Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 4736/2022, riservata in decisione all'udienza del
20.11.2024 e vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura allegata Parte_1 C.F._1
all'atto di appello, dall'avv. Patrizia Brancaccio (c.f. ), presso il cui C.F._2
studio, sito in Torre AN (NA) alla via Margherita di Savoia n.23, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. P_ C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla comparsa di C.F._4
costituzione e risposta, dall'avv. Paola Buccelli (c.f. ), presso il cui C.F._5
studio, sito in Napoli alla via C. Carelli n.7, sono elettivamente domiciliati
APPELLATI
NONCHÉ
(c.f. ), quale titolare della ditta individuale _3 C.F._6
EdilCriv, oggi cancellata per cessazione attività, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di risposta e costituzione, dall'avv. Salvatore Maglione (c.f.
-sentenza C.F._7
- 1 -
) e dall'avv. Simona Potenza (c.f. , presso il C.F._8 C.F._9
cui studio, sito in Napoli alla via Nazionale n.66, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
E
in persona del l.r.p.t., con sede legale e direzione in Controparte_4
Bologna alla Via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Luciano Moffa (c.f. ), C.F._10
presso il cui studio, sito in Napoli alla Via Kerbaker n. 55, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.4.2017 in qualità di Parte_1
proprietaria di un appartamento sito al terzo piano di un immobile ubicato in Torre
AN alla via Prota n.71, conveniva innanzi al Tribunale di Torre AN
e , in qualità di proprietari dell'appartamento ubicato al P_ Controparte_2
quarto piano della medesima verticale, al fine di sentir accertare la loro esclusiva responsabilità nella causazione dei danni subiti al soffitto e alle pareti del proprio appartamento, provocati dalla cattiva esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà dei convenuti, e sentir, per l'effetto, condannare i predetti al risarcimento dei danni da quantificarsi in €19.556,56, iva esclusa come da computo metrico del proprio CT arch. Per_1
1.2 Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e P_
, eccependo la nullità della citazione per assoluta indeterminatezza e il Controparte_2
difetto di legittimazione passiva;
contestavano, altresì, la fondatezza della domanda per l'insussistenza del nesso causale tra i danni lamentati ed i lavori eseguiti all'interno della loro proprietà, essendo semmai responsabile degli stessi l'ente condominiale in conseguenza degli interventi eseguiti sulle parti comuni dello stabile;
chiedevano l'autorizzazione alla chiamata in causa della , ditta appaltatrice dei lavori de quibus Controparte_5
1.3 Autorizzata dal Tribunale la chiamata in causa del terzo con decreto del 27.7.2017, si costituiva in giudizio quale titolare della ditta esecutrice dei lavori, eccependo _3
il difetto della propria legittimazione passiva e chiedendo, comunque, il rigetto della
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda domanda attorea;
chiedeva autorizzarsi la chiamata in garanzia della stante Controparte_4
l'esistenza di una polizza assicurativa a copertura dei danni denunziati.
1.4 Autorizzata, con decreto del 15.05.2018, la chiamata in causa della la Controparte_4
società si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità in rito e l'infondatezza in merito della domanda attorea e della chiamata in garanzia.
1.5 Espletata la prova testimoniale ed eseguita la consulenza tecnica d'ufficio, all'esito, sulle conclusioni in epigrafe, il Tribunale di Torre AN, all'udienza del 22.03.2022, riservava la causa in decisione e con sentenza n. 1677/2022, pubblicata in data 6.7.2022, rigettava la domanda attorea.
In particolare, il Tribunale, respinte le eccezioni di nullità della citazione ex art. 164 comma
4 c.p.c. e di carenza di legittimazione passiva, ha rigettato la domanda attorea, ritenendo che non sia stato comprovato il nesso di causalità tra la cattiva esecuzione dei lavori ed i danni lamentati dalla;
ha richiamato, in particolare, gli esiti dell'accertamento tecnico Pt_1
d'ufficio, da cui è emerso che il solaio interpiano, alla cui manutenzione sono obbligati i proprietari di entrambe le unità immobiliari da esso divise, versava in precarie condizioni strutturali e che, avendo il CTU accertato che le vibrazioni provocate dall'utilizzo di attrezzi elettrici nell'esecuzione dei lavori che avevano interessato l'appartamento dei convenuti, avevano solo accelerato la manifestazione di un danno, che si sarebbe comunque, pur sempre, verificato, escludeva l'attribuibilità di una incidenza causale alla condotta dei convenuti medesimi, anche solo a titolo di concorso, discostandosi dalle conclusioni del
CTU che aveva ravvisato in una percentuale del 50% la misura del contributo causale apportato dalla maldestra esecuzione degli interventi denunziati.
1.6 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 6.7.2022, con atto di citazione notificato in data 9.11.2022, ha proposto appello, affidato a quattro motivi di gravame. Parte_1
1.7 Con il primo motivo l'appellante lamenta la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 132
c.p.c. e art. 161 c.p.c., per insufficienza di motivazione, avendo mancato il Tribunale di ricostruire l'iter logico seguito per sostenere l'insussistenza del nesso di causalità, nonché di giustificare la mancata adesione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio.
1.8 Con il secondo motivo di gravame l'appellante contesta l'interpretazione data dal giudice di prime cure alle risultanze istruttorie;
protesta che dall'indagine peritale era emersa l'esistenza di un nesso di causalità tra i danni subiti dall'immobile e i lavori
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda effettuati dai convenuti, che, andando oltre la semplice ristrutturazione ordinaria e comportando l'uso di mezzi meccanici, avevano accelerato ed amplificato la manifestazione dei danni nell'immobile sottostante;
adduce che la maldestra esecuzione di tali lavori deve dirsi causa, secondo il principio del “più probabile che non”, dei danni medesimi, che, in mancanza, si sarebbero verificati solo eventualmente e, comunque, in epoca successiva.
1.9 Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'illegittimità della sentenza per mancato esame delle prove orali, le cui risultanze hanno confermato la bontà della propria pretesa;
segnatamente, vengono richiamate le testimonianze rese dai fratelli dell'appellante, che, vivendo nello stesso fabbricato, conoscevano le condizioni dell'appartamento della sorella prima dell'inizio dei lavori, risalente al marzo 2014, e dichiaravano di aver visto e sentito usare mezzi meccanici (martello demolitore), come confermato, peraltro, da un operaio della ditta esecutrice dei lavori, , sentito quale teste indotto da controparte. Testimone_1
1.10 Con il quarto motivo l'appellante denunzia l'errore in cui è incorso il giudice a quo nel fare richiamo all'art. 1125 c.c. che, nel caso di specie, non trova applicazione, in quanto il danno è stato provocato esclusivamente dai proprietari dell'appartamento sovrastante, che, quindi, ne rispondono ai sensi dell'art. 2043 c.c.
1.11 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 30.1.2023, si è costituita in giudizio quale titolare della ditta individuale EdilCriv, oggi cancellata per _3
cessazione attività, che ha resistito al gravame, eccependo, in rito, l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.; in subordine ne ha invocato il rigetto nel merito, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.12 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata l'1.2.2023, si sono costituiti in giudizio e , eccependo in rito l'inammissibilità dell'appello P_ Controparte_2
e, in subordine, l'infondatezza nel merito.
1.13 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 24.2.2023, si è costituita in giudizio la che ha resistito al gravame, eccependo, in rito, l'inammissibilità Controparte_4 dell'appello e, in via gradata, l'infondatezza nel merito della domanda risarcitoria e della chiamata in garanzia
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.14 All'udienza del 20.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2.Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 9.11.2022, risultando rispettato il termine breve di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 3.11.2022.
2.1 In via gradatamente preliminare l'appello è ammissibile.
Si premette che l'impugnazione in esame è regolata dal regime delineato dall'art. 342 c.p.c. come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
In particolare, il nuovo art. 342c.p.c. prevede che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
In forza di tali principi l'appello deve essere dichiarato ammissibile, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali ritiene di non condividere l'assunto del primo Giudice.
Parimenti non sussistevano i presupposti per una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante addotto ragionevoli argomentazioni logico- giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un approfondimento decisionale.
2.2 I motivi di appello, alla cui disamina si procede in maniera congiunta in quanto tra loro strettamente connessi, sono parzialmente fondati e vanno, pertanto, parzialmente accolti nei termini che di seguito si espongono.
Alla luce della rinnovata disamina delle risultanze istruttorie sollecitata dai mezzi di gravame va innanzitutto affermata la sussistenza di un nesso causale tra l'esecuzione dei lavori che avevano interessato l'unità immobiliare di proprietà e la Controparte_6
comparsa di fenomeni lesivi sul soffitto dell'appartamento sottostante di proprietà . Pt_1
La natura demolitiva degli interventi eseguiti nell'appartamento degli odierni appellati è documentata dalla SCIA presentata al Comune di Torre AN e dal computo metrico allegato al contratto di appalto, da cui risulta che i lavori a farsi consistevano in una diversa distribuzione degli spazi interni, nella sostituzione e/o integrazione degli impianti idrico, igienico-sanitario, riscaldamento ed elettrico nonché in opere varie e consequenziali di finitura (pavimenti, rivestimenti, intonaci, porte, pitturazione ecc.). In particolare nel computo metrico risulta descritta una prima categoria di lavorazioni, consistenti appunto in
“demolizioni” di pavimenti e tramezzature, preordinate alla sostituzione di rivestimenti ed elementi strutturali.
Coerente con la tipologia dei lavori a farsi è, quindi, l'utilizzo di strumenti meccanici, di cui hanno riferito in sede testimoniale i due fratelli della , a conoscenza diretta dei fatti di Pt_1
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda causa perché residenti nello stesso fabbricato, sia pure in una verticale diversa da quella in cui è ubicato l'appartamento dell'odierna appellante. Entrambi i testi hanno dichiarato che, almeno per i primi due mesi dall'inizio dei lavori, essi sentivano provenire, dall'unità immobiliare di proprietà , un rumore assordante, tipico di quello generato Controparte_6 dall'impiego di attrezzi meccanici, quale il martello demolitore.
La circostanza ha trovato riscontro nella dichiarazione resa dal teste di controparte
[...]
il quale, dipendente della ditta all'epoca dell'esecuzione dei lavori Tes_1 Controparte_7
di cui è causa, ha confermato che almeno nella prima fase della loro realizzazione, in cui si doveva procedere alla demolizione dei pavimenti, era stato impiegato il martello demolitore.
Le contrarie dichiarazioni rese dai testi madre di , e Testimone_2 Controparte_2
, progettista e direttore dei lavori de quibus, secondo cui erano stati utilizzati Testimone_3
soltanto attrezzi manuali, si presentano inaffidabili: a) perché provenienti, per la prima teste, da soggetto avvinto da stretto legame di parentela con le parti e, per il secondo, da soggetto esposto potenzialmente ad un profilo di concorrente responsabilità per il titolo dedotto in giudizio;
b) perché oggettivamente incoerenti con il tipo di lavori a farsi, essendo logicamente inverosimile lo svellimento manuale di pavimenti e rivestimenti;
c) perché contraddette da altro teste indotto dalle medesime controparti.
Quanto, poi, alla ricostruzione del momento di insorgenza dei fenomeni lamentati dalla
, gli stessi convenuti hanno dedotto che, immediatamente dopo Pt_1 Controparte_6
l'inizio dei lavori all'interno della loro proprietà, vi erano state delle rimostranze della proprietaria dell'immobile del piano sottostante, la quale lamentava di aver notato la comparsa di alcune lesioni nel soffitto (vedi circostanza capitolata al n. 3 della memoria istruttoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. depositata dagli nei seguenti Controparte_6 termini “Vero è che i paventati danni furono rappresentati dalla sig.ra sin dall'inizio Pt_1
dei lavori di ristrutturazione..”, sia pure a loro dire con comportamento ingiustificato, per essere stati tutti i lavori eseguiti con l'impiego di utensili manuali, evenienza, tuttavia, smentita per le ragioni sopra illustrate.
Che la avesse, sin da subito, esternato ai proprietari-committenti dell'unità Pt_1
sovrastante la comparsa di fenomeni all'interno del suo appartamento è riferito, inoltre, dai testi dell'odierna appellante, i quali hanno confermato che la sorella si era, in più occasioni, recata al piano di sopra a lamentarsi con gli operai e con i proprietari, sia pure soggiungendo
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda di non aver personalmente assistito alle interlocuzioni con questi ultimi;
riscontro di ciò proviene, ancora, dai testi il quale dichiara che la era salita a Testimone_1 Pt_1 lamentarsi, sia pure a suo dire soltanto dei rumori, ed , padre dell'odierno Testimone_4
appellato , il quale riferisce di aver appreso dal figlio che, in concomitanza P_
dei lavori, la aveva denunziato la comparsa di danni. Pt_1
La ricostruzione cronologica nel senso sopra esposto, che colloca- si ribadisce- le rimostranze della nell'inizio dei lavori in questione, allorquando, dovendo procedersi Pt_1
alle operazioni di demolizione, si era fatto utilizzo di attrezzi meccanici, consente di superare l'obiezione degli appellati, che insinuano dubbi sulla veridicità dell'assunto attoreo, evidenziando che la prima messa in mora era stata formalizzata soltanto con lettera raccomandata del 10.4.2015, allorquando i lavori di cui è causa erano già terminati
(circostanza risalente al marzo 2015) ed erano, invece, in corso consistenti interventi di manutenzione straordinaria commissionati dal sulle parti comuni dell'edificio. CP_8
Alla luce degli esiti della prova testimoniale raccolta e delle stesse deduzioni difensive degli appellati deve ritenersi, cioè, che già durante l'esecuzione dei lavori nella Controparte_6
proprietà di questi ultimi vi erano stati contatti informali, in occasione dei quali la Pt_1
aveva segnalato le problematiche insorte sulle superfici di alcuni vani del suo appartamento,
e che, evidentemente rimasti senza esito tali informali incontri, la si era, quindi, Pt_1
risolta a conferire incarico ad un proprio tecnico di fiducia per una stima dei danni, costituendo formalmente in mora i soggetti ritenuti responsabili.
In particolare, nell'accertamento del nesso eziologico deve escludersi l'ipotesi alternativa, prospettata dagli appellati, della imputabilità dei fenomeni comparsi nella proprietà della ai lavori che avevano interessato l'edificio condominiale. Pt_1
Come, invero, ricostruito dal CTU sulla scorta della documentazione prodotta, tali lavori, inizialmente affidati alla ditta licenziata nell'aprile dell'anno 2013 a Controparte_9
P_ causa di alcuni vizi rilevati nell'esecuzione, furono ripresi dall'impresa subentrata in data 10.11.2014, in data, dunque, successiva a quella in cui tutti i testi escussi
[...] collocano l'insorgenza delle rimostranze da parte della (ovverosia primavera-estate Pt_1
2014).
L'estraneità dei lavori allo stabile alla vicenda di cui è causa è, altresì, suffragata dalla relazione tecnica a firma dell'ing. , direttore delle opere condominiali, Testimone_5
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda che, a seguito di sopralluogo eseguito in data 7.10.2015, comunicava all'amministratore del fabbricato che all'interno dell'appartamento della si erano verificati dei dissesti in Pt_1 conseguenza degli interventi in corso d'opera, consistiti in un distacco del tompagno e della trave perimetrale nella camera da letto dei ragazzi, situata sul lato ovest della casa- interno cortile carrabile. La nota in esame avvalora, cioè, la tesi difensiva dell'appellante secondo cui i danni lamentati in questa sede, imputabili ai lavori realizzati nella proprietà Parte_2
, sono differenti, per epoca di insorgenza e per ubicazione, da quelli causati dagli
[...]
interventi commissionati dal , risalendo quelli attualmente in esame alla prima CP_8
metà dell'anno 2014 ed interessando gli ambienti situati nella zona est dell'appartamento, così come identificati nella piantina allegata alla consulenza tecnica redatta dal proprio CT arch. a seguito del primo sopralluogo del 23.4.2015. Persona_2
In tale relazione il CT rappresentava che dall'ispezione dei luoghi aveva constatato che tutto il lato est dell'immobile di proprietà e, in particolare, la cucina, i due bagni, il Pt_1
corridoio e la camera da letto situata a sud-est presentavano fenomeni di rigonfiamento delle superfici dei soffitti e delle pareti sia interne sia perimetrali, con segni di distacco di pezzi di intonaco, fessure nei laterizi, lesioni nelle piastrelle di rivestimento. La situazione riscontrata veniva obiettivamente ripresa nei rilievi fotografici prodotti in allegato alla relazione medesima.
Nel contesto così delineato si è inserita l'indagine peritale espletata nell'anno 2021 dal CTU designato in primo grado, il quale, all'esito di un saggio tecnico eseguito sulla struttura del solaio, ne ha riscontrato il grave degrado per carenza di copriferro nei travetti ed ossidazione dei ferri di armatura, con rischio grave di sfondellamento nel locale bagno 2 e in corrispondenza dell'ingresso del bagno 1.
L'ausiliario d'ufficio, chiamato a dare risposta al quesito sulla sussistenza di una correlazione causale tra l'esecuzione dei lavori nella proprietà e la Controparte_6
situazione riscontrata nel corso delle operazioni peritali, ha affermato che il solaio interpiano versava già da molti anni, considerato lo stato di avanzato degrado nel quale è stato rinvenuto, in una situazione di obsolescenza e che, tuttavia, le lavorazioni con materiali meccanici possono aver indotto vibrazioni propagatesi lungo i travetti del solaio, generando i rigonfiamenti di intonaco e le lesioni fessurative sui soffitti dei locali posizionati ad est dell'abitazione, come evidenziati nella relazione dell'arch. . Per_1
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
L'ausiliario ha, invece, escluso ogni correlazione causale con le lesioni a 45° presenti sulle pareti verticali in più punti e delle piastrelle di rivestimento della parete del bagno, poiché tale tipologia di lesione è sintomatica di sforzi da taglio o da torsione e non di compressione, come si ipotizza in conseguenza dell'utilizzo di trapano e/o martello demolitore.
Sgombrato, allora, il campo di indagine dalle lesioni alle pareti, per le quali il nesso eziologico è stato negato in forza di un passaggio della relazione di CTU che non risulta attinto dall'appellante, va immediatamente rimarcato l'errore di prospettiva su cui si è sviluppato il ragionamento del CTU, che ha, a sua volta, viziato il convincimento del primo giudice.
A ben interpretare le risultanze già della CT di parte dell'arch. , deve, infatti, Per_1
escludersi che il danno eziologicamente imputabile alla negligente esecuzione dei lavori consista nell'ammaloramento del solaio interpiano e che, pertanto, il pregiudizio risarcibile debba essere commisurato al costo di ripristino di siffatta struttura.
Il CT di parte aveva affermato che le vibrazioni generate dall'utilizzo di strumenti meccanici, a causa dell'intensa energia da questi sprigionata, hanno ragionevolmente innescato fenomeni sui materiali per loro natura sensibili ad azioni di compressione, quali intonaco, laterizi e calcestruzzo. Nel passare a descrivere le conseguenze del superamento della soglia di resistenza a compressione di detti elementi, il CT individuava coerentemente distacchi di pezzi di intonaco e lesioni fessurative.
Tali considerazioni sono state condivise, dal punto di vista tecnico-scientifico, dal CTU, il quale, sia pure limitatamente ai fenomeni interessanti i soffitti, documentati dai rilievi fotografici allegati alla relazione dell'arch. , ne ha confermato la compatibilità Per_1
causale con la propagazione di energia intensa attraverso i travetti del solaio, innescata dall'impiego di attrezzi elettrici.
Così correttamente identificato il danno-conseguenza, in consonanza con il dinamismo tipico del fattore che con elevata probabilità logica ne è stato causa, ne discende che la necessità di ripristinare l'intera struttura del solaio esorbita dall'esigenza di reintegrare la sfera patrimoniale dell'appellante dell'effettivo pregiudizio subito. La perdita economica risentita dalla non è, infatti, individuabile nella condizione del solaio, posto che lo Pt_1 stato di degrado, soltanto indiziariamente presunto dall'arch. con le prove di Per_1
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda battitura esterna sui soffitti e, poi, definitivamente accertato con i più invasivi saggi tecnici esperiti nel corso della CTU di primo grado, deve imputarsi non già alla cattiva esecuzione dei lavori nella proprietà sovrastante, bensì in un difetto di manutenzione e conservazione, cui sono obbligati i proprietari di entrambi gli appartamenti divisi dal solaio e, perciò, la stessa odierna appellante.
Ciò, tuttavia, non vale, come erroneamente concluso dal giudice a quo, ad escludere del tutto voci di danno risarcibili in favore della , sul presupposto che dall'accoglimento Pt_1
della sua pretesa deriverebbe un suo ingiustificato arricchimento.
Una volta, infatti, correttamente circoscritte le conseguenze imputabili all'illecito denunziato ai soli fenomeni di distacco di intonaco e di lesioni ai soffitti, il danno risarcibile non va parametrato al costo di rifacimento del solaio, bensì soltanto a quello di riparazione dei rivestimenti delle superfici da essi interessate.
Sul punto, la sussistenza del nesso causale con la maldestra esecuzione dei lavori va affermata, come già sopra accennato, in considerazione della concomitante insorgenza delle manifestazioni lesive con la prima fase di realizzazione degli interventi de quibus, consistita in opere demolitive che avevano reso necessario l'utilizzo di strumenti meccanici ad alto impatto. Tale dato temporale è fortemente inferente rispetto al nesso eziologico da accertare, dato che, come è noto, esso è uno dei più significativi criteri sui quali si fonda l'indagine sul rapporto eziologico tra una determinata circostanza e gli effetti che si assumono esserne derivati.
Siffatto criterio è, poi, integrato dal giudizio di compatibilità tecnico-scientifica espresso dal
CTU, il quale ha confermato che l'elevata energia sprigionata dall'impiego degli attrezzi demolitori, generando vibrazioni propagatesi attraverso i travetti del solaio, può aver rappresentato, secondo massime di esperienza fondate sulla letteratura di settore, causa efficiente nella produzione dei fenomeni riscontrati sui soffitti dei vani dell'abitazione situati nella zona est, documentati nella relazione tecnica del CT arch. . Per_1
Non è, infine, dirimente il fatto che non si siano riscontrate lesioni sul soffitto della camera
3, in corrispondenza della quale, pure, a dire della erano stati eseguiti lavori al _3
piano sovrastante, poiché, come pure chiarito dal CTU, la risposta di tenuta meccanica dei materiali può essere stata diversa, come avvalorato dal rilievo che, in alcuni ambienti,
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda all'accertamento di un elevato livello di corrosione dei ferri di armatura non è seguita l'evidenza di importanti rigonfiamenti e lesioni.
Procedendo alla disamina del titolo di responsabilità imputabile agli odierni appellati
, si osserva che, come chiarito anche di recente dalla Suprema Corte, il Parte_2
proprietario committente di lavori, dalla cui cattiva esecuzione derivino danni a terzi, può rispondere, a titolo di concorso ex art. 2043 c.c., allorquando violi obblighi di vigilanza, ovvero ai sensi dell'art. 2051 c.c., ove i danni causati ai terzi promanino direttamente dalla cosa come modificata o alterata per effetto dell'opera commissionata all'appaltatore (Cass.
23442/2018).
Nella specie si ravvisa certamente un profilo di colpa in capo ai committenti, poiché, se è vero che, di regola, l'appaltatore è esclusivo responsabile in considerazione dell'autonomia con cui egli realizza l'opera, è fatto salvo l'accertamento della violazione di regole di prudenza e cautela in capo ai committenti come verificatosi nel caso in esame, in cui dalle risultanze processuali è emerso che gli appellati erano stati edotti dalla Controparte_6
della anomala comparsa di fenomeni lesivi sui soffitti dei vani dell'abitazione in Pt_1
concomitanza dei lavori e a tali segnalazioni non era seguita alcuna utile reazione dei committenti, che avrebbero dovuto, a loro volta, prontamente comunicare all'impresa appaltatrice le problematiche evidenziate onde prevenirne, quanto meno, l'evoluzione peggiorativa. E ciò anche ove si consideri che, come è emerso dall'istruttoria espletata,
l'utilizzo degli attrezzi meccanici si era protratto per alcuni mesi, sicché, avendo l'agente lesivo prodotto i suoi effetti non con un'azione improvvisa, ma con un dinamismo progressivo nel tempo, era ben esigibile una prevedibilità delle conseguenze dannose in capo ai proprietari, informati dell'anomalia di quanto stava accadendo.
Venendo, quindi, alla determinazione del danno risarcibile, va, innanzitutto, rimarcato che la situazione dei luoghi, cui avere riguardo a fini risarcitori, è quella cristallizzata dal CT di parte al tempo più prossimo alla verificazione dell'evento lesivo e non quella riscontrata dal
CTU nel corso dei sopralluoghi eseguiti nel 2021, evidentemente degenerata in considerazione dell'evolversi del grave dissesto strutturale del solaio per cause indipendenti dal titolo di responsabilità azionato.
La liquidazione nel quantum dei danni così individuati va parametrata al costo da sopportare per reintegrare la sfera patrimoniale lesa della danneggiata e, quindi, per Pt_1
RGn°4736/2022 -sentenza
- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda l'eliminazione delle sole conseguenze dirette ed immediate della cattiva esecuzione dei lavori come sopra perimetrate. Ne deriva l'inutilizzabilità in toto delle risultanze peritali d'ufficio, che hanno stimato il danno sull'errato presupposto del necessario rifacimento, a tal fine, di tutto il solaio.
Il costo di ripristino deve, invece, essere determinato, in coerenza con le premesse sopra esposte, avendo riguardo alle sole superfici dei soffitti dei locali cucina, bagno 1, bagno 2, camera 1, ingresso e corridoio interessate dai distacchi di intonaco e dalle fessurazioni, misurate dal CTU in mq 53,27 (vedi superfici indicate nel corpo della relazione peritale). Le lavorazioni occorrenti per l'eliminazione dei danni così individuati sono quelle descritte dal
CTU ing. coerenti con tale scopo (segnatamente spicconatura intonaco a vivo di Per_3
muro, intonaco civile, stuccatura e rasatura di intonaci, preparazione del fondo e tinteggiatura), ai costi a mq. computati in base al prezzario delle Opere Edili della Regione
Campania 2021, specificati nel computo metrico redatto dall'ausiliario d'ufficio, cui deve essere applicata una maggiorazione del 10% tenuto conto delle piccole quantità. Alle predette voci va aggiunto il costo delle operazioni preliminari e finali, stimato equitativamente, in proporzione alle ridotte lavorazioni a farsi, in € 500,00, nonché quello degli onorari per consulenza e direzione lavori, anch'esso proporzionalmente ridotto ad €
300,00.
I danni ammontano, pertanto, ad € 4.056,00.
Trattandosi di debito di valore, siffatto importo va rivalutato all'attualità a decorrere dalla data cui risale la stima peritale (29.11.2021), e ad esso vanno aggiunti gli interessi da lucro cessante computati in applicazione dei criteri dettati dalla Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite del 1995, secondo cui tali interessi sono destinati a “compensare …il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro;
somma che arricchisce il patrimonio del debitore che non paga subito, con correlativo lucro cessante di chi dovrebbe ottenerlo e non ne ha la disponibilità” .
Il fondamento del calcolo dei suddetti interessi non può essere quello della somma rivalutata al momento della liquidazione del danno, in quanto occorre scongiurare il pericolo di una ingiustificata “overcompensation” a beneficio del creditore. La base del computo è costituita, dunque, dalla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata, a decorrere da tale data, alla scadenza di ogni anno, secondo gli indici ISTAT.
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
I danni all'attualità sono, allora, dell'importo di € 5.063,39.
Sulla somma finale così liquidata, che assume la natura di debito di valuta, saranno dovuti gli interessi legali ex art: 1282 c.c. dalla data della decisione al saldo.
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda attorea di primo grado, P_
e devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, a titolo
[...] Controparte_2
risarcitorio, in favore di della somma di € 5.063,39, oltre interessi legali dalla Parte_1
pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
2.3 Deve, a questo punto, esaminarsi la questione dei rapporti tra i convenuti Parte_2
e la terza chiamata affidataria del contratto di appalto avente ad
[...] _3
oggetto la realizzazione dei lavori, a causa dei quali si verificavano i dissesti nell'appartamento attoreo.
La domanda di “manleva” a tal fine formulata dai convenuti principali deve essere qualificata, a ben vedere, come una azione di regresso che, alla stregua di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è proponibile anche in via anticipata, ovverosia dal coobbligato solidale contro un altro coobbligato già nel corso dell'azione intrapresa dal creditore nei confronti di uno dei debitori. Quest'ultimo, pertanto, è abilitato a chiamare in causa il corresponsabile del danno, per l'eventualità che quella azione sfoci nella condanna del convenuto. Risponde, infatti, all'esigenza dell'economia dei giudizi che lo stesso giudice adito dal danneggiato - che ha convenuto in giudizio uno solo dei danneggianti - possa giudicare, presente in causa anche un altro dei danneggianti chiamato in causa dal convenuto principale - anche della domanda di regresso, valutandone la misura in funzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Conseguenza di questa anticipata forma di regresso è che il coobbligato solidale, condannato a pagare l'intero al creditore, potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro coobbligato - peraltro - solo dopo il pagamento da parte sua, dell'intero debito (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2010, n. 13087).
Naturalmente, l'avvenuta proposizione di un'azione di regresso comporta la necessità di procedere all'accertamento, sia pure con limitato riguardo al rapporto interno tra condebitori solidali, della gravità della colpa suscettibile di essere ascritta a carico di ciascuno dei predetti, in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili.
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
E, invero, in tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili (cfr., in tal senso ed “ex multis”, Cass. civ., sez. III, 25 agosto 2006, n. 18497).
L'azione di regresso, infatti, nell'ambito delle obbligazioni solidali, trova la sua giustificazione nell'esigenza di ridistribuire tra i condebitori l'onere economico dell'adempimento della prestazione.
Il regresso non deve essere quindi considerato dall'angolo visuale del rapporto dei condebitori con il (comune) creditore, poiché attiene al regolamento dei rapporti interni fra i condebitori, la cui disciplina è sottratta alla regola della solidarietà, imposto a garanzia del creditore, ed è invece assoggettata a quella di parziarietà (Cass. 19 gennaio 1984, n. 459).
Tanto chiarito, la responsabilità nei rapporti interni deve essere ripartita, in vista dell'azione di regresso esperita dai coniugi con la chiamata in causa della terza Controparte_6 _3
nella qualità di titolare dell'impresa appaltatrice, nella misura che, tenuto conto della
[...]
gravità delle rispettive colpe e della incidenza delle singole condotte sulle conseguenze prodottesi, risulta equo stimare nel 20% a carico dei primi e nel restante 80% a carico della
_3
Il nesso eziologico come sopra accertato induce, invero, ad affermare la responsabilità prevalente della impresa appaltatrice, sulla quale incombe, in via principale, l'obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, tra i quali certamente si inscrive quello di prevedere e prevenire i rischi dell'utilizzo di mezzi meccanici ad alto impatto come quelli impiegati nella specie.
Alla verificazione dell'evento ha concorso, pertanto, in misura residuale l'omessa vigilanza dei committenti, resi edotti delle specifiche problematiche insorte e rimasti inerti nell'impartire le opportune disposizioni anche a mezzo del direttore dei lavori.
In parziale accoglimento della domanda di “rivalsa” reiterata nel presente grado dai coniugi
, deve essere, quindi, condannata a tenere indenne questi ultimi Controparte_6 _3
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'80% di quanto costoro sono stati condannati a pagare in favore dell'odierna appellante a titolo risarcitorio.
2.4 Venendo, infine, alla disamina della domanda di garanzia nei rapporti tra e _3
la , va respinta l'eccezione di inoperatività della copertura Controparte_4 assicurativa reiterata dalla subordinatamente all'accoglimento Controparte_4
dell'appello principale
L'attività, in esecuzione della quale è stato cagionato il danno, rientra certamente nel rischio assicurato, descritto nella polizza assicurativa n. 1/2474/61/51634843 stipulata in data
13.5.2014, come relativo ad una impresa esercente, tra l'altro, lavori di “costruzione, manutenzione, riparazione, ristrutturazione e sopraelevazione di fabbricati in genere”.
Non è conferente, al fine di escludere l'operatività della garanzia, il richiamo al punto 3.1 lett.
O) delle CGA, secondo cui l'assicurazione non comprende i danni “a fabbricati ed a cose in genere causati da assestamento o vibrazioni del terreno, da qualunque causa determinati”, essendo evidente che, nella specie, le vibrazioni non provenivano dal terreno, bensì dall'utilizzo di attrezzi meccanici nell'esecuzione dei lavori.
Altrettanto non pertinente è il richiamo alla causa di esclusione di cui al punto 1.8 delle CGA, secondo cui non sono coperti “i danni conseguenti ad umidità ed infiltrazioni di acqua piovana e/o cagionati da eventi atmosferici in genere”, trattandosi di fattori diversi da quello accertato nella specie.
Deve essere, invece, applicata la franchigia di € 500,00, prevista all'art.
1.7 o alternativamente all'art.
1.8 della Sezione relativa ai “Limiti alle garanzie prestate”, che stabilisce un minimo non indennizzabile di € 500,00 per garanzia di danni a cose derivanti da “lavori di demolizione/disfacimento” o da “lavori di ristrutturazione e sopraelevazione” .
La compagnia di assicurazione va, quindi, condannata a manlevare dalle _3
conseguenze economiche pregiudizievoli derivanti dalla condanna resa nei rapporti con gli appellati , detratta la somma di € 500,00 a titolo di franchigia. Controparte_6
3. La riforma della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio in ciascuno dei rispettivi rapporti processuali (cfr., ex multis, Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come
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- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso,
l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
E, allora, nell'ambito del rapporto principale tra la , da un lato, e gli appellati Pt_1
dall'altro, si ravvisano ragioni per una compensazione nella misura di 1/2. Controparte_6
Se è vero, infatti, che l'accoglimento della domanda risarcitoria per un quantum minore di quello richiesto non integra la nozione di soccombenza in senso tecnico, come chiarito dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite con recente approdo ermeneutico (Cass. 32061/2022), no può sottacersi che l'eccessiva pretesa risarcitoria abbia, sia pure parzialmente, dato causa alla lite, non potendo escludersi l'ipotesi di una definizione stragiudiziale ove la stessa fosse stata contenuta nel minore importo commisurato alle conseguenze immediate e dirette del titolo di responsabilità dedotto.
La condanna per la restante metà a carico degli appellati viene resa a favore dell'Erario, essendo stata l'appellante parzialmente vittoriosa ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (art. 133 DPR 115/2002).
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore entro €
5.200,00, avendo riguardo all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
Nella determinazione della misura di tali compensi professionali non si fa luogo alla dimidiazione prevista dall'art. 130 DPR cit, posto che, come chiarito dalla Suprema Corte,
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- 17 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato,, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130; In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. 777/2021; 13666/2023).
Quanto alle spese di CTU, è noto che esse, pur rientrando tra gli altri costi del processo suscettibili di regolamentazione ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., possono essere liquidate con un criterio differente da quello seguito per il governo dei compensi professionali, in ragione della finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio di fornire al giudice le specifiche conoscenze tecniche per la risoluzione delle questioni controverse, con l'unico limite di dare compiuta spiegazione della scelta differenziale, che si pone come eccezione alla regola generale della omogeneità della liquidazione delle spese giudiziarie (Cass.
22647/2013).
Nella specie, poiché l'apporto fornito dall'indagine peritale è stato solo parzialmente utile all'accertamento postulato dalla domanda attorea, esse vengono compensate nella misura di
½, residuando a carico degli appellati per il restante ½. Controparte_6
Quanto, invece, ai rapporti tra i chiamanti e la chiamata in Controparte_6 _3
ragione della reciproca soccombenza parziale le spese vengono compensate nella misura di
¼, cedendo per i restanti ¾ a carico di quest'ultima prevalentemente soccombente. _3
è tenuta, inoltre, a tenere indenne i propri chiamanti, in virtù dell'accoglimento
[...]
parziale dell'azione di regresso, dell'80% di quanto i coniugi sono stati Controparte_6
condannati a rifondere a titolo di spese legali (ivi inclusi i costi di CTU) nei rapporti con l'appellante principale.
In relazione, infine, alle spese nei rapporti tra e la _3 Controparte_4
giova premettere che l'assicurato che, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato,
[...]
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- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti dell'assicuratore tre distinte ragioni di credito: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa;
questo credito scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.; b) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (cioè quelle sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo, c.c.; c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma primo, c.c..
La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che, trattandosi di crediti diversi, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub a) ed alla manleva dalle spese sub c) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub b (cosiddette
“spese di resistenza”). In particolare, si è osservato che la richiesta, formulata come nella specie, di essere tenuto indenne “da ogni conseguenza pregiudizievole ..con vittoria di spese ed onorari di causa” non può essere interpretata come inclusiva del rimborso anche delle spese sostenute per resistere alla domanda dei chiamanti, perché l'obbligo dell'assicuratore di rifusione delle suddette spese prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo e scaturisce dal contratto: l'assicurato, infatti, avrebbe diritto alla rifusione delle spese di resistenza da parte dell'assicuratore anche nel caso di vittoria in giudizio nei confronti del terzo - salvi naturalmente gli effetti della compensatio lucri cum damno, se quelle spese gli siano state già versate dal terzo - o di compensazione giudiziale delle spese (Cass. 4275/2024).
Ciò posto, ha diritto di essere tenuta indenne delle spese legali che è stata _3
condannata a rifondere agli;
le spese di chiamata in causa nei rapporti tra Controparte_6
e la seguono, poi, l'integrale soccombenza della _3 Controparte_4
compagnia di assicurazione, essendo risultate destituite di fondamento le eccezioni di inoperatività della polizza per la fattispecie posta a fondamento della chiamata in garanzia.
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- 19 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Tali compensi sono determinati con riferimento ai parametri minimi, tenuto conto della modesta proporzionale incidenza della questione relativa alla operatività della copertura nell'ambito del complessivo tema di indagine.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Torre AN n. 1677/2022, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello e, in riforma del capo 1) dichiara la (concorrente) responsabilità di e nella causazione dei danni per P_ Controparte_2
cui è causa e, per l'effetto, condanna questi ultimi al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di della somma complessiva di € 5.063,39, oltre interessi legali Parte_1
dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
b) compensa nella misura di 1/2 le spese di lite del doppio grado e condanna P_
e , in solido tra loro, alla refusione, in favore dello Stato,
[...] Controparte_2
della restante metà, che, in tale ridotta misura, liquida, per il primo grado, in complessivi € 1.250,00 per compensi professionali nonché, per il presente grado, €
950,00 per compensi, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
c) compensa nella misura di ½ le spese di CTU e pone definitivamente a carico di e , in solido tra loro, la restante metà; P_ Controparte_2
d) in parziale accoglimento della domanda di manleva avanzata da e P_
, condanna a tenere indenne i chiamanti dalle Controparte_2 _3
conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento della domanda attorea, nella misura dell'80% del quantum liquidato subb a), b) e c);
e) compensa nella misura di 1/4 le spese di lite del doppio grado nei rapporti tra e , da un lato, e dall'altro e condanna P_ Controparte_2 _3
quest'ultima, alla refusione, in favore dei primi, in solido tra loro, dei restanti 3/4, che, in tale ridotta misura, liquida, per il primo grado, in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali nonché, per il presente grado, € 1.400,00 per compensi, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
RGn°4736/2022 -sentenza
- 20 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda f) in accoglimento della domanda di manleva formulata da condanna la _3
a tenere indenne l'assicurata dalle conseguenze Controparte_4
patrimoniali derivanti a suo carico dalla condanna alle voci sub d) - detratta la franchigia di € 500,00 dalla posta risarcitoria- e sub e);
g) condanna l' alla refusione, in favore di Controparte_4 _3
delle spese di chiamata in causa del doppio grado che, liquida, per il primo grado, in complessivi € 900,00 per compensi professionali nonché, per il presente grado, €
970,00 per compensi, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti
Salvatore Maglione e Simona Potenza dichiaratisene anticipatari.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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