Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/02/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n.506/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: separazione dei coniugi
Fra:
rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Grego , Parte_1
presso il cui studio sito in Genova, Via Roma 5/8,è elettivamente domiciliato, come da mandato in atti
- Appellante -
-
contro
-
rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Caiti , Controparte_1
presso il cui studio sito in Reggio Emilia, Via M. Clementi n. 8,
è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti
-Appellata ed appellante incidentale -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, previe le declaratorie del caso, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, in riforma
1
1. in modifica (e revoca) di quanto disposto nel provvedimento impugnato, accertare e dichiarare che il sia tenuto Parte_1
a corrispondere alla signora a titolo di Controparte_1
mantenimento del figlio minore la somma mensile di 500,00 Per_1
euro con decorrenza dalla data della domanda anche per i motivi esposti nei primi tre motivi di appello;
2. modificare il passaggio del provvedimento impugnato secondo
“importi sinora anticipati dalla Sig.ra da ottobre 2020 ad CP_1
ottobre 2023, per totali € 8.222,00” danto atto dell'assenza di prova sul punto o, in subordine, espungendo la dicitura “importi sinora corrisposti”;
3. vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con condanna della controparte anche ex art. 88 e 96 c.p.c. se del caso in via equitativa.”
Per l'appellata:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
I. IN VIA PRINCIPALE, in accoglimento dell'appello incidentale sopra spiegato al punto 6. e in parziale riforma della sentenza n. 1325 del 24.4.2024 del Tribunale di Genova DICHIARARE TENUTO il sig.
in ragione del fatto che il minore trascorre con Parte_1
il padre solo 4 giorni al mese e che gli deve essere assicurato il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con i genitori,
tenuto conto delle disponibilità patrimoniali del padre, a versare alla moglie a titolo di contributo al mantenimento per il figlio la somma di €. 1.600,00= con rivalutazione monetaria a Per_1
decorrere dalla data della domanda;
2 II. IN SUBORDINE e in denegata ipotesi mancato accoglimento dell'appello incidentale dalla convenuta CONFERMARSI in toto la sentenza n. 1325/2024 del Tribunale di Genova emessa a definizione della causa n. 4899/2021 R.G.
III. IN OGNI CASO con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio e con CONDANNA di controparte ex art. 96 c.p.c, nella misura che questa Ecc.ma Corte riterrà di giustizia.”
Per la Procura Generale presso la Corte di Appello di Genova:
“Dichiara di intervenire”
IN FATTO E DIRITTO
1. e si sposavano nel 2008 e dalla Controparte_1 Parte_1
loro unione nasceva il figlio il 17 marzo 2010. Per_1
Iniziato un procedimento per separazione dei coniugi il Tribunale di Genova con sentenza n.1325 del 24 aprile 2024:
-disponeva la separazione dei due coniugi;
-disponeva l'affido condiviso del minore ad entrambi i coniugi con collocazione prevalente presso la madre;
-regolava la frequentazione del padre con il figlio disponendo un contributo mensile di 1000 Euro (contro i 1600 richiesti dalla madre ed i 400 offerti dal padre)per il mantenimento del minore a carico del . Parte_1
Il Tribunale in motivazione spiegava che al di là del dato reddituale di € 46.032,001 netti, corrispondente ad una liquidità mensile pari ad € 3.836,00 su dodici mesi:
-il era proprietario di 9 automobili d'epoca del valore Parte_1
di Euro 90.500,00 ;
era proprietario di diversi immobili fra cui uno in Parte_2
Via Assarotti n. 46/11 nel quale esercitava l'attività di
3 affittacamere per il tramite della società B&B Genova 46 S.a.s. e da cui ricavava un'ulteriore fonte di reddito;
-disponeva di una rilevante liquidità .
Il Tribunale respingeva la domanda della in quanto domanda CP_1
nuova inammissibile circa le spese per una signora che badava al figlio quando lei lavorava e per spese anticipate per Euro per totali
€ 8.222,00, .
Compensava le spese di causa.
2. proponeva appello chiedendo che il contributo Parte_3
mensile fosse ridotto ad Euro 500.
Faceva notare infatti che:
non era proprietario dell'immobile sito in Genova Via CP_2
Assarotti 46/11;
-il era proprietario di solo due immobili di cui uno era Parte_1
la casa ove abitava;
non faceva l'affittacamere ma partecipava con una quota Parte_2
del 10% alla società della madre che aveva subito sensibili perdite;
circa queste ultime rilevava che non c'era nulla che smentisse i bilanci, che la non aveva mai voluto occuparsi della società CP_1
non ritenendo che fosse fonte di reddito;
che i redditi dovevano essere tutti dichiarati perché fatti su piattaforme autorizzate;
Domandava altresì che fosse cancellatala frase “importi sinora anticipati dalla Sig.ra da ottobre 2020 ad ottobre 2023, per CP_1
totali € 8.222,00” dando atto dell'assenza di prova sul punto o, in subordine, espungendo la dicitura “importi sinora corrisposti” :
Le automobili d'epoca erano state acquistate in oltre 20 anni, il loro valore complessivo era pari al costo attuale di un SUV e gli unici mezzi non d'epoca che lui utilizzava erano un'automobile vetusta ed uno scooter del valore complessivo di Euro 3000,00.
4 Inoltre l'importo dell'assegno era incongruo rispetto ai bisogni del figlio, di cui non si faceva alcun cenno né era fatto un cenno sul tenore di vita.
Non si teneva inoltre conto dei costi per l'appellante di recarsi a
Milano.
3. si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1
chiedendo in via incidentale di elevare il contributo mensile a favore del figlio ad Euro 1600,00.
Circa i motivi di appello osservava che la decisione era stata presa sulla base della sola documentazione discale, che i 9 veicoli comunque costavano in manutenzione.
Circa la permanenza del figlio con il padre il aveva un Parte_1
calendario tutto suo.
Circa la lamentela che non era stata valutata la capacità economica della madre si osservava che nessuna istanza fosse stata fatta dal
Parte_1
L'appellata aveva solo il suo stipendio e la proprietà del 12,5%
dell'immobile dove abitava a Milano, mentre il 75% era della madre ed un altro 12,5% della sorella.
Il figlio viveva in una città fra le più care dal punto di Per_1
vista abitativo ed apparteneva ad un certo benestante, fruiva di numerosi abbonamenti molteplici interessi ed hobby ed usufruisce di abbonamenti a pagamento per canali televisivi e di intrattenimento
(Playstation Plus, SkyQ, Disney+, Netflix, Prime Video, veniva con capi di abbigliamento firmato ed andava fuori a mangiare ed al cinema con gli amici, andava alle partite di calcio, era socio dello Yacht
Club Italiano.
5 Il reddito del era aumentato con la locazione del bilocale Parte_1
in Via della Sirena n. 2 e della Genova n. 46 ed era Vicepresidente
dello Yacht Club Italiano
Chiedeva pertanto in via di appello incidentale che il contributo mensile fosse portato a 1600,00 Euro.
Erano disposti degli accertamenti ad opera della Guardia di Finanza.
Le parti precisavano le loro conclusioni all'udienza del , tenuta con le modalità della trattazione scritta e la causa, era decisa in camera di consiglio.
Dopo che le parti avevano precisato le all'udienza del 12 febbraio
2025 le loro richieste la causa era decisa in camera di consiglio.
4.E' opinione di questa Corte che sia l'appello principale che l'appello incidentale siano infondati.
Il in base alla Certificazione Unica rilasciata dal datore Parte_1
di lavoro Arinox S.p.A. 2024 ha percepito redditi lordi per Euro
64.166,71 che dedotte le imposte diventa un reddito netto di Euro
41.519,94 pari a 3.459,99 Euro al mese per 12 mensilità.
Sul conto corrente presso ID risulta una giacenza al novembre
2024 di 10.904,40.
C'è un deposito titoli presso la ID con giacenza ignota.
Il Conto corrente presso l'Intesa San Paolo al novembre 2024 presenta una giacenza di Euro 3.451,49.
Un secondo conto corrente presso l'Intesa San Paolo al novembre 2024
presenta un saldo di Euro 2.782,82.
Nel deposito amministrato presso l'Intesa San Paolo risultano presenti titoli per 130.660,57 al 31 marzo 2023.
La società Genova 46 Società in Accomandita Semplice di OL
Caffarena, di cui l'appellante detiene 100 quote su 1000, vede il
6 suo conto corrente presso con una giacenza di poco più di CP_3
6.300,00 Euro ed entrate trimestrali intorno ai 40.000,00 Euro ed altrettante uscite;
le uscite si presentano come uscite “di servizio”, come il pagamento del servizio di booking, spese condominiali, pagamento di una società edile, e altre spese.
Il risulta intestatario dei seguenti veicoli: Parte_1
Questi veicoli sono stati così valutati nella consulenza tecnica di ufficio svolta in primo grado (l'asterisco indica i mezzi che sono in grado di marciare):
*Alfa Romeo Giulietta Sprint tg. GE100763 del '57 Euro 50.000
Vespa 125 VNB4 tg. PC 038386 del '63 Euro 250
Motociclo James 350 tg. GE002634 del '35 Euro 4.750
*Piaggio Liberty 125 tg. ES93047 del 2020 Euro 2.000
La Lancia ST risulta alienata in Belgio nel 2003
Vespa 125 V1T tg PC 005669 del '48 immatricolata 1951 ; valore tot.
25.000 cointesta con madre al 50% 12.500
La Alfa Romeo targata FL769VZ prima immatricolazione nel 2017 ed acquistata nel 2023 non era stata valutata dalla consulenza tecnica di ufficio in quanto è stata acquistata successivamente alla stesura della consulenza.
Il è proprietario della vettura non immatricolata Alfa 6C Parte_1
2500 Freccia Oro del 1949 non marciante valutata € 20.000.
7 In totale 84.750,00 a cui si deve aggiungere il valore della Alfa
Romeo di nuovo acquisto che risulta immatricolata per la prima volta nel 2017.
Diciamo pertanto che il valore complessivo dei motoveicoli ed autoveicoli di proprietà del si aggira attorno ai 90.000 Parte_1
Euro.
Nella consulenza tecnica di ufficio risulta stimata l'autovettura
Alfa Romeo 159 tg. EF319YC del 2011 valutata 1.000,00 che ora non è
più di proprietà dell'appellante.
Il è proprietario di due appartamenti in Genova Via della Parte_1
Sirena 2 , come risulta dalla dichiarazione dell'amministratore di detto condominio, ma la ricostruzione del suo patrimonio immobiliare
è incompleta non avendo la Guardia di Finanza trasmesso le visure catastali complete.
risultava percepire nel 2022 in base al CUD 2023 Controparte_1
Euro 54.884,43 lordi, detratte le imposte un reddito netto di Euro
37.007,99 pari a 3.083,99 Euro al mese.
Risulta proprietaria per una quota di un appartamento in Milano.
Appare evidente che se la differenza, almeno come redditi da lavoro percepiti dai due coniugi esiste ma essa è comunque limitata, il ha una retribuzione superiore dell'11% a quella della Parte_1
, decisamente più marcata è la differenza patrimoniale. CP_1
Si deve anche tenere conto che il minore è collocato presso la madre e che sta con il padre a fine settimane alterne;
quindi sta molto più con la madre che con il padre.
E' un ragazzo che compie 15 anni nel 2025 su cui non sussistono molti elementi probatori sul tenore di vita al di là delle affermazioni della madre.
8 In questo contesto, se la riduzione a 500,00 Euro al mese formulata dal non risulta condivisibile, l'importo di 1000,00 Euro Parte_1
al mese, sicuramente sopportabile dal appare Parte_1
abbondantemente un contributo idoneo al mantenimento del minore pur tenendo conto del costo della vita a Milano e della tendenza della popolazione ad una vita più dispendiosa e meno economa rispetto a quella ligure.
Del tutto infondato risulta pertanto anche l'appello incidentale proposto dalla CP_1
Si compensano le spese legali del giudizio esistendo i giusti motivi per la compensazione. Data la reciproca soccombenza.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che sia l'appello sia l'appello incidentale sono stati interamente rigettati.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello principale proposto da e Parte_4
sull'appello incidentale proposto da contro la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Genova n.1325 del 24 aprile 2024 respinge sia l'appello principale che l'appello incidentale e conferma la
sentenza appellata.
Compensa fra le parti le spese del giudizio di appello.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che sia l'appello sia l'appello
incidentale sono stati interamente rigettati.
9 Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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