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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7267 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Composta dai signori magistrati
Dott. Geremia Casaburi Presidente
Dott. ssa Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
Biagio Roberto Cimini Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al N. 3328/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza in data 2. 12. 2025 e vertente tra
(CF ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in forza di procura speciale stesa a margine dell'atto di citazione in appello, dagli Avv. ti Claudio Spinosa (CF
) ed AL De AR (CF C.F._2
, e con loro elettivamente domiciliata in Roma, Via C.F._3
Ugo De ARlis n. 101, presso l'avv. Eleonora Minoprio (CF ; PEC: C.F._4
); si dichiara di voler ricevere Email_1 lc comunicazioni e le notiticazioni a mezzo fax al n. 0773691579, ovvero agli indirizzi PEC: o Email_2
Email_3
Appellante
E
CP_1 CP_2
Appellati contumaci
Oggetto: Impugnazione della sentenza parziale n. 1326/2015 del Tribunale di Latina, pubblicata in data 21. 5. 2015 IN FATTO E IN DIRITTO
L'appellante ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe.
Rimasti contumaci gli appellati, all'udienza del 18. 11. 2025 nessuna parte depositava note di trattazione scritta e la causa veniva rinviata alla nuova r.g. n. 1 udienza del 2. 12. 2025 per la quale nessuna parte depositava note di trattazione scritta.
Per tale motivo, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, va pronunciata l'estinzione del giudizio con la presente sentenza.
Al riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.).
L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.).
Tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: «se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181».
Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (quale è quello in esame in quanto iscritto nel 2018), il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite.
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, 3° comma, c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio d'appello proposto da avverso la sentenza parziale n. Parte_2
1326/2015 del Tribunale di Latina, pubblicata in data 21. 5. 2015. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Dr. Biagio Roberto Cimini
Dr. Geremia Casaburi
r.g. n. 2