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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII° CIVILE – II° Collegio così composta:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANÓ ConSIliere rel.
dott.ssa BIANCA MARIA D'AGOSTINO Giudice ausiliario
Riunita in camera di conSIlio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di nuovo rito di II grado iscritta al n. 4732 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza di discussione del 21.11.2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Avezzana n. 3, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Salvatore Di Mattia, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Appellante
E
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio CP_1 di Giove n. 21, presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo
Taurasi in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio Dott. del 4/8/2022, Persona_1
Repertorio n. 22013, Raccolta n. 11730;
Appellata
Oggetto: occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Conclusioni: come da scritti difensivi
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702- bis c.p.c., ritualmente notificato, la SI.ra adiva il Parte_1
Tribunale di Roma chiedendo di annullare la Determinazione Dirigenziale n. prot. EL/41115/2017, notificata il 21.11.2017, avente ad oggetto “l'accesso e sgombero dell'alloggio di proprietà di
[...] sito in Roma, via Inverigo n. 18, Fabbr. A, scala C, int. 9”, con cui le era stato intimato di CP_1 rilasciare l'immobile in questione.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente deduceva di aver risieduto nell'immobile dal
15.11.1988, con posizione contrattuale n. 1159094- lotto 8- a lei stessa intestata, e di aver sempre regolarmente corrisposto i canoni di locazione e gli oneri condominiali, senza osservazioni di sorta da parte della proprietà.
Tuttavia, nel 2007, la ricorrente aveva presentato una domanda di regolarizzazione dell'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'art. 53 della L. R. 27/2006 e, nell'occasione, aveva presentato copia della certificazione del reddito del coniuge, facendo presente anche l'avvenuto suo allontanamento dalla casa coniugale e il suo trasferimento presso altro Comune.
Però, espletata l'istruttoria ed esaminate le controdeduzioni presentate dalla SI.ra il Parte_1
Dipartimento Politiche Abitative aveva emanato una prima Determinazione Dirigenziale (n. 19 del
15.01.2016), con cui aveva preso atto del parere contrario alla regolarizzazione espresso dalla
Commissione Tecnica, che aveva rilevato che “il reddito del nucleo familiare, riferito all'anno di imposta 2006 e cumulativamente considerato (richiedente e coniuge , Persona_2 residente altrove), eccede[va] il limite normativo per l'accesso all'ERP, stabilito in euro 18mila dagli artt. 50 e 53 della L.R. 27/2006 (computato ex L. 457/78 art. 21)”.
Quindi, a seguito del mancato ricorso al Tar avverso tale determinazione, e stante l'assenza di qualsiasi controdeduzione della SI.ra rispetto alla rilevata occupazione senza titolo Parte_1 dell'immobile, era stata emanata l'ulteriore Determinazione Dirigenziale oggetto del presente giudizio.
Pertanto la SI.ra nello stigmatizzare “il contraddittorio comportamento della Parte_1
P.A.”, e nel ritenere che la stessa non potesse agire in via diretta ed immediata in autotutela, concludeva chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione della D.D. prot. EL/41115/2017, che fosse accertata la legittima occupazione, da parte di costei, dell'appartamento sito in Roma, Via
Inverigo n. 18 e, conseguentemente, che fosse annullata la predetta Determinazione;
il tutto con vittoria di spese processuali.
Costituitasi in giudizio, si limitava a resistere, chiedendo il rigetto della domanda CP_1 alla luce della mancata impugnazione dinanzi al Tar della delibera n. 19 del 15.01.2016 che, sulla scorta del parere contrario alla regolarizzazione espresso dalla Commissione Tecnica, aveva accertato l'occupazione senza titolo dell'immobile da parte della ricorrente. All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale di Roma, con sentenza n.
2437/2020, rigettava la domanda della ricorrente, condannandola altresì alla rifusione delle spese processuali, rilevando che non essendo mai stato impugnato il provvedimento presupposto, con il quale era stata accertata la mancanza dei requisiti per la regolarizzazione, il provvedimento impugnato, di natura conseguenziale, doveva ritenersi automatico e, quindi, dovuto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra proponeva appello Parte_1 avverso tale pronuncia, deducendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Con un primo motivo di appello la SI.ra lamentava la mancata valutazione, da parte Parte_1 del giudice di prime cure, del legittimo affidamento che essa aveva riposto nella regolarità dell'assegnazione, in quanto, a suo dire, non erano state prese in adeguata considerazione alcune circostanze e, segnatamente, il rilascio di certificazioni di residenza da parte del Comune di Roma e l'invio, da parte del Dipartimento delle Politiche Abitative, dei bollettini di pagamento dei canoni e delle spese condominiali, da lei puntualmente versati.
Inoltre, con un secondo motivo di gravame, l'appellante deduceva l'erroneità della decisione laddove il Tribunale aveva ritenuto assorbente il parere reso dalla Commissione Tecnica sulla violazione dei requisiti normativamente previsti per l'accesso all'E.R.P..
In particolare, secondo la SI.ra l'Amministrazione aveva erroneamente incluso nel Parte_1 cumulo il reddito percepito dal di lei coniuge, pur essendo stata a conoscenza del suo allontanamento dal nucleo familiare a partire dal 1994; inoltre, trattandosi di un reddito che concorreva solo in via presuntiva al reddito cumulativo della richiedente, l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere ad un accertamento documentale per determinare il reddito effettivamente percepito dall'istante; tali carenze probatorie, quindi, non avrebbero potuto essere superate dal giudicante in ragione della mera mancata impugnazione della precedente delibera.
Pertanto, nel sostenere che la delibera oggetto di impugnazione non costituisse un atto dovuto,
l'appellante concludeva chiedendo, previo accertamento della natura privatistica del rapporto, la disapplicazione del provvedimento D.D. prot. EL/41115/2017 avente ad oggetto “l'accesso e sgombero dell'alloggio di proprietà di sito in Roma, Via Inverigo n. 118, Fabbr. A, CP_1 scala C, int. 9”, con condanna di alla rifusione delle spese del doppio grado di CP_1 giudizio.
Costituitasi in giudizio, in via pregiudiziale, eccepiva l'inammissibilità dell'appello CP_1 per la sua asserita tardiva proposizione e, in ogni caso, per violazione dell'art. 342 c.p.c.; inoltre, nel merito, chiedeva il rigetto dello spiegato gravame e la conferma del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese del grado.
Nel corso del giudizio, con atto del 23.01.2023, si costituiva il nuovo difensore di CP_1 che si riportava integralmente all'attività già espletata dal precedente procuratore.
All'udienza del 21.11.2024, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
Motivi della decisione
Preliminarmente va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello proposta da CP_1
Infatti, riguardo all'asserita tardività dell'appello, si osserva che, benché originariamente introdotto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., il Tribunale ha ritenuto di definire il giudizio di primo grado non con un'ordinanza ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., ma con una sentenza, sicché i termini per la proposizione dell'appello risultano osservati.
Inoltre, riguardo all'asserita violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., nuova formulazione, è appena il caso di osservare che dall'esame del gravame si possono evincere non solo le specifiche censure che l'appellante ha inteso muovere nei confronti dell'impugnata sentenza, sia sotto il profilo dell'operata ricostruzione dei fatti, sia sotto il profilo della loro valutazione giuridica, ma anche le argomentazioni giuridiche che la SI.ra ha inteso contrapporre a quelle poste Parte_1 dal giudicante di prime cure a fondamento della decisione.
Nel merito, l'appello è infondato.
Infatti va condivisa la valutazione del giudicante di prime cure che, stante la sopraggiunta definitività della Determinazione Dirigenziale n. 19 del 15.01.2016 (perché mai fatta oggetto di impugnazione in sede amministrativa), con cui era stato accertato l'avvenuto superamento, da parte del nucleo familiare della richiedente, dei limiti di reddito stabiliti dalla normativa dell'epoca per l'accesso agli alloggi di E.R.P. (e che aveva comportato anche il rigetto della domanda di regolarizzazione avanzata dalla SI.ra , ha ritenuto che la Determinazione Dirigenziale Parte_1
n. 2096/2016, oggetto del presente giudizio, costituisse oramai un atto dovuto.
Infatti tra le due distinte Determinazioni sussiste certamente un nesso di presupposizione, in quanto la seconda non avrebbe mai potuto essere emanata in assenza della prima, con la conseguenza che la mancata impugnazione della prima Determina non può che rendere inammissibile il ricorso giurisdizionale contro la seconda Determina, che assume il ruolo di semplice atto consequenziale.
In ogni caso, poi, va esclusa la ravvisabilità in capo all'odierna appellante di un legittimo affidamento all'assegnazione/regolarizzazione dell'alloggio, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza, l'avvenuto versamento dei canoni di locazione e degli oneri condominiali (la cui ricezione da parte dell'ente, peraltro, integra soltanto un comportamento volto ad evitare perdite attraverso il conseguimento di un'indennità per l'occupazione del bene) non vale ad integrare un titolo che possa giustificare la sua permanenza all'interno dell'immobile di Via Inverigo n. 18,
Fabbricato A, Scala C, int. 9.
Da quanto premesso deriva che l'appello, totalmente infondato, dev'essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, stante la non particolare difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, vengono liquidate nel minimo, come da separato dispositivo, con l'esclusione della voce “istruttoria”, perché non effettuata.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 CP_1 la sentenza del Tribunale di Roma n. 2437/20, che conferma;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del grado d'appello, che vengono liquidate in Euro 3.623,00, di cui Euro 3.473,00 per compensi professionali ed Euro
150,00 per spese, oltre accessori come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 5-3-2024.
Il ConSIliere rel Il Presidente
dott. Giuseppe Staglianò dott.ssa Gisella Dedato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII° CIVILE – II° Collegio così composta:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANÓ ConSIliere rel.
dott.ssa BIANCA MARIA D'AGOSTINO Giudice ausiliario
Riunita in camera di conSIlio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di nuovo rito di II grado iscritta al n. 4732 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza di discussione del 21.11.2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Avezzana n. 3, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Salvatore Di Mattia, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Appellante
E
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio CP_1 di Giove n. 21, presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo
Taurasi in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio Dott. del 4/8/2022, Persona_1
Repertorio n. 22013, Raccolta n. 11730;
Appellata
Oggetto: occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Conclusioni: come da scritti difensivi
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702- bis c.p.c., ritualmente notificato, la SI.ra adiva il Parte_1
Tribunale di Roma chiedendo di annullare la Determinazione Dirigenziale n. prot. EL/41115/2017, notificata il 21.11.2017, avente ad oggetto “l'accesso e sgombero dell'alloggio di proprietà di
[...] sito in Roma, via Inverigo n. 18, Fabbr. A, scala C, int. 9”, con cui le era stato intimato di CP_1 rilasciare l'immobile in questione.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente deduceva di aver risieduto nell'immobile dal
15.11.1988, con posizione contrattuale n. 1159094- lotto 8- a lei stessa intestata, e di aver sempre regolarmente corrisposto i canoni di locazione e gli oneri condominiali, senza osservazioni di sorta da parte della proprietà.
Tuttavia, nel 2007, la ricorrente aveva presentato una domanda di regolarizzazione dell'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'art. 53 della L. R. 27/2006 e, nell'occasione, aveva presentato copia della certificazione del reddito del coniuge, facendo presente anche l'avvenuto suo allontanamento dalla casa coniugale e il suo trasferimento presso altro Comune.
Però, espletata l'istruttoria ed esaminate le controdeduzioni presentate dalla SI.ra il Parte_1
Dipartimento Politiche Abitative aveva emanato una prima Determinazione Dirigenziale (n. 19 del
15.01.2016), con cui aveva preso atto del parere contrario alla regolarizzazione espresso dalla
Commissione Tecnica, che aveva rilevato che “il reddito del nucleo familiare, riferito all'anno di imposta 2006 e cumulativamente considerato (richiedente e coniuge , Persona_2 residente altrove), eccede[va] il limite normativo per l'accesso all'ERP, stabilito in euro 18mila dagli artt. 50 e 53 della L.R. 27/2006 (computato ex L. 457/78 art. 21)”.
Quindi, a seguito del mancato ricorso al Tar avverso tale determinazione, e stante l'assenza di qualsiasi controdeduzione della SI.ra rispetto alla rilevata occupazione senza titolo Parte_1 dell'immobile, era stata emanata l'ulteriore Determinazione Dirigenziale oggetto del presente giudizio.
Pertanto la SI.ra nello stigmatizzare “il contraddittorio comportamento della Parte_1
P.A.”, e nel ritenere che la stessa non potesse agire in via diretta ed immediata in autotutela, concludeva chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione della D.D. prot. EL/41115/2017, che fosse accertata la legittima occupazione, da parte di costei, dell'appartamento sito in Roma, Via
Inverigo n. 18 e, conseguentemente, che fosse annullata la predetta Determinazione;
il tutto con vittoria di spese processuali.
Costituitasi in giudizio, si limitava a resistere, chiedendo il rigetto della domanda CP_1 alla luce della mancata impugnazione dinanzi al Tar della delibera n. 19 del 15.01.2016 che, sulla scorta del parere contrario alla regolarizzazione espresso dalla Commissione Tecnica, aveva accertato l'occupazione senza titolo dell'immobile da parte della ricorrente. All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale di Roma, con sentenza n.
2437/2020, rigettava la domanda della ricorrente, condannandola altresì alla rifusione delle spese processuali, rilevando che non essendo mai stato impugnato il provvedimento presupposto, con il quale era stata accertata la mancanza dei requisiti per la regolarizzazione, il provvedimento impugnato, di natura conseguenziale, doveva ritenersi automatico e, quindi, dovuto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra proponeva appello Parte_1 avverso tale pronuncia, deducendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Con un primo motivo di appello la SI.ra lamentava la mancata valutazione, da parte Parte_1 del giudice di prime cure, del legittimo affidamento che essa aveva riposto nella regolarità dell'assegnazione, in quanto, a suo dire, non erano state prese in adeguata considerazione alcune circostanze e, segnatamente, il rilascio di certificazioni di residenza da parte del Comune di Roma e l'invio, da parte del Dipartimento delle Politiche Abitative, dei bollettini di pagamento dei canoni e delle spese condominiali, da lei puntualmente versati.
Inoltre, con un secondo motivo di gravame, l'appellante deduceva l'erroneità della decisione laddove il Tribunale aveva ritenuto assorbente il parere reso dalla Commissione Tecnica sulla violazione dei requisiti normativamente previsti per l'accesso all'E.R.P..
In particolare, secondo la SI.ra l'Amministrazione aveva erroneamente incluso nel Parte_1 cumulo il reddito percepito dal di lei coniuge, pur essendo stata a conoscenza del suo allontanamento dal nucleo familiare a partire dal 1994; inoltre, trattandosi di un reddito che concorreva solo in via presuntiva al reddito cumulativo della richiedente, l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere ad un accertamento documentale per determinare il reddito effettivamente percepito dall'istante; tali carenze probatorie, quindi, non avrebbero potuto essere superate dal giudicante in ragione della mera mancata impugnazione della precedente delibera.
Pertanto, nel sostenere che la delibera oggetto di impugnazione non costituisse un atto dovuto,
l'appellante concludeva chiedendo, previo accertamento della natura privatistica del rapporto, la disapplicazione del provvedimento D.D. prot. EL/41115/2017 avente ad oggetto “l'accesso e sgombero dell'alloggio di proprietà di sito in Roma, Via Inverigo n. 118, Fabbr. A, CP_1 scala C, int. 9”, con condanna di alla rifusione delle spese del doppio grado di CP_1 giudizio.
Costituitasi in giudizio, in via pregiudiziale, eccepiva l'inammissibilità dell'appello CP_1 per la sua asserita tardiva proposizione e, in ogni caso, per violazione dell'art. 342 c.p.c.; inoltre, nel merito, chiedeva il rigetto dello spiegato gravame e la conferma del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese del grado.
Nel corso del giudizio, con atto del 23.01.2023, si costituiva il nuovo difensore di CP_1 che si riportava integralmente all'attività già espletata dal precedente procuratore.
All'udienza del 21.11.2024, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
Motivi della decisione
Preliminarmente va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello proposta da CP_1
Infatti, riguardo all'asserita tardività dell'appello, si osserva che, benché originariamente introdotto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., il Tribunale ha ritenuto di definire il giudizio di primo grado non con un'ordinanza ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., ma con una sentenza, sicché i termini per la proposizione dell'appello risultano osservati.
Inoltre, riguardo all'asserita violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., nuova formulazione, è appena il caso di osservare che dall'esame del gravame si possono evincere non solo le specifiche censure che l'appellante ha inteso muovere nei confronti dell'impugnata sentenza, sia sotto il profilo dell'operata ricostruzione dei fatti, sia sotto il profilo della loro valutazione giuridica, ma anche le argomentazioni giuridiche che la SI.ra ha inteso contrapporre a quelle poste Parte_1 dal giudicante di prime cure a fondamento della decisione.
Nel merito, l'appello è infondato.
Infatti va condivisa la valutazione del giudicante di prime cure che, stante la sopraggiunta definitività della Determinazione Dirigenziale n. 19 del 15.01.2016 (perché mai fatta oggetto di impugnazione in sede amministrativa), con cui era stato accertato l'avvenuto superamento, da parte del nucleo familiare della richiedente, dei limiti di reddito stabiliti dalla normativa dell'epoca per l'accesso agli alloggi di E.R.P. (e che aveva comportato anche il rigetto della domanda di regolarizzazione avanzata dalla SI.ra , ha ritenuto che la Determinazione Dirigenziale Parte_1
n. 2096/2016, oggetto del presente giudizio, costituisse oramai un atto dovuto.
Infatti tra le due distinte Determinazioni sussiste certamente un nesso di presupposizione, in quanto la seconda non avrebbe mai potuto essere emanata in assenza della prima, con la conseguenza che la mancata impugnazione della prima Determina non può che rendere inammissibile il ricorso giurisdizionale contro la seconda Determina, che assume il ruolo di semplice atto consequenziale.
In ogni caso, poi, va esclusa la ravvisabilità in capo all'odierna appellante di un legittimo affidamento all'assegnazione/regolarizzazione dell'alloggio, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza, l'avvenuto versamento dei canoni di locazione e degli oneri condominiali (la cui ricezione da parte dell'ente, peraltro, integra soltanto un comportamento volto ad evitare perdite attraverso il conseguimento di un'indennità per l'occupazione del bene) non vale ad integrare un titolo che possa giustificare la sua permanenza all'interno dell'immobile di Via Inverigo n. 18,
Fabbricato A, Scala C, int. 9.
Da quanto premesso deriva che l'appello, totalmente infondato, dev'essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, stante la non particolare difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, vengono liquidate nel minimo, come da separato dispositivo, con l'esclusione della voce “istruttoria”, perché non effettuata.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 CP_1 la sentenza del Tribunale di Roma n. 2437/20, che conferma;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del grado d'appello, che vengono liquidate in Euro 3.623,00, di cui Euro 3.473,00 per compensi professionali ed Euro
150,00 per spese, oltre accessori come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 5-3-2024.
Il ConSIliere rel Il Presidente
dott. Giuseppe Staglianò dott.ssa Gisella Dedato