Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/04/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 321/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 321/2025, avente per oggetto “separazione consensuale e divorzio”, promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MICHELE MARTINELLI presso C.F._2
il cui studio sono elettivamente domiciliati
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Ricorso introduttivo e nelle
Note di trattazione scritta depositate in data 27/03/2025 di seguito riportate:
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Alghero di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• omologare le seguenti condizioni della separazione pagina 1 di 4
Categoria A/3, Classe 1^, vani 5, Rendita catastale Euro 309,87, sarà alienato e quanto ricavato dalla vendita – dedotta la somma che a quel momento risulterà dovuta alla banca mutuante in forza del contratto di mutuo fondiario del 27/11/2009 a rogito Notaio Dott. , Persona_1
Repertorio n. 157.391 , Raccolta n. 33.236, acceso da entrambi i coniugi – sarà diviso in egual misura fra loro, tra la SI.ra e il SI. . Parte_1 Parte_2
La quota di corrispettivo derivante dalla predetta vendita e spettante alla SI.ra , sarà Parte_1
messa immediatamente nella libera disponibilità della medesima mediante versamento su conto corrente bancario/postale che la stessa dovrà indicare al terzo acquirente.
Per la quota di corrispettivo derivante dalla predetta vendita e spettante al SI. è Parte_2 fatto obbligo a quest'ultimo di depositarla su conto corrente bancario/postale o libretto bancario/postale che potrà essere intestato al medesimo o ai figli e . CP_1 CP_2 [...]
non potrà in alcun modo disporne se non per destinarlo unicamente all'acquisto di una Pt_2
unità immobiliare in favore dei suddetti figli e che dovranno perciò risultarne co- CP_1 CP_2
proprietari in egual misura, e con diritto di usufrutto vitalizio in favore della SI.ra . Parte_1
Dalla sottoscrizione del presente ricorso e fino a quando la predetta casa familiare non sarà venduta, le rate del mutuo fondiario continueranno a gravare solo sul SI. ; mentre le Parte_2
utenze domestiche quali: oneri condominiali e compenso amministratore, luce, acqua, TARI, IMU e ogni altro tributo, tassa e imposta comunque denominati e di qualsivoglia natura che abbiano a presupposto il possesso dell'immobile, saranno ad esclusivo carico della SI.ra . Parte_1
si chiede inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. -con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio
• dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in
Alghero (SS) il 23/09/1995; matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Alghero, Atto n. 110, parte 2, Serie A, - anno 1995;
pagina 2 di 4 • ordinare al Comune di Alghero di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
• omologare le seguenti condizioni
• 1) l'unico bene immobile costituito dalla casa familiare sita in Alghero (SS) via G. Matteotti n. 11, distinta nel N.C.E.U. del citato comune al foglio 71, mappale 2362, subalterno 08, piano terzo,
Categoria A/3, Classe 1^, vani 5, Rendita catastale Euro 309,87, sarà alienato e quanto ricavato dalla vendita – dedotta la somma che a quel momento risulterà dovuta alla banca mutuante in forza del contratto di mutuo fondiario del 27/11/2009 a rogito Notaio Dott. , Persona_1
Repertorio n. 157.391 , Raccolta n. 33.236, acceso da entrambi i coniugi – sarà diviso in egual misura fra loro, tra la SI.ra e il SI. . Parte_1 Parte_2
• La quota di corrispettivo derivante dalla predetta vendita e spettante alla SI.ra , Parte_1
sarà messa immediatamente nella libera disponibilità della medesima mediante versamento su conto corrente bancario/postale che la stessa dovrà indicare al terzo acquirente.
• Per la quota di corrispettivo derivante dalla predetta vendita e spettante al SI. è Parte_2 fatto obbligo a quest'ultimo di depositarla su conto corrente bancario/postale o libretto bancario/postale che potrà essere intestato al medesimo o ai figli e . CP_1 CP_2 [...]
non potrà in alcun modo disporne se non per destinarlo unicamente all'acquisto di una Pt_2
unità immobiliare in favore dei suddetti figli e che dovranno perciò risultarne co- CP_1 CP_2
proprietari in egual misura, e con diritto di usufrutto vitalizio in favore della SI.ra . Parte_1
• Dalla sottoscrizione del presente ricorso e fino a quando la predetta casa familiare non sarà venduta, le rate del mutuo fondiario continueranno a gravare solo sul SI. ; mentre le Parte_2
utenze domestiche quali: oneri condominiali e compenso amministratore, luce, acqua, TARI, IMU e ogni altro tributo, tassa e imposta comunque denominati e di qualsivoglia natura che abbiano a presupposto il possesso dell'immobile, saranno ad esclusivo carico della SI.ra ” Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
pagina 3 di 4 Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti, che prevede l'assunzione di reciproche obbligazioni, come riportato in epigrafe.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett. b della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e l'accoglimento delle condizioni del divorzio come sopra indicate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando rispetto solo alla fase della separazione, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALGHERO alle trascrizioni di
[...]
legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di Alghero, Anno 1995 - Numero 110 - Parte
II – Serie A)
2) Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle Note di Trattazione scritta depositate 27/03/2025 e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto, come sopra trascritte
3) Spese di lite al definitivo
4) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore
Così deciso in Sassari il 7 aprile 2025 nella Camera di ConSIlio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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