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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/06/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2009 /2024 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv.BERNARDO PATRIZIO Parte_1
RICORRENTE
CP_
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.PEREGO NADIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha proposto opposizione avverso l'Avviso di Addebito n. 417 2024 00017041 18 000, notificatole il 15 novembre 2024 (doc. 1), emesso dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS, sede di Milano Centro, nonché avverso il diniego di cancellazione della sig.ra dalla posizione Pt_1 previdenziale attiva nella Gestione Commercianti del 14 febbraio 2023 (doc. 8, doc. 21).
CP_ Con il predetto Avviso di Addebito l' ha ingiunto alla sig.ra il pagamento dell'importo di Euro Pt_1
4.776,71 (quattromilasettecentosettantasei/71) a titolo di contributi di Invalidità, Vecchiaia e Superstiti omessi, a titolo di contribuzione sul minimale di reddito, sanzioni ex art. 116, co. 8, lett. a), L. 388/2000 e spese di notifica, per gli anni, 2022 e 2023.
CP_
Si è costituito contestando le deduzioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Non può trovare accoglimento l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito per assoluta carenza di motivazione in quanto l'avviso di addebito è redatto in conformità della normativa di settore, come CP_ analiticamente esposto nella memoria di costituzione
Nel merito sostiene la ricorrente di non aver mai effettuato alcuna attività di tipo amministrativo e commerciale a favore di di cui è stata membro del Consiglio di Amministrazione Controparte_2 dal 4 novembre 2019 al 15 ottobre 2023, quando è cessata dalla carica (doc. 9).
La ricorrente veniva iscritta alla Gestione a seguito di flusso telematico proveniente dalla Camera di
Commercio dalla stessa inviato in data 29/11/2019 (Doc.2) con il quale richiedeva l'iscrizione nella gestione commercianti allegando il modello AC (Doc. 3).
Tuttavia, a pochi mesi di distanza dalla costituzione della Società (docc. 6, 20), e precisamente, in data 19 febbraio 2020 (docc. 7, 21), ed in data 6 febbraio 2023, la Ricorrente ha richiesto la cancellazione della CP_ propria iscrizione alla Gestione Commercianti, richiesta respinta dall'istituto con la seguente motivazione: “la sua posizione in Gestione Commercianti risulta attiva, la richiesta di cancellazione non è stata accolta in quanto l'iscrizione per è stata richiesta (vedi domanda modulo ac), Controparte_2 inoltre non vi è nessun altro socio iscritto e non ci sono lavoratori dipendenti”.
CP_ L'iscrizione all' alla Gestione Commercianti è prevista per i soci che svolgono attività sociale con abitualità e prevalenza.
CP_ Lo status giuridico di socio non è di per sé sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti, essendo necessaria anche l'effettiva partecipazione personale al lavoro aziendale con CP_ carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell' L'obbligo contributivo è collegato all'esistenza di una situazione di fatto che lo determina e non può scattare esclusivamente sulla base del solo ruolo assunto all'interno della società, occorrendo in concreto i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti ai fini dell'iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali.
Nella fattispecie in esame l'istituto non ha assolto all'onere della prova che sul medesimo incombeva: non è sufficiente a provare i requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione il fatto che non risultino dipendenti a carico della società.
In conclusione, va dichiarata la non debenza degli importi richiesti con l'avviso di addebito impugnato.
Va, invece, respinta in quanto inammissibile la seguente domanda con cui la ricorrente chiede
“l'annullamento e la revoca del provvedimento di diniego della cancellazione del 14 febbraio 2023 (doc. 8) e la conseguente cancellazione della sig.ra dalla posizione previdenziale attiva nella Gestione Pt_1 CP_ Commercianti, ovvero di ordinare all' la cancellazione della predetta posizione previdenziale, sempre con effetto ex tunc, e cioè dal 4 novembre 2019”. Tale domanda è inammissibile in quanto spetta al giudice amministrativo e non al giudice ordinario eventualmente annullare un provvedimento amministrativo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto della parziale soccombenza di parte ricorrente in relazione ad alcune delle domande formulate in ricorso.
P.Q.M.
Accogliendo per quanto di ragione e rigettando nel resto,
Accerta e dichiara l'assenza dei presupposti di legge per l'iscrizione della ricorrente alla Gestione degli CP_ esercenti attività commerciali e, per l'effetto dichiara non sussistente il credito di cui all'avviso di addebito oggetto del presente ricorso.
CP_ Condanna al pagamento in favore della ricorrente del 50% delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.000 per compensi, oltre accessori di legge.
Spese di lite compensate per il restante 50%..
Così deciso in data 03/06/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2009 /2024 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv.BERNARDO PATRIZIO Parte_1
RICORRENTE
CP_
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.PEREGO NADIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha proposto opposizione avverso l'Avviso di Addebito n. 417 2024 00017041 18 000, notificatole il 15 novembre 2024 (doc. 1), emesso dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS, sede di Milano Centro, nonché avverso il diniego di cancellazione della sig.ra dalla posizione Pt_1 previdenziale attiva nella Gestione Commercianti del 14 febbraio 2023 (doc. 8, doc. 21).
CP_ Con il predetto Avviso di Addebito l' ha ingiunto alla sig.ra il pagamento dell'importo di Euro Pt_1
4.776,71 (quattromilasettecentosettantasei/71) a titolo di contributi di Invalidità, Vecchiaia e Superstiti omessi, a titolo di contribuzione sul minimale di reddito, sanzioni ex art. 116, co. 8, lett. a), L. 388/2000 e spese di notifica, per gli anni, 2022 e 2023.
CP_
Si è costituito contestando le deduzioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Non può trovare accoglimento l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito per assoluta carenza di motivazione in quanto l'avviso di addebito è redatto in conformità della normativa di settore, come CP_ analiticamente esposto nella memoria di costituzione
Nel merito sostiene la ricorrente di non aver mai effettuato alcuna attività di tipo amministrativo e commerciale a favore di di cui è stata membro del Consiglio di Amministrazione Controparte_2 dal 4 novembre 2019 al 15 ottobre 2023, quando è cessata dalla carica (doc. 9).
La ricorrente veniva iscritta alla Gestione a seguito di flusso telematico proveniente dalla Camera di
Commercio dalla stessa inviato in data 29/11/2019 (Doc.2) con il quale richiedeva l'iscrizione nella gestione commercianti allegando il modello AC (Doc. 3).
Tuttavia, a pochi mesi di distanza dalla costituzione della Società (docc. 6, 20), e precisamente, in data 19 febbraio 2020 (docc. 7, 21), ed in data 6 febbraio 2023, la Ricorrente ha richiesto la cancellazione della CP_ propria iscrizione alla Gestione Commercianti, richiesta respinta dall'istituto con la seguente motivazione: “la sua posizione in Gestione Commercianti risulta attiva, la richiesta di cancellazione non è stata accolta in quanto l'iscrizione per è stata richiesta (vedi domanda modulo ac), Controparte_2 inoltre non vi è nessun altro socio iscritto e non ci sono lavoratori dipendenti”.
CP_ L'iscrizione all' alla Gestione Commercianti è prevista per i soci che svolgono attività sociale con abitualità e prevalenza.
CP_ Lo status giuridico di socio non è di per sé sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti, essendo necessaria anche l'effettiva partecipazione personale al lavoro aziendale con CP_ carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell' L'obbligo contributivo è collegato all'esistenza di una situazione di fatto che lo determina e non può scattare esclusivamente sulla base del solo ruolo assunto all'interno della società, occorrendo in concreto i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti ai fini dell'iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali.
Nella fattispecie in esame l'istituto non ha assolto all'onere della prova che sul medesimo incombeva: non è sufficiente a provare i requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione il fatto che non risultino dipendenti a carico della società.
In conclusione, va dichiarata la non debenza degli importi richiesti con l'avviso di addebito impugnato.
Va, invece, respinta in quanto inammissibile la seguente domanda con cui la ricorrente chiede
“l'annullamento e la revoca del provvedimento di diniego della cancellazione del 14 febbraio 2023 (doc. 8) e la conseguente cancellazione della sig.ra dalla posizione previdenziale attiva nella Gestione Pt_1 CP_ Commercianti, ovvero di ordinare all' la cancellazione della predetta posizione previdenziale, sempre con effetto ex tunc, e cioè dal 4 novembre 2019”. Tale domanda è inammissibile in quanto spetta al giudice amministrativo e non al giudice ordinario eventualmente annullare un provvedimento amministrativo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto della parziale soccombenza di parte ricorrente in relazione ad alcune delle domande formulate in ricorso.
P.Q.M.
Accogliendo per quanto di ragione e rigettando nel resto,
Accerta e dichiara l'assenza dei presupposti di legge per l'iscrizione della ricorrente alla Gestione degli CP_ esercenti attività commerciali e, per l'effetto dichiara non sussistente il credito di cui all'avviso di addebito oggetto del presente ricorso.
CP_ Condanna al pagamento in favore della ricorrente del 50% delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.000 per compensi, oltre accessori di legge.
Spese di lite compensate per il restante 50%..
Così deciso in data 03/06/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari