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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/06/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 19 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, nella causa civile iscritta al n. 1062/2022 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata a Messina, viale Regina Margherita n. 69, presso lo studio dell'avv. Gian Maria Santilano, che la rappresenta e difende;
attrice, contro
in persona del sindaco e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, (C.F. ), elettivamente domiciliato a Capo D'Orlando, P.IVA_1 via Francesco Crispi n. 39, presso lo studio dell'avv. Giorgio Scisca, che lo rappresenta e difende, convenuto, avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 cod. civ..
Sono presenti: per l'attrice, l'avv. Gian Maria Santilano il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto già chiesto, dedotto ed eccepito nei propri atti, compreso il preverbale e, in via preliminare, nell'istanza di rimessione in termini. L'avv. Scisca eccepisce l'inammissibilità del preverbale che non è stato comunicato via pec preliminarmente. A questo punto, l'avv. Santilano chiede che si dia lettura e trascrizione del preverbale.
Si provvede alla trascrizione e lettura del preverbale:
“La Sig.ra insiste in tutte le domande, difese e Parte_1 conclusioni così come formulate nel proprio atto di citazione e nelle successive memorie di cui all'art. 171 ter nn. 1, 2 e 3 c.p.c., nonché in tutti gli ulteriori propri atti, scritti difensivi e nei verbali di causa. La deducente insiste, altresì, nell'istanza datata 03.05.2025 che deve qui intendersi reiterata e trascritta. La Sig.ra precisa, pertanto, le Parte_1 proprie conclusioni, riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese formulate nei richiamati propri atti e scritti difensivi e nei verbali di causa.
Per quanto riguarda i profili istruttori, ribadendo quanto già dedotto, prodotto e richiesto nelle proprie memorie di cui all'art. 171 ter nn. 2 e 3 c.p.c., si chiede:
1) Ammettersi prova testimoniale sui seguenti fatti da intendersi quali specifici capitolati di prova preceduti dalla dicitura “vero o no”:1a) che in data 16.08.2022 alle ore 8.00 circa in TI (ME) la Sig.ra Parte_1
percorreva a piedi la S.S. 113 sul margine sinistro in direzione
[...]
Palermo - Messina allorquando, giunta all'altezza del civico 223, in prossimità delle strisce pedonali, la Sig.ra cadeva Parte_1 rovinosamente a terra;
1b) che la Sig.ra perdeva Parte_1
l'equilibrio a causa della vegetazione e degli aghi di pino sul ciglio della strada medesima che nascondevano un dislivello tra l'asfalto ed il terreno;
1c) che la Sig.ra a seguito della rovinosa caduta Parte_1 riportava gravi lesioni personali. 1d) che nell'immediatezza dei fatti il Sig. prestava soccorso alla Sig.ra e Parte_2 Parte_1 provvedeva altresì a chiamare il soccorso del 118. Si indica quale testimone il Sig. , cod. fisc. , nato a [...], Parte_2 C.F._2 in data 06.10.1974, residente in [...]. 2) Disporsi consulenza tecnica medico legale d'ufficio al fine di: 2a) Valutare e conclamare il nesso causale tra le lesioni riportate dalla Sig.ra Parte_1
e l'evento occorsole in data 16.08.2022 così come descritto dalla
[...] medesima attrice nel proprio atto di citazione. 2b) Valutare e quantificare, anche sulla scorta di quanto accertato dal Dott. nella Persona_1 propria relazione tecnica medico legale allegata in atti sub doc. n. 3) del fascicolo di parte attrice, natura ed entità delle lesioni riportate dalla Sig.ra
in conseguenza del sinistro per cui è causa, Parte_1 quantificando il periodo di inabilità temporanea totale e parziale e la percentuale di danno biologico permanente residuato alla Sig.ra
[...]
in conseguenza dell'evento del 16.08.2022 meglio descritto Parte_1 nell'atto di citazione, nonché la congruità delle spese mediche sborsate dall'attrice. Si deposita unitamente alla presente memoria: - Doc. 06: Dichiarazione testimoniale a firma del Sig. datata Parte_2
16.06.2023. - Doc. 07: Spese mediche e cure farmacologiche. L'odierna deducente si oppone all'avversa richiesta di prova testimoniale poiché inammissibile in quanto tende a provocare valutazioni soggettive dei testi.
In subordine, per il non creduto caso di sua ammissione, la deducente chiede di essere ammessa alla prova del contrario e sui medesimi capitolati di prova articolati da controparte con il teste Geometra Testimone_1 che si indica espressamente quale teste di prova contraria nonché con il teste Sig. già indicato dall'attrice in relazione alla sua Parte_2 prova diretta. La deducente riserva espressamente al prosieguo ogni proprio ulteriore diritto. Si insiste altresì nell'istanza datata 03.05.2025 da intendersi in questa sede integralmente reiterata e trascritta”. per il convenuto, l'avv. Giorgio Scisca, si riporta alla propria posizione processuale come da memoria conclusiva ed insiste nell'eccezione di decadenza dal deposito della memoria 171 ter n. 2 c.p.c.. Chiede il rigetto dell'istanza di rimessione in termini. Contesta ed eccepisce l'inammissibilità del preverbale. In caso di rigetto dell'eccezione in rito, chiede l'ammissione dei propri mezzi istruttori.
Il giudice
Preso atto di quanto sopra, ritenuta la causa matura per la decisione, invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
I procuratori precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa nonché alle istanze superiori. All'esito della discussione, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato il 25 ottobre 2024, l'attrice ha esposto di essere rovinata a terra alle ore 8.00 del 16 agosto 2022 mentre percorreva a piedi il margine sinistro della S.S. 113, nel Comune di TI, all'altezza del civico 223, in prossimità delle strisce pedonali;
ha dedotto che la sede stradale presentava vegetazione spontanea e aghi di pino che occultavano il dislivello fra asfalto e banchina, configurando una insidia non visibile;
circostanza che ha determinato la frattura pluriframmentaria dell'omero destro e ulteriori pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali. Ha chiesto, pertanto, l'accertamento della responsabilità dell'ente ex art. 2051 c.c. e la condanna al risarcimento di euro 25.892,50 oltre rivalutazione ed interessi. Il costituitosi il 19 dicembre 2024, ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il tratto di strada in questione appartiene ad ANAS;
in subordine, ha contestato l'esistenza del nesso causale, ha invocato il concorso di colpa dell'attrice ed ha eccepito l'eccessività del quantum richiesto. Con ordinanza del 29 aprile 2025 il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dall'attrice con le memorie ex art. 171-ter, nn. 2) e 3), c.p.c., in quanto tardivamente depositate rispetto ai termini perentori previsti dalla legge. In particolare, è stato rilevato che le memorie integrative de quibus erano state depositate oltre il limite temporale stabilito dall'art. 171-ter c.p.c., computato a ritroso rispetto alla data della prima udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (fissata al 28 febbraio 2025). L'attrice, nel contestare detta declaratoria di decadenza, ha dedotto che i termini avrebbero dovuto essere calcolati con riferimento all'udienza (successiva) del 6 marzo 2025, comunicata dalla cancelleria, anziché alla data originariamente indicata in citazione. Ha rilevato, in subordine, di essere incorsa nell'errore di calcolo per aver riposto ragionevole affidamento sulle scadenze automatiche registrate sul polisweb chiedendo, dunque, la rimessione in termini ai sensi degli artt. 153, comma
2, e 294 c.p.c., reputando il proprio errore scusabile alla luce di tali circostanze. Le doglianze dell'attrice non possono trovare accoglimento, dovendosi confermare la decadenza dalle memorie istruttorie non tempestivamente depositate, con il rigetto dell'istanza di rimessione in termini, per le ragioni di seguito esposte.
La questione controversa attiene alla corretta individuazione del dies a quo dal quale decorrono i termini “a ritroso” per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c., nel caso in cui l'udienza di prima comparizione fissata dall'attore nell'atto introduttivo venga in automatico a slittare alla prima udienza utile del giudice designato.
Sul punto, occorre far applicazione delle recenti disposizioni introdotte dal c.d. decreto correttivo. In particolare, il nuovo comma 5 dell'art. 171-bis c.p.c., inserito dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, dispone che «Il giudice istruttore provvede con decreto, che è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria. I termini di cui all'articolo 171-ter iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo». Tale previsione normativa – che integra e chiarisce la disciplina previgente – vincola, dunque, il calcolo dei termini per le memorie integrative alla data della prima udienza di comparizione indicata in citazione, salvo che intervenga un provvedimento del giudice, nell'ambito delle verifiche preliminari, a differire tale udienza (ove per differimento, si intenda quello spostamento dell'udienza per necessità di integrare il contraddittorio ovvero per l'adozione di altri provvedimenti). In base all'art. 171-bis, comma 3, c.p.c., infatti, qualora non occorrano provvedimenti di integrazione del contraddittorio o altre misure organizzative (come quelli indicati nel comma 2 della medesima norma), il giudice «conferma o differisce, fino a un massimo di quarantacinque giorni, la data dell'udienza di comparizione delle parti», individuando, inoltre, le eventuali questioni rilevabili d'ufficio da trattare nelle memorie integrative. Ne consegue che, dal momento della pronuncia del decreto ex art. 171-bis
c.p.c., decorrono i termini per il deposito delle memorie ex art. 171-ter, calcolati con riferimento all'udienza di prima comparizione. Qualora invece
– come nel caso di specie – il giudice istruttore non adotti alcun decreto di differimento ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c., ma si limiti a confermare l'udienza (anche eventualmente slittata alla prima utile successiva a quella indicata in citazione), la data della prima udienza individuata dall'attore in citazione resta ferma quale riferimento per il computo dei termini a ritroso delle memorie integrative. In altri termini, l'assenza di un provvedimento espresso di differimento implica che l'udienza di comparizione fissata in citazione deve ritenersi confermata ex lege, sicché i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. decorrono in relazione a tale udienza originaria. Del resto, già nell'impianto della riforma del 2022 si era affermata tale interpretazione. La novella del 2024 ha poi chiarito definitivamente che il semplice rinvio dell'udienza ad opera della cancelleria – in assenza di un decreto motivato del giudice istruttore che ne ridefinisca il calendario processuale – non comporta lo spostamento in avanti anche dei termini processuali a pena di decadenza. Pertanto, nel caso in esame, va individuato nel 28 febbraio 2025
(prima udienza indicata in citazione) il dies a quo dal quale calcolare i termini per il deposito delle memorie integrative, previsti a pena di decadenza, considerato, peraltro, che i termini, nella specie, sono venuti a scadere dopo l'introduzione del correttivo. La circostanza che l'udienza di prima comparizione sia poi stata celebrata il 6 marzo 2025 (per automatico slittamento dell'udienza) non rileva ai fini del regime decadenziale: in mancanza di un decreto del giudice che, entro i termini di legge, differisse espressamente la prima udienza e contestualmente riancorasse i termini a ritroso a una nuova data, l'onere della parte di depositare le memorie integrative entro i termini di legge è rimasto riferito alla data del 28 febbraio
2025, come originariamente designata in citazione. Su questo punto, dunque, l'attrice è decaduta dalla possibilità di svolgere le attività difensive e istruttorie tardivamente proposte nelle memorie depositate oltre i termini perentori normativamente fissati.
Alla luce di quanto sopra, risulta altresì infondata la richiesta subordinata di rimessione in termini avanzata dall'attrice. Giova richiamare i principi che regolano tale istituto: ai sensi dell'art. 153, 2° comma, c.p.c., “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini”. Il successivo art. 294 c.p.c., dettato in tema di rimessione in termini del contumace, specifica che il giudice provvede su tale istanza verificando l'assenza di colpevolezza della parte nel provocare la decadenza e la sussistenza di un impedimento effettivo all'esercizio tempestivo dell'attività processuale preclusa. Ebbene, nella vicenda in esame non è dato ravvisare alcuna causa non imputabile idonea a giustificare la mancata osservanza dei termini perentori di deposito delle memorie istruttorie. La situazione prospettata – ossia l'errore nell'aver fatto decorrere i termini dalla data del 6 marzo 2025 – attiene in realtà ad una scelta del difensore, basata su una interpretazione soggettiva del quadro normativo, e non già ad un fattore oggettivo estraneo alla sfera di controllo della parte. In proposito, la Suprema Corte ha più volte affermato che alla nozione di “causa non imputabile” è estraneo l'errore derivante dalla scelta processuale della parte, seppure determinata da una difficile interpretazione di norme processuali nuove o di complessa decifrazione, risolvendosi in un errore di diritto che, di regola, non può giustificare la rimessione in termini
(cfr. SS.UU., sentenza n. 4135/2019). Invero, l'istituto della rimessione in termini per l'introduzione di mezzi istruttori presuppone la presenza di un errore ascrivibile ad un fattore impeditivo - avente carattere assoluto e non di mera difficoltà e contrassegnato da un rapporto di causalità diretta e incolpevole rispetto alla decadenza maturata - estraneo alla volontà della parte nei cui confronti si è verificata una decadenza e richiede l'immediata reazione di questa - entro un “termine ragionevolmente contenuto” - dal momento in cui acquisisce la conoscenza e la disponibilità di elementi probatori prima sconosciuti e inaccessibili, nonché la non imputabilità alla parte stessa (Cass., n.
14348/2025). Ciò che rileva, ai fini dell'eventuale rimessione ex art. 153 c.p.c., è esclusivamente l'esistenza di un impedimento fattuale non superabile con l'ordinaria diligenza, ovvero di una situazione che abbia oggettivamente precluso alla parte di compiere l'atto entro il termine. Nel caso in disamina, al contrario, l'attrice avrebbe potuto senza dubbio osservare i termini a ritroso decorrenti dal 28 febbraio 2025, termine dal quale, per le ragioni già illustrate, la legge faceva dipendere le preclusioni in parola. Nessun elemento esterno le ha impedito di provvedervi. Le comunicazioni di cancelleria relative alla nuova data del 6 marzo 2025 avevano carattere meramente informativo circa lo svolgimento dell'udienza di comparizione e non incidevano sulla decorrenza dei termini preclusivi fissati ex lege. Deve, pertanto, escludersi che la parte sia incorsa nella decadenza per un evento a sé non imputabile.
In difetto del presupposto fondamentale della causa non imputabile, l'istanza di rimessione in termini avanzata ex art. 153, 2° co., c.p.c. – richiamato dall'art. 294 c.p.c. – non può trovare accoglimento. Alla stregua delle considerazioni svolte, deve essere confermata la statuizione di inammissibilità delle memorie istruttorie dell'attrice depositate tardivamente rispetto ai termini di legge, nonché il contestuale rigetto dell'istanza di rimessione in termini. Ne consegue che l'accertamento dei fatti oggi oggetto di scrutinio deve fondarsi esclusivamente sulla documentazione tempestivamente prodotta dalle parti e sull'insieme delle presunzioni semplici che il giudicante può trarre dai dati obiettivi di causa, nel rispetto del principio dispositivo e della regola legale dell'onere della prova fissata dall'art. 2697 cod. civ.. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione del convenuto in ordine al difetto di legittimazione passiva del i tratti delle strade statali, Controparte_1 regionali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con più di diecimila abitanti sono sempre di proprietà comunale, ai sensi dell'art. 2, settimo comma, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), a nulla rilevando che non sia avvenuta alcuna consegna formale dall'amministrazione regionale o provinciale a quella comunale, né che la giunta comunale non abbia adottato il provvedimento di individuazione dei suddetti tratti stradali ai sensi dell'art. 4, quarto comma, del regolamento di esecuzione del codice della strada (Cass. Civ., sez. III, sent. 2 marzo 2012,
n. 3253). L'art. 3 del c.d.s. definisce centro abitato un insieme di edifici, ovvero un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. Poiché
TI supera ampiamente la soglia demografica indicata dalla norma deve affermarsi la legittimazione passiva del convenuto. CP_1
Venendo al merito, il quadro normativo è dominato dall'articolo 2051 cod. civ., che configura una responsabilità di natura oggettiva, imperniata sul rapporto di custodia fra il soggetto convenuto e la cosa che ha cagionato il danno. La Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, chiarisce che l'attore deve provare il fatto dannoso, il nesso eziologico fra la res e il pregiudizio subìto, e, quando la cosa sia statica e priva d'intrinseca pericolosità, l'esistenza di una situazione oggettiva di rischio non percepibile con l'ordinaria diligenza;
solo a quel punto incombe sul custode l'onere di dimostrare il caso fortuito (Cass., sez. VI-3, ord. 11 maggio 2017, n. 11526; Cass., sez. III, 5 febbraio 2013, n. 2660).
Passando in disamina il compendio probatorio offerto, vanno compiutamente analizzate le immagini fotografiche che riprendono la zona teatro del sinistro, nonché le immagini Google Street View relative allo stesso tratto della S.S. 113, documenti valutabili poiché tempestivamente versati nel fascicolo telematico. Tali riproduzioni, pacificamente riconducibili alla categoria delle “rappresentazioni meccaniche” disciplinate dall'articolo 2712 cod. civ., fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate in difetto di tempestivo e puntuale disconoscimento;
ne deriva che le fotografie assumono valore probatorio diretto circa la presenza, sul margine destro della carreggiata, di un fine strato di aghi di pino e di un lieve avvallamento fra l'asfalto e la cunetta. Il nesso causale fra cosa in custodia e il danno, dunque, può essere valutato ricorrendo alle presunzioni che il giudice può trarre dal corredo fotografico, in applicazione del principio, sopra richiamato, per cui incombe al danneggiato l'onere di provare, in tema di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., tanto il fatto dannoso quanto la relazione eziologica con la res, e, ove questa sia inerte, l'esistenza di un'obiettiva situazione di pericolo non percepibile con l'ordinaria diligenza (Cass., ord. 11 maggio 2017, n. 11526). Analogo precetto emerge dalla sentenza 5 febbraio 2013, n. 2660, la quale, in ipotesi di cosa statica, richiede che il nesso causale non sia rimesso a mere congetture, ma risulti comprovato da elementi univoci. Alla luce di tali coordinate, l'esame combinato delle fotografie prodotte dalle parti evidenzia un deposito di aghi di pino lungo il ciglio, ma di spessore apparentemente esiguo, distribuendosi in modo uniforme e non occultando del tutto il dislivello fra carreggiata e banchina;
lo stesso avvallamento appare fisiologico in un'arteria costiera soggetta a deflusso delle acque piovane e non raggiunge, secondo la scala percepibile dalla prospettiva offerta, dimensioni tali da costituire trappola improvvisa. L'illuminazione diurna, non contestata, amplifica la visibilità complessiva dell'ostacolo. È pertanto da escludere che dal contesto fotografato risulti quella “situazione di oggettiva pericolosità” qualificata dalla giurisprudenza quale presupposto indefettibile della responsabilità da custodia, sicché la caduta si appalesa evento evitabile con l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto, secondo il principio più volte affermato dalla
Suprema Corte (cfr. Cass., sez. III, 22 giugno 2016, n. 12895 e, per un caso analogo, sez. VI, 11 maggio 2017, ord. n. 11526).
In definitiva, gli elementi probatori agli atti, valutati secondo il prudente apprezzamento ex artt. 115-116 cod. proc. civ., non sono idonei a dimostrare la sussistenza di imputabile responsabilità al in assenza della prova CP_1 del nesso eziologico e dell'accadimento del fatto storico della caduta nei modi indicati da parte attrice (il modesto accumulo di aghi di pino appare fisiologico per la presenza di alberi lungo i margini della strada e ragionevolmente impossibile da eliminare del tutto anche in presenza di manutenzione costante); al contrario, lasciano affiorare un quadro compatibile con l'incidenza determinante o quantomeno concorrente della disattenzione dell'utente, profilo che la Suprema Corte ritiene idoneo ad integrare il caso fortuito o a temperare la responsabilità del custode (Cass., sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584). L'evento, lungi dall'essere l'esito ineluttabile di un difetto strutturale della strada, trova più plausibile spiegazione in una distrazione momentanea dell'utente, ovvero in quel comportamento negligente che la Corte ravvisa come causa fortuita idonea a recidere la catena causale (Cass., sez. III, 22 giugno 2016, n. 12895, e 17 ottobre 2013, n. 23584, cit.). In assenza di ulteriori riscontri, la ricostruzione fattuale offerta dall'attrice non supera la soglia della verosimiglianza, sicché la domanda di condanna non può essere accolta.
Le spese di lite, tenuto conto della novità normativa introdotta dal d.lgs. n.
164/2024, vanno compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di TI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1154/2024 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- rigetta le domande proposte dall'attrice; - compensa le spese di lite. TI, 19 giugno 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)