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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 667/2022 R.G.
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
************************************
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di IN, Prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1)Dott. Augusto Sabatini Presidente
2)Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
3)Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 667/2022 R. G. cont., posta in decisione all'udienza del 7.10.2024
vertente tra
(già ) c.f. in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
persona del Sindaco pro tempore , dott. , elettivamente domiciliato in via Parte_3 Pt_1
Garibaldi n.13 presso lo studio dell'avv. Pasquita Curreri, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi apposta anche ai sensi dell'art. 18 comma 5 D.M. 44/2011 e che dichiara di volere ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133 e 134 c.p.c. all'indirizzo pec:
tel. fax. 090/71.89.17; Email_1
attore
e
nato a [...] il [...] C.F. rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato materialmente congiunto alla comparsa di costituzione dall'avv. Paolo Colasante del Foro di Roma (C.F. PEC: C.F._2
, Fax: 06-92932420) ed elettivamente domiciliato in Email_2
Via XXVII Luglio n. 120, presso lo Studio professionale dell'avv. Vittorio Affannato del Pt_1
Foro di Pt_1
convenuto – impugnante incidentale
Oggetto: impugnazione per nullità del lodo arbitrale collegiale pronunciato il 24.06.2022, nella controversia insorta tra le due parti indicate in epigrafe in materia di pagamento di compensi professionali relativamente al conferimento dell'incarico “per la progettazione esecutiva, direzione
dei lavori, misure, contabilità ed assistenza al collaudo” funzionale alla realizzazione del nuovo
“ sito nel Comune di Patti. Parte_4
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l'ente attore:
1)Ritenere e dichiarare la nullità delle delibere n. 3398/95 e n. 2534/97 e del conseguente contratto
di prestazione professionale concluso con l'Ing. , con il conseguente rigetto delle Controparte_1
domande tutte dal medesimo proposte, per quanto eccepito nel primo motivo di gravame. 2)In via
subordinata, qualora si dovesse ritenere la validità delle delibere n. 3398/ 1995 e n. 2534/97 e del
conseguente incarico professionale, ritenere e dichiarare spettasse all'Ing. la quota parte _1
del medesimo pari ad €. 98.123,81 (comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali), per cui era stata attestata la copertura finanziaria e la relativa imputazione in bilancio detratto l'acconto di €.
36.891,01 lordo – già corrisposto. 3) Ritenere e dichiarare non dovuta la richiesta di maggiorazione
del compenso del 25%, per quanto osservato nel terzo motivo di impugnazione. 4) Ritenere e
dichiarare infondata la subordinata domanda di “ arricchimento senza causa “, ritenuta assorbita
dal Collegio arbitrale stante la sussidiarietà dell'azione confutata dal disposto dell'art. 23 del D.L.
n.66/ 1989 , convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 1989, n. 144
(oggi sostituito dall'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267),5) In via istruttoria, occorrendo,
disporre tutti i mezzi istruttori ritenuti utili e conducenti ai fini della risoluzione della controversia;
6) Emettere ogni altra statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese e competenze del
giudizio arbitrale e con vittoria di spese e compensi di difesa del presente grado di giudizio, con la
condanna dell'appellato alla restituzione delle prime ed alla corresponsione delle seconde. come da
note scritte depositate ex art. 83 comma 3 lettera h) d.l. 18/2020 in data 16.02.2022 per parte attrice
ed in data 10.02.2022 per parte convenuta”.
Per il convenuto:
“- in via pregiudiziale, trattenere la causa in decisione ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. con
applicazione del c.d. filtro d'ammissibilità dell'impugnazione; - in via pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità dell'impugnazione proposta in ragione dei motivi dedotti nella narrativa del
presente atto, riversati tra l'altro nei punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 per quanto concerne il primo motivo di
ricorso, 3.1e 3.2 in riferimento al secondo e 4.1 con riguardo al terzo, e, per l'effetto, confermare la
validità e l'efficacia del lodo impugnato;
- nel merito, dichiarare l'infondatezza dell'impugnazione
proposta in ragione dei motivi dedotti nella narrativa del presente atto, riversati tra l'altro nei punti
2.5 per quanto concerne il primo motivo di ricorso, 3.3 in riferimento al secondo e 4.2 con riguardo
al terzo, e, per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia del lodo impugnato;
- nel merito, in via
subordinata, in caso di accoglimento del primo motivo di ricorso, concernente la nullità dell'incarico
professionale conferito, accertare e dichiarare – in ragione dell'impugnazione incidentale proposta – il diritto dell'Ing. a conseguire la somma di euro 120.207,25 o quella superiore Controparte_1
che sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento per arricchimento senza causa
dell'Amministrazione convenuta, oltre oneri accessori di legge e ulteriori interessi e rivalutazione
monetaria sino all'effettivo soddisfo, e, per l'effetto, condannare la , Parte_1
in persona del Presidente p.t. al pagamento in favore dell'Ing. dell'importo testé Controparte_1
richiamato; - nel merito, in via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento del secondo
motivo di ricorso, accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. a conseguire la somma Controparte_1
non contestata di euro 61.232,71, oltre interessi legali a decorrere dal 4 agosto 1999 e sino
all'effettivo soddisfo, nonché la somma di euro 37.307,75 a titolo di maggiorazione del 25%, oltre
interessi legali a decorrere dal 2 novembre 2006; - nel merito, in via di estremo subordine, per
qualunque somma non riconosciuta a titolo di adempimento contrattuale, accertare e dichiarare – in
ragione dell'impugnazione incidentale proposta – il diritto dell'Ing. a conseguire Controparte_1
una somma sino alla concorrenza di euro 120.207,25 o a quella superiore che sarà ritenuta di
giustizia a titolo di risarcimento per arricchimento senza causa dell'Amministrazione convenuta,
oltre oneri accessori di legge e ulteriori interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo,
e, per l'effetto, condannare la , in persona del Presidente p.t. al Parte_1
relativo pagamento in favore dell'Ing. . Con vittoria di spese e compensi di Controparte_1
giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto regolarmente notificato la ha impugnato il lodo emesso in Parte_1
data 24.06.2022 con cui il Collegio arbitrale, composto dagli avv.ti Antonio Mazzei ( Presidente)
,Antonino Cappadona ed Ivan Randazzo (Arbitri ) , rigettata l'eccezione di prescrizione del credito e quella di nullità delle delibere di conferimento dell'incarico sollevate dal detto ente , lo ha condannato a corrispondere all'ing. , a titolo di compensi per l'attività espletata ( in relazione Controparte_1
all'incarico relativo alla “progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misure, contabilità ed assistenza al collaudo” funzionale alla realizzazione del nuovo sito Parte_5
nel Comune di Patti) , la complessiva somma di euro 120.207,25, IVA e CPA ( ove dovute in relazione al regime fiscale del professionista), oltre gli interessi pari – fino alla data della decisione-
a euro 40.687,63 e quelli successivi, da corrispondere al tasso legale da tale data al soddisfo nonché
al pagamento delle spese del giudizio ed ha posto a carico del medesimo le spese ed i compensi del giudizio arbitrale .
L'impugnante ha chiesto alla Corte di dichiarare la nullità delle delibere di conferimento dell'incarico n. 3398/95 e 2534/97 e conseguentemente di rigettare le domande avanzate dall'ing. . _1
In via subordinata e per il caso di ritenuta validità delle delibere e del conseguente incarico, ha chiesto di riconoscere in favore del professionista l'importo di euro 98.123,81 ( comprensivo degli onere fiscali e previdenziali), relativamente al quale era stata attestata la copertura finanziaria e la imputazione al bilancio, detratto l'acconto di euro 36.891,0 già corrisposto.
Ha , in ogni caso, chiesto di ritenere non dovuta la maggiorazione del 25% ed, infine, infondata la domanda di arricchimento senza causa avanzata in via subordinata dall' . _1
Instaurato il contraddittorio, con comparsa del 25.02.2023 si è costituito l'ing. , eccependo _1
l'inammissibilità dell' impugnazione e, nel merito, contestando gli assunti di controparte e chiedendone il rigetto integrale.
In via subordinata, in ragione dell'impugnazione incidentale proposta , ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto al pagamento della somma di euro 120.207,25 o di quella superiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento per arricchimento senza causa dell'amministrazione convenuta, oltre oneri accessori di legge e ulteriori interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna della , in persona del Presidente p.t. al Parte_1
pagamento in proprio favore
Disposta con decreto del Presidente di Sezione del 4.01.2023 la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/2022, alla scadenza dei termini assegnati, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo un rinvio per carico di ruolo, la causa, con ordinanza in data 7.10.2024, è stata assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo di impugnazione, svolto sotto la rubrica “violazione di norme di diritto
attinenti al merito della controversia nonché per contrarietà all'ordine pubblico- contraddittorietà
del lodo –Nullità del conferito incarico professionale per violazione degli artt. 284 e 288 del R.D. n.
383/1934 – art. 35 D.Lgs n 77/1995 - art. 23 del D.L. 2 marzo 1989 n. 66 convertito con modificazioni
dall'art. 1 c. 1 della I. 24 aprile 1989 n. 144, dell'art. 55 c. 5 della L. 8 giugno 1990 n. 142 -dell'art.
53 L. n. 142/90”, parte attrice reitera l'eccezione di nullità del conferimento dell'incarico.
Ribadisce che nella delibera n. 3398 del 30.12.1995 era stata attestata la copertura finanziaria del compenso di £. 320.000.000 da corrispondere ai due professionisti in relazione all'incarico conferito
, con imputazione al capitolo di bilancio 6505 R -95, mentre nella successiva delibera n. 2534 del
2.12.1997, concernente il nuovo importo di £. 380.000.000, si era fatto rinvio per relationem alla copertura finanziaria prevista nella delibera del 95.
Rileva che , come affermato nel lodo (pag. 11) , l'opera non era stata appaltata in conseguenza della mancata concessione del finanziamento, riconducibile , secondo quanto previsto nella delibera n.
2354/1997, alle condizioni finanziarie dell'ente, e che, proprio in considerazione di tale circostanza,
gli arbitri avrebbero dovuto accogliere l'eccezione di nullità dell'incarico, poiché conferito in assenza di copertura .
Ciò in quanto la disponibilità finanziaria (£. 320.000.000) riguardava solo la progettazione dell'opera,
mentre, secondo quanto previsto nella delibera n. 2354/1997, i fondi necessari per la realizzazione dovevano essere integrati tramite la concessione di mutuo da contrarsi con la .PP.. CP_2 Aggiunge che nella specie non poteva applicarsi la deroga parziale di cui all'art.1 comma 4 del D.L.
32/2019, che solo per gli anni dal 2019 al 2023 aveva previsto la possibilità di avviare le procedure di affidamento dell'incarico di progettazione anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati solo a tali attività.
Pertanto, secondo l'assunto dell'amministrazione attrice, non era sufficiente l'attestazione nella delibera del 1995 della copertura finanziaria limitatamente all'attività di progettazione , dovendosi avere riguardo alla disponibilità finanziaria occorrente per l'esecuzione dell'intera opera.
2.-Con il secondo motivo di impugnazione, svolto sotto la rubrica” “violazione di norme di diritto
attinenti al merito della controversia e all'ordine pubblico- contraddittorietà del lodo –violazione
degli artt. 284 e 288 del R.D. n. 383/1934 – 284 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, dell'art. 23 del D.L. 2
marzo 1989 n. 66 convertito con modificazioni dall'art. 1 c. 1 della I. 24 aprile 1989 n. 144, dell'art.
55 c. 5 della L. 8 giugno 1990 n. 142 -dell'art. 53 L. n. 142/90” , l'attrice censura la condanna al pagamento della somma di euro 82.899,50 a titolo di saldo dei compensi professionali, oltre IVA e oneri previdenziali.
Deduce che, anche escludendo la nullità dell'incarico conferito ( oggetto del primo motivo di impugnazione), la contestata condanna non trova corrispondenza nella delibera n. 3389/1995 e nel conseguente disciplinare di incarico, ove il complessivo compenso per entrambi i professionisti incaricati era stato indicato nell'importo di euro 196.253,62 e, quindi, in quello di euro 98.123,81
per ciascuno ( comprensivo di oneri fiscali e previdenziali).
Tale importo doveva ritenersi “insuperabile”, poiché, solo rispetto ad esso sussistevano i requisiti di legittimità (formale e sostanziale ) della delibera di giunta.
Pertanto, secondo l'assunto dell'ente attore, erroneo doveva ritenersi il ragionamento del Collegio
arbitrale, secondo cui “il parere favorevole espresso in via tecnica alla redazione del progetto
esecutivo e del progetto stralcio con la corresponsione di un acconto sulle competenze e sulle spese
sostenute pari ad €.30.139,71 per ciascun professionista” sufficienti a dimostrare l'approvazione dell'ente circa le modalità di determinazione del compenso da corrispondere ai professionisti .
Evidenzia, sotto un primo profilo, che, come si evinceva dall'art. 9 del disciplinare, il compenso -
indicato in £. 320.000.000 – era stato determinato in considerazione della varie classi e categorie di opere indicate nelle tabelle A.B. allegate alla L. n. 143/1949 di approvazione delle tariffe degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere ed architetto
In ogni caso, qualora l'ente avesse inteso approvare compensi maggiori rispetto a quelli deliberati dalla giunta , in mancanza dell'attestazione di copertura finanziaria e di imputazione contabile,
sussisterebbe la nullità del conferimento dell'incarico professionale.
3.-Con il terzo motivo di impugnazione, svolto sotto la rubrica ““violazione di norme di diritto
attinenti al merito della controversia e all'ordine pubblico- contraddittorietà del lodo –violazione e
falsa applicazione degli artt. 19 e 18 della L.
2.3.1949 n.143 – degli artt. 284 e 288 del R.D.
n.383/1934-284 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 - art. 23 del D.L. n.66/ 1989 , convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 1989, n. 144 (oggi sostituito dall'art. 191 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”, l'amministrazione attrice lamenta l'erroneità della decisione per avere il Collegio arbitrale riconosciuto la somma di €. 37.307,75, a titolo di maggiorazione del compenso del 25% ex art. 18 L. 143/1949 sul presupposto della mancata realizzazione dell'opera in conseguenza del mancato finanziamento .
Rileva che tale motivazione esulava dall'ambito applicativo dell'art. 18 cit., che disciplina l'ipotesi del mancato completamento dell'opera da parte del professionista in conseguenza della sospensione o revoca dell'incarico da parte del committente.
Aggiunge che, in ogni caso, presupposto per la formazione di una valida volontà negoziale della P.A.
è l'esistenza di copertura finanziaria, che, nella specie, mancava, come desumibile dalla nota dirigenziale dell'11.06.2003 - nella quale era stato evidenziato che non era possibile “proseguire né
con l'iter dell'appalto, né con la liquidazione dell'onorario definitivo poiché l'Amministrazione non
aveva provveduto a fornire i necessari e elementi sul finanziamento dell'opera.”… Infondate erano, dunque, le domande dell' , sussistendo la diretta responsabilità ai sensi _1
dell'art. 23, commi 3 e 4, del d.l. n. 66 del 1989 , del funzionario che aveva consentito la prestazione.
Infondata era, infine, anche la domanda ex art. 2041 c.c., ritenuta assorbita dal Collegio arbitrale,
attesa la natura sussidiaria della stessa e, conseguentemente, l'impossibilità di esperirla in presenza di altra azione sperimentabile contro persone diverse, obbligate per legge o per contratto.
5.-I motivi possono essere esaminati congiuntamente, introducendo questioni evidentemente connesse.
Ritiene , però la Corte che l'esame di merito debba lasciare spazio alla preliminare valutazione delle eccezioni sollevate dal convenuto.
Nell'eccepire la violazione del divieto di jus novorum, quest'ultimo rileva che nel giudizio arbitrale nessuna contestazione la aveva mosso avverso la delibera n. 3398/95, Parte_1
rivolgendo le proprie doglianze esclusivamente avverso la delibera n. 2354/97
Deduce che il fondamento del rapporto contrattuale, instauratosi a seguito della sottoscrizione del disciplinare, era costituto dalla delibera del 1995, avverso cui nessuna contestazione era stata mossa dall'attrice, mentre quella del 1997 non aveva introdotto alcuna modifica, limitandosi ad approvare il progetto di massima elaborato dai due professionisti e a disporre in merito alle coperture finanziarie.
Il convenuto eccepisce la violazione del medesimo divieto anche sotto il diverso profilo, concernente l'eccezione di nullità delle delibere per mancanza di copertura finanziaria dell'opera (non dell'incarico).
Rileva che nell'ambito del giudizio arbitrale la aveva sostenuto che anche Parte_1
l'incarico professionale avrebbe dovuto trovare copertura finanziaria in un mutuo da contrarre con la Cass DD.PP. , ma, tale assunto era documentalmente smentito.
Ciò in quanto la delibera del 1997 aveva approvato il progetto di massima, il cui importo (£
9.728.950.756) era costituito dal costo dei lavori per la realizzazione dell'opera (£ 9.348.950.756) e dall'onorario dei professionisti (£ 320.000.000). Solo il costo dell'opera, però, era stato ricondotto alla concessione del mutuo, dato che il compenso dei professionisti incaricati aveva già trovato immediata copertura nel bilancio dell'Ente al capitolo
6505I , giusta quanto previsto dalla delibera n. 3389 del 1995.
Il convenuto eccepisce , altresì, l'inammissibilità dell'eccezione di nullità delle delibere per mancanza di copertura finanziaria dell'opera e dell'incarico professionale, trattandosi di valutazione di fatto rimesse agli arbitri.
Eccepisce, ancora, l'inammissibilità della censura di contraddittorietà del lodo, peraltro solo enunciata e, comunque, non configurabile
Le eccezioni sono fondate nei termini di cui appresso.
E' evidentemente infondata la censura che fa leva sulla pretesa contraddittorietà del lodo.
Vale , in proposito, rammentare che – come già affermato dalla Corte in altra sentenza , citata da entrambe le parti e concernente l'impugnazione proposta dall'altro professionista, arch. Per_1
avverso altro lodo, concernente la medesima controversia - la sanzione di nullità comminata nel caso di lodo contenente disposizioni contraddittorie, prevista dall'art. 829 comma 1 n. 11 c.p.c., deve essere intesa nel senso che siffatta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti , non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza , quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass.2747/21; 1258/2016; 11895/2014).
Nel caso in esame, la presenza di una “non motivazione” nel senso anzidetto non è stata prospettata dall'impugnante e neanche ricorre, consentendo la lettura de lodo di ricostruire, senza alcuna incertezza, l'iter logico della decisione arbitrale, ossia di individuare ratio decidendi che sorregge il
decisum.
Peraltro, l'amministrazione impugnante si è limitata ad eccepire la contraddittorietà del lodo, senza neanche indicare le ragioni a sostegno del preteso vizio né , tantomeno, individuare le parti della decisione che assume essere in contrasto logico tra loro.
Quanto, invece, alla violazione del divieto di jus novorum, giova premettere, in punto di diritto, che,
come correttamente osservato dal convenuto, le questioni non sottoposte all'attenzione degli arbitri non possono essere sollevate come motivo di impugnazione (Cass. 8038/2003)
E', pertanto, fondata, ad avviso della Corte, l'eccezione di violazione del divieto in esame, sollevata dalla detta parte in relazione all'eccezione di nullità della delibera n. 3398/95, poiché mai sollevata nell'ambito del giudizio arbitrale.
Dalla lettura degli atti del giudizio arbitrale risulta, infatti, che la , Parte_1
nell'eccepire la “nullità del conferito incarico professionale per violazione degli artt. 284 e 288 del
R.D. n. 383/1934 – dell'art. 53 L. n. 142/90”, non ha mosso alcuna contestazione avverso la delibera in argomento.
Ha, infatti, testualmente affermato che (v. comparsa pag.10):” Nel caso di specie, se all'art. 25 del
disciplinare di incarico, l'importo delle competenze professionali viene quantificato in £.
320.000.000,comprensivo di I.V.A. e C.N.P.A.I.A., importo di cui si attestava la relativa copertura
finanziaria con imputazione al titolo 6505 del bilancio '95, non altrettanto può dirsi per la successiva
delibera n. 2534 del 1997 (doc 3) , dove il parere del Ragioniere Generale, non trovava copertura
ed imputazione in alcun capitolo, come si evince dal relativo documento ex adverso allegato).
In questa sede, invece, l'amministrazione impugnante , pur continuando a riconoscere che nella delibera n. 3398 del 30.12.1995 era stata attestata la copertura finanziaria del compenso di £.
320.000.000 da corrispondere ai due professionisti in relazione all'incarico conferito , eccepisce la nullità di entrambe le delibere perché “carenti di impegno di spesa” (v. atto di impugnazione pagg.
10 ss).
Tale carenza, secondo l'impugnante, trova conferma nella delibera del 1997, nella quale era stata prevista la necessità di integrare i fondi tramite un mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP. Al di là della novità della questione della nullità dell'incarico per mancato finanziamento dell'opera
- che , come eccepito dall' , non risulta essere stata l introdotta davanti al Collegio arbitrale _1
- , l'assunto della non è corretto, non confrontandosi con le chiari emergenze Parte_1
documentali.
Risulta, invero, che con la delibera del 1997 (v. doc. 3 in fascicolo ) Parte_1
la nell'approvare il progetto di massima redatto dai due professionisti , aveva deliberato di Pt_6
“sostenere la spesa prevista in quanto a £ 9.348.950.756 con mutuo da contrarsi con la Cassa
DD.PP. con imputazione all'Intervento 2211 cap. 7550 Bilancio di competenza 1997 ed in quanto a
£ 380.000.000 con i fondi impegnati al Cap. 6505 R-95, giusta delibera n. 3389 del 30/12/95”
Del resto, già nella predetta delibera era stato previsto che “per il pagamento delle relative
competenze tecniche si provvederà con fondi propri di questa Amministrazione e che, in caso di
finanziamento dell'opera da parte di Enti diversi dalla , le predette spese di Parte_2
progettazione potranno essere interamente recuperata”.
Solo la realizzazione dell'opera era, dunque, subordinata alla concessione di finanziamenti esterni,
avendo la , con la delibera del 1997, disposto il pagamento dei Parte_1
compensi in favore dei professionisti incaricati tramite i propri bilanci, pur prevedendo la eventualità
di recuperare dette somme attingendo a risorse provenienti da finanziamenti da parte di altri enti.
Alla stregua di tali emergenze, è corretta l'argomentazione dell' secondo cui il compenso _1
dei professionisti incaricati aveva già trovato immediata copertura nel bilancio dell'ente al capitolo
6505I , giusta quanto previsto dalla delibera n. 3389 del 1995, richiamata in quella successiva concernente l'approvazione del progetto di massima redatto dai professionisti incaricati.
Nessuna censura merita, pertanto, il lodo impugnato, nella parte in cui gli arbitri hanno respinto l'eccezione di nullità per assenza di copertura finanziaria sul rilievo che le somme destinate al compenso dei professionisti erano state imputate ad uno specifico ed indicato capitolo di bilancio
(6505 R-95), con conseguente rigetto del primo motivo di impugnazione. E', invece, fondato il secondo motivo di impugnazione.
Va premesso, in punto di fatto, che mentre nella delibera n. 3389/1995 il complessivo compenso per entrambi i professionisti incaricati era stato indicato nell'importo di £. 320.000.000, poi aumentato a £. 380.000000 in forza della successiva delibera del 1997 , invece, nell'art. 9 del disciplinare di incarico del 30.07.1996, che costituiva parte integrante della delibera di conferimento dell'incarico ,
era stato previsto che le competenze professionali sarebbero state determinate “ a seconda delle
varie classi e categorie di opere dalle tabelle A B ed E allegate alla Legge 2 marzo 1943”, ossia in applicazione delle tariffe professionali per gli ingegneri e gli architetti.
Sulla scorta di tale previsione, il Collegio Arbitrale ha riconosciuto il compenso di euro 82.899,50 a titolo di saldo spettante all'ing. secondo le dette tariffe professionali. _1
La decisione si pone, però, in parte qua , in contrasto con le regole di diritto, secondo cui, sia nel vigore del combinato disposto degli artt. 284 e 288 R.D. 3 marzo 1934 n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale) sia ai sensi dell'art. 55 della legge sull'ordinamento delle autonomie locali
8 giugno 1990 n. 142, qualsiasi spesa degli enti comunali deve essere assistita da un conforme provvedimento dell'organo munito di potere deliberativo e da uno specifico impegno contabile registrato nel competente bilancio di previsione .
Solo in presenza della previsione dell'ammontare del compenso dovuto e dei mezzi per farvi fronte
, la delibera di conferimento dell'incarico può ritenersi valida e vincolante nei confronti dell'ente locale, costituendosi, in mancanza, il rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia assunto l'impegno (ex multis Cass.n. 15050/2018; Cass. n. 17056/2017)
Invero, l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge è posta a tutela del preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa (Cass. 6919/2019).
Tale principio , secondo la giurisprudenza di legittimità, non subisce alcuna deroga . Ebbene, nella specie, se è vero che l' importo delle competenze professionali , derivanti dall'incarico in questione , era stato quantificato dall'art. 25 del disciplinare “in via presunta” in £. 320.000.000
, quale parametro ai fini fiscali e per la presentazione della polizza fideiussoria, tuttavia, è indubbio che l'attestazione della copertura finanziaria sussisteva solo relativamente a tale somma (
successivamente aumentata, per effetto della delibera del 1997, a £. 380.000,00 di cui si attestava la copertura sempre con imputazione al capitolo di bilancio 6505 R -95).
Ciò comporta che , come sostenuto dall'amministrazione impugnante e pure affermato dalla Corte
nelle sentenza che ha definito l'analoga controversia tra la e l'arch. Parte_1
, tale importo costituiva un limite invalicabile, dato che solo relativamente ad esso Per_1
risultavano integrati i requisiti di legittimità del conferimento dell'incarico, quali previsti dalle regole contabili in materia di gestione degli enti locali.
Mette conto, altresì, rilevare che tale vizio è certamente esaminabile dalla Corte, al cospetto di un procedimento arbitrale introdotto nel 2021 in forza di una convenzione anteriore all' entrata in vigore
(2.03.2006) del d.lgs. 40/2006 ( Cass. 17339/2017; Cass.SS.UU. nn. 9284, 9285 e 9341 del 2016).
Invero, in tema di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia l'art. 829 comma 3 c.p.c., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. 40/2006 si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 dello stesso decreto, tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella .
Tuttavia, per stabilire se sia ammissibile tale impugnazione, la legge cui l'art.829 comma 3 c.p.c.
rinvia, deve essere identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicchè, in caso di procedimento arbitrale attivato – come, appunto, nel caso di specie, dopo l'entrata in vigore della disciplina, ma in forza di una convenzione stipulata anteriormente , nel silenzio delle parti, è applicabile l'art. 829 comma 2 c.p.c. nel testo previgente , che ammetteva l'impugnazione del lodo per violazione delle norme inerenti al merito, salvo che le parti avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile. Da quanto esposto consegue che, non avendo le parti vincolato gli arbitri a decidere secondo equità
né escluso l'impugnabilità del lodo , ( v.art. 22 del disciplinare di incarico ), il vizio in esame può
essere fatto valere in questa sede.
Né, infine, ricorre la novità della domanda, eccepita dal convenuto in base alla considerazione che nel giudizio arbitrale la non aveva mai chiesto di contenere il quantum Parte_1
nei limiti dell'impegno di spesa assunto in forza delle delibere del 1995 e del 1997.
E' facile, invero, obiettare che in quella sede l'ente , contrariamente all'assunto dell' , _1
aveva dedotto l'infondatezza della pretesa di ulteriori compensi avanzata dal professionista, in assenza di copertura finanziaria (v. comparsa pagg. 12 ss).
Ne consegue che la richiesta di contenimento della pretesa creditizia nel limiti della copertura finanziaria non comporta l' allegazione di alcun fatto nuovo e diverso rispetto a quanto dedotto nell'ambito del giudizio arbitrale, in base al principio logico “nel più è compreso il meno”.
In accoglimento del motivo, va dichiarata la nullità del lodo in parte qua .
Quanto, infine, al terzo motivo di impugnazione , va premesso che gli arbitri hanno accolto la richiesta di maggiorazione del compenso avanzata dal professionista ex art. 18 L. 143/1949, in forza del richiamato orientamento giurisprudenziale, secondo cui detta maggiorazione spetta
“indipendentemente dalla causa relativa al mancato completamento dell'incarico, anche se esso sia
stato determinato dalla revoca di quest'ultimo proveniente dal committente”
Hanno, quindi, affermato che tale disciplina non potesse essere derogata da specifiche previsioni del contratto stipulato tra committente e professionisti e che , pertanto, nessun rilievo potesse essere riconosciuto all'art. 9 del disciplinare di incarico, che individuava il presupposto dell'obbligazione nell'appalto dell'opera.
Ciò in quanto l'attività di direzione dei lavori non era stata svolta a causa della mancata esecuzione dell'appalto, imputabile all'ente e, segnatamente, in conseguenza della mancata concessione del finanziamento. Ad avviso della Corte, il motivo è ammissibile e pure fondato.
Sotto il primo profilo, va osservato che - contrariamente all'assunto del convenuto, che, a sostegno della sollevata eccezione di inammissibilità, ha richiamato la sentenza emessa a definizione dell'impugnazione proposta dall'arch. - la doglianza non concerne l'interpretazione del Per_1
contratto.
Nel giudizio relativo all'impugnazione del lodo proposta dall'arch. , quest'ultimo, infatti, Per_1
aveva eccepito l'erronea interpretazione delle clausole contrattuali ( artt. 10 e 15 del disciplinare )
che, secondo il suo assunto, gli riconoscevano il diritto alla maggiorazione, negata dagli arbitri.
La Corte , però, aveva ritenuto che detto vizio non fosse esaminabile sul rilievo che l'interpretazione implica un'indagine di fatto affidata al giudice di merito e, dunque, nel procedimento arbitrale, agli arbitri..
Nel caso di specie, invece, la questione introdotta dalla non investe l'ermeneutica Parte_1
contrattuale, ma , piuttosto, la violazione di norme di diritto, quale l'art. 18 cit., di cui detta parte contesta l'applicabilità, in mancanza del presupposto della sospensione o della revoca dell'incarico da parte del committente.
E tale vizio è certamente deducibile in questa sede, dato che, come sopra esposto, le parti nulla hanno previsto circa l'impugnabilità nel merito per errori di diritto (v. art. 22 del disciplinare ) né
hanno vincolato gli arbitri a decidere secondo equità.
E', invece, corretta l'argomentazione del convenuto, secondo cui, come affermato dagli arbitri, ai sensi dell'art. 18 L. 143/1949, il compenso spettante agli architetti ed agli ingegneri deve essere aumentato del 25% indipendentemente dalla causa relativa al mancato completamento dell'incarico e anche se esso sia stato determinato dalla revoca di quest'ultimo proveniente dal committente (Cass.
n. 451/2020; Cass. n.19700/2009; Cass. n. 7602/1999 )
Tuttavia, come rilevato dall'amministrazione impugnante, anche per tale voce , che comportava un aggravio di costi in relazione alle ulteriori somme da corrispondere al professionista, la delibera era carente del reale riferimento ai mezzi finanziari necessari al pagamento della corrispondente spesa.,
di guisa che era vincolante il limite di £. 380.000
Pertanto, i compensi non potevano che essere liquidati nei limiti dell'impegno di spesa regolarmente assunto .
Ne discende che dichiarata la nullità del lodo anche nella parte in cui ha riconosciuto come dovuta all'ing. l'importo in questione a titolo di maggiorazione ex art. 18 cit. _1
5.-Va, a questo punto, esaminata l'impugnazione incidentale proposta dall' in via _1
subordinata all'accoglimento del gravame principale, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto al pagamento della somma di euro 120.207,25 o di quella superiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento per arricchimento senza causa dell'amministrazione convenuta, oltre oneri accessori di legge e ulteriori interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo.
Sostiene l'impugnante incidentale che, ove l'importo indicato nelle delibere fosse ritenuto vincolante, dovrebbe essergli riconosciuta l'indennità ex art. 2041 c.c. , essendo indubbia la sussistenza dell'utilitas in capo all'amministrazione .
La domanda, ritenuta assorbita dagli arbitri in ragione del rigetto dell'eccezione di nullità delle delibere di conferimento dell'incarico, deve essere esaminata in questa sede limitatamente agli importi pretesi a titolo di saldo e di maggiorazione , relativamente ai quali la Corte ha dichiarato la nullità del lodo.
Ebbene, secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione in ordine al carattere di residualità dell'azione di arricchimento senza causa, avviato dalla pronuncia delle Sezione Unite n.
33954/23, essa , avanzata autonomamente o in via subordinata rispetto ad altra domanda principale,
è proponibile ove la diversa azione - fondata sul contratto ovvero su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando, viceversa, preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato , per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.
Nella specie, poiché il titolo in parte qua era radicalmente nullo per contrarietà a norme imperative
(Cass. 15050/2018), l' azione contrattuale era infondata e, conseguentemente, quella di arricchimento senza causa non era proponibile.
Tanto più che l' ,in forza dell'art. 23 del d.l. 66/1998 conv, con mod. nella L. 144/89, _1
aveva la possibilità di esperire altra azione nei confronti di un soggetto diverso dall'arricchito (Cass.n.
4246/2024 ).
Ne consegue il rigetto della domanda.
Restano, a questo punto, da regolamentare le spese di lite.
Vale rammentare al riguardo che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità,
anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio,
desumibile dall'art. 336, comma 1, c. p. c., secondo cui la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cd. "effetto espansivo interno") e determina, pertanto, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite.
Ne consegue che il giudice di appello ha il potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell'esito finale della causa (così Cass. Civ. nn. 20399/2017;
8919/2012).
In questa prospettiva, considerata la parziale soccombenza dell' in relazione alle domande _1
di condanna al pagamento del saldo dovuto in base alle tariffe professionali ed alla maggiorazione ex art. 18 cit., le spese del giudizio arbitrale e del presente giudizio di impugnazione, oltre che le spese e dell'onorario degli Arbitri e, più in generale, di funzionamento del Collegio arbitrale (come già
liquidate con ordinanza degli stessi, in atti), vanno compensate di 1/3 con condanna della
[...]
in persona del Sindaco p.t.al pagamento della residua quota (ferma restando Parte_1
la responsabilità solidale di entrambe le parti nei rapporti esterni con gli Arbitri -salvo rivalsa tra loro-
secondo la previsione di cui al primo comma, ultima parte, dell'art. 814 c.p.c.). Tanto stabilito, le spese del giudizio arbitrale e del presente giudizio di impugnazione vanno determinate in via forfettaria (stante la mancanza di apposita notula di spese e compensi), secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n.
147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022) – qui applicabile ratione temporis in base al disposto dell'art. 6 dello stesso –, in linea con il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal
D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano
applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data
di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte
svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione
professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado
si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi
parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia
pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice
dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del
grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso
che l'accezione omnicomprensiva di <> evoca la nozione di un corrispettivo unitario
per l'opera prestata nella sua interezza” (così Cass. Civ. nn. 19989/2021; 31884/2018).
Ne discende che per il giudizio arbitrale, tenuto conto del valore della controversia determinato in base alla domanda (scaglione da € 52.001 a € 260.000), applicati i valori minimi in considerazione della natura ed entità delle questioni trattate, di non particolare difficoltà, e dell'effettiva consistenza delle prestazioni difensive rese, parte attrice va condannata, previa compensazione nella misura di
1/3, al pagamento dell'importo di € 2.480,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. (ove dovuta).
Quanto alle spese correlate al funzionamento del Collegio arbitrale (spese, onorari degli Arbitri e quant'altro connesso) ferma restando la liquidazione effettuata dagli Arbitri, esse vanno poste a carico della nella misura di 2/3 (nei rapporti interni tra le due parti), fermo restando Parte_1
l'obbligo solidale di entrambe le parti nei confronti degli Arbitri (salvo rivalsa tra loro) ai sensi dell'art. 814, comma 1, c.p.c..
Per il giudizio di impugnazione del lodo, avuto riguardo agli stessi criteri e parametri indicati sopra
(per il giudizio arbitrale), previa compensazione nella medesima misura di cui sopra, la
[...]
va condannata al pagamento in favore dell'ing. dell'importo di Parte_1 _1
€ 8.103,00 (di cui € 1.985,00 per la fase di studio;
€ 1.274,00 per quella introduttiva;
€ 1.442,00 per quella istruttoria ed € 3.402,00 per quella decisoria), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura di legge, CPA e IVA (ove dovuta).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di IN , Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 667/2022, sull'impugnazione proposta dalla
[...]
in persona del Sindaco pro tempore avverso il lodo arbitrale Parte_7
collegiale pronunciato inter partes o il 24.06.2022, nella controversia insorta in materia di pagamento di compensi professionali e sull'impugnazione incidentale proposta da _1
, così provvede:
[...]
-in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dalla in Parte_1
persona del Sindaco pro tempore dichiara la nullità del lodo nella parte in cui il Collegio arbitrale ha accolto la domanda dell'ing. volta ad ottenere il pagamento dell'importo di € Controparte_1
82.899,50 a titolo di saldo ed in quella in cui ha accolto la domanda di pagamento dell'ulteriore importo di € 37.307,75 a titolo di maggiorazione ex art. 18 L.143/1949;
- rigetta, nel resto, l'impugnazione proposta dalla in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore;
- respinge l'impugnazione incidentale;
- dichiara compensate nella misura di 1/3 le spese di lite e, per l'effetto, condanna la
[...]
in persona del Sindaco pro tempore al pagamento della residua quota, Parte_1
che liquida in relazione al giudizio arbitrale in complessivi € 2.480,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. (ove dovuta) ed in relazione al presente giudizio in complessivi € 8.103,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura di legge, CPA e IVA (ove dovuta);
- condanna la in persona del pro tempore al pagamento Parte_1 CP_3
di 2/3 delle spese correlate al funzionamento del Collegio arbitrale (liquidate con lodo del
Collegio medesimo, cui si rimanda qui), fermo restando l'obbligo solidale di entrambe le parti nei confronti degli Arbitri (salvo rivalsa tra loro) ai sensi dell'art. 814, comma 1, c. p. c
Così deciso nella camera di consiglio ( da remoto) del 7.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Marisa Salvo dott. Augusto Sabatini
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
************************************
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di IN, Prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1)Dott. Augusto Sabatini Presidente
2)Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
3)Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 667/2022 R. G. cont., posta in decisione all'udienza del 7.10.2024
vertente tra
(già ) c.f. in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
persona del Sindaco pro tempore , dott. , elettivamente domiciliato in via Parte_3 Pt_1
Garibaldi n.13 presso lo studio dell'avv. Pasquita Curreri, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi apposta anche ai sensi dell'art. 18 comma 5 D.M. 44/2011 e che dichiara di volere ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133 e 134 c.p.c. all'indirizzo pec:
tel. fax. 090/71.89.17; Email_1
attore
e
nato a [...] il [...] C.F. rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato materialmente congiunto alla comparsa di costituzione dall'avv. Paolo Colasante del Foro di Roma (C.F. PEC: C.F._2
, Fax: 06-92932420) ed elettivamente domiciliato in Email_2
Via XXVII Luglio n. 120, presso lo Studio professionale dell'avv. Vittorio Affannato del Pt_1
Foro di Pt_1
convenuto – impugnante incidentale
Oggetto: impugnazione per nullità del lodo arbitrale collegiale pronunciato il 24.06.2022, nella controversia insorta tra le due parti indicate in epigrafe in materia di pagamento di compensi professionali relativamente al conferimento dell'incarico “per la progettazione esecutiva, direzione
dei lavori, misure, contabilità ed assistenza al collaudo” funzionale alla realizzazione del nuovo
“ sito nel Comune di Patti. Parte_4
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l'ente attore:
1)Ritenere e dichiarare la nullità delle delibere n. 3398/95 e n. 2534/97 e del conseguente contratto
di prestazione professionale concluso con l'Ing. , con il conseguente rigetto delle Controparte_1
domande tutte dal medesimo proposte, per quanto eccepito nel primo motivo di gravame. 2)In via
subordinata, qualora si dovesse ritenere la validità delle delibere n. 3398/ 1995 e n. 2534/97 e del
conseguente incarico professionale, ritenere e dichiarare spettasse all'Ing. la quota parte _1
del medesimo pari ad €. 98.123,81 (comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali), per cui era stata attestata la copertura finanziaria e la relativa imputazione in bilancio detratto l'acconto di €.
36.891,01 lordo – già corrisposto. 3) Ritenere e dichiarare non dovuta la richiesta di maggiorazione
del compenso del 25%, per quanto osservato nel terzo motivo di impugnazione. 4) Ritenere e
dichiarare infondata la subordinata domanda di “ arricchimento senza causa “, ritenuta assorbita
dal Collegio arbitrale stante la sussidiarietà dell'azione confutata dal disposto dell'art. 23 del D.L.
n.66/ 1989 , convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 1989, n. 144
(oggi sostituito dall'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267),5) In via istruttoria, occorrendo,
disporre tutti i mezzi istruttori ritenuti utili e conducenti ai fini della risoluzione della controversia;
6) Emettere ogni altra statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese e competenze del
giudizio arbitrale e con vittoria di spese e compensi di difesa del presente grado di giudizio, con la
condanna dell'appellato alla restituzione delle prime ed alla corresponsione delle seconde. come da
note scritte depositate ex art. 83 comma 3 lettera h) d.l. 18/2020 in data 16.02.2022 per parte attrice
ed in data 10.02.2022 per parte convenuta”.
Per il convenuto:
“- in via pregiudiziale, trattenere la causa in decisione ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. con
applicazione del c.d. filtro d'ammissibilità dell'impugnazione; - in via pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità dell'impugnazione proposta in ragione dei motivi dedotti nella narrativa del
presente atto, riversati tra l'altro nei punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 per quanto concerne il primo motivo di
ricorso, 3.1e 3.2 in riferimento al secondo e 4.1 con riguardo al terzo, e, per l'effetto, confermare la
validità e l'efficacia del lodo impugnato;
- nel merito, dichiarare l'infondatezza dell'impugnazione
proposta in ragione dei motivi dedotti nella narrativa del presente atto, riversati tra l'altro nei punti
2.5 per quanto concerne il primo motivo di ricorso, 3.3 in riferimento al secondo e 4.2 con riguardo
al terzo, e, per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia del lodo impugnato;
- nel merito, in via
subordinata, in caso di accoglimento del primo motivo di ricorso, concernente la nullità dell'incarico
professionale conferito, accertare e dichiarare – in ragione dell'impugnazione incidentale proposta – il diritto dell'Ing. a conseguire la somma di euro 120.207,25 o quella superiore Controparte_1
che sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento per arricchimento senza causa
dell'Amministrazione convenuta, oltre oneri accessori di legge e ulteriori interessi e rivalutazione
monetaria sino all'effettivo soddisfo, e, per l'effetto, condannare la , Parte_1
in persona del Presidente p.t. al pagamento in favore dell'Ing. dell'importo testé Controparte_1
richiamato; - nel merito, in via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento del secondo
motivo di ricorso, accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. a conseguire la somma Controparte_1
non contestata di euro 61.232,71, oltre interessi legali a decorrere dal 4 agosto 1999 e sino
all'effettivo soddisfo, nonché la somma di euro 37.307,75 a titolo di maggiorazione del 25%, oltre
interessi legali a decorrere dal 2 novembre 2006; - nel merito, in via di estremo subordine, per
qualunque somma non riconosciuta a titolo di adempimento contrattuale, accertare e dichiarare – in
ragione dell'impugnazione incidentale proposta – il diritto dell'Ing. a conseguire Controparte_1
una somma sino alla concorrenza di euro 120.207,25 o a quella superiore che sarà ritenuta di
giustizia a titolo di risarcimento per arricchimento senza causa dell'Amministrazione convenuta,
oltre oneri accessori di legge e ulteriori interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo,
e, per l'effetto, condannare la , in persona del Presidente p.t. al Parte_1
relativo pagamento in favore dell'Ing. . Con vittoria di spese e compensi di Controparte_1
giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto regolarmente notificato la ha impugnato il lodo emesso in Parte_1
data 24.06.2022 con cui il Collegio arbitrale, composto dagli avv.ti Antonio Mazzei ( Presidente)
,Antonino Cappadona ed Ivan Randazzo (Arbitri ) , rigettata l'eccezione di prescrizione del credito e quella di nullità delle delibere di conferimento dell'incarico sollevate dal detto ente , lo ha condannato a corrispondere all'ing. , a titolo di compensi per l'attività espletata ( in relazione Controparte_1
all'incarico relativo alla “progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misure, contabilità ed assistenza al collaudo” funzionale alla realizzazione del nuovo sito Parte_5
nel Comune di Patti) , la complessiva somma di euro 120.207,25, IVA e CPA ( ove dovute in relazione al regime fiscale del professionista), oltre gli interessi pari – fino alla data della decisione-
a euro 40.687,63 e quelli successivi, da corrispondere al tasso legale da tale data al soddisfo nonché
al pagamento delle spese del giudizio ed ha posto a carico del medesimo le spese ed i compensi del giudizio arbitrale .
L'impugnante ha chiesto alla Corte di dichiarare la nullità delle delibere di conferimento dell'incarico n. 3398/95 e 2534/97 e conseguentemente di rigettare le domande avanzate dall'ing. . _1
In via subordinata e per il caso di ritenuta validità delle delibere e del conseguente incarico, ha chiesto di riconoscere in favore del professionista l'importo di euro 98.123,81 ( comprensivo degli onere fiscali e previdenziali), relativamente al quale era stata attestata la copertura finanziaria e la imputazione al bilancio, detratto l'acconto di euro 36.891,0 già corrisposto.
Ha , in ogni caso, chiesto di ritenere non dovuta la maggiorazione del 25% ed, infine, infondata la domanda di arricchimento senza causa avanzata in via subordinata dall' . _1
Instaurato il contraddittorio, con comparsa del 25.02.2023 si è costituito l'ing. , eccependo _1
l'inammissibilità dell' impugnazione e, nel merito, contestando gli assunti di controparte e chiedendone il rigetto integrale.
In via subordinata, in ragione dell'impugnazione incidentale proposta , ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto al pagamento della somma di euro 120.207,25 o di quella superiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento per arricchimento senza causa dell'amministrazione convenuta, oltre oneri accessori di legge e ulteriori interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna della , in persona del Presidente p.t. al Parte_1
pagamento in proprio favore
Disposta con decreto del Presidente di Sezione del 4.01.2023 la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/2022, alla scadenza dei termini assegnati, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo un rinvio per carico di ruolo, la causa, con ordinanza in data 7.10.2024, è stata assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo di impugnazione, svolto sotto la rubrica “violazione di norme di diritto
attinenti al merito della controversia nonché per contrarietà all'ordine pubblico- contraddittorietà
del lodo –Nullità del conferito incarico professionale per violazione degli artt. 284 e 288 del R.D. n.
383/1934 – art. 35 D.Lgs n 77/1995 - art. 23 del D.L. 2 marzo 1989 n. 66 convertito con modificazioni
dall'art. 1 c. 1 della I. 24 aprile 1989 n. 144, dell'art. 55 c. 5 della L. 8 giugno 1990 n. 142 -dell'art.
53 L. n. 142/90”, parte attrice reitera l'eccezione di nullità del conferimento dell'incarico.
Ribadisce che nella delibera n. 3398 del 30.12.1995 era stata attestata la copertura finanziaria del compenso di £. 320.000.000 da corrispondere ai due professionisti in relazione all'incarico conferito
, con imputazione al capitolo di bilancio 6505 R -95, mentre nella successiva delibera n. 2534 del
2.12.1997, concernente il nuovo importo di £. 380.000.000, si era fatto rinvio per relationem alla copertura finanziaria prevista nella delibera del 95.
Rileva che , come affermato nel lodo (pag. 11) , l'opera non era stata appaltata in conseguenza della mancata concessione del finanziamento, riconducibile , secondo quanto previsto nella delibera n.
2354/1997, alle condizioni finanziarie dell'ente, e che, proprio in considerazione di tale circostanza,
gli arbitri avrebbero dovuto accogliere l'eccezione di nullità dell'incarico, poiché conferito in assenza di copertura .
Ciò in quanto la disponibilità finanziaria (£. 320.000.000) riguardava solo la progettazione dell'opera,
mentre, secondo quanto previsto nella delibera n. 2354/1997, i fondi necessari per la realizzazione dovevano essere integrati tramite la concessione di mutuo da contrarsi con la .PP.. CP_2 Aggiunge che nella specie non poteva applicarsi la deroga parziale di cui all'art.1 comma 4 del D.L.
32/2019, che solo per gli anni dal 2019 al 2023 aveva previsto la possibilità di avviare le procedure di affidamento dell'incarico di progettazione anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati solo a tali attività.
Pertanto, secondo l'assunto dell'amministrazione attrice, non era sufficiente l'attestazione nella delibera del 1995 della copertura finanziaria limitatamente all'attività di progettazione , dovendosi avere riguardo alla disponibilità finanziaria occorrente per l'esecuzione dell'intera opera.
2.-Con il secondo motivo di impugnazione, svolto sotto la rubrica” “violazione di norme di diritto
attinenti al merito della controversia e all'ordine pubblico- contraddittorietà del lodo –violazione
degli artt. 284 e 288 del R.D. n. 383/1934 – 284 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, dell'art. 23 del D.L. 2
marzo 1989 n. 66 convertito con modificazioni dall'art. 1 c. 1 della I. 24 aprile 1989 n. 144, dell'art.
55 c. 5 della L. 8 giugno 1990 n. 142 -dell'art. 53 L. n. 142/90” , l'attrice censura la condanna al pagamento della somma di euro 82.899,50 a titolo di saldo dei compensi professionali, oltre IVA e oneri previdenziali.
Deduce che, anche escludendo la nullità dell'incarico conferito ( oggetto del primo motivo di impugnazione), la contestata condanna non trova corrispondenza nella delibera n. 3389/1995 e nel conseguente disciplinare di incarico, ove il complessivo compenso per entrambi i professionisti incaricati era stato indicato nell'importo di euro 196.253,62 e, quindi, in quello di euro 98.123,81
per ciascuno ( comprensivo di oneri fiscali e previdenziali).
Tale importo doveva ritenersi “insuperabile”, poiché, solo rispetto ad esso sussistevano i requisiti di legittimità (formale e sostanziale ) della delibera di giunta.
Pertanto, secondo l'assunto dell'ente attore, erroneo doveva ritenersi il ragionamento del Collegio
arbitrale, secondo cui “il parere favorevole espresso in via tecnica alla redazione del progetto
esecutivo e del progetto stralcio con la corresponsione di un acconto sulle competenze e sulle spese
sostenute pari ad €.30.139,71 per ciascun professionista” sufficienti a dimostrare l'approvazione dell'ente circa le modalità di determinazione del compenso da corrispondere ai professionisti .
Evidenzia, sotto un primo profilo, che, come si evinceva dall'art. 9 del disciplinare, il compenso -
indicato in £. 320.000.000 – era stato determinato in considerazione della varie classi e categorie di opere indicate nelle tabelle A.B. allegate alla L. n. 143/1949 di approvazione delle tariffe degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere ed architetto
In ogni caso, qualora l'ente avesse inteso approvare compensi maggiori rispetto a quelli deliberati dalla giunta , in mancanza dell'attestazione di copertura finanziaria e di imputazione contabile,
sussisterebbe la nullità del conferimento dell'incarico professionale.
3.-Con il terzo motivo di impugnazione, svolto sotto la rubrica ““violazione di norme di diritto
attinenti al merito della controversia e all'ordine pubblico- contraddittorietà del lodo –violazione e
falsa applicazione degli artt. 19 e 18 della L.
2.3.1949 n.143 – degli artt. 284 e 288 del R.D.
n.383/1934-284 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 - art. 23 del D.L. n.66/ 1989 , convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 1989, n. 144 (oggi sostituito dall'art. 191 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”, l'amministrazione attrice lamenta l'erroneità della decisione per avere il Collegio arbitrale riconosciuto la somma di €. 37.307,75, a titolo di maggiorazione del compenso del 25% ex art. 18 L. 143/1949 sul presupposto della mancata realizzazione dell'opera in conseguenza del mancato finanziamento .
Rileva che tale motivazione esulava dall'ambito applicativo dell'art. 18 cit., che disciplina l'ipotesi del mancato completamento dell'opera da parte del professionista in conseguenza della sospensione o revoca dell'incarico da parte del committente.
Aggiunge che, in ogni caso, presupposto per la formazione di una valida volontà negoziale della P.A.
è l'esistenza di copertura finanziaria, che, nella specie, mancava, come desumibile dalla nota dirigenziale dell'11.06.2003 - nella quale era stato evidenziato che non era possibile “proseguire né
con l'iter dell'appalto, né con la liquidazione dell'onorario definitivo poiché l'Amministrazione non
aveva provveduto a fornire i necessari e elementi sul finanziamento dell'opera.”… Infondate erano, dunque, le domande dell' , sussistendo la diretta responsabilità ai sensi _1
dell'art. 23, commi 3 e 4, del d.l. n. 66 del 1989 , del funzionario che aveva consentito la prestazione.
Infondata era, infine, anche la domanda ex art. 2041 c.c., ritenuta assorbita dal Collegio arbitrale,
attesa la natura sussidiaria della stessa e, conseguentemente, l'impossibilità di esperirla in presenza di altra azione sperimentabile contro persone diverse, obbligate per legge o per contratto.
5.-I motivi possono essere esaminati congiuntamente, introducendo questioni evidentemente connesse.
Ritiene , però la Corte che l'esame di merito debba lasciare spazio alla preliminare valutazione delle eccezioni sollevate dal convenuto.
Nell'eccepire la violazione del divieto di jus novorum, quest'ultimo rileva che nel giudizio arbitrale nessuna contestazione la aveva mosso avverso la delibera n. 3398/95, Parte_1
rivolgendo le proprie doglianze esclusivamente avverso la delibera n. 2354/97
Deduce che il fondamento del rapporto contrattuale, instauratosi a seguito della sottoscrizione del disciplinare, era costituto dalla delibera del 1995, avverso cui nessuna contestazione era stata mossa dall'attrice, mentre quella del 1997 non aveva introdotto alcuna modifica, limitandosi ad approvare il progetto di massima elaborato dai due professionisti e a disporre in merito alle coperture finanziarie.
Il convenuto eccepisce la violazione del medesimo divieto anche sotto il diverso profilo, concernente l'eccezione di nullità delle delibere per mancanza di copertura finanziaria dell'opera (non dell'incarico).
Rileva che nell'ambito del giudizio arbitrale la aveva sostenuto che anche Parte_1
l'incarico professionale avrebbe dovuto trovare copertura finanziaria in un mutuo da contrarre con la Cass DD.PP. , ma, tale assunto era documentalmente smentito.
Ciò in quanto la delibera del 1997 aveva approvato il progetto di massima, il cui importo (£
9.728.950.756) era costituito dal costo dei lavori per la realizzazione dell'opera (£ 9.348.950.756) e dall'onorario dei professionisti (£ 320.000.000). Solo il costo dell'opera, però, era stato ricondotto alla concessione del mutuo, dato che il compenso dei professionisti incaricati aveva già trovato immediata copertura nel bilancio dell'Ente al capitolo
6505I , giusta quanto previsto dalla delibera n. 3389 del 1995.
Il convenuto eccepisce , altresì, l'inammissibilità dell'eccezione di nullità delle delibere per mancanza di copertura finanziaria dell'opera e dell'incarico professionale, trattandosi di valutazione di fatto rimesse agli arbitri.
Eccepisce, ancora, l'inammissibilità della censura di contraddittorietà del lodo, peraltro solo enunciata e, comunque, non configurabile
Le eccezioni sono fondate nei termini di cui appresso.
E' evidentemente infondata la censura che fa leva sulla pretesa contraddittorietà del lodo.
Vale , in proposito, rammentare che – come già affermato dalla Corte in altra sentenza , citata da entrambe le parti e concernente l'impugnazione proposta dall'altro professionista, arch. Per_1
avverso altro lodo, concernente la medesima controversia - la sanzione di nullità comminata nel caso di lodo contenente disposizioni contraddittorie, prevista dall'art. 829 comma 1 n. 11 c.p.c., deve essere intesa nel senso che siffatta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti , non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza , quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass.2747/21; 1258/2016; 11895/2014).
Nel caso in esame, la presenza di una “non motivazione” nel senso anzidetto non è stata prospettata dall'impugnante e neanche ricorre, consentendo la lettura de lodo di ricostruire, senza alcuna incertezza, l'iter logico della decisione arbitrale, ossia di individuare ratio decidendi che sorregge il
decisum.
Peraltro, l'amministrazione impugnante si è limitata ad eccepire la contraddittorietà del lodo, senza neanche indicare le ragioni a sostegno del preteso vizio né , tantomeno, individuare le parti della decisione che assume essere in contrasto logico tra loro.
Quanto, invece, alla violazione del divieto di jus novorum, giova premettere, in punto di diritto, che,
come correttamente osservato dal convenuto, le questioni non sottoposte all'attenzione degli arbitri non possono essere sollevate come motivo di impugnazione (Cass. 8038/2003)
E', pertanto, fondata, ad avviso della Corte, l'eccezione di violazione del divieto in esame, sollevata dalla detta parte in relazione all'eccezione di nullità della delibera n. 3398/95, poiché mai sollevata nell'ambito del giudizio arbitrale.
Dalla lettura degli atti del giudizio arbitrale risulta, infatti, che la , Parte_1
nell'eccepire la “nullità del conferito incarico professionale per violazione degli artt. 284 e 288 del
R.D. n. 383/1934 – dell'art. 53 L. n. 142/90”, non ha mosso alcuna contestazione avverso la delibera in argomento.
Ha, infatti, testualmente affermato che (v. comparsa pag.10):” Nel caso di specie, se all'art. 25 del
disciplinare di incarico, l'importo delle competenze professionali viene quantificato in £.
320.000.000,comprensivo di I.V.A. e C.N.P.A.I.A., importo di cui si attestava la relativa copertura
finanziaria con imputazione al titolo 6505 del bilancio '95, non altrettanto può dirsi per la successiva
delibera n. 2534 del 1997 (doc 3) , dove il parere del Ragioniere Generale, non trovava copertura
ed imputazione in alcun capitolo, come si evince dal relativo documento ex adverso allegato).
In questa sede, invece, l'amministrazione impugnante , pur continuando a riconoscere che nella delibera n. 3398 del 30.12.1995 era stata attestata la copertura finanziaria del compenso di £.
320.000.000 da corrispondere ai due professionisti in relazione all'incarico conferito , eccepisce la nullità di entrambe le delibere perché “carenti di impegno di spesa” (v. atto di impugnazione pagg.
10 ss).
Tale carenza, secondo l'impugnante, trova conferma nella delibera del 1997, nella quale era stata prevista la necessità di integrare i fondi tramite un mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP. Al di là della novità della questione della nullità dell'incarico per mancato finanziamento dell'opera
- che , come eccepito dall' , non risulta essere stata l introdotta davanti al Collegio arbitrale _1
- , l'assunto della non è corretto, non confrontandosi con le chiari emergenze Parte_1
documentali.
Risulta, invero, che con la delibera del 1997 (v. doc. 3 in fascicolo ) Parte_1
la nell'approvare il progetto di massima redatto dai due professionisti , aveva deliberato di Pt_6
“sostenere la spesa prevista in quanto a £ 9.348.950.756 con mutuo da contrarsi con la Cassa
DD.PP. con imputazione all'Intervento 2211 cap. 7550 Bilancio di competenza 1997 ed in quanto a
£ 380.000.000 con i fondi impegnati al Cap. 6505 R-95, giusta delibera n. 3389 del 30/12/95”
Del resto, già nella predetta delibera era stato previsto che “per il pagamento delle relative
competenze tecniche si provvederà con fondi propri di questa Amministrazione e che, in caso di
finanziamento dell'opera da parte di Enti diversi dalla , le predette spese di Parte_2
progettazione potranno essere interamente recuperata”.
Solo la realizzazione dell'opera era, dunque, subordinata alla concessione di finanziamenti esterni,
avendo la , con la delibera del 1997, disposto il pagamento dei Parte_1
compensi in favore dei professionisti incaricati tramite i propri bilanci, pur prevedendo la eventualità
di recuperare dette somme attingendo a risorse provenienti da finanziamenti da parte di altri enti.
Alla stregua di tali emergenze, è corretta l'argomentazione dell' secondo cui il compenso _1
dei professionisti incaricati aveva già trovato immediata copertura nel bilancio dell'ente al capitolo
6505I , giusta quanto previsto dalla delibera n. 3389 del 1995, richiamata in quella successiva concernente l'approvazione del progetto di massima redatto dai professionisti incaricati.
Nessuna censura merita, pertanto, il lodo impugnato, nella parte in cui gli arbitri hanno respinto l'eccezione di nullità per assenza di copertura finanziaria sul rilievo che le somme destinate al compenso dei professionisti erano state imputate ad uno specifico ed indicato capitolo di bilancio
(6505 R-95), con conseguente rigetto del primo motivo di impugnazione. E', invece, fondato il secondo motivo di impugnazione.
Va premesso, in punto di fatto, che mentre nella delibera n. 3389/1995 il complessivo compenso per entrambi i professionisti incaricati era stato indicato nell'importo di £. 320.000.000, poi aumentato a £. 380.000000 in forza della successiva delibera del 1997 , invece, nell'art. 9 del disciplinare di incarico del 30.07.1996, che costituiva parte integrante della delibera di conferimento dell'incarico ,
era stato previsto che le competenze professionali sarebbero state determinate “ a seconda delle
varie classi e categorie di opere dalle tabelle A B ed E allegate alla Legge 2 marzo 1943”, ossia in applicazione delle tariffe professionali per gli ingegneri e gli architetti.
Sulla scorta di tale previsione, il Collegio Arbitrale ha riconosciuto il compenso di euro 82.899,50 a titolo di saldo spettante all'ing. secondo le dette tariffe professionali. _1
La decisione si pone, però, in parte qua , in contrasto con le regole di diritto, secondo cui, sia nel vigore del combinato disposto degli artt. 284 e 288 R.D. 3 marzo 1934 n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale) sia ai sensi dell'art. 55 della legge sull'ordinamento delle autonomie locali
8 giugno 1990 n. 142, qualsiasi spesa degli enti comunali deve essere assistita da un conforme provvedimento dell'organo munito di potere deliberativo e da uno specifico impegno contabile registrato nel competente bilancio di previsione .
Solo in presenza della previsione dell'ammontare del compenso dovuto e dei mezzi per farvi fronte
, la delibera di conferimento dell'incarico può ritenersi valida e vincolante nei confronti dell'ente locale, costituendosi, in mancanza, il rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia assunto l'impegno (ex multis Cass.n. 15050/2018; Cass. n. 17056/2017)
Invero, l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge è posta a tutela del preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa (Cass. 6919/2019).
Tale principio , secondo la giurisprudenza di legittimità, non subisce alcuna deroga . Ebbene, nella specie, se è vero che l' importo delle competenze professionali , derivanti dall'incarico in questione , era stato quantificato dall'art. 25 del disciplinare “in via presunta” in £. 320.000.000
, quale parametro ai fini fiscali e per la presentazione della polizza fideiussoria, tuttavia, è indubbio che l'attestazione della copertura finanziaria sussisteva solo relativamente a tale somma (
successivamente aumentata, per effetto della delibera del 1997, a £. 380.000,00 di cui si attestava la copertura sempre con imputazione al capitolo di bilancio 6505 R -95).
Ciò comporta che , come sostenuto dall'amministrazione impugnante e pure affermato dalla Corte
nelle sentenza che ha definito l'analoga controversia tra la e l'arch. Parte_1
, tale importo costituiva un limite invalicabile, dato che solo relativamente ad esso Per_1
risultavano integrati i requisiti di legittimità del conferimento dell'incarico, quali previsti dalle regole contabili in materia di gestione degli enti locali.
Mette conto, altresì, rilevare che tale vizio è certamente esaminabile dalla Corte, al cospetto di un procedimento arbitrale introdotto nel 2021 in forza di una convenzione anteriore all' entrata in vigore
(2.03.2006) del d.lgs. 40/2006 ( Cass. 17339/2017; Cass.SS.UU. nn. 9284, 9285 e 9341 del 2016).
Invero, in tema di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia l'art. 829 comma 3 c.p.c., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. 40/2006 si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 dello stesso decreto, tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella .
Tuttavia, per stabilire se sia ammissibile tale impugnazione, la legge cui l'art.829 comma 3 c.p.c.
rinvia, deve essere identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicchè, in caso di procedimento arbitrale attivato – come, appunto, nel caso di specie, dopo l'entrata in vigore della disciplina, ma in forza di una convenzione stipulata anteriormente , nel silenzio delle parti, è applicabile l'art. 829 comma 2 c.p.c. nel testo previgente , che ammetteva l'impugnazione del lodo per violazione delle norme inerenti al merito, salvo che le parti avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile. Da quanto esposto consegue che, non avendo le parti vincolato gli arbitri a decidere secondo equità
né escluso l'impugnabilità del lodo , ( v.art. 22 del disciplinare di incarico ), il vizio in esame può
essere fatto valere in questa sede.
Né, infine, ricorre la novità della domanda, eccepita dal convenuto in base alla considerazione che nel giudizio arbitrale la non aveva mai chiesto di contenere il quantum Parte_1
nei limiti dell'impegno di spesa assunto in forza delle delibere del 1995 e del 1997.
E' facile, invero, obiettare che in quella sede l'ente , contrariamente all'assunto dell' , _1
aveva dedotto l'infondatezza della pretesa di ulteriori compensi avanzata dal professionista, in assenza di copertura finanziaria (v. comparsa pagg. 12 ss).
Ne consegue che la richiesta di contenimento della pretesa creditizia nel limiti della copertura finanziaria non comporta l' allegazione di alcun fatto nuovo e diverso rispetto a quanto dedotto nell'ambito del giudizio arbitrale, in base al principio logico “nel più è compreso il meno”.
In accoglimento del motivo, va dichiarata la nullità del lodo in parte qua .
Quanto, infine, al terzo motivo di impugnazione , va premesso che gli arbitri hanno accolto la richiesta di maggiorazione del compenso avanzata dal professionista ex art. 18 L. 143/1949, in forza del richiamato orientamento giurisprudenziale, secondo cui detta maggiorazione spetta
“indipendentemente dalla causa relativa al mancato completamento dell'incarico, anche se esso sia
stato determinato dalla revoca di quest'ultimo proveniente dal committente”
Hanno, quindi, affermato che tale disciplina non potesse essere derogata da specifiche previsioni del contratto stipulato tra committente e professionisti e che , pertanto, nessun rilievo potesse essere riconosciuto all'art. 9 del disciplinare di incarico, che individuava il presupposto dell'obbligazione nell'appalto dell'opera.
Ciò in quanto l'attività di direzione dei lavori non era stata svolta a causa della mancata esecuzione dell'appalto, imputabile all'ente e, segnatamente, in conseguenza della mancata concessione del finanziamento. Ad avviso della Corte, il motivo è ammissibile e pure fondato.
Sotto il primo profilo, va osservato che - contrariamente all'assunto del convenuto, che, a sostegno della sollevata eccezione di inammissibilità, ha richiamato la sentenza emessa a definizione dell'impugnazione proposta dall'arch. - la doglianza non concerne l'interpretazione del Per_1
contratto.
Nel giudizio relativo all'impugnazione del lodo proposta dall'arch. , quest'ultimo, infatti, Per_1
aveva eccepito l'erronea interpretazione delle clausole contrattuali ( artt. 10 e 15 del disciplinare )
che, secondo il suo assunto, gli riconoscevano il diritto alla maggiorazione, negata dagli arbitri.
La Corte , però, aveva ritenuto che detto vizio non fosse esaminabile sul rilievo che l'interpretazione implica un'indagine di fatto affidata al giudice di merito e, dunque, nel procedimento arbitrale, agli arbitri..
Nel caso di specie, invece, la questione introdotta dalla non investe l'ermeneutica Parte_1
contrattuale, ma , piuttosto, la violazione di norme di diritto, quale l'art. 18 cit., di cui detta parte contesta l'applicabilità, in mancanza del presupposto della sospensione o della revoca dell'incarico da parte del committente.
E tale vizio è certamente deducibile in questa sede, dato che, come sopra esposto, le parti nulla hanno previsto circa l'impugnabilità nel merito per errori di diritto (v. art. 22 del disciplinare ) né
hanno vincolato gli arbitri a decidere secondo equità.
E', invece, corretta l'argomentazione del convenuto, secondo cui, come affermato dagli arbitri, ai sensi dell'art. 18 L. 143/1949, il compenso spettante agli architetti ed agli ingegneri deve essere aumentato del 25% indipendentemente dalla causa relativa al mancato completamento dell'incarico e anche se esso sia stato determinato dalla revoca di quest'ultimo proveniente dal committente (Cass.
n. 451/2020; Cass. n.19700/2009; Cass. n. 7602/1999 )
Tuttavia, come rilevato dall'amministrazione impugnante, anche per tale voce , che comportava un aggravio di costi in relazione alle ulteriori somme da corrispondere al professionista, la delibera era carente del reale riferimento ai mezzi finanziari necessari al pagamento della corrispondente spesa.,
di guisa che era vincolante il limite di £. 380.000
Pertanto, i compensi non potevano che essere liquidati nei limiti dell'impegno di spesa regolarmente assunto .
Ne discende che dichiarata la nullità del lodo anche nella parte in cui ha riconosciuto come dovuta all'ing. l'importo in questione a titolo di maggiorazione ex art. 18 cit. _1
5.-Va, a questo punto, esaminata l'impugnazione incidentale proposta dall' in via _1
subordinata all'accoglimento del gravame principale, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto al pagamento della somma di euro 120.207,25 o di quella superiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento per arricchimento senza causa dell'amministrazione convenuta, oltre oneri accessori di legge e ulteriori interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo.
Sostiene l'impugnante incidentale che, ove l'importo indicato nelle delibere fosse ritenuto vincolante, dovrebbe essergli riconosciuta l'indennità ex art. 2041 c.c. , essendo indubbia la sussistenza dell'utilitas in capo all'amministrazione .
La domanda, ritenuta assorbita dagli arbitri in ragione del rigetto dell'eccezione di nullità delle delibere di conferimento dell'incarico, deve essere esaminata in questa sede limitatamente agli importi pretesi a titolo di saldo e di maggiorazione , relativamente ai quali la Corte ha dichiarato la nullità del lodo.
Ebbene, secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione in ordine al carattere di residualità dell'azione di arricchimento senza causa, avviato dalla pronuncia delle Sezione Unite n.
33954/23, essa , avanzata autonomamente o in via subordinata rispetto ad altra domanda principale,
è proponibile ove la diversa azione - fondata sul contratto ovvero su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando, viceversa, preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato , per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.
Nella specie, poiché il titolo in parte qua era radicalmente nullo per contrarietà a norme imperative
(Cass. 15050/2018), l' azione contrattuale era infondata e, conseguentemente, quella di arricchimento senza causa non era proponibile.
Tanto più che l' ,in forza dell'art. 23 del d.l. 66/1998 conv, con mod. nella L. 144/89, _1
aveva la possibilità di esperire altra azione nei confronti di un soggetto diverso dall'arricchito (Cass.n.
4246/2024 ).
Ne consegue il rigetto della domanda.
Restano, a questo punto, da regolamentare le spese di lite.
Vale rammentare al riguardo che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità,
anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio,
desumibile dall'art. 336, comma 1, c. p. c., secondo cui la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cd. "effetto espansivo interno") e determina, pertanto, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite.
Ne consegue che il giudice di appello ha il potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell'esito finale della causa (così Cass. Civ. nn. 20399/2017;
8919/2012).
In questa prospettiva, considerata la parziale soccombenza dell' in relazione alle domande _1
di condanna al pagamento del saldo dovuto in base alle tariffe professionali ed alla maggiorazione ex art. 18 cit., le spese del giudizio arbitrale e del presente giudizio di impugnazione, oltre che le spese e dell'onorario degli Arbitri e, più in generale, di funzionamento del Collegio arbitrale (come già
liquidate con ordinanza degli stessi, in atti), vanno compensate di 1/3 con condanna della
[...]
in persona del Sindaco p.t.al pagamento della residua quota (ferma restando Parte_1
la responsabilità solidale di entrambe le parti nei rapporti esterni con gli Arbitri -salvo rivalsa tra loro-
secondo la previsione di cui al primo comma, ultima parte, dell'art. 814 c.p.c.). Tanto stabilito, le spese del giudizio arbitrale e del presente giudizio di impugnazione vanno determinate in via forfettaria (stante la mancanza di apposita notula di spese e compensi), secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n.
147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022) – qui applicabile ratione temporis in base al disposto dell'art. 6 dello stesso –, in linea con il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal
D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano
applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data
di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte
svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione
professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado
si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi
parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia
pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice
dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del
grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso
che l'accezione omnicomprensiva di <
per l'opera prestata nella sua interezza” (così Cass. Civ. nn. 19989/2021; 31884/2018).
Ne discende che per il giudizio arbitrale, tenuto conto del valore della controversia determinato in base alla domanda (scaglione da € 52.001 a € 260.000), applicati i valori minimi in considerazione della natura ed entità delle questioni trattate, di non particolare difficoltà, e dell'effettiva consistenza delle prestazioni difensive rese, parte attrice va condannata, previa compensazione nella misura di
1/3, al pagamento dell'importo di € 2.480,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. (ove dovuta).
Quanto alle spese correlate al funzionamento del Collegio arbitrale (spese, onorari degli Arbitri e quant'altro connesso) ferma restando la liquidazione effettuata dagli Arbitri, esse vanno poste a carico della nella misura di 2/3 (nei rapporti interni tra le due parti), fermo restando Parte_1
l'obbligo solidale di entrambe le parti nei confronti degli Arbitri (salvo rivalsa tra loro) ai sensi dell'art. 814, comma 1, c.p.c..
Per il giudizio di impugnazione del lodo, avuto riguardo agli stessi criteri e parametri indicati sopra
(per il giudizio arbitrale), previa compensazione nella medesima misura di cui sopra, la
[...]
va condannata al pagamento in favore dell'ing. dell'importo di Parte_1 _1
€ 8.103,00 (di cui € 1.985,00 per la fase di studio;
€ 1.274,00 per quella introduttiva;
€ 1.442,00 per quella istruttoria ed € 3.402,00 per quella decisoria), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura di legge, CPA e IVA (ove dovuta).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di IN , Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 667/2022, sull'impugnazione proposta dalla
[...]
in persona del Sindaco pro tempore avverso il lodo arbitrale Parte_7
collegiale pronunciato inter partes o il 24.06.2022, nella controversia insorta in materia di pagamento di compensi professionali e sull'impugnazione incidentale proposta da _1
, così provvede:
[...]
-in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dalla in Parte_1
persona del Sindaco pro tempore dichiara la nullità del lodo nella parte in cui il Collegio arbitrale ha accolto la domanda dell'ing. volta ad ottenere il pagamento dell'importo di € Controparte_1
82.899,50 a titolo di saldo ed in quella in cui ha accolto la domanda di pagamento dell'ulteriore importo di € 37.307,75 a titolo di maggiorazione ex art. 18 L.143/1949;
- rigetta, nel resto, l'impugnazione proposta dalla in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore;
- respinge l'impugnazione incidentale;
- dichiara compensate nella misura di 1/3 le spese di lite e, per l'effetto, condanna la
[...]
in persona del Sindaco pro tempore al pagamento della residua quota, Parte_1
che liquida in relazione al giudizio arbitrale in complessivi € 2.480,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. (ove dovuta) ed in relazione al presente giudizio in complessivi € 8.103,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura di legge, CPA e IVA (ove dovuta);
- condanna la in persona del pro tempore al pagamento Parte_1 CP_3
di 2/3 delle spese correlate al funzionamento del Collegio arbitrale (liquidate con lodo del
Collegio medesimo, cui si rimanda qui), fermo restando l'obbligo solidale di entrambe le parti nei confronti degli Arbitri (salvo rivalsa tra loro) ai sensi dell'art. 814, comma 1, c. p. c
Così deciso nella camera di consiglio ( da remoto) del 7.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Marisa Salvo dott. Augusto Sabatini