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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/03/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 311/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 25.1.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6533/2023, pubblicata il 28/07/2023,
TRA
-APPELLANTE Parte_1
CONTRO
Controparte_1
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano. n. 6533/2023, pubblicata il
28/07/2023, in materia di “Distribuzione”.
CONCLUSIONI:
PER : Parte_1
Voglia Codesto Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della Sentenza appellata n. 6533/2023, Repert. n. 7037/2023, pubblicata in data 28 luglio 2023 emessa dal
Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Simonetta Scirpo, nell'ambito del giudizio di primo grado recante R.G. n. 34708/2021, disattesa ogni contraria domanda o eccezione, così giudicare:
In via principale
accogliere l'appello per i motivi esposti in narrativa e, di conseguenza, con esso accogliere le domande formulate in primo grado dall'appellante P. IVA e Cod. Fiscale: Parte_1
pagina 1 di 15 , con sede legale in Via Lorenteggio 280/2, 20147, Milano in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore qui di seguito ritrascritte:
“CONCLUSIONI:
Voglia Codesto Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via principale, nel merito:
Previo accertamento della stipulazione ed esecuzione tra le parti di un contratto di concessione di vendita in esclusiva o c.d. di distribuzione esclusiva, accertata la gravità dell'inadempimento contrattuale della convenuta derivante dalla condotta illecita e/o abusiva Controparte_1
e/o comunque contraria a buona fede per tutti i motivi esposti in atti e/o l'illegittima cessazione unilaterale del contratto da parte di quest'ultima, risolvere il contratto intercorso tra le parti per inadempimento della convenuta e, per l'effetto, condannare Controparte_1 P.IVA_ con sede legale in , Lindon, Utah , in persona del legale rappresentante pro C.F._1 tempore, per i motivi esposti in atti, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice Parte_1 derivanti da detto inadempimento, condannandola, per l'effetto, al pagamento a favore
[...] dell'attrice della complessiva somma di Euro 622.216,00 oltre interessi e Parte_1 rivalutazione, o in quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia da Codesto organo Giudicante.
In via subordinata, sempre nel merito:
Previo accertamento della stipulazione ed esecuzione tra le parti di un contratto di concessione di vendita o c.d. di distribuzione, accertata la gravità dell'inadempimento contrattuale della convenuta derivante dalla condotta illecita e/o abusiva e/o comunque Controparte_1 contraria a buona fede per tutti i motivi esposti in atti e/o l'illegittima cessazione unilaterale del contratto da parte di quest'ultima, risolvere il contratto intercorso tra le parti per inadempimento della convenuta e, per l'effetto, condannare con sede legale Controparte_1 in 618 , Lindon, Utah 84042, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i C.F._2 motivi esposti in atti, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice derivanti Parte_1 da detto inadempimento condannandola, per l'effetto, al pagamento a favore dell'attrice della complessiva somma di Euro 235.802,88 o in quella minore o maggiore Parte_1 somma che sarà ritenuta di giustizia da Codesto Organo Giudicante.
In via subordinata gradata:
Previo accertamento della stipulazione ed esecuzione tra le parti di un contratto di concessione di vendita o c.d. di distribuzione, accertata la gravità dell'inadempimento contrattuale della convenuta derivante dalla condotta illecita e/o abusiva e/o comunque Controparte_1 contraria a buona fede per tutti i motivi esposti in atti e/o l'illegittima cessazione unilaterale del contratto da parte di quest'ultima, risolvere il contratto intercorso tra le parti per inadempimento della convenuta e, per l'effetto, condannare con sede legale Controparte_1 in 618 N 2000 W, Lindon, Utah 84042, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi esposti in atti, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice derivanti Parte_1 da detto inadempimento condannandola, per l'effetto, al pagamento a favore dell'attrice pagina 2 di 15 della complessiva somma di Euro 164.815,29 o in quella minore o maggiore Parte_1 somma che sarà ritenuta di giustizia da Codesto Organo Giudicante.
In via istruttoria:
emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 C.p.c. nei confronti della convenuta con sede legale in 618 N 2000 W, Lindon, Utah 84042, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore dell'estratto autentico delle scritture contabili relativamente agli ordini ricevuti, alle vendite e consegne effettuate dei prodotti (in CP_1 particolare “IL Cameo 4” e “IL Came Plus” e “IL Cameo PRO”) a favore dei distributori in UE dal 1.10.2020 al 31.12.2021 e in particolare:
i registri fatture emesse, registri IVA vendite, registri fatture ricevute, registri IVA acquisti e libro giornale, ed ogni altro documento contabile ritenuto utile dal Giudice ai fini di detto accertamento sulle vendite;
Ordini ricevuti da , ovvero dal suo ufficio vendite olandese, da parte degli Controparte_1 altri distributori in Europa, nel periodo 1 ottobre 2020-31 dicembre 2020 nonché da CP_1 parte della con sede in Milano Via Giacosa 3; Controparte_2 fatture o pro-forma invoice emesse da parte di ovvero dal suo ufficio Controparte_1 vendite olandese o altro documento contabile di vendita o di consegna di prodotti , e CP_1 in particolare “IL Cameo 4” e “IL Came Plus” e “IL Cameo PRO”, a favore di tutti i distributori in Europa, nel periodo 1 ottobre 2020-31 dicembre 2020 CP_1 nonché a favore della con sede in Milano alla via Giacosa 3; Controparte_2
4. estratto conto del conto corrente bancario intestato a giacente presso Controparte_1 la Bank of Tokio - Mitsubishi UFJ (Holland) n.v., sita in Amsterdam in Strawinskylaan 565, identificabile con Iban NL76BOTK0635699567 conto corrente n. 635.699567 Swift:
BOTKNL2X, o altra banca, con evidenza dei pagamenti ricevuti dai distributori europei (area
UE) nel periodo dal 01 ottobre2020 al 23 novembre 2020 e relative causali;
5. Documenti doganali (sdoganamento) presentati alla dogana Olandese o di altro paese europeo e documenti di carico (bill of lading) e altri documenti di spedizione delle merci IL, in particolare “IL Cameo 4” e “IL Came Plus” e “IL Cameo PRO”, arrivate in Olanda o altro stato europeo nel periodo 01 ottobre 2020 - 23 novembre 2020;
6. Estratto delle giacenze e movimentazioni merci dalla logistica KWE in Amsterdam periodo dal 15 settembre 2020 al 23 novembre 2020.
B. ammissione di CTU tecnico/contabile, volta, previo esame della documentazione contabile in atti autorizzando il CTU ad accedere ai sistemi contabili di e all'occorrenza Parte_1 della convenuta : Controparte_1
- alla verifica, conferma e/o accertamento dei ricavi delle vendite dei prodotti ” da CP_1 parte di per gli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, accertando il relativo Parte_1 incremento in termini percentuali e l'impatto nel volume di affari complessivo di Parte_1 sulla base dei bilanci prodotti in atti;
- alla verifica, conferma e/o accertamento dei costi e/o investimenti sostenuti da per Pt_1 la vendita di prodotti “IL” per gli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019, 2020; alla verifica, conferma e/o accertamento degli importi indicati nei prospetti prodotti dall'attrice sub doc. 64 e 88 e richiesti a titolo di risarcimento del danno calcolato sulla base del margine lordo;
- alla determinazione del margine lordo il periodo 1/10/2019 al 30/9/2020 sul totale vendite verso rivenditori e verso utenti finali previo accertamento (i) del totale vendite dei soli prodotti pagina 3 di 15 verso rivenditori nel periodo dal 01/10/2019 al 30/09/2020; (ii) del totale vendite soli CP_1 prodotti verso utenti finali nel periodo dal 01/10/2019 al 30/09/2020; CP_1
- alla verifica degli ordini ricevuti da ovvero dal suo ufficio vendite Controparte_1 olandese, da parte degli altri distributori in Europa, nel periodo 1 ottobre 2020-31 CP_1 dicembre 2020 e della relativa esecuzione da parte di , di prodotti Controparte_1 CP_1
e in particolare “IL Cameo 4” e “IL Came Plus” e ”, a Controparte_3 favore di tutti i distributori in Europa, nel periodo 1 ottobre 2020-31 dicembre 2020 CP_1
C. l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1. “Vero che nel dicembre del 2011 l'allora manager sales & marketing della , Controparte_4
, si recò in visita presso la sede della;
Testimone_1 Pt_1
2. “Vero che in occasione di tale visita vennero discusse le prospettive di una collaborazione commerciale volta a concedere a la distribuzione in “ ”; Pt_1 Controparte_3
3. “vero che tra gennaio 2012 e aprile 2012 vi furono ripetuti confronti telefonici tra il signor e il Dott. per discutere dei termini e condizioni del rapporto di distribuzione Tes_1 Pt_2 in esclusiva”;
4. “Vero che nel corso dei molteplici contatti telefonici veniva specificato dal sig. Tes_1 che a causa della vigenza del rapporto contrattuale ancora in corso con la Linkman S.r.l., l'allora distributore della in Italia, quest'ultima non poteva inserire in Italia un nuovo CP_1 distributore fino alla cessazione definitiva con Linkman S.r.l.”
5. “Vero che per far fronte alla circostanza di cui al capitolo precedente, il signor Tes_1 informava che la stipula del documento “Dealer application” prodotto dall'attrice sub Pt_1 doc. 1 che si mostra al teste, era l'unico strumento per avviare da subito una collaborazione in attesa della cessazione del rapporto con la Linkman S.r.l. senza venir meno agli obblighi contrattuali in corso con quest'ultima”;
6. “Vero che a fronte di quanto sopra, le parti raggiungevano un'intesa in virtù della quale avrebbe comunque applicato alla i prezzi più bassi e le Controparte_4 Pt_1 condizioni riservate ai distributori rinviando in un secondo momento la stipulazione di un contratto di distribuzione in esclusiva a fronte dell'organizzazione da parte di Pt_1 della vendita dei prodotti, con la pubblicità di questi presso la clientela e la realizzazione, a sue spese, di una campagna di marketing per la vendita dei prodotti sul mercato italiano”; CP_1
7.“Vero che nel corso dei molteplici contatti telefonici, il signor si impegnava a non Tes_1 autorizzare nessun altro distributore in Italia ed evidenziando la possibilità di vendere i prodotti di in tutta l'area UE, come già concesso anche a distributori concorrenti di altre CP_1 nazionalità europee”;
8. “Vero che il rapporto contrattuale iniziava quindi sulla base di intese orali, qualificando e
“trattando” come distributore e con applicazione dei prezzi per i distributori, come Pt_1 risulta dai listini prezzi al distributore dell'aprile 2012 e gennaio 2013 prodotti dall'attrice sub doc.
4-5 che si mostrano al teste unitamente al listino praticato ai rivenditori prodotto dall'attrice sub doc. 2”; 9. ”Vero che nel mese di maggio 2013, il sig. visitò il nuovo show room di Testimone_2
a Milano e in tale occasione, complimentandosi per gli ottimi risultati ottenuti e Pt_1 per le azioni commerciali e di marketing intraprese, ribadiva la volontà della concedente di proseguire, consolidare ed espandere l'attività distributiva in affidata CP_1 Pt_1 in esclusiva alla e illustrando i propositi e le strategie operative della concedente Pt_1 per il mercato italiano”; 10 “Vero che in data 22 ottobre 2013, il sig. insieme al Presidente di Testimone_3 CP_1
Mr. facevano nuovamente visita allo show room di
[...] Parte_3 Pt_1
pagina 4 di 15 di Milano ribadendo la volontà di proseguire la collaborazione con quest'ultima per la distribuzione esclusiva dei prodotti di da parte di;
CP_1 Pt_1 Testi 11. “Vero che l'11 febbraio 2019, il sig. fece nuovamente visita presso la sede di e nel corso di una riunione in presenza del Dott. e di altri collaboratori Pt_1 Pt_2 Testi di il signor chiedeva di apportare modifiche al sito internet Pt_1 www.silhouetteitaly.com, affinché venisse destinato esclusivamente alla vendita e promozione dei prodotti , con esclusione di qualsiasi altro prodotto”. CP_1 Testi
12. “Vero che in occasione della visita del signor dell'11 febbraio 2019, il Dott. Pt_2 manifestava il proprio rifiuto alla richiesta della evidenziando i cospicui CP_1 investimenti fatti negli anni, il tempo e le risorse spese per lo sviluppo e promozione del sito, che gli accordi non prevedevano alcuna limitazione in tal senso, e che da tempo Pt_1 vendeva anche prodotti di altre marche”; Testi
13.“Vero che a fronte di detto diniego da parte del Dott. il sig. minacciava di Pt_2 interrompere i rapporti commerciali qualora non si fosse dato seguito alle sue richieste”;
14.“Vero che tra il 2012 ed il 2017, riceveva molteplici chiamate da parte di Pt_1
prima e poi, volte a inviare informazioni e fornire Controparte_4 Controparte_1 istruzioni operative sulla gestione del sito di e sulle modalità di vendita dei prodotti Pt_1 in detto sito”;
15.“Vero che tra il 2012 ed il 2020 ha svolto costantemente a favore dei propri Pt_1 clienti un servizio telefonico di assistenza tecnica relativamente ai prodotti CP_1 venduti”
Si indicano come testi, anche a prova contraria sui capitoli formulati ex adverso eventualmente ammessi, i Sig.ri:
Su tutti i capitoli 1-15:
. , nata a [...] il [...] (CF , Testimone_5 C.F._3 residente a [...] impiegata presso fino al Pt_1
20/5/2022; Su capitoli 11-15:
. , nata a [...] il [...] e residente a Castelnovo Persona_1 di Sotto (RE) in Via fontanese 10 – 42024, impiegata presso fino al 24/5/2022. Pt_1
In ogni caso, con vittoria di spese di lite e compensi professionali.” respingendo, per l'effetto, tutte le domande, eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata
, INC. avanti il Tribunale di Miano nei confronti dell'appellante Controparte_1
Parte_1
In ogni caso,
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e Cassa avvocati come per legge, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
PER : Controparte_1
1] Rigettare integralmente l'atto d'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed Pt_1 in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 6533/2023 emessa dal pagina 5 di 15 Tribunale di Milano, Sez. Civ. V, in persona del dott.ssa Simonetta Scirpo, nell'ambito del procedimento R.G: 34708/2021;
2] In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio di entrambe i gradi.
3] In via istruttoria: si insiste nelle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, 6° c.,
n. 2 (§ 7, pp. 13 – 16) e n. 3 (§ 3.6, p. 15)., qui ritrascritte:
Come da Memoria ex art. 183, 6° c. n. 2:
“A. Si chiede l'interrogatorio formale del legale rappresentante di ivi domiciliato, Pt_1 sui seguenti capitoli:
1. Vero che ha ricevuto, firmato e ritrasmesso il contratto del 10 maggio del 2012 Pt_1 sub doc. avv. n. 1 che si rammostra?
2. Vero che dopo il trasferimento dell'attività di dalla divisione CP_1 Controparte_4
(di alla convenuta, il rapporto è proseguito senza soluzione di Controparte_5 continuità con (si rammostrano le comunicazioni sub doc. avv. nn. 7 e 12)? Controparte_1
3. Vero che dopo gli ordini del 19 ottobre 2020 ha eseguito altri ordini o prenotato merce presso (si rammostrano al teste i docc. avv. nn. 42 a) e 42 b))? CP_1
4. Vero che gli ordini del 19 ottobre 2020 riguardavano una quantità di merce di 4 volte superiore
alla media mensile?
5. Vero che riconosce le fatture sub docc. n. 3 che si rammostrano?
6. Vero che quel mese di ottobre del 2020 ha ricevuto più merce della media dei mesi precedenti
(si rammostra anche la tabella di cui alla comparsa di risposta, p. 9)?
7. Vero che gli ordini e/o le richieste in contestazione riguardo la sono precedenti CP_3 alla stessa uscita sul mercato della macchina e anche del listino prezzi per i rivenditori?
8. Vero che durante la relazione, e prima dell'ottobre del 2020, si sono verificati episodi di
indisponibilità di prodotti anche per tre mesi (si rammostra al teste il doc. avv. n. CP_1
22)?
B. Si chiede di voler ammettere la testimonianza dei sig.ri
- , analista di marketing di , che assiste anche il mercato in Italia Tes_6 Controparte_4
e Spagna;
- , Direttore Vendite Internazionali di , responsabile delle Tes_7 Controparte_1 operazioni di vendita internazionali, ivi domiciliati presso la società, sui seguenti capitoli di prova:
9. Vero che riconosce le fatture sub docc. nn. 3, 8 e 9? pagina 6 di 15 10. Vero che queste costituiscono l'integralità della fatture emesse verso quelle società da
CP_1
per il periodo di riferimento indicato nelle stesse gennaio – ottobre 2020?
11. Vero che ha reso disponibili ai rivenditori tutti le prime macchine Cameo Pro CP_1 solo a
fine novembre e in un numero minimo di esemplari?
12. Vero che gli ordini vengono processati ed eseguiti secondo disponibilità?
13. Vero che, salvo ipotesi di limitatezza dei prodotti, gli ordini vengono processati e lavorati secondo un criterio di priorità? 14. Vero che, qualora vi sia indisponibilità / limitatezza della merce / eccesso di richieste quel criterio viene bilanciato e/o sostituito con il criterio dei cd. “dati storici”, basato sui numeri pregressi del rapporto / sulle percentuali storiche dei vari distributori?
15. Vero che il bilanciamento di cui al capitolo precedente ha lo scopo di favorire l'interesse di tutti
i distributori, il mantenimento della parità di trattamento per gli stessi e la continuazione dell'attività di tutti? 16. Vero che dalla seconda metà di ottobre ha smesso di fare ordini? Pt_1
17. Vero che in quel mese di ottobre aveva già ricevuto quantità di prodotti superiore Pt_1 alla media mensile (si rammostra al teste il ns. doc. n. 3)?
18. Vero che gli ordini del 19 ottobre 2020 sono stati gli ultimi ordini si (si Pt_1 rammostrano al teste i docc. avv. nn. 42 a) e 42 b)?
19. Vero che gli ordini di del 19 ottobre 2020 (si rammostrano al teste i docc. avv. Pt_1 nn. 42 a) e 42 b)) sono di quattro volte superiori alla sua media mensile?
20. Vero che riconosce la fattura sub docc. nn. 8 B (per Nuova) n. 9 B (per Plotteralia) che si rammostrano al teste?
21. Vero che le fatture di cui al punto che precede sono le prime fatture delle prime macchine
CP_3
consegnate a quelle società?
[...] 22. Vero che negli ultimi giorni di ottobre 2020 v'erano prodotti disponibili nel magazzino di
ad Amsterdam per gli ordini di del 19 ottobre 2020? CP_1 Pt_1
23. Vero che nell'ottobre del 2020 si verteva nelle ipotesi di cui ai capitoli 14 e 15 che precedono?
24. Vero che nell'ottobre del 2020 v'era limitatezza della merce a causa della pandemia, della relativa scarsità di materie prime, dei relativi problemi logistici, dell'avvicinarsi del periodo natalizio e dell'uscita sul mercato del nuovo modello?
25. Vero che la relazione commerciale con è stata regolata dall'inizio alla fine dal Pt_1 dealer application firmato da che si rammostra al teste sub doc. avv. n. 1? Pt_1
26. Vero che l'attività di , Divisione di stata trasferita Controparte_4 Controparte_5
a con ogni relativo contratto (si rammostrano al teste il doc. n. 6 e i Controparte_1 doc. avv. nn. 7 e 12)? 27. Vero che è stata titolare di un diritto di esclusiva per l' fino al 2016? Pt_1 Pt_1
pagina 7 di 15 28. Vero che dalla sua costituzione ha concesso, e concede, esclusive ai rivenditori? CP_1
C. Si chiede di voler ammettere la testimonianza dei legali rappresentanti di Controparte_6
(di diritto spagnolo (sig. ) e (sig. ), Controparte_7 Controparte_2 Controparte_8 come in atti, ivi domiciliati, sui seguenti capitoli di prova:
29. Vero che riconosce le fatture sub doc. n. 8 (per Nuova) / sub doc. n. 9 (per Plotteralia) che si rammostrano al teste?
30. Vero che queste costituiscono l'integralità delle fatture ricevute da per il periodo CP_1 di riferimento indicato gennaio – ottobre 2020;
31. Vero che ha ricevuto le prime macchine solo a fine novembre 2020 e in quantità CP_3 minime (si rammostra al teste il doc. avv. n. 50)?
32. Vero che riconosce la fattura sub doc. n. 8 B (per Nuova) / sub doc. n. 9 B (per Plotteralia) che si rammostrano al teste?
33. Vero che la fattura di cui al punto che precede è la prima fattura delle prime macchine
Cameo Pro ricevute? 34. Vero che nell'ottobre del 2020 tutta la merce ordinata o che intendeva ordinare da
era CP_1 disponibile (si rammostra al teste il doc. avv. n. 50)?
35. Vero che in quel periodo anche altri fornitori manifestavano limitatezza di merce a causa dell'emergenza sanitaria e delle relative conseguenze (si rammostra al teste il doc. avv. n. 50)? D. erma ogni riserva, si chiede fin d'ora di essere ammessi a prova contraria sulle prove costituende di anche indicando fin d'ora i testi sub B e C.” Pt_1 Come da Memoria ex art. 183, 6° c. n. 3 “Prudenzialmente, a prova contraria sui capitoli chiesti ex adverso, si indicano (oltre ai testi già indicati nella seconda memoria) i sig.ri:
- Mr. , ex dipendente di , con domicilio in 1112 Buckingham Dr. Apt. Tes_8 CP_1
[.. D
, CA 92626; CP_9
- Mr. Hisashi Araki, Quality Assurance Div., Graphtec Corp. con domicilio in 503-10 Shinano- cho,
Totsuka-ku,Yokohama 244-8503 JAPAN.
Si tratta dei protagonisti stessi e diretti dei capitoli domandati ex adverso gli unici, quindi, che potrebbero conoscere quei sedicenti fatti, insieme ovviamente al rappresentante legale di
Pt_1
di cui si chiede l'interrogatorio formale.
Inoltre, sempre a prova contraria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie tutte, già prudenzialmente svolte nella seconda memoria istruttoria di , aggiungendovi anche Parte_4 gli ulteriori testi predetti.
Sempre a prova contraria sulla consulenza domandata da si chiede, più che Pt_1 prudenzialmente, che il consulente voglia altresì quantificare i ricavi derivanti dall'ipotetica evasione di ordini futuri come da evasione degli ordini di quell'ottobre 2020 stesso e/o pagina 8 di 15 dell'intero 2020, ossia nello scenario ipotetico (minimo) che si sarebbe verificato se Pt_1 avesse effettuato gli ordini anche dopo il 19 ottobre 2020, detraendoli dai sedicenti “danni”
(sic).
Quanto alla ammissione della ispezione/consulenza ci si riserva, in caso di ammissione, la nomina
del delegato ad assistere / consulente di parte.
Si chiede, infine fin d'ora di essere ammessi a prova contraria sulle eventuali nuove istanze di di cui alla terza memoria.” Pt_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio avanti il Parte_1
Tribunale di Milano instando, previo accertamento della conclusione Controparte_1 per fatti concludenti di un contratto di concessione di distribuzione esclusiva, per la risoluzione di tale contratto in ragione dell'inadempimento della imputabile ad una condotta CP_1 della stessa illecita, abusiva e contraria a buona fede consistita anche nell'aver sciolto unilateralmente il contratto così cagionando danni, quantificati nella complessiva somma di euro 622.216,00, oltre interessi e rivalutazione per i quali ne domandava la condanna.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando l'avversa pretesa e Controparte_1 chiedendone.
Il procedimento esitava nella sentenza n. 6533/2023 pubblicata il 28/07/2023 con la quale il Tribunale di Milano rigettava tutte le domande formulate dall'attrice non ritenendo sussistente, alla luce della documentazione prodotta ed in particolare del contratto “Dealer Application”, un diritto di distribuzione esclusiva in capo a . Quest'ultima veniva invece Parte_1 ritenuta inadempiente alle previsioni contrattuali così legittimando la risoluzione del contratto da parte di . veniva conseguentemente condannata al pagamento delle spese CP_1 Pt_1 di lite.
Il presente grado di appello
Avverso la predetta sentenza interponeva appello deducendo i seguenti Parte_1 motivi di appello:
- omessa motivazione sull'esistenza di un autonomo contratto di concessione di vendita / di distribuzione in esclusiva intercorso tra e , Pt_1 Controparte_1
- omessa e/o erronea motivazione sull'inadempimento contrattuale in capo a e CP_1 violazione di legge in relazione agli artt. 1175, 1375, 1454 c.c..
- erroneità della motivazione della sentenza sull'asserito inadempimento da parte di Pt_1
- omessa motivazione e erroneità della sentenza sulle istanze istruttorie avanzate dall'attrice
Pt_1
pagina 9 di 15 - contraddittorietà ed erroneità della sentenza in punto di spese di lite.
Si costituiva in giudizio contestando l'appello in quanto infondato in Controparte_1 fatto ed in diritto e chiedendone il rigetto con integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata.
All'udienza di prima comparizione fissata ex art. 350 c.p.c., le parti concordemente chiedevano che la causa venisse rimessa in decisione.
Il Consigliere istruttore, fissava l'udienza del 4 marzo 2025 concedendo termini intermedi ex art. 352 c.p.c. per la rimessione avanti al Collegio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 10.3.2025.
***
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
Con il primo motivo di gravame contesta la sentenza di primo grado laddove non ha Pt_1 riconosciuto l'esistenza di un contratto di concessione di vendita / di distribuzione in esclusiva tra e . Pt_1 Controparte_1
Secondo quanto prospettato dall'appellante, il contratto prodotto sub doc. 1 cd “Dealer Application” non sarebbe mai stato concluso né eseguito, laddove il rapporto contrattuale in essere tra le parti sarebbe da qualificarsi quale contratto di vendita / di distribuzione in esclusiva e sarebbe sorto solo sulla base di intese verbali e concluso per fatti concludenti a causa della vigenza, all'epoca di un rapporto contrattuale in esclusiva con la società Linkman S.r.l., il cui contratto di distribuzione era in via di risoluzione ma non permetteva a di inserire in CP_1
un nuovo distributore fino alla cessazione definitiva. Pt_1
L'assunto è infondato e non può essere condiviso.
Va rilevato infatti che l'appellata pur contestando la conclusione e l'esecuzione del Pt_1 contratto cd “Dealer Application”, non ne disconosce formalmente la sottoscrizione. Pertanto la doglianza dell'appellante relativa all'inesistenza di un accordo scritto tra le parti risulta documentalmente contraddetta dalla sottoscrizione, in data 10.05.2012, dell'accordo denominato “Dealer Application” e prodotto sub doc 1 dalla stessa Pt_1
Tale accordo rappresenta quindi l'iniziale disciplina contrattuale dei rapporti tra le parti e anche l'unico accordo scritto intercorso tra le stesse. Peraltro, l'articolo rubricato “accordo unico” espressamente prevede che “questo accordo, insieme ai termini e alle condizioni, alle fatture scritte e alle politiche di vendita, costituisce l'intero accordo tra le parti” (doc. 1 I grado).
Come correttamente rilevato anche dal Giudice di primo grado, dall'analisi testuale di detto accordo non emerge il conferimento di alcun diritto di esclusiva a favore di ma Pt_1 soltanto l'attribuzione alla stessa società del ruolo di rivenditore/distributore autorizzato dei prodotti con marchio o logo . CP_1 pagina 10 di 15 Tanto premesso si tratta quindi di capire se possa dirsi concluso tra le parti un accordo ulteriore non scritto che modificando il primo contratto abbia previsto la vendita in esclusiva dei prodotti di . CP_1
L'appellante vorrebbe dare prova della conclusione di un patto aggiunto che avrebbe mutato le originali convenzioni contrattuali prevedendo la vendita in esclusiva, tramite prova per testi nei termini di cui alle istanze istruttorie formulate dalla nel primo grado di giudizio e qui Pt_1 reiterate.
Sul punto occorre osservare quanto segue.
Nel caso di specie l'accordo aggiunto concluso dalle parti sarebbe sorto, secondo la prospettazione dell'appellante, contemporaneamente alla sottoscrizione dell'accordo scritto
“Dealer Application” e in aperto contrasto con quanto in esso pattuito prevendo la distribuzione in esclusiva alla dei prodotti IL . Pt_1
L'art 2722 espressamente dispone che “la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea”. Si tratta di un limite legale di ammissibilità alla prova testimoniale, che tende a dimostrare che anteriormente o contemporaneamente alla stipulazione di un accordo scritto siano stati prodotti altri patti, non risultanti dal medesimo documento, giustificata dalla scarsa probabilità che le parti abbiano posto in essere verbalmente determinati accordi al fine di estendere o modificare il contenuto dell'atto scritto. La disposizione in esame sancisce la prevalenza della prova documentale su quella testimoniale, muovendo dalla teoria che, se le parti hanno prodotto un determinato accordo scritto, è assai poco verosimile che possano averne stipulati altri differenti, precedentemente o in contemporanea, che non siano stati indicati nell'atto.
La presente disposizione non fa altro che ribadire una regola generale della comune esperienza, la quale stabilisce che, di fronte ad un atto stipulato per iscritto, è assai poco plausibile che le parti non vi abbiano inserito tutte le loro manifestazioni di volontà, lasciando alla forma orale ulteriori pattuizioni aggiuntive o addirittura contrastanti con quanto risultante dal primo documento in questione. Si specifica, tuttavia, che tale limitazione non deve essere considerata qualora la prova testimoniale miri solamente a fornire elementi idonei a chiarire o a meglio intendere il contenuto del documento medesimo. In particolare infatti il divieto, previsto dall'art. 2722 c.c., di dimostrare con testi la conclusione di accordi anteriori o contemporanei rispetto ad un contratto stipulato in forma scritta opera quando la prova si riferisce alla contrarietà tra ciò che si sostiene essere pattuito e quello che risulta documentato, ma non ove tenda solo a fornire elementi idonei a chiarire o interpretare il contenuto del documento (Cass. civ. n.
28407/2018).
Nel caso di specie quindi, a fronte di un contratto di vendita non esclusivo sottoscritto dalle parti in data 10.05.2012 e prodotto in atti sub doc 1, non può ritenersi raggiunta la prova della conclusione di un ulteriore e diverso contratto contenente la previsione dell'esclusività, stante l'inammissibilità della prova testimoniale dedotta, nei termini sopra evidenziati.
Il primo motivo di gravame è dunque infondato e deve essere respinto.
pagina 11 di 15 Il rapporto contrattuale tra le parti deve dunque ritenersi disciplinato dal contratto “Dealer Application” sulla scorta delle cui previsioni andranno quindi analizzate le successive censure dell'appellante.
Con il secondo motivo e terzo motivo di gravame parte appellante lamenta la generale condotta di male fede perpetuata dalla nell'esecuzione del contratto, culminata nell'illegittimo CP_1 recesso unilaterale della stessa e contesta che possa essere imputato a qualsivoglia Pt_1 inadempimento idoneo a giustificare tali condotte.
Più precisamente deduce che nell'esecuzione del contratto sarebbe stata a Pt_1 CP_1 rendersi inadempiente interrompendo di fatto il rapporto tramite il rifiuto di evadere gli ordini ricevuti da Tale condotta, secondo la prospettazione dell'appellante, integrerebbe Pt_1
l'interruzione arbitraria ad nutum della relazione commerciale senza la concessione di un congruo preavviso con conseguente obbligo di risarcire il danno derivatone.
L'assunto non è condivisibile. Sul punto ritiene la Corte di condividere quanto disposto dal
Tribunale.
Premesso che dai documenti allegati non risulta alcuna espressa dichiarazione di recesso da parte di , in ogni caso il contratto sottoscritto dalle parti prevede, al paragrafo CP_1 denominato “Termination”, che ciascuna delle parti possa risolvere l'accordo con o senza causa in qualsiasi momento dando un preavviso scritto di 30 giorni all'altra parte e che CP_4 ha comunque facoltà di porre fine all'accordo in ogni momento senza preavviso in caso
[...] di violazione dello stesso da parte del rivenditore autorizzato.
Da quanto prodotto in atti appare evidente la violazione di alle previsioni contrattuali Pt_1 pattuite.
Risulta infatti documentato che con mail del 16.04.2013 (doc. 15 il sig. Pt_1 Tes_2
(export director di comunicava a di aver
[...] Controparte_1 Parte_1 scoperto l'esistenza del sito internet http://www.silhouetteitaly.com invitando quest'ultima a inserire l'indicazione “distributore autorizzato di e specificando la Controparte_1 sussistenza di una politica di protezione del proprio marchio che non permetteva ad alcun rivenditore di avere “marketing materials”, incluso il sito web, confondibili con i propri.
Successivamente apprendeva che all'interno del predetto sito web erano CP_1 pubblicizzati e venduti anche prodotti di aziende concorrenti (docc. 31 e 33 , con Pt_1 evidente condotta contraria agli obblighi scaturenti dall'accordo stipulato che, nel paragrafo intitolato “Use of , consentiva ai rivenditori di utilizzare il logo Controparte_10 pagina 12 di 15 e altri marchi su insegne, poster, materiale espositivo e CP_1 Controparte_11 altri materiali pubblicitari e promozionali forniti dalla stessa , non autorizzando i CP_1 medesimi distributori a utilizzare il logo o altri marchi CP_1 Controparte_11 in altri modi, senza una specifica autorizzazione.
Ancora, nel febbraio del 2017 l'odierna appellata scopriva che aveva Parte_1 inserito sul proprio sito internet, del tutto arbitrariamente e in violazione di qualsivoglia obbligo specifico, la locuzione “in esclusiva”, così auto-attribuendosi verso il pubblico un'esclusiva inesistente, con danno per , gli altri distributori e il mercato e la invitava pertanto ad CP_1 espungerla (doc. 21 appellante).
Con successiva mail (doc. 22 appellante) i diceva disponibile a eliminare tale dicitura Pt_1 ma non vi provvedeva.
Invero ancora oggi il sito internet di (ora ha dominio Pt_1 Controparte_12 silhouetteitaly.com e risulta che la stessa continui a vendere tramite tale sito prodotti concorrenti
(doc. C appellata).
Appare dunque corretta la decisione del Giudice di primo grado che ha ritenuto Pt_1 inadempiente alle previsioni contrattuali e, di conseguenza, legittimo il recesso di CP_1 sulla base del paragrafo “Termination” del contratto in essere tra le parti.
Le condotte sopra evidenziate dimostrano l'infondatezza della prospettazione di parte appellante circa l'illegittimità del recesso della controparte, che appare pienamente giustificato invece dall'inadempimento di con conseguente esclusione di ogni diritto di Pt_1 quest'ultima ad ottenere il risarcimento del danno.
Il secondo e terzo motivo sono dunque infondati e devono essere respinti.
Sul quarto motivo di appello basti osservare quanto già detto con riferimento al primo motivo.
L'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate da trova fondamento nella Pt_1 previsione di cui agli artt. 2722 c.c. e 2723 c.c. nei termini sopra esposti.
Con il quinto ed ultimo motivo di gravame lamenta la contraddittorietà della sentenza Pt_1 di primo grado in punto di spese di lite.
pagina 13 di 15 Ritiene in particolare parte appellante che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere integralmente soccombente essendo stata respinta l'eccezione pregiudiziale sulla Pt_1 giurisdizione sollevata dalla Tale rigetto avrebbe giustificato una Controparte_1 compensazione quantomeno parziale delle spese di lite. Inoltre l'appellante contesta il quantum liquidato che ritiene esorbitante dovendosi eliminare dal calcolo la fase istruttoria in quanto non espletata e quella decisoria.
Il motivo d'appello è assolutamente infondato.
In merito alla eccepita soccombenza di si rileva, anche sulla scorta del consolidato CP_1 insegnamento giurisprudenziale, come “in materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito” (Cass. n. 18503/2014).
Parimenti priva di pregio è l'eccezione in punto di quantum: le spese sono state liquidate in conformità ai parametri forensi contenuti nel DM 55/2014 tenuto conto dello svolgimento della fase istruttoria e decisoria espletate tramite il deposito da parte di entrambe le società in causa delle memorie ex art 183 comma sesto cpc e degli scritti difensivi.
In conclusione l'appello va respinto con conferma della sentenza di primo grado n. 6533/2023.
In applicazione del principio di soccombenza processuale a carico di Parte_1 andranno poste le spese affrontate da per il presente giudizio di appello, Controparte_1 liquidate con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase di trattazione, consistente nella sola partecipazione all'udienza di prima comparizione, ma da liquidarsi necessariamente anche in appello (Cass. n. 30219/23).
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2022, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6533/2023 così provvede: Parte_1
1. rigetta l'appello; pagina 14 di 15 2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 9.142,00 oltre 15
% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.
1 quater.
Così deciso in Milano, il 10.3.2025 Il Presidente
Adriana Cassano Cicuto
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 25.1.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6533/2023, pubblicata il 28/07/2023,
TRA
-APPELLANTE Parte_1
CONTRO
Controparte_1
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano. n. 6533/2023, pubblicata il
28/07/2023, in materia di “Distribuzione”.
CONCLUSIONI:
PER : Parte_1
Voglia Codesto Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della Sentenza appellata n. 6533/2023, Repert. n. 7037/2023, pubblicata in data 28 luglio 2023 emessa dal
Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Simonetta Scirpo, nell'ambito del giudizio di primo grado recante R.G. n. 34708/2021, disattesa ogni contraria domanda o eccezione, così giudicare:
In via principale
accogliere l'appello per i motivi esposti in narrativa e, di conseguenza, con esso accogliere le domande formulate in primo grado dall'appellante P. IVA e Cod. Fiscale: Parte_1
pagina 1 di 15 , con sede legale in Via Lorenteggio 280/2, 20147, Milano in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore qui di seguito ritrascritte:
“CONCLUSIONI:
Voglia Codesto Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via principale, nel merito:
Previo accertamento della stipulazione ed esecuzione tra le parti di un contratto di concessione di vendita in esclusiva o c.d. di distribuzione esclusiva, accertata la gravità dell'inadempimento contrattuale della convenuta derivante dalla condotta illecita e/o abusiva Controparte_1
e/o comunque contraria a buona fede per tutti i motivi esposti in atti e/o l'illegittima cessazione unilaterale del contratto da parte di quest'ultima, risolvere il contratto intercorso tra le parti per inadempimento della convenuta e, per l'effetto, condannare Controparte_1 P.IVA_ con sede legale in , Lindon, Utah , in persona del legale rappresentante pro C.F._1 tempore, per i motivi esposti in atti, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice Parte_1 derivanti da detto inadempimento, condannandola, per l'effetto, al pagamento a favore
[...] dell'attrice della complessiva somma di Euro 622.216,00 oltre interessi e Parte_1 rivalutazione, o in quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia da Codesto organo Giudicante.
In via subordinata, sempre nel merito:
Previo accertamento della stipulazione ed esecuzione tra le parti di un contratto di concessione di vendita o c.d. di distribuzione, accertata la gravità dell'inadempimento contrattuale della convenuta derivante dalla condotta illecita e/o abusiva e/o comunque Controparte_1 contraria a buona fede per tutti i motivi esposti in atti e/o l'illegittima cessazione unilaterale del contratto da parte di quest'ultima, risolvere il contratto intercorso tra le parti per inadempimento della convenuta e, per l'effetto, condannare con sede legale Controparte_1 in 618 , Lindon, Utah 84042, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i C.F._2 motivi esposti in atti, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice derivanti Parte_1 da detto inadempimento condannandola, per l'effetto, al pagamento a favore dell'attrice della complessiva somma di Euro 235.802,88 o in quella minore o maggiore Parte_1 somma che sarà ritenuta di giustizia da Codesto Organo Giudicante.
In via subordinata gradata:
Previo accertamento della stipulazione ed esecuzione tra le parti di un contratto di concessione di vendita o c.d. di distribuzione, accertata la gravità dell'inadempimento contrattuale della convenuta derivante dalla condotta illecita e/o abusiva e/o comunque Controparte_1 contraria a buona fede per tutti i motivi esposti in atti e/o l'illegittima cessazione unilaterale del contratto da parte di quest'ultima, risolvere il contratto intercorso tra le parti per inadempimento della convenuta e, per l'effetto, condannare con sede legale Controparte_1 in 618 N 2000 W, Lindon, Utah 84042, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi esposti in atti, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice derivanti Parte_1 da detto inadempimento condannandola, per l'effetto, al pagamento a favore dell'attrice pagina 2 di 15 della complessiva somma di Euro 164.815,29 o in quella minore o maggiore Parte_1 somma che sarà ritenuta di giustizia da Codesto Organo Giudicante.
In via istruttoria:
emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 C.p.c. nei confronti della convenuta con sede legale in 618 N 2000 W, Lindon, Utah 84042, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore dell'estratto autentico delle scritture contabili relativamente agli ordini ricevuti, alle vendite e consegne effettuate dei prodotti (in CP_1 particolare “IL Cameo 4” e “IL Came Plus” e “IL Cameo PRO”) a favore dei distributori in UE dal 1.10.2020 al 31.12.2021 e in particolare:
i registri fatture emesse, registri IVA vendite, registri fatture ricevute, registri IVA acquisti e libro giornale, ed ogni altro documento contabile ritenuto utile dal Giudice ai fini di detto accertamento sulle vendite;
Ordini ricevuti da , ovvero dal suo ufficio vendite olandese, da parte degli Controparte_1 altri distributori in Europa, nel periodo 1 ottobre 2020-31 dicembre 2020 nonché da CP_1 parte della con sede in Milano Via Giacosa 3; Controparte_2 fatture o pro-forma invoice emesse da parte di ovvero dal suo ufficio Controparte_1 vendite olandese o altro documento contabile di vendita o di consegna di prodotti , e CP_1 in particolare “IL Cameo 4” e “IL Came Plus” e “IL Cameo PRO”, a favore di tutti i distributori in Europa, nel periodo 1 ottobre 2020-31 dicembre 2020 CP_1 nonché a favore della con sede in Milano alla via Giacosa 3; Controparte_2
4. estratto conto del conto corrente bancario intestato a giacente presso Controparte_1 la Bank of Tokio - Mitsubishi UFJ (Holland) n.v., sita in Amsterdam in Strawinskylaan 565, identificabile con Iban NL76BOTK0635699567 conto corrente n. 635.699567 Swift:
BOTKNL2X, o altra banca, con evidenza dei pagamenti ricevuti dai distributori europei (area
UE) nel periodo dal 01 ottobre2020 al 23 novembre 2020 e relative causali;
5. Documenti doganali (sdoganamento) presentati alla dogana Olandese o di altro paese europeo e documenti di carico (bill of lading) e altri documenti di spedizione delle merci IL, in particolare “IL Cameo 4” e “IL Came Plus” e “IL Cameo PRO”, arrivate in Olanda o altro stato europeo nel periodo 01 ottobre 2020 - 23 novembre 2020;
6. Estratto delle giacenze e movimentazioni merci dalla logistica KWE in Amsterdam periodo dal 15 settembre 2020 al 23 novembre 2020.
B. ammissione di CTU tecnico/contabile, volta, previo esame della documentazione contabile in atti autorizzando il CTU ad accedere ai sistemi contabili di e all'occorrenza Parte_1 della convenuta : Controparte_1
- alla verifica, conferma e/o accertamento dei ricavi delle vendite dei prodotti ” da CP_1 parte di per gli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, accertando il relativo Parte_1 incremento in termini percentuali e l'impatto nel volume di affari complessivo di Parte_1 sulla base dei bilanci prodotti in atti;
- alla verifica, conferma e/o accertamento dei costi e/o investimenti sostenuti da per Pt_1 la vendita di prodotti “IL” per gli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019, 2020; alla verifica, conferma e/o accertamento degli importi indicati nei prospetti prodotti dall'attrice sub doc. 64 e 88 e richiesti a titolo di risarcimento del danno calcolato sulla base del margine lordo;
- alla determinazione del margine lordo il periodo 1/10/2019 al 30/9/2020 sul totale vendite verso rivenditori e verso utenti finali previo accertamento (i) del totale vendite dei soli prodotti pagina 3 di 15 verso rivenditori nel periodo dal 01/10/2019 al 30/09/2020; (ii) del totale vendite soli CP_1 prodotti verso utenti finali nel periodo dal 01/10/2019 al 30/09/2020; CP_1
- alla verifica degli ordini ricevuti da ovvero dal suo ufficio vendite Controparte_1 olandese, da parte degli altri distributori in Europa, nel periodo 1 ottobre 2020-31 CP_1 dicembre 2020 e della relativa esecuzione da parte di , di prodotti Controparte_1 CP_1
e in particolare “IL Cameo 4” e “IL Came Plus” e ”, a Controparte_3 favore di tutti i distributori in Europa, nel periodo 1 ottobre 2020-31 dicembre 2020 CP_1
C. l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1. “Vero che nel dicembre del 2011 l'allora manager sales & marketing della , Controparte_4
, si recò in visita presso la sede della;
Testimone_1 Pt_1
2. “Vero che in occasione di tale visita vennero discusse le prospettive di una collaborazione commerciale volta a concedere a la distribuzione in “ ”; Pt_1 Controparte_3
3. “vero che tra gennaio 2012 e aprile 2012 vi furono ripetuti confronti telefonici tra il signor e il Dott. per discutere dei termini e condizioni del rapporto di distribuzione Tes_1 Pt_2 in esclusiva”;
4. “Vero che nel corso dei molteplici contatti telefonici veniva specificato dal sig. Tes_1 che a causa della vigenza del rapporto contrattuale ancora in corso con la Linkman S.r.l., l'allora distributore della in Italia, quest'ultima non poteva inserire in Italia un nuovo CP_1 distributore fino alla cessazione definitiva con Linkman S.r.l.”
5. “Vero che per far fronte alla circostanza di cui al capitolo precedente, il signor Tes_1 informava che la stipula del documento “Dealer application” prodotto dall'attrice sub Pt_1 doc. 1 che si mostra al teste, era l'unico strumento per avviare da subito una collaborazione in attesa della cessazione del rapporto con la Linkman S.r.l. senza venir meno agli obblighi contrattuali in corso con quest'ultima”;
6. “Vero che a fronte di quanto sopra, le parti raggiungevano un'intesa in virtù della quale avrebbe comunque applicato alla i prezzi più bassi e le Controparte_4 Pt_1 condizioni riservate ai distributori rinviando in un secondo momento la stipulazione di un contratto di distribuzione in esclusiva a fronte dell'organizzazione da parte di Pt_1 della vendita dei prodotti, con la pubblicità di questi presso la clientela e la realizzazione, a sue spese, di una campagna di marketing per la vendita dei prodotti sul mercato italiano”; CP_1
7.“Vero che nel corso dei molteplici contatti telefonici, il signor si impegnava a non Tes_1 autorizzare nessun altro distributore in Italia ed evidenziando la possibilità di vendere i prodotti di in tutta l'area UE, come già concesso anche a distributori concorrenti di altre CP_1 nazionalità europee”;
8. “Vero che il rapporto contrattuale iniziava quindi sulla base di intese orali, qualificando e
“trattando” come distributore e con applicazione dei prezzi per i distributori, come Pt_1 risulta dai listini prezzi al distributore dell'aprile 2012 e gennaio 2013 prodotti dall'attrice sub doc.
4-5 che si mostrano al teste unitamente al listino praticato ai rivenditori prodotto dall'attrice sub doc. 2”; 9. ”Vero che nel mese di maggio 2013, il sig. visitò il nuovo show room di Testimone_2
a Milano e in tale occasione, complimentandosi per gli ottimi risultati ottenuti e Pt_1 per le azioni commerciali e di marketing intraprese, ribadiva la volontà della concedente di proseguire, consolidare ed espandere l'attività distributiva in affidata CP_1 Pt_1 in esclusiva alla e illustrando i propositi e le strategie operative della concedente Pt_1 per il mercato italiano”; 10 “Vero che in data 22 ottobre 2013, il sig. insieme al Presidente di Testimone_3 CP_1
Mr. facevano nuovamente visita allo show room di
[...] Parte_3 Pt_1
pagina 4 di 15 di Milano ribadendo la volontà di proseguire la collaborazione con quest'ultima per la distribuzione esclusiva dei prodotti di da parte di;
CP_1 Pt_1 Testi 11. “Vero che l'11 febbraio 2019, il sig. fece nuovamente visita presso la sede di e nel corso di una riunione in presenza del Dott. e di altri collaboratori Pt_1 Pt_2 Testi di il signor chiedeva di apportare modifiche al sito internet Pt_1 www.silhouetteitaly.com, affinché venisse destinato esclusivamente alla vendita e promozione dei prodotti , con esclusione di qualsiasi altro prodotto”. CP_1 Testi
12. “Vero che in occasione della visita del signor dell'11 febbraio 2019, il Dott. Pt_2 manifestava il proprio rifiuto alla richiesta della evidenziando i cospicui CP_1 investimenti fatti negli anni, il tempo e le risorse spese per lo sviluppo e promozione del sito, che gli accordi non prevedevano alcuna limitazione in tal senso, e che da tempo Pt_1 vendeva anche prodotti di altre marche”; Testi
13.“Vero che a fronte di detto diniego da parte del Dott. il sig. minacciava di Pt_2 interrompere i rapporti commerciali qualora non si fosse dato seguito alle sue richieste”;
14.“Vero che tra il 2012 ed il 2017, riceveva molteplici chiamate da parte di Pt_1
prima e poi, volte a inviare informazioni e fornire Controparte_4 Controparte_1 istruzioni operative sulla gestione del sito di e sulle modalità di vendita dei prodotti Pt_1 in detto sito”;
15.“Vero che tra il 2012 ed il 2020 ha svolto costantemente a favore dei propri Pt_1 clienti un servizio telefonico di assistenza tecnica relativamente ai prodotti CP_1 venduti”
Si indicano come testi, anche a prova contraria sui capitoli formulati ex adverso eventualmente ammessi, i Sig.ri:
Su tutti i capitoli 1-15:
. , nata a [...] il [...] (CF , Testimone_5 C.F._3 residente a [...] impiegata presso fino al Pt_1
20/5/2022; Su capitoli 11-15:
. , nata a [...] il [...] e residente a Castelnovo Persona_1 di Sotto (RE) in Via fontanese 10 – 42024, impiegata presso fino al 24/5/2022. Pt_1
In ogni caso, con vittoria di spese di lite e compensi professionali.” respingendo, per l'effetto, tutte le domande, eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata
, INC. avanti il Tribunale di Miano nei confronti dell'appellante Controparte_1
Parte_1
In ogni caso,
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e Cassa avvocati come per legge, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
PER : Controparte_1
1] Rigettare integralmente l'atto d'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed Pt_1 in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 6533/2023 emessa dal pagina 5 di 15 Tribunale di Milano, Sez. Civ. V, in persona del dott.ssa Simonetta Scirpo, nell'ambito del procedimento R.G: 34708/2021;
2] In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio di entrambe i gradi.
3] In via istruttoria: si insiste nelle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, 6° c.,
n. 2 (§ 7, pp. 13 – 16) e n. 3 (§ 3.6, p. 15)., qui ritrascritte:
Come da Memoria ex art. 183, 6° c. n. 2:
“A. Si chiede l'interrogatorio formale del legale rappresentante di ivi domiciliato, Pt_1 sui seguenti capitoli:
1. Vero che ha ricevuto, firmato e ritrasmesso il contratto del 10 maggio del 2012 Pt_1 sub doc. avv. n. 1 che si rammostra?
2. Vero che dopo il trasferimento dell'attività di dalla divisione CP_1 Controparte_4
(di alla convenuta, il rapporto è proseguito senza soluzione di Controparte_5 continuità con (si rammostrano le comunicazioni sub doc. avv. nn. 7 e 12)? Controparte_1
3. Vero che dopo gli ordini del 19 ottobre 2020 ha eseguito altri ordini o prenotato merce presso (si rammostrano al teste i docc. avv. nn. 42 a) e 42 b))? CP_1
4. Vero che gli ordini del 19 ottobre 2020 riguardavano una quantità di merce di 4 volte superiore
alla media mensile?
5. Vero che riconosce le fatture sub docc. n. 3 che si rammostrano?
6. Vero che quel mese di ottobre del 2020 ha ricevuto più merce della media dei mesi precedenti
(si rammostra anche la tabella di cui alla comparsa di risposta, p. 9)?
7. Vero che gli ordini e/o le richieste in contestazione riguardo la sono precedenti CP_3 alla stessa uscita sul mercato della macchina e anche del listino prezzi per i rivenditori?
8. Vero che durante la relazione, e prima dell'ottobre del 2020, si sono verificati episodi di
indisponibilità di prodotti anche per tre mesi (si rammostra al teste il doc. avv. n. CP_1
22)?
B. Si chiede di voler ammettere la testimonianza dei sig.ri
- , analista di marketing di , che assiste anche il mercato in Italia Tes_6 Controparte_4
e Spagna;
- , Direttore Vendite Internazionali di , responsabile delle Tes_7 Controparte_1 operazioni di vendita internazionali, ivi domiciliati presso la società, sui seguenti capitoli di prova:
9. Vero che riconosce le fatture sub docc. nn. 3, 8 e 9? pagina 6 di 15 10. Vero che queste costituiscono l'integralità della fatture emesse verso quelle società da
CP_1
per il periodo di riferimento indicato nelle stesse gennaio – ottobre 2020?
11. Vero che ha reso disponibili ai rivenditori tutti le prime macchine Cameo Pro CP_1 solo a
fine novembre e in un numero minimo di esemplari?
12. Vero che gli ordini vengono processati ed eseguiti secondo disponibilità?
13. Vero che, salvo ipotesi di limitatezza dei prodotti, gli ordini vengono processati e lavorati secondo un criterio di priorità? 14. Vero che, qualora vi sia indisponibilità / limitatezza della merce / eccesso di richieste quel criterio viene bilanciato e/o sostituito con il criterio dei cd. “dati storici”, basato sui numeri pregressi del rapporto / sulle percentuali storiche dei vari distributori?
15. Vero che il bilanciamento di cui al capitolo precedente ha lo scopo di favorire l'interesse di tutti
i distributori, il mantenimento della parità di trattamento per gli stessi e la continuazione dell'attività di tutti? 16. Vero che dalla seconda metà di ottobre ha smesso di fare ordini? Pt_1
17. Vero che in quel mese di ottobre aveva già ricevuto quantità di prodotti superiore Pt_1 alla media mensile (si rammostra al teste il ns. doc. n. 3)?
18. Vero che gli ordini del 19 ottobre 2020 sono stati gli ultimi ordini si (si Pt_1 rammostrano al teste i docc. avv. nn. 42 a) e 42 b)?
19. Vero che gli ordini di del 19 ottobre 2020 (si rammostrano al teste i docc. avv. Pt_1 nn. 42 a) e 42 b)) sono di quattro volte superiori alla sua media mensile?
20. Vero che riconosce la fattura sub docc. nn. 8 B (per Nuova) n. 9 B (per Plotteralia) che si rammostrano al teste?
21. Vero che le fatture di cui al punto che precede sono le prime fatture delle prime macchine
CP_3
consegnate a quelle società?
[...] 22. Vero che negli ultimi giorni di ottobre 2020 v'erano prodotti disponibili nel magazzino di
ad Amsterdam per gli ordini di del 19 ottobre 2020? CP_1 Pt_1
23. Vero che nell'ottobre del 2020 si verteva nelle ipotesi di cui ai capitoli 14 e 15 che precedono?
24. Vero che nell'ottobre del 2020 v'era limitatezza della merce a causa della pandemia, della relativa scarsità di materie prime, dei relativi problemi logistici, dell'avvicinarsi del periodo natalizio e dell'uscita sul mercato del nuovo modello?
25. Vero che la relazione commerciale con è stata regolata dall'inizio alla fine dal Pt_1 dealer application firmato da che si rammostra al teste sub doc. avv. n. 1? Pt_1
26. Vero che l'attività di , Divisione di stata trasferita Controparte_4 Controparte_5
a con ogni relativo contratto (si rammostrano al teste il doc. n. 6 e i Controparte_1 doc. avv. nn. 7 e 12)? 27. Vero che è stata titolare di un diritto di esclusiva per l' fino al 2016? Pt_1 Pt_1
pagina 7 di 15 28. Vero che dalla sua costituzione ha concesso, e concede, esclusive ai rivenditori? CP_1
C. Si chiede di voler ammettere la testimonianza dei legali rappresentanti di Controparte_6
(di diritto spagnolo (sig. ) e (sig. ), Controparte_7 Controparte_2 Controparte_8 come in atti, ivi domiciliati, sui seguenti capitoli di prova:
29. Vero che riconosce le fatture sub doc. n. 8 (per Nuova) / sub doc. n. 9 (per Plotteralia) che si rammostrano al teste?
30. Vero che queste costituiscono l'integralità delle fatture ricevute da per il periodo CP_1 di riferimento indicato gennaio – ottobre 2020;
31. Vero che ha ricevuto le prime macchine solo a fine novembre 2020 e in quantità CP_3 minime (si rammostra al teste il doc. avv. n. 50)?
32. Vero che riconosce la fattura sub doc. n. 8 B (per Nuova) / sub doc. n. 9 B (per Plotteralia) che si rammostrano al teste?
33. Vero che la fattura di cui al punto che precede è la prima fattura delle prime macchine
Cameo Pro ricevute? 34. Vero che nell'ottobre del 2020 tutta la merce ordinata o che intendeva ordinare da
era CP_1 disponibile (si rammostra al teste il doc. avv. n. 50)?
35. Vero che in quel periodo anche altri fornitori manifestavano limitatezza di merce a causa dell'emergenza sanitaria e delle relative conseguenze (si rammostra al teste il doc. avv. n. 50)? D. erma ogni riserva, si chiede fin d'ora di essere ammessi a prova contraria sulle prove costituende di anche indicando fin d'ora i testi sub B e C.” Pt_1 Come da Memoria ex art. 183, 6° c. n. 3 “Prudenzialmente, a prova contraria sui capitoli chiesti ex adverso, si indicano (oltre ai testi già indicati nella seconda memoria) i sig.ri:
- Mr. , ex dipendente di , con domicilio in 1112 Buckingham Dr. Apt. Tes_8 CP_1
[.. D
, CA 92626; CP_9
- Mr. Hisashi Araki, Quality Assurance Div., Graphtec Corp. con domicilio in 503-10 Shinano- cho,
Totsuka-ku,Yokohama 244-8503 JAPAN.
Si tratta dei protagonisti stessi e diretti dei capitoli domandati ex adverso gli unici, quindi, che potrebbero conoscere quei sedicenti fatti, insieme ovviamente al rappresentante legale di
Pt_1
di cui si chiede l'interrogatorio formale.
Inoltre, sempre a prova contraria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie tutte, già prudenzialmente svolte nella seconda memoria istruttoria di , aggiungendovi anche Parte_4 gli ulteriori testi predetti.
Sempre a prova contraria sulla consulenza domandata da si chiede, più che Pt_1 prudenzialmente, che il consulente voglia altresì quantificare i ricavi derivanti dall'ipotetica evasione di ordini futuri come da evasione degli ordini di quell'ottobre 2020 stesso e/o pagina 8 di 15 dell'intero 2020, ossia nello scenario ipotetico (minimo) che si sarebbe verificato se Pt_1 avesse effettuato gli ordini anche dopo il 19 ottobre 2020, detraendoli dai sedicenti “danni”
(sic).
Quanto alla ammissione della ispezione/consulenza ci si riserva, in caso di ammissione, la nomina
del delegato ad assistere / consulente di parte.
Si chiede, infine fin d'ora di essere ammessi a prova contraria sulle eventuali nuove istanze di di cui alla terza memoria.” Pt_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio avanti il Parte_1
Tribunale di Milano instando, previo accertamento della conclusione Controparte_1 per fatti concludenti di un contratto di concessione di distribuzione esclusiva, per la risoluzione di tale contratto in ragione dell'inadempimento della imputabile ad una condotta CP_1 della stessa illecita, abusiva e contraria a buona fede consistita anche nell'aver sciolto unilateralmente il contratto così cagionando danni, quantificati nella complessiva somma di euro 622.216,00, oltre interessi e rivalutazione per i quali ne domandava la condanna.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando l'avversa pretesa e Controparte_1 chiedendone.
Il procedimento esitava nella sentenza n. 6533/2023 pubblicata il 28/07/2023 con la quale il Tribunale di Milano rigettava tutte le domande formulate dall'attrice non ritenendo sussistente, alla luce della documentazione prodotta ed in particolare del contratto “Dealer Application”, un diritto di distribuzione esclusiva in capo a . Quest'ultima veniva invece Parte_1 ritenuta inadempiente alle previsioni contrattuali così legittimando la risoluzione del contratto da parte di . veniva conseguentemente condannata al pagamento delle spese CP_1 Pt_1 di lite.
Il presente grado di appello
Avverso la predetta sentenza interponeva appello deducendo i seguenti Parte_1 motivi di appello:
- omessa motivazione sull'esistenza di un autonomo contratto di concessione di vendita / di distribuzione in esclusiva intercorso tra e , Pt_1 Controparte_1
- omessa e/o erronea motivazione sull'inadempimento contrattuale in capo a e CP_1 violazione di legge in relazione agli artt. 1175, 1375, 1454 c.c..
- erroneità della motivazione della sentenza sull'asserito inadempimento da parte di Pt_1
- omessa motivazione e erroneità della sentenza sulle istanze istruttorie avanzate dall'attrice
Pt_1
pagina 9 di 15 - contraddittorietà ed erroneità della sentenza in punto di spese di lite.
Si costituiva in giudizio contestando l'appello in quanto infondato in Controparte_1 fatto ed in diritto e chiedendone il rigetto con integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata.
All'udienza di prima comparizione fissata ex art. 350 c.p.c., le parti concordemente chiedevano che la causa venisse rimessa in decisione.
Il Consigliere istruttore, fissava l'udienza del 4 marzo 2025 concedendo termini intermedi ex art. 352 c.p.c. per la rimessione avanti al Collegio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 10.3.2025.
***
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
Con il primo motivo di gravame contesta la sentenza di primo grado laddove non ha Pt_1 riconosciuto l'esistenza di un contratto di concessione di vendita / di distribuzione in esclusiva tra e . Pt_1 Controparte_1
Secondo quanto prospettato dall'appellante, il contratto prodotto sub doc. 1 cd “Dealer Application” non sarebbe mai stato concluso né eseguito, laddove il rapporto contrattuale in essere tra le parti sarebbe da qualificarsi quale contratto di vendita / di distribuzione in esclusiva e sarebbe sorto solo sulla base di intese verbali e concluso per fatti concludenti a causa della vigenza, all'epoca di un rapporto contrattuale in esclusiva con la società Linkman S.r.l., il cui contratto di distribuzione era in via di risoluzione ma non permetteva a di inserire in CP_1
un nuovo distributore fino alla cessazione definitiva. Pt_1
L'assunto è infondato e non può essere condiviso.
Va rilevato infatti che l'appellata pur contestando la conclusione e l'esecuzione del Pt_1 contratto cd “Dealer Application”, non ne disconosce formalmente la sottoscrizione. Pertanto la doglianza dell'appellante relativa all'inesistenza di un accordo scritto tra le parti risulta documentalmente contraddetta dalla sottoscrizione, in data 10.05.2012, dell'accordo denominato “Dealer Application” e prodotto sub doc 1 dalla stessa Pt_1
Tale accordo rappresenta quindi l'iniziale disciplina contrattuale dei rapporti tra le parti e anche l'unico accordo scritto intercorso tra le stesse. Peraltro, l'articolo rubricato “accordo unico” espressamente prevede che “questo accordo, insieme ai termini e alle condizioni, alle fatture scritte e alle politiche di vendita, costituisce l'intero accordo tra le parti” (doc. 1 I grado).
Come correttamente rilevato anche dal Giudice di primo grado, dall'analisi testuale di detto accordo non emerge il conferimento di alcun diritto di esclusiva a favore di ma Pt_1 soltanto l'attribuzione alla stessa società del ruolo di rivenditore/distributore autorizzato dei prodotti con marchio o logo . CP_1 pagina 10 di 15 Tanto premesso si tratta quindi di capire se possa dirsi concluso tra le parti un accordo ulteriore non scritto che modificando il primo contratto abbia previsto la vendita in esclusiva dei prodotti di . CP_1
L'appellante vorrebbe dare prova della conclusione di un patto aggiunto che avrebbe mutato le originali convenzioni contrattuali prevedendo la vendita in esclusiva, tramite prova per testi nei termini di cui alle istanze istruttorie formulate dalla nel primo grado di giudizio e qui Pt_1 reiterate.
Sul punto occorre osservare quanto segue.
Nel caso di specie l'accordo aggiunto concluso dalle parti sarebbe sorto, secondo la prospettazione dell'appellante, contemporaneamente alla sottoscrizione dell'accordo scritto
“Dealer Application” e in aperto contrasto con quanto in esso pattuito prevendo la distribuzione in esclusiva alla dei prodotti IL . Pt_1
L'art 2722 espressamente dispone che “la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea”. Si tratta di un limite legale di ammissibilità alla prova testimoniale, che tende a dimostrare che anteriormente o contemporaneamente alla stipulazione di un accordo scritto siano stati prodotti altri patti, non risultanti dal medesimo documento, giustificata dalla scarsa probabilità che le parti abbiano posto in essere verbalmente determinati accordi al fine di estendere o modificare il contenuto dell'atto scritto. La disposizione in esame sancisce la prevalenza della prova documentale su quella testimoniale, muovendo dalla teoria che, se le parti hanno prodotto un determinato accordo scritto, è assai poco verosimile che possano averne stipulati altri differenti, precedentemente o in contemporanea, che non siano stati indicati nell'atto.
La presente disposizione non fa altro che ribadire una regola generale della comune esperienza, la quale stabilisce che, di fronte ad un atto stipulato per iscritto, è assai poco plausibile che le parti non vi abbiano inserito tutte le loro manifestazioni di volontà, lasciando alla forma orale ulteriori pattuizioni aggiuntive o addirittura contrastanti con quanto risultante dal primo documento in questione. Si specifica, tuttavia, che tale limitazione non deve essere considerata qualora la prova testimoniale miri solamente a fornire elementi idonei a chiarire o a meglio intendere il contenuto del documento medesimo. In particolare infatti il divieto, previsto dall'art. 2722 c.c., di dimostrare con testi la conclusione di accordi anteriori o contemporanei rispetto ad un contratto stipulato in forma scritta opera quando la prova si riferisce alla contrarietà tra ciò che si sostiene essere pattuito e quello che risulta documentato, ma non ove tenda solo a fornire elementi idonei a chiarire o interpretare il contenuto del documento (Cass. civ. n.
28407/2018).
Nel caso di specie quindi, a fronte di un contratto di vendita non esclusivo sottoscritto dalle parti in data 10.05.2012 e prodotto in atti sub doc 1, non può ritenersi raggiunta la prova della conclusione di un ulteriore e diverso contratto contenente la previsione dell'esclusività, stante l'inammissibilità della prova testimoniale dedotta, nei termini sopra evidenziati.
Il primo motivo di gravame è dunque infondato e deve essere respinto.
pagina 11 di 15 Il rapporto contrattuale tra le parti deve dunque ritenersi disciplinato dal contratto “Dealer Application” sulla scorta delle cui previsioni andranno quindi analizzate le successive censure dell'appellante.
Con il secondo motivo e terzo motivo di gravame parte appellante lamenta la generale condotta di male fede perpetuata dalla nell'esecuzione del contratto, culminata nell'illegittimo CP_1 recesso unilaterale della stessa e contesta che possa essere imputato a qualsivoglia Pt_1 inadempimento idoneo a giustificare tali condotte.
Più precisamente deduce che nell'esecuzione del contratto sarebbe stata a Pt_1 CP_1 rendersi inadempiente interrompendo di fatto il rapporto tramite il rifiuto di evadere gli ordini ricevuti da Tale condotta, secondo la prospettazione dell'appellante, integrerebbe Pt_1
l'interruzione arbitraria ad nutum della relazione commerciale senza la concessione di un congruo preavviso con conseguente obbligo di risarcire il danno derivatone.
L'assunto non è condivisibile. Sul punto ritiene la Corte di condividere quanto disposto dal
Tribunale.
Premesso che dai documenti allegati non risulta alcuna espressa dichiarazione di recesso da parte di , in ogni caso il contratto sottoscritto dalle parti prevede, al paragrafo CP_1 denominato “Termination”, che ciascuna delle parti possa risolvere l'accordo con o senza causa in qualsiasi momento dando un preavviso scritto di 30 giorni all'altra parte e che CP_4 ha comunque facoltà di porre fine all'accordo in ogni momento senza preavviso in caso
[...] di violazione dello stesso da parte del rivenditore autorizzato.
Da quanto prodotto in atti appare evidente la violazione di alle previsioni contrattuali Pt_1 pattuite.
Risulta infatti documentato che con mail del 16.04.2013 (doc. 15 il sig. Pt_1 Tes_2
(export director di comunicava a di aver
[...] Controparte_1 Parte_1 scoperto l'esistenza del sito internet http://www.silhouetteitaly.com invitando quest'ultima a inserire l'indicazione “distributore autorizzato di e specificando la Controparte_1 sussistenza di una politica di protezione del proprio marchio che non permetteva ad alcun rivenditore di avere “marketing materials”, incluso il sito web, confondibili con i propri.
Successivamente apprendeva che all'interno del predetto sito web erano CP_1 pubblicizzati e venduti anche prodotti di aziende concorrenti (docc. 31 e 33 , con Pt_1 evidente condotta contraria agli obblighi scaturenti dall'accordo stipulato che, nel paragrafo intitolato “Use of , consentiva ai rivenditori di utilizzare il logo Controparte_10 pagina 12 di 15 e altri marchi su insegne, poster, materiale espositivo e CP_1 Controparte_11 altri materiali pubblicitari e promozionali forniti dalla stessa , non autorizzando i CP_1 medesimi distributori a utilizzare il logo o altri marchi CP_1 Controparte_11 in altri modi, senza una specifica autorizzazione.
Ancora, nel febbraio del 2017 l'odierna appellata scopriva che aveva Parte_1 inserito sul proprio sito internet, del tutto arbitrariamente e in violazione di qualsivoglia obbligo specifico, la locuzione “in esclusiva”, così auto-attribuendosi verso il pubblico un'esclusiva inesistente, con danno per , gli altri distributori e il mercato e la invitava pertanto ad CP_1 espungerla (doc. 21 appellante).
Con successiva mail (doc. 22 appellante) i diceva disponibile a eliminare tale dicitura Pt_1 ma non vi provvedeva.
Invero ancora oggi il sito internet di (ora ha dominio Pt_1 Controparte_12 silhouetteitaly.com e risulta che la stessa continui a vendere tramite tale sito prodotti concorrenti
(doc. C appellata).
Appare dunque corretta la decisione del Giudice di primo grado che ha ritenuto Pt_1 inadempiente alle previsioni contrattuali e, di conseguenza, legittimo il recesso di CP_1 sulla base del paragrafo “Termination” del contratto in essere tra le parti.
Le condotte sopra evidenziate dimostrano l'infondatezza della prospettazione di parte appellante circa l'illegittimità del recesso della controparte, che appare pienamente giustificato invece dall'inadempimento di con conseguente esclusione di ogni diritto di Pt_1 quest'ultima ad ottenere il risarcimento del danno.
Il secondo e terzo motivo sono dunque infondati e devono essere respinti.
Sul quarto motivo di appello basti osservare quanto già detto con riferimento al primo motivo.
L'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate da trova fondamento nella Pt_1 previsione di cui agli artt. 2722 c.c. e 2723 c.c. nei termini sopra esposti.
Con il quinto ed ultimo motivo di gravame lamenta la contraddittorietà della sentenza Pt_1 di primo grado in punto di spese di lite.
pagina 13 di 15 Ritiene in particolare parte appellante che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere integralmente soccombente essendo stata respinta l'eccezione pregiudiziale sulla Pt_1 giurisdizione sollevata dalla Tale rigetto avrebbe giustificato una Controparte_1 compensazione quantomeno parziale delle spese di lite. Inoltre l'appellante contesta il quantum liquidato che ritiene esorbitante dovendosi eliminare dal calcolo la fase istruttoria in quanto non espletata e quella decisoria.
Il motivo d'appello è assolutamente infondato.
In merito alla eccepita soccombenza di si rileva, anche sulla scorta del consolidato CP_1 insegnamento giurisprudenziale, come “in materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito” (Cass. n. 18503/2014).
Parimenti priva di pregio è l'eccezione in punto di quantum: le spese sono state liquidate in conformità ai parametri forensi contenuti nel DM 55/2014 tenuto conto dello svolgimento della fase istruttoria e decisoria espletate tramite il deposito da parte di entrambe le società in causa delle memorie ex art 183 comma sesto cpc e degli scritti difensivi.
In conclusione l'appello va respinto con conferma della sentenza di primo grado n. 6533/2023.
In applicazione del principio di soccombenza processuale a carico di Parte_1 andranno poste le spese affrontate da per il presente giudizio di appello, Controparte_1 liquidate con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase di trattazione, consistente nella sola partecipazione all'udienza di prima comparizione, ma da liquidarsi necessariamente anche in appello (Cass. n. 30219/23).
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2022, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6533/2023 così provvede: Parte_1
1. rigetta l'appello; pagina 14 di 15 2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 9.142,00 oltre 15
% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.
1 quater.
Così deciso in Milano, il 10.3.2025 Il Presidente
Adriana Cassano Cicuto
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