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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 604/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 604/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Parte_1 C.F._1
Pasquini, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Busto Arsizio, Via Dante,
n. 18, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. - P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore
(C.F. - P.I. ), in persona del liquidatore e legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore,
RESISTENTE
OGGETTO: categoria e qualifica
FATTO E DIRITTO
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 29/03/2024 il sig. ha dedotto di essere stato Parte_1
assunto in data 05.09.2001 da (operante con la denominazione CP_2 CP_1 CP_1
per effetto di acquisizione avvenuta in data 26.01.2023 con messa in liquidazione della
[...]
prima), con contratto a termine con scadenza 04.03.2002, poi trasformato a tempo indeterminato a decorrere dal 05.03.2002 (cfr. doc. 03: lettera assunzione;
doc. 04: trasformazione a tempo indeterminato). Al momento dell'assunzione il ricorrente è stato pagina 1 di 6 inquadrato nel 6^ livello CCNL Industria Alimentare (cfr. doc. 03 e doc. 05: CCNL) e da gennaio 2003 gli è stato attribuito il 5^ livello. In ragione della circostanza che l'art. 26 del
CCNL applicato prevede che “i lavoratori addetti al processo produttivo e al carico e scarico delle merci passeranno dal 6° al 5° livello dopo un periodo di 6 mesi” (cfr. doc. 5) il ricorrente rileva che avrebbe avuto diritto al passaggio al 5° livello sin dal marzo 2002.
Deducendo di aver svolto sin dall'assunzione mansioni promiscue di magazziniere e, all'occorrenza, di autista, e che, con decorrenza settembre 2002 e per tutta a durata del rapporto di lavoro, avrebbe sempre svolto solo mansioni di autista impiegato nella consegna della merce ai clienti e nell'incasso dei pagamenti effettuati da questi ultimi contestualmente alla consegna della merce, il ricorrente ha chiesto il pagamento delle relative differenze retributive.
Inoltre, il ricorrente ha chiesto il pagamento della somma dovuta a titolo di TFR (al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei contributi previdenziali a carico del dipendente risultanti dal cedolino paga e detratti gli acconti ricevuti) - di cui vi è prova scritta documentale costituita dal cedolino paga consegnato dal datore di lavoro, cfr. doc. 7 ricorrente - anche mediante emissione di ordinanza ex art. 423 c.p.c. nei confronti di entrambe le resistenti, in virtù della responsabilità solidale gravante sulle stesse.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito quanto segue: “Nel merito:
1. Per i motivi di cui al § 2.1. in diritto, accertare e dichiarare: - il diritto del ricorrente alla definitiva acquisizione e, in ogni caso, al riconoscimento da parte delle resistenti dell'inquadramento nel 5^ livello di cui al CCNL applicato con decorrenza dal Marzo 2002, ovvero, comunque, dalla diversa data che risulterà ad esito del giudizio e/o che sarà ritenuta di giustizia;
- per i motivi di cui al § 2.1. in diritto, accertare e dichiarare, altresì, il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere, in virtù delle effettive mansioni svolte, l'indennità di maneggio denaro ex art 56 CCNL applicato, con decorrenza da Settembre 2002, ovvero, comunque, dalla diversa data che risulterà ad esito del giudizio e/o che sarà ritenuta di giustizia;
e, per l'effetto, - condannare le resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro o ciascuna secondo la rispettiva accertanda responsabilità a pagare al ricorrente, l'importo lordo complessivo di € 29.775,21, di cui lordi €
593,69 a titolo di differenze retributive conseguenti al corretto inquadramento nel 5° livello a partire dal Marzo 2002 e lordi € 29.181,52 a titolo all'indennità di maneggio denaro ex CCNL applicato, o comunque quel diverso importo che risulterà dovuto ad esito del giudizio e/o che sarà ritenuto equo e/o di giustizia.
2. per i motivi di cui al § 2.2. in diritto, accertare e pagina 2 di 6 dichiarare, altresì, il mancato pagamento a favore del ricorrente di quanto dovuto a saldo del
TFR di cui al cedolino di Febbraio 2023; e, per l'effetto, - emettere ordinanza di pagamento ex art 423 c.p.c. e/o, comunque, condannare le resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro o ciascuna secondo la rispettiva accertanda responsabilità al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo complessivo di lordi €
19.616,30, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso: - Su tutti gli importi dovuti, rivalutazione ed interessi come per legge dal dovuto al saldo effettivo. - Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Nessuno si costituiva per le resistenti che, ritualmente citate, sono state dichiarate contumaci.
Emessa in data 09.08.2024 ordinanza ex art. 423, comma 2, c.p.c. di pagamento della somma di €. 19.616,30= lordi, oltre a interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, relativa alle differenze ancora dovute a titolo di TFR come risultanti dai cedolini prodotti in giudizio, esperita istruttoria testimoniale, fissata udienza camerale per la decisione a trattazione scritta, all'esito del deposito delle note della parte ricorrente del 5.12.2024 e successivamente come disposto da questo giudice al 12 febbraio 2025 la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
In diritto
La presente causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al superiore inquadramento contrattuale con decorrenza marzo 2002 e del diritto al riconoscimento, in virtù delle effettive mansioni svolte, dell'indennità di maneggio denaro ex art 56 CCNL applicato, con decorrenza da settembre 2002. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte,
“Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini.”
(Cass. 30580/'19).
Il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 5° livello a partire dal marzo 2002 (anziché dal gennaio 2003) appare pacifico e documentale stante le previsioni dell'art. 26 CCNL applicato
(doc. 05 ricorrente).
L'istruttoria svolta ha confermato gli assunti di parte ricorrente relativamente allo svolgimento da parte dello stesso, a partire dal settembre 2002, dell'attività di maneggio denaro con conseguente diritto al pagamento dell'indennità relativa. pagina 3 di 6 Il teste , sentito all'udienza del 22.10.2024, dipendente della resistente e Testimone_1
collega del ricorrente, ha dichiarato quanto segue. Sul cap. 10: "confermo la circostanza, il ricorrente nel periodo indicato ha sempre svolto mansioni di autista e si occupava dell'incasso della merce consegnata". Sul cap. 11: "confermo il capitolo;
per quanto attiene agli incassi dei pagamenti, alcuni clienti pagavano in contanti a , altri invece facevano un bonifico o Pt_1 lo effettuavano con altre modalità". Sul cap. 12: “confermo il capitolo;
io facevo il custode e vedevo il ricorrente arrivare in azienda alle 7 di mattina;
del pari lo vedevo alla sera, a volte alle 18 a volte anche più tardi e tornava a casa con il camion aziendale al fine di effettuare le consegne anche oltre tale ora". ADR: “so che i colleghi effettuavano una pausa pranzo ma non la facevo con loro”. Sul cap. 13: "è vero il capitolo”. Rammostrato al teste il doc. 6 del ricorrente, ha confermato di riconoscere le bolle di consegna e dichiarato “a volte mi trovavo in ufficio e vedevo che il ricorrente firmava le bolle per ricezione merce;
so che la sera i conti dovevano tornare e nel caso di qualche ammanco doveva pagare di tasca sua".
Il teste , sentito all'udienza del 22.10.2024, dipendente della resistente e Testimone_2
collega del ricorrente, ha dichiarato quanto segue. Sul cap. 10: "confermo il capitolo;
preciso che dal 2015, al pensionamento della collega che lavorava in ufficio, sono subentrato io in ufficio, mi occupavo di bolle e fatture e registravo tutti gli incassi;
confermo che il ricorrente consegnava a me gli incassi della giornata relativi alle consegne effettuate". Sul cap. 11:
"confermo il capitolo e riconosco il documento n. 6 che mi viene rammostrato;
per quanto attiene agli incassi dei pagamenti, la maggior parte dei clienti pagava in contanti a Pt_1
che poi al rientro in azienda consegnava il corrispettivo a me;
pochi clienti pagavano con assegni”. Sul cap. 12: "confermo il capitolo e gli orari indicati;
preciso che alcuni giorni, nei periodi di maggiore carico lavorativo come quello natalizio o le feste, il ricorrente lavorava anche oltre le ore 18,00 di sera;
spesso lavorava anche in pausa pranzo o la faceva di mezz'ora anziché di un'ora e mezza;
il sabato lavoravamo di solito di mattina". Sul cap. 13:
"confermo il capitolo;
è vero;
preciso che non capitava quasi mai ma poteva capitare che qualche volta alcuni clienti arrotondavano il conto e lui doveva mettere l'euro mancante".
Il teste , sentito anch'egli all'udienza del 22.10.2024, dipendente della Testimone_3 resistente e collega del ricorrente, ha spiegato quanto segue. Sul cap. 10: “confermo il capitolo;
anche io ho svolto la medesima mansione di autista e mi occupavo dell'incasso dei pagamenti contestualmente alla consegna della merce quando era previsto il pagamento in contanti". Sul cap. 11: "confermo il capitolo e riconosco il documento n. 6 che mi viene rammostrato". Sul cap. 12: "confermo il capitolo;
lo vedevo già alle 7 di mattina a caricare;
pagina 4 di 6 preciso che il sabato lavoravamo dalle 7-7.30 sino alle 12 circa". Sul cap. 13: "confermo il capitolo perché anche io dovevo fare lo stesso quando facevo l'autista; a volte in ditta al rientro dopo le consegne ci chiedevano anche pochi centesimi se per caso il cliente arrotondava in difetto il pagamento".
L'istruttoria esperita ha dunque provato che dal settembre 2002 il ricorrente si è occupato in via continuativa del maneggio di denaro con responsabilità degli incassi dei corrispettivi di vendita dai clienti ai quali provvedeva a consegnare la merce. Corretta risulta pertanto la richiesta del ricorrente di percepire l'indennità di maneggio denaro previsto dalle declaratorie contrattuali oltre che la richiesta di essere inquadrato sin da quella data nel quinto livello tenuto delle competenze più specifiche necessarie allo svolgimento dei compiti eseguiti da ricorrente rispetto alla mansioni generiche del sesto livello.
Accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento al quinto livello a far tempo dal marzo 2022
e il diritto a percepire l'indennità di maneggio denaro.
In merito alle differenze retributive richieste per € 28.690,37 lordi (di cui € 593,69 lordi a titolo di differenze retributive conseguenti all'inquadramento nel 5° livello a partire dal marzo 2002 e
€ 28.096,68 lordi a titolo all'indennità di maneggio denaro ex art. 56 CCNL applicato), appare corretto il conteggio proposto dal ricorrente (doc. 8) come rivisto nelle note del 12 febbraio
2025 poiché conforme alle tabelle retributive del CCNL depositato col ricorso (doc. 5) e coerente con le varie declinazioni dell'orario di lavoro svolto dal lavoratore nel corso degli anni.
Conseguentemente le convenute, vista la cessione d'azienda intervenuta il 26 gennaio 2023
(cfr. visure in atti docc. 1 e 2) e visto l'art. 2112 c.c., vanno condannate in via solidale al pagamento delle somme sopra specificate, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto della natura e del valore delle questioni trattate, in complessivi euro 3.900,00, (applicati i minimi per la natura contumaciale del giudizio) oltre spese generali, spese vive per euro 256,00 e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 - conferma l'ordinanza emessa ex art. 423 terzo comma cpc il 9 agosto 2024 di condanna delle convenute in via solidale al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di €.
19.616,30= lordi per TFR, oltre a interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- dichiarato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 5^ livello di cui al CCNL applicato con decorrenza dal marzo 2002 e il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'indennità di maneggio denaro ex art 56 CCNL applicato con decorrenza da settembre 2002, condanna le resistenti in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro
28.690,37 con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna le convenute in solido tra loro alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.900,00 oltre spese generali, spese vive per euro
256,00 e accessori di legge.
Busto Arsizio, 26 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 604/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Parte_1 C.F._1
Pasquini, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Busto Arsizio, Via Dante,
n. 18, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. - P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore
(C.F. - P.I. ), in persona del liquidatore e legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore,
RESISTENTE
OGGETTO: categoria e qualifica
FATTO E DIRITTO
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 29/03/2024 il sig. ha dedotto di essere stato Parte_1
assunto in data 05.09.2001 da (operante con la denominazione CP_2 CP_1 CP_1
per effetto di acquisizione avvenuta in data 26.01.2023 con messa in liquidazione della
[...]
prima), con contratto a termine con scadenza 04.03.2002, poi trasformato a tempo indeterminato a decorrere dal 05.03.2002 (cfr. doc. 03: lettera assunzione;
doc. 04: trasformazione a tempo indeterminato). Al momento dell'assunzione il ricorrente è stato pagina 1 di 6 inquadrato nel 6^ livello CCNL Industria Alimentare (cfr. doc. 03 e doc. 05: CCNL) e da gennaio 2003 gli è stato attribuito il 5^ livello. In ragione della circostanza che l'art. 26 del
CCNL applicato prevede che “i lavoratori addetti al processo produttivo e al carico e scarico delle merci passeranno dal 6° al 5° livello dopo un periodo di 6 mesi” (cfr. doc. 5) il ricorrente rileva che avrebbe avuto diritto al passaggio al 5° livello sin dal marzo 2002.
Deducendo di aver svolto sin dall'assunzione mansioni promiscue di magazziniere e, all'occorrenza, di autista, e che, con decorrenza settembre 2002 e per tutta a durata del rapporto di lavoro, avrebbe sempre svolto solo mansioni di autista impiegato nella consegna della merce ai clienti e nell'incasso dei pagamenti effettuati da questi ultimi contestualmente alla consegna della merce, il ricorrente ha chiesto il pagamento delle relative differenze retributive.
Inoltre, il ricorrente ha chiesto il pagamento della somma dovuta a titolo di TFR (al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei contributi previdenziali a carico del dipendente risultanti dal cedolino paga e detratti gli acconti ricevuti) - di cui vi è prova scritta documentale costituita dal cedolino paga consegnato dal datore di lavoro, cfr. doc. 7 ricorrente - anche mediante emissione di ordinanza ex art. 423 c.p.c. nei confronti di entrambe le resistenti, in virtù della responsabilità solidale gravante sulle stesse.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito quanto segue: “Nel merito:
1. Per i motivi di cui al § 2.1. in diritto, accertare e dichiarare: - il diritto del ricorrente alla definitiva acquisizione e, in ogni caso, al riconoscimento da parte delle resistenti dell'inquadramento nel 5^ livello di cui al CCNL applicato con decorrenza dal Marzo 2002, ovvero, comunque, dalla diversa data che risulterà ad esito del giudizio e/o che sarà ritenuta di giustizia;
- per i motivi di cui al § 2.1. in diritto, accertare e dichiarare, altresì, il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere, in virtù delle effettive mansioni svolte, l'indennità di maneggio denaro ex art 56 CCNL applicato, con decorrenza da Settembre 2002, ovvero, comunque, dalla diversa data che risulterà ad esito del giudizio e/o che sarà ritenuta di giustizia;
e, per l'effetto, - condannare le resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro o ciascuna secondo la rispettiva accertanda responsabilità a pagare al ricorrente, l'importo lordo complessivo di € 29.775,21, di cui lordi €
593,69 a titolo di differenze retributive conseguenti al corretto inquadramento nel 5° livello a partire dal Marzo 2002 e lordi € 29.181,52 a titolo all'indennità di maneggio denaro ex CCNL applicato, o comunque quel diverso importo che risulterà dovuto ad esito del giudizio e/o che sarà ritenuto equo e/o di giustizia.
2. per i motivi di cui al § 2.2. in diritto, accertare e pagina 2 di 6 dichiarare, altresì, il mancato pagamento a favore del ricorrente di quanto dovuto a saldo del
TFR di cui al cedolino di Febbraio 2023; e, per l'effetto, - emettere ordinanza di pagamento ex art 423 c.p.c. e/o, comunque, condannare le resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro o ciascuna secondo la rispettiva accertanda responsabilità al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo complessivo di lordi €
19.616,30, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso: - Su tutti gli importi dovuti, rivalutazione ed interessi come per legge dal dovuto al saldo effettivo. - Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Nessuno si costituiva per le resistenti che, ritualmente citate, sono state dichiarate contumaci.
Emessa in data 09.08.2024 ordinanza ex art. 423, comma 2, c.p.c. di pagamento della somma di €. 19.616,30= lordi, oltre a interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, relativa alle differenze ancora dovute a titolo di TFR come risultanti dai cedolini prodotti in giudizio, esperita istruttoria testimoniale, fissata udienza camerale per la decisione a trattazione scritta, all'esito del deposito delle note della parte ricorrente del 5.12.2024 e successivamente come disposto da questo giudice al 12 febbraio 2025 la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
In diritto
La presente causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al superiore inquadramento contrattuale con decorrenza marzo 2002 e del diritto al riconoscimento, in virtù delle effettive mansioni svolte, dell'indennità di maneggio denaro ex art 56 CCNL applicato, con decorrenza da settembre 2002. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte,
“Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini.”
(Cass. 30580/'19).
Il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 5° livello a partire dal marzo 2002 (anziché dal gennaio 2003) appare pacifico e documentale stante le previsioni dell'art. 26 CCNL applicato
(doc. 05 ricorrente).
L'istruttoria svolta ha confermato gli assunti di parte ricorrente relativamente allo svolgimento da parte dello stesso, a partire dal settembre 2002, dell'attività di maneggio denaro con conseguente diritto al pagamento dell'indennità relativa. pagina 3 di 6 Il teste , sentito all'udienza del 22.10.2024, dipendente della resistente e Testimone_1
collega del ricorrente, ha dichiarato quanto segue. Sul cap. 10: "confermo la circostanza, il ricorrente nel periodo indicato ha sempre svolto mansioni di autista e si occupava dell'incasso della merce consegnata". Sul cap. 11: "confermo il capitolo;
per quanto attiene agli incassi dei pagamenti, alcuni clienti pagavano in contanti a , altri invece facevano un bonifico o Pt_1 lo effettuavano con altre modalità". Sul cap. 12: “confermo il capitolo;
io facevo il custode e vedevo il ricorrente arrivare in azienda alle 7 di mattina;
del pari lo vedevo alla sera, a volte alle 18 a volte anche più tardi e tornava a casa con il camion aziendale al fine di effettuare le consegne anche oltre tale ora". ADR: “so che i colleghi effettuavano una pausa pranzo ma non la facevo con loro”. Sul cap. 13: "è vero il capitolo”. Rammostrato al teste il doc. 6 del ricorrente, ha confermato di riconoscere le bolle di consegna e dichiarato “a volte mi trovavo in ufficio e vedevo che il ricorrente firmava le bolle per ricezione merce;
so che la sera i conti dovevano tornare e nel caso di qualche ammanco doveva pagare di tasca sua".
Il teste , sentito all'udienza del 22.10.2024, dipendente della resistente e Testimone_2
collega del ricorrente, ha dichiarato quanto segue. Sul cap. 10: "confermo il capitolo;
preciso che dal 2015, al pensionamento della collega che lavorava in ufficio, sono subentrato io in ufficio, mi occupavo di bolle e fatture e registravo tutti gli incassi;
confermo che il ricorrente consegnava a me gli incassi della giornata relativi alle consegne effettuate". Sul cap. 11:
"confermo il capitolo e riconosco il documento n. 6 che mi viene rammostrato;
per quanto attiene agli incassi dei pagamenti, la maggior parte dei clienti pagava in contanti a Pt_1
che poi al rientro in azienda consegnava il corrispettivo a me;
pochi clienti pagavano con assegni”. Sul cap. 12: "confermo il capitolo e gli orari indicati;
preciso che alcuni giorni, nei periodi di maggiore carico lavorativo come quello natalizio o le feste, il ricorrente lavorava anche oltre le ore 18,00 di sera;
spesso lavorava anche in pausa pranzo o la faceva di mezz'ora anziché di un'ora e mezza;
il sabato lavoravamo di solito di mattina". Sul cap. 13:
"confermo il capitolo;
è vero;
preciso che non capitava quasi mai ma poteva capitare che qualche volta alcuni clienti arrotondavano il conto e lui doveva mettere l'euro mancante".
Il teste , sentito anch'egli all'udienza del 22.10.2024, dipendente della Testimone_3 resistente e collega del ricorrente, ha spiegato quanto segue. Sul cap. 10: “confermo il capitolo;
anche io ho svolto la medesima mansione di autista e mi occupavo dell'incasso dei pagamenti contestualmente alla consegna della merce quando era previsto il pagamento in contanti". Sul cap. 11: "confermo il capitolo e riconosco il documento n. 6 che mi viene rammostrato". Sul cap. 12: "confermo il capitolo;
lo vedevo già alle 7 di mattina a caricare;
pagina 4 di 6 preciso che il sabato lavoravamo dalle 7-7.30 sino alle 12 circa". Sul cap. 13: "confermo il capitolo perché anche io dovevo fare lo stesso quando facevo l'autista; a volte in ditta al rientro dopo le consegne ci chiedevano anche pochi centesimi se per caso il cliente arrotondava in difetto il pagamento".
L'istruttoria esperita ha dunque provato che dal settembre 2002 il ricorrente si è occupato in via continuativa del maneggio di denaro con responsabilità degli incassi dei corrispettivi di vendita dai clienti ai quali provvedeva a consegnare la merce. Corretta risulta pertanto la richiesta del ricorrente di percepire l'indennità di maneggio denaro previsto dalle declaratorie contrattuali oltre che la richiesta di essere inquadrato sin da quella data nel quinto livello tenuto delle competenze più specifiche necessarie allo svolgimento dei compiti eseguiti da ricorrente rispetto alla mansioni generiche del sesto livello.
Accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento al quinto livello a far tempo dal marzo 2022
e il diritto a percepire l'indennità di maneggio denaro.
In merito alle differenze retributive richieste per € 28.690,37 lordi (di cui € 593,69 lordi a titolo di differenze retributive conseguenti all'inquadramento nel 5° livello a partire dal marzo 2002 e
€ 28.096,68 lordi a titolo all'indennità di maneggio denaro ex art. 56 CCNL applicato), appare corretto il conteggio proposto dal ricorrente (doc. 8) come rivisto nelle note del 12 febbraio
2025 poiché conforme alle tabelle retributive del CCNL depositato col ricorso (doc. 5) e coerente con le varie declinazioni dell'orario di lavoro svolto dal lavoratore nel corso degli anni.
Conseguentemente le convenute, vista la cessione d'azienda intervenuta il 26 gennaio 2023
(cfr. visure in atti docc. 1 e 2) e visto l'art. 2112 c.c., vanno condannate in via solidale al pagamento delle somme sopra specificate, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto della natura e del valore delle questioni trattate, in complessivi euro 3.900,00, (applicati i minimi per la natura contumaciale del giudizio) oltre spese generali, spese vive per euro 256,00 e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 - conferma l'ordinanza emessa ex art. 423 terzo comma cpc il 9 agosto 2024 di condanna delle convenute in via solidale al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di €.
19.616,30= lordi per TFR, oltre a interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- dichiarato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 5^ livello di cui al CCNL applicato con decorrenza dal marzo 2002 e il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'indennità di maneggio denaro ex art 56 CCNL applicato con decorrenza da settembre 2002, condanna le resistenti in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro
28.690,37 con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna le convenute in solido tra loro alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.900,00 oltre spese generali, spese vive per euro
256,00 e accessori di legge.
Busto Arsizio, 26 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
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