Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 12/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.393/2024 R.G.V.G.
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE
dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE
dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 393 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
La sig.ra Parte 1 nata a [...] il [...] e residente a [...]
Via L. Iotti n. 33,
E
il Sig. Parte_2 nato a [...] il [...] e residente a [...]
(PU), Via L. Iotti n. 33,
entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti, dall'Avv. Mara Sgaggi.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
****
OGGETTO: Ricorso per la separazione dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 cpc con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 cpc (separazione consensuale).
FATTO E DIRITTO
-che in data 27.06.1992 gli istanti hanno contratto matrimonio concordatario a Petriano
(PU), trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 3, p. 2° s. A ufficio 1;
- che dal matrimonio è nata la figlia Persona 1 a Urbino il 25.04.1995; Persona 2 del 03.07.1995 i coniugi hanno scelto il regime
- che con atto del notaio della separazione dei beni;
- che il sig. Parte 2 svolge il lavoro di idraulico con la società Nuova Idrotermica
2000 srl corrente in Montelabbate, Via Apsella n. 1 bis di cui risulta socio al 50%, mentre
è attualmente inoccupata;
la sig.ra Parte 1 Parte 1 riveste la qualità di socio rappresentante d'impresa della Società
-che
Agricola Alessi S. S. corrente in Via L. Iotti n. 33 a Vallefoglia (PU) con una partecipazione al capitale sociale di € 250,00 mentre il sig. Parte_2 riveste nella medesima società la qualità di socio con una partecipazione al capitale sociale di € 83.637,50; gli altri due soci sono i sig.ri Parte_3 e Parte 4
-che i coniugi sono comproprietari nella misura del 50% ciascuno della loro casa di abitazione sita in Vallefoglia (PU), Via L. Iotti n. 33 distinta al catasto fabbricati di questo
Comune al Foglio 10 particella 1049 sub 1 Piano S1 sez. A Cat. C6 Cl. 01 mq 42; Foglio
10 particella 1049 sub 2 Piano S1 T - 1 Sez. A, Cat. A/7 Cl. 02 10 vani;
Foglio 10 particella 1049 sub 3 piano S1 Sez. A Cat. C6 Cl. 02 mq 39;
-che con atto del notaio Persona 3 del 22.12.2015 i coniugi hanno costituito un fondo patrimoniale per far fronte alle esigenze della famiglia nel quale è stata conferita la casa d'abitazione con le relative pertinenze, così come sopra meglio descritta;
(doc. n. 5 Atto di costituzione fondo patrimoniale)
- che i coniugi sono contitolari di c/c n. 1977 acceso presso RivieraBanca Ag. di Vallefoglia con saldo attivo di € 18.937,73 alla data del 28.06.2024; (doc. 6 E.C. RivieraBanca) che nel corso degli anni è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
".
Tanto premesso, previa dichiarazione di non volersi riconciliare, domandavano all'adito
Tribunale, di omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni: 1)la figlia Per 1 di anni 29, è studente e lavoratrice saltuaria, ancora non
economicamente indipendente;
pertanto, sin tanto che Per 1 non avrà raggiunto l'indipendenza economica, sarà il sig. Parte_2 a provvedere ad ogni esigenza di carattere economico della figlia integrando le sue entrate mensili derivanti dai lavori saltuari svolti. La sig.ra quale contributo al mantenimento della figlia,Parte 1
trasferirà a lei l'autovettura Alfa Mito Tg. EW 115 JX di sua proprietà; (doc. 7 Libretto automobile)
2)il sig. Parte 2 continuerà ad abitare nella casa coniugale sita in Vallefoglia, Via L.
Iotti n. 33 che verrà a lui assegnata;
3)la sig.ra Parte 1 andrà a vivere presso l'abitazione della madre sita in Petriano
(PU), fatta salva l'adozione di una successiva differente sistemazione abitativa;
4)I coniugi si accorderanno in ordine alla divisione dei beni mobili, arredi e corredi della casa coniugale;
5)I rapporti patrimoniali tra i coniugi sono regolati come di seguito : al fine di giungere ad una domanda di separazione e di divorzio congiunte e contestuali e come parte integrante delle condizioni e accordi relativi, in ordine alle questioni patrimoniali tra gli stessi pendenti i due coniugi concordano quanto di seguito.
A) La sig.ra Parte 1 in connessione ed in esecuzione degli accordi relativi alla separazione, promette di trasferire al sig. Parte 2 il quale promette di accettare, la sua quota di proprietà pari al 50% della casa coniugale e relative pertinenze e precisamente: fabbricato di civile abitazione sito in Vallefoglia (PU), Via L. Iotti n. 33 distinto al catasto fabbricati di questo Comune al Foglio 10 particella 1049 sub 1 Piano S1 sez. A Cat. C6 Cl. 01 mq 42; Foglio 10 particella 1049 sub 2 Piano S1 T - 1 Sez. A, Cat.
A/7 Cl. 02 10 vani;
Foglio 10 particella 1049 sub 3 piano S1 Sez. A Cat. C6 Cl. 02 mq 39 al prezzo di € 200.000,00 (euro duecentomila/00) che dovrà essere così corrisposto:
€ 100.000,00 (euro centomila/00) al momento della sottoscrizione del presente ricorso mediante assegno circolare non trasferibile intestato a Parte 1 (assegno circolare non trasferibile emesso dalla Banca BCC di Valefoglia il 17/07/2024 n. 4009758219-12 intestato a Parte 1 dell'importo di € 100.000,00);
€ 100.000,00 (euro centomila/00) entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione - termine entro il quale dovrà essere stipulato il rogito - mediante assegno circolare non trasferibile intestato a Parte 1 A tal fine si precisa sin da ora che entrambe le parti si impegnano a formalizzare la rinuncia ad impugnare la sentenza di separazione che verrà emessa dal Tribunale nel presente giudizio nella stessa udienza di comparizione, rinunciando pertanto ai termini per impugnare.
Le parti precisano altresì che il trasferimento del 50% della proprietà immobiliare sopra descritta avverrà con la stipula del relativo atto notarile entro il termine sopra indicato, il quale atto avrà ad oggetto un trasferimento effettuato in esecuzione della omologa con sentenza della separazione coniugale ed in quanto funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, rientra nell'applicazione delle disposizioni agevolative di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 per le quali si prevede l'esenzione delle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale, nonché delle tasse ipotecarie e da ogni altra tassa.
B) quanto al c/c cointestato n. 1977 acceso presso RivieraBanca Ag. di Vallefoglia i coniugi concordano di utilizzare le relative somme per coprire le spese per l'atto notarile di trasferimento della proprietà della casa coniugale di cui alla precedente lettera A), le spese legali della presente procedura di separazione e divorzio mentre la restante parte verrà utilizzata per il pagamento dei contributi previdenziali INPS a fini pensionistici di [...] che la stessa versa nella sua veste di imprenditore agricolo in qualità di socio Pt 1
rappresentante d'impresa della Società Agricola Alessi S. S.. Qualora la Società Agricola dovesse cessare, eventuali somme residue presenti nel c/c verranno assegnate interamente alla sig.ra Parte 1 . I coniugi provvederanno poi alla chiusura del conto corrente".
Formulavano contestualmente anche la domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito del deposito delle note scritte congiunte, in data 18.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
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La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data
21.11.2024 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi. Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, in relazione al mantenimento della figlia Per_1 appaiono rispondenti all'interesse di quest'ultima.
Le ulteriori statuizioni economiche/patrimoniali stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti sul punto giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
La causa deve invece proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, visti gli artt. 473-bis.49-51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
Parte 1 nata a [...] il OMOLOGA la separazione personale dei coniugi
07.05.1965 e Parte 2 nato a [...] il [...] alle condizioni di cui al ricorso congiunto del 03.08.2024, riportate in parte motiva e confermate nelle note scritte del 21.11.2024 e prende atto delle ulteriori statuizioni economiche.
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Petriano (PU).
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del relatore.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 11.2.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente
dott. Egidio de Leone