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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 16/09/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE Rel.
Dott. Silvia Casarino CONSIGLIERE
Dott. Lorenzo Audisio CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 39 /2025 R.G.L. promossa da:
nata a [...] il 14.07.1962, residente Parte_1
a Torino nella Via Corso Brunelleschi Filippo n. 68, C.F.
, rappresentata e difesa, per procura in atti, C.F._1
dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni
Rinaldi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 CP_2 difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Torino (C.F.
) domiciliataria in via dell'Arsenale n. 21. P.IVA_2
APPELLATO
Oggetto: Altre ipotesi
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 03.02.2025
1 Per l'appellato: come da memoria depositata in data 01.08.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., regolarmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Torino in funzione di Giudice del lavoro, il Controparte_1
Cont (d'ora in avanti ) esponendo:
- di essere docente a tempo determinato;
- di non aver beneficiato durante i contratti a tempo determinato della cd “carta elettronica del docente”, introdotta dalla L. 107/2015 e finalizzata all'acquisito di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
- di ritenere illegittima l'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio.
Tanto esposto, parte ricorrente ha chiesto che fosse:
- accertato e dichiarato il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per gli anni scolastici dal 2019/2020 al Cont 2022/2023 e conseguentemente condannarsi il all'accredito e comunque al pagamento della somma di € 500,00 per ogni anno di contratto a termine.
Con vittoria di spese.
Si è costituito il , rappresentato e Controparte_4
difeso, ex art 417 bis primo comma cpc, dai propri Funzionari, contestando la domanda avversaria e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 31/10/204, all'esito della discussione, il Tribunale, in parziale accoglimento dell'appello, ha pronunciato il seguente dispositivo di sentenza:
“disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto della parte ricorrente di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente
2 per gli as.ss. dal 2020/2021 al 2022/2023; condanna il a mettere a Controparte_1
disposizione della ricorrente, tramite consegna della carta elettronica del docente, la somma complessiva di € 1500; condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 1030 oltre 15% per rimborso spese generali, i.va. e c.p.a., oltre al contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari”.
Ricorre in appello avverso la sentenza di primo grado Parte_1
(n.2793/2024), chiedendo l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 (assegnazione della Carta di cui all'articolo 1, commi 121 ss L.107/2015) anche per l'anno 2019/2020, così come riconosciuto al personale assunto a tempo indeterminato Cont con conseguente condanna del al pagamento dell'importo di €
500,00.
Cont Il , nel costituirsi nel presente grado di giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 10.09.2025, all'esito della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
La prima Giudice ha deciso la causa richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia e il recente arresto della Suprema Corte
(Cass. n.29961/2023) con la seguente motivazione di sentenza che si riporta:
“la Corte di Giustizia ha ritenuto che le ragioni oggettive di trattamento differenziato tra lavoratore a termine e lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato possano risiedere nello “scopo specifico dell'indennità […] come pure il contesto particolare in cui si inserisce il versamento della stessa indennità”, (Corte giustizia UE sez. II, 11/04/2019,
n. 29, punto 53, che richiama: sentenze del 5 giugno 2018, Montero
3 Mateos, C-677/16, EU:C:2018:393, punto 63; del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 60, e del 21 novembre
2018,de , C-619/17, EU:C:2018:936, punto 74); Persona_1 la necessaria correlazione tra carta del docente e annualità della didattica – già esplicitata nella sentenza n. 29961/2023 sopra riportata –è stata poi chiaramente ribadita e confermata nel decreto n. 7254/2024 del 19/03/2024 con cui la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Novara proprio in relazione alle supplenze temporanee;
deve quindi ritenersi che la condizione di impiego costituita dalla carta del docente sia contraddistinta dalla unitarietà dell'attribuzione con riferimento alla didattica annuale, in relazione all'obiettivo di politica scolastica ed educativa perseguito dal legislatore con l'introduzione del beneficio, e costituisca idonea ragione oggettiva che giustifichi la disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo indeterminato ed i docenti a tempo determinato titolari di contratti di supplenza temporanea, ai quali è estraneo l'orizzonte didattico temporale che caratterizza, per contro, le supplenze annuali e quelle sino al termine delle attività didattiche: merita precisare che le eventuali differenze di trattamento tra determinate categorie di personale a tempo determinato (nel caso di specie, da un lato, tra supplenti su organico di fatto o diritto e, dall'altro, tra supplenti temporanei), non rientrano nell'ambito del principio di non discriminazione sancito dall'accordo quadro (Corte giustizia UE sez. VI, 15/12/2022, n.40); la titolarità di un contratto di supplenza breve e saltuaria potrebbe quindi comportare l'attribuzione del beneficio in esame solo qualora il periodo di supplenza attribuito sia di consistenza tale da essere sostanzialmente assimilabile ad un contratto sino al termine delle attività didattiche, in quanto in tale ipotesi il docente sarebbe chiamato alla programmazione didattica in misura analoga a chi è incaricato per l'intero anno scolastico, e manifesterebbe le medesime esigenze formative a cui è finalizzata l'attribuzione della carta: ciò si verificherebbe ove il contratto di supplenza consentisse, per la sua durata, una valutazione ex antedi durata pressoché annuale della didattica, analoga a quella di una supplenza su organico di
4 fatto (in tal senso si è espressa la Corte d'Appello territoriale nella sentenza n. 165 del 24/05/2024, favorevole al riconoscimento della carta del docente in un'ipotesi di unica supplenza temporanea della durata di 155 giorni “da gennaio agli scrutini”); stante la necessità di reperire un criterio oggettivo che consenta di riferire alla didattica annuale anche i contratti di supplenza breve, pare congrua l'indicazione ricavabile dall'art. 37 CCNL 29/11/2007, che “al fine di garantire la continuità didattica”, prevede il mantenimento in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali del supplente del docente titolare che sia stato assente per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi, e rientri in servizio dopo il 30 aprile: può ricavarsene, a fini interpretativi, che una supplenza destinata a protrarsi per almeno 150 giorni comporta un impegno didattico assimilabile a quello richiesto ai docenti con incarico quantomeno annuale;
fatta salva l'ipotesi dell'abuso nel ricorso all'utilizzo delle supplenze temporanee (non dedotta né provata nel caso in esame), va ritenuta infine l'irrilevanza dell'eventuale reiterazione dei contratti di supplenza breve e saltuaria succedutesi nel medesimo anno scolastico: la sussistenza delle ragioni oggettive che consentono la mancata attribuzione della carta deve essere verificata per ogni singolo contratto, rispetto al quale viene in rilievo il raffronto con il lavoratore a tempo indeterminato comparabile quanto alla prevedibilità dell'esigenza formativa e – correlativamente –all'esigibilità del comportamento adempiente da parte del
; la possibilità che ad un primo contratto ne seguano altri, CP_1 verosimilmente connessa al protrarsi dell'esigenza sostitutiva, costituisce elemento esterno ed accidentale al singolo contratto, inidoneo a consentire una valutazione unitaria e complessiva ex post, da cui ricavare la sussistenza di un diritto che –per ciascun autonomo rapporto di lavoro a termine –certamente non sorgerebbe>>;
-che sulla base di tali condivisibili considerazioni, non può trovare accoglimento la domanda proposta per l'a.s.2019/2020 nel quale si sono succeduti contratti di supplenze temporanee privi delle caratteristiche sopra evidenziate ed in relazione ai quali non è stato dedotto alcun abuso”.(ultime tre pagine non numerate)
5 2.
L'appellante censura la sentenza di primo grado rilevando che la stessa Corte di Giustizia Europea (Ordinanza del 18 maggio 2022 nella causa C_450/2021), dichiarando l'incompatibilità con l'ordinamento eurounitario della norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente ha precisato che il beneficio della carta docenti attiene all'ambito delle condizioni di impiego.
Allo stesso modo escludendo che la durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva la Corte ha ritenuto che, in presenza di un lavoro identico o simile quindi comparabile, la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro allegato dalla direttiva 1999/79/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio a soli docenti a tempo indeterminato.
La difesa dell'appellante richiama la sentenza n.165/2024 di questa
Corte territoriale evidenziando come la stessa sia in linea con le argomentazioni della Corte di Giustizia Europea.
3.
Ritiene il Collegio che l'appello sia fondato, sul punto si richiama il precedente di questa Corte territoriale (sentenza n.165/2024):
“La Corte di Giustizia -con ordinanza del 18 maggio 2022 nella causa
C_450/2021- ha dichiarato l'incompatibilità con l'ordinamento euro unitario della norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente;
sulla premessa che il beneficio della carta docenti attenga all'ambito delle condizioni di impiego ( punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva la Corte ha ritenuto che, in presenza di un lavoro identico o simile quindi comparabile, la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro allegato dalla direttiva 1999/79/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino
6 ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio a soli docenti a tempo indeterminato. Sempre la Corte europea ha spiegato che non può costituire di per sé una ragione oggettiva “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto
“ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte di Giustizia Europea in una recente sentenza relativa alla ricostruzione di carriera (CGUE C- 270/22 sentenza del 30 novembre 2023) ha affermato che è irrilevante la quantità di lavoro prestata, in quanto ciò
che conta è la durata del rapporto di lavoro, ponendo dunque le premesse per il riconoscimento del bonus anche in caso di una supplenza annuale su
“spezzone”. La Corte ha altresì osservato che “per quanto riguarda il carattere breve e discontinuo di taluni incarichi svolti dai ricorrenti nel procedimento principale in detto contesto, da un lato, non vi è nulla che indichi che essi siano tali da modificare sostanzialmente le mansioni esercitate o i posti occupati, o anche la natura o le condizioni del lavoro effettuato. Dall'altro lato, nessun elemento del fascicolo sottoposto alla
Corte tende a dimostrare che il carattere breve e discontinuo di taluni dei servizi prestati, se del caso, da un docente a tempo indeterminato avrebbe l'effetto di escludere l'esperienza in tal modo maturata dal calcolo della sua anzianità. In secondo luogo, per quanto concerne la questione di stabilire se la differenza di trattamento, di cui al punto 60 della presente sentenza, tra le situazioni comparabili individuate al punto 67 di tale sentenza, possa essere giustificata da «ragioni oggettive», ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro, occorre ricordare che tale nozione richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui essa si inscrive (v., in tal senso,
7 sentenze del 20 settembre 2018, C-466/17, EU:C:2018:758, punti Per_2
36 e 37, nonché del 30 giugno 2022, Comunidad de Castilla y León, C-
192/21, EU:C:2022:513, punti 41 e 42 e giurisprudenza ivi citata). Anche il
Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16 marzo 2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale “collida con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35
e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. […] è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione”.
Al fine di escludere la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro deve essere possibile verificare, in base a criteri oggettivi e trasparenti, che la disparità tra i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a termine risponda a una reale necessità, che la stessa sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e che essa sia necessaria a tal fine;
il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro (v., in tal senso, sentenze del 20 settembre 2018, C-466/17, EU:C:2018:758, punto Per_2
38, nonché del 30 giugno 2022, Comunidad de Castilla y León, C-192/21,
EU:C:2022:513, punto 43 e giurisprudenza ivi citata)
Contrariamente a quanto affermato dal tribunale è vero che la Cassazione, nella sentenza 29961/23, ha ritenuto sussistere una connessione tra il beneficio della carta docenti all'anno scolastico e la didattica annua ma è altrettanto vero che la Corte, non pronunciandosi per ragioni processuali sulla rilevanza delle supplenze brevi e temporanee, ha affermato che “
l'avere il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura” , fornendo così un'utile indicazione nel senso della spettanza del diritto in tutti quei casi in cui, come nella specie, la continuità della prestazione lavorativa sia tale da elidere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal
8 docente di ruolo. Pur avendo la Cassazione ritenuto in se inidoneo il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico in quanto tali disposizioni non si prestano a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica tuttavia non ha escluso “ la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4 comma 1 e
2 L. 124/1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” e detto “periodo mimino proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” ai sensi dell'art. 4 comma 2 l. 124/99 (“alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili antro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”)decorre dal 31 dicembre al 30 giugno.
Il rapporto di lavoro oggetto di giudizio risulta de facto continuo e in essere fino al termine delle attività didattiche con la conseguenza che, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'articolo 1 comma 121 della L. n. 107/2015, la posizione dell'appellante è equiparabile a quella del docente di ruolo poiché ella ha di fatto prestato una docenza annua con la conseguenza che non può esserle negato il beneficio economico in questione attesa la piena equiparabilità tra il suo impegno lavorativo e quello del docente di ruolo”.
Si deve ancora rilevare che la CGUE (decima sezione) con la recentissima sentenza del 3 luglio 2025,nel rispondere ai quesiti sollevati dal Giudice del rinvio (Tribunale di Lecce) che chiedeva con quattro questioni, esaminate congiuntamente dalla Corte, se la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo (appunto
Cass.29961/23), che riserva il beneficio di una carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei
9 docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, ha affermato il principio secondo il quale:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.
Ora, nel nostro caso non vi sono ragioni oggettive che escludano il diritto al beneficio in favore dell'odierno appellante, che per l'anno scolastico 2019/2020 ha stipulato 5 contratti (continuativi per la stessa classe di concorso- con orario pieno -stessa scuola) per un totale di 262 giorni di lavoro.
4.
Pertanto, deve essere dichiarato il diritto dell'appellante alla carta docente per l'anno scolastico 2019/2020 e conseguentemente il deve essere condannato ad Controparte_1 accreditare in favore dell'appellante l'importo di € 500,00.
10 In base al principio della soccombenza il appellato deve CP_1 essere condannato a rimborsare all'appellante le spese di lite, liquidate come da dispositivo (si è fatto riferimento allo scaglione di valore fino ad € 1.100,00 senza la fase istruttoria) con distrazione in favore dei difensori.
Non si è ritenuto di modificare le spese di lite del primo grado di giudizio in quanto l'accoglimento dell'appello non ha variato lo scaglione di valore della causa in relazione al valore delle domande originariamente proposte.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., in accoglimento dell'appello, dichiara il diritto dell'appellante alla carta docente per l'anno scolastico 2019/2020 e conseguentemente condanna il ad accreditare in Controparte_1 favore dell'appellante l'importo euro 500; condanna l'appellato a rimborsare all'appellante le spese del presente grado, liquidate in euro 700,00, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori.
Così deciso all'udienza del 10.9.2025
IL PRESIDENTE est
Dott. Piero Rocchetti
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