Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3593 dell'anno 2024 V.G.
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente a [...], ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Messina, via Piemonte, n. 30, presso lo studio dell'avv. IELASI MARIA RITA (C.F.: ), fax: C.F._2
0909702593, pec: che la Email_1
rappresenta e difende per procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, residente a [...]
119/L, ed elettivamente domiciliato in Tortona, P.tta De Amicis, 12, presso lo studio dell'avv. BIANCHI LORENZO (C.F.: ), C.F._4
pec: fax: 0131-813403, che lo rappresenta e Email_2
difende per procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 30/10/2024, i coniugi nata a Parte_1
CA (RG) il 07/01/1983 e nato a [...] il Parte_2
05/07/1982, premesso che in data 31.07.2014 avevano contratto nel
Comune di Messina matrimonio concordatario trascritto nei registri dello
Stato civile di detto Comune al n. 318, parte 2, serie A, anno 2014; che dall'unione era nato a [...] in data [...] il figlio;
che la Per_1
prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c.; tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “ dichiarare la separazione personale tra i coniugi;
− il figlio minore resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
− la casa coniugale sita in PO Marittima (ME), via Alfeo n.36, unitamente ai mobili e agli arredi ivi contenuti, resterà assegnata alla IG , che rimarrà a Pt_1
viverci con il figlio;
− il signor potrà far visita al figlio e tenerlo Pt_2
con sé due pomeriggi alla settimana, dalle ore 18:30 nel periodo invernale e dalle ore 16:30 nel periodo estivo, sino alle 22:00 comprensivo di cena, nonché a settimane alterne dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina
(all'entrata di scuola). Il tutto salvi diversi e migliori accordi tra le parti;
− durante le vacanze natalizie, il minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, dal 23 al 26 dicembre, o dal 30 dicembre al 2 gennaio. Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua (sino al lunedì alle ore 09:00) o il lunedì di Pasqua (sino al martedì alle ore09:00). Le feste annuali verranno alternate: 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1
Novembre, 8 Dicembre. Il tutto salvi diversi e migliori accordi tra le parti;
− nel periodo estivo, il signor potrà tenere con sé il figlio per 15 Pt_2
2 giorni consecutivi (non contenenti il 15 Agosto), e così anche la sig.ra potrà tenere con sé per 15 gg. consecutivi il minore, con sospensione Pt_1
dei giorni di permanenza figlio-genitore, in caso di viaggio e/o vacanza;
− il giorno del compleanno dei genitori, ciascuno potrà permanere a pranzo e a cena con il bambino. Il giorno del compleanno del bambino, lo stesso trascorrerà metà giornata con ciascun genitore, comprendente il pranzo o la cena, e i genitori potranno partecipare all'eventuale festa del bambino. La partecipazione comporterà la ripartizione dei costi secondo le percentuali delle spese straordinarie, fatte salve le spese per i propri congiunti, che saranno a carico solo del genitore congiunto diretto;
− il signor Pt_2
corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 300,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie come da Linee Guida del CNF. In parziale deroga alle suddette linee guida, le spese sanitarie, terapeutiche e scolastiche verranno sostenute con il rateo mensile dell'indennità spettante a;
− i coniugi concordano che la IG percepisca il 100% Per_1 Pt_1
dell'assegno unico per i figli a carico, con espressa rinuncia del signor ad ogni pretesa in tal senso;
− il signor corrisponderà, a Pt_2 Pt_2
titolo di contributo al mantenimento della moglie, la somma mensile di euro 200,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat;
− il signor si farà integralmente carico del pagamento delle rate del mutuo Pt_2
intestato alla sig.ra gravante sulla casa coniugale di PO Pt_1
MA (di proprietà esclusiva della IG ), con rinuncia ad ogni Pt_1
pretesa di restituzione delle somme a tal titolo corrisposte, fino a quando la IG non avrà la disponibilità economica per provvedere lei stessa Pt_1
al pagamento delle rate. Ciò a condizione che la IG non conviva Pt_1
continuativamente nella casa familiare con terza persona alla stessa legata da relazione affettiva. La IG , per converso, si impegna a Pt_1
garantire che la predetta casa familiare, o altra casa, in caso di vendita della
3 stessa e acquisto di un'altra da parte della IG , o il totale importo Pt_1
derivante dalla vendita della casa familiare, in caso di mancato acquisto di una nuova casa in seguito alla predetta vendita, siano destinati a . Per_1
Diversamente, la IG dovrà farsi onere della rata della casa;
− il Pt_1
signor relativamente alla casa di sua proprietà in Messina, Viale Pt_2
Principe Umberto n. 119/L, si impegna a garantire che la predetta casa, o altra casa, in caso di vendita della stessa e acquisto di un'altra da parte del signor o il totale importo derivante dalla vendita della casa Pt_2
predetta, in caso di mancato acquisto di una nuova casa in seguito alla predetta vendita, siano destinati a;
− l'autovettura Peugeot 208 Per_1
targata GE440NH, di proprietà del signor resterà in uso esclusivo Pt_2
alla IG , la quale si accollerà le spese di assicurazione e le spese Pt_1
ordinarie (quali carburante, telepass, tagliandi e revisioni, ecc.). Il signor provvederà al pagamento delle rate del finanziamento fino al Pt_2
termine delle stesse, mentre la maxi-rata finale verrà sostenuta con la pensione accantonata di , come da precedenti accordi tra coniugi. Per_1
In seguito alla cessazione del finanziamento, il signor concorrerà Pt_2
nella misura del 30% alle spese della IG per l'assicurazione e le Pt_1
spese ordinarie quali carburante, telepass, tagliandi e revisioni;
− le parti si concedono reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche relativamente al figlio minore”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 09.12.2024. All'udienza del 07.01.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà
4 di non riconciliarsi ed il Giudice designato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; d'altronde, le considerazioni prima svolte sul rilievo che assume l'autonomia privata nella separazione consensuale rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la
5 personale comparizione delle parti in caso di presentazione di un ricorso congiunto. Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge, né pregiudizievole per l'interesse della prole minorenne.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], alle condizioni Pt_2
contenute nel ricorso introduttivo depositato il 30/10/2024 e trascritto in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario celebrato in data 31.07.2014 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 318, parte 2, serie A, anno 2014.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 14/01/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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