Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 41123/2024
R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Stefano Caligiuri, presso il cui studio domicilia in Parte_1
Roma via G. Aurispa, n. 10
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, con l'avv.to Raffaella Piergentili, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccartia, n. 10
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 11.11.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1
12.11.2024) poi notificato, con il quale ha esposto: che questo Tribunale le ha riconosciuto, con decreto di omologa del 10.7.2024, il requisito sanitario previsto dall'art. 1, l. n. 222/1984; che in data 11.7.2024 ha notificato all' il predetto decreto, nonché la CP_1 richiesta di pagamento con i dati necessari;
che nonostante sia decorso il termine di 120 giorni previsto ex lege l non ha provveduto al pagamento. CP_1
Pertanto la ricorrente ha domandato quanto segue:
“…dichiarare il diritto di all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 Parte_1
l. 222/1984 e per l'effetto condannare l al pagamento dei ratei della suddetta CP_1 provvidenza con decorrenza dal 24.7.2023, data della revisione amministrativa, con gli interessi legali sui ratei dalle rispettive scadenze al saldo. Con vittoria di spese, rimborso forfetario spese generali, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha chiesto “…un rinvio per la liquidazione CP_1 della prestazione per poter dichiarare cessata la materia del contendere”. Nel corso dell'odierna udienza, acquisita la documentazione, comparso e sentito il difensore della ricorrente, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Il decreto di omologa del 10.7.2024 di questo Tribunale (in atti) ha dunque riconosciuto, nella persona di il requisito sanitario previsto dall'art. 1, l. n. 222/1984 Parte_1
a decorrere dalla visita di revisione (24.7.2023). Tale decreto è stato notificato all' in data 11.7.2024 (come in atti) e comunque lo CP_1 stesso resistente non contesta la domanda sotto alcun profilo ed anzi chiede rinvio CP_1 proprio per liquidare la prestazione in oggetto (non si è dato corso a tale richiesta attesa la relativa genericità). La mancata comparizione di parte resistente nel corso dell'odierna udienza arreca ulteriore suffragio alla domanda. All'esito delle precedenti considerazioni, dichiarato il diritto di a Parte_1 conseguire l'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 l. 222/1984 a decorrere dal 24.7.2023, l' va condannato al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi legali. CP_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo (sulla base dei minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta), da distrarsi ex art. 93
c.p.c..
P.Q.M.
dichiara il diritto di all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art 1, l. n. Parte_1
222/1984 a decorrere dal 24.7.2023 e condanna l a pagare alla medesima i relativi CP_1 ratei, oltre interessi legali;
condanna l al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, liquidate CP_1 complessivamente in € 1.864,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito.
Roma, 7 gennaio 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia