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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/03/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1315/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1315/ 2024 R.G., posta in decisione con decreto reso in data 28.2.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliato in CANICATTINI
BAGNI, VIA MESSINA N. 7, presso lo studio dell'avv. NELLY FICARA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente contro
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA TACITO N. 7/9, presso lo studio dell'avv. BATTAGLIA LOREDANA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 9.5.2024)
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso, depositato in data 10/04/2024 hiedeva l'approvazione della Parte_1 regolamentazione inerente l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore nato Per_1
a Lentini, in data 28.7.2018, dalla relazione more-uxorio intrattenuta con e Controparte_1 riconosciuto da entrambi i genitori, nonché il diritto e dovere di mantenerlo.
In particolare, il ricorrente chiedeva di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore, con collocamento dello stesso presso la madre e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, rendendosi disponibile a contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile di € 200,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso.
Con comparsa depositata in data 2.7.2024 di costituiva in giudizio aderendo Controparte_1 alle domande relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio minore, ma chiedendo, quanto alle questioni economiche, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile di € 300,00.
All'udienza del 16.1.2025, entrambe le parti comparivano innanzi al Giudice rappresentando di aver raggiunto il seguente accordo per la definizione bonaria della lite:
1- Sull'esercizio della potestà genitoriale:
a) il minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso l'abitazione materna;
b) le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute
e alla scelta della residenza abituale del minore, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
2- In merito alla regolamentazione delle visite secondo il seguente piano genitoriale.
Voglia regolare il tempo di frequentazione tra il genitore non collocatario e il figlio così come di seguito descritto: il padre vedrà il minore due volte a settimana il martedì ed il giovedì dalle ore 18 alle ore 21, mentre il pernotto presso l'abitazione paterna sarà a weekend alternati con il padre che prenderà dall'abitazione materna il sabato alle ore 17 e lo porterà nuovamente dalla Per_1 mamma la domenica alle ore 21;il padre, durante il fine settimana che trascorrerà con la Per_1 madre, prenderà il minore nel giorno di sabato o di domenica, da concordare tra le parti, dalle 15 alle 21, al fine di consentire un rapporto continuativo padre-figlio. Il padre provvederà a seguire il figlio nello svolgimento dei compiti, durante il periodo scolastico, e farà cenare il figlio prima di riaccompagnarlo a casa alle 21,00.
Il minore trascorrerà le vacanze di Natale dal 24 al 26 dicembre con il proprio padre con pernotto presso lo stesso, mentre dal 30 dicembre fino al primo gennaio lo trascorrerà con la madre e la festa dell'Epifania con il padre, secondo il criterio dell'alternanza annuale. Per quanto concerne le vacanze pasquali trascorrerà con il padre dal Venerdì Santo fino al giorno di Pasqua (dal venerdì pomeriggio sino alla sera della domenica) e con la madre dal Lunedì dell'Angelo e fino alla ripresa delle attività scolastiche, sempre con il criterio dell'alternanza annuale;
durante il periodo estivo trascorrerà con ciascun genitore sette giorni consecutivi, da concordare tra le parti in base Per_1 agli impegni familiari e lavorativi;
la località ove trascorrerà le vacanze estive con ciascun Per_1 genitore dovrà essere concordata tra le parti, vista l'età del minore;
dovrà essere garantito il contatto telefonico e/o con videochiamata quotidiano del minore col genitore non presente. Per_1 trascorrerà il giorno del proprio compleanno in compagnia di entrambi i genitori, ove possibile.
Le telefonate e/o le videochiamate da effettuare col minore dovranno sempre essere concordate tra le parti, in relazione agli impegni degli stessi e di Per_1
3 – In riferimento all'aspetto economico per il mantenimento del minore, il sig. Parte_1
Co si impegna a versare l'importo di €. 250,00 mensili alla sig.ra Giudice, entro il giorno cinque di ogni mese, quale contributo per il mantenimento del minore;
detta somma sarà soggetta alla rivalutazione ISTAT e sin d'ora non si oppone affinché la stessa percepisca per intero il c.d. “assegno unico”; entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore, previo accordo e documentate, così come previsto dalle linee guida in essere nel nostro Tribunale.
Spese compensate.
Il Giudice, quindi, preso atto dell'accordo, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
9.5.2024).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età del medesimo.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme. Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato, da intendersi qui integralmente riportato.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, il 6.03.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1315/ 2024 R.G., posta in decisione con decreto reso in data 28.2.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliato in CANICATTINI
BAGNI, VIA MESSINA N. 7, presso lo studio dell'avv. NELLY FICARA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente contro
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA TACITO N. 7/9, presso lo studio dell'avv. BATTAGLIA LOREDANA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 9.5.2024)
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso, depositato in data 10/04/2024 hiedeva l'approvazione della Parte_1 regolamentazione inerente l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore nato Per_1
a Lentini, in data 28.7.2018, dalla relazione more-uxorio intrattenuta con e Controparte_1 riconosciuto da entrambi i genitori, nonché il diritto e dovere di mantenerlo.
In particolare, il ricorrente chiedeva di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore, con collocamento dello stesso presso la madre e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, rendendosi disponibile a contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile di € 200,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso.
Con comparsa depositata in data 2.7.2024 di costituiva in giudizio aderendo Controparte_1 alle domande relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio minore, ma chiedendo, quanto alle questioni economiche, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura mensile di € 300,00.
All'udienza del 16.1.2025, entrambe le parti comparivano innanzi al Giudice rappresentando di aver raggiunto il seguente accordo per la definizione bonaria della lite:
1- Sull'esercizio della potestà genitoriale:
a) il minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso l'abitazione materna;
b) le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute
e alla scelta della residenza abituale del minore, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
2- In merito alla regolamentazione delle visite secondo il seguente piano genitoriale.
Voglia regolare il tempo di frequentazione tra il genitore non collocatario e il figlio così come di seguito descritto: il padre vedrà il minore due volte a settimana il martedì ed il giovedì dalle ore 18 alle ore 21, mentre il pernotto presso l'abitazione paterna sarà a weekend alternati con il padre che prenderà dall'abitazione materna il sabato alle ore 17 e lo porterà nuovamente dalla Per_1 mamma la domenica alle ore 21;il padre, durante il fine settimana che trascorrerà con la Per_1 madre, prenderà il minore nel giorno di sabato o di domenica, da concordare tra le parti, dalle 15 alle 21, al fine di consentire un rapporto continuativo padre-figlio. Il padre provvederà a seguire il figlio nello svolgimento dei compiti, durante il periodo scolastico, e farà cenare il figlio prima di riaccompagnarlo a casa alle 21,00.
Il minore trascorrerà le vacanze di Natale dal 24 al 26 dicembre con il proprio padre con pernotto presso lo stesso, mentre dal 30 dicembre fino al primo gennaio lo trascorrerà con la madre e la festa dell'Epifania con il padre, secondo il criterio dell'alternanza annuale. Per quanto concerne le vacanze pasquali trascorrerà con il padre dal Venerdì Santo fino al giorno di Pasqua (dal venerdì pomeriggio sino alla sera della domenica) e con la madre dal Lunedì dell'Angelo e fino alla ripresa delle attività scolastiche, sempre con il criterio dell'alternanza annuale;
durante il periodo estivo trascorrerà con ciascun genitore sette giorni consecutivi, da concordare tra le parti in base Per_1 agli impegni familiari e lavorativi;
la località ove trascorrerà le vacanze estive con ciascun Per_1 genitore dovrà essere concordata tra le parti, vista l'età del minore;
dovrà essere garantito il contatto telefonico e/o con videochiamata quotidiano del minore col genitore non presente. Per_1 trascorrerà il giorno del proprio compleanno in compagnia di entrambi i genitori, ove possibile.
Le telefonate e/o le videochiamate da effettuare col minore dovranno sempre essere concordate tra le parti, in relazione agli impegni degli stessi e di Per_1
3 – In riferimento all'aspetto economico per il mantenimento del minore, il sig. Parte_1
Co si impegna a versare l'importo di €. 250,00 mensili alla sig.ra Giudice, entro il giorno cinque di ogni mese, quale contributo per il mantenimento del minore;
detta somma sarà soggetta alla rivalutazione ISTAT e sin d'ora non si oppone affinché la stessa percepisca per intero il c.d. “assegno unico”; entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore, previo accordo e documentate, così come previsto dalle linee guida in essere nel nostro Tribunale.
Spese compensate.
Il Giudice, quindi, preso atto dell'accordo, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
9.5.2024).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età del medesimo.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme. Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato, da intendersi qui integralmente riportato.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, il 6.03.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone