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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/09/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3153/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3153/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPPELLACCI Parte_1 C.F._1 ALFREDO e dell'avv. ANTONACCI DARIO ( ) VIA ORIENTALE 10 65010 C.F._2 MONTEBELLO DI BERTONA;
, elettivamente domiciliata in VIA PASSO DELLA PORTELLA,58 65124 PESCARA presso il difensore avv. CAPPELLACCI ALFREDO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SECONDINO Controparte_1 P.IVA_1 KATIUSCIA e dell'avv. DI SABATINO MANUELA ( ); elettivamente C.F._3 domiciliata c/o Ufficio Legale Via Potenza, 7 Pescara ROMA FAX Controparte_1 06.98683365 presso il difensore avv. SECONDINO KATIUSCIA
CONVENUTA
pagina 1 di 6 OGGETTO: rimborso Buoni Fruttiferi Postali
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato in data 25-10-2024 e notificato a
Controparte_1 in data 28-10-2024, chiedeva al Tribunale di Pescara l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale di Pescara, contrariis reiectis: Nel merito: ▪ in via principale, accertare e dichiarare che è tenuta al pagamento e, dunque, al rimborso in favore
Controparte_1 della Sig.ra di n. 21 (ventuno) BFP sopra meglio descritti per l'importo complessivo Parte_1 di € 54.227,97 – equivalenti a lire 105.000.000,00 (centocinque milioni di lire) – ed in ogni caso al pagamento della somma derivante dall'inadempimento contrattuale di per
Controparte_1 violazione dei doveri di informazione e trasparenza derivanti anche dalla mancata apposizione dell'apposito tagliando sui BFP oggetto di causa nonché derivanti dal mancato rispetto degli obblighi incombenti sulla debitrice e, pertanto, condannare a pagare alla Sig.ra
Controparte_1 Parte_1 l'importo sopra indicato, oppure l'importo che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre
[...] interessi come da rendimento di cui al D.M. del Tesoro del 26 febbraio 1999 e oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
▪ in subordine, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2043 c.c. che è tenuta al risarcimento del danno nella misura del valore Controparte_1 complessivo di n. 21 (ventuno) BFP non rimborsati sopra meglio descritti per l'importo complessivo di
€ 54.227,97 – equivalenti a lire 105.000.000,00 (centocinque milioni di lire) – oppure l'importo che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre interessi come da rendimento di cui al D.M. del Tesoro del 26 febbraio 1999 e oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria in favore della Sig.ra per l'inadempimento di per violazione della Pt_1 Controparte_1 normativa di riferimento e, dunque, per violazione dei doveri di informazione e trasparenza derivanti anche dalla mancata apposizione dell'apposito tagliando sui BFP oggetto di causa nonché derivanti dal mancato rispetto degli obblighi incombenti sulla debitrice;
In ogni caso: ▪ con vittoria di spese, onorari e compensi di lite di questo grado di giudizio oltre gli onorari e spese del procedimento di mediazione da liquidarsi avuto riguardo alla somma effettivamente dovuta, oltre spese generali al 15
% e accessori di legge.”
A sostegno della domanda, esponeva di aver sottoscritto, in data 06-12-1999, n. 21 buoni fruttiferi postali, ciascuno dell'importo di lire 5.000.000, presso l'ufficio postale di Salle (PE) e che, nonostante l'inoltro di diverse diffide, volte ad ottenere il rimborso di detti buoni, le aveva CP_1 comunicato l'intervenuta prescrizione degli stessi. Affermava poi che, dalla lettura dei BFP in parola, non emergeva alcuna indicazione né tantomeno alcuna informazione circa la tipologia di detti buoni, la eventuale natura di buono a termine, la serie di appartenenza, la durata, la decorrenza, il termine di rimborsabilità, il tasso di rendimento, l'obbligo per l'investitore di richiedere espressamente la liquidazione e/o il rimborso degli importi, i rischi tipici dell'operazione, le conseguenze giuridiche, l'avvertimento per l'investitore della perdita del capitale investito qualora il rimborso non fosse stato reclamato nei termini, l'eventuale termine di scadenza (costituente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso) né circa il termine di prescrizione. Aggiungeva che, all'atto di emissione dei buoni, l'impiegato dell'ufficio postale non aveva provveduto ad apporre, nell'apposito spazio a ciò dedicato, il bollo indicante la serie di appartenenza, il numero degli anni ed il periodo di prescrizione, con conseguente palese violazione degli obblighi informativi e di trasparenza imposti dalla specifica normativa a Sosteneva ancora che l'inadempimento di aveva impedito al Controparte_1 CP_1 creditore di esercitare tempestivamente il suo diritto al rimborso e, quindi, impedito alla prescrizione di iniziare a decorrere ex art. 2935 c.c., costituendo dunque il difetto di informativa impedimento legale, e non di mero fatto, all'esercizio del rimborso e non potendo considerarsi prescritta la domanda avanzata. pagina 2 di 6 Cont Rilevava inoltre di essere rientrata nel possesso dei a seguito di furto, solo in data 4-12-2014, a seguito della restituzione di essi a seguito di rinvenimento da parte dei Carabinieri della Stazione di Chieti Scalo.
2) Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree ed eccependo Controparte_1 l'intervenuta prescrizione decennale dei buoni fruttiferi postali indicati nel ricorso, in quanto presentati all'incasso successivamente alla scadenza del termine prescrizionale decennale e non essendo nelle more stato compiuto alcun atto interruttivo. Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione di ogni diritto al risarcimento del danno a qualunque titolo, non risultando sussistente l'asserita violazione degli obblighi di trasparenza, correttezza e buona fede, nonché la mancata prova del danno effettivamente patito da parte ricorrente.
Rilevava, in particolare, che i buoni postali fruttiferi a termine, oggetto del contenzioso, emessi in data Co 06-12-1999, appartenevano alla Serie “ ”, istituita con D.M. Tesoro 26 febbraio 1999, per la quale era prevista la restituzione del capitale più 25% dopo 7 anni e del capitale più 50% dopo 11 anni (con interessi assoggettati alla ritenuta fiscale del 12.50%); alla scadenza dell'undicesimo anno i titoli diventavano infruttiferi e si prescrivevano decorso il successivo decennio. Aggiungeva doversi escludere la sussistenza di obblighi informativi che non fossero stati puntualmente assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale istitutivo dei titoli stessi e che sarebbe stato onere del sottoscrittore, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, attivarsi per acquisire la corretta conoscenza degli elementi caratterizzanti il rapporto, tra cui la scadenza ed i termini di prescrizione.
3) Espletata l'istruttoria a mezzo della sola produzione documentale, sulle conclusioni come sopra trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
4) La domanda di parte ricorrente deve essere ritenuta fondata e deve conseguentemente essere accolta.
Non risulta innanzitutto che i BFP oggetto di causa, emessi in data 6.12.1999, rientrino nella categoria serie CB istituita con D.M. Tesoro del 26 febbraio 1999 (doc. 32 parte ricorrente), come sostenuto dalla convenuta: essi (doc. 1 fascicolo ricorrente), infatti, non riportano in nessuna parte l'indicazione della serie, tantomeno della serie CB, e riportano importi in lire, mentre ai sensi del citato D.M. (art. 5) i buoni della serie CB sarebbero stati emessi, fino ad esaurimento delle scorte, anche in lire nei tagli da 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 25.000.000 e 50.000.000, e non nel taglio da 5.000, come i BFP per cui è causa.
Detto provvedimento normativo, tenuto conto appunto dell'esistenza di scorte presso gli uffici postali di buoni in lire da utilizzare/smaltire fino ad esaurimento (art. 5 cit.), non ha abrogato il regime del Provvedimento del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni del 15 aprile 1997 (GU n.112 del 16-5-1997) (doc. 6 ricorrente), limitandosi ad incidere solo sul calcolo degli interessi, sopprimendo esclusivamente la frase “l'importo raddoppia e triplica in base ai periodi definiti dal decreto vigente alla data dell'emissione” e, dunque, non riducendo i termini di durata e di fruttuosità trentennali di cui al succitato Provvedimento del 15 aprile 1997, che restava in vigore proprio per smaltire le riserve dei BFP in lire.
Deve poi rilevarsi che, con il medesimo DM Tesoro 26 febbraio 1999, nel rispetto dell' allora vigente art. 176 D.P.R. n. 156/1973, era stata istituita, oltre alla serie CB, altra serie ordinaria, denominata
“W”, di durata trentennale, come si può evincere dall'allegata “tabella dei saggi di interesse dei buoni postali fruttiferi della serie ordinaria contraddistinta dalla lettera “W””, contenente il calcolo analitico dal primo al ventesimo anno del tasso di interesse lordo a scalare, come da tabella, e dal ventunesimo al trentesimo anno con interesse semplice.
Ebbene, i buoni prodotti in atti, oltre a non indicare la serie, non indicano nemmeno la durata ovvero il termine di scadenza, costituente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso.
pagina 3 di 6 Deve dunque presumersi che i BFP in questione dovessero essere di durata trentennale come da DM del 1997, atteso che detta tipologia in lire era da smaltire e richiamava l'originario regime dei BFP di cui all'art. 176 del D.P.R. n. 156/1973, allora vigente (doc. 33), che stabiliva: “I buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni;
la prescrizione è interrotta da un atto di richiesta o di diffida. Le somme di cui non è stato chiesto il rimborso entro il termine stabilito dal precedente comma sono acquisite alle entrate di bilancio dell'Amministrazione postale. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai buoni emessi nell'anno 1939 e successivi, salvo quanto disposto nel comma seguente. Per quei buoni, emessi anteriormente alla data del presente decreto, per i quali sia stata interrotta a suo tempo la prescrizione con atto formalmente valido secondo le disposizioni precedentemente in vigore, il termine di 30 anni previsto dal primo comma del presente articolo decorre dal 1° gennaio successivo alla data dell'interruzione.” Detto regime di durata trentennale è stato abrogato dall'art. 7 comma 3 del D. Lgs. n. 284/1999 del 30.7.1999 pubblicato in G.U. in data 17.8.1999, con una disposizione transitoria (doc. 34 ricorrente) che prevedeva: “Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori”.
L'emanazione del nuovo decreto ministeriale delegato dal Parlamento che modifica e regolamenta le nuove caratteristiche dei BFP in riferimento alla durata e al termine di prescrizione è intervenuta solo con la pubblicazione del DM Tesoro 19-12-2000, che tra l'altro imponeva espressamente l'obbligo di consegna del foglio informativo al sottoscrittore. Ai sensi dell'art. 10 di detto decreto, la disposizione di cui all'art. 8, che prevede che “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi” è stata dichiarata applicabile “anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente”, modificandosi così il termine di prescrizione da cinque anni, come stabilito dalla precedente normativa, a dieci, e dichiarandolo espressamente applicabile alle serie di buoni postali fruttiferi già emesse (“In tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi)”, così: Cass. Sez. 1, 28/07/2023, n. 23006, Rv. 668491 - 02)
pagina 4 di 6 I Buoni in parola devono pertanto ritenersi sottoposti alla normativa previgente, costituta dal citato Provvedimento del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni del 15 aprile 1997 (GU n.112 del 16-5-1997) (doc. 6), che, all'art. 2, statuisce che: “…All'atto dell'emissione del buono l'ufficio postale appone, nello spazio in bianco sottostante il periodo che termina con le parole "la fruttuosità", un bollo indicante la serie, il numero degli anni” e ciò con riferimento a buoni di durata trentennale (all. A e B allo stesso decreto). Inoltre, il Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 ottobre 1998 (GU n.240 del 14-10-1998) (doc. 7), all'art. 3 dispone che: “All'atto di emissione del buono l'Agenzia postale appone sul verso del titolo (negli allegati contraddistinto da uno spazio in bianco, indicante "spazio riservato al tagliando dei rendimenti", compreso nel riquadro centrale del verso) un tagliando indicante la serie, i rendimenti ed il periodo di prescrizione”.
Sui buoni per cui è causa, nulla di tutto questo viene riportato, essendo l'apposito spazio stato lasciato completamente in bianco.
Ne deriva che la titolare di tali buoni non avrebbe potuto desumere, dalla lettura del titolo di legittimazione, alcun elemento utile di conoscenza sulla prescrizione del diritto nascente dalla titolarità stessa dei buoni fruttiferi in questione, essendo appunto incerta la scadenza del termine dell'investimento quale dies a quo per il decorso del termine di prescrizione
Deve dunque essere ritenuta inadempiente all'obbligo, previsto dalla specifica normativa, CP_1 di apporre l'apposito tagliando sui BFP per rendere edotto il risparmiatore di tutte le caratteristiche di essi. Tale inadempimento ha impedito alla creditrice di esercitare tempestivamente il suo diritto al rimborso e, quindi, impedito alla prescrizione di iniziare a decorrere ex art. 2935 c.c. (così: Tribunale di Temini Imerese 20-5-2020 n. 306; Tribunale Termini Imerese, sentenza del 20.4.2021, n. 393); il difetto di informativa costituisce, conseguentemente, causa giuridica che ostacola l'esercizio del diritto al rimborso, e non impedimento di mero fatto.
Deve poi rilevarsi che la era rientrata nel possesso dei BFP, oggetto di furto, solo in data 4- Pt_1 12-2014, a seguito della restituzione conseguente al rinvenimento di essi da parte dei Carabinieri (doc. 2 ricorrente).
5) Né risulta dimostrato che, nel caso di specie, vi sia stata la consegna alla ricorrente, sottoscrittrice dei titoli, di un foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento o che sia stato esposto nei locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, comunque da consegnare ai sottoscrittori con la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali. In atti risultano prodotti dalla convenuta un foglio informativo serie CB (all.1 fascicolo convenuta) e un comunicato stampa MEF (all.3), ma non vi è prova che siano stati consegnati all'odierna ricorrente.
E' costante nella giurisprudenza di legittimità la qualificazione dei buoni fruttiferi postali come “titoli di legittimazione” (Cass. Civ. Sez. I n. 27809 del 16 dicembre 2005, Cass. Civ. Sezioni Unite, citata, n. 13979 del 15 giugno 2007 e Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n. 19002 del 31 luglio 2017), ciò che ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.; ebbene, nonostante la natura dei buoni postali come titoli di legittimazione consenta l'eterointegrazione del rapporto contrattuale attraverso atti normativi e amministrativi esterni, questa caratteristica non può giustificare l'omissione di informazioni essenziali come la data di scadenza. L'onere di conoscenza a carico dell'investitore, infatti, può essere diligentemente assolto solo se quest'ultimo è messo in condizione di poterlo adempiere.
pagina 5 di 6 6) A ciò si aggiunga che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e regolato ab externo dalla disciplina ministeriale richiamata impone comunque una condotta improntata alla correttezza e buona fede, quali principi che devono informare l'esecuzione del contratto da parte dei contraenti. La buona fede intesa come clausola generale del contratto si configura, innanzitutto, come obbligo di avviso e di informazione della controparte in ordine a quelle circostanze che sono rilevanti per l'esecuzione del contratto. Questi principi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte (Trib. Pescara, sent. n. 834/2024, sent. n. 835/2024, ord. 20-9-2023) e risultano parimenti violati nel caso di specie.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve, dunque, ritenersi che il diritto della ricorrente a percepire capitale ed interessi relativamente ai buoni sottoscritti non si sia estinto per prescrizione.
7) La domanda della ricorrente deve dunque essere ritenuta fondata e deve essere accolta
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 3153/2024, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, per le causali di cui in motivazione così provvede: condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso, in favore Controparte_1 di , dei buoni fruttiferi di cui in parte motiva, per l'importo complessivo di € 54.227,97 Parte_1 (equivalenti a lire 105.000.000,00 (centocinque milioni di lire)), oltre interessi di legge dalla data della sottoscrizione sino al soddisfo;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in Controparte_1 favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.838,00, di cui € 786,00 per spese ed € 7.052,00, per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Pescara, 11 settembre 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3153/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPPELLACCI Parte_1 C.F._1 ALFREDO e dell'avv. ANTONACCI DARIO ( ) VIA ORIENTALE 10 65010 C.F._2 MONTEBELLO DI BERTONA;
, elettivamente domiciliata in VIA PASSO DELLA PORTELLA,58 65124 PESCARA presso il difensore avv. CAPPELLACCI ALFREDO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SECONDINO Controparte_1 P.IVA_1 KATIUSCIA e dell'avv. DI SABATINO MANUELA ( ); elettivamente C.F._3 domiciliata c/o Ufficio Legale Via Potenza, 7 Pescara ROMA FAX Controparte_1 06.98683365 presso il difensore avv. SECONDINO KATIUSCIA
CONVENUTA
pagina 1 di 6 OGGETTO: rimborso Buoni Fruttiferi Postali
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato in data 25-10-2024 e notificato a
Controparte_1 in data 28-10-2024, chiedeva al Tribunale di Pescara l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale di Pescara, contrariis reiectis: Nel merito: ▪ in via principale, accertare e dichiarare che è tenuta al pagamento e, dunque, al rimborso in favore
Controparte_1 della Sig.ra di n. 21 (ventuno) BFP sopra meglio descritti per l'importo complessivo Parte_1 di € 54.227,97 – equivalenti a lire 105.000.000,00 (centocinque milioni di lire) – ed in ogni caso al pagamento della somma derivante dall'inadempimento contrattuale di per
Controparte_1 violazione dei doveri di informazione e trasparenza derivanti anche dalla mancata apposizione dell'apposito tagliando sui BFP oggetto di causa nonché derivanti dal mancato rispetto degli obblighi incombenti sulla debitrice e, pertanto, condannare a pagare alla Sig.ra
Controparte_1 Parte_1 l'importo sopra indicato, oppure l'importo che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre
[...] interessi come da rendimento di cui al D.M. del Tesoro del 26 febbraio 1999 e oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
▪ in subordine, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2043 c.c. che è tenuta al risarcimento del danno nella misura del valore Controparte_1 complessivo di n. 21 (ventuno) BFP non rimborsati sopra meglio descritti per l'importo complessivo di
€ 54.227,97 – equivalenti a lire 105.000.000,00 (centocinque milioni di lire) – oppure l'importo che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre interessi come da rendimento di cui al D.M. del Tesoro del 26 febbraio 1999 e oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria in favore della Sig.ra per l'inadempimento di per violazione della Pt_1 Controparte_1 normativa di riferimento e, dunque, per violazione dei doveri di informazione e trasparenza derivanti anche dalla mancata apposizione dell'apposito tagliando sui BFP oggetto di causa nonché derivanti dal mancato rispetto degli obblighi incombenti sulla debitrice;
In ogni caso: ▪ con vittoria di spese, onorari e compensi di lite di questo grado di giudizio oltre gli onorari e spese del procedimento di mediazione da liquidarsi avuto riguardo alla somma effettivamente dovuta, oltre spese generali al 15
% e accessori di legge.”
A sostegno della domanda, esponeva di aver sottoscritto, in data 06-12-1999, n. 21 buoni fruttiferi postali, ciascuno dell'importo di lire 5.000.000, presso l'ufficio postale di Salle (PE) e che, nonostante l'inoltro di diverse diffide, volte ad ottenere il rimborso di detti buoni, le aveva CP_1 comunicato l'intervenuta prescrizione degli stessi. Affermava poi che, dalla lettura dei BFP in parola, non emergeva alcuna indicazione né tantomeno alcuna informazione circa la tipologia di detti buoni, la eventuale natura di buono a termine, la serie di appartenenza, la durata, la decorrenza, il termine di rimborsabilità, il tasso di rendimento, l'obbligo per l'investitore di richiedere espressamente la liquidazione e/o il rimborso degli importi, i rischi tipici dell'operazione, le conseguenze giuridiche, l'avvertimento per l'investitore della perdita del capitale investito qualora il rimborso non fosse stato reclamato nei termini, l'eventuale termine di scadenza (costituente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso) né circa il termine di prescrizione. Aggiungeva che, all'atto di emissione dei buoni, l'impiegato dell'ufficio postale non aveva provveduto ad apporre, nell'apposito spazio a ciò dedicato, il bollo indicante la serie di appartenenza, il numero degli anni ed il periodo di prescrizione, con conseguente palese violazione degli obblighi informativi e di trasparenza imposti dalla specifica normativa a Sosteneva ancora che l'inadempimento di aveva impedito al Controparte_1 CP_1 creditore di esercitare tempestivamente il suo diritto al rimborso e, quindi, impedito alla prescrizione di iniziare a decorrere ex art. 2935 c.c., costituendo dunque il difetto di informativa impedimento legale, e non di mero fatto, all'esercizio del rimborso e non potendo considerarsi prescritta la domanda avanzata. pagina 2 di 6 Cont Rilevava inoltre di essere rientrata nel possesso dei a seguito di furto, solo in data 4-12-2014, a seguito della restituzione di essi a seguito di rinvenimento da parte dei Carabinieri della Stazione di Chieti Scalo.
2) Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree ed eccependo Controparte_1 l'intervenuta prescrizione decennale dei buoni fruttiferi postali indicati nel ricorso, in quanto presentati all'incasso successivamente alla scadenza del termine prescrizionale decennale e non essendo nelle more stato compiuto alcun atto interruttivo. Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione di ogni diritto al risarcimento del danno a qualunque titolo, non risultando sussistente l'asserita violazione degli obblighi di trasparenza, correttezza e buona fede, nonché la mancata prova del danno effettivamente patito da parte ricorrente.
Rilevava, in particolare, che i buoni postali fruttiferi a termine, oggetto del contenzioso, emessi in data Co 06-12-1999, appartenevano alla Serie “ ”, istituita con D.M. Tesoro 26 febbraio 1999, per la quale era prevista la restituzione del capitale più 25% dopo 7 anni e del capitale più 50% dopo 11 anni (con interessi assoggettati alla ritenuta fiscale del 12.50%); alla scadenza dell'undicesimo anno i titoli diventavano infruttiferi e si prescrivevano decorso il successivo decennio. Aggiungeva doversi escludere la sussistenza di obblighi informativi che non fossero stati puntualmente assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale istitutivo dei titoli stessi e che sarebbe stato onere del sottoscrittore, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, attivarsi per acquisire la corretta conoscenza degli elementi caratterizzanti il rapporto, tra cui la scadenza ed i termini di prescrizione.
3) Espletata l'istruttoria a mezzo della sola produzione documentale, sulle conclusioni come sopra trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
4) La domanda di parte ricorrente deve essere ritenuta fondata e deve conseguentemente essere accolta.
Non risulta innanzitutto che i BFP oggetto di causa, emessi in data 6.12.1999, rientrino nella categoria serie CB istituita con D.M. Tesoro del 26 febbraio 1999 (doc. 32 parte ricorrente), come sostenuto dalla convenuta: essi (doc. 1 fascicolo ricorrente), infatti, non riportano in nessuna parte l'indicazione della serie, tantomeno della serie CB, e riportano importi in lire, mentre ai sensi del citato D.M. (art. 5) i buoni della serie CB sarebbero stati emessi, fino ad esaurimento delle scorte, anche in lire nei tagli da 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 25.000.000 e 50.000.000, e non nel taglio da 5.000, come i BFP per cui è causa.
Detto provvedimento normativo, tenuto conto appunto dell'esistenza di scorte presso gli uffici postali di buoni in lire da utilizzare/smaltire fino ad esaurimento (art. 5 cit.), non ha abrogato il regime del Provvedimento del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni del 15 aprile 1997 (GU n.112 del 16-5-1997) (doc. 6 ricorrente), limitandosi ad incidere solo sul calcolo degli interessi, sopprimendo esclusivamente la frase “l'importo raddoppia e triplica in base ai periodi definiti dal decreto vigente alla data dell'emissione” e, dunque, non riducendo i termini di durata e di fruttuosità trentennali di cui al succitato Provvedimento del 15 aprile 1997, che restava in vigore proprio per smaltire le riserve dei BFP in lire.
Deve poi rilevarsi che, con il medesimo DM Tesoro 26 febbraio 1999, nel rispetto dell' allora vigente art. 176 D.P.R. n. 156/1973, era stata istituita, oltre alla serie CB, altra serie ordinaria, denominata
“W”, di durata trentennale, come si può evincere dall'allegata “tabella dei saggi di interesse dei buoni postali fruttiferi della serie ordinaria contraddistinta dalla lettera “W””, contenente il calcolo analitico dal primo al ventesimo anno del tasso di interesse lordo a scalare, come da tabella, e dal ventunesimo al trentesimo anno con interesse semplice.
Ebbene, i buoni prodotti in atti, oltre a non indicare la serie, non indicano nemmeno la durata ovvero il termine di scadenza, costituente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso.
pagina 3 di 6 Deve dunque presumersi che i BFP in questione dovessero essere di durata trentennale come da DM del 1997, atteso che detta tipologia in lire era da smaltire e richiamava l'originario regime dei BFP di cui all'art. 176 del D.P.R. n. 156/1973, allora vigente (doc. 33), che stabiliva: “I buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni;
la prescrizione è interrotta da un atto di richiesta o di diffida. Le somme di cui non è stato chiesto il rimborso entro il termine stabilito dal precedente comma sono acquisite alle entrate di bilancio dell'Amministrazione postale. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai buoni emessi nell'anno 1939 e successivi, salvo quanto disposto nel comma seguente. Per quei buoni, emessi anteriormente alla data del presente decreto, per i quali sia stata interrotta a suo tempo la prescrizione con atto formalmente valido secondo le disposizioni precedentemente in vigore, il termine di 30 anni previsto dal primo comma del presente articolo decorre dal 1° gennaio successivo alla data dell'interruzione.” Detto regime di durata trentennale è stato abrogato dall'art. 7 comma 3 del D. Lgs. n. 284/1999 del 30.7.1999 pubblicato in G.U. in data 17.8.1999, con una disposizione transitoria (doc. 34 ricorrente) che prevedeva: “Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori”.
L'emanazione del nuovo decreto ministeriale delegato dal Parlamento che modifica e regolamenta le nuove caratteristiche dei BFP in riferimento alla durata e al termine di prescrizione è intervenuta solo con la pubblicazione del DM Tesoro 19-12-2000, che tra l'altro imponeva espressamente l'obbligo di consegna del foglio informativo al sottoscrittore. Ai sensi dell'art. 10 di detto decreto, la disposizione di cui all'art. 8, che prevede che “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi” è stata dichiarata applicabile “anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente”, modificandosi così il termine di prescrizione da cinque anni, come stabilito dalla precedente normativa, a dieci, e dichiarandolo espressamente applicabile alle serie di buoni postali fruttiferi già emesse (“In tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi)”, così: Cass. Sez. 1, 28/07/2023, n. 23006, Rv. 668491 - 02)
pagina 4 di 6 I Buoni in parola devono pertanto ritenersi sottoposti alla normativa previgente, costituta dal citato Provvedimento del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni del 15 aprile 1997 (GU n.112 del 16-5-1997) (doc. 6), che, all'art. 2, statuisce che: “…All'atto dell'emissione del buono l'ufficio postale appone, nello spazio in bianco sottostante il periodo che termina con le parole "la fruttuosità", un bollo indicante la serie, il numero degli anni” e ciò con riferimento a buoni di durata trentennale (all. A e B allo stesso decreto). Inoltre, il Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 ottobre 1998 (GU n.240 del 14-10-1998) (doc. 7), all'art. 3 dispone che: “All'atto di emissione del buono l'Agenzia postale appone sul verso del titolo (negli allegati contraddistinto da uno spazio in bianco, indicante "spazio riservato al tagliando dei rendimenti", compreso nel riquadro centrale del verso) un tagliando indicante la serie, i rendimenti ed il periodo di prescrizione”.
Sui buoni per cui è causa, nulla di tutto questo viene riportato, essendo l'apposito spazio stato lasciato completamente in bianco.
Ne deriva che la titolare di tali buoni non avrebbe potuto desumere, dalla lettura del titolo di legittimazione, alcun elemento utile di conoscenza sulla prescrizione del diritto nascente dalla titolarità stessa dei buoni fruttiferi in questione, essendo appunto incerta la scadenza del termine dell'investimento quale dies a quo per il decorso del termine di prescrizione
Deve dunque essere ritenuta inadempiente all'obbligo, previsto dalla specifica normativa, CP_1 di apporre l'apposito tagliando sui BFP per rendere edotto il risparmiatore di tutte le caratteristiche di essi. Tale inadempimento ha impedito alla creditrice di esercitare tempestivamente il suo diritto al rimborso e, quindi, impedito alla prescrizione di iniziare a decorrere ex art. 2935 c.c. (così: Tribunale di Temini Imerese 20-5-2020 n. 306; Tribunale Termini Imerese, sentenza del 20.4.2021, n. 393); il difetto di informativa costituisce, conseguentemente, causa giuridica che ostacola l'esercizio del diritto al rimborso, e non impedimento di mero fatto.
Deve poi rilevarsi che la era rientrata nel possesso dei BFP, oggetto di furto, solo in data 4- Pt_1 12-2014, a seguito della restituzione conseguente al rinvenimento di essi da parte dei Carabinieri (doc. 2 ricorrente).
5) Né risulta dimostrato che, nel caso di specie, vi sia stata la consegna alla ricorrente, sottoscrittrice dei titoli, di un foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento o che sia stato esposto nei locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, comunque da consegnare ai sottoscrittori con la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali. In atti risultano prodotti dalla convenuta un foglio informativo serie CB (all.1 fascicolo convenuta) e un comunicato stampa MEF (all.3), ma non vi è prova che siano stati consegnati all'odierna ricorrente.
E' costante nella giurisprudenza di legittimità la qualificazione dei buoni fruttiferi postali come “titoli di legittimazione” (Cass. Civ. Sez. I n. 27809 del 16 dicembre 2005, Cass. Civ. Sezioni Unite, citata, n. 13979 del 15 giugno 2007 e Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n. 19002 del 31 luglio 2017), ciò che ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.; ebbene, nonostante la natura dei buoni postali come titoli di legittimazione consenta l'eterointegrazione del rapporto contrattuale attraverso atti normativi e amministrativi esterni, questa caratteristica non può giustificare l'omissione di informazioni essenziali come la data di scadenza. L'onere di conoscenza a carico dell'investitore, infatti, può essere diligentemente assolto solo se quest'ultimo è messo in condizione di poterlo adempiere.
pagina 5 di 6 6) A ciò si aggiunga che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e regolato ab externo dalla disciplina ministeriale richiamata impone comunque una condotta improntata alla correttezza e buona fede, quali principi che devono informare l'esecuzione del contratto da parte dei contraenti. La buona fede intesa come clausola generale del contratto si configura, innanzitutto, come obbligo di avviso e di informazione della controparte in ordine a quelle circostanze che sono rilevanti per l'esecuzione del contratto. Questi principi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte (Trib. Pescara, sent. n. 834/2024, sent. n. 835/2024, ord. 20-9-2023) e risultano parimenti violati nel caso di specie.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve, dunque, ritenersi che il diritto della ricorrente a percepire capitale ed interessi relativamente ai buoni sottoscritti non si sia estinto per prescrizione.
7) La domanda della ricorrente deve dunque essere ritenuta fondata e deve essere accolta
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 3153/2024, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, per le causali di cui in motivazione così provvede: condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso, in favore Controparte_1 di , dei buoni fruttiferi di cui in parte motiva, per l'importo complessivo di € 54.227,97 Parte_1 (equivalenti a lire 105.000.000,00 (centocinque milioni di lire)), oltre interessi di legge dalla data della sottoscrizione sino al soddisfo;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in Controparte_1 favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.838,00, di cui € 786,00 per spese ed € 7.052,00, per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Pescara, 11 settembre 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
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