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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/02/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai magistrati:
PINTO Dott. Diego Rosario Antonio PRESIDENTE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. SARACINO Dott. Nicola CONSIGLIERE riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 7812 R.G. degli affari contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 4.10.2023
TRA
, in persona del Ministro pro Parte_1 tempore (c.f. ), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
Generale dello Stato (CF ) ed elettivamente domiciliato P.IVA_2 presso i suoi uffici in via dei Portoghesi n. 12; per il ricevimento degli atti FAX 06/96514000 e PEC Email_1
APPELLANTE E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
E PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO
[...]
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE OGGETTO: Appalto di opere pubbliche - Appello avverso la sentenza n. 7889/2018 del Tribunale di Roma, sezione II civile, del 18.4.2018 CONCLUSIONI: All'udienza del 4.10.2023 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in rubrica il Tribunale di Roma, definitivamente r.g. n. 1 pronunciando sulle domande come in atti proposte, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvedeva:
- Revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 22173/2014 –
R.G. n. 55757/2014;
- Condanna il al pagamento in favore di Parte_1
dell'importo di euro 342.480, 39 Controparte_1
oltre interessi legali a decorrere dal 21.10.2014 e fino al soddisfo;
- Condanna il a rifondere in favore dell'avv. Parte_1
Roberto Luca Lobuono Tajani, dichiaratosi procuratore distrattario di
, delle spese del presente giudizio Controparte_1
liquidate in complessivi € 11.500,00, oltre spese forfettarie in ragione del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge;
- Compensa integralmente le spese di lite tra il Parte_1
e la Procedura di Concordato Preventivo di
[...] CP_1
di .
[...] CP_1
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'appellante ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, in accoglimento dei motivi in appello,
- Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi che si sono esposti in narrativa;
- Riformare e/o annullare la sentenza del Tribunale di Roma indicata in epigrafe e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, accoglimento le conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che di seguito si trascrivono nuovamente:
r.g. n. 2 In accoglimento del primo motivo di opposizione accertare e dichiarare che nessuna pretesa può essere esercitata dal subappaltatore
Elettrica Progetti nei confronti della stazione appaltante e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
-in accoglimento del secondo motivo di opposizione accertare e dichiarare che il procedimento di concordato preventivo della CP_2
esclude l'obbligo di pagamento del subappaltatore Elettrica
[...]
Progetti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
-in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra esposte, revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui ha comminato la condanna al pagamento degli interessi da parte della stazione appaltante in quanto non dovuti per le ragioni spiegate in narrativa.
All'udienza in data 12.7.2019 veniva dichiarata la contumacia delle parti appellate e veniva respinta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
In data 28. 11. 2018 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore. All'udienza del 4.10.2023 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Il appellante ha proposto tre motivi di gravame. Parte_1
Con il primo ha denunciato l'erroneo riconoscimento del diritto del subappaltatore ad ottenere il pagamento di quanto dovuto da parte del committente e l'erroneo riconoscimento di un rapporto obbligatorio diretto tra stazione appaltante e subappaltatore.
Sotto un primo profilo la difesa erariale ha censurato il capo della sentenza nel quale il Tribunale di Roma ha riconosciuto il diritto soggettivo r.g. n. 3 della ad ottenere dal committente Controparte_3
principale il pagamento dovuto.
Il Tribunale ha affermato la sussistenza della legittimazione sostanziale della ad agire nei confronti del Controparte_1
committente/stazione appaltante quale titolare di una situazione giuridica soggettiva tutelata dal quadro normativo applicabile al caso di specie.
In particolare, il giudice di primo grado ha evidenziato che l'interpretazione consolidata delle norme relative agli appalti pubblici previgenti rispetto al d.lgs. n. 50/2016, in ordine al rapporto tra committente e subappaltatore, secondo cui è necessaria l'autorizzazione del committente al subappalto, prevista sin dalla l. n. 44/1990, aveva l'unica funzione di consentire all'appaltatore di soddisfare un interesse non ritenuto in contrasto con le finalità del contratto e dell'interesse pubblico perseguito;
perciò, da un lato, il rapporto di subappalto conservava la sua autonomia e restava strutturalmente distinto dal contratto principale, e dall'altro non si costituiva un nuovo e diverso rapporto tra committente e subappaltatore, a meno che la stazione appaltante si fosse avvalsa della facoltà di provvedere direttamente al pagamento del corrispettivo al subappaltatore.
Ricostruita la disciplina in questi termini il Tribunale ha osservato che nel caso di specie si trattava di una gara che, esperita nel 2010, doveva essere sottoposta alla disciplina prevista dal d.lgs. 163/2006, ed in applicazione dell'art. 118 dello stesso, ha statuito che i crediti cui si riferiva la domanda di pagamento ex art. 633 c.p.c. derivavano dall'esecuzione di un contratto di subappalto autorizzato dal committente, con Parte_1
riferimento al quale il bando di gara prevedeva il pagamento diretto dei corrispettivi spettanti ai subappaltatori.
Per tale ragione l'impegno dell'Amministrazione costituiva fonte di un diritto del subappaltatore ad ottenere dal committente principale il r.g. n. 4 pagamento del dovuto, opponibile ai terzi ex 2704 c. c., compresi i creditori dell'appaltatore principale subcommittente.
L'appellante ha contestato tali statuizioni evidenziando che il aveva concluso un contratto di appalto con la Parte_1
società Gestecos s. r. l. di Roma, mentre quest'ultima aveva stipulato due contratti di subappalto con l'odierna appellata;
quindi, sussisterebbero due diversi rapporti giuridici autonomi che non consentirebbero al subappaltatore di avanzare pretese dirette verso la stazione appaltante.
Sul punto la difesa erariale ha sottolineato che l'esercizio della facoltà di pagamento diretto da parte della stazione appaltante in favore del subappaltatore, prevista dal bando di gara, non potrebbe alterare la natura dei rapporti tra i due contratti, e non consentirebbe di affermare l'esistenza di un diritto soggettivo del subappaltatore ad ottenere dal committente il riconoscimento della legittimazione processuale e della legittimazione sostanziale al pagamento diretto delle pretese economiche.
La suddetta previsione introdurrebbe, invece, una delegazione di pagamento in forza della quale la stazione appaltante adempirebbe direttamente l'obbligo dell'appaltatore verso il subappaltatore.
Infine, la difesa erariale ha ritenuto i documenti menzionati in sentenza (decreto del Ministero della Giustizia e nota inviata all'Amministrazione alla non idonei a fondare il diritto CP_2
soggettivo della Controparte_1
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato l'erroneo riconoscimento dell'obbligo di pagamento nei confronti del subappaltatore in presenza della procedura concorsuale di concordato.
Il Tribunale, riconoscendo il diritto soggettivo del subappaltatore ad ottenere dal committente principale il pagamento di quanto dovuto, opponibile ai terzi ex art. 2704 c. c. (ivi compresi i creditori dell'appaltatore principale - subcommittente), ha rilevato che la qualità del r.g. n. 5 Ministero di debitore del subappaltatore escludeva che il pagamento del credito, per l'importo dallo stesso espressamente riconosciuto come dovuto, interferisse o ledesse la par condicio creditorum dei creditori dell'appaltatrice Gestecos s. r. l., che non poteva essere certamente lesa dal pagamento in favore di un creditore dell'impresa fallita eseguito dal garante di quest'ultima, assumendo natura concorsuale il credito di regresso del garante solvens.
Il giudice di primo grado ha sottolineato che “non acquisendo
l'Amministrazione committente alcun credito di regresso in conseguenza del pagamento da essa dovuto ed eseguito in favore del subappaltatore, di guisa che la massa attiva dell'appaltatore fallito addirittura si giova di tale pagamento, a fortiori va escluso ogni impedimento al pagamento diretto da parte del in favore dell'impresa subappaltatrice ricorrente, Parte_1
derivante dal fallimento”, non ostando a tale conclusione neppure il decreto di ammissione dei crediti dell'impresa ricorrente allo stato passivo della società Gestecos, operando la prededuzione al netto dei pagamenti già ricevuti dal appaltante. Parte_1
La difesa erariale ha contestato tali conclusioni in quanto il Tribunale, affermando la mancata lesione della par condicio creditorum non avrebbe considerato che, in presenza di una procedura concordataria non potrebbe procedersi al pagamento diretto del subappaltatore, perché lo stesso consisterebbe nel pagamento di un proprio debito (eseguito dall'appaltatore in concordato preventivo) stante il divieto di cui all'art. 167 della legge fallimentare. La disposizione citata sancisce il divieto di pagamento dei crediti anteriori, in quanto l'art. 167 legge fall. subordina il compimento di atti di straordinaria amministrazione all'autorizzazione del giudice delegato, al fine di garantire la destinazione del patrimonio al soddisfacimento di tutti i creditori dal momento della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, apparendo incongruo che ciò che il r.g. n. 6 creditore non possa ottenere in via di esecuzione forzata possa ottenere e conseguire in via di spontaneo adempimento.
L'appellante ha poi evidenziato che tale divieto si desumerebbe anche dall'art. 182 quinquies, che disciplina in modo specifico proprio i pagamenti dei crediti anteriori, senza alcuna distinzione tra quelli di ordinaria e/o straordinaria amministrazione.
Con il terzo motivo l'appellante ha denunciato l'erroneo riconoscimento degli interessi legali sulle somme ex art. 1284.
Il Tribunale, pur rigettando la richiesta di liquidazione degli interessi secondo la previsione del d.m. 145/2000 e secondo il d.lgs. 231/2002, ha ritenuto di applicare gli interessi al saggio legale a decorrere dalla data di costituzione in mora del 21.10.2014. La difesa erariale al riguardo ha sottolineato che alcuna somma sarebbe dovuta a titolo di interessi, atteso che il ritardo nel pagamento non sarebbe imputabile all'amministrazione, dal momento che la stazione appaltante non avrebbe provveduto al pagamento a causa della messa in concordato preventivo dell'appaltatore.
I tre motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente, posto che il secondo motivo è fondato e deve essere accolto, con conseguente assorbimento degli altri due motivi.
La Corte ritiene di non dover condividere la decisione del Tribunale.
Infatti, la pronuncia del Tribunale, nonostante la corretta individuazione della disciplina applicabile ratione temporis alla controversia in esame, si pone in contrasto rispetto ai principi di recente affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in base ai quali, “in caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 3 – che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore deve ritenersi riferito all'ipotesi in cui il
r.g. n. 7 rapporto di appalto sia in corso con un'impresa in bonis e, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie;
ne consegue che al curatore è dovuto dalla stazione appaltante il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e dell'ordine delle cause di prelazione.” (v. Cass. Sez. U, 5685/2020).
Inoltre, deve rilevarsi che con una successiva pronuncia (v. Cass., ordinanza n. 23447/2022) i giudici di legittimità, confermando l'orientamento in precedenza evidenziato, hanno fatto applicazione dei summenzionati principi in una fattispecie analoga a quella oggetto della presente controversia.
Infatti, hanno affermato che: “5.3 - Dal citato arresto è desumibile il principio, applicabile alla fattispecie in esame, che anche il pagamento diretto del subappaltatore -parimenti contemplato dall'art.118, comma 3,
d.lgs.n.163/06- è compatibile solo con l'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con l'impresa in bonis, e non lo è quando il contratto di appalto si sciolga ipso iure a seguito della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 81 l.fall.e dell'art.140, comma 1, Codice appalti 2006, come è avvenuto nel caso di specie. In cui l'art.51, comma 1, del capitolato speciale facente parte integrante del contratto di appalto dell'11 dicembre 2007 era stato modificato con l'atto aggiuntivo del
23/11/2009, che prevedeva appunto il pagamento diretto del subappaltatore da parte del ciò che già di per sé comporterebbe CP_4
l'estensione dello scioglimento del contratto alla clausola di pagamento diretto dei subappaltatori in esso contenuta.
5.4 - Ma anche valorizzando la qualificazione della suddetta clausola come delegazione (o mandato) di pagamento, si perviene al medesimo
r.g. n. 8 risultato. Invero, premesso che nella specie ricorre una delegazione
“doppiamente” titolata, avuto riguardo al rapporto di provvista
(delegante/delegato, i.e. appaltatore/committente) e di valuta
(delegato/delegatario, i.e. committente/subappaltatore) – con conseguente rilevanza dell'inefficacia sopravvenuta del rapporto sottostante (arg. ex art. 1271 c.c.) – occorre considerare che si tratta di un negozio comunque privo di autonomia rispetto al contratto di appalto cui accede, del quale segue pertanto la sorte dello scioglimento, ai sensi degli artt. 78 e 72
l.fall.”
5.5. – A diverse conclusioni non induce nemmeno la riconduzione di siffatta delegazione alla categoria del mandato in rem propriam – o meglio mandato nell'interessi anche di terzi, segnatamente del subappaltatore – che, ai sensi dell'art. 1723, comma 2, c.c., «non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca», né «per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante». Sulle predette regole civilistiche prevale infatti, in ragione della sua specialità, l'apposita disciplina dettata dalla legge fallimentare
(artt. 78 e 72 l.fall.), la quale attinge a categorie diverse da quelle utilizzate nel codice civile (p.es. estinzione, in luogo di scioglimento;
interdizione o inabilitazione, in luogo di fallimento: cfr. artt. 1722 e 1724
c.c.), ove peraltro non è nemmeno espressamente contemplata l'ipotesi del fallimento del mandante o del mandatario.”.
Rispetto al caso di specie deve rilevarsi che il Tribunale di Roma aveva dichiarato il fallimento della società appaltatrice Gestecos s. r. l. in data 15.10.2015 e, in data 14. 7. 2016, il Giudice Delegato della procedura aveva dichiarato esecutivo il relativo stato passivo.
Conseguentemente, il pagamento diretto al subappaltatore
[...]
, anche se previsto nel bando di gara come facoltà Controparte_1
riconosciuta ex art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, deve ritenersi r.g. n. 9 incompatibile con la dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, che aveva determinato lo scioglimento del contratto, con il conseguente venir meno della vincolatività delle clausole in esso contenute, ivi compresa quella eventualmente pattuita in funzione del pagamento anzidetto.
Alla stregua di quanto sinora esposto l'appello proposto deve ritenersi fondato e deve essere accolto.
La Corte ritiene di dover compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio in considerazione della natura della controversia, del consolidamento della giurisprudenza in materia in corso di causa e della complessità della questione trattata.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 7889/2018 del Tribunale di Roma, sezione II civile, del
18.4.2018, così provvede:
A) In riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello proposto accoglie l'opposizione proposta e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
B) Compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio tra le parti.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 10