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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 3449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3449 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 06/05/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8209/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, rappresentato e difeso – come in atti – dagli avv.ti Vittorio Parte_1
Visone ed Angela Sorrentino con i quali è elettivamente domiciliato in San Giorgio a Cremano alla Piazza Bernardo Tanucci n. 32
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Adele Carlino con la quale è elett.te dom.to presso la Casa Comunale, P.za Vittorio Emanuele II, 10
RESISTENTE NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
CONTUMACE Controparte_3
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con l'atto di ricorso in atti parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva: che, con sentenza n. 174/2022 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, il
[...]
era stato condannato in via solidale, ex articolo 1676 c.c., al Controparte_1 pagamento della somma di € 7.257,54 a titolo di retribuzioni per il periodo dal gennaio 2019 al maggio 2019 oltre al 25% del mese di Giugno 2018; che, notificata la predetta sentenza in data 07/02/2022, aveva proceduto alla notifica dell'atto di precetto in data 11.09.2022 e successivo pignoramento presso terzi recante n.r.E. 11096/2022 nei confronti del predetto Comune e del terzo tesoriere Banca di Credito Popolare scpa, chiedendo l'assegnazione della somma complessiva di € 10.194,19 incluso interessi legali ex articolo 1284, comma 1 e 4 e rivalutazione monetaria, oltre accessori di legge successivi;
che il terzo pignorato aveva reso dichiarazione ex art. 547 c.p.c. attestante un saldo creditore presso la Banca d'Italia pari ad € 1.199.524,04, con utilizzo di una linea di credito per anticipazione pari ad € 8.000.000,00 (utilizzati per € 4.129.984,62) e somme vincolate pari ad € 2.830.287,45 e somme riservate pari ad € 1.407.914,51. che il aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. Controparte_1 eccependo l'impignorabilità delle somme per operatività in anticipazione di cassa, la sopravvenuta inesistenza del titolo esecutivo, l'inesistenza del titolo in relazione alle somme richieste ex art. 1284, comma 4, c.c. e l'abuso del processo esecutivo per frazionamento del credito;
che all'udienza del 13.11.2023 si era costituito eccependo la violazione degli obblighi di Parte_ cui al combinato disposto degli articoli 546 c.p.c., 550 c.p.c. e 2915 c.c., avendo la provveduto ad accantonare e rendere dichiarazioni di quantità positive in relazione a successive procedure esecutive;
che il G.E. aveva rigettato l'istanza di sospensione accertando la pignorabilità delle somme ed assegnando l'importo di € 8.015,95; che con il presente ricorso in riassunzione impugnava l'opposizione formulata dal in quanto infondata, chiedendo l'accertamento del diritto al pagamento della CP_1 somma residua di € 3.624,37 ovvero di € 1.001,01 oltre interessi e rivalutazione dall'08/02/2024, stante la violazione degli obblighi di custodia ex art. 546 c.p.c., dell'ordine cronologico ex art. 550 c.p.c. e l'inopponibilità della condotta del terzo ai sensi dell'art. 2915 c.c. Concludeva per:“ accertare e dichiarare infondate le eccezioni proposte dal
[...]
e rigettare l'opposizione; Controparte_1
- accertare e dichiarare a favore del creditore procedente un credito residuo alla data del 08/02/2024 per sorta capitale pari a Euro 3.624,37 ovvero ad Euro 1.001,01, per le causali di cui in premessa, oltre interessi legali ex articolo 1284, comma 1 e 4, e rivalutazione monetaria”; il tutto con vittoria di spese di lite. Si costituiva il che rilevava: Controparte_1 in via preliminare, l'inammissibilità della riassunzione quanto al motivo attinente l'accertamento dell'obbligo del terzo per carenza di interesse e cessata materia del contendere, avendo il creditore già ottenuto l'ordinanza di assegnazione ed incassato le somme pignorate;
nel merito, l'infondatezza della pretesa degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 12449/2024 nonché l'inammissibilità della domanda relativa agli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. in quanto estranea ai motivi di opposizione originari. Concludeva chiedendo: “ 1. dichiari la inammissibilità della riassunzione con riguardo ai motivi sub 2 e 3; in accoglimento dell'opposizione dichiari la non debenza degli interessi di cui all'art 1284 IV c. cpc richiesti nell'atto di precetto;
Dichiari la inammissibilità, la nullità e in subordine la infondatezza della domanda di interessi residui come richiesti nell'atto di riassunzione”; il tutto con vittoria di spese di lite. La n.q. di terzo pignorato, sebbene regolarmente citata, Controparte_2 restava contumace. All'odierna udienza, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale osserva che: Vanno interamente condivise le argomentazioni rese, in fattispecie totalmente sovrapponibile alla presente, nella sentenza n. 8698/2024 emessa dal dott. Ciro Cardellicchio e richiamata in questa sede anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. In via preliminare, infondata è l'eccezione di inammissibilità della riassunzione per carenza di interesse e cessata materia del contendere. Il creditore, infatti, mantiene interesse all'accertamento del suo diritto in relazione alle somme ulteriori rispetto a quelle già assegnate, con particolare riferimento agli interessi ex art. 1284 c.c. Nel merito, la domanda principale non può essere accolta. In ordine alla pretesa creditoria afferente agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., assume valenza dirimente il recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 12449 del 7.5.2024, hanno enunciato il seguente principio di diritto:
“ove il giudice disponga il pagamento degli 'interessi legali' senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. Tale principio si pone in linea di continuità con l'orientamento già espresso dalla
Suprema Corte con le pronunce nn. 28409/2018 e 943/2021, le quali avevano delineato l'ambito applicativo dell'art. 1284, comma 4, c.c., introdotto dal D.L. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. 162/2014, chiarendo che detta disposizione richiede, quale presupposto indefettibile per la sua operatività, uno specifico accertamento giudiziale circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del saggio di interesse maggiorato. Nel caso di specie, dall'esame del titolo esecutivo azionato (sentenza n. 174/2022 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro) emerge che il giudice della cognizione si era limitato a disporre genericamente il pagamento di “interessi legali”, senza operare alcuno specifico riferimento all'art. 1284, comma 4, c.c., né tantomeno accertare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del saggio ivi previsto. Peraltro, trattandosi di crediti di lavoro, trova applicazione la disciplina speciale di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c., che prevede il riconoscimento automatico ex lege degli interessi e della rivalutazione monetaria, costituendo detta normativa un regime di favore per il lavoratore non derogabile dalla disciplina generale sugli interessi moratori nelle transazioni commerciali. Tale interpretazione risulta suffragata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. lav., 16889/2015 e 15272/2017) che ha ripetutamente evidenziato la specialità del regime di cui all'art. 429 c.p.c. rispetto alla disciplina generale degli interessi moratori. Ne consegue l'infondatezza della pretesa azionata in relazione agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dovendo trovare applicazione il saggio di interesse nella misura ordinaria prevista dall'art. 1284, comma 1, c.c., in combinato disposto con la disciplina speciale di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c. Inammissibile è, invece, la domanda proposta in via subordinata di accertamento di un credito residuo a titolo di interessi legali ai sensi del 1 comma dell'art. 1284 nella misura di € 1.001,01 sul presupposto di una errata determinazione nell'ordinanza di assegnazione, dovendosi proporre nelle forme previste dall'art. 617 cpc . Difatti, l'opposizione all'ordinanza di assegnazione, con specifico riferimento alla contestazione del calcolo degli interessi legali, si configura quale rimedio processuale rientrante nel novero delle opposizioni agli atti esecutivi disciplinate dall'art. 617 c.p.c., costituendo strumento di controllo sulla regolarità formale degli atti del processo esecutivo. In particolare, l'ordinanza di assegnazione risulta impugnabile mediante opposizione agli atti esecutivi, ogniqualvolta se si contesti la determinazione quantitativa delle somme oggetto di assegnazione ovvero che sia stata emessa per importo inferiore a quello indicato nel precetto (Cass. 8 5510/2003), rientrando in tale fattispecie anche la contestazione circa l'erroneo calcolo degli interessi legali. Ne consegue, quindi, che, l'opposizione agli atti esecutivi costituisce rimedio necessario ed esclusivo per contestare l'erronea quantificazione degli interessi, non potendo tale vizio essere fatto valere mediante opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto non attinente all'an dell'esecuzione bensì al suo quomodo. Le spese di compensano ex art. 92 cpc. nei confronti del Controparte_1
[...]
Nulla per le spese processuali nei confronti della . Controparte_2
PQM
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: rigetta la domanda principale;
dichiara inammissibile la domanda subordinata;
spese compensate nei confronti del;
Controparte_1 nulla per le spese processuali nei confronti della . Controparte_2
Così deciso in Napoli in data 06/05/2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 06/05/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8209/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, rappresentato e difeso – come in atti – dagli avv.ti Vittorio Parte_1
Visone ed Angela Sorrentino con i quali è elettivamente domiciliato in San Giorgio a Cremano alla Piazza Bernardo Tanucci n. 32
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Adele Carlino con la quale è elett.te dom.to presso la Casa Comunale, P.za Vittorio Emanuele II, 10
RESISTENTE NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
CONTUMACE Controparte_3
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con l'atto di ricorso in atti parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva: che, con sentenza n. 174/2022 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, il
[...]
era stato condannato in via solidale, ex articolo 1676 c.c., al Controparte_1 pagamento della somma di € 7.257,54 a titolo di retribuzioni per il periodo dal gennaio 2019 al maggio 2019 oltre al 25% del mese di Giugno 2018; che, notificata la predetta sentenza in data 07/02/2022, aveva proceduto alla notifica dell'atto di precetto in data 11.09.2022 e successivo pignoramento presso terzi recante n.r.E. 11096/2022 nei confronti del predetto Comune e del terzo tesoriere Banca di Credito Popolare scpa, chiedendo l'assegnazione della somma complessiva di € 10.194,19 incluso interessi legali ex articolo 1284, comma 1 e 4 e rivalutazione monetaria, oltre accessori di legge successivi;
che il terzo pignorato aveva reso dichiarazione ex art. 547 c.p.c. attestante un saldo creditore presso la Banca d'Italia pari ad € 1.199.524,04, con utilizzo di una linea di credito per anticipazione pari ad € 8.000.000,00 (utilizzati per € 4.129.984,62) e somme vincolate pari ad € 2.830.287,45 e somme riservate pari ad € 1.407.914,51. che il aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. Controparte_1 eccependo l'impignorabilità delle somme per operatività in anticipazione di cassa, la sopravvenuta inesistenza del titolo esecutivo, l'inesistenza del titolo in relazione alle somme richieste ex art. 1284, comma 4, c.c. e l'abuso del processo esecutivo per frazionamento del credito;
che all'udienza del 13.11.2023 si era costituito eccependo la violazione degli obblighi di Parte_ cui al combinato disposto degli articoli 546 c.p.c., 550 c.p.c. e 2915 c.c., avendo la provveduto ad accantonare e rendere dichiarazioni di quantità positive in relazione a successive procedure esecutive;
che il G.E. aveva rigettato l'istanza di sospensione accertando la pignorabilità delle somme ed assegnando l'importo di € 8.015,95; che con il presente ricorso in riassunzione impugnava l'opposizione formulata dal in quanto infondata, chiedendo l'accertamento del diritto al pagamento della CP_1 somma residua di € 3.624,37 ovvero di € 1.001,01 oltre interessi e rivalutazione dall'08/02/2024, stante la violazione degli obblighi di custodia ex art. 546 c.p.c., dell'ordine cronologico ex art. 550 c.p.c. e l'inopponibilità della condotta del terzo ai sensi dell'art. 2915 c.c. Concludeva per:“ accertare e dichiarare infondate le eccezioni proposte dal
[...]
e rigettare l'opposizione; Controparte_1
- accertare e dichiarare a favore del creditore procedente un credito residuo alla data del 08/02/2024 per sorta capitale pari a Euro 3.624,37 ovvero ad Euro 1.001,01, per le causali di cui in premessa, oltre interessi legali ex articolo 1284, comma 1 e 4, e rivalutazione monetaria”; il tutto con vittoria di spese di lite. Si costituiva il che rilevava: Controparte_1 in via preliminare, l'inammissibilità della riassunzione quanto al motivo attinente l'accertamento dell'obbligo del terzo per carenza di interesse e cessata materia del contendere, avendo il creditore già ottenuto l'ordinanza di assegnazione ed incassato le somme pignorate;
nel merito, l'infondatezza della pretesa degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 12449/2024 nonché l'inammissibilità della domanda relativa agli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. in quanto estranea ai motivi di opposizione originari. Concludeva chiedendo: “ 1. dichiari la inammissibilità della riassunzione con riguardo ai motivi sub 2 e 3; in accoglimento dell'opposizione dichiari la non debenza degli interessi di cui all'art 1284 IV c. cpc richiesti nell'atto di precetto;
Dichiari la inammissibilità, la nullità e in subordine la infondatezza della domanda di interessi residui come richiesti nell'atto di riassunzione”; il tutto con vittoria di spese di lite. La n.q. di terzo pignorato, sebbene regolarmente citata, Controparte_2 restava contumace. All'odierna udienza, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale osserva che: Vanno interamente condivise le argomentazioni rese, in fattispecie totalmente sovrapponibile alla presente, nella sentenza n. 8698/2024 emessa dal dott. Ciro Cardellicchio e richiamata in questa sede anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. In via preliminare, infondata è l'eccezione di inammissibilità della riassunzione per carenza di interesse e cessata materia del contendere. Il creditore, infatti, mantiene interesse all'accertamento del suo diritto in relazione alle somme ulteriori rispetto a quelle già assegnate, con particolare riferimento agli interessi ex art. 1284 c.c. Nel merito, la domanda principale non può essere accolta. In ordine alla pretesa creditoria afferente agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., assume valenza dirimente il recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 12449 del 7.5.2024, hanno enunciato il seguente principio di diritto:
“ove il giudice disponga il pagamento degli 'interessi legali' senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. Tale principio si pone in linea di continuità con l'orientamento già espresso dalla
Suprema Corte con le pronunce nn. 28409/2018 e 943/2021, le quali avevano delineato l'ambito applicativo dell'art. 1284, comma 4, c.c., introdotto dal D.L. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. 162/2014, chiarendo che detta disposizione richiede, quale presupposto indefettibile per la sua operatività, uno specifico accertamento giudiziale circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del saggio di interesse maggiorato. Nel caso di specie, dall'esame del titolo esecutivo azionato (sentenza n. 174/2022 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro) emerge che il giudice della cognizione si era limitato a disporre genericamente il pagamento di “interessi legali”, senza operare alcuno specifico riferimento all'art. 1284, comma 4, c.c., né tantomeno accertare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del saggio ivi previsto. Peraltro, trattandosi di crediti di lavoro, trova applicazione la disciplina speciale di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c., che prevede il riconoscimento automatico ex lege degli interessi e della rivalutazione monetaria, costituendo detta normativa un regime di favore per il lavoratore non derogabile dalla disciplina generale sugli interessi moratori nelle transazioni commerciali. Tale interpretazione risulta suffragata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. lav., 16889/2015 e 15272/2017) che ha ripetutamente evidenziato la specialità del regime di cui all'art. 429 c.p.c. rispetto alla disciplina generale degli interessi moratori. Ne consegue l'infondatezza della pretesa azionata in relazione agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dovendo trovare applicazione il saggio di interesse nella misura ordinaria prevista dall'art. 1284, comma 1, c.c., in combinato disposto con la disciplina speciale di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c. Inammissibile è, invece, la domanda proposta in via subordinata di accertamento di un credito residuo a titolo di interessi legali ai sensi del 1 comma dell'art. 1284 nella misura di € 1.001,01 sul presupposto di una errata determinazione nell'ordinanza di assegnazione, dovendosi proporre nelle forme previste dall'art. 617 cpc . Difatti, l'opposizione all'ordinanza di assegnazione, con specifico riferimento alla contestazione del calcolo degli interessi legali, si configura quale rimedio processuale rientrante nel novero delle opposizioni agli atti esecutivi disciplinate dall'art. 617 c.p.c., costituendo strumento di controllo sulla regolarità formale degli atti del processo esecutivo. In particolare, l'ordinanza di assegnazione risulta impugnabile mediante opposizione agli atti esecutivi, ogniqualvolta se si contesti la determinazione quantitativa delle somme oggetto di assegnazione ovvero che sia stata emessa per importo inferiore a quello indicato nel precetto (Cass. 8 5510/2003), rientrando in tale fattispecie anche la contestazione circa l'erroneo calcolo degli interessi legali. Ne consegue, quindi, che, l'opposizione agli atti esecutivi costituisce rimedio necessario ed esclusivo per contestare l'erronea quantificazione degli interessi, non potendo tale vizio essere fatto valere mediante opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto non attinente all'an dell'esecuzione bensì al suo quomodo. Le spese di compensano ex art. 92 cpc. nei confronti del Controparte_1
[...]
Nulla per le spese processuali nei confronti della . Controparte_2
PQM
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: rigetta la domanda principale;
dichiara inammissibile la domanda subordinata;
spese compensate nei confronti del;
Controparte_1 nulla per le spese processuali nei confronti della . Controparte_2
Così deciso in Napoli in data 06/05/2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario