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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/06/2025, n. 2771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2771 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2345/2025 R.G. promossa da
(c.f. ) (avv. MARI CAROLINA) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «rettificazione di sesso ex art. 31 d.lgs. n. 150/2011».
***
Conclusioni
Per parte attrice: come da note scritte depositate in data 5 giugno 2025.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
La parte attrice, di stato libero e senza figli, ha chiesto l'attribuzione di un sesso diverso da quello, femminile, enunciato nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalla parte attrice.
All'esito dell'udienza c.d. figurata, la causa è stata rimessa al Collegio.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti. 3.
La rettificazione del sesso, alla luce dei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, non passa necessariamente attraverso il trattamento medico-chirurgico.
La Suprema Corte ha infatti affermato che «alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale» (Cass. Civ., Sez. I, 20.7.2015, n. 15138).
Nel caso di specie, dalla documentazione allegata all'atto di citazione risulta che parte attrice
“soddisfa i criteri nosografici del DSMV – TR per la diagnosi di Disforia di genere oltre ai criteri per la diagnosi di Incongruenza di genere (ICD-11)” (vedasi pag. 6 del doc. 4) e che “ Pt_2 possiede informazioni adeguate relative al percorso di transizione medicalizzato ed è consapevole Parte dei rischi oltre che dei possibili effetti desiderati della (vedasi pag. 7 del doc. 4).
Ricorrono pertanto i presupposti psichici per la rettifica immediata delle risultanze anagrafiche, dal momento che l'identità di genere è definitivamente fissata ed il percorso intrapreso dalla parte ricorrente è connotato da serietà ed univocità.
Nulla si deve, invece, disporre sulla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di riconversione del sesso1, poiché la Corte costituzionale, con sentenza n. 143 del 2024, ha dichiarato
«l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
(Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso».
4.
Secondo costante giurisprudenza, in questo procedimento può essere accolta la domanda di attribuzione di un nuovo nome (Trib. Roma, sez. I, 20 settembre 1986, n. 566; Trib. Benevento, 10 gennaio 1985). Nessuna norma impone l'attribuzione di un nome proprio che sia automatica trasposizione del nome originario (Trib. Bologna, 16 aprile 2007).
Alle trasformazioni somatiche corrisponde e si accompagna l'assunzione di una nuova identità psicosessuale, che, fisiologicamente, si riflette nella possibilità di scelta di un nuovo nome, anche del tutto difforme da quello precedente.
Nel caso di specie, la persona ha chiesto l'assegnazione del nome “ ” (cfr. Trib. Milano Pt_2
18 maggio 2005 n. 5694, Trib. Milano 13 gennaio 2005 n. 328).
La richiesta deve essere accolta.
5.
Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. attribuisce alla parte attrice il sesso maschile;
2. attribuisce alla parte attrice “ il nuovo nome “ ; Parte_1 Parte_4
3. dispone la rettificazione dell'atto di nascita della parte attrice, ordinando che lo stesso venga così corretto: dove è scritto “ deve leggersi ed intendersi Parte_1 [...]
; dove è scritto “sesso femminile” si legga “sesso maschile”; Parte_4
4. ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Brescia, ove fu compilato l'atto di nascita, di effettuare la rettificazione nel relativo registro (atto n. 2241 parte I serie A anno 1991);
5. dichiara di non doversi provvedere in ordine alla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di riconversione del sesso;
6. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ciò non significa che non vi siano le condizioni per eseguire l'intervento, ma semplicemente che, a tal fine, non occorre alcuna autorizzazione da parte del giudice.