Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 05/06/2025, n. 10955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10955 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 10955/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08266/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8266 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Adriano Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, alla via Sambuco, n. 14;
contro
Ministero dell’Interno, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento di rigetto della domanda di cittadinanza protocollo n. k.-OMISSIS- del 22 settembre 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Giuseppe Grauso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone parte ricorrente di aver richiesto in data 6 maggio 2015 la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera E), legge 5 febbraio 1992, n. 91, con domanda prot. K.-OMISSIS-.
In data 23 ottobre 2019 il Ministero dell’Interno notiziava l’istante della sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento favorevole della domanda di cittadinanza, consistenti in una sentenza di condanna emessa il 18 novembre 2015 dal Tribunale di Milano per la violazione dell’art. 2 L.11 novembre 1983, n.638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) e nella conseguente falsa dichiarazione, in sede di domanda, di non aver subito condanne.
Inviate dalla parte ricorrente le relative memorie difensive, il Ministero resistente emetteva il gravato provvedimento del 22 settembre 2020, con cui rigettava l’istanza di concessione sulla base della predetta sentenza di condanna, ritenuta “ indice di inaffidabilità del richiedente e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile anche dal rispetto delle norme penali e di civile convivenza ”.
Tale provvedimento viene impugnato dalla parte ricorrente sulla base dei seguenti motivi:
1. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, MOTIVAZIONE APPARENTE. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. N. 241/1990 IN RELAZIONE AGLI ART. 9, COMMA 1, LETTERA E, L. 5.2.1992 N. 91.
2. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DELLE NORME DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
3. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA REGOLATORIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
4. VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI OSTENSIONE DELLA MOTIVAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. INGIUSTIZIA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ED INGIUSTIZIA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI RIGETTO E DI PREAVVISO DI RIG5
5. VIOLAZIONE DI LEGGE NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 241 DEL 1990. ETTO. ECCESSO DI POTERE.
2. All’udienza straordinaria dell’11 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente può prescindersi dal vaglio della notifica presso la sede reale del ricorso, attesa la sua manifesta infondatezza.
3. Occorre premettere che le violazioni della normativa previdenziale e assistenziale che hanno dato luogo alla sentenza di condanna nei confronti del ricorrente sono state pacificamente compiute quando lo stesso rivestiva la carica di amministratore fittizio di una società cooperativa, come emerge dalla lettura del medesimo provvedimento impugnato.
Sostiene parte ricorrente che lo stesso si sarebbe limitato a fare da prestanome ad altri soggetti e di non essere pertanto responsabile delle violazioni compiute dalla cooperativa concernenti l’omesso versamento dei contributi, asserendo la conseguente natura meramente oggettiva della violazione.
Lamenta inoltre parte ricorrente che l’amministrazione non avrebbe tenuto conto del fatto che l’istanza di concessione di cittadinanza veniva depositata anteriormente al pronunciamento del Tribunale di Milano, sottolineando di aver svolto numerosi altri impieghi al fine di contribuire al sostentamento della propria famiglia naturale.
Censura inoltre la non correttezza della valutazione circa la sussistenza di “ una nuova violazione del codice penale ”, attesa la particolare tenuità delle false dichiarazioni contenute nell’istanza di concessione di cittadinanza.
Non sarebbe inoltre sufficiente il mero richiamo astratto alla condanna penale subita dall’istante, non rivestendo la stessa carattere ostativo alla concessione della cittadinanza.
I motivi, tutti suscettibili di trattazione congiunta, non sono meritevoli di favorevole considerazione.
Giova premettere un richiamo alla giurisprudenza formatasi in questa materia, ricostruita dalla Sezione in recenti pronunce (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022).
Ebbene, è appena il caso di ricordare che, ai sensi del menzionato articolo 9 comma 1 lettera e), la cittadinanza italiana " può " essere concessa all’apolide che risieda legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica.
L’utilizzo dell’espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue " una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono … [l’apolide] a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale " (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l’assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘ status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall’Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l’ampiezza e la profondità dell’obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l’istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell’amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori , di sentenza passata in giudicato l’ampiezza e l’intensità dell’obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (Consiglio di Stato sez. I, 04/04/2022, n.713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nel caso concreto, il Ministero abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone a norma dell’art. 9, assolvendo all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi.
Orbene, il decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza gravato si fonda su una sentenza di condanna del Tribunale di Milano, emessa in data 18 novembre 2015, per violazione dell’art.2 l.11 novembre 1983, n.638, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, quando il ricorrente svolgeva il ruolo di amministratore fittizio di una società cooperativa, circostanza questa che, pur attenuando notevolmente la gravità delle violazioni compiute, rimane tuttavia penalmente rilevante ed indicativa di una non computa completa integrazione del ricorrente nella comunità nazionale.
In ragione della commissione di tale violazione l’amministrazione ha pertanto correttamente ritenuto il richiedente inaffidabile e non compiutamente integrato nella comunità nazionale, secondo la propria valutazione discrezionale che si ritiene priva dei vizi di illogicità o di abnormità dedotti dalla parte ricorrente.
Non sussiste inoltre alcuna preclusione in relazione alla emissione della sentenza di condanna definitiva in un momento successivo all’istanza di concessione di cittadinanza, ben rientrando la stessa all’interno di quelle condotte che possono essere prese in considerazione dall’amministrazione ai fini della valutazione della predetta istanza, essendo rilevanti al tal fine tutte le condotte e i reati compiuti al momento dell’emissione della decisione sulla concessione della cittadinanza.
Né possono accogliersi i rilievi in merito alla illegittimità del provvedimento di mancata concessione della cittadinanza per avere il ricorrente compiuto una nuova violazione del codice penale mediante la falsa dichiarazione circa il non aver subito condanne, posto che la dedotta violazione della norma che impone di non commettere false dichiarazioni non è stata posta alla base del provvedimento di reiezione finale.
Per tali ragioni, non appare manifestamente irragionevole o illogica la valutazione discrezionale dell’Amministrazione, laddove ha ritenuto di far assurgere tale condotta criminosa ad indice sintomatico di una mancata integrazione e volontà di adesione alle regole che informano la vita sociale dello Stato di cui il ricorrente chiede la cittadinanza.
Occorre, inoltre, aggiungere che non pare assumere alcuna portata dirimente il fatto che in relazione all’anzidetta condanna sia intervenuta la riabilitazione, atteso che tale circostanza, già dedotta in sede di osservazioni al preavviso di diniego ex art. 10 bis , è stata debitamente tenuta in considerazione dall’Amministrazione resistente - come emerge espressamente dalla motivazione del gravato provvedimento – che, ciò nondimeno, ha ritenuto di valutare sfavorevolmente il “fatto storico” incriminato all’esito di un giudizio prognostico sull’affidabilità e sulla compiuta integrazione del richiedente nella comunità nazionale che non appare affetto da vizi di manifesta irragionevolezza (cfr., in senso conforme, Consiglio di Stato, n. 7122/2022 cit.).
Infatti, contrariamente a quanto dedotto sul punto dal ricorrente, al di fuori dell’ipotesi considerata dall’art. 6 in relazione all’art. 5 della legge n. 91/1992, in cui la riabilitazione da parte del giudice penale ha effetti particolari che si giustificano con la natura di diritto soggettivo della cittadinanza per matrimonio con italiana/o, nel caso invece della cittadinanza per naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9, la riabilitazione non comporta alcun automatismo circa l’ottenimento della cittadinanza, poiché lascia sempre in capo alla pubblica amministrazione la decisione discrezionale inerente alla concessione della cittadinanza: “ ciò in quanto, come più volte pure sottolineato da questa stessa Sezione nella sua costante giurisprudenza, il mutamento dello status civitatis è un fatto di rilevante importanza pubblica e, pertanto, i requisiti di cui all’art. 9 della l. n. 91 del 1992, da leggere in combinato con gli elementi ostativi dell’art. 6, per quanto necessari, non risultano tuttavia da soli sufficienti . D etti requisiti infatti, oltre a non essere sufficienti, non costituiscono nemmeno una presunzione di idoneità al conseguimento dell’invocato status (v., ex plurimis , Cons. St., sez. III, 20/03/2019, n.1837; 13/11/2018, n. 6374).
In altri termini, in virtù della cd. pluriqualificazione dei fatti giuridici, mentre sul piano penale gli effetti della riabilitazione sono chiaramente diretti ad agevolare il reinserimento nella società del reo, in quanto eliminano le conseguenze penali residue e fanno riacquistare all’interessato la capacità giuridica persa in seguito alla condanna, viceversa, sul piano amministrativo, la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento.
Ne consegue che, nel riconoscere la cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della l. n. 91 del 1992, pur se intervenuta la riabilitazione, l’Amministrazione è chiamata, comunque, a prendere in considerazione il “fatto storico” per il particolare valore sintomatico che può assumere in quel procedimento, il quale, pertanto, può essere, come accaduto nel caso in esame, ragionevolmente considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza e tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; sez. III, n. 7022/2019; T.A.R. Lazio sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013).
Al riguardo, infatti, occorre ribadire che, ai fini della concessione della cittadinanza, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato, anche considerato che “ le valutazioni volte all’accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, sicché può darsi la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale vengano valutate negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti del parallelo iter giudiziale ” (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 14/02/2022, n.1057).
Pertanto, si richiede che l’istante sia non solo materialmente in condizioni di effettivo inserimento nella società italiana, ma che sul piano dei valori mostri, indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza.
Da quanto esposto consegue che, nel caso di specie, la riabilitazione dalla condanna riportata non valga comunque ad elidere la rilevanza sintomatica del “fatto storico”, residuando in capo alla P.A. ogni valutazione discrezionale in merito alla richiesta concessione della cittadinanza, valutazione che non appare, nel caso di specie, affetta da manifesta irragionevolezza o illogicità in ragione dei rilievi innanzi descritti.
In conclusione, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, pertanto il ricorso proposto deve essere respinto.
4. Attesa la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, nulla deve essere disposto in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Grauso | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.