege in Mestre Venezia, via Forte Marghera 191;
per l'annullamento
del decreto n. 161 d.d. 22.12.2014 ad oggetto sito in Via Stazione 82, Località Ballò Mirano (Ve) diniego alla richiesta di concludere il procedimento amministrativo e restituire il sito agli usi legittimi
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 18 marzo 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 29 gennaio 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO