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Ordinanza 16 aprile 2025
Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. 2606 /2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice onorario dott.ssa Nella Lucia Rita Ravenda esaminati gli atti del procedimento n. r.g. 2606/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi promossa da:
TRA
(CF. ), in proprio e nella qualità di genitore Parte_1 C.F._1
esercente la patria potestà nei confronti dei figli minori e , Per_1 Per_2 CP_1
(CF. ) e (CF.
[...] C.F._2 Controparte_2
) elettivamente domiciliati in Reggio Calabria alla via C.F._3
Sbarre Superiori, presso lo studio dell'avv. Mario Claudio Morabito (CF.
) che li rappresenta e difende giuste procure rilasciate in C.F._4
foglio separato, facente parte integrante del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
RICORRENTI
CONTRO
(CF. ), in persona dell'amministratore legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via
Tommaso Campanella n.38, presso lo studio dell'avv. Antonio Germanò (CF.
Pagina 1 ), che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in C.F._5
foglio separato, allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
RESISTENTE
(CF. ) e (CF. Controparte_4 C.F._6 Controparte_5
) elettivamente domiciliati in Reggio Calabria alla via C.F._7
Reggio Campi. I Tronco. 151, presso lo studio degli avv.ti Fabio Rodolfo (CF.
) e dall'avv. Barbara Germanò (CF. CodiceFiscale_8
) che li rappresentano e difendono giuste procure in calce alla C.F._9
comparsa di costituzione e risposta.
RESISTENTI
(CF: ) e (CF. Controparte_6 C.F._10 Persona_3
residenti in [...]
n.22. CP_7
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 16.05.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA DECISORIA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c , in proprio e nella qualità di Parte_1
genitore esercente la patria potestà dei figli minori e , nonché Per_1 Per_2
e , proprietari di due unità immobiliari poste Controparte_1 Controparte_2
al piano terzo di un fabbricato sito in Reggio Calabria Via Ravagnese trav. Pt_2
, con ricorso ex art. 702 bis cpc chiedevano accertare, dichiarare e statuire la
[...]
nullità radicale assoluta e insanabile, l'annullabilità, l'annullamento, l'illegittimità,
l'invalidità e l'inefficacia dell'incarico di amministratore di condominio, per palese violazione dell'art. 1129 c.c, conferito dai condomini sig.ri e nonché CP_4 CP_5
di tutti gli atti conseguenti e/o derivati e/o connessi e successivi svolti dal Sig. Pt_3
in tale presunta e illegittima veste e, in maniera specifica, della convocazione
[...]
Pagina 2 di assemblea e delle delibere assunte dal “ nella riunione del Controparte_3
30/6/2021, in quanto indetta e convocata da soggetto estraneo al Condominio, non avente i poteri di amministratore, con declaratoria di non tenutezza, da parte degli attori, a non dover corrispondere alcun importo correlato, connesso e/o derivato per tale presunto incarico.
Assumevano al riguardo che la nomina dell'amministratore era stata fatta in maniera arbitraria dai condomini e al di fuori e in assenza di una valida CP_4 CP_5
convocazione dell'assemblea condominiale. Affermavano, inoltre che, in assenza di una valida nomina di amministratore, anche la successiva convocazione dell'assemblea condominiale del 30.06.2021 e delle deliberazioni ivi adottate erano da considerarsi nulle. Eccepivano, altresì, che la nullità della nomina di Parte_3
CP quale amministratore del , derivava anche dalla mancata CP_3
approvazione del compenso dell'amministratore ex comma 14 dell'art. 1129 c.c.
In relazione alle delibere adottate nella predetta riunione ne eccepivano la nullità e/o annullabilità per divergenza del luogo della riunione tra prima e seconda convocazione, per la fissazione di orario in prima convocazione incongruo, invalido e illegittimo, nonché per convocazione di assemblea ordinaria in luogo di quella straordinaria.
Si costituiva in giudizio il eccependo in via preliminare la carenza Controparte_3
di legittimazione attiva del Sig- in proprio, il difetto di Parte_1
autorizzazione del Giudice Tutelare, l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art 5 D.Lgs. n. 28/2010, la decadenza ex art. 1137 cc dei ricorrenti dalla possibilità di impugnare la delibera assembleare.
Nel merito chiedeva il rigettare delle richieste dei ricorrenti in quanto inammissibili e/o infondate.
Si costituivano in giudizio e eccependo Controparte_4 CP_5
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.lgs n. 28/2021, l'inammissibilità della domanda per decadenza del termine ad impugnare la delibera del 30/6/2021. Nel merito,
Pagina 3 sostenendo la validità della convocazione e della delibera del 30.06.2021, chiedeva il rigetto delle richieste formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
Non si costituivano in giudizio e . Controparte_6 Persona_3
Il G.I. con ordinanza depositata all'udienza del 09.06.2022, celebratasi mediante trattazione scritta, come da provvedimento del 20.04.2022, rinviava al merito la trattazione delle eccezioni preliminari concernenti la carenza di legittimazione attiva del ricorrente;
rigettava l'eccezione di difetto di autorizzazione del Parte_1
Giudice Tutelare e concedeva termine ai ricorrenti per l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art 5 D.lgs. n. 28/2010.
Espletata in data 10.07.2023 con esito negativo la procedura di mediazione demandata dal G.I con ordinanza del 09 giugno 2022, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione e decisione all'udienza del 04.12.2024.
All'udienza del 16.05 2025 veniva riservata la decisione.
Tanto premesso, s precisa che la scrivente è subentrata nella titolarità del presente fascicolo solo in fase decisoria, essendo state le precedenti attività processuali condotte da altri magistrati.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e Controparte_6 Per_3
, che, regolarmente citati in giudizio non si sono costituiti.
[...]
Va esaminata, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Parte_1
proposta dalla difesa del che nel merito ne contesta la impugnazione. Controparte_3
L'eccezione è infondata.
La fattispecie concreta ricade nella vigenza della riforma ex l. n. 220 del
2012, avendo ad oggetto l'impugnazione di una delibera assembleare intervenuta successivamente alla entrata in vigore della nuova disciplina
(18 giugno 2013). La formulazione dell'art. 67 delle disp. att. c.c. introdotta dall'art. 21 della L. 11.12.2012 n.220, per quanto di rilievo alla definizione della controversia in esame, prevede che l'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che
Pagina 4 attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari.
Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale.
Ne deriva che secondo la lettura sistematica della norma, l'usufruttuario è legittimato ad impugnare la delibera in oggetto posto che è titolare di un diritto reale di godimento sul bene ed è responsabile, in solido con il nudo proprietario, per tutte le obbligazioni verso il condominio. Egli, pertanto, ha il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione.
Ciò posto, considerato che oggetto del contendere è la legittimità della nomina dell'amministratore condominiale, che rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione, sussiste la legittimazione attiva di a proporre Parte_1
impugnazione.
Va poi rilevato che alla luce delle dichiarazioni rese dai ricorrenti nelle memorie conclusive, confermate dalla difesa del convenuto può essere dichiarata CP_3
cessata la materia del contendere in relazione ai motivi di impugnazione concernenti la validità del bilancio preventivo 2021, essendo stato sostituito detto bilancio dal consuntivo 2021, approvato con verbale dell'assemblea condominiale del
24/09/2024, allegata dai ricorrenti e non contestata dalle controparti.
È noto che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso di esso fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti.
Ciò posto, non si ritiene sussista la cessazione della materia del contendere, con riferimento alla richiesta nullità della nomina del Sig. e al deliberato Parte_3
della riunione condominiale del 30.06.2021.
Con riferimento alla prima va premesso che la nomina dell'amministratore condominiale è un diritto inderogabilmente riservato all'assemblea ex art. 1129 e
Pagina 5 1138 comma ultimo c.c. e non può esserle sottratto neanche da un regolamento contrattuale. (Corte di cassazione sent. n. 13011/2013). CP_ Ne deriva che la nomina del sig. quale amministratore del condominio Pt_3
effettuata dai condomini e con lettera d'incarico senza il rispetto CP_4 CP_5
delle regole di cui agli articoli sopra citati è nulla.
Parimenti è nulla la nomina dell'amministratore effettuata dall'assemblea condominiale nella seduta del 30.06.2021.
Secondo l'art. 1129 comma 14 cod. civ. “L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per
l'attività svolta”.
La Suprema Corte di cassazione sul punto ha affermato “Al fine della costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale, ai sensi dell'art. 1129 c.c., il requisito formale della nomina sussiste in presenza di un documento, approvato dall'assemblea, che rechi, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica specificazione dell'importo dovuto” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12927 del 2022). Ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “Agli effetti dell'art.
1129, comma 14, c.c., il quale prevede la nullità testuale della nomina dell'amministratore di condominio ove non sia specificato l'importo dovuto a titolo di compenso, per la costituzione di un valido contratto di amministrazione condominiale occorre accertare la sussistenza di un documento, approvato dall'assemblea, recante, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica determinazione del corrispettivo, che non può ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto”.
Orbene, nella documentazione in atti del resistente, ma neppure in quella CP_3
delle parti che hanno sostenuto la validità della nomina, non è CP_8 CP_5
rinvenibile l'indicazione dell'importo dovuto a titolo di compenso
Pagina 6 all'amministratore neanche mediante richiami ad altri documenti.
Ne consegue la nullità di entrambi gli atti di nomina.
Con riferimento ai profili di illegittimità delle decisioni assunte con il deliberato del
30.06.2021, si rileva che, in ragione della nullità della nomina del Sig. Pt_3
effettuata dai condomini la successiva convocazione CP_8 CP_5
dell'assemblea condominiale, da questo effettuata come soggetto estraneo al condominio, doveva considerarsi illegittima. La Corte Suprema di Cassazione a
Sezioni Unite con la decisione n. 4806/2005 ha affermato che “la convocazione da parte di un soggetto terzo estraneo al condominio, diverso da quelli indicati e legittimati dalla legge costituisce vizio nel procedimento di formazione della volontà dell'ente di gestione che determina l'annullamento delle delibere approvate in esito a convocazione all'evidenza illegittima”.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione civile hanno chiarito che si devono qualificare nulle e quindi impugnabili in ogni tempo, le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, mentre le delibere, comunque invalide, con vizi relativi alla regola costituzione dell'assemblea e quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione sono invalide se impugnate in 30 giorni. In tal caso, la relativa impugnazione va pertanto proposta nel termine di decadenza (trenta giorni) previsto dall'art. 1137 ultimo comma c.c.
(Cass.S.U. 2005, n. 4806).
Sul punto la difesa del e dei condomini e hanno eccepito CP_3 CP_4 CP_5
la tardività dell'impugnazione.
Al riguardo si evidenzia che i ricorrenti hanno dichiarato di aver ricevuto la notifica del verbale in data 12.07.2021.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 49 del 2 febbraio 1990 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137 del codice civile, per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di
Pagina 7 . CP_3
Posto che il termine per impugnare la delibera scadeva in data 11.09.2021 e, il ricorso
è stato depositato in data 11.09.2021 alle ore 10:27 ; ne discende la tempestività dello stesso e il rigetto della eccezione di tardività dell'impugnazione.
Ne consegue che il vizio nel procedimento di formazione della volontà dell'ente di gestione rende invalide anche le decisioni assunte nell'assemblea tenutasi in data
30.06.2021. Tale vizio deve considerarsi prevalente e assorbente degli ulteriori profili di illegittimità indicati dai ricorrenti.
In conclusione, in accoglimento della domanda, vanno dichiarate nulle la nomina dell'amministratore Sig. effettuata dai condomini e Parte_3 CP_9
quella deliberata nell'assemblea del 30.06.2021 che non ha mai validamente ricoperto la carica di amministratore del con declaratoria di non tenutezza, da Controparte_3
parte degli attori, a non dover corrispondere alcun importo correlato, connesso e/o derivato per tale presunto incarico.
Va altresì annullata la delibera condominiale del 30.06.2021 con ogni conseguenza di legge.
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico del e dei Controparte_3
condomini e in solido, in favore di , Controparte_4 CP_5 Parte_1
in proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà nei confronti dei figli minori e , e e, si liquidano Per_1 Per_2 Controparte_1 Controparte_2
come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Le spese vanno liquidate in rapporto al valore della causa ed in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.M. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022 sulla base dei parametri medi, escluso il compenso per la fase istruttoria in quanto non espletata.
Nulla sulle spese tra , in proprio e nella qualità di genitore esercente Parte_1
la patria potestà nei confronti dei figli minori e , e Per_1 Per_2 Controparte_1
e e le quali, non Controparte_2 Controparte_6 Persona_3
Pagina 8 costituendosi in giudizio, non hanno espletato attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Nella Lucia Rita Ravenda, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 702 bis cpc proposto da Parte_1
in proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà nei confronti
[...]
dei figli minori e , e nei Per_1 Per_2 Controparte_1 Controparte_2
confronti del in persona dell'amministratore legale rappresentante Controparte_3
pro tempre, , , e Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Per_3
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
[...]
-Dichiara la contumacia di e . Controparte_6 Persona_3
-Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla validità del bilancio preventivo 2021.
-Accoglie la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto dichiara la nullità della nomina dell'amministratore di condominio Sig. con declaratoria di non Parte_3
tenutezza, da parte degli stessi, a non dover corrispondere alcun importo correlato, connesso e/o derivato per tale presunto incarico.
-Dichiara l'annullabilità della delibera condominiale del 30.06.2021.
-Condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
e , in solido, al pagamento delle spese processuali che Controparte_4 CP_5
liquida in favore di , in proprio e nella qualità di genitore esercente Parte_1
la patria potestà nei confronti dei figli minori e , e Per_1 Per_2 Controparte_1
secondo i criteri indicati in motivazione, in complessivi Controparte_2
€1.777,00, di cui € 76.00 per esborsi, € 1.701,00 per compensi;
oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute, nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
- Nulla sulle spese tra i ricorrenti e e . Controparte_6 Persona_3
Sentenza per legge immediatamente esecutiva.
Pagina 9 Reggio Calabria, 16.04.2025
IL GOP
dott.ssa Nella Lucia Rita Ravenda
Pagina 10
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice onorario dott.ssa Nella Lucia Rita Ravenda esaminati gli atti del procedimento n. r.g. 2606/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi promossa da:
TRA
(CF. ), in proprio e nella qualità di genitore Parte_1 C.F._1
esercente la patria potestà nei confronti dei figli minori e , Per_1 Per_2 CP_1
(CF. ) e (CF.
[...] C.F._2 Controparte_2
) elettivamente domiciliati in Reggio Calabria alla via C.F._3
Sbarre Superiori, presso lo studio dell'avv. Mario Claudio Morabito (CF.
) che li rappresenta e difende giuste procure rilasciate in C.F._4
foglio separato, facente parte integrante del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
RICORRENTI
CONTRO
(CF. ), in persona dell'amministratore legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via
Tommaso Campanella n.38, presso lo studio dell'avv. Antonio Germanò (CF.
Pagina 1 ), che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in C.F._5
foglio separato, allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
RESISTENTE
(CF. ) e (CF. Controparte_4 C.F._6 Controparte_5
) elettivamente domiciliati in Reggio Calabria alla via C.F._7
Reggio Campi. I Tronco. 151, presso lo studio degli avv.ti Fabio Rodolfo (CF.
) e dall'avv. Barbara Germanò (CF. CodiceFiscale_8
) che li rappresentano e difendono giuste procure in calce alla C.F._9
comparsa di costituzione e risposta.
RESISTENTI
(CF: ) e (CF. Controparte_6 C.F._10 Persona_3
residenti in [...]
n.22. CP_7
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 16.05.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA DECISORIA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c , in proprio e nella qualità di Parte_1
genitore esercente la patria potestà dei figli minori e , nonché Per_1 Per_2
e , proprietari di due unità immobiliari poste Controparte_1 Controparte_2
al piano terzo di un fabbricato sito in Reggio Calabria Via Ravagnese trav. Pt_2
, con ricorso ex art. 702 bis cpc chiedevano accertare, dichiarare e statuire la
[...]
nullità radicale assoluta e insanabile, l'annullabilità, l'annullamento, l'illegittimità,
l'invalidità e l'inefficacia dell'incarico di amministratore di condominio, per palese violazione dell'art. 1129 c.c, conferito dai condomini sig.ri e nonché CP_4 CP_5
di tutti gli atti conseguenti e/o derivati e/o connessi e successivi svolti dal Sig. Pt_3
in tale presunta e illegittima veste e, in maniera specifica, della convocazione
[...]
Pagina 2 di assemblea e delle delibere assunte dal “ nella riunione del Controparte_3
30/6/2021, in quanto indetta e convocata da soggetto estraneo al Condominio, non avente i poteri di amministratore, con declaratoria di non tenutezza, da parte degli attori, a non dover corrispondere alcun importo correlato, connesso e/o derivato per tale presunto incarico.
Assumevano al riguardo che la nomina dell'amministratore era stata fatta in maniera arbitraria dai condomini e al di fuori e in assenza di una valida CP_4 CP_5
convocazione dell'assemblea condominiale. Affermavano, inoltre che, in assenza di una valida nomina di amministratore, anche la successiva convocazione dell'assemblea condominiale del 30.06.2021 e delle deliberazioni ivi adottate erano da considerarsi nulle. Eccepivano, altresì, che la nullità della nomina di Parte_3
CP quale amministratore del , derivava anche dalla mancata CP_3
approvazione del compenso dell'amministratore ex comma 14 dell'art. 1129 c.c.
In relazione alle delibere adottate nella predetta riunione ne eccepivano la nullità e/o annullabilità per divergenza del luogo della riunione tra prima e seconda convocazione, per la fissazione di orario in prima convocazione incongruo, invalido e illegittimo, nonché per convocazione di assemblea ordinaria in luogo di quella straordinaria.
Si costituiva in giudizio il eccependo in via preliminare la carenza Controparte_3
di legittimazione attiva del Sig- in proprio, il difetto di Parte_1
autorizzazione del Giudice Tutelare, l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art 5 D.Lgs. n. 28/2010, la decadenza ex art. 1137 cc dei ricorrenti dalla possibilità di impugnare la delibera assembleare.
Nel merito chiedeva il rigettare delle richieste dei ricorrenti in quanto inammissibili e/o infondate.
Si costituivano in giudizio e eccependo Controparte_4 CP_5
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.lgs n. 28/2021, l'inammissibilità della domanda per decadenza del termine ad impugnare la delibera del 30/6/2021. Nel merito,
Pagina 3 sostenendo la validità della convocazione e della delibera del 30.06.2021, chiedeva il rigetto delle richieste formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
Non si costituivano in giudizio e . Controparte_6 Persona_3
Il G.I. con ordinanza depositata all'udienza del 09.06.2022, celebratasi mediante trattazione scritta, come da provvedimento del 20.04.2022, rinviava al merito la trattazione delle eccezioni preliminari concernenti la carenza di legittimazione attiva del ricorrente;
rigettava l'eccezione di difetto di autorizzazione del Parte_1
Giudice Tutelare e concedeva termine ai ricorrenti per l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art 5 D.lgs. n. 28/2010.
Espletata in data 10.07.2023 con esito negativo la procedura di mediazione demandata dal G.I con ordinanza del 09 giugno 2022, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione e decisione all'udienza del 04.12.2024.
All'udienza del 16.05 2025 veniva riservata la decisione.
Tanto premesso, s precisa che la scrivente è subentrata nella titolarità del presente fascicolo solo in fase decisoria, essendo state le precedenti attività processuali condotte da altri magistrati.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e Controparte_6 Per_3
, che, regolarmente citati in giudizio non si sono costituiti.
[...]
Va esaminata, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Parte_1
proposta dalla difesa del che nel merito ne contesta la impugnazione. Controparte_3
L'eccezione è infondata.
La fattispecie concreta ricade nella vigenza della riforma ex l. n. 220 del
2012, avendo ad oggetto l'impugnazione di una delibera assembleare intervenuta successivamente alla entrata in vigore della nuova disciplina
(18 giugno 2013). La formulazione dell'art. 67 delle disp. att. c.c. introdotta dall'art. 21 della L. 11.12.2012 n.220, per quanto di rilievo alla definizione della controversia in esame, prevede che l'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che
Pagina 4 attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari.
Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale.
Ne deriva che secondo la lettura sistematica della norma, l'usufruttuario è legittimato ad impugnare la delibera in oggetto posto che è titolare di un diritto reale di godimento sul bene ed è responsabile, in solido con il nudo proprietario, per tutte le obbligazioni verso il condominio. Egli, pertanto, ha il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione.
Ciò posto, considerato che oggetto del contendere è la legittimità della nomina dell'amministratore condominiale, che rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione, sussiste la legittimazione attiva di a proporre Parte_1
impugnazione.
Va poi rilevato che alla luce delle dichiarazioni rese dai ricorrenti nelle memorie conclusive, confermate dalla difesa del convenuto può essere dichiarata CP_3
cessata la materia del contendere in relazione ai motivi di impugnazione concernenti la validità del bilancio preventivo 2021, essendo stato sostituito detto bilancio dal consuntivo 2021, approvato con verbale dell'assemblea condominiale del
24/09/2024, allegata dai ricorrenti e non contestata dalle controparti.
È noto che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso di esso fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti.
Ciò posto, non si ritiene sussista la cessazione della materia del contendere, con riferimento alla richiesta nullità della nomina del Sig. e al deliberato Parte_3
della riunione condominiale del 30.06.2021.
Con riferimento alla prima va premesso che la nomina dell'amministratore condominiale è un diritto inderogabilmente riservato all'assemblea ex art. 1129 e
Pagina 5 1138 comma ultimo c.c. e non può esserle sottratto neanche da un regolamento contrattuale. (Corte di cassazione sent. n. 13011/2013). CP_ Ne deriva che la nomina del sig. quale amministratore del condominio Pt_3
effettuata dai condomini e con lettera d'incarico senza il rispetto CP_4 CP_5
delle regole di cui agli articoli sopra citati è nulla.
Parimenti è nulla la nomina dell'amministratore effettuata dall'assemblea condominiale nella seduta del 30.06.2021.
Secondo l'art. 1129 comma 14 cod. civ. “L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per
l'attività svolta”.
La Suprema Corte di cassazione sul punto ha affermato “Al fine della costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale, ai sensi dell'art. 1129 c.c., il requisito formale della nomina sussiste in presenza di un documento, approvato dall'assemblea, che rechi, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica specificazione dell'importo dovuto” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12927 del 2022). Ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “Agli effetti dell'art.
1129, comma 14, c.c., il quale prevede la nullità testuale della nomina dell'amministratore di condominio ove non sia specificato l'importo dovuto a titolo di compenso, per la costituzione di un valido contratto di amministrazione condominiale occorre accertare la sussistenza di un documento, approvato dall'assemblea, recante, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica determinazione del corrispettivo, che non può ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto”.
Orbene, nella documentazione in atti del resistente, ma neppure in quella CP_3
delle parti che hanno sostenuto la validità della nomina, non è CP_8 CP_5
rinvenibile l'indicazione dell'importo dovuto a titolo di compenso
Pagina 6 all'amministratore neanche mediante richiami ad altri documenti.
Ne consegue la nullità di entrambi gli atti di nomina.
Con riferimento ai profili di illegittimità delle decisioni assunte con il deliberato del
30.06.2021, si rileva che, in ragione della nullità della nomina del Sig. Pt_3
effettuata dai condomini la successiva convocazione CP_8 CP_5
dell'assemblea condominiale, da questo effettuata come soggetto estraneo al condominio, doveva considerarsi illegittima. La Corte Suprema di Cassazione a
Sezioni Unite con la decisione n. 4806/2005 ha affermato che “la convocazione da parte di un soggetto terzo estraneo al condominio, diverso da quelli indicati e legittimati dalla legge costituisce vizio nel procedimento di formazione della volontà dell'ente di gestione che determina l'annullamento delle delibere approvate in esito a convocazione all'evidenza illegittima”.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione civile hanno chiarito che si devono qualificare nulle e quindi impugnabili in ogni tempo, le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, mentre le delibere, comunque invalide, con vizi relativi alla regola costituzione dell'assemblea e quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione sono invalide se impugnate in 30 giorni. In tal caso, la relativa impugnazione va pertanto proposta nel termine di decadenza (trenta giorni) previsto dall'art. 1137 ultimo comma c.c.
(Cass.S.U. 2005, n. 4806).
Sul punto la difesa del e dei condomini e hanno eccepito CP_3 CP_4 CP_5
la tardività dell'impugnazione.
Al riguardo si evidenzia che i ricorrenti hanno dichiarato di aver ricevuto la notifica del verbale in data 12.07.2021.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 49 del 2 febbraio 1990 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137 del codice civile, per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di
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Posto che il termine per impugnare la delibera scadeva in data 11.09.2021 e, il ricorso
è stato depositato in data 11.09.2021 alle ore 10:27 ; ne discende la tempestività dello stesso e il rigetto della eccezione di tardività dell'impugnazione.
Ne consegue che il vizio nel procedimento di formazione della volontà dell'ente di gestione rende invalide anche le decisioni assunte nell'assemblea tenutasi in data
30.06.2021. Tale vizio deve considerarsi prevalente e assorbente degli ulteriori profili di illegittimità indicati dai ricorrenti.
In conclusione, in accoglimento della domanda, vanno dichiarate nulle la nomina dell'amministratore Sig. effettuata dai condomini e Parte_3 CP_9
quella deliberata nell'assemblea del 30.06.2021 che non ha mai validamente ricoperto la carica di amministratore del con declaratoria di non tenutezza, da Controparte_3
parte degli attori, a non dover corrispondere alcun importo correlato, connesso e/o derivato per tale presunto incarico.
Va altresì annullata la delibera condominiale del 30.06.2021 con ogni conseguenza di legge.
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico del e dei Controparte_3
condomini e in solido, in favore di , Controparte_4 CP_5 Parte_1
in proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà nei confronti dei figli minori e , e e, si liquidano Per_1 Per_2 Controparte_1 Controparte_2
come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Le spese vanno liquidate in rapporto al valore della causa ed in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.M. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022 sulla base dei parametri medi, escluso il compenso per la fase istruttoria in quanto non espletata.
Nulla sulle spese tra , in proprio e nella qualità di genitore esercente Parte_1
la patria potestà nei confronti dei figli minori e , e Per_1 Per_2 Controparte_1
e e le quali, non Controparte_2 Controparte_6 Persona_3
Pagina 8 costituendosi in giudizio, non hanno espletato attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Nella Lucia Rita Ravenda, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 702 bis cpc proposto da Parte_1
in proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà nei confronti
[...]
dei figli minori e , e nei Per_1 Per_2 Controparte_1 Controparte_2
confronti del in persona dell'amministratore legale rappresentante Controparte_3
pro tempre, , , e Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Per_3
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
[...]
-Dichiara la contumacia di e . Controparte_6 Persona_3
-Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla validità del bilancio preventivo 2021.
-Accoglie la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto dichiara la nullità della nomina dell'amministratore di condominio Sig. con declaratoria di non Parte_3
tenutezza, da parte degli stessi, a non dover corrispondere alcun importo correlato, connesso e/o derivato per tale presunto incarico.
-Dichiara l'annullabilità della delibera condominiale del 30.06.2021.
-Condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
e , in solido, al pagamento delle spese processuali che Controparte_4 CP_5
liquida in favore di , in proprio e nella qualità di genitore esercente Parte_1
la patria potestà nei confronti dei figli minori e , e Per_1 Per_2 Controparte_1
secondo i criteri indicati in motivazione, in complessivi Controparte_2
€1.777,00, di cui € 76.00 per esborsi, € 1.701,00 per compensi;
oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute, nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
- Nulla sulle spese tra i ricorrenti e e . Controparte_6 Persona_3
Sentenza per legge immediatamente esecutiva.
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IL GOP
dott.ssa Nella Lucia Rita Ravenda
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